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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1230/2023 CC da:
(P.IVA , di seguito solo con il Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 patrocinio dell'avv. Pascale De Falco (C.F. ) del Foro di Venezia e dell'avv. C.F._1
Serena Pecin (C.F. ) del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
C.F._2 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Olivo Controparte_2 C.F._3
(C.F. del Foro di Venezia e dell'avv. Massimo Pavan (C.F. C.F._4
) del Foro di Venezia, giusta procura in atti. C.F._5
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 2233/2022, pubblicata il 21.12.2022, emessa nel procedimento R.G. n. 5358/2020 del Tribunale di Padova.
In punto: Credito da esecuzione lavori.
1 CONCLUSIONI
Per CP_1
“Nel merito in principalità: in tesi, in accoglimento del presente appello, e con integrale riforma della sentenza n°2233/2022, depositata il 21.12.2022, pubblicata il 21.12.2022, mai notificata, del Tribunale
Ordinario di Padova, accogliere le richieste e conclusioni tutte come formulate in primo grado dall'appellante, e che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale Ordinario di Padova, previa ogni declaratoria occorrenda, contrariis reiectis, nel merito, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di credito vantato dalla nei confronti della Sig.ra condannare quest'ultima al Controparte_1 Controparte_2 pagamento a favore dell'attrice di € 12.627,00=, oltre ad interessi legali e svalutazione monetaria, dal dovuto al saldo;
in subordine, qualora la controparte non dovesse comparire, e ne venisse dichiarata la contumacia, pronunciare ordinanza per il pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.; in via istruttoria orale, ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, chiedendo sin d'ora, in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, di essere ammessi sugli stessi a prova contraria (omissis …); in via istruttoria tecnica, disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la congruità dei prezzi applicati sui lavori di ristrutturazione svolti dalla presso l'abitazione della Controparte_1
Sig.ra sita a Padova, v. Corso del Popolo”; Controparte_2 in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”;
per CP_2
“in via pregiudiziale:
- dichiararsi ex art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità del presente gravame in quanto le argomentazioni ex adverso introdotte a supporto dei motivi d'appello appaiono pretestuose e giuridicamente irrilevanti;
nel merito:
- rigettarsi il presente appello siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte la sentenza impugnata;
2 - con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il22.09.2020, conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Padova per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della Controparte_2 somma di € 12.627,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Esponeva che era stata incaricata dalla convenuta di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione all'interno della sua abitazione, sita in Padova, Corso del Popolo n. 57/4, e che tali attività erano state completate entro il mese di settembre 2019.
Spiegava di avere emesso la fattura azionata con le seguenti voci di costo: “€ 6.000,00= per la fornitura ed il montaggio di mobili;
€ 950,00= per la fornitura e la posa in opera di battiscopa in marmo;
€ 450,00= per la posa in opera di gessi decorativi sul contorno di porte, sulla testiera del letto
e nei bagni;
€ 1.100,00= per la rasatura e la raschiatura con marmorino, nella parete ad ovest della camera, con finitura in calce rasata, per mq 12; € 300,00= per la fornitura e stesura fondo dorato della testiera del letto;
€ 300,00= per la tinteggiatura interna della camera, comprensiva di aggrappante vinilico;
€ 1.100,00= per la rasatura della parete del bagno finestrato con marmorino e finitura in calce rasata;
€ 150,00= per la fornitura di prodotti pulente e detergente”.
Chiariva che, nonostante i plurimi solleciti, controparte non aveva provveduto a pagare alcunché.
Specificava che era stato esperito un tentativo di conciliazione, ma la procedura di negoziazione assistita si era conclusa con la sottoscrizione di verbale negativo per mancato raggiungimento di un accordo.
Concludeva che, non avendo collaborato per una definizione bonaria, la aveva reso inevitabile CP_2
l'instaurazione della causa.
2. In data 11.12.2020, si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto le Controparte_2 pretese avversarie.
Deduceva di non avere mai concluso con un accordo per lo svolgimento di lavori presso la CP_1 sua abitazione;
osservava che parte attrice non aveva allegato alcun documento comprovante il conferimento dell'incarico; eccepiva l'assoluta mancanza della titolarità del diritto di promuovere l'azione in capo all'attrice.
Così rilevato il difetto di legittimazione attiva, argomentava - nel merito - che l'unico “collegamento” fra le parti consisteva nel fatto che tale , con cui aveva intrattenuto una relazione Parte_1
3 sentimentale, era il padre di , titolare di all'epoca dell'emissione della Parte_2 CP_1 fattura.
Sosteneva che, non avendo accettato la fine del rapporto di coppia, l'ex compagno aveva indotto il figlio a chiedere il pagamento dei lavori resi a titolo gratuito dal padre.
