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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/08/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Giulia Perin Consigliere onorario
Mario Luigi Serra Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato in data 26.6.2024 da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Bonzi n. 13/A ammesso al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del n. prot. 1863-GPC/2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Boglioni del Foro di Brescia
appellante avverso la sentenza n. 120/2024, cron. 568/24 pronunciata nella causa R.G. ADS N. 50/2022 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 14.05.2024, depositata in Cancelleria il 28.05.2024 e comunicata via pec il 29.05.2024 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 tutore avv. Deborah Ferrero del Foro di Cremona
CON L'INTERVENTO
1 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
DEL P.G., in persona del dr. Controparte_1
DEL TUTORE-DIFENSORE DELLA MINORE avv. Deborah Ferrero
, con l'Avv. Nicola Pedrali Controparte_2
*****
OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE PE
In via preliminare d'urgenza: Si chiede nelle more della fissazione d'udienza e delle determinazioni di codesta Corte di consentire ai servizi sociali di riattivare gli incontri con la bambina perlomeno a cadenza mensile. In via preliminare: Disporsi rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale volta a valutare la capacità genitoriale e la fattibilità di un progetto di crescita di . Pt_1
Disporre un approfondimento, anche a mezzo Ctu o Servizio Sociale, sull'esistenza di famigliari materni/paterni che possano svolgere un ruolo vicariante o di supporto ai genitori nella gestione della figlia. Ciò anche valutando l'eventuale ricollocamento del vicino ai di lui famigliari in provincia di Bari. PE
Nel merito Respingere la richiesta di declaratoria dello stato di adottabilità di Pt_1 se del caso disporre l'apertura di un procedimento ordinario innanzi al Tribunale Per Minorenni onde valutare anche la possibilità dell'affidamento etero-familiare funzionale al graduale inserimento di presso il padre, anche a Bari supportato Pt_1 dalla famiglia con relativo monitoraggio e se del caso supporto domiciliare. In ogni caso attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. Con riferimento al compenso professionale del presente procedimento il SI.
[...]
è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si PE chiede sin d'ora la liquidazione a norma di legge
PER L'INTERVENUTA CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'appello formulato dal SI. . Con riserva di Persona_1 ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche a stregua delle avversarie difese. Riservata ogni ulteriore istanza e/o produzione. Con riferimento al compenso professionale del presente procedimento la SI.ra Pt_2
2 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
ha richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello CP_2
Stato. Si chiede sin d'ora la liquidazione a norma di legge
PER IL TUTORE DELLA MINORE AVV. FERRERO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - rigettare la richiesta avanzata in via preliminare dal reclamante inerente la riattivazione degli incontri con la minore e/o qualunque diversa collocazione della Parte_1 minore, per le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso, rigettare il reclamo presentato dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra Persona_1 esposti, con conseguente conferma della sentenza n. 120/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 14/05/2024 e depositata in data 28/05/2024. In via istruttoria: - Rigettare la richiesta di rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale sulle capacità genitoriali e/o ulteriori approfondimenti sul nucleo, in quanto superflui.
PER IL P.G.
Chiede approfondimenti istruttori sulla base dei quali modulare ogni conseguente decisione maggiormente tutelante per la minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 120/2024, emessa il 14.5.2024 e depositata il 28.5.2024, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
, nata il [...], figlia di e di Parte_1 Persona_1 Per_2
con immediata efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha confermato la
[...] sospensione dei genitori dall'esercizio delle responsabilità genitoriali e ha disposto la sospensione dei rapporti tra genitori e figlia;
ha confermato la nomina di tutore della minore dell'Avv. Deborah Ferrero del Foro di Cremona. Il Tribunale per i Minorenni ha motivato la decisione nei seguenti termini.
‣ Con ricorso in data 4.8.2022 il P.M.M. chiedeva l'aperura di procedimento di adottabilità della neonata avendo ricevuto segnalazione del 15.7.2022 dalla Pt_1
ASST di Cremona sulla situazione personale di in stato di CP_2 gravidanza, presa in carico dal Servizio Sociale innanzi tutto perché aveva trascurato la gravidanza, senza eseguire gli esami prescritti;
inoltre risultavano due accessi al Pronto Soccorso per percosse da persona nota e i primi due figli della signora, nati da due precedenti relazioni diverse, erano stati seguiti dal Tribunale per i Minorenni che aveva disposto il loro allontanamento dalla madre.
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‣ il P.M.M. evidenziava le rilevanti criticità del nucleo familiare: a) i primi due figli della signora nata a [...] il CP_2 Persona_3
25.11.2010 e nato a [...] il [...], Persona_4 seguito dal i Milano, erano stati allontanati e con decreto del 23.9.2021 Pt_3 era stato disposto il loro collocamento etero-familiare, visto il fallimento dei numerosi interventi di sostegno posti in essere;
b) la madre, segnata da rilevanti problematiche psichiche, ritardo mentale lieve, immaturità psico affettiva, aveva esposto i figli a gravi esperienze pregiudizievoli, come riportato dal decreto del tribunale per i minorenni di Milano del 9/7/2020. Era emersa una carente comprensione della realtà da parte della madre e la totale negazione di criticità; la madre dei minori era inoltre reticente sulle sue condizioni di vita e i suoi spostamenti. Gli operatori, con verifiche anagrafiche, apprendevano del suo matrimonio con Persona_1
nel novembre 2021;
[...]
c) non si avevano informazioni sul padre di se non i rimandi di che Pt_1 _3 non erano positivi in quanto la stessa sembrava spaventata in relazione alla figura di , il fidanzato della mamma;
PE
d) erano emersi due accessi al pronto soccorso della signora per percosse CP_2 da parte di persona nota.
‣ Con decreto provvisorio del 5.8.2022 il tribunale sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale e nominava quale tutore della minore l'avvocato Deborah Ferrero;
affidava la minore ai servizi sociali, confermando il divieto di Pt_1 dimissioni dall'ospedale e prescrivendo ai genitori di collaborare con gli operatori;
incaricava i servizi sociali di regolamentare i rapporti tra la minore e la madre, richiedeva relazioni sanitarie e disponeva la convocazione dei genitori. Dalla documentazione sino a quel momento acquisita emergeva che il procedimento avanti al TM di Milano si era aperto a ottobre 2017 a seguito della segnalazione dei carabinieri di Cassano d'Adda in quanto la signora affetta da disturbo di CP_2 personalità NAS, recandosi con la figlia in ospedale a Melzo, esprimeva il forte sospetto che la bambina fosse stata gravemente abusata dal nuovo compagno, padre di . Sulla minore non si riscontrano segni di violenza, né a livello fisico né Per_4
a livello psicologico. La madre nei mesi precedenti aveva effettuato numerosi accessi in psichiatria. Il nucleo familiare era seguito da febbraio 2017 dai servizi sociali da quando la madre aveva detto di aver trovato il figlio a terra, a suo dire caduto dalla Contr finestra del bagno. Nel settembre 2018 il diagnosticava alla signora un ritardo mentale lieve (QI 66), fragilità intellettiva associata a problemi di integrazione sociale e culturale, stati d'ansia panica e reazioni adattative disfunzionali. In quel periodo era sottratta dalla madre per 11 mesi, portata nove mesi in Marocco e _3 due in Germania. I servizi sociali segnalavano che la madre frequentava diversi uomini in presenza della figlia ed esponeva quest'ultima a materiale pornografico.
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Inoltre, conduceva una vita caratterizzata da instabilità sul piano abitativo e affettivo e faticava a collaborare con i servizi, mantenendo un atteggiamento reticente.
non nominava la madre né chiedeva sue notizie;
, invece, Per_4 _3 manifestava preoccupazione rispetto alla condizione della madre e raccontava che, quando era arrabbiata, la mamma “dà di matto”, picchiava molto, era verbalmente aggressiva e ingiuriosa e la figlia la temeva anche perché era imprevedibile nelle sue condotte. Mostrava paura verso l'ultimo compagno della madre (il ). PE
La madre non comprendeva perché i figli erano stati allontanati.
‣ Con decreto in data 8/8/22 si confermava l'affido della minore ai servizi Pt_1 sociali perché la collocassero, assieme alla madre se consenziente, in idonea comunità madre-bambino con l'inserimento della minore in famiglia di pronto intervento ove la madre si fosse allontanata dalla struttura o si fosse fatta espellere;
prescriveva ai genitori di collaborare con gli operatori;
incaricava il servizio sociale di procedere all'inserimento di madre figlia in comunità, di monitorare e sostenere la situazione familiare ponendo in essere i più opportuni interventi, di svolgere approfondita indagine psicosociale volta a verificare le capacità genitoriali sia del padre che la madre, la situazione personale, familiare, abitativa e lavorativa dei genitori e se gli stessi avessero risorse necessarie per farsi carico nel tempo della figlia, verificando anche l'esistenza di eventuali altre figure parentali disponibili e idonee a farsi carico stabilmente della bambina;
incaricava i servizi sociali di disciplinare in forma vigilata, anche al fine di valutare le competenze genitoriali del padre, i rapporti della minore con il padre stesso con i tempi, modi e frequenza in Contr base alla evoluzione della situazione;
incaricava il di effettuare una approfondita valutazione di personalità della madre e una rivalutazione delle sue capacità cognitive;
incaricava il personale medico dell'ospedale di relazionale in merito alle condizioni di salute della bambina e alle condotte dei genitori e del loro atteggiamento verso la neonata;
richiedeva informazioni sui genitori ai carabinieri territorialmente competenti.
‣ In esecuzione del predetto decreto madre e figlia venivano collocate presso la comunità Casa Jobel di Brugherio (MB).
‣ Con nota del 24/10/22 i Carabinieri di Crema riferivano che a carico di entrambi i genitori e in particolare della madre risultavano denunce, anche recenti, per lesioni personali, minacce, truffa, furto, calunnia, sottrazione di minori nonché ripetuti interventi al domicilio per i continui litigi della coppia con un coinquilino.
‣ Con relazione 20.1.23 la Tutela Minori di Crema riferiva che, pur considerando l'investimento affettivo paterno, le capacità genitoriali del signor PE apparivano insufficienti ed egli non era in grado di occuparsi della bambina in assenza di adeguate risorse materne e familiari a supporto del nucleo. si era PE comunque mostrato più ragionevole della moglie in relazione alla decisione del tribunale, supportandola per una accettazione della decisione stessa, collaborando con
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gli operatori. Il sig. aveva riferito di aver avuto una storia familiare serena PE in una famiglia semplice e tranquilla ma aveva sofferto per la mancanza del padre, troppo impegnato nel lavoro. I suoi genitori non erano in buone condizioni di salute ed erano accuditi dalla figlia maggiore, Egli era emigrato al Nord a trent'anni per ragioni di lavoro. Per_5
Aveva vissuto da allora quattro diverse relazioni sentimentali, tutte contraddistinte da elementi disfunzionali e connotate dal bisogno di colmare un profondo senso di solitudine. Nell'ambito della prima relazione ha avuto un figlio che ha riconosciuto solo perché costretto dai genitori ad assumersi le sue responsabilità (“non volevo responsabilità, avevo la testa per divertirmi”); con il figlio, quindicenne nel 2023, non ha incontri e non provvede al suo mantenimento e al suo posto provvedono i suoi genitori. Questa situazione non veniva problematizzata dal sig. . La seconda PE relazione era stata con una ragazza già madre di un bambino di quattro anni, con la quale aveva convissuto quattro anni;
una volta interrotta la relazione aveva interrotto i rapporti anche con il bambino, altro fatto non problematizzato in relazione all'abbandono vissuto dal minore. Nell'ambito della terza convivenza aveva convinto la compagna a praticare una IVG. In seguito, si era instaurata la convivenza con l'attuale moglie che aveva conosciuto in modo casuale e si era subito fidanzato senza sapere che gli altri due figli della donna erano stati allontanati. A novembre 2021 si erano sposati perché si sentiva sicuro della serietà della compagna che per PE lui era una brava madre e non problematizzava il fatto che due figli erano stati allontanati, neppure dopo aver letto i decreti del tribunale. Si limitava a pensare che la moglie avesse problemi di comprensione sia per questioni linguistiche e culturali sia per mancanza di istruzione, cosa che la rendeva sospettosa e impulsiva, ma non al punto da non poter svolgere bene il ruolo materno. Nessun pensiero critico emergeva neppure dopo avere saputo delle gravi difficoltà del percorso comunitario, da lui letto in modo molto superficiale. Gli operatori riferivano che l'alloggio in cui viveva la famiglia era trascurato. Nonostante fosse continuamente stimolato dagli operatori, il assumeva un atteggiamento passivo e non era in grado di contenere le PE intemperanze della moglie che lasciava libera di auto affermarsi anche a fronte del rischio a cui poteva esporre la figlia quando agiva impulsivamente. La sorella che aveva preso contatti con i servizi, era apparsa molto consapevole delle Per_5 fatiche che un affido intrafamiliari avrebbe potuto comportare, soprattutto per le possibili reazioni della cognata e per le difficoltà di quest'ultima a rispettare eventuali limitazioni imposte.
‣ Con relazione del 10/2/23 i servizi sociali di OZ RT riferivano che sin da subito la signora affermava di non comprendere le ragioni per le quali era CP_2 stata collocata in comunità sostenendo che era una brava mamma e che già aveva sofferto molto per l'allontanamento degli altri due figli. La signora aderiva solo formalmente alle richieste degli operatori valutando come sufficiente la sua
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partecipazione ai colloqui e alla valutazione del CPS e chiedendo di essere lasciata in pace perché era una brava madre, formalizzando così un assetto dentro il quale non era riconosciuto il ruolo del servizio, che riteneva non facesse il bene suo né quello della figlia. La signora esprimeva fatica e sofferenza nello stare in comunità e chiedeva di tornare a casa. Faceva fatica a comprendere che i figli potessero avere bisogni diversi rispetto a quelli che immaginava lei. Solo se continuamente stimolata e accompagnata in modo massiccio la signora utilizzava i suggerimenti pratici ma le sue difficoltà rendevano minimo il margine di lavoro di sostegno alla genitorialità, soprattutto perché non interiorizzava le spiegazioni, dimenticando o ignorando le notizie e informazioni anche nel giro di pochi minuti. Provava un trasporto emotivo reale verso i figli ma non era in grado di mettere un limite tra i suoi bisogni e desideri e quelli dei figli. La figlia aveva riferito le reazioni spropositate e violente _3 della madre anche nei suoi confronti nei momenti di forte stress o di incomprensione della situazione. In un secondo momento la signora aveva rifiutato i colloqui CP_2 al CPS (“non sono pazza”) e anche il marito non era riuscito a convincerla. Il paziente lavoro delle operatrici della comunità era riuscito in quella fase a smuoverla da questa posizione ma di fatto la signora faticava a mettersi in discussione e riconoscere i propri limiti. Si poteva lavorare solo su aspetti pratici molto concreti. Esprimeva modalità persecutorie e faticava a trattenere informazioni emotivamente complesse. Non riusciva a ricostruire la sua storia di bambina e anche di donna. A fronte di tale quadro complesso e critico il marito semplificava, banalizzava e sottovalutava, riducendo la questione a una impulsività della moglie che restava una buona madre. Si era verificato che le competenze della donna non rispondevano in modo puntuale alle necessità di sviluppo e di serenità di considerando anche le Pt_1 difficoltà presenti nel marito. Si evidenziava il rischio che il livello di frustrazione della madre, legato alla incomprensione della situazione e ai motivi dell'inserimento, diventasse sempre più ingestibile.
‣ In relazione agli incontri protetti tra la minore e il padre, anche con la presenza della madre, gli operatori confermavano le criticità già evidenziate: la madre faticava a riconoscere i bisogni della figlia e invece di concentrarsi sull'incontro a tre e aggiornare il marito su quanto successo durante la settimana, sentiva invece il bisogno di fare foto e chiamare i parenti del lato paterno nonché chiedeva sempre al marito di sistemare qualcosa sul cellulare, nonostante i due si incontrassero da soli in altri momenti. La signora non lasciava poi spazi di autonomia al padre nel rapporto con la figlia e il padre non li richiedeva. La signora continuava a verbalizzare lamentele e vissuti persecutori mostrando difficoltà ad affrontare situazioni non previste. Gli incontri erano molto condizionati dall'umore della donna. Il padre era molto affettuoso e premuroso con la figlia ma prendeva poca iniziativa e si faceva guidare dalla moglie. Il signor non aveva mai richiesto di aumentare il tempo o la frequenza degli PE
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incontri nello spazio neutro dichiarando che vedere la figlia una volta alla settimana gli andava bene. Appariva poco consapevole delle responsabilità educative nei confronti dei figli che crescono.
‣ La Comunità che ospitava la madre e la figlia evidenziava un quadro complesso di una donna fortemente frammentata, non agganciabile e sofferente, probabilmente anche a causa di eventi riconducibili alla sua storia pregressa, non chiara. La signora non appariva in grado di prendersi cura autonomamente della figlia e lo poteva fare solo se sostenuta da figure vicarianti, presenti e ben strutturate. Mostrava sempre più fatica nel percorso comunitario che comportava, tra le altre cose, anche la convivenza con altri ospiti verso i quali risultava insofferente, disturbante e talvolta verbalmente aggressiva. Era quindi necessario individuare altre soluzioni, differenti dalla comunità, a sostegno della donna e a tutela della minore. Contr
‣ Con relazione del settembre 2018 il di OR dava conto del ritardo mentale lieve della signora (QI 66) associata a problemi di integrazione sociale e culturale con difficoltà a gestire situazioni difficili o stressanti con conseguente stati d'ansia panica e reazioni adattative disfunzionali, condizione che non necessitava di una presa in carico psichiatrica in quanto strutturale e immodificabile. La relazione del novembre 2022 confermava la fragilità intellettiva strutturale della donna che ostacolava anche un'adeguata integrazione sociale e culturale, con conseguente fatica a comprendere gli interventi adottati a tutela dei minori;
emergeva la necessità di un sostegno assistenziale e educativo rispetto alla gestione di situazioni pratiche ed emotive che potevano determinare reazioni disfunzionali.
‣ Con relazione del 27/2/23 la Tutela Minori di OZ RT comunicava che nelle ultime settimane si era registrato un grave aumento di sofferenza della signora che mostrava la propria frustrazione attraverso agiti carichi di rabbia
contro
CP_2 le altre ospiti e gli operatori, anche ponendo in situazione pregiudizievole. Pt_1
Ancora non comprendeva le ragioni per cui si trovava in comunità e non era in grado di fare un esame critico della realtà. Il signor evidenziava che un affido PE intrafamiliare non era praticabile perché la moglie non sarebbe in grado di rispettare giorni e orari per vedere la figlia. Gli operatori ritenevano non più sostenibile il percorso in Comunità.
‣ La Comunità Casa Jobel nello stesso periodo riferiva che accadeva che la madre della minore si mettesse ad urlare senza sosta sia per strada che in Comunità. Spesso piangeva e non si riusciva a farla riflettere;
appariva irrazionale, caratterizzata da intermittenze, cambiamenti repentini di umore e agiti imprevedibili e appariva inconsolabile con frustrazione difficilmente arginabile. Sempre più frequenti erano i suoi allontanamenti dalla struttura senza autorizzazione, lasciando agli Pt_1 educatori che se ne dovevano occupare totalmente. Non accettava dinieghi e si metteva urlare forte e a inveire noncurante della presenza della figlia che in quei momenti teneva in braccio come se fosse un fantoccio. Si era messa a urlare anche
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con il pediatra che l'aveva invitata a trovare un altro medico. Le educatrici segnalavano con grande preoccupazione che somministrava il cibo alla figlia in questa prima fase dello svezzamento senza frullarlo e senza accettare interventi educativi. Concludevano che non era possibile il proseguimento del collocamento comunitario della signora.
‣ Con relazione 28/2/23 i servizi sociali del Comune di Bari riferivano della indisponibilità del nucleo familiare della zia paterna a farsi carico Parte_4 continuativamente e stabilmente della minore sia per impegni lavorativi sia per impegni legati alla cura degli anziani genitori sia per la reazione negativa della madre della minore alla prospettiva di un affido intrafamiliare sia per la distanza. Era quindi disponibile solo a offrire un ruolo di appoggio.
‣ In data 1/3/23 il tutore depositava istanza con cui richiedeva che la minore fosse collocata in famiglia di pronto intervento.
‣ In data 20/3/23 venivano nuovamente sentiti i genitori. In particolare, il signor
[...]
desiderava che la moglie tornasse in comunità perché, secondo lui, non PE avrebbe più fatto gli stessi sbagli. Confermava che la sorella era molto impegnata, soprattutto con i genitori, e quindi non ce la faceva a tenere Riferiva di aver Pt_1 visto la moglie troppo sofferente in comunità e che per lei le regole della comunità erano troppo pesanti e opprimenti.
