TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con ricorso depositato in data 24.7.2024
d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Zamfir
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 13
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
E Marta Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Email_2
Marina Marinelli pec t Email_4
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
accertata e dichiarata l'illegittimità per i motivi sopraesposti della trattenuta operata
dall' come conseguenza del provvedimento di rideterminazione dell'importo CP_1
spettante al pensionato e, per l'effetto, condannare l'Ente a restituire al sig. Pt_1
le somme indebitamente trattenute, calcolate in € 3.453,92 o la minore o
[...]
maggiore somma che risulterà dall'istruttoria.
Con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte
nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova,
nonché non azionabile per intervenuta decadenza;
2) per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del CP_1
complessivo importo risultante dall'indebito;
3) condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio”
pagina 2 di 13 MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che :
✓ in data 30.7.2021 ha presentato all' domanda di attribuzione di “pensione CP_1
anticipata” (doc. 1 fasc. ric.);
✓ con nota del 7.3.2022 (doc. 2 fasc. ric.) l' gli ha comunicato la liquidazione CP_1
della pensione anticipata VOS numero 45004259, con decorrenza dal 1° agosto 2021, precisando che: “La sua pensione è stata integrata al trattamento minimo, tenendo conto dell'importo della prestazione estera di cui lei beneficia… L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 504,42… L'importo della pensione senza integrazione è di euro 276,49”;
✓ con la stessa nota gli è stata comunicata la liquidazione dell'importo netto di €
3.923,72 a titolo di arretrati per il periodo dal 1 agosto 2021 al 31 marzo 2022;
✓ l' gli ha corrisposto a titolo di rateo per settembre 2022 la somma di € 310,32 CP_1
e a titolo di rateo per ottobre 2022 la somma di € 316,53;
✓ con nota del 2.11.2022 (doc. 3 fasc. ric.) l' gli ha comunicato che “a seguito CP_1
di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOS n. 45004259 per un importo complessivo di euro 113,41 per i seguenti motivi:
- A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”;
✓ in data 2.11.2022 l' gli ha accreditato la somma di 2.037,09 con la causale CP_1
“rata 04/2022 trattenuto ind. ricalcolo del 28.7.2022 periodo 01” (doc. 6 fasc. ric.);
pagina 3 di 13 ✓ l' ha omesso di corrispondergli i ratei della pensione concernenti i mesi di CP_1
novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023; –
propone domanda volta ad accertare l'illegittimità, in ragione dell'irripetibilità ex art. 52
co. 2 L. 88/1989 ed ex art. 13 co. 1 L. 412/1991 degli indebiti versati, delle trattenute effettuate dall' nelle misure di € 1.886,63 sul versamento del 2.11.2022, di € CP_1
1.453,88 mediante omesso versamento dei ratei di novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023, e di € 113,41 mediante richiesta di pagamento del 2.11.2022, con condanna dell' a corrispondergli la somma complessiva di € 3.453,92 ed CP_1
accessori.
§2
le ragioni della decisione
a) in fatto
Emerge per tabulas ed è comunque incontestato che:
i) in data 30.7.2021 ha presentato all' domanda di attribuzione di “pensione CP_1
anticipata quota 100” nella Gestione Lavoratori Dipendenti, allegando di aver svolto attività lavorativa in Italia come iscritto al Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti
dal 9.6.2011 al 2.8.2020 e di aver maturato in Romania periodi assicurativi, quale lavoratore dipendente, dall'1.1.1976 al 31.12.2010 (doc. 1 fasc. ric.);
ii) con nota del 7.3.2022 (doc. 2 fasc. ric.) l' gli ha comunicato: CP_1
“La informo che la richiesta presentata il 30 luglio 2021 è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VOS numero 45004259, con decorrenza dal 1 agosto 2021.
pagina 4 di 13 Ai sensi dei Regolamenti UE di sicurezza sociale con il cumulo del periodi assicurativi italiani ed esteri, lei ha diritto ad una prestazione calcolata in misura proporzionale ai periodi assicurativi italiani.