Precisava di avere deciso nell'estate del 2019 di rinnovare parte delle finiture e degli arredi di casa e che aveva collaborato a titolo di liberalità sia a pagare una quota dei mobili Parte_1 acquistati, sia a prestare la sua manodopera assieme ad un amico, tale , per piccoli Persona_1 lavori di sistemazione e decorazione all'interno.
Chiedeva che, laddove il Giudice avesse ritenuto fondata nell'an la domanda avversaria, la accogliesse per una somma inferiore a quella pretesa.
Contestava la quantificazione in fattura, essendo documentalmente provati i pagamenti da lei eseguiti per l'acquisto di una parte della mobilia (ad eccezione della somma di € 4.500,00 versata, a titolo di liberalità, personalmente da ) e del battiscopa in marmo. Parte_1
Rilevava che, date le caratteristiche della mobilia di pregio acquistata, non era stata necessaria alcuna attività di montaggio.
Riferiva di aver fatto valutare da un terzo, tale Kronos Service Company, i lavori eseguiti, calcolati in €
600,00.
3. Concessi i termini per le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., ritenuto incapace a testimoniare ex art. 246
c.p.c. (divenuto Amministratore Unico di dal 02.12.2020), la causa Parte_1 CP_1 veniva istruita sentendo i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
(v. udienza del 03.11.2021) ed (v. udienza del 02.03.2022). Testimone_5
3bis. Con provvedimento del 15.06.2022, il Giudice - ritenendola inconferente - respingeva la domanda di Immobiliare di CTU volta a valutare la congruità dei prezzi indicati in fattura e fissava la comparizione delle parti per esperire un tentativo di conciliazione.
Preso atto dell'esito negativo, il Giudicante fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
25.10.2022.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 23.12.2022 per la discussione orale e la definizione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5. Con Sentenza N° 2233/2022, depositata il 21.12.2022, il Tribunale di Padova ha statuito:
“1) Rigetta le domande attoree.
2) Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta delle spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%)”.
4 6. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 30.06.2023, ha proposto Appello avverso CP_1 tale pronuncia, deducendo due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato il fatto che il Giudice di prime cure, avendo ritenuto inattendibile la deposizione del teste ed avendo violato l'art. 116 c.p.c, non abbia valorizzato Tes_3 sufficientemente alcuni elementi emersi dall'istruttoria idonei a comprovare le circostanze fattuali addotte da CP_1
Ha lamentato altresì che sia stata esclusa dal Tribunale la sussistenza di un rapporto a titolo oneroso fra e la poiché i lavori eseguiti da ed il suo bonifico per l'acquisto CP_1 CP_2 Parte_1 di mobili sono stati erroneamente inquadrati come manifestazioni di generosità e di co-partecipazione nella vita dell'allora compagna.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la parte di pronuncia in cui è stato escluso il raggiungimento da parte di della prova del diritto di credito vantato, tramite la CP_1 dimostrazione del conferimento dell'incarico all'impresa da parte della CP_2
Ha sostenuto che l'appalto, a cui andrebbe ricondotta la fattispecie controversa, appartiene ai contratti a forma libera di cui all'art. 1655 c.c.; per cui, può essere stipulato anche oralmente fra le parti, come si è verificato nel caso de quo.
Ha insistito per l'attendibilità della ricostruzione fattuale operata dal teste , confermata anche da Tes_3 alcune affermazioni rese dal teste , il quale - nella veste di titolare del negozio in cui sono Tes_4 stati comprati i mobili - ha dichiarato di non avere contezza dell'acconto in contanti della e di CP_2 avere appurato che fra la documentazione contabile del negozio vi erano due fatture intestate ad
CP_1
7. Contestualmente al gravame, l'appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
8. In data 15.12.2023, si è costituita in II , che - in via pregiudiziale - ha Controparte_3 chiesto il rigetto dell'inibitoria ed ha dedotto l'inammissibilità dell'Appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c..
Nel merito, ha contrastato in toto le deduzioni e le domande dell'appellante, essendo infondate in fatto ed in diritto, concludendo per la conferma della decisione impugnata.
9. Con Ordinanza depositata in data 30.01.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione per carenza dei presupposti.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10.03.2025.
11. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del
5 tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” CP_1 al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c., che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3, c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n.
1892/2023).
In tale senso, la citazione in Appello di è immune da vizi. CP_1
12. L'impugnazione è priva di fondatezza e va respinta.
La disamina dei motivi di doglianza deve essere svolta congiuntamente, inerendo entrambi all'interpretazione ed alla valutazione che il Tribunale ha dato delle risultanze istruttorie orali.
A. In tema di prova testimoniale nel giudizio civile, l'attendibilità del teste e - pertanto - la veridicità della sua deposizione vanno apprezzate discrezionalmente dal Giudice sulla base di elementi di “natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (v. Cass. Civ. n.
8988/2023), con la precisazione che “anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v. Cass.
