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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 73467/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._1
(C.F. , elettivamente Parte_4 C.F._3 domiciliati in Roma, Largo Spartaco n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo De
Pamphilis che li rappresenta e difende, come da procura in atti
ATTORI
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore p.t, elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada n.
38/A., presso lo studio dell'Avv. Claudio De Fenu che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, proprietari di alcuni immobili situati nel Condominio , Roma hanno convenuto Controparte_2 quest'ultimo in giudizio impugnando la delibera assembleare del 27.10.2022 (resa in seconda convocazione), con la quale, al punto 4 all'o.d.g., era stata deliberata la nomina del nuovo amministratore con un quorum insufficiente (mill. 495,80) in violazione dell'art. 1136, co. 4, c.c. (mill. 500/1000).
Hanno evidenziato, inoltre, che per espressa disposizione del Regolamento di
Condominio (art. 15), per la nomina dell'amministratore vi è richiamo al quorum previsto dall'art. 1136, co. 2, c.c. e, dunque il quorum di almeno 500 mill. sul totale.
Hanno, infine, censurato la delibera anche per un eccesso di deleghe con violazione dell'art. 14 del Regolamento che prevede che “Ogni partecipante all'assemblea può essere titolare di una sola delega”. Hanno, pertanto, concluso chiedendo, “in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia della delibera condominiale impugnata per tutti i motivi esposti nella parte in diritto – accertare e dichiarare che al punto 4 dell'ODG dell'assemblea condominiale del 27.10.2022 non è stato raggiunto il quorum di 500/1000 previsto dall'art 1136 comma II c.c. per la nomina dell'amministratore condominiale;
- accertare e dichiarare che al punto 4 dell'ODG dell'assemblea condominiale del
27.10.2022 non è stato raggiunto il quorum di 500/1000 previsto dal regolamento di condominio (art 15) per la nomina dell'amministratore condominiale - accertare e dichiarare che la delibera di cui al punto 4 dell'ODG dell'assemblea condominiale del
27.10.2022 è stata contraria all'art 14 del regolamento di condominio in quanto assunta con eccesso di deleghe;
– conseguentemente annullare la predetta delibera assembleare nella parte in cui nomina l'amministratore di condominio nella persona del Dott. . Con Persona_1 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Istaurata la lite, si è costituito il Condominio convenuto impugnando e contestando la domanda attorea. Ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010. Ha, inoltre evidenziato che, con successiva delibera del 20.12.2022 (con voto favorevole di 18 condomini su di un totale generale di 31 per mill. 518,25), l'assemblea ha ratificato la nomina dell'amministratore oggetto di delibera impugnata determinando la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell'interesse ad ottenere la declaratoria di annullabilità (anche in punto di vizio di deleghe). Il ha stigmatizzato il CP_1 comportamento degli attori che, anziché attivare la prodromica mediazione, hanno preferito l'azione giudiziaria con aggravio di costi. Ha concluso il convenuto come segue: “Voglia l'On Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria domanda ed pagina 2 di 5 eccezione proposta dalle parti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto voglia così provvedere:
1) In via pregiudiziale: per tutto quanto esposto nella parte in diritto del presente atto difensivo respingere integralmente la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della delibera assembleare del 27.10.2022 in quanto ad oggi priva di qualsivoglia effetto giuridico perché sostituita integralmente dalla successiva delibera assembleare del
20.12.2022 che ha ratificato con le dovute maggioranze di legge la nomina del nuovo amministratore condominiale,
2) Sempre in via pregiudiziale: in forza di quanto riferito nella parte in diritto accertare
e dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata dagli attori per mancata attivazione del procedimento di mediazione civile obbligatoria,
3) Nel merito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata dagli attori per totale carenza di interesse ad agire (cessata materia del contendere) in quanto la delibera assembleare del 27.10.2022 in tal sede impugnata è stata integralmente sostituita dalla delibera assembleare del 20.12.2022 e pertanto la suddetta ad oggi è priva di qualsivoglia effetto giuridico – delibera del 20.12.2022 MAI impugnata dagli attori e quindi ad oggi pienamente esecutiva. Il tutto, con vittoria di spese, competenze, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.”.