La sua pensione è stata integrata al trattamento minimo, dell'importo della prestazione estera di cui lei beneficia, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
In allegato troverà il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della sua pensione.
L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 504,42.
La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D. L. 4/2019 (Pensione Quota
100).
L'importo della pensione senza integrazione è di euro 276,49.
La pensione è calcolata ai sensi della legge 22 dicembre 2011 n. 214”.
In particolare gli veniva specificato che “il diritto alla pensione è stato raggiunto tenendo conto dei periodi assicurativi maturati in:
Stato estero: Romania Istituzione CJP Settimane 1534 Quota estera 59,580 Valuta Nuovo
Leu Decorrenza 08/2021”.
iii) nella stessa nota gli è stato comunicato che:
▪ “Sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 agosto 2021 al 31 marzo
2022” per un importo lordo di € 4.271,85 (netto € 3.923,782);
▪ il rateo mensile di aprile 2022 ammontava a € 513,19 (netto 513,18); iv) l' gli ha corrisposto, a titolo di rateo per settembre 2022. la somma di € CP_1
310,32 e, a titolo di rateo per ottobre 2022, la somma di € 316,53 (doc. 6 fasc. ric.);
v) con nota del 2.11.2022 (doc. 3 fasc. ric.) l' gli ha comunicato: CP_1
“Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. Pt_1
cat. VOS n. 45004259
[...]
pagina 5 di 13 … a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2021 al
31/08/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOS n. 45004259 per un importo complessivo di euro 113,41 per i seguenti motivi:
A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta…”; in proposito nella relazione allegata alla memoria di costituzione sub doc. 1 fasc. ric.
il funzionario ha chiarito che: Controparte_2
“… 2. La quota di integrazione al trattamento minimo originariamente quantificata sulla base delle informazioni disponibili all'atto di liquidazione della prestazione, effettuata il 07/03/2022,
è stata successivamente rideterminata con la riliquidazione del 28/07/2022 (allegato 1), tenendo conto degli importi di pensione aggiornati, comunicati dall'istituzione estera con provvedimento del 12/07/2022 (allegato 2).
3. A seguito di detta riliquidazione è risultato che l'interessato ha percepito delle somme indebite per un importo di € 2513,22, registrate sotto il numero indebito nr. 17282655, per effetto della riduzione della quota di integrazione al trattamento minimo spettante in base all'importo aggiornato della pensione estera percepita”. vi) in data 2.11.2022 l' gli ha accreditato la somma di 2.037,09 con la causale CP_1
“rata 04/2022 trattenuto ind. ricalcolo del 28.7.2022 periodo 01” (doc. 6 fasc. ric.); vii) l' ha omesso di corrispondergli i ratei della pensione concernenti i mesi di CP_1
novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023;
in proposito nella già richiamata relazione allegata alla memoria di costituzione sub doc. 1 fasc. ric. il funzionario ha precisato che: “… 6. Al CP_1 Controparte_2
recupero della somma indebita si è dunque provveduto, parzialmente, trattenendo la somma di € 2.399,81 dalle rate insolute di pensione (comprensive degli arretrati risultanti dalla liquidazione relative ai mesi 04/05/06/2022: totale di € 5463,26 - 2399,81 = 3063.45 rimesse in pagamento) e portandole in compensazione con l'indebito nr. 17282655. 7. La quota pagina 6 di 13 residua di indebito di € 113,41, notificato all'interessato con lettera del 08/11/2022 (allegato
3), è stata infine saldata direttamente dall'interessato con un avviso di pagamento Pago PA, in data 12/12/2022”.
b) in diritto
α
Assume un rilievo decisivo, ai fini della definizione della controversia in esame, il disposto ex art. 8 ult. co. L. 30.4.1969, n. 153, il quale dispone:
“I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a
pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo
comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai
competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è
integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione… è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri”.
