TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10189 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Dugnano (MI) il 03/09/1966, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Bragagni e Marco
Esposito
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Regina Santamaria, quale
Funzionaria delegata in servizio presso l' Controparte_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro, premettendo: che, con nota di contestazione n. prot. 16139 del
26.7.2022, era stato promosso a suo carico, da parte dell' Controparte_3
(d'ora innanzi anche solo presso l' , un CP_4 Controparte_5
procedimento disciplinare, successivamente riattivato dall' Controparte_2
(stante il trasferimento di esso istante per mobilità interregionale, a decorrere
[...] dall'1.9.2022, presso un Istituto Scolastico “G. Leopardi” di Foggia) con nota prot. 37461 del
2.9.2022; che nei confronti di esso istante, avente la qualifica di Dirigente Scolastico, erano state elevate n. 14 contestazioni, integranti, a parere dell'Ufficio, la violazione dell'art. 25 D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 26 del vigente C.C.N.L. dell'8.4.2019 e del D.P.R. n. 62/2013; che, all'esito della sua audizione (avvenuta in data 6.10.2022), il procedimento disciplinare si era concluso mediante emissione della nota prot. 0053708 del 20.12.2022, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare pecuniaria di giorni 5 (cinque) di sospensione.
Tanto premesso in fatto, denunciava preliminarmente il ricorrente “la mancata preventiva individuazione di titolarità e responsabilità dell'UPD della Regione Veneto ai fini dell'avvio del procedimento ed alla contestazione dell'addebito effettuata nei confronti del DS”.
Evidenziava, a tal fine, che i poteri ed i compiti dell' presso l il CP_4 Parte_2 CP_5
avrebbero dovuto essere stabiliti con un atto regolamentare riservato al Direttore Generale, al fine di individuarne la composizione, con la nomina del titolare responsabile e degli altri componenti e l'attribuzione delle relative competenze nelle varie fasi del procedimento.
Aggiungeva che la contestazione degli addebiti recava due firme digitali, di cui una riconducibile genericamente al “ ” ed in relazione alla quale la Controparte_1
verifica d'integrità aveva restituito un risultato di non conformità “alle decisioni della commissione europea n. 1506/2015 (…)”.
Deduceva, in via ulteriore, che il provvedimento sanzionatorio era stato sottoscritto da un dirigente privo della qualifica di Dirigente Generale, sebbene tra gli illeciti addebitatigli rientrasse anche il mancato esercizio dell'azione disciplinare, ipotesi – quest'ultima – in cui la determinazione conclusiva del procedimento avrebbe dovuto essere adottata da un dirigente avente tale qualifica, giusta la previsione di cui all'art. 55, comma 4, D.lgs. n. 165/2001.
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 28, comma 7, del C.C.N.L. di settore, nonché la genericità degli addebiti.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare, anche perché non sorretto da intenzionalità e neppure foriero di danno ingiusto a carico della P.A.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, previo tentativo conciliativo, ACCERTARE
l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto di contestazione dell'addebito disciplinare emesso dall' con nota n. protocollo 16139 del 26 luglio 2022 e, per l'effetto, Parte_3
DICHIARARE nullo e/o comunque priva di efficacia la nota Prot. Registro decreti n.
0053708 del 20.12 con cui è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 7 del
CCNL di categoria del 18.07.2019, la sanzione disciplinare pecuniaria di giorni 5 (cinque) di sospensione;
- ACCERTARE E DICHIARARE nei fatti di cui in premessa, ed oggetto di contestazione, l'insussistenza di un comportamento sanzionabile disciplinarmente in capo al
Dott. e l'assenza di ogni danno all'Amministrazione; - DICHIARARE l'illegittimità Pt_1
2 della sanzione disciplinare a carico del Dott. per i motivi di cui in narrativa;
- Pt_1
CONDANNARE l'Amministrazione alla corresponsione in favore del Dirigente Scolastico della retribuzione di fatto non goduta dal ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare. IN OGNI CASO: - ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il (d'ora Controparte_1
innanzi anche solo , resistendo al ricorso. CP_6
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 29.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione attinente all'incompetenza dell'organo che ha avviato il procedimento disciplinare, posto che – in disparte ogni considerazione sul merito della questione – vi è che alcuna conseguenza giuridicamente rilevante potrebbe farsi discendere dall'omessa individuazione, in via preventiva, di titolarità e responsabilità dell' presso l . CP_4 Controparte_5
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “per i procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2017,
l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9-bis e 9-ter nell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 cod. civ., la nullità della sanzione” (così, Cass. Sez. L,
15/11/2022, n. 33619).