Inviate le parti in mediazione – conclusasi senza accordo - e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni con note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. innanzi all'odierno giudicante, subentrato nelle more, la causa, con ordinanza del 10 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************
Va preliminarmente dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come allegato e documentato dallo stesso (v. doc. 2, all. parte convenuta), CP_1 in data 20 dicembre 2022 l'assemblea, decidendo al punto 2 all'o.d.g., ha ratificato la nomina dell'amministratore Notaro, già decisa con il precedente deliberato impugnato
(punto 4 all'o.d.g.).
L'art. 2377 c.c., dettato in materia di società di capitali, ma ritenuta espressiva di un principio valido anche per le delibere condominiali, stabilisce testualmente:
“l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata
è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Affinché si configuri la cessata materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della pagina 3 di 5 delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento.
Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né a sostituire la delibera impugnata di cui è causa. In tal caso, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377 c.c., al verificarsi della situazione prevista dal suo ottavo comma, la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (in senso conforme, cfr. Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016, Cass. n. 2999/2010; Cass. n.
11961/2004). La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata, infatti, si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. n. 10847/2020).
La cessata materia del contendere non implica automatica compensazione delle spese ma impone che la regolazione di queste venga effettuata secondo il principio della c.d.
“soccombenza virtuale”, ossia valutando le “probabilità normali di accoglimento della domanda … basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito” (v. Cass. n. 4889/1981; conf. Cass. n. 24234//2016, in motivazione).
Nel caso in esame, l'impugnazione proposta va ritenuta, in relazione a tale principio, senz'altro fondata in quanto la delibera sulla nomina del nuovo amministratore è avvenuta senza il rispetto della specifica maggioranza prevista dall'art. 1136, co. 2 e 4
c.c. (maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio). L'assemblea, invero, ha eletto il nuovo amministratore con un quorum insufficiente pari a mill. 495,80 ed in violazione anche del Regolamento (richiamante la medesima disposizione). Per lo più la delibera impugnata ha anche violato la disposizione regolamentare prevista all'art. 14 che espressamente prevede che ciascun partecipante all'assemblea può rappresentare un solo delegato. Va chiarito che il regolamento di condominio, contrattuale o assembleare, può limitare - ma non impedire
- il potere di delega e, prevedere anche un minore numero rispetto a quello indicato pagina 4 di 5 dall'art. 67, comma 1, disp att. c.c. (norma inderogabile). Invero, l'inderogabilità della norma riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero massimo di deleghe indicato dalla legge, ma non la sua riduzione.
Nella specie di causa, come rappresentato dagli attori, è emerso che tre condomini presenti in assemblea hanno avuto ciascuno due deleghe in violazione della citata disposizione, per cui la delibera è risultata viziata anche sotto tale profilo.
In sintesi, ai fini della soccombenza virtuale, i motivi di impugnazione proposti sono tutti fondati e le spese di lite vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Ai fini della determinazione, va considerato il rilievo mosso dal il quale ha CP_1 evidenziato che gli attori, anziché attivare la mediazione obbligatoria che avrebbe, senz'altro evitato i maggiori costi del giudizio, hanno preferito proporre l'azione giudiziaria gravando il di ulteriori spese. CP_1
Invero, la mediazione (che nella specie di causa è obbligatoria), oltre ad avere un indubbio effetto deflattivo del contenzioso, costituisce uno strumento anche di contenimento dei costi difensivi che, nella specie, gli attori non hanno minimamente considerato neanche in sede di procedimento di mediazione svoltosi a contenzioso già avviato.
Per tale ragione le spese di lite, che vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), tra i minimi e medi tariffari dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) e sulla base dell'attività effettivamente esercitata, vanno ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il al pagamento, in favore degli Controparte_3 attori delle spese di lite che si liquidano in euro 2.300,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 73467/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._1
(C.F. , elettivamente Parte_4 C.F._3 domiciliati in Roma, Largo Spartaco n. 2, presso lo studio dell'Avv. Massimo De
Pamphilis che li rappresenta e difende, come da procura in atti
ATTORI
E
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore p.t, elettivamente domiciliato in Roma, Via Teulada n.