Come ha precisato la Suprema Corte (Cass. 15.4.1992, n. 4612), in forza di questa norma il lavoratore – il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per il diritto a pensione grazie al cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale – ha diritto alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al correlativo trattamento minimo.
Evidentemente parte ricorrente ha omesso di considerare questa norma allorquando ha dedotto nelle note autorizzate depositate in data 31.3.2025: “Tutte le norme richiamate dalla difesa dell'Ente sono riferite esclusivamente al recupero delle somme eventualmente pagate in eccesso a titolo di integrazione in occasione dell'adeguamento periodico delle pensioni estere. Restano, pertanto, escluse le somme versate in eccesso pagina 7 di 13 CP_ a causa di errori di calcolo effettuati dall' in occasione della liquidazione iniziale del trattamento pensionistico…”.
β
Sempre nella pronuncia Cass. 4612/1992 cit. la Suprema Corte ha statuito che la fattispecie ex art. 8 ult. co L. 153/1969 esula dalla sfera di applicazione della regola dell'irripetibilità degli indebiti pensionistici ex art. 52 co. 2 L. 9.3.1989, n. 88 “per l'assorbente rilievo che lo stesso titolo attributivo dell'integrazione al minimo aveva, per espressa disposizione di legge, carattere provvisorio e, quindi, lungi dal creare un legittimo o affidamento sulla sua definitività, era destinato a venir meno, in tutto o in parte, in conseguenza della corresponsione dei pro-rata da parte dell'organismo estero”.
Questa statuizione appare in piena armonia con i consolidati principi in tema di irripetibilità degli indebiti pensionistici.
L'art. 52 L. 88/1989 prescrive:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti… , possono essere in ogni momento
rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in
sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate
di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”;
Con norma di interpretazione autentica ex art. 13 co. 1 L. 30.12.1991, n. 412 il legislatore ha chiarito:
“
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme pagina 8 di 13 corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa
comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Si tratta di una disciplina di natura eccezionale – rispetto alla normativa codicistica afferente all'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ. – che concerne gli indebiti pensionistici (ex multis Cass. 19.4.2021, n. 10274; Cass. 2.12.2019, n. 31373).
L'irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
1) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
2) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
4) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione,
che non siano già conosciuti dall'ente competente);
in difetto anche di una sola di tali condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod.civ. (ex multis Cass. 18.4.2023, n. 10337; Cass. 11.1.2023, n. 176; Cass.
23.2.2022, n. 5984;).
L'estraneità della fattispecie ex art. 8 ult. co L. 153/1969 – rispetto alla sfera di applicazione della regola dell'irripetibilità degli indebiti pensionistici – deriva dalla mancanza della condizione consistente nella definitività del provvedimento adottato dall'ente previdenziale, in quanto, come ha statuito Cass. 4612/1992 cit., la natura provvisoria della “liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi” è espressamente prevista dalla legge laddove prescrive che pagina 9 di 13 l'integrazione al minimo “è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri”.
Può aggiungersi che, per un' evidente ragione di ordine logico-giuridico, non ricorre neppure la condizione consistente nell'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale, il quale si è conformato a previsioni dettate dalla legge.
γ
Venendo alla vicenda in esame, emerge dal provvedimento comunicato con la nota del
7.3.2022 (doc. 2 fasc. ric.) che l' ha proceduto alla liquidazione considerando CP_1
anche i periodi assicurativi maturati in Romania, come si evince dalla specificazione che
“il diritto alla pensione è stato raggiunto tenendo conto dei periodi assicurativi maturati in: Stato estero: Romania Istituzione CJP Settimane 1534 Quota estera 59,580 Valuta Nuovo Leu
Decorrenza 08/2021”.
Come da lui stesso allegato nelle note depositate in data 31.3.2025 (“il sig. Per_1
aveva già comunicato tutte le informazioni necessarie”), è stato il ricorrente ha fornire i dati concernenti i periodi assicurativi maturati in Romania.