‣ Con decreto provvisorio del 2/5/23 si disponeva il collocamento della minore presso idonea famiglia individuata dal tribunale;
si disponeva quindi c.t.u. nominando consulente il dottor si impartivano prescrizioni ai genitori e si Persona_6 incaricavano i servizi sociali di disciplinare in forma protetta i rapporti tra la minore e i genitori.
Riportati ampi stralci della relazione del consulente, che esponeva che, per motivi diversi, i genitori non erano in grado di svolgere funzioni genitoriali neppure con idonei sostegni e che la loro condizione personale non era recuperabile in tempi compatibili con le esigenze di né vi era un interesse della minore a mantenere Pt_1 un rapporto di frequentazione con i genitori, il Tribunale per i Minorenni procedeva a una nuova convocazione dei genitori;
la madre confermava il suo stato di sofferenza, derivante a suo giudizio dal fatto che le avevano allontanato i figli e che non vedeva da due anni;
riferiva inoltre che stava lavorando come badante e che il lavoro Pt_1 le dava soddisfazione. Il sig. era critico rispetto al contenuto della ctu in quanto a suo giudizio PE venivano esposte solo cose negative e non le cose positive (“… ad esempio portiamo sempre i vestiti, la merenda ecc perché non vogliamo che dipenda da altre Pt_1 persone e vogliamo farci carico della nostra responsabilità genitoriale. Vediamo la bambina un'ora ogni due settimane e ci sembra troppo poco…se ci vede così poco non può riconoscerci come genitori. Non sono convinto che capisca chi siamo. Per
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andare a vedere la bambina devo chiedere permessi sul lavoro e la cosa è complicata perché dobbiamo prendere due treni e un pullman… mia moglie, anche se ha un lieve ritardo, non va a influenzare sul ruolo di genitore. Lei ha quel tipo di problema su altre cose, magari non conosce bene la legge o reputa che le altre persone ce l'hanno con lei, ma questo non influisce sul suo ruolo di mamma. La vedo premurosa e si preoccupa per la bambina…”. Il giudice nel verbale dà quindi atto che “la moglie inizia a questionare con il marito in merito alle sue risposte e, alzando la voce, lascia polemicamente l'aula di udienza”. Il sig. , quindi, conclude affermando che PE
“…io potrei occuparmi della bambina, ma devo lavorare e quindi non so chi può tenermela. Non sono in grado di pagare una babysitter. Devo gestirla con l'aiuto di mia moglie che è brava. ha un lieve ritardo mentale e quindi non si rende Pt_2 conto del perché le hanno portato via i figli. Pensa che la colpa sia solo degli altri e questa è la sua malattia. Pensa che tutti ce l'hanno con lei ma questo non significa che non sia in grado di gestire la piccola. Questo lo sa fare perché è una brava mamma. Poi io non è che so più di tanto, però vedo come si comporta durante le visite. Adesso fa più fatica ancora di prima perché è stressata. Sto cercando di convincerla a fare un percorso al CPS, mi dice di sì ma poi ci ripensa”. Valutato tutto il materiale istruttorio e richiamati i principi in materia espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto accertato lo stato di abbandono materiale e morale in cui si trova la piccola Pt_1
Ha evidenziato che le gravi criticità segnalate alla nascita della minore sono rimaste invariate per quasi due anni, senza che vi siano prospettive future di miglioramento. Ha sottolineato come già il Tribunale per i Minorenni di Milano avesse accertato la grave trascuratezza dei figli da parte della madre, che li esponeva continuamente a situazioni di grave pregiudizio, al punto che i minori, allontanati, non si sono più ricongiunti alla madre. Quanto al signor , egli ha vissuto diverse relazioni sentimentali “tutte PE contraddistinte da elementi relazionali disfunzionali e connotate dal bisogno di colmare un profondo senso di solitudine;
nell'ambito della prima ha avuto un figlio (che ha riconosciuto solo perché costretto dai genitori) con il quale non ha praticamente incontri e al cui mantenimento non provvede, situazione da lui non problematizzata;
in seguito ha avuto una convivenza durata quattro anni con una ragazza già madre di un bambino di quattro anni al quale ha fatto da padre con quale però ha interrotto i rapporti una volta chiusa la convivenza;
nell'ambito della terza convivenza egli ha convinto la compagna a praticare una IVG;
con la attuale compagna si è subito messo insieme senza sapere che gli altri due figli della donna fossero oggetto di provvedimenti di allontanamento… per la moglie è una PE brava madre ed egli non problematizza il fatto che i primi due figli siano stati allontanati da un tribunale… non formula nessun pensiero critico nei confronti della compagna neppure dopo aver saputo delle gravi difficoltà del percorso comunitario;
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egli legge tutta la situazione in modo molto superficiale e semplicistico, minimizzando ogni problematicità; tende ad assumere una posizione passiva e non è in grado di contenere le intemperanze della moglie, che lascia libera di autoaffermarsi anche a fronte del rischio cui potrebbe esporre la figlia… gli incontri protetti tra la minore e il padre hanno confermato le criticità di cui sopra…”. Ripercorse quindi tutti i gravi limiti sia della madre che del padre della minore, il Tribunale sottolinea che le ripetute audizioni dei genitori hanno confermato la loro totale inconsapevolezza della criticità della situazione;
da ultimo, a fronte del fallimento del percorso comunitario e della indisponibilità della donna a stare in Comunità, il marito chiedeva un nuovo collocamento in comunità della figlia con la madre. E' emersa anche una conflittualità di coppia, come emerso persino in udienza o, meglio, una forte reazione emotiva della donna per il fatto che il marito si era permesso di esprimere un suo pensiero sugli altri due figli della moglie. Condivise quindi le valutazioni e le conclusioni del CTU, il Tribunale ha concluso affermando che la coppia genitoriale è gravemente inadeguata e che tale situazione, seguita e sostenuta per quasi due anni, non è suscettibile di significative evoluzioni rispetto alle competenze genitoriali perché connessa a fragilità strutturali: ritardo mentale della madre e suo disturbo di personalità: inconsistenza, mancanza di lucidità e passività della figura paterna, con meccanismi di coppia disfunzionali. Accertato lo stato di abbandono sia morale che materiale in cui versa la minore, il Tribunale ritiene che non sia nell'interesse di mantenere i rapporti con i Pt_1 genitori in quanto la madre è portatrice di gravi problematiche che minano le sue capacità relazionali e le sue competenze genitoriali e anche nel periodo in cui è stata posta in grado di occuparsi della figlia e di prendersene cura ha mostrato forti carenze e incapacità di anteporre i bisogni della figlia ai propri. La donna è poi rivendicativa del suo ruolo e il marito non riesce ad arginarla e quindi è prevedibile che le frequentazioni, anche se protette, sarebbero occasione di esternazioni pregiudizievoli per la minore. Il padre ha ampiamente dimostrato di non saper coltivare i rapporti con i figli e dubita lui stesso che la figlia comprenda chi siano lui e la moglie. Quest'ultima non Pt_1 gli lascia spazi di autonomia, che peraltro lui non chiede. non ha mai PE chiesto di aumentare le visite alla figlia, dichiarando anzi espressamente che vederla una volta alla settimana gli andava bene. Appare poco consapevole delle responsabilità educative nei confronti dei figli che crescono ed è una persona di una semplicità sconcertante “sicché non si vede come frequentazioni con la figlia possano diventare nutrienti per quest'ultima e proficue nella prospettiva della costruzione della sua persona;
deve poi tenersi conto che è ancora molto piccola e, Parte_1 di fatto, non si è mai instaurato un importante rapporto figlia-genitori che meriti protezione;
in prospettiva si può facilmente immaginare che la previsione di incontri
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della bambina con genitori così inadeguati comporterebbe per l'esposizione a Pt_1 figure disturbanti o comunque ben poco significative e funzionali alla crescita della persona.”. Il Tribunale ha quindi concluso ritenendo che non sono soddisfatti i presupposti delineati dalla giurisprudenza per addivenire - nell'interesse del minore e non dei genitori - a una adozione legittimante “aperta”.
2. Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha proposto tempestivo appello il padre della minore, , che, in via preliminare Persona_1
e di urgenza, ha chiesto che siano ripristinati gli incontri con la figlia, perlomeno a cadenza mensile;
ha quindi chiesto in via preliminare e istruttoria: “Disporsi rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale volta a valutare la capacità genitoriale e la fattibilità di un progetto di crescita di . Disporre un Pt_1 approfondimento, anche a mezzo Ctu o Servizio Sociale, sull'esistenza di famigliari materni/paterni che possano svolgere un ruolo vicariante o di supporto ai genitori nella gestione della figlia. Ciò anche valutando l'eventuale ricollocamento del
[...]
vicino ai di lui famigliari in provincia di Bari. Nel merito: Respingere la PE richiesta di declaratoria dello stato di adottabilità di se del caso disporre Pt_1
l'apertura di un procedimento ordinario innanzi al Tribunale Per Minorenni onde valutare anche la possibilità dell'affidamento etero-familiare funzionale al graduale inserimento di presso il padre, anche a Bari supportato dalla famiglia con Pt_1 relativo monitoraggio e se del caso supporto domiciliare. In ogni caso attivare un percorso di sostegno alla genitorialità.”.
3. In data 18.9.2024 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali che hanno riferito che la minore è stata inserita nella famiglia affidataria il 21.6.2023, dopo un periodo di graduale avvicinamento, e che l'inserimento è stato molto positivo.
4. In data 27.9.2024 ha depositato memoria di costituzione la curatrice speciale e tutrice della minore che ha chiesto il rigetto dell'appello così come delle istanze istruttorie e la conferma della sentenza impugnata.
5. In data 30.9.2024 è intervenuta nel processo la signora madre della CP_2 minore, depositando memoria con cui ha chiesto accogliersi l'appello formulato dal SI. . Persona_1
6. In data 3.10.2024 i collocatari della minore hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 5 l. adoz., riferendo sulle condizioni psicofisiche della piccola e Parte_1 sull'ottimo percorso di inserimento della minore nella loro famiglia;
12 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
7. In data 7.10.2024 il P.G. ha espresso parere del seguente tenore: “…Ritenuto che l'adozione eterofamigliare di un minore sia da considerare come extrema ratio, e quindi come soluzione da adottare solo nel caso di dimostrata incapacità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Ritenuto che
il provvedimento impugnato abbia basato la propria decisione prendendo primariamente in considerazione la condizione – di evidente inidoneità – della madre, desumendo l'incapacità genitoriale del padre soprattutto dalle esperienze relazionali da lui trascorse (anche tenendo conto dei rapporti col primo figlio) e da una ritenuta situazione di subordinazione psicologica rispetto alla madre del minore. Rilevato che la relazione di aggiornamento dei servizi sociali si è rivelata decisamente scarna, essendosi limitata a riportare l'attuale condizione di benessere della minore, nulla evidenziando con riferimento alla figura paterna. Ritenuto imprescindibile un approfondimento della eventuale capacità genitoriale del padre che si focalizzi in maniera precipua sulle prospettive relazionali tra costui e la minore interessata dalla pronuncia impugnata, non potendosi a priori escludersi l'abbandono della minore da parte dello stesso, risultato collaborativo con i servizi sociali e privo di gravi deficienze cognitive- intellettuali, atteso (tra l'altro) che proprio il proposto appello dimostra invece la sussistenza di un interesse alla coltivazione del rapporto con la figlia.
Ritenuto che
questioni così determinanti per il futuro di un minore non possano essere risolte unicamente in virtù di osservazioni basate su condotte pregresse. Si chiede che la Corte – in ossequio al suddetto principio di extrema ratio della dichiarazione di adottabilità – proceda al predetto approfondimento mediante il ricorso a nuova C.T.U. incentrata sulla figura paterna e sulle sue attuali capacità genitoriali, la quale evitasse quindi di basare il parere tenendo in considerazione primariamente le esperienze passate dell'appellante (fermo restando che l'instaurazione dei rapporti padre-figlia dovrebbe comunque e necessariamente, se del caso, esplicitarsi attraverso opportuni ed energici interventi di sostegno). Approfondimento sull'esito del quale modulare ogni conseguente decisione maggiormente tutelante per la minore.”.
8. In data 10.10.2024 è pervenuta altra relazione dei servizi sociali che hanno riferito che la signora risulta essere residente presso il Comune di OZ Pt_5
RT ma vive nel Comune di Madignano;
la signora, si legge nella relazione,
“fatica a intraprendere un percorso volto alla rielaborazione critica dei propri agiti e alla implementazione delle proprie capacità genitoriali”. I Servizi riferiscono inoltre che la signora chiede appuntamenti per poi non presentarsi e che non comprende né accetta il fatto che i figli maggiori non siano disponibili ad incontrarla. Quanto agli incontri con “…la coppia ha faticato a rispettare gli orari ed è Pt_1 capitato che non si presentassero senza avvisare il servizio”. Tuttavia, la minore non
13 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
è stata posta in situazioni di pregiudizio durante gli incontri. Quanto al padre della minore, lo stesso risulta residente presso il Comune di Madignano e quindi nella relazione si legge che “per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali ed eventuali aggiornamenti si rimanda a quanto trasmesso dal Servizio Sociale Territorialmente competente”.
9. All'udienza dell'11.10.2024, alla quale i genitori della minore non si sono presentati, i difensori hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata di decidere;
quindi, con ordinanza in pari data, ha disposto l'audizione degli affidatari delegando per l'istruttoria i consiglieri onorari esperti. Inoltre, “…ritenuto opportuno, riservato ogni eventuale ulteriore provvedimento istruttorio, richiedere una relazione ai servizi psico-sociali competenti per il Comune di Madignano, con particolare riferimento: alle attuali condizioni di vita del signor;
alla natura e Persona_1 qualità della sua relazione con la signora e al loro progetto di vita;
al Pt_5 contesto familiare paterno e alla presenza di figure parentali che possano o meno supportare il padre nei suoi compiti genitoriali;
alla rielaborazione compiuta dal signor delle vicende che riguardano il primo figlio e la figlia e alla PE Pt_1 sua capacità di comprendere i bisogni dei figli” ha disposto per l'acquisizione della relazione indicata, rinviando la causa all'udienza del 14.2.2025.
10. In data 11.11.2024 i consiglieri onorari hanno proceduto a sentire gli affidatari, che hanno riferito: che la minore ha fatto ingresso nella loro famiglia quando aveva circa dieci mesi e inizialmente faticava ad addormentarsi, problema superato col tempo;
che hanno mantenuto un buon rapporto con la precedente famiglia collocataria, vedendosi anche ogni tanto;
che la minore è ben inserita anche nella famiglia allargata e spesso gioca con le cuginette;
che i primi incontri con la madre biologica non hanno creato alcun problema mentre da ultimo è emerso qualche problema, ad esempio la penultima volta, pur di non vederla, si era nascosta dietro la porta e di ritorno dall'incontro piangeva in macchina e nei giorni successivi piangeva di notte e diceva di non volerla più vedere;
che non chiedeva mai della madre e la sua prima parola era stata “papà”; che non era stata iscritta al nido ma a settembre avrebbe iniziato a frequentarlo;
che sentono la bambina parte della loro famiglia e desiderano adottarla pur essendo disposti, se nel bene della bambina, ad una adozione aperta al mantenimento di legami.
11. In data 13.2.2025 è pervenuta agli atti la relazione richiesta. I servizi psico-sociali della Comunità Sociale Cremasca, con relazione del 29.1.2025, hanno riferito quanto segue:
‣ nei mesi scorsi gli operatori hanno effettuato degli incontri di rete con il Servizio Sociale del Comune di OZ RT, competente territorialmente per la
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residenza della minore e della madre;
‣il signor è stato convocato a mezzo raccomandata per il 10.12.2024 e il PE
16.12.2024, appuntamenti ai quali non si è presentato;
il 4.1.2025 la raccomandata è stata riconsegnata al servizio per compiuta giacenza;
si è cercato di contattare telefonicamente il signor ma l'utenza telefonica non risultava più attiva;
è PE stato quindi contattato il difensore del signor che ha fornito la nuova utenza PE agli operatori che hanno così potuto contattare il signor . PE
‣sentito telefonicamente, il signor ha riferito che a causa dell'improvviso PE decesso del padre si era recato a Bari, fornendo come propria disponibilità un incontro in videochiamata oppure nel mese di febbraio. Evidenziata l'importanza di un incontro in presenza, il signor non ha dato disponibilità in merito né ha PE più fornito riscontro;
‣ gli operatori sono venuti a conoscenza dall'UO Ostetricia e Ginecologia dell dello stato di gravidanza della signora che ha Controparte_4 CP_2 eseguito un primo accesso agli ambulatori il 17.7.2024, quando risultava gravida a 15 settimane e 2 giorni, e un secondo accesso il 26.7.2024, con data presunta per il parto per il giorno 8.1.2025;
‣ verificata la irreperibilità della madre, gli operatori avrebbero segnalato i nuovi fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
12. All'udienza del 14.2.2025 nuovamente i genitori della minore non si sono presentati. Il difensore dell'appellante ha riferito di avere appreso dalle parti che la signora avrebbe abortito naturalmente e di non sapere dove risiede. Da quanto CP_2 appreso dal sig. si troverebbe a Bari con lui. PE
La curatrice speciale ha insistito per il rigetto dell'appello, evidenziando anche il disinteresse delle parti. Il difensore dell'appellante ha contestato l'operato dei servizi sociali che non avrebbero più ricontattato il quando era a Bari per fissare un nuovo PE appuntamento. I difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
13. La Corte ritiene che le domande dell'appellante e della intervenuta PE
(che non ha impugnato la sentenza e si è limitata a chiede che siano accolte CP_2 le domande del padre della minore) debbano essere respinte e la sentenza del Tribunale per i Minorenni confermata, sussistendo lo stato di abbandono materiale e morale della minore che giustifica la dichiarazione del suo stato di adottabilità. La Corte condivide integralmente la analitica motivazione della sentenza impugnata, sopra in parte riportata, avendo il Tribunale per i Minorenni di Brescia esaminato in
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modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte dei genitori della minore in tempi compatibili con le esigenze di crescita di Pt_1
Preliminarmente non si ritiene di dover effettuare altra attività istruttoria;
tutte le relazioni in atti sono esaustive;
il Tribunale ha effettuato anche approfondimenti a mezzo ctu e, da ultimo, il totale disinteresse manifestato dai genitori per questo grado di giudizio, non essendosi gli stessi presentati alle udienze, la loro irreperibilità (nel senso che non hanno reso noti i loro spostamenti, presumibilmente in Puglia) e la mancata collaborazione con i servizi sociali, ai quali la Corte aveva chiesto una indagine aggiornata, rende superflui ulteriori accertamenti. Va anche evidenziato che la signora è risultata essere di nuovo in stato di CP_2 gravidanza, come riferito dai servizi, che hanno nuovamente segnalato la attuale situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La circostanza, riferita dalle parti al difensore e da quest'ultimo alla Corte in udienza, secondo cui la signora avrebbe avuto un aborto naturale non è stata verificata, in quanto la signora si è resa irreperibile ai servizi e dovrebbe trovarsi, con il CP_2 marito, in Puglia e quindi non è dato sapere se sia o meno veritiera. In ogni caso, sta di fatto che i genitori della minore non si sono presentati alle udienze e, soprattutto, il sig. non ha collaborato con i servizi per gli ulteriori accertamenti richiesti, PE confermando la sua propensione alla passività e alla deresponsabilizzazione, già accertata in sede di CTU e nel corso del procedimento di primo grado. In particolare, per quanto riguarda l'appellante, nella relazione del dr. si Per_6 analizza dapprima la condizione della signora e si riportano stralci di CP_2 accertamenti effettuati dal TM di Milano in relazione agli altri due figlia allontanati. In particolare, la figlia primogenita aveva raccontato in modo molto chiaro il _3 clima che respirava a casa, anche con la presenza di : “…Dalla Persona_1 dettagliata relazione dei Servizi di OZ RT del 7/3/2022 si apprende che
, che pur incontrava regolarmente il padre “non si rende accessibile Per_4 rispetto alla figura materna che non nomina… anche nel momento in cui le scriventi hanno provato ad aprire o nominare la signora ignora il CP_2 Per_4 discorso, cambiando argomento”. Di (che ancora incontrava, pur di rado, la _3 madre) si riferiva che: “in questi mesi sono emersi costantemente come pensieri intrusivi: -la paura che la madre si arrabbi e quindi, come ha raccontato più _3 volte, la paura di essere picchiata, morsicata e di essere sgridata con brutte parole, 'mi diceva cose molto brutte e io ci rimanevo male'. L'altra cosa che fa molta paura a è che la madre possa venire a prenderla se scoprisse dove si trova;
- _3
l'imprevedibilità della madre, non sa cosa aspettarsi: racconta che la mamma _3 un momento sembrava tranquilla, il momento dopo era arrabbiata, e spesso lei non ne capiva il perché; -la mancanza di attenzione da parte della madre per lei e suo fratello;
verbalizza che non raccontava niente alla madre perché Per_4 _3
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non si sentiva accolta, 'la mamma pensava solo a se stessa e agli uomini'; -la mancanza di protezione da parte della madre nei suoi confronti: racconta che _3 non si è mai sentita protetta dagli insulti del compagno della madre (ndr si tratta del
) che le diceva sempre di essere un' 'asina'; tristemente dice 'non gli ha mai Parte_6 detto basta'. Una volta ha aggiunto che il compagno della madre la picchiava. Non si sentiva protetta neanche dalle cose che la madre le raccontava: infatti la signora raccontava ogni cosa di sé alla figlia, senza considerare la differenza tra adulto e bambino;
-la preferenza della madre verso suo fratello . racconta Per_4 _3 di come la madre trattasse diversamente i figli: a lei veniva chiesto di fare lavoretti domestici, a suo fratello no;
se lei sbagliava, la madre si arrabbiava, con suo fratello no;
lei veniva picchiata, lui no...; -la mancanza di cura della madre verso se stessa:
sa che dovrebbe prendere delle medicine prescritte da un medico, ma è _3 consapevole che si rifiuta di prenderle. non è consapevole delle difficoltà _3 psichiche della madre, ma inizia a farsi delle domande…”. Gli operatori sociali riportavano spesso l'atteggiamento poco limpido e chiaro della signora fino a rendersi irreperibile con la figlia per molti mesi. CP_2
“Ad esempio, solo dopo che era stata sfrattata, nell'ambito dei controlli anagrafici per la partecipazione al bando per le case popolari, si scopriva che si era sposata nel novembre 2021. Tardivamente informava anche di essere incinta, “rifiutandosi di dare informazioni circa il padre del bambino”. Dalla successiva relazione del 6/6/2022 si evince che la donna, “a conoscenza di essere indagata [procedimento per la sottrazione di ]… si sarebbe resa irreperibile in questi due anni… non è mai _3 stato possibile comprendere con esattezza l'ubicazione della signora, che sembra essersi spostata tra la provincia di Cremona, di Bergamo, di Milano, ospitata da varie amiche e famigliari… rispetto alla gravidanza fornisce informazioni minime. Sarebbe seguita dall'Ospedale di Melzo, che però riporta non risultare in carico… riguardo al marito della signora non si hanno informazioni, se non i racconti di
, che non sono positivi. La bambina si è sempre mostrata spaventata [da] _3
' nel momento in cui la donna sente come 'invadenti' le domande si PE irrigidisce, sviando le risposte…”. L'Ospedale Maggiore di Crema (dove la CP_2 era ricoverata dal 14/7/2022) effettuava il 18/7 una “segnalazione preventiva di nascita”, ove si riferiva delle notizie ricevute dal Consultorio e dal Servizio Sociale del Comune, aggiungendo che: “la gravidanza è da considerare trascurata in quanto la signora ha effettuato solo visite mediche ma non gli altri accertamenti prescritti… non vi è certezza della data dell'ultima mestruazione e non sono state effettuate le ecografie del primo trimestre… risultano anche due accessi in Pronto Soccorso per percosse da parte di persona nota…”. Il 3/8/2022 veniva segnalata la nascita, avvenuta il giorno precedente, di ed immediatamente il P.M. ricorreva Parte_1 per la verifica dello stato di abbandono “stanti le rilevanti criticità materne e la carente affidabilità della donna, che ha già posto in essere la sottrazione e
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conduzione all'estero di una figlia e le pregresse negative esperienze che hanno pregiudicato le condizioni dei due minori e nella convivenza con _3 Per_4 la madre…”.
