Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/1966, n. 1930
CASS
Sentenza 16 luglio 1966

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L'Onere della cosi detta probatio diabolica,facente capo al rivendicante, consiste nella dimostrazione che il bene rivendicato e stato da lui acquistato a titolo originario,ovvero che e a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario. Ai fini della prova della proprieta non puo essere sufficiente un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per se solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprieta attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione,in base al quale il bene e stato attribuito in Sede di divisione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/1966, n. 1930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1930
    Data del deposito : 16 luglio 1966

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