38/A., presso lo studio dell'Avv. Claudio De Fenu che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTO
Avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, proprietari di alcuni immobili situati nel Condominio , Roma hanno convenuto Controparte_2 quest'ultimo in giudizio impugnando la delibera assembleare del 27.10.2022 (resa in seconda convocazione), con la quale, al punto 4 all'o.d.g., era stata deliberata la nomina del nuovo amministratore con un quorum insufficiente (mill. 495,80) in violazione dell'art. 1136, co. 4, c.c. (mill. 500/1000).
Hanno evidenziato, inoltre, che per espressa disposizione del Regolamento di
Condominio (art. 15), per la nomina dell'amministratore vi è richiamo al quorum previsto dall'art. 1136, co. 2, c.c. e, dunque il quorum di almeno 500 mill. sul totale.
Hanno, infine, censurato la delibera anche per un eccesso di deleghe con violazione dell'art. 14 del Regolamento che prevede che “Ogni partecipante all'assemblea può essere titolare di una sola delega”. Hanno, pertanto, concluso chiedendo, “in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia della delibera condominiale impugnata per tutti i motivi esposti nella parte in diritto – accertare e dichiarare che al punto 4 dell'ODG dell'assemblea condominiale del 27.10.2022 non è stato raggiunto il quorum di 500/1000 previsto dall'art 1136 comma II c.c. per la nomina dell'amministratore condominiale;
- accertare e dichiarare che al punto 4 dell'ODG dell'assemblea condominiale del
27.10.2022 non è stato raggiunto il quorum di 500/1000 previsto dal regolamento di condominio (art 15) per la nomina dell'amministratore condominiale - accertare e dichiarare che la delibera di cui al punto 4 dell'ODG dell'assemblea condominiale del
27.10.2022 è stata contraria all'art 14 del regolamento di condominio in quanto assunta con eccesso di deleghe;
– conseguentemente annullare la predetta delibera assembleare nella parte in cui nomina l'amministratore di condominio nella persona del Dott. . Con Persona_1 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Istaurata la lite, si è costituito il Condominio convenuto impugnando e contestando la domanda attorea. Ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010. Ha, inoltre evidenziato che, con successiva delibera del 20.12.2022 (con voto favorevole di 18 condomini su di un totale generale di 31 per mill. 518,25), l'assemblea ha ratificato la nomina dell'amministratore oggetto di delibera impugnata determinando la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell'interesse ad ottenere la declaratoria di annullabilità (anche in punto di vizio di deleghe). Il ha stigmatizzato il CP_1 comportamento degli attori che, anziché attivare la prodromica mediazione, hanno preferito l'azione giudiziaria con aggravio di costi. Ha concluso il convenuto come segue: “Voglia l'On Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria domanda ed pagina 2 di 5 eccezione proposta dalle parti attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto voglia così provvedere:
1) In via pregiudiziale: per tutto quanto esposto nella parte in diritto del presente atto difensivo respingere integralmente la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della delibera assembleare del 27.10.2022 in quanto ad oggi priva di qualsivoglia effetto giuridico perché sostituita integralmente dalla successiva delibera assembleare del
20.12.2022 che ha ratificato con le dovute maggioranze di legge la nomina del nuovo amministratore condominiale,
2) Sempre in via pregiudiziale: in forza di quanto riferito nella parte in diritto accertare
e dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata dagli attori per mancata attivazione del procedimento di mediazione civile obbligatoria,
3) Nel merito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda azionata dagli attori per totale carenza di interesse ad agire (cessata materia del contendere) in quanto la delibera assembleare del 27.10.2022 in tal sede impugnata è stata integralmente sostituita dalla delibera assembleare del 20.12.2022 e pertanto la suddetta ad oggi è priva di qualsivoglia effetto giuridico – delibera del 20.12.2022 MAI impugnata dagli attori e quindi ad oggi pienamente esecutiva. Il tutto, con vittoria di spese, competenze, oltre al rimborso delle spese generali al 15%.”.