Come successivamente ribadito da Cass. Sez. Lav. n. 4241/2025,
“l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. per mezzo del quale il potere disciplinare può essere esercitato, nonché il mancato rispetto delle regole che stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento di quell'organo, potranno incidere sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo qualora emerga che di fatto non siano state assicurate al dipendente quelle garanzie che la previsione di un ufficio terzo e
3 specializzato mira a realizzare. Non senza precisare che il principio di terzietà non può essere confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare, e postula unicamente la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente (in tal senso, fra molte, anche Cass. Sez. L, 01/06/2021, n. 15239, e Cass. Sez. L,
19/03/2024, n. 7267)”.
Nella specie, l'assenza di terzietà in capo all'organo che ha avviato il procedimento disciplinare non è stata neppure adombrata, né, d'altro canto, è stata prospettata una specifica lesione del diritto di difesa da parte dell'odierno ricorrente.
Alla stregua di quanto precede, il vizio denunciato in ricorso, ove anche sussistente, non sarebbe idoneo ad inficiare la validità del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
Quanto sin qui esposto vale anche per la censura inerente alla firma del provvedimento sanzionatorio da parte del dott. quale dirigente in servizio presso l' Controparte_7 CP_8
, dovendosi soltanto puntualizzare che al sono stati contestati plurimi illeciti (e
[...] Pt_1 non soltanto il mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di due docenti), non senza soggiungere che tale ultimo addebito è venuto meno del tutto all'esito dell'audizione dell'incolpato, come chiaramente si evince dal tenore del provvedimento medesimo.
Quanto, poi, alla residua doglianza attorea, secondo cui “la contestazione di addebiti presenta due firme digitali, una delle quali risulta attribuita ad un generico “
[...]
”, per la quale la verifica restituisce il seguente risultato: “La firma non è Controparte_1
conforme alle decisioni della commissione europea n. 1506/2015 e quindi potrebbe non essere accettata in Europa - formato della firma dovrebbe essere detached” Per_1 CP_9
(così, a pag. 4 del ricorso), si evidenzia che il ha prodotto il rapporto di verifica CP_6
relativo al file "m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0016139.26-07-2022.pdf", ovvero quello inerente alla nota di contestazione degli addebiti, comprovante l'integrità della firma della dirigente alla data di sottoscrizione del documento (26.7.2022). CP_10
Né può annettersi rilievo alla circostanza che il si sia costituito al di là del termine CP_1 di cui all'art. 416 c.p.c., trattandosi di documento indispensabile per l'accertamento della verità materiale, la cui esistenza è stata puntualmente allegata, senza che, per altro verso, ne siano stati contestati la provenienza ed il contenuto materiale (Cass. Sez. Lav. n. 21006/2015).
Anche questa censura deve essere, pertanto, disattesa.
2.2. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, giova rammentare – in linea con un condivisibile insegnamento di legittimità – che “il principio, posto dall'art. 5
4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi” (cfr. Cass. n. 7671/1983; più di recente, cfr., Cass. n. 11153/2002).
2.3. Fatta questa premessa, occorre puntualizzare che, con nota prot. n. 15118 dell'11.7.2022, il Direttore Generale dell' trasmetteva all' apposita comunicazione Parte_4 CP_4
per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. , quale Dirigente Pt_1 dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa” di UN (TV), a seguito delle risultanze di una visita ispettiva, avviata con nota prot. n. 7022 del 22.3.2022 ed eseguita dai
Dirigenti Tecnici e , all'uopo incaricati di svolgere accertamenti Parte_5 Parte_6
presso il predetto Istituto ai fini della verifica di correttezza ed efficacia dell'azione dirigenziale.
2.4. Restringendo l'indagine ai soli fatti sui quali riposa il provvedimento sanzionatorio
(stante il ridimensionamento degli addebiti in esito all'audizione dell'incolpato, come meglio si dirà in seguito), reputa questo Giudice che l'episodio attinente all'acquisto dell'autovettura
Renault Scenic targata EX108CE sia senz'altro idoneo (e sufficiente) a sorreggere il provvedimento sanzionatorio adottato in via conclusiva dall'Ufficio.
Conviene riprodurre, per quanto di interesse, il tenore della contestazione disciplinare sul punto: “acquisto dell'autovettura dell'Istituto, effettuato nel 2021, con determina n. 140 del
27 agosto 2021, una Renault Scenic targa EX108CE, con un costo totale di 12.900 €. Nella determina non figurano le motivazioni riconducibili all'interesse pubblicano che giustificano
l'acquisto del nuovo mezzo. La procedura negoziale per l'acquisto della nuova auto è codificata nella determina a contrarre n. 140 del 27 agosto 2021 che nella premessa evidenzia la seguente motivazione: “ritenuto necessario dotare l'istituto di un mezzo più recente, spazioso e sicuro, anche per il trasporto di banchi e cattedre, effettuando il relativo impegno di spesa”. Nella determina a contrarre si indica la procedura dell'affido diretto alla ditta BandieraAuto. L'ordine dell'autovettura non risulta sottoscritto dal fornitore relativamente all'inesistenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 80 del D.L.gs.
