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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 617 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dalI'Avv. Francesca BARGELLONI,
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dalI'Avv. Donatella AMALTEI ZOTTI, C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16/09/2025.
I coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate condizioni:
“
1. I ricorrenti vivranno separati secondo l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, dandosi
atto che la Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale con i figli;
Pt_1
2. la casa coniugale sita in Via Urbano Rattazzi n. 15 a Vicenza è in locazione, con contratto
intestato al Sig. , il quale paga mensilmente un canone pari ad € 700,00 e CP_1
resta nella disponibilità del sig. ; CP_1
Per_ 3. i figli minori , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_4
genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'immobile sito in Vicenza via
Monte Zovetto 61 dove la stessa si trasferirà dall'1.10.2025.
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, i genitori
dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
Per_ all'istruzione, all'educazione ed alla salute di , e tenendo conto dei Per_1 Per_2 Per_4
loro bisogni, delle loro capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle
Per_ questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i figli minori , Per_1 Per_2
e Per_4
Per_ 4. I Sigg.ri e hanno convenuto che i figli minori , Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2
e vedranno il padre nel fine settimana dal sabato alle 11.30 circa sino alla domenica Per_4
sera prima di cena, due o tre volte al mese a seconda degli impegni dei minori e dei genitori
previo accordo tra le parti. Eventuali variazioni andranno comunicate almeno 2 giorni prima
all'altro genitore;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per due
settimane, anche non consecutive, avendo cura di comunicare all'altro genitore la data delle
ferie entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
per almeno 5 giorni consecutivi durante le
2 vacanze natalizie, comprendenti il giorno di Natale o quello di Capodanno, ad anni alterni;
per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il
Lunedì di Pasquetta, ad anni alterni;
per le altre festività e i giorni di compleanno di Per_1
Per_
, e si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra le Per_2 Per_4
parti.
5. Il Sig. corrisponderà la somma complessiva mensile pari ad € 600,00 (€ CP_1
Per_ 150,00 per figlio) a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori , Per_1 Per_2
e da versarsi mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN già note entro il giorno Per_4
20 di ogni mese, e ciò fino a quando i figli non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
La somma è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie;
6. Le spese straordinarie, per la cui esatta regolamentazione si rimanda al Protocollo del
Tribunale di Vicenza che deve intendersi qui trascritto, saranno a carico nella misura del
50% rispettivamente in capo a ciascun coniuge, ad eccezione delle spese dell'attività del
calcio del figlio minore che verranno pagate integralmente ed esclusivamente dal Per_1
Sig. ; CP_1
Per_ 7. L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps in favore di , e Per_1 Per_2 Per_4
verrà percepito, come per legge e come già avviene tuttora, rispettivamente nella misura
del 50% in capo a ciascun genitore;
8. I coniugi chiedono altresì che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AL IC (VI) di procedere all'annotazione nel Registro degli Atti di Matrimonio
dell'anno 2012”;
9. Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso congiunto depositato in data 19/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LA IN (VI) in data 27/10/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% salvo quanto concordato tra le parti circa le spese dell'attività del calcio del figlio minore che Per_1
saranno integralmente a carico del padre;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
4 -le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in LA IN (VI) in data 27/10/2012 con atto
[...]
trascritto al n. 16, parte I, anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA
IN (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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