Dunque, già in questa prima fase gli elementi che emergono in relazione al signor
[...]
sono fortemente negativi e poco protettivi verso la nascitura. PE
I Carabinieri della Stazione di Crema con relazione del 24/10/2022 riferivano che
[...]
era persona loro nota per procedimenti penali/denunce (segue l'elenco delle PE postazioni, riferite agli anni 2016-2022). Analogamente la era da loro CP_2 conosciuta per svariate denunce nei suoi confronti (tra il 2012 e la fine del 2021). Si evidenziava, inoltre, la presenza di otto interventi presso l'abitazione dei coniugi
[...]
per continui litigi con il coinquilino (2021-2022) PE
In relazione alla nascita della figlia gli operatori riportavano: “Nonostante PE dichiari che la gravidanza sia stata monitorata da un punto di vista sanitario, a domande specifiche non sa rispondere e ammette di non aver potuto accompagnare in tutte le occasioni la moglie ai controlli prescritti. Tale superficialità non viene problematizzata dal signor , così come non vengono letti in modo critico i PE comportamenti che hanno portato all'allontanamento dei due primi figli di Per_7 si limita a riconoscere che la moglie ha dei limiti nella comprensione di quanto le viene detto, sia per questioni linguistico-culturali sia per mancanza di istruzione. Ciò la renderebbe sospettosa ed impulsiva… a fronte di rimandi educativi sulle difficoltà emerse durante l'osservazione in comunità… non sembra preoccupato e si limita ad una lettura superficiali degli eventi senza nessuna rilettura critica sulle mancanze rilevate…”. Nel corso del colloquio clinico con in relazione alla nascita della relazione PE tra i coniugi il ctu riferisce quanto segue:
“Chiedo della loro storia, mi dice che sono sposati da quasi due anni, dal novembre del 2021, che i figli della donna erano già in comunità, e “inizialmente abbiamo fatto una breve relazione, lei era in Germania e io ero qui… abbiamo fatto una breve relazione tramite videochiamate… dopo un mesetto così, abbiamo deciso di incontrarci, lei doveva venire giù, doveva scendere in Italia per vedere suo figlio, perché prima gli permettevano di vederlo… allora ha fatto tutte e due le cose, nel senso 'vado per mio figlio' e nel frattempo è scesa anche per conoscermi… e dopo sei mesi circa, così abbiamo deciso di sposarci, perché andavamo d'accordo… anche perché la loro religione non permette che due persone stanno insieme nello stesso letto senza essere sposati…”. La loro conoscenza era stato “un segno del destino, perché io conoscevo un marocchino e lui sapeva che io stavo cercando una donna seria, brava… questo un giorno era in stazione e mia moglie aveva Per_8 sbagliato il treno e si è fermata a Crema… a Crema c'era questo mio amico marocchino, che mia moglie gli ha chiesto delle informazioni e da lì, parlando con
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questo , è saltato fuori che anche mia moglie stava cercando un italiano Per_8 bravo…” e da lì il resto. Pare che la moglie non conoscesse già quella persona, “lei gli ha chiesto informazioni per i treni, poi, siccome mia moglie è una che parla anche con i mattoni, per dire… cioè è una molto socievole, esplicita, che fa conversazioni con chiunque… anche senza conoscere persone, gli parla...”. Narra che viveva da solo, che negli ultimi anni aveva avuto solo relazioni temporanee, dopo una convivenza con una donna ed il figlio di lei, con la quale era stato per due anni;
quindi, vi erano stati due anni di convivenza (e l'acquisto della casa in cui lui tuttora vive) ma che il rapporto era terminato” perché questa donna qui era molto possessiva, gelosa… in una maniera soffocante, non potevo neanche andare a fare una pizza con gli amici… se salutavo una donna, guai!... cioè: non si poteva vivere così, ero come in carcere… quindi ho dovuto troncare la relazione…”. Il consulente, ancora, evidenzia:
“Chiedo se sua moglie non sia una che quando si arrabbia perde un po' troppo il controllo, visto quanto scrivono i Carabinieri sulle imputazioni per lesioni personali (tra l'altro in concorso con lui). Afferma che in quelle situazioni (relative al coinquilino che aveva e che non se ne voleva andare) non si sarebbe mai arrivati al contatto fisico, che lo scontro era solo verbale, “si litigava sempre, chiamavamo spesso i carabinieri, lui ci faceva delle denunce false, e noi le abbiamo fatte a lui… non c'è niente di… non siamo mai arrivati alle mani… era questo, qui, che non voleva andare più via di casa, si era appropriato, che io gli avevo fatto un favore e alla fine l'ho preso in quel posto… certe volte fai del bene alla gente e… comunque abbiamo risolto, non c'è più sta persona qui. Questo c'era prima che io conoscessi mia moglie, comunque”. Chiedo delle altre denunce che risultano, in passato: “sono denunce false, non ho mai fatto niente di male, io!”; domando cosa significhi che son false, e “non sono vere le cose delle denunce che mi hanno fatto: sono perché magari litighi con le persone, ti vanno a fare una denuncia dichiarando il falso… io poi non sono uno che sta lì a controbattere, a fare altre denunce, perché se no non la finiamo più… quindi ho lasciato decadere, ma non ho fatto mai niente di male, io, a nessuno… [e la truffa, nel 2021, Tribunale di Cremona?] …adesso le spiego: mia moglie, praticamente, aveva smarrito la carta [di credito] e aveva fatto la denuncia… non che aveva smarrito, gli mancavano dei soldi sulla carta… e lei ha fatto la denuncia… solamente che quei soldi lì li avevo usati io… non gliel'avevo detto, quindi lei si era preoccupata, aveva fatto 'sta denuncia e sono risaliti a me, che li avevo usati io… infatti poi mia moglie ha parlato con i Carabinieri, ha ritirato la denuncia… [come li aveva spesi?] …guarda, avevo comprato un regalo a lei e qualcosa per me, vestiti, cose così…”. Nel 2016 risulta imputato in un procedimento per reati informatici, e poi ancora nel 2020: “…reati informatici… non so, non ho mai fatto nessuna… forse è perché ho fatto un profilo falso su Facebook… non so se è quello… [ ? ] per vedere, ma questo prima di che c'era mia moglie, per vedere le
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mie ex, così… per spiare un po' le persone: una cosa che fanno quasi tutti… ma sono tutte cose banali, non ho fatto mai niente di grave, nel senso non ho mai rubato, non ho mai preso droghe così… poi sono cose che ho fatto quando vivevo da solo, da quando sto con il mio amore non è successo più niente… poi non avevo neanche la bambina… così… diciamo che sono stato un po' sfortunato nelle amicizie…”. Mi dice di avere un figlio di 16 anni, che ogni tanto lo chiama e viceversa “per sapere se tutto è a posto, come va la scuola… quando posso vado giù a vederlo…”. Su cosa fosse successo per cui, durante la gravidanza, la moglie fosse andata due volte in pronto soccorso per delle percosse, riferisce che “è sempre la storia con quel tipo lì, quell'inquilino che c'era prima… perché mia moglie? è un po' più impulsiva, più impulsiva, come si può dire più… perde le staffe più facilmente rispetto a me, io sono un po' più… allora, diciamo che ha avuto una colluttazione verbale con questo tipo qua… poi mia moglie, per farlo andare via, ha simulato che stava male, così, a terra svenuta… è per quello che poi siamo andati all'ospedale e lei ha detto che è stato quello lì: ma era per farlo andare via, perché i carabinieri non facevano niente, allora abbiamo improvvisato… perché io ho sbagliato, gli avevo fatto la residenza a questo qui… non sapevo che poi se non se ne voleva andare.. io gli avevo detto 'guarda che poi quando ti dico di andare devi andare'… la cosa è che non voleva andare più via… [quindi è andata in ospedale senza avere niente…] sì, non è successo niente… mia moglie, diciamo che ha dovuto fare così per mandare via 'sta persona…”. Esclude, invece, che tra lui e la vi siano mai state liti “grosse” CP_2 in cui l'uno o l'altra abbiano alzato le mani: al massimo “ci si manda a quel paese, però noi abbiamo un carattere che dopo cinque minuti siamo di nuovo lì: o vado io da lei o le viene lì da me e facciamo pace… non siamo persone che portano rancore o che tengono la rabbia per tanto tempo… sono cinque minuti….”. Quanto alla valutazione del sig. il consulente riferisce quanto segue: PE
“Il periziando si presenta ai colloqui con sufficiente ordine nel vestire e nella cura della persona. L'espressione è amichevole ma si percepisce cautela e tensione;
mimica facciale e gestuale si modulano sintonicamente ai contenuti trattati;
non grossolana motilità involontaria (si agita un po' sulla sedia quando si propongano aspetti inattesi o si vada a parlare delle criticità manifestatesi nella moglie). L'atteggiamento, pur formalmente collaborante nel rispondere alle richieste dell'interlocutore, sostanzialmente risulta molto difeso ed evasivo: sottace quanto di negativo vi possa essere stato nelle diverse situazioni di cui si tratta, ammettendone l'esistenza solo quando i fatti vengono citati dall'interlocutore e -subito- prendendo posizioni minimizzanti, sfuggenti e protettive;
in ogni caso, mai si propone con trasparenza e franchezza. Il comportamento è appropriato al contesto, cortese (fatti salvi i costanti ritardi), non si osservano stereotipie o bizzarrie. L'eloquio spontaneo è limitato, necessitano stimolazioni per ottenere qualcosa più del minimo indispensabile, non si sbilancia;
la narrazione episodica è, quindi, succinta,
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generalmente poco dettagliata;
quando si vada su tematiche critiche, si ha spesso l'impressione che riporti lezioncine preformate (dalla “brava mamma” in poi), rispetto alle quali non sa/non vuole andare oltre quando si cerchi di approfondire. Il periziando appare orientato nel tempo, nello spazio e sul sé somatopsichico;
il rapporto di realtà è adeguato;
non innalzamenti della soglia di vigilanza. L'emotività è compressa, sicuramente è attivo durante i colloqui un meccanismo di freno e gestione delle reazioni spontanee, legato al volersi proporre come pacato, stabile e moderato. Non sembra presente ansia (né di stato né di tratto) sebbene sul piano corporeo si noti tensione. Appare in grado –sul piano motivazionale- di investire con sufficiente persistenza su attività (il lavoro, ad esempio) ed anche all'interno di rapporti umani (la moglie e -astrattamente- la figlia). . La forma Parte_7 verbale è appropriata, il flusso adeguato, l'articolazione non presenta disturbi;
il lessico e la sintassi poveri, difficoltosa la comunicazione di sfumature. La comprensione è sufficiente sul piano del concreto ed esperito, inefficace non appena i concetti diventino astratti. Non si rilevano deficit dell'attenzione, né si osservano difetti della memoria a breve o lungo termine;
la rievocazione e rielaborazione mnestica sono in linea di massima efficaci. Complessivamente si apprezza un'intelligenza nei limiti inferiori del range di media. Il flusso idetico è in genere adeguato;
il relativo rallentamento, che si coglie talora, pare molto legato ai “filtri” di ipercontrollo attivi (è attento a cosa e sin dove dire); le associazioni seguono la comune logica crono-consequenziale, in assenza di bizzarrie. Il contenuto di pensiero è piuttosto povero, al di là di enunciati non pare in grado di discuterli e sostenerli (recita lezioncine testuali e nulla più), scarsa o nulla elaborazione personale;
tende spesso a normalizzare o a minimizzare eventi ed elementi che così normali, circoscritti o minimi non sono, sino ad apparire un po' stolido (visto che si tratta di eventi ed aspetti che sa essere già noti al CTU) e, certamente, poco limpido. Non rilievo di significativi disturbi del contenuto del pensiero. Le capacità critiche espresse sono limitate: la sua considerazione delle cose è sempre molto superficiale, manca, in generale, un'elaborazione matura che sappia acquisire e tener conto delle varie sfaccettature delle situazioni, pressoché assente un dialogo interno;
quando si provi a far cogliere l'eccessiva semplicità di alcune cose che asserisce e a fargliele motivare, emerge il nulla che vi sta dietro, e quindi la spiegazione diviene l'asserzione stessa. La percezione è pronta e non si manifestano fenomeni illusori od allucinatori. La volizione appare sufficientemente stenica ma sono evidenti difetti nell'autonomia: pare decisamente dipendente dalla sua compagna, si appiattisce sugli orientamenti da lei determinati, non pare in grado di prendere effettivamente le distanze e di distaccarsi anche quando le situazioni lo consiglierebbero…”. Quanto al sig. Dr il ctu conclude quindi evidenziando che “quanto osservato PE non risponde ai criteri diagnostici per alcuna forma clinica o di personalità abnorme: trattasi, peraltro, di soggetto povero di risorse personali e culturali, di
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scarso acume ed eccessiva semplicità, non sempre in grado di commisurare le conseguenze del proprio agire e di contenere il proprio comportamento entro limiti di adeguatezza, viste -ad esempio- le postazioni penali a suo carico spalmate negli anni;
va sottolineato -a tale proposito- come con oggetto il “coinquilino” ed il desiderio di liberarsene, numerosi siano stati gli interventi dei Carabinieri e le denunce in concorso con la il che propende per un non benefico effetto CP_2
(riguardo ai passaggi all'atto aggressivi) dell'agire assieme;
tra l'altro pende (solo sulla moglie, ma in realtà da quanto lui racconta l'intento era stato in qualche maniera condiviso) un grave addebito della portata del quale né lui né lei sembrano consapevoli. Su questi aspetti, come peraltro più in generale anche sul procedimento in corso, il signore è apparso “leggero” sia nel prendere sul serio la C.T.U. (assenza il giorno dell'inizio delle operazioni peritali, costanti ritardi agli appuntamenti, mancata presentazione allo Spazio Neutro), sia rispetto alla situazione pregressa (relativa agli altri figli della signora, ma anche ai primi mesi di vita di ) ed Per_9 attuale della moglie: riferisce degli eventi banalizzandoli e minimizzandoli, con una posizione di profonda irresponsabilità.”. In relazione alle sue competenze genitoriali
“…non si evincono fattori psicopatologici che intervengano sulla sua astratta competenza. È, peraltro, persona dalle risorse davvero modeste, inconsistente e, certamente, non in grado né di contenere né di ovviare a limiti e problematiche che si esprimono nella consorte: anzi, per molti versi lo si percepisce come soggetto one down nella coppia, al minimo fortemente condizionato dalla moglie (sino a ricalcarne pedissequamente le parole), se non proprio succube. Se, quindi, non vi sono elementi personologici particolarmente disturbati atti ad influire sulla sua astratta capacità genitoriale, nel concreto, all'interno di questa relazione di coppia con una persona che -invece- di problemi ne ha molti e che è ampiamente in grado di indirizzare le sue scelte ed il suo agire, non si vede come potrebbe esercitare appropriatamente le sue funzioni di padre (da quella protettiva in poi). Non ultimo, pesano in negativo elementi fattuali che riguardano il suo senso di responsabilità verso la prole: si consideri, infatti, l'esistenza di un primo figlio, verso il quale il
[...]
responsabilità non pare essersene assunte;
sebbene lui minimizzi, quale fosse PE stato un “ragazzetto” che accidentalmente diviene padre, in realtà parliamo di un trentenne che -quantomeno anagraficamente- si presupporrebbe essere già stato maturo.”.