Civ. 21239/2019; Cass. Civ. 26547/2021).
Tanto l'esame delle testimonianze, quanto l'analisi della credibilità e della rilevanza probatoria delle deposizioni sono rimessi al libero convincimento del Giudice del merito, con possibilità di censura innanzi alla Suprema Corte solo in caso di motivazione apparente o contraddittoria (v. Cass. Civ. n.
5560/2021).
Nella fattispecie che ci interessa, il Tribunale di Padova ha puntualmente e congruamente spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile il teste , esplicitando con chiarezza l'iter accertativo e Tes_3 valutativo seguito.
Nel giudizio di I Grado, soltanto nella seconda memoria istruttoria di è stata menzionata la CP_1 presenza di come co-esecutore dei lavori, mentre nella prima memoria (in sede di contestazione Tes_3 della ricostruzione avversaria dei fatti) è stato indicato quale unico esecutore tale nella veste di Per_1
6 dipendente di circostanza poi smentita dal Bilancio relativo all'anno 2019 (v. doc. 11 CP_1 fascicolo I Grado parte convenuta) in cui è stato riscontrato, nella sezione rubricata “dati sull'occupazione”, che la società attrice non aveva personale dipendente nel corso dell'anno in questione.
A sfavore della credibilità di sono stati ravvisati sia l'iniziale reticenza del teste a riferire della Tes_3 propria mansione professionale alle dipendenze della società “2G Immobiliare” di cui Parte_2
era legale rappresentante, sia il suo rapporto amicale con : “con
[...] Parte_1 Parte_1
, padre di , ho un rapporto di amicizia da un paio d'anni. Non lo frequento, quando
[...] Pt_2 ci vediamo beviamo qualcosa insieme. E' stato ad accompagnarmi presso l'immobile della Pt_1
. CP_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante sul primo rilievo (v. p. 10 atto di Appello), il teste non può avere semplicemente confuso “2G Immobiliare” con “ , dato che lo stesso CP_1
ha dichiarato che - all'epoca dei fatti - la società “2G Immobiliare” non era stata ancora Tes_3 costituita;
inoltre, dal 18.12.2020 (v. doc. 10, p. 6 fascicolo I Grado parte convenuta), il ruolo di
Amministratore Unico di è stato assunto da , mentre il teste ha CP_1 Parte_1 affermato che il suo contratto di assunzione, avvenuto “da poco”, era stato “firmato solo da Parte_2
”, individuato da quale [effettivo] legale rappresentante della “2G Immobiliare”.
[...] Tes_3
Sono emerse - poi - contraddizioni circa l'occasione e le modalità in/con cui il teste avrebbe incontrato la e rispetto ai lavori eseguiti nell'appartamento. CP_2
A quest'ultimo proposito, la testimonianza di è stata smentita da quelle di altri due testi ritenuti Tes_3 attendibili dal Tribunale;
difatti, ha precisato che i mobili del marchio “ Testimone_4 CP_4
, per le loro caratteristiche strutturali, “non necessitavano di alcun montaggio o assemblaggio.
[...]
Sono già pronti per essere utilizzati così come vengono consegnati”; ha confermato Testimone_5 che “questi mobili arrivano già montati da noi e così noi li consegniamo al cliente. Li imballiamo e li consegniamo”.
Quanto riferito dalla dipendente (all'epoca dei fatti) e dal titolare del negozio che ha venduto le componenti d'arredo alla divergono dalla versione di , che avrebbe invece trasportato CP_2 Tes_3 insieme a i mobili all'interno dell'abitazione e li avrebbe “assemblati perché erano Parte_1 un po' smontati”.
Infine, anche volendo prescindere dall'attendibilità del teste , la sua deposizione darebbe solo Tes_3 contezza della disposizione dei mobili all'interno dell'appartamento e dell'esecuzione di lavori nello stesso ad opera di due soggetti che comunque non erano dipendenti di per contro, non è CP_1
7 emerso alcun elemento idoneo a provare l'esistenza di un incarico diretto fra la e costoro CP_2 nonché fra la prima ed Immobiliare.
B. Nessuna contraddizione è individuabile nell'iter logico-argomentativo con cui il Giudice di prime cure ha apprezzato le prove a disposizione per giungere alla scelta - fra le risultanze istruttorie - degli aspetti concludenti ed idonei a supportare la decisione.
Il “quadro” emerso dall'istruttoria orale - unitamente alla documentazione dimessa in I Grado - ha attestato che non ha allegato le circostanze temporali e le modalità concrete ed effettive CP_1 con cui avrebbe ricevuto l'incarico a titolo oneroso dalla CP_2
Priva di pregio, in quanto inconferente, risulta essere la dissertazione sulla forma libera del contratto di appalto, poiché il Tribunale di Padova non ha respinto le pretese di soltanto sulla base di CP_1 una mancata prova scritta della pattuizione conclusa dalle parti.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato - piuttosto - come a cui spettava (secondo la CP_1 ripartizione dell'onere probatorio) dimostrare il conferimento dell'incarico ad opera della ed CP_2 acclarare la concorde previsione del corrispettivo rivendicato, non sia riuscita ad assolvere minimamente detto compito.