50/2016. Le motivazioni presenti nella determina a contrarre non riportano le evidenze di tutela dell'interesse pubblico in quanto sinteticamente prevedono che “ritenuto necessario dotare l'istituto di un mezzo più recente, spazioso e sicuro, anche per il trasporto di banchi e cattedre, effettuando il necessario impegno di spesa”. Il possesso dell'auto di servizio non è
5 previsto per le istituzioni scolastiche;
né è prevista la figura professionale dell'autista.
Dunque, l'acquisto dell'autovettura di servizio si configura come una spesa che non può essere messa a carico del Programma annuale della scuola. Tra l'altro, l'art. 5, comma 2 e seguenti d.l. n. 95/2012, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) prevede che :
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico- operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le
Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti” (cfr. pagg.
4-5 della contestazione di addebiti).
2.5. Vero è che – come si legge nel decreto applicativo della sanzione conservativa – l'Ufficio ha ritenuto condivisibili i rilievi difensivi dell'incolpato relativamente agli acquisti oggetto di contestazione (riferiti non solo all'automezzo Renault Scenic, ma anche alle utenze telefoniche, ai dispositivi di illuminazione, a tende ed altri arredi per l'ufficio), attesane la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 per gli acquisti sotto-soglia in affidamento diretto.
6 E' altrettanto vero, tuttavia, che, come condivisibilmente stigmatizzato dall' CP_4
permangono inalterate le censure relative all'opportunità ed alla legittimità dell'acquisto di un nuovo veicolo, essendo pacifico che l'Istituto scolastico avesse già in dotazione un'autovettura Fiat Punto, regolarmente revisionata.
In proposito, la determina a contrarre n. 140 del 27.8.2021 si limita ad enunciare, in termini oltremodo generici e del tutto disancorati da qualsivoglia approfondimento di carattere tecnico, la necessità di “dotare l'Istituto di un mezzo più recente, spazioso e sicuro, anche per il trasporto di banchi e cattedre…”.
Sennonchè, una volta acclarata l'esistenza del presupposto giustificativo della sanzione (vale a dire, la previa disponibilità di un veicolo in capo all'Istituto scolastico), incombeva al ricorrente – conformemente al generale criterio di riparto degli oneri probatori (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.) – l'onere di dimostrare eventuali fatti impeditivi del legittimo esercizio del potere disciplinare.
In questa prospettiva, il dirigente avrebbe dovuto allegare (e, quindi, provare): a) la Pt_1
dedotta esigenza – da perseguire con cadenza pressochè quotidiana (come asserito in ricorso)
– di movimentare materiali e arredi da un plesso all'altro dell'Istituto scolastico;
b) il cattivo stato di manutenzione del veicolo Fiat Punto;
c) l'idoneità, per contro, del veicolo Renault
Scenic a soddisfare una simile esigenza.
Sta di fatto che alcun mezzo di prova è stato in tal senso articolato dal ricorrente.
Difatti, egli ha sollecitato unicamente l'ammissione del libero interrogatorio, che, com'è noto, non integra un mezzo di prova, trattandosi di istituto diretto a fornire al Giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17239/2010).
Quanto al resoconto dell'audizione del dipendente (doc. 11, fascicolo di Testimone_1
parte ricorrente), addotto quale prova delle reali condizioni del mezzo dismesso, trattasi, invece, di documento proveniente da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, che, in quanto tale, possiede una ridotta valenza indiziaria, incombendo su colui che intende avvalersene l'onere di integrarlo con altri mezzi di prova, eventualmente con la testimonianza del sottoscrittore (Cass. n. 23554/2008; conf. Cass. n. 23788/2014): ciò che, nella specie, non è minimamente avvenuto, non essendo stata formulata, come detto, alcuna istanza di prova costituenda.
Ad ogni buon conto, lo stesso – compulsato dal dirigente – si limitava Tes_1 Pt_6
genericamente ad affermare che l'autovettura precedente “era una Fiat Punto, acquistata nel
2004, a benzina, senza ausili di sicurezza attivi e passivi”.
7 Ne consegue che la prova del fatto controverso non può certamente desumersi da una siffatta dichiarazione.
2.6. Acclarata la sussistenza del fatto materiale, si ritiene, poi, che la condotta in questione sia connotata dal requisito dell'antigiuridicità.
Difatti, a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 165/2001, “II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” (comma 2).
Inoltre, “Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” (comma 4).
L'art. 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca, stipulato in data
8.7.2019, rubricato “Obblighi del dirigente”, stabilisce altresì, ai primi due commi, che “
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente osserva il codice di comportamento di cui all'art.
54 del d.lgs. n. 165/2001, nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità”, aggiungendo, al quarto comma, che “In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti”.
Viene anche in rilievo – come correttamente rimarcato dal – il dettato dell'art. 5, CP_1
comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012.
Invero, la predetta disposizione assoggetta a limiti assai stringenti l'acquisto di autovetture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
8 nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.