La Corte ritiene che i concreti comportamenti del sig. , sin da quando la PE moglie era in attesa di siano a tal punto passivi rispetto alla paternità, da Pt_1 integrare un abbandono materiale, oltre che morale. Del resto, mai, nei tre precedenti rapporti sentimentali, ha voluto assumersi responsabilità genitoriali. Molto significativo è il fatto che egli, pur in assenza di problematiche psicopatologiche e disturbi della personalità, abbia sempre costantemente ripetuto che
22 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
la moglie è una brava mamma, mostrando di non essere minimamente in grado di compiere un corretto esame di realtà. Le carenze materne sono infatti gravi, non recuperabili e tali da mettere in pericolo i figli. La Comunità rimandava, oltre che la crescente difficoltà di gestione della signora anche la sua incapacità CP_2 genitoriale, anche in relazione a cure primarie. La assoluta acriticità con cui il sig. ha seguito l'andamento, preoccupante e PE drammatico, del procedimento in primo grado, nel quale pure è stato presente, essendo sempre ben informato degli accadimenti, è indicativo del suo stato di animo, della sua personalità e della sua assoluta difficoltà e incapacità rispetto alla assunzione di responsabilità genitoriali. SInificativo è poi il suo comportamento in questo grado di giudizio, dove si è anche allontanato trasferendosi di fatto, per tutta la durata del procedimento, in altra regione. Più grave è la situazione personale della moglie (peraltro non riconosciuta nella sua gravità dal marito), tanto che il consulente conclude affermando che “sia il deficit cognitivo che le gravi alterazioni di personalità fanno sì che non vi siano capacità adeguate alle necessità della minore: la donna non è in grado di immedesimarsi con la piccola, di entrare in un valido rapporto empatico e -così- di riconoscerne i bisogni effettivi approntando le dovute risposte;
proietta, invece, i propri bisogni su di lei, quali fossero equivalenti e, altrettanto adatta alla sua personale idea di ciò che serva alla figlia la realtà delle cose. È elemento che era già stato notato nel periodo di gestione di in Comunità (e, poi, nello Spazio Neutro), e ancor prima Pt_1 manifesto con oggetto i primi due figli (con ogni probabilità, aspetto alla base di molti dei comportamenti incongrui attuati anche con loro). Non è, inoltre, in grado di garantire alcuna direzionalità e linearità: il suo essere così instabile non le dà modo di garantire un orientamento esistenziale persistente per la bimba, tutto rimane preda di eventuali condizioni intercorrenti, malamente elaborate dalla donna sia per le alterazioni del pensiero che per le limitazioni intellettive. Anche ciò si può asserire non solo su di un piano teorico, ma si è concretamente osservato nell'esperienza con i figli precedenti (di cui una, checché ne dica, trasportata in giro per il mondo sulla base di mutevoli considerazioni di opportunità, l'altro -in maniera sostanziale- abbandonato). L'incontinenza emotiva, anche di pulsioni aggressive, non solo la si osserva sul piano obiettivo (e tutti gli attori in questi anni di vicende -Comunità compresa- ne hanno potuto rilevare la presenza) non appena si provino a scalfire le convinzioni della donna ed il suo pensiero irrazionale, ma anche i dati che pervengono dalla primogenita indicano come ciò si sia addirittura tradotto in comportamenti concretamente nocivi per la prole. In sintesi, la non appare CP_2 disporre di quanto necessario ad esprimere le principali funzioni genitoriali, neppure di base, e non è quindi in grado di occuparsi adeguatamente della figlia…”. Quanto alla personalità della signora il ctu ha evidenziato che “sussistono CP_2 delle significative alterazioni a carico dell'intelligenza e della struttura di
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personalità, già individuate nelle passate valutazioni cliniche. Alla luce delle attuali osservazioni le si possono diagnosticare un Ritardo Mentale Lieve (ICD 10 cod. F70.0 con Minima Menomazione) del quale è difficile definire l'etiologia, ma che con alta probabilità si colloca in fattori ambientali, ed un Disturbo della Personalità del cosiddetto cluster B, nella fattispecie l'Emozionalmente Instabile – Tipo Impulsivo (ICD 10 cod. 60.30), che ben integra il complesso degli elementi rilevati documentalmente e sul piano clinico-obiettivo e ben spiega i numerosi episodi di perdita di controllo da parte della donna;
da tenere in considerazione anche venature persecutorie (non adeguatamente criticate) ed una certa teatralità istrionica.”. Le carenze materne sono strutturali e non recuperabili né è ipotizzabile il mantenimento di rapporti con per le ragioni illustrate dal Tribunale, che si Pt_1 condividono. Lo stesso è a dirsi in relazione al mantenimento dei rapporti con il padre, con il quale la minore non ha sviluppato un rapporto significativo. Sul punto il consulente osserva:
“Ritiene, quindi, lo scrivente accertata l'inidoneità dei genitori allo svolgimento delle loro funzioni e di non recuperabilità delle stesse in tempi compatibili con le esigenze di , che non vi sia uno specifico interesse della figlia a mantenere un rapporto Pt_1 di frequentazione con loro: la bambina necessita di una sua vita, con riferimenti genitoriali determinati e stabili, una famiglia cui appartenere e che le appartenga, di cui sentirsi partecipe a tutti gli effetti. Non si coglie -nella prospettiva del mero interesse della minore- un qualsivoglia “valore aggiunto” che potrebbe derivare dal mantenimento di un rapporto con i genitori biologici. Viceversa, in prospettiva, sussiste una serie di svantaggi;
se attualmente (stante la tenera età) è marginale il fatto che sia esposta all'espressione di critiche sulla sua situazione e collocazione e su come viene gestita dagli affidatari, a messaggi di richiamo, a fantasie su suoi mutamenti di status, alla presenza dei genitori biologici che si titolano genitori a tutti gli effetti, ecc.., questi stessi elementi, crescendo (e tra non molto), verranno ad assumere valenza di disturbo, di alterazione dell'armonia e tranquillità di cui ha bisogno per svilupparsi come deve, di fattore di differenzialità verso gli altri bambini, ecc.. Non vi è, pertanto, interesse a che il rapporto venga mantenuto, anzi.”.
La Corte osserva che, con il suo atto di appello, non si confronta Persona_1 in modo approfondito con il contenuto delle numerose relazioni degli operatori psicosociali in atti e della CTU. Ritiene che gli accertamenti del ctu siano parziali e incompleti, limitandosi a motivare nei seguenti termini:
“Il SI. è sempre stato collaborante con i Servizi, con gli Operatori e con il PE
Ctu. Dalla nascita della bambina è stato presente salvo rari imprevisti. La relazione del 20.01.2023 della Tutela Minori di Crema riporta l'investimento affettivo paterno,
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ma vengano ritenute insufficienti le capacità genitoriali del per occuparsi PE della bambina solo per l'assenza di risorse materne e famigliari a supporto del nucleo. Codesta difesa ritiene, come emerge dalla relazione innanzi citata, ma dalla stessa conduzione di tutta la Ctu, che la figura del SI. non sia mai stata PE mai sottoposta ad una seria valutazione del suo ruolo di padre senza scinderla da quella della moglie. Moglie che peraltro a causa del lieve ritardo, delle intemperanze, della teatralità e del grave precedente dell'allontanamento di altri due figli avuti da precedente relazione su ordine del Tribunale per i Minorenni di Milano è stata per così dire già giudicata fin dall'inizio senza una seria possibilità di riscatto. La Ctu riferisce che il padre malgrado l'esame obiettivo psichico non sia negativo, tanto da “investire con sufficiente persistenza su attività (il lavoro, ad esempio) ed anche all'interno di rapporti umani (la moglie e – astrattamente – la figlia)” viene giudicato come uomo di scarso acume ed eccessiva semplicità tali da renderlo anch'esso inidoneo al ruolo di padre, quando in realtà non vi sono fattori psicopatologici alla base. Il Ctu non ha osservato invero il rapporto padre-figlia in quanto il SI. era bloccato durante il percorso dallo sciopero dei mezzi e si PE
è limitato ad osservare una sola video-chiamata. Come può essere sufficiente una sola video-chiamata a decidere il destino di una bambina?! Infine, il Ctu esplicita un comportamento “leggero” del SI. , ad esempio, per essere mancato al PE primo appuntamento quando purtroppo vi era uno sciopero dei treni…. Sono innegabili le problematiche della SI.ra , ma il Ctu non concede al Persona_10 [...]
la possibilità di poter essere sostenuto nel ruolo di padre con aiuti esterni, PE senza svincolare il giudizio del padre da quello della madre. E' necessario, a parere dello scrivente, un rinnovo della Ctu o quantomeno una sua integrazione”. Con il secondo motivo l'appellante si duole della insufficiente valutazione del ruolo vicariante dei famigliari, in particolare del ramo materno. “Per quanto riguarda il ramo paterno con relazione del 28.02.2023 i Servizi Sociali di Bari danno atto che la sorella si è resa indisponibile a prendersi cura continuativamente e da sola Per_5 della minore, ma ha dato però la disponibilità a “svolgere funzioni di appoggio”. I genitori del SI. non sono stati sentiti ne è dato conoscere di che patologie PE soffrono. Si pensi che i nonni paterni non sono mai stati considerati. Invero i genitori del sarebbero disponibili a supportare il figlio e intervenire nella predetta PE situazione, così come riferito al figlio.”. Con il terzo motivo si duole della assenza di progettualità volta al recupero/costruzione della idoneità genitoriale osservando che: “Il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto porre in essere tutti gli strumenti o progettualità atte a sostenere il SI. nel ruolo di padre. Codesta difesa si è dimostrata anche PE disponibile ad ipotizzare un affido di lungo periodo nel bresciano, laddove non fosse concretizzabile il trasferimento a Bari della minore, mettendo in campo ogni e più ampio progetto di sostegno alla genitorialità. Ma nulla. Neppure il Ctu risponde al
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quesito, per quanto riguarda la figura del padre, se vi siano aiuti esterni, sostegni ed eventuali tempi di recupero che possano favorire le competenze genitoriali della coppia…”. Con l'ultimo motivo si duole della rescissione dei rapporti con la figlia limitandosi a esporre: “I genitori hanno mostrato grande attaccamento alla minore e codesta difesa è basita nel leggere che nel provvedimento oggi impugnato disponga di rescindere ogni rapporto con gli stessi impedendone le visite, quando ormai la minore riconosce le figure dei genitori. Oggi genitori e figlia non si vedono da quasi un mese e i calendari sono stati sospesi.” Tutti i motivi di appello, molto genericamente e sinteticamente dedotti, vanno respinti in quanto non idonei a contrastare la motivazione del Tribunale e, in ogni caso, non idonei a contrastare in contenuto delle emergenze istruttorie, che sostanzialmente non vengono contestate quanto ai fatti esposti. In relazione al primo motivo di appello si ritiene che gli accertamenti del ctu siano sufficienti in quanto la valutazione negativa della personalità del sig. trova PE riscontro nei comportamenti concreti posti in essere dal padre della minore nel corso dei due anni di osservazione. In relazione al primo motivo di appello la tutrice e difensore del minore osserva:
“…preliminarmente si rileva come, nel corso del giudizio di prime cure, sia stato proprio il reclamante a non scindere il proprio ruolo da quello della moglie, posto che ancora all'ultima udienza del 14/02/2024 il sig. chiedeva al Tribunale PE che madre e figlia potessero far rientro in comunità, senza rendersi disponibile ad assumere personalmente la gestione della bambina. In alternativa egli chiedeva di poter essere supportato dalla moglie nell'accudire la figlia, non avendo la possibilità di far riferimento ad una baby-sitter, senza tenere in alcuna considerazione le risultanze della CTU a carico della madre (“Io potrei occuparmi della bambina, ma devo lavorare e non so chi può tenermela. Non sono in grado di pagare una baby- sitter. Devo gestirla con l'aiuto di mia moglie che è brava”). Solo in comparsa conclusionale veniva per la prima volta - ed in via meramente ipotetica - prospettata la possibilità per il sig. di trasferirsi a Bari per gestire la figlia con il PE supporto dei familiari e dei servizi sociali, sebbene la sorella , sentita dal Per_5
Servizio di riferimento, avesse escluso la propria disponibilità a prendersi cura in via diretta della bambina. Ad ogni modo, non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui la figura paterna non sia stata oggetto di autonoma valutazione nel corso degli incontri con i Servizi e durante la CTU…In realtà nelle relazioni, in particolare in quella depositata dal Servizio Tutela minori di Crema a gennaio 2023, si dà atto di una compiuta indagine della figura paterna in riferimento sia alla sua storia personale che familiare (doc. 11). Da tale relazione emerge che il sig.
[...]
si trasferiva a Crema all'età di 30 anni e dopo il suo trasferimento PE intraprendeva nel tempo quattro diverse relazioni sentimentali “tutte contraddistinte
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da elementi relazionali disfunzionali”. In particolare, la prima relazione portava alla nascita del figlio , il cui riconoscimento da parte del padre avveniva solo a PE1 seguito di imposizione dei nonni paterni, che lo minacciavano di interrompere i rapporti con lui in caso di mancata assunzione di responsabilità. Conclusa la relazione con la madre di , il sig. “ammette di aver mandato PE1 PE delle somme di denaro solo sporadicamente e solo in una fase iniziale della separazione, per poi sospendere sia le visite che i versamenti economici. Ormai da anni sono i genitori del sig. a provvedere al contributo del mantenimento di PE
spettante al padre. Anche i contatti telefonici padre-figlio sono stati PE1 interrotti”. E ancora i Servizi riferiscono: “Il sig. non problematizza in
PE alcun modo lo stato di abbandono morale e materiale agito nei confronti del figlio...(omissis). Anche a fronte dei tentativi compiuti dalle scriventi di rileggere in modo critico il ruolo paterno esercitato con il primogenito, il sig. si è
PE mostrato impermeabile ad una messa in discussione delle sue scelte;
anche se avesse la possibilità di modificare il passato, egli agirebbe in direzione di un mancato riconoscimento del bambino per essere sgravato da un'incombenza per cui non si sentiva pronto”. La seconda relazione sentimentale sarebbe stata caratterizzata da una forte conflittualità tra le parti, dovuta alla gelosia della compagna, che già aveva un figlio con cui il decideva di interrompere ogni rapporto finito il
PE legame con la madre, mentre la terza relazione si sarebbe conclusa a seguito dell'interruzione volontaria di gravidanza della fidanzata, caldeggiata dal
PE che riferiva di problematiche comportamentali e personali della donna tali da mettere a rischio il feto (autolesionismo, abuso di alcool e farmaci, per quanto riportato dal al Servizio). Infine, nel rapporto con la sig.ra madre
PE CP_2 biologica di da egli sposata pochi mesi dopo averla conosciuta, il sig. Parte_1
non ha mai problematizzato sia i mancati esami clinici in gravidanza, sia i PE comportamenti che avevano portato all'allontanamento dei primi due figli della
La relazione dei Servizi continua poi rilevando che, a seguito del CP_2 collocamento di madre e figlia in Comunità, “... il sig. non sembra PE preoccupato e si limita ad una lettura superficiale degli eventi senza alcuna riflessione critica sulle mancanze rilevate. Gli esiti della CTU hanno restituito in modo più approfondito le stesse problematiche già evidenziate dai Servizi sociali ed hanno accertato l'inidoneità del signori e allo svolgimento delle CP_2 PE funzioni genitoriali, peraltro non recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di
. Parte reclamante nel proprio ricorso evidenzia che la CTU ha rilevato Pt_1
l'assenza di aspetti psicopatologici nel padre, che escluderebbero a suo dire l'inidoneità genitoriale;
tuttavia, l'inidoneità non è necessariamente connessa e/o derivante da una psicopatologia, ben potendo essere altre le cause di una valutazione di inadeguatezza, come nel caso di specie. Dall'esame del CTU emergono limitate capacità critiche in capo al sig. e “...sono evidenti difetti nell'autonomia: PE
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pare decisamente dipendente dalla sua compagna, si appiattisce sugli orientamenti da lei determinati, non pare in grado di prendere effettivamente le distanze e di distaccarsi anche quando le situazioni lo consiglierebbero”. Dalla CTU emerge anche che il sig. : “È, peraltro, persona dalle risorse davvero modeste, PE inconsistente e, certamente, non in grado né di contenere né di ovviare a limiti e problematiche che si esprimono nella consorte: anzi, per molti versi lo si percepisce come soggetto one down nella coppia, al minimo fortemente condizionato dalla moglie (sino a ricalcarne pedissequamente le parole), se non proprio succube”. In caso di ipotetico inserimento della minore presso il padre biologico come dallo stesso auspicato, seppur con tutti gli accorgimenti del caso, vi sarebbe dunque il forte - se non certo - rischio di una presenza costante ed invadente della sig.ra che il non sarebbe in grado di gestire e contenere (ragione per CP_2 PE cui la stessa sorella del esprimeva forti perplessità su un affido PE intrafamiliare). Anche nella CTU si evidenziano poi le carenze paterne rispetto al senso di responsabilità verso la prole…Quanto esposto e documentato, dimostra quindi come le valutazioni sulla figura paterna siano state effettuate in modo approfondito e compiuto dai Servizi sociali e dal CTU, sia in riferimento alle caratteristiche personali del reclamante, sia nel rapporto con la sig.ra ”. CP_2
In relazione al secondo motivo di appello la tutrice e difensore della minore osserva:
“Parte reclamante sostiene inoltre che il Tribunale per i Minorenni non avrebbe effettuato indagini sul ramo materno, mentre in riferimento al ramo paterno riferisce che non sono stati sentiti i genitori del reclamante. Dall'istruttoria svolta, tuttavia, è emerso come non vi fossero sul territorio familiari della che potessero CP_2 assumere un ruolo di supporto nella gestione della bambina;
peraltro, la stessa non ha fornito in sede di udienza riferimenti e generalità precise di tali familiari. Quanto invece alla famiglia paterna, il Servizio Tutela Minori, nella relazione depositata a gennaio 2023 (doc. 11 cit), riferisce di aver effettuato indagini per verificare l'esistenza di altre figure parentali, diverse dai genitori, disponibili a farsi carico stabilmente della bambina. La relazione riferisce infatti: “il Servizio scrivente ha conosciuto , sorella del sig. . Quest'ultima non può al momento Per_5 PE rappresentare un supporto al nucleo a Madignano, sia per la distanza chilometrica sia perché costantemente impegnata con il lavoro e l'assistenza sanitaria ai genitori. La sig.ra … (omissis) si è dimostrata molto consapevole delle fatiche che PE un eventuale affido intrafamiliare potrebbe comportare, soprattutto in considerazione delle possibili reazioni della cognata e della difficoltà di quest'ultima nel rispettare eventuali limitazioni nelle visite a ”. Oltre a difficoltà personali Pt_1 ed organizzative nell'assumere un ruolo diretto nella gestione della minore era quindi la stessa sig.ra a prospettare forti perplessità Parte_4 nell'arginare il contegno della cognata nel caso il Tribunale avesse valutato un
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affido intrafamiliare. A fronte di quanto emerso nell'istruttoria esperita non si ravvede dunque la necessità di ulteriori approfondimenti”. La Corte condivide tutte le osservazioni svolte dalla tutrice. Va sottolineato che il nucleo familiare è stato seguito per quasi due anni e l'allontanamento della minore è stato preceduto da un collocamento in Comunità assieme alla madre;
pertanto, non hanno ragione di essere le generiche doglianze circa la mancanza di un progetto di aiuto a favore della famiglia. La signora non accede ad alcuna relazione di aiuto e ha rifiutato una presa in CP_2 Contr carico da parte del in quanto non riconosce le proprie fragilità; al contrario, è convinta di essere una buona madre, in questo convincimento rafforzata dalla opinione convergente del marito. La sua adesione al percorso comunitario è stata solo formale e strumentale, progetto che, infatti, è presto fallito. E' significativo che nell'atto di appello e nell'atto di intervento della madre non venga posta alcuna attenzione alle condizioni psico-fisiche della minore né venga spesa alcuna parola che la riguardi in relazione alle condizioni in cui si trovava con i genitori e nel rapporto con loro. La minore, che non aveva sperimentato una relazione di attaccamento con i genitori (nonostante il collocamento in Comunità con la madre e nonostante avesse continuato a vedere i genitori) si è rapidamente e positivamente inserita nella famiglia adottiva e oggi appare una bambina serena che ha sviluppato una piena appartenenza alla famiglia che l'ha accolta. L'inserimento è avvenuto all'età di dieci mesi e gli incontri con i genitori biologici sono poi proseguiti fino all'emanazione della sentenza. Gli affidatari hanno riferito che inizialmente gli incontri non creavano particolari problemi mentre con il tempo la bambina mostrava resistenze, fino a nascondersi pur di non vedere la madre e a piangere in macchina durante il viaggio, verbalizzando di non volerla più vedere. In relazione al mantenimento dei legami con i genitori, la Corte condivide le osservazioni del CTU, del Tribunale e della tutrice. Ciò che deve essere posto al centro della valutazione è l'interesse del minore a mantenere o meno i rapporti con la famiglia di origine. Il mantenimento dei legami con la famiglia di origine non sempre è un bene per il minore, anzi, molto spesso è contrario ai suoi bisogni e interessi e può essere previsto solo a determinate condizioni, ovvero: che preesista un rapporto significativo con la famiglia di origine;
che sia nell'interesse superiore del minore, con una valutazione prognostica ancorata al caso concreto e non in astratto;
che vi sia da parte della famiglia biologica una accettazione del collocamento del minore presso la famiglia adottiva;
che non si sviluppino rapporti disturbanti da parte della famiglia di origine;
che la famiglia adottiva, a sua volta, accetti la possibilità del mantenimento dei legami con la famiglia di origine da parte del figlio adottivo;
che quest'ultimo sia in
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grado di comprendere e vivere la “doppia appartenenza” con serenità e non con angoscia. Elementi che, in gran parte, all'evidenza non ricorrono nel caso in esame. In conclusione, la Corte ritiene accertato lo stato di abbandono in cui si trova la minore, con la conseguenza che deve essere confermata la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto da nonché le domande Persona_1 proposte dalla intervenuta e conferma la sentenza n. 120/2024, CP_2 cron. 568/24 pronunciata nella causa R.G. ADS N. 50/2022 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 14.05.2024, depositata in Cancelleria il 28.05.2024.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 14.2.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE - MINORI
composto dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel
Francesca Caprioli Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere
Giulia Perin Consigliere onorario
Mario Luigi Serra Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato in data 26.6.2024 da:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Bonzi n. 13/A ammesso al patrocinio a Spese dello Stato con delibera del n. prot. 1863-GPC/2024, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Boglioni del Foro di Brescia
appellante avverso la sentenza n. 120/2024, cron. 568/24 pronunciata nella causa R.G. ADS N. 50/2022 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 14.05.2024, depositata in Cancelleria il 28.05.2024 e comunicata via pec il 29.05.2024 con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal Parte_1 tutore avv. Deborah Ferrero del Foro di Cremona
CON L'INTERVENTO
1 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
DEL P.G., in persona del dr. Controparte_1
DEL TUTORE-DIFENSORE DELLA MINORE avv. Deborah Ferrero
, con l'Avv. Nicola Pedrali Controparte_2
*****
OGGETTO: Appello avverso sentenza di dichiarazione di adottabilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE PE
In via preliminare d'urgenza: Si chiede nelle more della fissazione d'udienza e delle determinazioni di codesta Corte di consentire ai servizi sociali di riattivare gli incontri con la bambina perlomeno a cadenza mensile. In via preliminare: Disporsi rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale volta a valutare la capacità genitoriale e la fattibilità di un progetto di crescita di . Pt_1
Disporre un approfondimento, anche a mezzo Ctu o Servizio Sociale, sull'esistenza di famigliari materni/paterni che possano svolgere un ruolo vicariante o di supporto ai genitori nella gestione della figlia. Ciò anche valutando l'eventuale ricollocamento del vicino ai di lui famigliari in provincia di Bari. PE
Nel merito Respingere la richiesta di declaratoria dello stato di adottabilità di Pt_1 se del caso disporre l'apertura di un procedimento ordinario innanzi al Tribunale Per Minorenni onde valutare anche la possibilità dell'affidamento etero-familiare funzionale al graduale inserimento di presso il padre, anche a Bari supportato Pt_1 dalla famiglia con relativo monitoraggio e se del caso supporto domiciliare. In ogni caso attivare un percorso di sostegno alla genitorialità. Con riferimento al compenso professionale del presente procedimento il SI.