A quel punto l' si è trovato di fronte a un'alternativa: CP_1
A) o liquidare subito la pensione sulla base (anche) dei dati comunicati dal ricorrente in ordine alla sua posizione assicurativa in Romania e chiedere all'ente previdenziale rumeno l'invio della certificazione ufficiale in merito;
B) o attendere di ricevere dall'ente previdenziale rumeno quella certificazione.
L' ha optato per la prima scelta, che appare essere quella legittima alla luce del CP_1
disposto ex art. 8 ult. co L. 153/1969, che, come si è già evidenziato, attribuisce al lavoratore – il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per il diritto a pensione grazie al cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni pagina 10 di 13 internazionali in materia di assicurazione sociale – il diritto alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al correlativo trattamento minimo.
Secondo il legislatore ciò può avvenire “anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri”, ma, evidentemente, l' ha ritenuto, CP_1
nell'interesse del lavoratore, fosse possibile procedere alla liquidazione dell'anticipazione sulla base dei dati forniti dal lavoratore (come sembra essere consentito dalla presenza della congiunzione “anche” posta a ridosso della locuzione “sulla base”).
Parte ricorrente ha sostenuto nelle note depositate in data 31.3.2025 che egli ha
“comunicato tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione”, ma l'assunto non corrisponde a realtà, atteso che l'ente previdenziale rumeno, richiesto dall' CP_1
ha certificato, con la nota del 21.7.2022 (doc. 2, all. 2 fasc. conv.), ossia dopo l'avvenuta liquidazione dell'anticipazione, dati afferenti alla pensione maturata dal ricorrente in
Romania che hanno condotto l' alla modifica della precedente liquidazione nella CP_1
parte concernente la determinazione dell'integrazione al minimo, come precisato nella comunicazione del 28.7.2022 (doc. 2, all. 2 fasc. conv.).
Quindi la percezione, da parte del lavoratore ricorrente, delle somme oggetto della presente controversia, è avvenuta in attuazione di un provvedimento non definitivo per espressa disposizione di legge e non viziato da errore imputabile all' costituito CP_1
dalla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art. 8 ult. co. L. 153/1969.
Deve quindi essere affermata la ripetibilità di quelle somme in quanto estranee alla sfera di applicazione dell'art. 52 L. co. 2 L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13 co. 1 L.
412/1991.
pagina 11 di 13 c) conclusioni
In definitiva, deve essere disposto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
Appare congruo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, considerando che aver omesso, da parte di di specificare, nell'atto di liquidazione CP_1
dell'anticipazione sulla pensione ai sensi dell'art. 8 ult. co. L. 153/1969, che non si trattava di un provvedimento definitivo (come previsto nella circolare del 6.5.1993, n.
107, punto 2.2.2. secondo periodo), può aver ingenerato incertezze nel lavoratore, senza peraltro fa venir meno la provvisorietà di quell'atto in quanto prevista espressamente dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che la percezione, da parte del ricorrente , delle somme Parte_1
oggetto della presente controversia, è avvenuta in attuazione di un provvedimento non definitivo per espressa disposizione di legge e non viziato da errore imputabile all' costituito dalla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al CP_1
trattamento minimo ai sensi dell'art. 8 ult. co. L. 30.4.1969, n. 153,
dichiara la ripetibilità di quelle somme in quanto estranee alla sfera di applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 9.3.1989, n. 88, come interpretato dall'art. 13 co. 2 L. 30.12.1991,
n. 412 e rigetta le domande proposte dal ricorrente Parte_1
nei confronti dell' CP_1
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 12 di 13 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con ricorso depositato in data 24.7.2024
d a
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Zamfir
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 13
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
E Marta Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Email_2
Marina Marinelli pec t Email_4
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
accertata e dichiarata l'illegittimità per i motivi sopraesposti della trattenuta operata
dall' come conseguenza del provvedimento di rideterminazione dell'importo CP_1
spettante al pensionato e, per l'effetto, condannare l'Ente a restituire al sig. Pt_1
le somme indebitamente trattenute, calcolate in € 3.453,92 o la minore o
[...]
maggiore somma che risulterà dall'istruttoria.