Tale disposizione rientra tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e la sua violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, come espressamente previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 6 del citato art. 5.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'azione del dirigente, quale trasfusa nella determina a contrarre per l'acquisto della nuova autovettura, sia stata orientata dai canoni di economicità, efficacia ed efficienza della P.A., non essendovi prova – come già detto – che l'acquisto medesimo fosse giustificato da serie e reali necessità.
2.7. Sul versante soggettivo occorre, invece, richiamare l'art. 28 del summenzionato
C.C.N.L., rubricato “Codice disciplinare”, a mente del quale la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, tra le altre ipotesi, per: “g) qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6”.
Com'è evidente alla stregua del suo tenore letterale, la disposizione appena citata non configura un illecito doloso quale fonte di responsabilità disciplinare, essendo sufficiente la mera negligenza (e, dunque, la colpa).
Tra i criteri generali applicabili dall'Amministrazione in sede di graduazione della sanzione, il primo comma del predetto art. 28 annovera, poi, “il grado di negligenza e imperizia dimostrata”, il che comprova come il coefficiente soggettivo richiesto per la configurabilità dell'illecito non debba essere necessariamente doloso.
Risulta, infine, integrato l'ulteriore elemento strutturale dell'illecito, vale a dire il grave danno all'Amministrazione, ravvisabile, nella specie, nel pregiudizio patrimoniale commisurato al prezzo del veicolo acquistato dal dirigente.
2.8. Sussiste, altresì, l'ulteriore addebito, ovvero l'aver “…provveduto alla stipula, in data 2 settembre 2021, con risorse finanziarie a carico dell'IIS Einaudi-Scarpa di UN, di un contratto di telefonia mobile di durata pluriennale di connessione Internet e fornitura di
CP_ Router modello ZTE con Wind 3 ad uso privato della medesima, essendo il router tipo
CP_ WebCube 4G+ stabilmente posizionato nell'abitazione privata della in via San Gaetano, al civico 50, piano terra, UN, senza aver acquisito preliminarmente la delibera del
9 Consiglio d'istituto, in violazione dell'art. 45 comma 1 lett. d) del D.I. 129/2018” (cfr., in tal senso, la nota prot. n. AOODRVE 16139 del 26 luglio 2022).
Invero, l'art. 45, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, stabilisce che il
Consiglio d'istituto delibera, tra le altre cose, in ordine “all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale” (cfr. lettera d).
Nella specie, è sostanzialmente incontroverso – ed emerge, all'evidenza, dal numero di rate mensili contrattualmente pattuito – che l'abbonamento telefonico “WEB CUBE - WIND D.S.
CANONE TOTALE (24 RATE MENSILI)”, di cui alla determina n. 125 del 3.9.2020, avesse una durata superiore a un anno, a nulla rilevando la possibile risoluzione “prima di un rinnovo di cadenza annuale” ovvero la circostanza – peraltro adombrata in termini meramente dubitativi dal ricorrente e, in ogni caso, ascrivibile ad un'evenienza sopravvenuta – secondo cui l'utenza sarebbe cessata con il trasferimento in del dirigente . CP_2 Pt_1
Il fatto specificamente contestato s'appalesa, dunque, senz'altro esistente, in tutte le sue articolazioni.
2.9. Tali condotte, valutate complessivamente, rendono giustificata la sanzione irrogata dal
, ossia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni CP_1
cinque.
La sanzione è, infatti, assai prossima al minimo edittale di tre giorni, quale previsto dall'art. 28, comma 7, del C.C.N.L. di settore, risultando, pertanto, proporzionata rispetto all'effettiva gravità degli illeciti.
2.10. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue contestazioni elevate nei confronti del ricorrente (il riferimento è al contegno asseritamente inerte tenuto dal dirigente scolastico in occasione della videoconferenza del 15.4.2021, a fronte dei giudizi negativi espressi da taluni rappresentanti di classe nei confronti di parte del corpo docente, nonché al comportamento del in relazione ai procedimenti disciplinari Pt_1
CP_1 promossi a carico dei docenti e . Per_2
Trova, infatti, applicazione il principio – ripetutamente enunciato in tema di licenziamento, ma applicabile, per evidente affinità di ratio, anche alla fattispecie in esame – secondo cui, ove siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione: “non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a
10 dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (in termini: Cass. n. 18836 del 2017, richiamata, in motivazione, da Cass. n. 23318 del 2024).
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile: cfr. Cass. Sez. Lav. n. 22011/2024), con la riduzione del 20% ex art. 9, comma 2, D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, essendosi il avvalso della rappresentanza di un proprio Funzionario – seguono la soccombenza CP_1
della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10189/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla refusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in euro 3.703,20, oltre accessori come per legge.
[...]