[...]
è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Si PE chiede sin d'ora la liquidazione a norma di legge
PER L'INTERVENUTA CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'appello formulato dal SI. . Con riserva di Persona_1 ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, anche a stregua delle avversarie difese. Riservata ogni ulteriore istanza e/o produzione. Con riferimento al compenso professionale del presente procedimento la SI.ra Pt_2
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ha richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello CP_2
Stato. Si chiede sin d'ora la liquidazione a norma di legge
PER IL TUTORE DELLA MINORE AVV. FERRERO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - rigettare la richiesta avanzata in via preliminare dal reclamante inerente la riattivazione degli incontri con la minore e/o qualunque diversa collocazione della Parte_1 minore, per le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso, rigettare il reclamo presentato dal sig. in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra Persona_1 esposti, con conseguente conferma della sentenza n. 120/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 14/05/2024 e depositata in data 28/05/2024. In via istruttoria: - Rigettare la richiesta di rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale sulle capacità genitoriali e/o ulteriori approfondimenti sul nucleo, in quanto superflui.
PER IL P.G.
Chiede approfondimenti istruttori sulla base dei quali modulare ogni conseguente decisione maggiormente tutelante per la minore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 120/2024, emessa il 14.5.2024 e depositata il 28.5.2024, il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
, nata il [...], figlia di e di Parte_1 Persona_1 Per_2
con immediata efficacia ai sensi dell'art. 10 L. adoz. ha confermato la
[...] sospensione dei genitori dall'esercizio delle responsabilità genitoriali e ha disposto la sospensione dei rapporti tra genitori e figlia;
ha confermato la nomina di tutore della minore dell'Avv. Deborah Ferrero del Foro di Cremona. Il Tribunale per i Minorenni ha motivato la decisione nei seguenti termini.
‣ Con ricorso in data 4.8.2022 il P.M.M. chiedeva l'aperura di procedimento di adottabilità della neonata avendo ricevuto segnalazione del 15.7.2022 dalla Pt_1
ASST di Cremona sulla situazione personale di in stato di CP_2 gravidanza, presa in carico dal Servizio Sociale innanzi tutto perché aveva trascurato la gravidanza, senza eseguire gli esami prescritti;
inoltre risultavano due accessi al Pronto Soccorso per percosse da persona nota e i primi due figli della signora, nati da due precedenti relazioni diverse, erano stati seguiti dal Tribunale per i Minorenni che aveva disposto il loro allontanamento dalla madre.
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‣ il P.M.M. evidenziava le rilevanti criticità del nucleo familiare: a) i primi due figli della signora nata a [...] il CP_2 Persona_3
25.11.2010 e nato a [...] il [...], Persona_4 seguito dal i Milano, erano stati allontanati e con decreto del 23.9.2021 Pt_3 era stato disposto il loro collocamento etero-familiare, visto il fallimento dei numerosi interventi di sostegno posti in essere;
b) la madre, segnata da rilevanti problematiche psichiche, ritardo mentale lieve, immaturità psico affettiva, aveva esposto i figli a gravi esperienze pregiudizievoli, come riportato dal decreto del tribunale per i minorenni di Milano del 9/7/2020. Era emersa una carente comprensione della realtà da parte della madre e la totale negazione di criticità; la madre dei minori era inoltre reticente sulle sue condizioni di vita e i suoi spostamenti. Gli operatori, con verifiche anagrafiche, apprendevano del suo matrimonio con Persona_1
nel novembre 2021;
[...]
c) non si avevano informazioni sul padre di se non i rimandi di che Pt_1 _3 non erano positivi in quanto la stessa sembrava spaventata in relazione alla figura di , il fidanzato della mamma;
PE
d) erano emersi due accessi al pronto soccorso della signora per percosse CP_2 da parte di persona nota.
‣ Con decreto provvisorio del 5.8.2022 il tribunale sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale e nominava quale tutore della minore l'avvocato Deborah Ferrero;
affidava la minore ai servizi sociali, confermando il divieto di Pt_1 dimissioni dall'ospedale e prescrivendo ai genitori di collaborare con gli operatori;
incaricava i servizi sociali di regolamentare i rapporti tra la minore e la madre, richiedeva relazioni sanitarie e disponeva la convocazione dei genitori. Dalla documentazione sino a quel momento acquisita emergeva che il procedimento avanti al TM di Milano si era aperto a ottobre 2017 a seguito della segnalazione dei carabinieri di Cassano d'Adda in quanto la signora affetta da disturbo di CP_2 personalità NAS, recandosi con la figlia in ospedale a Melzo, esprimeva il forte sospetto che la bambina fosse stata gravemente abusata dal nuovo compagno, padre di . Sulla minore non si riscontrano segni di violenza, né a livello fisico né Per_4
a livello psicologico. La madre nei mesi precedenti aveva effettuato numerosi accessi in psichiatria. Il nucleo familiare era seguito da febbraio 2017 dai servizi sociali da quando la madre aveva detto di aver trovato il figlio a terra, a suo dire caduto dalla Contr finestra del bagno. Nel settembre 2018 il diagnosticava alla signora un ritardo mentale lieve (QI 66), fragilità intellettiva associata a problemi di integrazione sociale e culturale, stati d'ansia panica e reazioni adattative disfunzionali. In quel periodo era sottratta dalla madre per 11 mesi, portata nove mesi in Marocco e _3 due in Germania. I servizi sociali segnalavano che la madre frequentava diversi uomini in presenza della figlia ed esponeva quest'ultima a materiale pornografico.
4 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
Inoltre, conduceva una vita caratterizzata da instabilità sul piano abitativo e affettivo e faticava a collaborare con i servizi, mantenendo un atteggiamento reticente.
non nominava la madre né chiedeva sue notizie;
, invece, Per_4 _3 manifestava preoccupazione rispetto alla condizione della madre e raccontava che, quando era arrabbiata, la mamma “dà di matto”, picchiava molto, era verbalmente aggressiva e ingiuriosa e la figlia la temeva anche perché era imprevedibile nelle sue condotte. Mostrava paura verso l'ultimo compagno della madre (il ). PE
La madre non comprendeva perché i figli erano stati allontanati.
‣ Con decreto in data 8/8/22 si confermava l'affido della minore ai servizi Pt_1 sociali perché la collocassero, assieme alla madre se consenziente, in idonea comunità madre-bambino con l'inserimento della minore in famiglia di pronto intervento ove la madre si fosse allontanata dalla struttura o si fosse fatta espellere;
prescriveva ai genitori di collaborare con gli operatori;
incaricava il servizio sociale di procedere all'inserimento di madre figlia in comunità, di monitorare e sostenere la situazione familiare ponendo in essere i più opportuni interventi, di svolgere approfondita indagine psicosociale volta a verificare le capacità genitoriali sia del padre che la madre, la situazione personale, familiare, abitativa e lavorativa dei genitori e se gli stessi avessero risorse necessarie per farsi carico nel tempo della figlia, verificando anche l'esistenza di eventuali altre figure parentali disponibili e idonee a farsi carico stabilmente della bambina;
incaricava i servizi sociali di disciplinare in forma vigilata, anche al fine di valutare le competenze genitoriali del padre, i rapporti della minore con il padre stesso con i tempi, modi e frequenza in Contr base alla evoluzione della situazione;
incaricava il di effettuare una approfondita valutazione di personalità della madre e una rivalutazione delle sue capacità cognitive;
incaricava il personale medico dell'ospedale di relazionale in merito alle condizioni di salute della bambina e alle condotte dei genitori e del loro atteggiamento verso la neonata;
richiedeva informazioni sui genitori ai carabinieri territorialmente competenti.
‣ In esecuzione del predetto decreto madre e figlia venivano collocate presso la comunità Casa Jobel di Brugherio (MB).
‣ Con nota del 24/10/22 i Carabinieri di Crema riferivano che a carico di entrambi i genitori e in particolare della madre risultavano denunce, anche recenti, per lesioni personali, minacce, truffa, furto, calunnia, sottrazione di minori nonché ripetuti interventi al domicilio per i continui litigi della coppia con un coinquilino.
‣ Con relazione 20.1.23 la Tutela Minori di Crema riferiva che, pur considerando l'investimento affettivo paterno, le capacità genitoriali del signor PE apparivano insufficienti ed egli non era in grado di occuparsi della bambina in assenza di adeguate risorse materne e familiari a supporto del nucleo. si era PE comunque mostrato più ragionevole della moglie in relazione alla decisione del tribunale, supportandola per una accettazione della decisione stessa, collaborando con
5 Proc. 236/2024 V.G. Corte d'Appello di Brescia – Sezione III Civile
gli operatori. Il sig. aveva riferito di aver avuto una storia familiare serena PE in una famiglia semplice e tranquilla ma aveva sofferto per la mancanza del padre, troppo impegnato nel lavoro. I suoi genitori non erano in buone condizioni di salute ed erano accuditi dalla figlia maggiore, Egli era emigrato al Nord a trent'anni per ragioni di lavoro. Per_5
Aveva vissuto da allora quattro diverse relazioni sentimentali, tutte contraddistinte da elementi disfunzionali e connotate dal bisogno di colmare un profondo senso di solitudine. Nell'ambito della prima relazione ha avuto un figlio che ha riconosciuto solo perché costretto dai genitori ad assumersi le sue responsabilità (“non volevo responsabilità, avevo la testa per divertirmi”); con il figlio, quindicenne nel 2023, non ha incontri e non provvede al suo mantenimento e al suo posto provvedono i suoi genitori. Questa situazione non veniva problematizzata dal sig. . La seconda PE relazione era stata con una ragazza già madre di un bambino di quattro anni, con la quale aveva convissuto quattro anni;
una volta interrotta la relazione aveva interrotto i rapporti anche con il bambino, altro fatto non problematizzato in relazione all'abbandono vissuto dal minore. Nell'ambito della terza convivenza aveva convinto la compagna a praticare una IVG. In seguito, si era instaurata la convivenza con l'attuale moglie che aveva conosciuto in modo casuale e si era subito fidanzato senza sapere che gli altri due figli della donna erano stati allontanati. A novembre 2021 si erano sposati perché si sentiva sicuro della serietà della compagna che per PE lui era una brava madre e non problematizzava il fatto che due figli erano stati allontanati, neppure dopo aver letto i decreti del tribunale. Si limitava a pensare che la moglie avesse problemi di comprensione sia per questioni linguistiche e culturali sia per mancanza di istruzione, cosa che la rendeva sospettosa e impulsiva, ma non al punto da non poter svolgere bene il ruolo materno. Nessun pensiero critico emergeva neppure dopo avere saputo delle gravi difficoltà del percorso comunitario, da lui letto in modo molto superficiale. Gli operatori riferivano che l'alloggio in cui viveva la famiglia era trascurato. Nonostante fosse continuamente stimolato dagli operatori, il assumeva un atteggiamento passivo e non era in grado di contenere le PE intemperanze della moglie che lasciava libera di auto affermarsi anche a fronte del rischio a cui poteva esporre la figlia quando agiva impulsivamente. La sorella che aveva preso contatti con i servizi, era apparsa molto consapevole delle Per_5 fatiche che un affido intrafamiliari avrebbe potuto comportare, soprattutto per le possibili reazioni della cognata e per le difficoltà di quest'ultima a rispettare eventuali limitazioni imposte.
‣ Con relazione del 10/2/23 i servizi sociali di OZ RT riferivano che sin da subito la signora affermava di non comprendere le ragioni per le quali era CP_2 stata collocata in comunità sostenendo che era una brava mamma e che già aveva sofferto molto per l'allontanamento degli altri due figli. La signora aderiva solo formalmente alle richieste degli operatori valutando come sufficiente la sua
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partecipazione ai colloqui e alla valutazione del CPS e chiedendo di essere lasciata in pace perché era una brava madre, formalizzando così un assetto dentro il quale non era riconosciuto il ruolo del servizio, che riteneva non facesse il bene suo né quello della figlia. La signora esprimeva fatica e sofferenza nello stare in comunità e chiedeva di tornare a casa. Faceva fatica a comprendere che i figli potessero avere bisogni diversi rispetto a quelli che immaginava lei. Solo se continuamente stimolata e accompagnata in modo massiccio la signora utilizzava i suggerimenti pratici ma le sue difficoltà rendevano minimo il margine di lavoro di sostegno alla genitorialità, soprattutto perché non interiorizzava le spiegazioni, dimenticando o ignorando le notizie e informazioni anche nel giro di pochi minuti. Provava un trasporto emotivo reale verso i figli ma non era in grado di mettere un limite tra i suoi bisogni e desideri e quelli dei figli. La figlia aveva riferito le reazioni spropositate e violente _3 della madre anche nei suoi confronti nei momenti di forte stress o di incomprensione della situazione. In un secondo momento la signora aveva rifiutato i colloqui CP_2 al CPS (“non sono pazza”) e anche il marito non era riuscito a convincerla. Il paziente lavoro delle operatrici della comunità era riuscito in quella fase a smuoverla da questa posizione ma di fatto la signora faticava a mettersi in discussione e riconoscere i propri limiti. Si poteva lavorare solo su aspetti pratici molto concreti. Esprimeva modalità persecutorie e faticava a trattenere informazioni emotivamente complesse. Non riusciva a ricostruire la sua storia di bambina e anche di donna. A fronte di tale quadro complesso e critico il marito semplificava, banalizzava e sottovalutava, riducendo la questione a una impulsività della moglie che restava una buona madre. Si era verificato che le competenze della donna non rispondevano in modo puntuale alle necessità di sviluppo e di serenità di considerando anche le Pt_1 difficoltà presenti nel marito. Si evidenziava il rischio che il livello di frustrazione della madre, legato alla incomprensione della situazione e ai motivi dell'inserimento, diventasse sempre più ingestibile.
‣ In relazione agli incontri protetti tra la minore e il padre, anche con la presenza della madre, gli operatori confermavano le criticità già evidenziate: la madre faticava a riconoscere i bisogni della figlia e invece di concentrarsi sull'incontro a tre e aggiornare il marito su quanto successo durante la settimana, sentiva invece il bisogno di fare foto e chiamare i parenti del lato paterno nonché chiedeva sempre al marito di sistemare qualcosa sul cellulare, nonostante i due si incontrassero da soli in altri momenti. La signora non lasciava poi spazi di autonomia al padre nel rapporto con la figlia e il padre non li richiedeva. La signora continuava a verbalizzare lamentele e vissuti persecutori mostrando difficoltà ad affrontare situazioni non previste. Gli incontri erano molto condizionati dall'umore della donna. Il padre era molto affettuoso e premuroso con la figlia ma prendeva poca iniziativa e si faceva guidare dalla moglie. Il signor non aveva mai richiesto di aumentare il tempo o la frequenza degli PE
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incontri nello spazio neutro dichiarando che vedere la figlia una volta alla settimana gli andava bene. Appariva poco consapevole delle responsabilità educative nei confronti dei figli che crescono.
‣ La Comunità che ospitava la madre e la figlia evidenziava un quadro complesso di una donna fortemente frammentata, non agganciabile e sofferente, probabilmente anche a causa di eventi riconducibili alla sua storia pregressa, non chiara. La signora non appariva in grado di prendersi cura autonomamente della figlia e lo poteva fare solo se sostenuta da figure vicarianti, presenti e ben strutturate. Mostrava sempre più fatica nel percorso comunitario che comportava, tra le altre cose, anche la convivenza con altri ospiti verso i quali risultava insofferente, disturbante e talvolta verbalmente aggressiva. Era quindi necessario individuare altre soluzioni, differenti dalla comunità, a sostegno della donna e a tutela della minore. Contr
‣ Con relazione del settembre 2018 il di OR dava conto del ritardo mentale lieve della signora (QI 66) associata a problemi di integrazione sociale e culturale con difficoltà a gestire situazioni difficili o stressanti con conseguente stati d'ansia panica e reazioni adattative disfunzionali, condizione che non necessitava di una presa in carico psichiatrica in quanto strutturale e immodificabile. La relazione del novembre 2022 confermava la fragilità intellettiva strutturale della donna che ostacolava anche un'adeguata integrazione sociale e culturale, con conseguente fatica a comprendere gli interventi adottati a tutela dei minori;
emergeva la necessità di un sostegno assistenziale e educativo rispetto alla gestione di situazioni pratiche ed emotive che potevano determinare reazioni disfunzionali.
‣ Con relazione del 27/2/23 la Tutela Minori di OZ RT comunicava che nelle ultime settimane si era registrato un grave aumento di sofferenza della signora che mostrava la propria frustrazione attraverso agiti carichi di rabbia
contro
CP_2 le altre ospiti e gli operatori, anche ponendo in situazione pregiudizievole. Pt_1
Ancora non comprendeva le ragioni per cui si trovava in comunità e non era in grado di fare un esame critico della realtà. Il signor evidenziava che un affido PE intrafamiliare non era praticabile perché la moglie non sarebbe in grado di rispettare giorni e orari per vedere la figlia. Gli operatori ritenevano non più sostenibile il percorso in Comunità.
‣ La Comunità Casa Jobel nello stesso periodo riferiva che accadeva che la madre della minore si mettesse ad urlare senza sosta sia per strada che in Comunità. Spesso piangeva e non si riusciva a farla riflettere;
appariva irrazionale, caratterizzata da intermittenze, cambiamenti repentini di umore e agiti imprevedibili e appariva inconsolabile con frustrazione difficilmente arginabile. Sempre più frequenti erano i suoi allontanamenti dalla struttura senza autorizzazione, lasciando agli Pt_1 educatori che se ne dovevano occupare totalmente. Non accettava dinieghi e si metteva urlare forte e a inveire noncurante della presenza della figlia che in quei momenti teneva in braccio come se fosse un fantoccio. Si era messa a urlare anche
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con il pediatra che l'aveva invitata a trovare un altro medico. Le educatrici segnalavano con grande preoccupazione che somministrava il cibo alla figlia in questa prima fase dello svezzamento senza frullarlo e senza accettare interventi educativi. Concludevano che non era possibile il proseguimento del collocamento comunitario della signora.
‣ Con relazione 28/2/23 i servizi sociali del Comune di Bari riferivano della indisponibilità del nucleo familiare della zia paterna a farsi carico Parte_4 continuativamente e stabilmente della minore sia per impegni lavorativi sia per impegni legati alla cura degli anziani genitori sia per la reazione negativa della madre della minore alla prospettiva di un affido intrafamiliare sia per la distanza. Era quindi disponibile solo a offrire un ruolo di appoggio.
‣ In data 1/3/23 il tutore depositava istanza con cui richiedeva che la minore fosse collocata in famiglia di pronto intervento.
‣ In data 20/3/23 venivano nuovamente sentiti i genitori. In particolare, il signor
[...]
desiderava che la moglie tornasse in comunità perché, secondo lui, non PE avrebbe più fatto gli stessi sbagli. Confermava che la sorella era molto impegnata, soprattutto con i genitori, e quindi non ce la faceva a tenere Riferiva di aver Pt_1 visto la moglie troppo sofferente in comunità e che per lei le regole della comunità erano troppo pesanti e opprimenti.