Inviate le parti in mediazione – conclusasi senza accordo - e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni con note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. innanzi all'odierno giudicante, subentrato nelle more, la causa, con ordinanza del 10 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******************
Va preliminarmente dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come allegato e documentato dallo stesso (v. doc. 2, all. parte convenuta), CP_1 in data 20 dicembre 2022 l'assemblea, decidendo al punto 2 all'o.d.g., ha ratificato la nomina dell'amministratore Notaro, già decisa con il precedente deliberato impugnato
(punto 4 all'o.d.g.).
L'art. 2377 c.c., dettato in materia di società di capitali, ma ritenuta espressiva di un principio valido anche per le delibere condominiali, stabilisce testualmente:
“l'annullamento della deliberazione non può avere luogo, se la deliberazione impugnata
è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Affinché si configuri la cessata materia del contendere è sufficiente che l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della pagina 3 di 5 delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto formalmente sostitutivo di quello invalido. In tale ipotesi resta sottratto al Giudice adito con l'impugnazione il potere/dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto di rinnovo, il quale semmai potrà essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, ove anch'esso non sia conforme a legge o a regolamento.
Né rileva la circostanza che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né a sostituire la delibera impugnata di cui è causa. In tal caso, ossia ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ai sensi dell'art. 2377 c.c., al verificarsi della situazione prevista dal suo ottavo comma, la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca la cessazione della materia del contendere per difetto d'interesse (in senso conforme, cfr. Cass. n. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016, Cass. n. 2999/2010; Cass. n.
11961/2004). La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata, infatti, si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (cfr. Cass. n. 10847/2020).
La cessata materia del contendere non implica automatica compensazione delle spese ma impone che la regolazione di queste venga effettuata secondo il principio della c.d.
“soccombenza virtuale”, ossia valutando le “probabilità normali di accoglimento della domanda … basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito” (v. Cass. n. 4889/1981; conf. Cass. n. 24234//2016, in motivazione).
Nel caso in esame, l'impugnazione proposta va ritenuta, in relazione a tale principio, senz'altro fondata in quanto la delibera sulla nomina del nuovo amministratore è avvenuta senza il rispetto della specifica maggioranza prevista dall'art. 1136, co. 2 e 4
c.c. (maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio). L'assemblea, invero, ha eletto il nuovo amministratore con un quorum insufficiente pari a mill. 495,80 ed in violazione anche del Regolamento (richiamante la medesima disposizione). Per lo più la delibera impugnata ha anche violato la disposizione regolamentare prevista all'art. 14 che espressamente prevede che ciascun partecipante all'assemblea può rappresentare un solo delegato. Va chiarito che il regolamento di condominio, contrattuale o assembleare, può limitare - ma non impedire
- il potere di delega e, prevedere anche un minore numero rispetto a quello indicato pagina 4 di 5 dall'art. 67, comma 1, disp att. c.c. (norma inderogabile). Invero, l'inderogabilità della norma riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero massimo di deleghe indicato dalla legge, ma non la sua riduzione.
Nella specie di causa, come rappresentato dagli attori, è emerso che tre condomini presenti in assemblea hanno avuto ciascuno due deleghe in violazione della citata disposizione, per cui la delibera è risultata viziata anche sotto tale profilo.
In sintesi, ai fini della soccombenza virtuale, i motivi di impugnazione proposti sono tutti fondati e le spese di lite vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Ai fini della determinazione, va considerato il rilievo mosso dal il quale ha CP_1 evidenziato che gli attori, anziché attivare la mediazione obbligatoria che avrebbe, senz'altro evitato i maggiori costi del giudizio, hanno preferito proporre l'azione giudiziaria gravando il di ulteriori spese. CP_1
Invero, la mediazione (che nella specie di causa è obbligatoria), oltre ad avere un indubbio effetto deflattivo del contenzioso, costituisce uno strumento anche di contenimento dei costi difensivi che, nella specie, gli attori non hanno minimamente considerato neanche in sede di procedimento di mediazione svoltosi a contenzioso già avviato.
Per tale ragione le spese di lite, che vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri disciplinati dal D.M. n. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), tra i minimi e medi tariffari dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) e sulla base dell'attività effettivamente esercitata, vanno ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il al pagamento, in favore degli Controparte_3 attori delle spese di lite che si liquidano in euro 2.300,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
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