Foggia, all'esito dell'udienza del 29/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 29/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10189 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Dugnano (MI) il 03/09/1966, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Bragagni e Marco
Esposito
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Regina Santamaria, quale
Funzionaria delegata in servizio presso l' Controparte_2
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: sanzione disciplinare conservativa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro, premettendo: che, con nota di contestazione n. prot. 16139 del
26.7.2022, era stato promosso a suo carico, da parte dell' Controparte_3
(d'ora innanzi anche solo presso l' , un CP_4 Controparte_5
procedimento disciplinare, successivamente riattivato dall' Controparte_2
(stante il trasferimento di esso istante per mobilità interregionale, a decorrere
[...] dall'1.9.2022, presso un Istituto Scolastico “G. Leopardi” di Foggia) con nota prot. 37461 del
2.9.2022; che nei confronti di esso istante, avente la qualifica di Dirigente Scolastico, erano state elevate n. 14 contestazioni, integranti, a parere dell'Ufficio, la violazione dell'art. 25 D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 26 del vigente C.C.N.L. dell'8.4.2019 e del D.P.R. n. 62/2013; che, all'esito della sua audizione (avvenuta in data 6.10.2022), il procedimento disciplinare si era concluso mediante emissione della nota prot. 0053708 del 20.12.2022, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare pecuniaria di giorni 5 (cinque) di sospensione.
Tanto premesso in fatto, denunciava preliminarmente il ricorrente “la mancata preventiva individuazione di titolarità e responsabilità dell'UPD della Regione Veneto ai fini dell'avvio del procedimento ed alla contestazione dell'addebito effettuata nei confronti del DS”.
Evidenziava, a tal fine, che i poteri ed i compiti dell' presso l il CP_4 Parte_2 CP_5
avrebbero dovuto essere stabiliti con un atto regolamentare riservato al Direttore Generale, al fine di individuarne la composizione, con la nomina del titolare responsabile e degli altri componenti e l'attribuzione delle relative competenze nelle varie fasi del procedimento.
Aggiungeva che la contestazione degli addebiti recava due firme digitali, di cui una riconducibile genericamente al “ ” ed in relazione alla quale la Controparte_1
verifica d'integrità aveva restituito un risultato di non conformità “alle decisioni della commissione europea n. 1506/2015 (…)”.
Deduceva, in via ulteriore, che il provvedimento sanzionatorio era stato sottoscritto da un dirigente privo della qualifica di Dirigente Generale, sebbene tra gli illeciti addebitatigli rientrasse anche il mancato esercizio dell'azione disciplinare, ipotesi – quest'ultima – in cui la determinazione conclusiva del procedimento avrebbe dovuto essere adottata da un dirigente avente tale qualifica, giusta la previsione di cui all'art. 55, comma 4, D.lgs. n. 165/2001.
Lamentava, altresì, la violazione dell'art. 28, comma 7, del C.C.N.L. di settore, nonché la genericità degli addebiti.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare, anche perché non sorretto da intenzionalità e neppure foriero di danno ingiusto a carico della P.A.
Sulla scorta di quanto dedotto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, previo tentativo conciliativo, ACCERTARE
l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto di contestazione dell'addebito disciplinare emesso dall' con nota n. protocollo 16139 del 26 luglio 2022 e, per l'effetto, Parte_3
DICHIARARE nullo e/o comunque priva di efficacia la nota Prot. Registro decreti n.
0053708 del 20.12 con cui è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 7 del
CCNL di categoria del 18.07.2019, la sanzione disciplinare pecuniaria di giorni 5 (cinque) di sospensione;
- ACCERTARE E DICHIARARE nei fatti di cui in premessa, ed oggetto di contestazione, l'insussistenza di un comportamento sanzionabile disciplinarmente in capo al
Dott. e l'assenza di ogni danno all'Amministrazione; - DICHIARARE l'illegittimità Pt_1
2 della sanzione disciplinare a carico del Dott. per i motivi di cui in narrativa;
- Pt_1
CONDANNARE l'Amministrazione alla corresponsione in favore del Dirigente Scolastico della retribuzione di fatto non goduta dal ricorrente a causa del suddetto provvedimento disciplinare. IN OGNI CASO: - ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il (d'ora Controparte_1
innanzi anche solo , resistendo al ricorso. CP_6
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 29.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione attinente all'incompetenza dell'organo che ha avviato il procedimento disciplinare, posto che – in disparte ogni considerazione sul merito della questione – vi è che alcuna conseguenza giuridicamente rilevante potrebbe farsi discendere dall'omessa individuazione, in via preventiva, di titolarità e responsabilità dell' presso l . CP_4 Controparte_5
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, “per i procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2017,
l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9-bis e 9-ter nell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 cod. civ., la nullità della sanzione” (così, Cass. Sez. L,
15/11/2022, n. 33619).