‣ Con decreto provvisorio del 2/5/23 si disponeva il collocamento della minore presso idonea famiglia individuata dal tribunale;
si disponeva quindi c.t.u. nominando consulente il dottor si impartivano prescrizioni ai genitori e si Persona_6 incaricavano i servizi sociali di disciplinare in forma protetta i rapporti tra la minore e i genitori.
Riportati ampi stralci della relazione del consulente, che esponeva che, per motivi diversi, i genitori non erano in grado di svolgere funzioni genitoriali neppure con idonei sostegni e che la loro condizione personale non era recuperabile in tempi compatibili con le esigenze di né vi era un interesse della minore a mantenere Pt_1 un rapporto di frequentazione con i genitori, il Tribunale per i Minorenni procedeva a una nuova convocazione dei genitori;
la madre confermava il suo stato di sofferenza, derivante a suo giudizio dal fatto che le avevano allontanato i figli e che non vedeva da due anni;
riferiva inoltre che stava lavorando come badante e che il lavoro Pt_1 le dava soddisfazione. Il sig. era critico rispetto al contenuto della ctu in quanto a suo giudizio PE venivano esposte solo cose negative e non le cose positive (“… ad esempio portiamo sempre i vestiti, la merenda ecc perché non vogliamo che dipenda da altre Pt_1 persone e vogliamo farci carico della nostra responsabilità genitoriale. Vediamo la bambina un'ora ogni due settimane e ci sembra troppo poco…se ci vede così poco non può riconoscerci come genitori. Non sono convinto che capisca chi siamo. Per
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andare a vedere la bambina devo chiedere permessi sul lavoro e la cosa è complicata perché dobbiamo prendere due treni e un pullman… mia moglie, anche se ha un lieve ritardo, non va a influenzare sul ruolo di genitore. Lei ha quel tipo di problema su altre cose, magari non conosce bene la legge o reputa che le altre persone ce l'hanno con lei, ma questo non influisce sul suo ruolo di mamma. La vedo premurosa e si preoccupa per la bambina…”. Il giudice nel verbale dà quindi atto che “la moglie inizia a questionare con il marito in merito alle sue risposte e, alzando la voce, lascia polemicamente l'aula di udienza”. Il sig. , quindi, conclude affermando che PE
“…io potrei occuparmi della bambina, ma devo lavorare e quindi non so chi può tenermela. Non sono in grado di pagare una babysitter. Devo gestirla con l'aiuto di mia moglie che è brava. ha un lieve ritardo mentale e quindi non si rende Pt_2 conto del perché le hanno portato via i figli. Pensa che la colpa sia solo degli altri e questa è la sua malattia. Pensa che tutti ce l'hanno con lei ma questo non significa che non sia in grado di gestire la piccola. Questo lo sa fare perché è una brava mamma. Poi io non è che so più di tanto, però vedo come si comporta durante le visite. Adesso fa più fatica ancora di prima perché è stressata. Sto cercando di convincerla a fare un percorso al CPS, mi dice di sì ma poi ci ripensa”. Valutato tutto il materiale istruttorio e richiamati i principi in materia espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto accertato lo stato di abbandono materiale e morale in cui si trova la piccola Pt_1
Ha evidenziato che le gravi criticità segnalate alla nascita della minore sono rimaste invariate per quasi due anni, senza che vi siano prospettive future di miglioramento. Ha sottolineato come già il Tribunale per i Minorenni di Milano avesse accertato la grave trascuratezza dei figli da parte della madre, che li esponeva continuamente a situazioni di grave pregiudizio, al punto che i minori, allontanati, non si sono più ricongiunti alla madre. Quanto al signor , egli ha vissuto diverse relazioni sentimentali “tutte PE contraddistinte da elementi relazionali disfunzionali e connotate dal bisogno di colmare un profondo senso di solitudine;
nell'ambito della prima ha avuto un figlio (che ha riconosciuto solo perché costretto dai genitori) con il quale non ha praticamente incontri e al cui mantenimento non provvede, situazione da lui non problematizzata;
in seguito ha avuto una convivenza durata quattro anni con una ragazza già madre di un bambino di quattro anni al quale ha fatto da padre con quale però ha interrotto i rapporti una volta chiusa la convivenza;
nell'ambito della terza convivenza egli ha convinto la compagna a praticare una IVG;
con la attuale compagna si è subito messo insieme senza sapere che gli altri due figli della donna fossero oggetto di provvedimenti di allontanamento… per la moglie è una PE brava madre ed egli non problematizza il fatto che i primi due figli siano stati allontanati da un tribunale… non formula nessun pensiero critico nei confronti della compagna neppure dopo aver saputo delle gravi difficoltà del percorso comunitario;
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egli legge tutta la situazione in modo molto superficiale e semplicistico, minimizzando ogni problematicità; tende ad assumere una posizione passiva e non è in grado di contenere le intemperanze della moglie, che lascia libera di autoaffermarsi anche a fronte del rischio cui potrebbe esporre la figlia… gli incontri protetti tra la minore e il padre hanno confermato le criticità di cui sopra…”. Ripercorse quindi tutti i gravi limiti sia della madre che del padre della minore, il Tribunale sottolinea che le ripetute audizioni dei genitori hanno confermato la loro totale inconsapevolezza della criticità della situazione;
da ultimo, a fronte del fallimento del percorso comunitario e della indisponibilità della donna a stare in Comunità, il marito chiedeva un nuovo collocamento in comunità della figlia con la madre. E' emersa anche una conflittualità di coppia, come emerso persino in udienza o, meglio, una forte reazione emotiva della donna per il fatto che il marito si era permesso di esprimere un suo pensiero sugli altri due figli della moglie. Condivise quindi le valutazioni e le conclusioni del CTU, il Tribunale ha concluso affermando che la coppia genitoriale è gravemente inadeguata e che tale situazione, seguita e sostenuta per quasi due anni, non è suscettibile di significative evoluzioni rispetto alle competenze genitoriali perché connessa a fragilità strutturali: ritardo mentale della madre e suo disturbo di personalità: inconsistenza, mancanza di lucidità e passività della figura paterna, con meccanismi di coppia disfunzionali. Accertato lo stato di abbandono sia morale che materiale in cui versa la minore, il Tribunale ritiene che non sia nell'interesse di mantenere i rapporti con i Pt_1 genitori in quanto la madre è portatrice di gravi problematiche che minano le sue capacità relazionali e le sue competenze genitoriali e anche nel periodo in cui è stata posta in grado di occuparsi della figlia e di prendersene cura ha mostrato forti carenze e incapacità di anteporre i bisogni della figlia ai propri. La donna è poi rivendicativa del suo ruolo e il marito non riesce ad arginarla e quindi è prevedibile che le frequentazioni, anche se protette, sarebbero occasione di esternazioni pregiudizievoli per la minore. Il padre ha ampiamente dimostrato di non saper coltivare i rapporti con i figli e dubita lui stesso che la figlia comprenda chi siano lui e la moglie. Quest'ultima non Pt_1 gli lascia spazi di autonomia, che peraltro lui non chiede. non ha mai PE chiesto di aumentare le visite alla figlia, dichiarando anzi espressamente che vederla una volta alla settimana gli andava bene. Appare poco consapevole delle responsabilità educative nei confronti dei figli che crescono ed è una persona di una semplicità sconcertante “sicché non si vede come frequentazioni con la figlia possano diventare nutrienti per quest'ultima e proficue nella prospettiva della costruzione della sua persona;
deve poi tenersi conto che è ancora molto piccola e, Parte_1 di fatto, non si è mai instaurato un importante rapporto figlia-genitori che meriti protezione;
in prospettiva si può facilmente immaginare che la previsione di incontri
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della bambina con genitori così inadeguati comporterebbe per l'esposizione a Pt_1 figure disturbanti o comunque ben poco significative e funzionali alla crescita della persona.”. Il Tribunale ha quindi concluso ritenendo che non sono soddisfatti i presupposti delineati dalla giurisprudenza per addivenire - nell'interesse del minore e non dei genitori - a una adozione legittimante “aperta”.
2. Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia ha proposto tempestivo appello il padre della minore, , che, in via preliminare Persona_1
e di urgenza, ha chiesto che siano ripristinati gli incontri con la figlia, perlomeno a cadenza mensile;
ha quindi chiesto in via preliminare e istruttoria: “Disporsi rinnovo/integrazione di CTU sistemico relazionale volta a valutare la capacità genitoriale e la fattibilità di un progetto di crescita di . Disporre un Pt_1 approfondimento, anche a mezzo Ctu o Servizio Sociale, sull'esistenza di famigliari materni/paterni che possano svolgere un ruolo vicariante o di supporto ai genitori nella gestione della figlia. Ciò anche valutando l'eventuale ricollocamento del
[...]
vicino ai di lui famigliari in provincia di Bari. Nel merito: Respingere la PE richiesta di declaratoria dello stato di adottabilità di se del caso disporre Pt_1
l'apertura di un procedimento ordinario innanzi al Tribunale Per Minorenni onde valutare anche la possibilità dell'affidamento etero-familiare funzionale al graduale inserimento di presso il padre, anche a Bari supportato dalla famiglia con Pt_1 relativo monitoraggio e se del caso supporto domiciliare. In ogni caso attivare un percorso di sostegno alla genitorialità.”.
3. In data 18.9.2024 è pervenuta relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali che hanno riferito che la minore è stata inserita nella famiglia affidataria il 21.6.2023, dopo un periodo di graduale avvicinamento, e che l'inserimento è stato molto positivo.
4. In data 27.9.2024 ha depositato memoria di costituzione la curatrice speciale e tutrice della minore che ha chiesto il rigetto dell'appello così come delle istanze istruttorie e la conferma della sentenza impugnata.
5. In data 30.9.2024 è intervenuta nel processo la signora madre della CP_2 minore, depositando memoria con cui ha chiesto accogliersi l'appello formulato dal SI. . Persona_1
6. In data 3.10.2024 i collocatari della minore hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 5 l. adoz., riferendo sulle condizioni psicofisiche della piccola e Parte_1 sull'ottimo percorso di inserimento della minore nella loro famiglia;
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7. In data 7.10.2024 il P.G. ha espresso parere del seguente tenore: “…Ritenuto che l'adozione eterofamigliare di un minore sia da considerare come extrema ratio, e quindi come soluzione da adottare solo nel caso di dimostrata incapacità genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Ritenuto che
il provvedimento impugnato abbia basato la propria decisione prendendo primariamente in considerazione la condizione – di evidente inidoneità – della madre, desumendo l'incapacità genitoriale del padre soprattutto dalle esperienze relazionali da lui trascorse (anche tenendo conto dei rapporti col primo figlio) e da una ritenuta situazione di subordinazione psicologica rispetto alla madre del minore. Rilevato che la relazione di aggiornamento dei servizi sociali si è rivelata decisamente scarna, essendosi limitata a riportare l'attuale condizione di benessere della minore, nulla evidenziando con riferimento alla figura paterna. Ritenuto imprescindibile un approfondimento della eventuale capacità genitoriale del padre che si focalizzi in maniera precipua sulle prospettive relazionali tra costui e la minore interessata dalla pronuncia impugnata, non potendosi a priori escludersi l'abbandono della minore da parte dello stesso, risultato collaborativo con i servizi sociali e privo di gravi deficienze cognitive- intellettuali, atteso (tra l'altro) che proprio il proposto appello dimostra invece la sussistenza di un interesse alla coltivazione del rapporto con la figlia.
Ritenuto che
questioni così determinanti per il futuro di un minore non possano essere risolte unicamente in virtù di osservazioni basate su condotte pregresse. Si chiede che la Corte – in ossequio al suddetto principio di extrema ratio della dichiarazione di adottabilità – proceda al predetto approfondimento mediante il ricorso a nuova C.T.U. incentrata sulla figura paterna e sulle sue attuali capacità genitoriali, la quale evitasse quindi di basare il parere tenendo in considerazione primariamente le esperienze passate dell'appellante (fermo restando che l'instaurazione dei rapporti padre-figlia dovrebbe comunque e necessariamente, se del caso, esplicitarsi attraverso opportuni ed energici interventi di sostegno). Approfondimento sull'esito del quale modulare ogni conseguente decisione maggiormente tutelante per la minore.”.
8. In data 10.10.2024 è pervenuta altra relazione dei servizi sociali che hanno riferito che la signora risulta essere residente presso il Comune di OZ Pt_5
RT ma vive nel Comune di Madignano;
la signora, si legge nella relazione,
“fatica a intraprendere un percorso volto alla rielaborazione critica dei propri agiti e alla implementazione delle proprie capacità genitoriali”. I Servizi riferiscono inoltre che la signora chiede appuntamenti per poi non presentarsi e che non comprende né accetta il fatto che i figli maggiori non siano disponibili ad incontrarla. Quanto agli incontri con “…la coppia ha faticato a rispettare gli orari ed è Pt_1 capitato che non si presentassero senza avvisare il servizio”. Tuttavia, la minore non
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è stata posta in situazioni di pregiudizio durante gli incontri. Quanto al padre della minore, lo stesso risulta residente presso il Comune di Madignano e quindi nella relazione si legge che “per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali ed eventuali aggiornamenti si rimanda a quanto trasmesso dal Servizio Sociale Territorialmente competente”.
9. All'udienza dell'11.10.2024, alla quale i genitori della minore non si sono presentati, i difensori hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte si è riservata di decidere;
quindi, con ordinanza in pari data, ha disposto l'audizione degli affidatari delegando per l'istruttoria i consiglieri onorari esperti. Inoltre, “…ritenuto opportuno, riservato ogni eventuale ulteriore provvedimento istruttorio, richiedere una relazione ai servizi psico-sociali competenti per il Comune di Madignano, con particolare riferimento: alle attuali condizioni di vita del signor;
alla natura e Persona_1 qualità della sua relazione con la signora e al loro progetto di vita;
al Pt_5 contesto familiare paterno e alla presenza di figure parentali che possano o meno supportare il padre nei suoi compiti genitoriali;
alla rielaborazione compiuta dal signor delle vicende che riguardano il primo figlio e la figlia e alla PE Pt_1 sua capacità di comprendere i bisogni dei figli” ha disposto per l'acquisizione della relazione indicata, rinviando la causa all'udienza del 14.2.2025.
10. In data 11.11.2024 i consiglieri onorari hanno proceduto a sentire gli affidatari, che hanno riferito: che la minore ha fatto ingresso nella loro famiglia quando aveva circa dieci mesi e inizialmente faticava ad addormentarsi, problema superato col tempo;
che hanno mantenuto un buon rapporto con la precedente famiglia collocataria, vedendosi anche ogni tanto;
che la minore è ben inserita anche nella famiglia allargata e spesso gioca con le cuginette;
che i primi incontri con la madre biologica non hanno creato alcun problema mentre da ultimo è emerso qualche problema, ad esempio la penultima volta, pur di non vederla, si era nascosta dietro la porta e di ritorno dall'incontro piangeva in macchina e nei giorni successivi piangeva di notte e diceva di non volerla più vedere;
che non chiedeva mai della madre e la sua prima parola era stata “papà”; che non era stata iscritta al nido ma a settembre avrebbe iniziato a frequentarlo;
che sentono la bambina parte della loro famiglia e desiderano adottarla pur essendo disposti, se nel bene della bambina, ad una adozione aperta al mantenimento di legami.
11. In data 13.2.2025 è pervenuta agli atti la relazione richiesta. I servizi psico-sociali della Comunità Sociale Cremasca, con relazione del 29.1.2025, hanno riferito quanto segue:
‣ nei mesi scorsi gli operatori hanno effettuato degli incontri di rete con il Servizio Sociale del Comune di OZ RT, competente territorialmente per la
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residenza della minore e della madre;
‣il signor è stato convocato a mezzo raccomandata per il 10.12.2024 e il PE
16.12.2024, appuntamenti ai quali non si è presentato;
il 4.1.2025 la raccomandata è stata riconsegnata al servizio per compiuta giacenza;
si è cercato di contattare telefonicamente il signor ma l'utenza telefonica non risultava più attiva;
è PE stato quindi contattato il difensore del signor che ha fornito la nuova utenza PE agli operatori che hanno così potuto contattare il signor . PE
‣sentito telefonicamente, il signor ha riferito che a causa dell'improvviso PE decesso del padre si era recato a Bari, fornendo come propria disponibilità un incontro in videochiamata oppure nel mese di febbraio. Evidenziata l'importanza di un incontro in presenza, il signor non ha dato disponibilità in merito né ha PE più fornito riscontro;
‣ gli operatori sono venuti a conoscenza dall'UO Ostetricia e Ginecologia dell dello stato di gravidanza della signora che ha Controparte_4 CP_2 eseguito un primo accesso agli ambulatori il 17.7.2024, quando risultava gravida a 15 settimane e 2 giorni, e un secondo accesso il 26.7.2024, con data presunta per il parto per il giorno 8.1.2025;
‣ verificata la irreperibilità della madre, gli operatori avrebbero segnalato i nuovi fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
12. All'udienza del 14.2.2025 nuovamente i genitori della minore non si sono presentati. Il difensore dell'appellante ha riferito di avere appreso dalle parti che la signora avrebbe abortito naturalmente e di non sapere dove risiede. Da quanto CP_2 appreso dal sig. si troverebbe a Bari con lui. PE
La curatrice speciale ha insistito per il rigetto dell'appello, evidenziando anche il disinteresse delle parti. Il difensore dell'appellante ha contestato l'operato dei servizi sociali che non avrebbero più ricontattato il quando era a Bari per fissare un nuovo PE appuntamento. I difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
13. La Corte ritiene che le domande dell'appellante e della intervenuta PE
(che non ha impugnato la sentenza e si è limitata a chiede che siano accolte CP_2 le domande del padre della minore) debbano essere respinte e la sentenza del Tribunale per i Minorenni confermata, sussistendo lo stato di abbandono materiale e morale della minore che giustifica la dichiarazione del suo stato di adottabilità. La Corte condivide integralmente la analitica motivazione della sentenza impugnata, sopra in parte riportata, avendo il Tribunale per i Minorenni di Brescia esaminato in
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modo esaustivo tutte le emergenze istruttorie e avendo correttamente formulato una valutazione prognostica negativa circa un recupero delle funzioni genitoriali da parte dei genitori della minore in tempi compatibili con le esigenze di crescita di Pt_1
Preliminarmente non si ritiene di dover effettuare altra attività istruttoria;
tutte le relazioni in atti sono esaustive;
il Tribunale ha effettuato anche approfondimenti a mezzo ctu e, da ultimo, il totale disinteresse manifestato dai genitori per questo grado di giudizio, non essendosi gli stessi presentati alle udienze, la loro irreperibilità (nel senso che non hanno reso noti i loro spostamenti, presumibilmente in Puglia) e la mancata collaborazione con i servizi sociali, ai quali la Corte aveva chiesto una indagine aggiornata, rende superflui ulteriori accertamenti. Va anche evidenziato che la signora è risultata essere di nuovo in stato di CP_2 gravidanza, come riferito dai servizi, che hanno nuovamente segnalato la attuale situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. La circostanza, riferita dalle parti al difensore e da quest'ultimo alla Corte in udienza, secondo cui la signora avrebbe avuto un aborto naturale non è stata verificata, in quanto la signora si è resa irreperibile ai servizi e dovrebbe trovarsi, con il CP_2 marito, in Puglia e quindi non è dato sapere se sia o meno veritiera. In ogni caso, sta di fatto che i genitori della minore non si sono presentati alle udienze e, soprattutto, il sig. non ha collaborato con i servizi per gli ulteriori accertamenti richiesti, PE confermando la sua propensione alla passività e alla deresponsabilizzazione, già accertata in sede di CTU e nel corso del procedimento di primo grado. In particolare, per quanto riguarda l'appellante, nella relazione del dr. si Per_6 analizza dapprima la condizione della signora e si riportano stralci di CP_2 accertamenti effettuati dal TM di Milano in relazione agli altri due figlia allontanati. In particolare, la figlia primogenita aveva raccontato in modo molto chiaro il _3 clima che respirava a casa, anche con la presenza di : “…Dalla Persona_1 dettagliata relazione dei Servizi di OZ RT del 7/3/2022 si apprende che
, che pur incontrava regolarmente il padre “non si rende accessibile Per_4 rispetto alla figura materna che non nomina… anche nel momento in cui le scriventi hanno provato ad aprire o nominare la signora ignora il CP_2 Per_4 discorso, cambiando argomento”. Di (che ancora incontrava, pur di rado, la _3 madre) si riferiva che: “in questi mesi sono emersi costantemente come pensieri intrusivi: -la paura che la madre si arrabbi e quindi, come ha raccontato più _3 volte, la paura di essere picchiata, morsicata e di essere sgridata con brutte parole, 'mi diceva cose molto brutte e io ci rimanevo male'. L'altra cosa che fa molta paura a è che la madre possa venire a prenderla se scoprisse dove si trova;
- _3
l'imprevedibilità della madre, non sa cosa aspettarsi: racconta che la mamma _3 un momento sembrava tranquilla, il momento dopo era arrabbiata, e spesso lei non ne capiva il perché; -la mancanza di attenzione da parte della madre per lei e suo fratello;
verbalizza che non raccontava niente alla madre perché Per_4 _3
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non si sentiva accolta, 'la mamma pensava solo a se stessa e agli uomini'; -la mancanza di protezione da parte della madre nei suoi confronti: racconta che _3 non si è mai sentita protetta dagli insulti del compagno della madre (ndr si tratta del
) che le diceva sempre di essere un' 'asina'; tristemente dice 'non gli ha mai Parte_6 detto basta'. Una volta ha aggiunto che il compagno della madre la picchiava. Non si sentiva protetta neanche dalle cose che la madre le raccontava: infatti la signora raccontava ogni cosa di sé alla figlia, senza considerare la differenza tra adulto e bambino;
-la preferenza della madre verso suo fratello . racconta Per_4 _3 di come la madre trattasse diversamente i figli: a lei veniva chiesto di fare lavoretti domestici, a suo fratello no;
se lei sbagliava, la madre si arrabbiava, con suo fratello no;
lei veniva picchiata, lui no...; -la mancanza di cura della madre verso se stessa:
sa che dovrebbe prendere delle medicine prescritte da un medico, ma è _3 consapevole che si rifiuta di prenderle. non è consapevole delle difficoltà _3 psichiche della madre, ma inizia a farsi delle domande…”. Gli operatori sociali riportavano spesso l'atteggiamento poco limpido e chiaro della signora fino a rendersi irreperibile con la figlia per molti mesi. CP_2
“Ad esempio, solo dopo che era stata sfrattata, nell'ambito dei controlli anagrafici per la partecipazione al bando per le case popolari, si scopriva che si era sposata nel novembre 2021. Tardivamente informava anche di essere incinta, “rifiutandosi di dare informazioni circa il padre del bambino”. Dalla successiva relazione del 6/6/2022 si evince che la donna, “a conoscenza di essere indagata [procedimento per la sottrazione di ]… si sarebbe resa irreperibile in questi due anni… non è mai _3 stato possibile comprendere con esattezza l'ubicazione della signora, che sembra essersi spostata tra la provincia di Cremona, di Bergamo, di Milano, ospitata da varie amiche e famigliari… rispetto alla gravidanza fornisce informazioni minime. Sarebbe seguita dall'Ospedale di Melzo, che però riporta non risultare in carico… riguardo al marito della signora non si hanno informazioni, se non i racconti di
, che non sono positivi. La bambina si è sempre mostrata spaventata [da] _3
' nel momento in cui la donna sente come 'invadenti' le domande si PE irrigidisce, sviando le risposte…”. L'Ospedale Maggiore di Crema (dove la CP_2 era ricoverata dal 14/7/2022) effettuava il 18/7 una “segnalazione preventiva di nascita”, ove si riferiva delle notizie ricevute dal Consultorio e dal Servizio Sociale del Comune, aggiungendo che: “la gravidanza è da considerare trascurata in quanto la signora ha effettuato solo visite mediche ma non gli altri accertamenti prescritti… non vi è certezza della data dell'ultima mestruazione e non sono state effettuate le ecografie del primo trimestre… risultano anche due accessi in Pronto Soccorso per percosse da parte di persona nota…”. Il 3/8/2022 veniva segnalata la nascita, avvenuta il giorno precedente, di ed immediatamente il P.M. ricorreva Parte_1 per la verifica dello stato di abbandono “stanti le rilevanti criticità materne e la carente affidabilità della donna, che ha già posto in essere la sottrazione e
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conduzione all'estero di una figlia e le pregresse negative esperienze che hanno pregiudicato le condizioni dei due minori e nella convivenza con _3 Per_4 la madre…”.