Con vittoria di spese”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte
nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova,
nonché non azionabile per intervenuta decadenza;
2) per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del CP_1
complessivo importo risultante dall'indebito;
3) condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
giudizio”
pagina 2 di 13 MOTIVAZIONE
§1
le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che :
✓ in data 30.7.2021 ha presentato all' domanda di attribuzione di “pensione CP_1
anticipata” (doc. 1 fasc. ric.);
✓ con nota del 7.3.2022 (doc. 2 fasc. ric.) l' gli ha comunicato la liquidazione CP_1
della pensione anticipata VOS numero 45004259, con decorrenza dal 1° agosto 2021, precisando che: “La sua pensione è stata integrata al trattamento minimo, tenendo conto dell'importo della prestazione estera di cui lei beneficia… L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 504,42… L'importo della pensione senza integrazione è di euro 276,49”;
✓ con la stessa nota gli è stata comunicata la liquidazione dell'importo netto di €
3.923,72 a titolo di arretrati per il periodo dal 1 agosto 2021 al 31 marzo 2022;
✓ l' gli ha corrisposto a titolo di rateo per settembre 2022 la somma di € 310,32 CP_1
e a titolo di rateo per ottobre 2022 la somma di € 316,53;
✓ con nota del 2.11.2022 (doc. 3 fasc. ric.) l' gli ha comunicato che “a seguito CP_1
di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOS n. 45004259 per un importo complessivo di euro 113,41 per i seguenti motivi:
- A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta”;
✓ in data 2.11.2022 l' gli ha accreditato la somma di 2.037,09 con la causale CP_1
“rata 04/2022 trattenuto ind. ricalcolo del 28.7.2022 periodo 01” (doc. 6 fasc. ric.);
pagina 3 di 13 ✓ l' ha omesso di corrispondergli i ratei della pensione concernenti i mesi di CP_1
novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023; –
propone domanda volta ad accertare l'illegittimità, in ragione dell'irripetibilità ex art. 52
co. 2 L. 88/1989 ed ex art. 13 co. 1 L. 412/1991 degli indebiti versati, delle trattenute effettuate dall' nelle misure di € 1.886,63 sul versamento del 2.11.2022, di € CP_1
1.453,88 mediante omesso versamento dei ratei di novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023, e di € 113,41 mediante richiesta di pagamento del 2.11.2022, con condanna dell' a corrispondergli la somma complessiva di € 3.453,92 ed CP_1
accessori.
§2
le ragioni della decisione
a) in fatto
Emerge per tabulas ed è comunque incontestato che:
i) in data 30.7.2021 ha presentato all' domanda di attribuzione di “pensione CP_1
anticipata quota 100” nella Gestione Lavoratori Dipendenti, allegando di aver svolto attività lavorativa in Italia come iscritto al Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti
dal 9.6.2011 al 2.8.2020 e di aver maturato in Romania periodi assicurativi, quale lavoratore dipendente, dall'1.1.1976 al 31.12.2010 (doc. 1 fasc. ric.);
ii) con nota del 7.3.2022 (doc. 2 fasc. ric.) l' gli ha comunicato: CP_1
“La informo che la richiesta presentata il 30 luglio 2021 è stata accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VOS numero 45004259, con decorrenza dal 1 agosto 2021.
pagina 4 di 13 Ai sensi dei Regolamenti UE di sicurezza sociale con il cumulo del periodi assicurativi italiani ed esteri, lei ha diritto ad una prestazione calcolata in misura proporzionale ai periodi assicurativi italiani.
La sua pensione è stata integrata al trattamento minimo, dell'importo della prestazione estera di cui lei beneficia, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
In allegato troverà il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della sua pensione.