Come successivamente ribadito da Cass. Sez. Lav. n. 4241/2025,
“l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. per mezzo del quale il potere disciplinare può essere esercitato, nonché il mancato rispetto delle regole che stabiliscono le modalità di costituzione e di funzionamento di quell'organo, potranno incidere sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo qualora emerga che di fatto non siano state assicurate al dipendente quelle garanzie che la previsione di un ufficio terzo e
3 specializzato mira a realizzare. Non senza precisare che il principio di terzietà non può essere confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare, e postula unicamente la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente (in tal senso, fra molte, anche Cass. Sez. L, 01/06/2021, n. 15239, e Cass. Sez. L,
19/03/2024, n. 7267)”.
Nella specie, l'assenza di terzietà in capo all'organo che ha avviato il procedimento disciplinare non è stata neppure adombrata, né, d'altro canto, è stata prospettata una specifica lesione del diritto di difesa da parte dell'odierno ricorrente.
Alla stregua di quanto precede, il vizio denunciato in ricorso, ove anche sussistente, non sarebbe idoneo ad inficiare la validità del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.
Quanto sin qui esposto vale anche per la censura inerente alla firma del provvedimento sanzionatorio da parte del dott. quale dirigente in servizio presso l' Controparte_7 CP_8
, dovendosi soltanto puntualizzare che al sono stati contestati plurimi illeciti (e
[...] Pt_1 non soltanto il mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di due docenti), non senza soggiungere che tale ultimo addebito è venuto meno del tutto all'esito dell'audizione dell'incolpato, come chiaramente si evince dal tenore del provvedimento medesimo.
Quanto, poi, alla residua doglianza attorea, secondo cui “la contestazione di addebiti presenta due firme digitali, una delle quali risulta attribuita ad un generico “
[...]
”, per la quale la verifica restituisce il seguente risultato: “La firma non è Controparte_1
conforme alle decisioni della commissione europea n. 1506/2015 e quindi potrebbe non essere accettata in Europa - formato della firma dovrebbe essere detached” Per_1 CP_9
(così, a pag. 4 del ricorso), si evidenzia che il ha prodotto il rapporto di verifica CP_6
relativo al file "m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0016139.26-07-2022.pdf", ovvero quello inerente alla nota di contestazione degli addebiti, comprovante l'integrità della firma della dirigente alla data di sottoscrizione del documento (26.7.2022). CP_10
Né può annettersi rilievo alla circostanza che il si sia costituito al di là del termine CP_1 di cui all'art. 416 c.p.c., trattandosi di documento indispensabile per l'accertamento della verità materiale, la cui esistenza è stata puntualmente allegata, senza che, per altro verso, ne siano stati contestati la provenienza ed il contenuto materiale (Cass. Sez. Lav. n. 21006/2015).
Anche questa censura deve essere, pertanto, disattesa.
2.2. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, giova rammentare – in linea con un condivisibile insegnamento di legittimità – che “il principio, posto dall'art. 5
4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi” (cfr. Cass. n. 7671/1983; più di recente, cfr., Cass. n. 11153/2002).
2.3. Fatta questa premessa, occorre puntualizzare che, con nota prot. n. 15118 dell'11.7.2022, il Direttore Generale dell' trasmetteva all' apposita comunicazione Parte_4 CP_4
per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. , quale Dirigente Pt_1 dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Einaudi-Scarpa” di UN (TV), a seguito delle risultanze di una visita ispettiva, avviata con nota prot. n. 7022 del 22.3.2022 ed eseguita dai
Dirigenti Tecnici e , all'uopo incaricati di svolgere accertamenti Parte_5 Parte_6
presso il predetto Istituto ai fini della verifica di correttezza ed efficacia dell'azione dirigenziale.
2.4. Restringendo l'indagine ai soli fatti sui quali riposa il provvedimento sanzionatorio
(stante il ridimensionamento degli addebiti in esito all'audizione dell'incolpato, come meglio si dirà in seguito), reputa questo Giudice che l'episodio attinente all'acquisto dell'autovettura
Renault Scenic targata EX108CE sia senz'altro idoneo (e sufficiente) a sorreggere il provvedimento sanzionatorio adottato in via conclusiva dall'Ufficio.
Conviene riprodurre, per quanto di interesse, il tenore della contestazione disciplinare sul punto: “acquisto dell'autovettura dell'Istituto, effettuato nel 2021, con determina n. 140 del
27 agosto 2021, una Renault Scenic targa EX108CE, con un costo totale di 12.900 €. Nella determina non figurano le motivazioni riconducibili all'interesse pubblicano che giustificano
l'acquisto del nuovo mezzo. La procedura negoziale per l'acquisto della nuova auto è codificata nella determina a contrarre n. 140 del 27 agosto 2021 che nella premessa evidenzia la seguente motivazione: “ritenuto necessario dotare l'istituto di un mezzo più recente, spazioso e sicuro, anche per il trasporto di banchi e cattedre, effettuando il relativo impegno di spesa”. Nella determina a contrarre si indica la procedura dell'affido diretto alla ditta BandieraAuto. L'ordine dell'autovettura non risulta sottoscritto dal fornitore relativamente all'inesistenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 80 del D.L.gs.