Dunque, già in questa prima fase gli elementi che emergono in relazione al signor
[...]
sono fortemente negativi e poco protettivi verso la nascitura. PE
I Carabinieri della Stazione di Crema con relazione del 24/10/2022 riferivano che
[...]
era persona loro nota per procedimenti penali/denunce (segue l'elenco delle PE postazioni, riferite agli anni 2016-2022). Analogamente la era da loro CP_2 conosciuta per svariate denunce nei suoi confronti (tra il 2012 e la fine del 2021). Si evidenziava, inoltre, la presenza di otto interventi presso l'abitazione dei coniugi
[...]
per continui litigi con il coinquilino (2021-2022) PE
In relazione alla nascita della figlia gli operatori riportavano: “Nonostante PE dichiari che la gravidanza sia stata monitorata da un punto di vista sanitario, a domande specifiche non sa rispondere e ammette di non aver potuto accompagnare in tutte le occasioni la moglie ai controlli prescritti. Tale superficialità non viene problematizzata dal signor , così come non vengono letti in modo critico i PE comportamenti che hanno portato all'allontanamento dei due primi figli di Per_7 si limita a riconoscere che la moglie ha dei limiti nella comprensione di quanto le viene detto, sia per questioni linguistico-culturali sia per mancanza di istruzione. Ciò la renderebbe sospettosa ed impulsiva… a fronte di rimandi educativi sulle difficoltà emerse durante l'osservazione in comunità… non sembra preoccupato e si limita ad una lettura superficiali degli eventi senza nessuna rilettura critica sulle mancanze rilevate…”. Nel corso del colloquio clinico con in relazione alla nascita della relazione PE tra i coniugi il ctu riferisce quanto segue:
“Chiedo della loro storia, mi dice che sono sposati da quasi due anni, dal novembre del 2021, che i figli della donna erano già in comunità, e “inizialmente abbiamo fatto una breve relazione, lei era in Germania e io ero qui… abbiamo fatto una breve relazione tramite videochiamate… dopo un mesetto così, abbiamo deciso di incontrarci, lei doveva venire giù, doveva scendere in Italia per vedere suo figlio, perché prima gli permettevano di vederlo… allora ha fatto tutte e due le cose, nel senso 'vado per mio figlio' e nel frattempo è scesa anche per conoscermi… e dopo sei mesi circa, così abbiamo deciso di sposarci, perché andavamo d'accordo… anche perché la loro religione non permette che due persone stanno insieme nello stesso letto senza essere sposati…”. La loro conoscenza era stato “un segno del destino, perché io conoscevo un marocchino e lui sapeva che io stavo cercando una donna seria, brava… questo un giorno era in stazione e mia moglie aveva Per_8 sbagliato il treno e si è fermata a Crema… a Crema c'era questo mio amico marocchino, che mia moglie gli ha chiesto delle informazioni e da lì, parlando con
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questo , è saltato fuori che anche mia moglie stava cercando un italiano Per_8 bravo…” e da lì il resto. Pare che la moglie non conoscesse già quella persona, “lei gli ha chiesto informazioni per i treni, poi, siccome mia moglie è una che parla anche con i mattoni, per dire… cioè è una molto socievole, esplicita, che fa conversazioni con chiunque… anche senza conoscere persone, gli parla...”. Narra che viveva da solo, che negli ultimi anni aveva avuto solo relazioni temporanee, dopo una convivenza con una donna ed il figlio di lei, con la quale era stato per due anni;
quindi, vi erano stati due anni di convivenza (e l'acquisto della casa in cui lui tuttora vive) ma che il rapporto era terminato” perché questa donna qui era molto possessiva, gelosa… in una maniera soffocante, non potevo neanche andare a fare una pizza con gli amici… se salutavo una donna, guai!... cioè: non si poteva vivere così, ero come in carcere… quindi ho dovuto troncare la relazione…”. Il consulente, ancora, evidenzia:
“Chiedo se sua moglie non sia una che quando si arrabbia perde un po' troppo il controllo, visto quanto scrivono i Carabinieri sulle imputazioni per lesioni personali (tra l'altro in concorso con lui). Afferma che in quelle situazioni (relative al coinquilino che aveva e che non se ne voleva andare) non si sarebbe mai arrivati al contatto fisico, che lo scontro era solo verbale, “si litigava sempre, chiamavamo spesso i carabinieri, lui ci faceva delle denunce false, e noi le abbiamo fatte a lui… non c'è niente di… non siamo mai arrivati alle mani… era questo, qui, che non voleva andare più via di casa, si era appropriato, che io gli avevo fatto un favore e alla fine l'ho preso in quel posto… certe volte fai del bene alla gente e… comunque abbiamo risolto, non c'è più sta persona qui. Questo c'era prima che io conoscessi mia moglie, comunque”. Chiedo delle altre denunce che risultano, in passato: “sono denunce false, non ho mai fatto niente di male, io!”; domando cosa significhi che son false, e “non sono vere le cose delle denunce che mi hanno fatto: sono perché magari litighi con le persone, ti vanno a fare una denuncia dichiarando il falso… io poi non sono uno che sta lì a controbattere, a fare altre denunce, perché se no non la finiamo più… quindi ho lasciato decadere, ma non ho fatto mai niente di male, io, a nessuno… [e la truffa, nel 2021, Tribunale di Cremona?] …adesso le spiego: mia moglie, praticamente, aveva smarrito la carta [di credito] e aveva fatto la denuncia… non che aveva smarrito, gli mancavano dei soldi sulla carta… e lei ha fatto la denuncia… solamente che quei soldi lì li avevo usati io… non gliel'avevo detto, quindi lei si era preoccupata, aveva fatto 'sta denuncia e sono risaliti a me, che li avevo usati io… infatti poi mia moglie ha parlato con i Carabinieri, ha ritirato la denuncia… [come li aveva spesi?] …guarda, avevo comprato un regalo a lei e qualcosa per me, vestiti, cose così…”. Nel 2016 risulta imputato in un procedimento per reati informatici, e poi ancora nel 2020: “…reati informatici… non so, non ho mai fatto nessuna… forse è perché ho fatto un profilo falso su Facebook… non so se è quello… [ ? ] per vedere, ma questo prima di che c'era mia moglie, per vedere le
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mie ex, così… per spiare un po' le persone: una cosa che fanno quasi tutti… ma sono tutte cose banali, non ho fatto mai niente di grave, nel senso non ho mai rubato, non ho mai preso droghe così… poi sono cose che ho fatto quando vivevo da solo, da quando sto con il mio amore non è successo più niente… poi non avevo neanche la bambina… così… diciamo che sono stato un po' sfortunato nelle amicizie…”. Mi dice di avere un figlio di 16 anni, che ogni tanto lo chiama e viceversa “per sapere se tutto è a posto, come va la scuola… quando posso vado giù a vederlo…”. Su cosa fosse successo per cui, durante la gravidanza, la moglie fosse andata due volte in pronto soccorso per delle percosse, riferisce che “è sempre la storia con quel tipo lì, quell'inquilino che c'era prima… perché mia moglie? è un po' più impulsiva, più impulsiva, come si può dire più… perde le staffe più facilmente rispetto a me, io sono un po' più… allora, diciamo che ha avuto una colluttazione verbale con questo tipo qua… poi mia moglie, per farlo andare via, ha simulato che stava male, così, a terra svenuta… è per quello che poi siamo andati all'ospedale e lei ha detto che è stato quello lì: ma era per farlo andare via, perché i carabinieri non facevano niente, allora abbiamo improvvisato… perché io ho sbagliato, gli avevo fatto la residenza a questo qui… non sapevo che poi se non se ne voleva andare.. io gli avevo detto 'guarda che poi quando ti dico di andare devi andare'… la cosa è che non voleva andare più via… [quindi è andata in ospedale senza avere niente…] sì, non è successo niente… mia moglie, diciamo che ha dovuto fare così per mandare via 'sta persona…”. Esclude, invece, che tra lui e la vi siano mai state liti “grosse” CP_2 in cui l'uno o l'altra abbiano alzato le mani: al massimo “ci si manda a quel paese, però noi abbiamo un carattere che dopo cinque minuti siamo di nuovo lì: o vado io da lei o le viene lì da me e facciamo pace… non siamo persone che portano rancore o che tengono la rabbia per tanto tempo… sono cinque minuti….”. Quanto alla valutazione del sig. il consulente riferisce quanto segue: PE
“Il periziando si presenta ai colloqui con sufficiente ordine nel vestire e nella cura della persona. L'espressione è amichevole ma si percepisce cautela e tensione;
mimica facciale e gestuale si modulano sintonicamente ai contenuti trattati;
non grossolana motilità involontaria (si agita un po' sulla sedia quando si propongano aspetti inattesi o si vada a parlare delle criticità manifestatesi nella moglie). L'atteggiamento, pur formalmente collaborante nel rispondere alle richieste dell'interlocutore, sostanzialmente risulta molto difeso ed evasivo: sottace quanto di negativo vi possa essere stato nelle diverse situazioni di cui si tratta, ammettendone l'esistenza solo quando i fatti vengono citati dall'interlocutore e -subito- prendendo posizioni minimizzanti, sfuggenti e protettive;
in ogni caso, mai si propone con trasparenza e franchezza. Il comportamento è appropriato al contesto, cortese (fatti salvi i costanti ritardi), non si osservano stereotipie o bizzarrie. L'eloquio spontaneo è limitato, necessitano stimolazioni per ottenere qualcosa più del minimo indispensabile, non si sbilancia;
la narrazione episodica è, quindi, succinta,
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generalmente poco dettagliata;
quando si vada su tematiche critiche, si ha spesso l'impressione che riporti lezioncine preformate (dalla “brava mamma” in poi), rispetto alle quali non sa/non vuole andare oltre quando si cerchi di approfondire. Il periziando appare orientato nel tempo, nello spazio e sul sé somatopsichico;
il rapporto di realtà è adeguato;
non innalzamenti della soglia di vigilanza. L'emotività è compressa, sicuramente è attivo durante i colloqui un meccanismo di freno e gestione delle reazioni spontanee, legato al volersi proporre come pacato, stabile e moderato. Non sembra presente ansia (né di stato né di tratto) sebbene sul piano corporeo si noti tensione. Appare in grado –sul piano motivazionale- di investire con sufficiente persistenza su attività (il lavoro, ad esempio) ed anche all'interno di rapporti umani (la moglie e -astrattamente- la figlia). . La forma Parte_7 verbale è appropriata, il flusso adeguato, l'articolazione non presenta disturbi;
il lessico e la sintassi poveri, difficoltosa la comunicazione di sfumature. La comprensione è sufficiente sul piano del concreto ed esperito, inefficace non appena i concetti diventino astratti. Non si rilevano deficit dell'attenzione, né si osservano difetti della memoria a breve o lungo termine;
la rievocazione e rielaborazione mnestica sono in linea di massima efficaci. Complessivamente si apprezza un'intelligenza nei limiti inferiori del range di media. Il flusso idetico è in genere adeguato;
il relativo rallentamento, che si coglie talora, pare molto legato ai “filtri” di ipercontrollo attivi (è attento a cosa e sin dove dire); le associazioni seguono la comune logica crono-consequenziale, in assenza di bizzarrie. Il contenuto di pensiero è piuttosto povero, al di là di enunciati non pare in grado di discuterli e sostenerli (recita lezioncine testuali e nulla più), scarsa o nulla elaborazione personale;
tende spesso a normalizzare o a minimizzare eventi ed elementi che così normali, circoscritti o minimi non sono, sino ad apparire un po' stolido (visto che si tratta di eventi ed aspetti che sa essere già noti al CTU) e, certamente, poco limpido. Non rilievo di significativi disturbi del contenuto del pensiero. Le capacità critiche espresse sono limitate: la sua considerazione delle cose è sempre molto superficiale, manca, in generale, un'elaborazione matura che sappia acquisire e tener conto delle varie sfaccettature delle situazioni, pressoché assente un dialogo interno;
quando si provi a far cogliere l'eccessiva semplicità di alcune cose che asserisce e a fargliele motivare, emerge il nulla che vi sta dietro, e quindi la spiegazione diviene l'asserzione stessa. La percezione è pronta e non si manifestano fenomeni illusori od allucinatori. La volizione appare sufficientemente stenica ma sono evidenti difetti nell'autonomia: pare decisamente dipendente dalla sua compagna, si appiattisce sugli orientamenti da lei determinati, non pare in grado di prendere effettivamente le distanze e di distaccarsi anche quando le situazioni lo consiglierebbero…”. Quanto al sig. Dr il ctu conclude quindi evidenziando che “quanto osservato PE non risponde ai criteri diagnostici per alcuna forma clinica o di personalità abnorme: trattasi, peraltro, di soggetto povero di risorse personali e culturali, di
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scarso acume ed eccessiva semplicità, non sempre in grado di commisurare le conseguenze del proprio agire e di contenere il proprio comportamento entro limiti di adeguatezza, viste -ad esempio- le postazioni penali a suo carico spalmate negli anni;
va sottolineato -a tale proposito- come con oggetto il “coinquilino” ed il desiderio di liberarsene, numerosi siano stati gli interventi dei Carabinieri e le denunce in concorso con la il che propende per un non benefico effetto CP_2
(riguardo ai passaggi all'atto aggressivi) dell'agire assieme;
tra l'altro pende (solo sulla moglie, ma in realtà da quanto lui racconta l'intento era stato in qualche maniera condiviso) un grave addebito della portata del quale né lui né lei sembrano consapevoli. Su questi aspetti, come peraltro più in generale anche sul procedimento in corso, il signore è apparso “leggero” sia nel prendere sul serio la C.T.U. (assenza il giorno dell'inizio delle operazioni peritali, costanti ritardi agli appuntamenti, mancata presentazione allo Spazio Neutro), sia rispetto alla situazione pregressa (relativa agli altri figli della signora, ma anche ai primi mesi di vita di ) ed Per_9 attuale della moglie: riferisce degli eventi banalizzandoli e minimizzandoli, con una posizione di profonda irresponsabilità.”. In relazione alle sue competenze genitoriali
“…non si evincono fattori psicopatologici che intervengano sulla sua astratta competenza. È, peraltro, persona dalle risorse davvero modeste, inconsistente e, certamente, non in grado né di contenere né di ovviare a limiti e problematiche che si esprimono nella consorte: anzi, per molti versi lo si percepisce come soggetto one down nella coppia, al minimo fortemente condizionato dalla moglie (sino a ricalcarne pedissequamente le parole), se non proprio succube. Se, quindi, non vi sono elementi personologici particolarmente disturbati atti ad influire sulla sua astratta capacità genitoriale, nel concreto, all'interno di questa relazione di coppia con una persona che -invece- di problemi ne ha molti e che è ampiamente in grado di indirizzare le sue scelte ed il suo agire, non si vede come potrebbe esercitare appropriatamente le sue funzioni di padre (da quella protettiva in poi). Non ultimo, pesano in negativo elementi fattuali che riguardano il suo senso di responsabilità verso la prole: si consideri, infatti, l'esistenza di un primo figlio, verso il quale il
[...]
responsabilità non pare essersene assunte;
sebbene lui minimizzi, quale fosse PE stato un “ragazzetto” che accidentalmente diviene padre, in realtà parliamo di un trentenne che -quantomeno anagraficamente- si presupporrebbe essere già stato maturo.”.