L'importo mensile della pensione alla decorrenza è di euro 504,42.
La pensione è stata liquidata in applicazione dell'articolo 14 del D. L. 4/2019 (Pensione Quota
100).
L'importo della pensione senza integrazione è di euro 276,49.
La pensione è calcolata ai sensi della legge 22 dicembre 2011 n. 214”.
In particolare gli veniva specificato che “il diritto alla pensione è stato raggiunto tenendo conto dei periodi assicurativi maturati in:
Stato estero: Romania Istituzione CJP Settimane 1534 Quota estera 59,580 Valuta Nuovo
Leu Decorrenza 08/2021”.
iii) nella stessa nota gli è stato comunicato che:
▪ “Sono stati determinati arretrati per il periodo dal 1 agosto 2021 al 31 marzo
2022” per un importo lordo di € 4.271,85 (netto € 3.923,782);
▪ il rateo mensile di aprile 2022 ammontava a € 513,19 (netto 513,18); iv) l' gli ha corrisposto, a titolo di rateo per settembre 2022. la somma di € CP_1
310,32 e, a titolo di rateo per ottobre 2022, la somma di € 316,53 (doc. 6 fasc. ric.);
v) con nota del 2.11.2022 (doc. 3 fasc. ric.) l' gli ha comunicato: CP_1
“Oggetto: Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del sig. Pt_1
cat. VOS n. 45004259
[...]
pagina 5 di 13 … a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/08/2021 al
31/08/2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOS n. 45004259 per un importo complessivo di euro 113,41 per i seguenti motivi:
A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta…”; in proposito nella relazione allegata alla memoria di costituzione sub doc. 1 fasc. ric.
il funzionario ha chiarito che: Controparte_2
“… 2. La quota di integrazione al trattamento minimo originariamente quantificata sulla base delle informazioni disponibili all'atto di liquidazione della prestazione, effettuata il 07/03/2022,
è stata successivamente rideterminata con la riliquidazione del 28/07/2022 (allegato 1), tenendo conto degli importi di pensione aggiornati, comunicati dall'istituzione estera con provvedimento del 12/07/2022 (allegato 2).
3. A seguito di detta riliquidazione è risultato che l'interessato ha percepito delle somme indebite per un importo di € 2513,22, registrate sotto il numero indebito nr. 17282655, per effetto della riduzione della quota di integrazione al trattamento minimo spettante in base all'importo aggiornato della pensione estera percepita”. vi) in data 2.11.2022 l' gli ha accreditato la somma di 2.037,09 con la causale CP_1
“rata 04/2022 trattenuto ind. ricalcolo del 28.7.2022 periodo 01” (doc. 6 fasc. ric.); vii) l' ha omesso di corrispondergli i ratei della pensione concernenti i mesi di CP_1
novembre e dicembre 2022, nonché di gennaio e febbraio 2023;
in proposito nella già richiamata relazione allegata alla memoria di costituzione sub doc. 1 fasc. ric. il funzionario ha precisato che: “… 6. Al CP_1 Controparte_2
recupero della somma indebita si è dunque provveduto, parzialmente, trattenendo la somma di € 2.399,81 dalle rate insolute di pensione (comprensive degli arretrati risultanti dalla liquidazione relative ai mesi 04/05/06/2022: totale di € 5463,26 - 2399,81 = 3063.45 rimesse in pagamento) e portandole in compensazione con l'indebito nr. 17282655. 7. La quota pagina 6 di 13 residua di indebito di € 113,41, notificato all'interessato con lettera del 08/11/2022 (allegato
3), è stata infine saldata direttamente dall'interessato con un avviso di pagamento Pago PA, in data 12/12/2022”.
b) in diritto
α
Assume un rilievo decisivo, ai fini della definizione della controversia in esame, il disposto ex art. 8 ult. co. L. 30.4.1969, n. 153, il quale dispone:
“I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a
pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo
comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai
competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è
integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione… è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri”.