50/2016. Le motivazioni presenti nella determina a contrarre non riportano le evidenze di tutela dell'interesse pubblico in quanto sinteticamente prevedono che “ritenuto necessario dotare l'istituto di un mezzo più recente, spazioso e sicuro, anche per il trasporto di banchi e cattedre, effettuando il necessario impegno di spesa”. Il possesso dell'auto di servizio non è
5 previsto per le istituzioni scolastiche;
né è prevista la figura professionale dell'autista.
Dunque, l'acquisto dell'autovettura di servizio si configura come una spesa che non può essere messa a carico del Programma annuale della scuola. Tra l'altro, l'art. 5, comma 2 e seguenti d.l. n. 95/2012, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) prevede che :
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico- operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le
Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti” (cfr. pagg.
4-5 della contestazione di addebiti).
2.5. Vero è che – come si legge nel decreto applicativo della sanzione conservativa – l'Ufficio ha ritenuto condivisibili i rilievi difensivi dell'incolpato relativamente agli acquisti oggetto di contestazione (riferiti non solo all'automezzo Renault Scenic, ma anche alle utenze telefoniche, ai dispositivi di illuminazione, a tende ed altri arredi per l'ufficio), attesane la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 per gli acquisti sotto-soglia in affidamento diretto.
6 E' altrettanto vero, tuttavia, che, come condivisibilmente stigmatizzato dall' CP_4
permangono inalterate le censure relative all'opportunità ed alla legittimità dell'acquisto di un nuovo veicolo, essendo pacifico che l'Istituto scolastico avesse già in dotazione un'autovettura Fiat Punto, regolarmente revisionata.
In proposito, la determina a contrarre n. 140 del 27.8.2021 si limita ad enunciare, in termini oltremodo generici e del tutto disancorati da qualsivoglia approfondimento di carattere tecnico, la necessità di “dotare l'Istituto di un mezzo più recente, spazioso e sicuro, anche per il trasporto di banchi e cattedre…”.
Sennonchè, una volta acclarata l'esistenza del presupposto giustificativo della sanzione (vale a dire, la previa disponibilità di un veicolo in capo all'Istituto scolastico), incombeva al ricorrente – conformemente al generale criterio di riparto degli oneri probatori (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.) – l'onere di dimostrare eventuali fatti impeditivi del legittimo esercizio del potere disciplinare.
In questa prospettiva, il dirigente avrebbe dovuto allegare (e, quindi, provare): a) la Pt_1
dedotta esigenza – da perseguire con cadenza pressochè quotidiana (come asserito in ricorso)
– di movimentare materiali e arredi da un plesso all'altro dell'Istituto scolastico;
b) il cattivo stato di manutenzione del veicolo Fiat Punto;
c) l'idoneità, per contro, del veicolo Renault
Scenic a soddisfare una simile esigenza.
Sta di fatto che alcun mezzo di prova è stato in tal senso articolato dal ricorrente.
Difatti, egli ha sollecitato unicamente l'ammissione del libero interrogatorio, che, com'è noto, non integra un mezzo di prova, trattandosi di istituto diretto a fornire al Giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n. 17239/2010).
Quanto al resoconto dell'audizione del dipendente (doc. 11, fascicolo di Testimone_1
parte ricorrente), addotto quale prova delle reali condizioni del mezzo dismesso, trattasi, invece, di documento proveniente da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, che, in quanto tale, possiede una ridotta valenza indiziaria, incombendo su colui che intende avvalersene l'onere di integrarlo con altri mezzi di prova, eventualmente con la testimonianza del sottoscrittore (Cass. n. 23554/2008; conf. Cass. n. 23788/2014): ciò che, nella specie, non è minimamente avvenuto, non essendo stata formulata, come detto, alcuna istanza di prova costituenda.
Ad ogni buon conto, lo stesso – compulsato dal dirigente – si limitava Tes_1 Pt_6
genericamente ad affermare che l'autovettura precedente “era una Fiat Punto, acquistata nel
2004, a benzina, senza ausili di sicurezza attivi e passivi”.
7 Ne consegue che la prova del fatto controverso non può certamente desumersi da una siffatta dichiarazione.
2.6. Acclarata la sussistenza del fatto materiale, si ritiene, poi, che la condotta in questione sia connotata dal requisito dell'antigiuridicità.
Difatti, a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 165/2001, “II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” (comma 2).
Inoltre, “Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” (comma 4).
L'art. 26 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Istruzione e Ricerca, stipulato in data
8.7.2019, rubricato “Obblighi del dirigente”, stabilisce altresì, ai primi due commi, che “
1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente osserva il codice di comportamento di cui all'art.
54 del d.lgs. n. 165/2001, nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.
2. Il dirigente conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità”, aggiungendo, al quarto comma, che “In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti”.
Viene anche in rilievo – come correttamente rimarcato dal – il dettato dell'art. 5, CP_1
comma 2, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012.
Invero, la predetta disposizione assoggetta a limiti assai stringenti l'acquisto di autovetture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
8 nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.