La Corte ritiene che i concreti comportamenti del sig. , sin da quando la PE moglie era in attesa di siano a tal punto passivi rispetto alla paternità, da Pt_1 integrare un abbandono materiale, oltre che morale. Del resto, mai, nei tre precedenti rapporti sentimentali, ha voluto assumersi responsabilità genitoriali. Molto significativo è il fatto che egli, pur in assenza di problematiche psicopatologiche e disturbi della personalità, abbia sempre costantemente ripetuto che
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la moglie è una brava mamma, mostrando di non essere minimamente in grado di compiere un corretto esame di realtà. Le carenze materne sono infatti gravi, non recuperabili e tali da mettere in pericolo i figli. La Comunità rimandava, oltre che la crescente difficoltà di gestione della signora anche la sua incapacità CP_2 genitoriale, anche in relazione a cure primarie. La assoluta acriticità con cui il sig. ha seguito l'andamento, preoccupante e PE drammatico, del procedimento in primo grado, nel quale pure è stato presente, essendo sempre ben informato degli accadimenti, è indicativo del suo stato di animo, della sua personalità e della sua assoluta difficoltà e incapacità rispetto alla assunzione di responsabilità genitoriali. SInificativo è poi il suo comportamento in questo grado di giudizio, dove si è anche allontanato trasferendosi di fatto, per tutta la durata del procedimento, in altra regione. Più grave è la situazione personale della moglie (peraltro non riconosciuta nella sua gravità dal marito), tanto che il consulente conclude affermando che “sia il deficit cognitivo che le gravi alterazioni di personalità fanno sì che non vi siano capacità adeguate alle necessità della minore: la donna non è in grado di immedesimarsi con la piccola, di entrare in un valido rapporto empatico e -così- di riconoscerne i bisogni effettivi approntando le dovute risposte;
proietta, invece, i propri bisogni su di lei, quali fossero equivalenti e, altrettanto adatta alla sua personale idea di ciò che serva alla figlia la realtà delle cose. È elemento che era già stato notato nel periodo di gestione di in Comunità (e, poi, nello Spazio Neutro), e ancor prima Pt_1 manifesto con oggetto i primi due figli (con ogni probabilità, aspetto alla base di molti dei comportamenti incongrui attuati anche con loro). Non è, inoltre, in grado di garantire alcuna direzionalità e linearità: il suo essere così instabile non le dà modo di garantire un orientamento esistenziale persistente per la bimba, tutto rimane preda di eventuali condizioni intercorrenti, malamente elaborate dalla donna sia per le alterazioni del pensiero che per le limitazioni intellettive. Anche ciò si può asserire non solo su di un piano teorico, ma si è concretamente osservato nell'esperienza con i figli precedenti (di cui una, checché ne dica, trasportata in giro per il mondo sulla base di mutevoli considerazioni di opportunità, l'altro -in maniera sostanziale- abbandonato). L'incontinenza emotiva, anche di pulsioni aggressive, non solo la si osserva sul piano obiettivo (e tutti gli attori in questi anni di vicende -Comunità compresa- ne hanno potuto rilevare la presenza) non appena si provino a scalfire le convinzioni della donna ed il suo pensiero irrazionale, ma anche i dati che pervengono dalla primogenita indicano come ciò si sia addirittura tradotto in comportamenti concretamente nocivi per la prole. In sintesi, la non appare CP_2 disporre di quanto necessario ad esprimere le principali funzioni genitoriali, neppure di base, e non è quindi in grado di occuparsi adeguatamente della figlia…”. Quanto alla personalità della signora il ctu ha evidenziato che “sussistono CP_2 delle significative alterazioni a carico dell'intelligenza e della struttura di
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personalità, già individuate nelle passate valutazioni cliniche. Alla luce delle attuali osservazioni le si possono diagnosticare un Ritardo Mentale Lieve (ICD 10 cod. F70.0 con Minima Menomazione) del quale è difficile definire l'etiologia, ma che con alta probabilità si colloca in fattori ambientali, ed un Disturbo della Personalità del cosiddetto cluster B, nella fattispecie l'Emozionalmente Instabile – Tipo Impulsivo (ICD 10 cod. 60.30), che ben integra il complesso degli elementi rilevati documentalmente e sul piano clinico-obiettivo e ben spiega i numerosi episodi di perdita di controllo da parte della donna;
da tenere in considerazione anche venature persecutorie (non adeguatamente criticate) ed una certa teatralità istrionica.”. Le carenze materne sono strutturali e non recuperabili né è ipotizzabile il mantenimento di rapporti con per le ragioni illustrate dal Tribunale, che si Pt_1 condividono. Lo stesso è a dirsi in relazione al mantenimento dei rapporti con il padre, con il quale la minore non ha sviluppato un rapporto significativo. Sul punto il consulente osserva:
“Ritiene, quindi, lo scrivente accertata l'inidoneità dei genitori allo svolgimento delle loro funzioni e di non recuperabilità delle stesse in tempi compatibili con le esigenze di , che non vi sia uno specifico interesse della figlia a mantenere un rapporto Pt_1 di frequentazione con loro: la bambina necessita di una sua vita, con riferimenti genitoriali determinati e stabili, una famiglia cui appartenere e che le appartenga, di cui sentirsi partecipe a tutti gli effetti. Non si coglie -nella prospettiva del mero interesse della minore- un qualsivoglia “valore aggiunto” che potrebbe derivare dal mantenimento di un rapporto con i genitori biologici. Viceversa, in prospettiva, sussiste una serie di svantaggi;
se attualmente (stante la tenera età) è marginale il fatto che sia esposta all'espressione di critiche sulla sua situazione e collocazione e su come viene gestita dagli affidatari, a messaggi di richiamo, a fantasie su suoi mutamenti di status, alla presenza dei genitori biologici che si titolano genitori a tutti gli effetti, ecc.., questi stessi elementi, crescendo (e tra non molto), verranno ad assumere valenza di disturbo, di alterazione dell'armonia e tranquillità di cui ha bisogno per svilupparsi come deve, di fattore di differenzialità verso gli altri bambini, ecc.. Non vi è, pertanto, interesse a che il rapporto venga mantenuto, anzi.”.
La Corte osserva che, con il suo atto di appello, non si confronta Persona_1 in modo approfondito con il contenuto delle numerose relazioni degli operatori psicosociali in atti e della CTU. Ritiene che gli accertamenti del ctu siano parziali e incompleti, limitandosi a motivare nei seguenti termini:
“Il SI. è sempre stato collaborante con i Servizi, con gli Operatori e con il PE
Ctu. Dalla nascita della bambina è stato presente salvo rari imprevisti. La relazione del 20.01.2023 della Tutela Minori di Crema riporta l'investimento affettivo paterno,
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ma vengano ritenute insufficienti le capacità genitoriali del per occuparsi PE della bambina solo per l'assenza di risorse materne e famigliari a supporto del nucleo. Codesta difesa ritiene, come emerge dalla relazione innanzi citata, ma dalla stessa conduzione di tutta la Ctu, che la figura del SI. non sia mai stata PE mai sottoposta ad una seria valutazione del suo ruolo di padre senza scinderla da quella della moglie. Moglie che peraltro a causa del lieve ritardo, delle intemperanze, della teatralità e del grave precedente dell'allontanamento di altri due figli avuti da precedente relazione su ordine del Tribunale per i Minorenni di Milano è stata per così dire già giudicata fin dall'inizio senza una seria possibilità di riscatto. La Ctu riferisce che il padre malgrado l'esame obiettivo psichico non sia negativo, tanto da “investire con sufficiente persistenza su attività (il lavoro, ad esempio) ed anche all'interno di rapporti umani (la moglie e – astrattamente – la figlia)” viene giudicato come uomo di scarso acume ed eccessiva semplicità tali da renderlo anch'esso inidoneo al ruolo di padre, quando in realtà non vi sono fattori psicopatologici alla base. Il Ctu non ha osservato invero il rapporto padre-figlia in quanto il SI. era bloccato durante il percorso dallo sciopero dei mezzi e si PE
è limitato ad osservare una sola video-chiamata. Come può essere sufficiente una sola video-chiamata a decidere il destino di una bambina?! Infine, il Ctu esplicita un comportamento “leggero” del SI. , ad esempio, per essere mancato al PE primo appuntamento quando purtroppo vi era uno sciopero dei treni…. Sono innegabili le problematiche della SI.ra , ma il Ctu non concede al Persona_10 [...]
la possibilità di poter essere sostenuto nel ruolo di padre con aiuti esterni, PE senza svincolare il giudizio del padre da quello della madre. E' necessario, a parere dello scrivente, un rinnovo della Ctu o quantomeno una sua integrazione”. Con il secondo motivo l'appellante si duole della insufficiente valutazione del ruolo vicariante dei famigliari, in particolare del ramo materno. “Per quanto riguarda il ramo paterno con relazione del 28.02.2023 i Servizi Sociali di Bari danno atto che la sorella si è resa indisponibile a prendersi cura continuativamente e da sola Per_5 della minore, ma ha dato però la disponibilità a “svolgere funzioni di appoggio”. I genitori del SI. non sono stati sentiti ne è dato conoscere di che patologie PE soffrono. Si pensi che i nonni paterni non sono mai stati considerati. Invero i genitori del sarebbero disponibili a supportare il figlio e intervenire nella predetta PE situazione, così come riferito al figlio.”. Con il terzo motivo si duole della assenza di progettualità volta al recupero/costruzione della idoneità genitoriale osservando che: “Il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto porre in essere tutti gli strumenti o progettualità atte a sostenere il SI. nel ruolo di padre. Codesta difesa si è dimostrata anche PE disponibile ad ipotizzare un affido di lungo periodo nel bresciano, laddove non fosse concretizzabile il trasferimento a Bari della minore, mettendo in campo ogni e più ampio progetto di sostegno alla genitorialità. Ma nulla. Neppure il Ctu risponde al
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quesito, per quanto riguarda la figura del padre, se vi siano aiuti esterni, sostegni ed eventuali tempi di recupero che possano favorire le competenze genitoriali della coppia…”. Con l'ultimo motivo si duole della rescissione dei rapporti con la figlia limitandosi a esporre: “I genitori hanno mostrato grande attaccamento alla minore e codesta difesa è basita nel leggere che nel provvedimento oggi impugnato disponga di rescindere ogni rapporto con gli stessi impedendone le visite, quando ormai la minore riconosce le figure dei genitori. Oggi genitori e figlia non si vedono da quasi un mese e i calendari sono stati sospesi.” Tutti i motivi di appello, molto genericamente e sinteticamente dedotti, vanno respinti in quanto non idonei a contrastare la motivazione del Tribunale e, in ogni caso, non idonei a contrastare in contenuto delle emergenze istruttorie, che sostanzialmente non vengono contestate quanto ai fatti esposti. In relazione al primo motivo di appello si ritiene che gli accertamenti del ctu siano sufficienti in quanto la valutazione negativa della personalità del sig. trova PE riscontro nei comportamenti concreti posti in essere dal padre della minore nel corso dei due anni di osservazione. In relazione al primo motivo di appello la tutrice e difensore del minore osserva:
“…preliminarmente si rileva come, nel corso del giudizio di prime cure, sia stato proprio il reclamante a non scindere il proprio ruolo da quello della moglie, posto che ancora all'ultima udienza del 14/02/2024 il sig. chiedeva al Tribunale PE che madre e figlia potessero far rientro in comunità, senza rendersi disponibile ad assumere personalmente la gestione della bambina. In alternativa egli chiedeva di poter essere supportato dalla moglie nell'accudire la figlia, non avendo la possibilità di far riferimento ad una baby-sitter, senza tenere in alcuna considerazione le risultanze della CTU a carico della madre (“Io potrei occuparmi della bambina, ma devo lavorare e non so chi può tenermela. Non sono in grado di pagare una baby- sitter. Devo gestirla con l'aiuto di mia moglie che è brava”). Solo in comparsa conclusionale veniva per la prima volta - ed in via meramente ipotetica - prospettata la possibilità per il sig. di trasferirsi a Bari per gestire la figlia con il PE supporto dei familiari e dei servizi sociali, sebbene la sorella , sentita dal Per_5
Servizio di riferimento, avesse escluso la propria disponibilità a prendersi cura in via diretta della bambina. Ad ogni modo, non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui la figura paterna non sia stata oggetto di autonoma valutazione nel corso degli incontri con i Servizi e durante la CTU…In realtà nelle relazioni, in particolare in quella depositata dal Servizio Tutela minori di Crema a gennaio 2023, si dà atto di una compiuta indagine della figura paterna in riferimento sia alla sua storia personale che familiare (doc. 11). Da tale relazione emerge che il sig.
[...]
si trasferiva a Crema all'età di 30 anni e dopo il suo trasferimento PE intraprendeva nel tempo quattro diverse relazioni sentimentali “tutte contraddistinte
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da elementi relazionali disfunzionali”. In particolare, la prima relazione portava alla nascita del figlio , il cui riconoscimento da parte del padre avveniva solo a PE1 seguito di imposizione dei nonni paterni, che lo minacciavano di interrompere i rapporti con lui in caso di mancata assunzione di responsabilità. Conclusa la relazione con la madre di , il sig. “ammette di aver mandato PE1 PE delle somme di denaro solo sporadicamente e solo in una fase iniziale della separazione, per poi sospendere sia le visite che i versamenti economici. Ormai da anni sono i genitori del sig. a provvedere al contributo del mantenimento di PE
spettante al padre. Anche i contatti telefonici padre-figlio sono stati PE1 interrotti”. E ancora i Servizi riferiscono: “Il sig. non problematizza in
PE alcun modo lo stato di abbandono morale e materiale agito nei confronti del figlio...(omissis). Anche a fronte dei tentativi compiuti dalle scriventi di rileggere in modo critico il ruolo paterno esercitato con il primogenito, il sig. si è
PE mostrato impermeabile ad una messa in discussione delle sue scelte;
anche se avesse la possibilità di modificare il passato, egli agirebbe in direzione di un mancato riconoscimento del bambino per essere sgravato da un'incombenza per cui non si sentiva pronto”. La seconda relazione sentimentale sarebbe stata caratterizzata da una forte conflittualità tra le parti, dovuta alla gelosia della compagna, che già aveva un figlio con cui il decideva di interrompere ogni rapporto finito il
PE legame con la madre, mentre la terza relazione si sarebbe conclusa a seguito dell'interruzione volontaria di gravidanza della fidanzata, caldeggiata dal
PE che riferiva di problematiche comportamentali e personali della donna tali da mettere a rischio il feto (autolesionismo, abuso di alcool e farmaci, per quanto riportato dal al Servizio). Infine, nel rapporto con la sig.ra madre
PE CP_2 biologica di da egli sposata pochi mesi dopo averla conosciuta, il sig. Parte_1
non ha mai problematizzato sia i mancati esami clinici in gravidanza, sia i PE comportamenti che avevano portato all'allontanamento dei primi due figli della
La relazione dei Servizi continua poi rilevando che, a seguito del CP_2 collocamento di madre e figlia in Comunità, “... il sig. non sembra PE preoccupato e si limita ad una lettura superficiale degli eventi senza alcuna riflessione critica sulle mancanze rilevate. Gli esiti della CTU hanno restituito in modo più approfondito le stesse problematiche già evidenziate dai Servizi sociali ed hanno accertato l'inidoneità del signori e allo svolgimento delle CP_2 PE funzioni genitoriali, peraltro non recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di
. Parte reclamante nel proprio ricorso evidenzia che la CTU ha rilevato Pt_1
l'assenza di aspetti psicopatologici nel padre, che escluderebbero a suo dire l'inidoneità genitoriale;
tuttavia, l'inidoneità non è necessariamente connessa e/o derivante da una psicopatologia, ben potendo essere altre le cause di una valutazione di inadeguatezza, come nel caso di specie. Dall'esame del CTU emergono limitate capacità critiche in capo al sig. e “...sono evidenti difetti nell'autonomia: PE
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pare decisamente dipendente dalla sua compagna, si appiattisce sugli orientamenti da lei determinati, non pare in grado di prendere effettivamente le distanze e di distaccarsi anche quando le situazioni lo consiglierebbero”. Dalla CTU emerge anche che il sig. : “È, peraltro, persona dalle risorse davvero modeste, PE inconsistente e, certamente, non in grado né di contenere né di ovviare a limiti e problematiche che si esprimono nella consorte: anzi, per molti versi lo si percepisce come soggetto one down nella coppia, al minimo fortemente condizionato dalla moglie (sino a ricalcarne pedissequamente le parole), se non proprio succube”. In caso di ipotetico inserimento della minore presso il padre biologico come dallo stesso auspicato, seppur con tutti gli accorgimenti del caso, vi sarebbe dunque il forte - se non certo - rischio di una presenza costante ed invadente della sig.ra che il non sarebbe in grado di gestire e contenere (ragione per CP_2 PE cui la stessa sorella del esprimeva forti perplessità su un affido PE intrafamiliare). Anche nella CTU si evidenziano poi le carenze paterne rispetto al senso di responsabilità verso la prole…Quanto esposto e documentato, dimostra quindi come le valutazioni sulla figura paterna siano state effettuate in modo approfondito e compiuto dai Servizi sociali e dal CTU, sia in riferimento alle caratteristiche personali del reclamante, sia nel rapporto con la sig.ra ”. CP_2
In relazione al secondo motivo di appello la tutrice e difensore della minore osserva:
“Parte reclamante sostiene inoltre che il Tribunale per i Minorenni non avrebbe effettuato indagini sul ramo materno, mentre in riferimento al ramo paterno riferisce che non sono stati sentiti i genitori del reclamante. Dall'istruttoria svolta, tuttavia, è emerso come non vi fossero sul territorio familiari della che potessero CP_2 assumere un ruolo di supporto nella gestione della bambina;
peraltro, la stessa non ha fornito in sede di udienza riferimenti e generalità precise di tali familiari. Quanto invece alla famiglia paterna, il Servizio Tutela Minori, nella relazione depositata a gennaio 2023 (doc. 11 cit), riferisce di aver effettuato indagini per verificare l'esistenza di altre figure parentali, diverse dai genitori, disponibili a farsi carico stabilmente della bambina. La relazione riferisce infatti: “il Servizio scrivente ha conosciuto , sorella del sig. . Quest'ultima non può al momento Per_5 PE rappresentare un supporto al nucleo a Madignano, sia per la distanza chilometrica sia perché costantemente impegnata con il lavoro e l'assistenza sanitaria ai genitori. La sig.ra … (omissis) si è dimostrata molto consapevole delle fatiche che PE un eventuale affido intrafamiliare potrebbe comportare, soprattutto in considerazione delle possibili reazioni della cognata e della difficoltà di quest'ultima nel rispettare eventuali limitazioni nelle visite a ”. Oltre a difficoltà personali Pt_1 ed organizzative nell'assumere un ruolo diretto nella gestione della minore era quindi la stessa sig.ra a prospettare forti perplessità Parte_4 nell'arginare il contegno della cognata nel caso il Tribunale avesse valutato un
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affido intrafamiliare. A fronte di quanto emerso nell'istruttoria esperita non si ravvede dunque la necessità di ulteriori approfondimenti”. La Corte condivide tutte le osservazioni svolte dalla tutrice. Va sottolineato che il nucleo familiare è stato seguito per quasi due anni e l'allontanamento della minore è stato preceduto da un collocamento in Comunità assieme alla madre;
pertanto, non hanno ragione di essere le generiche doglianze circa la mancanza di un progetto di aiuto a favore della famiglia. La signora non accede ad alcuna relazione di aiuto e ha rifiutato una presa in CP_2 Contr carico da parte del in quanto non riconosce le proprie fragilità; al contrario, è convinta di essere una buona madre, in questo convincimento rafforzata dalla opinione convergente del marito. La sua adesione al percorso comunitario è stata solo formale e strumentale, progetto che, infatti, è presto fallito. E' significativo che nell'atto di appello e nell'atto di intervento della madre non venga posta alcuna attenzione alle condizioni psico-fisiche della minore né venga spesa alcuna parola che la riguardi in relazione alle condizioni in cui si trovava con i genitori e nel rapporto con loro. La minore, che non aveva sperimentato una relazione di attaccamento con i genitori (nonostante il collocamento in Comunità con la madre e nonostante avesse continuato a vedere i genitori) si è rapidamente e positivamente inserita nella famiglia adottiva e oggi appare una bambina serena che ha sviluppato una piena appartenenza alla famiglia che l'ha accolta. L'inserimento è avvenuto all'età di dieci mesi e gli incontri con i genitori biologici sono poi proseguiti fino all'emanazione della sentenza. Gli affidatari hanno riferito che inizialmente gli incontri non creavano particolari problemi mentre con il tempo la bambina mostrava resistenze, fino a nascondersi pur di non vedere la madre e a piangere in macchina durante il viaggio, verbalizzando di non volerla più vedere. In relazione al mantenimento dei legami con i genitori, la Corte condivide le osservazioni del CTU, del Tribunale e della tutrice. Ciò che deve essere posto al centro della valutazione è l'interesse del minore a mantenere o meno i rapporti con la famiglia di origine. Il mantenimento dei legami con la famiglia di origine non sempre è un bene per il minore, anzi, molto spesso è contrario ai suoi bisogni e interessi e può essere previsto solo a determinate condizioni, ovvero: che preesista un rapporto significativo con la famiglia di origine;
che sia nell'interesse superiore del minore, con una valutazione prognostica ancorata al caso concreto e non in astratto;
che vi sia da parte della famiglia biologica una accettazione del collocamento del minore presso la famiglia adottiva;
che non si sviluppino rapporti disturbanti da parte della famiglia di origine;
che la famiglia adottiva, a sua volta, accetti la possibilità del mantenimento dei legami con la famiglia di origine da parte del figlio adottivo;
che quest'ultimo sia in
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grado di comprendere e vivere la “doppia appartenenza” con serenità e non con angoscia. Elementi che, in gran parte, all'evidenza non ricorrono nel caso in esame. In conclusione, la Corte ritiene accertato lo stato di abbandono in cui si trova la minore, con la conseguenza che deve essere confermata la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello proposto da nonché le domande Persona_1 proposte dalla intervenuta e conferma la sentenza n. 120/2024, CP_2 cron. 568/24 pronunciata nella causa R.G. ADS N. 50/2022 dal Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 14.05.2024, depositata in Cancelleria il 28.05.2024.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 14.2.2025
Pres. est. Maria Grazia Domanico
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