Come ha precisato la Suprema Corte (Cass. 15.4.1992, n. 4612), in forza di questa norma il lavoratore – il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per il diritto a pensione grazie al cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale – ha diritto alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al correlativo trattamento minimo.
Evidentemente parte ricorrente ha omesso di considerare questa norma allorquando ha dedotto nelle note autorizzate depositate in data 31.3.2025: “Tutte le norme richiamate dalla difesa dell'Ente sono riferite esclusivamente al recupero delle somme eventualmente pagate in eccesso a titolo di integrazione in occasione dell'adeguamento periodico delle pensioni estere. Restano, pertanto, escluse le somme versate in eccesso pagina 7 di 13 CP_ a causa di errori di calcolo effettuati dall' in occasione della liquidazione iniziale del trattamento pensionistico…”.
β
Sempre nella pronuncia Cass. 4612/1992 cit. la Suprema Corte ha statuito che la fattispecie ex art. 8 ult. co L. 153/1969 esula dalla sfera di applicazione della regola dell'irripetibilità degli indebiti pensionistici ex art. 52 co. 2 L. 9.3.1989, n. 88 “per l'assorbente rilievo che lo stesso titolo attributivo dell'integrazione al minimo aveva, per espressa disposizione di legge, carattere provvisorio e, quindi, lungi dal creare un legittimo o affidamento sulla sua definitività, era destinato a venir meno, in tutto o in parte, in conseguenza della corresponsione dei pro-rata da parte dell'organismo estero”.
Questa statuizione appare in piena armonia con i consolidati principi in tema di irripetibilità degli indebiti pensionistici.
L'art. 52 L. 88/1989 prescrive:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti… , possono essere in ogni momento
rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in
sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate
di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”;
Con norma di interpretazione autentica ex art. 13 co. 1 L. 30.12.1991, n. 412 il legislatore ha chiarito:
“
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme pagina 8 di 13 corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa
comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti
incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Si tratta di una disciplina di natura eccezionale – rispetto alla normativa codicistica afferente all'indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ. – che concerne gli indebiti pensionistici (ex multis Cass. 19.4.2021, n. 10274; Cass. 2.12.2019, n. 31373).
L'irripetibilità dell'indebito pensionistico è subordinata al ricorrere di quattro condizioni:
1) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
2) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
3) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
4) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione,
che non siano già conosciuti dall'ente competente);
in difetto anche di una sola di tali condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod.civ. (ex multis Cass. 18.4.2023, n. 10337; Cass. 11.1.2023, n. 176; Cass.
23.2.2022, n. 5984;).
L'estraneità della fattispecie ex art. 8 ult. co L. 153/1969 – rispetto alla sfera di applicazione della regola dell'irripetibilità degli indebiti pensionistici – deriva dalla mancanza della condizione consistente nella definitività del provvedimento adottato dall'ente previdenziale, in quanto, come ha statuito Cass. 4612/1992 cit., la natura provvisoria della “liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi” è espressamente prevista dalla legge laddove prescrive che pagina 9 di 13 l'integrazione al minimo “è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri”.
Può aggiungersi che, per un' evidente ragione di ordine logico-giuridico, non ricorre neppure la condizione consistente nell'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente previdenziale, il quale si è conformato a previsioni dettate dalla legge.
γ
Venendo alla vicenda in esame, emerge dal provvedimento comunicato con la nota del
7.3.2022 (doc. 2 fasc. ric.) che l' ha proceduto alla liquidazione considerando CP_1
anche i periodi assicurativi maturati in Romania, come si evince dalla specificazione che
“il diritto alla pensione è stato raggiunto tenendo conto dei periodi assicurativi maturati in: Stato estero: Romania Istituzione CJP Settimane 1534 Quota estera 59,580 Valuta Nuovo Leu
Decorrenza 08/2021”.