Tale disposizione rientra tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e la sua violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, come espressamente previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 6 del citato art. 5.
Nel caso di specie, deve escludersi che l'azione del dirigente, quale trasfusa nella determina a contrarre per l'acquisto della nuova autovettura, sia stata orientata dai canoni di economicità, efficacia ed efficienza della P.A., non essendovi prova – come già detto – che l'acquisto medesimo fosse giustificato da serie e reali necessità.
2.7. Sul versante soggettivo occorre, invece, richiamare l'art. 28 del summenzionato
C.C.N.L., rubricato “Codice disciplinare”, a mente del quale la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, tra le altre ipotesi, per: “g) qualsiasi comportamento negligente dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6”.
Com'è evidente alla stregua del suo tenore letterale, la disposizione appena citata non configura un illecito doloso quale fonte di responsabilità disciplinare, essendo sufficiente la mera negligenza (e, dunque, la colpa).
Tra i criteri generali applicabili dall'Amministrazione in sede di graduazione della sanzione, il primo comma del predetto art. 28 annovera, poi, “il grado di negligenza e imperizia dimostrata”, il che comprova come il coefficiente soggettivo richiesto per la configurabilità dell'illecito non debba essere necessariamente doloso.
Risulta, infine, integrato l'ulteriore elemento strutturale dell'illecito, vale a dire il grave danno all'Amministrazione, ravvisabile, nella specie, nel pregiudizio patrimoniale commisurato al prezzo del veicolo acquistato dal dirigente.
2.8. Sussiste, altresì, l'ulteriore addebito, ovvero l'aver “…provveduto alla stipula, in data 2 settembre 2021, con risorse finanziarie a carico dell'IIS Einaudi-Scarpa di UN, di un contratto di telefonia mobile di durata pluriennale di connessione Internet e fornitura di
CP_ Router modello ZTE con Wind 3 ad uso privato della medesima, essendo il router tipo
CP_ WebCube 4G+ stabilmente posizionato nell'abitazione privata della in via San Gaetano, al civico 50, piano terra, UN, senza aver acquisito preliminarmente la delibera del
9 Consiglio d'istituto, in violazione dell'art. 45 comma 1 lett. d) del D.I. 129/2018” (cfr., in tal senso, la nota prot. n. AOODRVE 16139 del 26 luglio 2022).
Invero, l'art. 45, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, stabilisce che il
Consiglio d'istituto delibera, tra le altre cose, in ordine “all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale” (cfr. lettera d).
Nella specie, è sostanzialmente incontroverso – ed emerge, all'evidenza, dal numero di rate mensili contrattualmente pattuito – che l'abbonamento telefonico “WEB CUBE - WIND D.S.
CANONE TOTALE (24 RATE MENSILI)”, di cui alla determina n. 125 del 3.9.2020, avesse una durata superiore a un anno, a nulla rilevando la possibile risoluzione “prima di un rinnovo di cadenza annuale” ovvero la circostanza – peraltro adombrata in termini meramente dubitativi dal ricorrente e, in ogni caso, ascrivibile ad un'evenienza sopravvenuta – secondo cui l'utenza sarebbe cessata con il trasferimento in del dirigente . CP_2 Pt_1
Il fatto specificamente contestato s'appalesa, dunque, senz'altro esistente, in tutte le sue articolazioni.
2.9. Tali condotte, valutate complessivamente, rendono giustificata la sanzione irrogata dal
, ossia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni CP_1
cinque.
La sanzione è, infatti, assai prossima al minimo edittale di tre giorni, quale previsto dall'art. 28, comma 7, del C.C.N.L. di settore, risultando, pertanto, proporzionata rispetto all'effettiva gravità degli illeciti.
2.10. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue contestazioni elevate nei confronti del ricorrente (il riferimento è al contegno asseritamente inerte tenuto dal dirigente scolastico in occasione della videoconferenza del 15.4.2021, a fronte dei giudizi negativi espressi da taluni rappresentanti di classe nei confronti di parte del corpo docente, nonché al comportamento del in relazione ai procedimenti disciplinari Pt_1
CP_1 promossi a carico dei docenti e . Per_2
Trova, infatti, applicazione il principio – ripetutamente enunciato in tema di licenziamento, ma applicabile, per evidente affinità di ratio, anche alla fattispecie in esame – secondo cui, ove siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione: “non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a
10 dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (in termini: Cass. n. 18836 del 2017, richiamata, in motivazione, da Cass. n. 23318 del 2024).
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile: cfr. Cass. Sez. Lav. n. 22011/2024), con la riduzione del 20% ex art. 9, comma 2, D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, essendosi il avvalso della rappresentanza di un proprio Funzionario – seguono la soccombenza CP_1
della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10189/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna alla refusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in euro 3.703,20, oltre accessori come per legge.
[...]
Foggia, all'esito dell'udienza del 29/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
11