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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 755/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
15/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 26/03/2025 da e da Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. MIRTO ANDREA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Nicola La TR (CE) in data
27/07/2005 dal quale sono nati due figli: il 28.10.2005 e il Persona_1 Persona_2
30.03.2010; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi e vivranno separatamente con l'obbligo del Parte_2 Parte_1 reciproco rispetto;
2) La casa coniugale resterà alla sig.ra che vi ci abiterà con i figli;
Parte_1
3) Il figlio minore resterà con la mamma, in regime di affido condiviso, nella casa Per_2 coniugale sita in Cervino alla via Lettieri
4) Il sig. verserà un assegno di € 250 per il figlio minore ed € 250 per il Parte_2 Per_2 figlio non autonomo economicamente;
Per_1
5) La sig.ra ha percepito un reddito medio di € 10395,34 negli ultimi 3 anni Parte_1
6) Il sig. ha percepito un reddito medio di € 0 negli ultimi 3 anni Parte_2
1 7) I coniugi sono intestatari dei seguenti rapporti postali: Posta pay con Parte_2 giacenza media 1,77; con giacenza media 2023 116,56 Libretto Controparte_1 con giacenza media 2023 € 7.03
8) Il sig. potrà vedere il figlio 3 volte a settimana con orari e giorni da Parte_2 concordare tra i coniugi. Inoltre il minore potrà restare, a settimane alternate, tutto il week end con il papà, inteso anche il pernotto, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso. In tal caso il minore uscito da scuola si trasferirà dal papà;
9) I coniugi e si obbligano alla corresponsione nella misura del 50% ciascuno Parte_2 Parte_1 delle spese scolastiche, mediche generali e specialistiche del figlio, e spese ludiche. Queste spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
10) Il coniuge che dovesse cambiare la propria residenza, domicilio e/o abitazione o spostarsi per viaggi di lavoro ha l'obbligo di darne immediatamente comunicazione all'altro;
11) Le festività saranno trascorse dal figlio in questo modo: dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre. Il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì in albis con la madre. L'ordine sarà invertito per l'anno successivo. Resta pacifico che eventuali modifiche saranno possibili per esigenze del minore o lavorative dei genitori. Infine durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi concordando in anticipo e da comunicare alla sig.ra entro il 31 maggio dello stesso anno;
Parte_1
12) I coniugi e dichiarano, infine, di aver regolato e definito ogni altro Parte_2 Parte_1 rapporto patrimoniale in dipendenza del pregresso matrimonio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 15/04/2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 Parte_2
, nato il [...] a [...] A CANCELLO (CE);
[...]
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola La TR (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. , parte A, serie II, anno 2005);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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