Come da lui stesso allegato nelle note depositate in data 31.3.2025 (“il sig. Per_1
aveva già comunicato tutte le informazioni necessarie”), è stato il ricorrente ha fornire i dati concernenti i periodi assicurativi maturati in Romania.
A quel punto l' si è trovato di fronte a un'alternativa: CP_1
A) o liquidare subito la pensione sulla base (anche) dei dati comunicati dal ricorrente in ordine alla sua posizione assicurativa in Romania e chiedere all'ente previdenziale rumeno l'invio della certificazione ufficiale in merito;
B) o attendere di ricevere dall'ente previdenziale rumeno quella certificazione.
L' ha optato per la prima scelta, che appare essere quella legittima alla luce del CP_1
disposto ex art. 8 ult. co L. 153/1969, che, come si è già evidenziato, attribuisce al lavoratore – il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per il diritto a pensione grazie al cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni pagina 10 di 13 internazionali in materia di assicurazione sociale – il diritto alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al correlativo trattamento minimo.
Secondo il legislatore ciò può avvenire “anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri”, ma, evidentemente, l' ha ritenuto, CP_1
nell'interesse del lavoratore, fosse possibile procedere alla liquidazione dell'anticipazione sulla base dei dati forniti dal lavoratore (come sembra essere consentito dalla presenza della congiunzione “anche” posta a ridosso della locuzione “sulla base”).
Parte ricorrente ha sostenuto nelle note depositate in data 31.3.2025 che egli ha
“comunicato tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione”, ma l'assunto non corrisponde a realtà, atteso che l'ente previdenziale rumeno, richiesto dall' CP_1
ha certificato, con la nota del 21.7.2022 (doc. 2, all. 2 fasc. conv.), ossia dopo l'avvenuta liquidazione dell'anticipazione, dati afferenti alla pensione maturata dal ricorrente in
Romania che hanno condotto l' alla modifica della precedente liquidazione nella CP_1
parte concernente la determinazione dell'integrazione al minimo, come precisato nella comunicazione del 28.7.2022 (doc. 2, all. 2 fasc. conv.).
Quindi la percezione, da parte del lavoratore ricorrente, delle somme oggetto della presente controversia, è avvenuta in attuazione di un provvedimento non definitivo per espressa disposizione di legge e non viziato da errore imputabile all' costituito CP_1
dalla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al trattamento minimo ai sensi dell'art. 8 ult. co. L. 153/1969.
Deve quindi essere affermata la ripetibilità di quelle somme in quanto estranee alla sfera di applicazione dell'art. 52 L. co. 2 L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13 co. 1 L.
412/1991.
pagina 11 di 13 c) conclusioni
In definitiva, deve essere disposto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
Appare congruo disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, considerando che aver omesso, da parte di di specificare, nell'atto di liquidazione CP_1
dell'anticipazione sulla pensione ai sensi dell'art. 8 ult. co. L. 153/1969, che non si trattava di un provvedimento definitivo (come previsto nella circolare del 6.5.1993, n.
107, punto 2.2.2. secondo periodo), può aver ingenerato incertezze nel lavoratore, senza peraltro fa venir meno la provvisorietà di quell'atto in quanto prevista espressamente dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accertato che la percezione, da parte del ricorrente , delle somme Parte_1
oggetto della presente controversia, è avvenuta in attuazione di un provvedimento non definitivo per espressa disposizione di legge e non viziato da errore imputabile all' costituito dalla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione integrata al CP_1
trattamento minimo ai sensi dell'art. 8 ult. co. L. 30.4.1969, n. 153,
dichiara la ripetibilità di quelle somme in quanto estranee alla sfera di applicazione dell'art. 52 co. 2 L. 9.3.1989, n. 88, come interpretato dall'art. 13 co. 2 L. 30.12.1991,
n. 412 e rigetta le domande proposte dal ricorrente Parte_1
nei confronti dell' CP_1
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 12 di 13 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 13 di 13