Risulta pacifico che, nel lasso temporale in cui si sono svolti i lavori nell'abitazione della fra CP_2 la stessa e esisteva una relazione sentimentale;
il fatto che ci siano stati dei lavori Parte_1 nell'appartamento non significa - di per sé - che i relativi costi dovessero essere (in tutto od in parte) a carico della piuttosto che dell'allora fidanzato, peraltro “legato” ad CP_2 CP_1
Pare verosimile - infatti - che il compagno possa avere partecipato, con spirito di liberalità, alle spese per l'acquisto parziale dei beni oggetto di causa;
d'altro canto, dal bonifico effettuato (v. doc. 06 fascicolo di I parte convenuta) non emerge una “causale” che possa essere legata in qualche CP_3 modo ad oltre al fatto che il pagamento è stato eseguito dal conto personale di CP_1 Parte_1
.
[...]
Inoltre, sul punto, non vi è prova alcuna che la ed si fossero accordate perché CP_2 CP_1 quest'ultima acquistasse a spese della prima.
Bisogna rimarcare ancora che non è presente agli atti né la prova scritta di un preventivo approvato dall'asserita cliente ed attestante il costo dei materiali e delle attività da realizzare, né la prova di un vincolo contrattuale a titolo oneroso fra la ed pertanto, non vi è alcun obbligo di CP_2 CP_1 evadere la fattura azionata.
Quest'ultima, essendo un atto formato unilateralmente, senza il concorso del destinatario, non può essere considerato valido a dimostrare l'esistenza di un contratto nonché - conseguentemente - a comprovare l'esistenza di un credito.
8 La giurisprudenza di legittimità si è espressa in plurime pronunce sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (v. Cass. Civ. 949/2024).
La valenza probatoria delle fatture commerciali è stata oggetto anche di un'altra recente decisione della
Corte di Cassazione, in cui è stato enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne
è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (v. Cass. Civ. n. 3581/2024); entrambi gli elementi in parola non sono risultano sussistenti nel caso de quo.
Va aggiunto - poi - che il D.L. n. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, all'art. 11, ha disposto la modifica dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, comportando che dal 1˚ luglio del 2019 «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6» (incrementato in seguito a dodici giorni dal c.d. “Decreto Crescita” D.L. n. 34/ 2019 convertito nella Legge n. 58 del 28 giugno 2019), prescrivendo ingenti sanzioni nel caso di ritardo dell'adempimento fiscale.
Nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., Immobiliare si oppone in maniera generica al rilievo della
(sollevato nella seconda memoria istruttoria) relativo a tale obbligo temporale di emissione CP_2 della fattura;
nessuna puntuale controargomentazione viene altresì formulata in relazione al fatto che tale documento recasse una data di qualche giorno successiva al termine della relazione sentimentale con;
né risulta nelle difese di alcuna giustificazione della mancata Parte_1 CP_1 prova della registrazione nei libri contabili e dell'emissione in formato elettronico.
D'altro canto, rispetto al contenuto di documento fiscale, è stato correttamente ritenuto in I Grado che, come riferito anche dalla teste , la fornitura è stata fatturata con descrizione “mobili ufficio” Tes_5
e con per evidenti ragioni fiscali e non è contestato che essa sia stata pagata. Parte_3
Dall'istruttoria orale, unitamente ai documenti prodotti, risulta - dunque - evidente che CP_2
ha ordinato la mobilia e ne ha parzialmente sostenuto i costi (in parte in contanti ed in parte a
[...] mezzo bonifico), tant'è che non ha mai dimesso la “fattura di acquisito” menzionata nella CP_1 prima voce di costo pari ad € 6.000,00 della fattura del 07.11.2019 oggetto dell'odierno giudizio.
9 Inoltre, è incontestato che la abbia provveduto - in autonomia - a comprare ed a ritirare il CP_2 battiscopa in marmo, trattandosi di circostanza dimostrata dallo scambio di posta elettronica dimesso e dalla testimonianza resa da titolare dell'omonima ditta specializzata nella vendita di Testimone_1 tali materiali.
13. Non resta che confermare la Sentenza appellata.
14. Le spese del gravame vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.
55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “5.200,00-26.000,00” in cui rientra il decisum, circa le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2- CONDANNA a rifondere a le spese di II Grado, liquidate in € CP_1 Controparte_2
3.966,00, oltre IVA-c.p.a.-spese generali come per legge.
3- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 08.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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