Articolo 1 della Legge 30 novembre 1961, n. 1326
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1962
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 1.

Alla Cassa ufficiali, istituita con l' articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina.
Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall' articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (( . . .))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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