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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2990 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato VINCENZI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avvocato VINCENZI STEFANO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate dalle parti in data 19/11/2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno ottenuto da questo Tribunale decreto n. cronol.
11193/2021 pubblicato in data 24/12/2021 all'esito del procedimento R.G. 5374/2021 con il quale, fra le altre condizioni, era prevista la collocazione dei figli e presso la Per_1 Per_2 madre e la previsione in capo al sig. dell'obbligo del Parte_1 contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 700,00 mensili (350,00 per ciascun figlio).
2. Con ricorso depositato in data 18/06/2025 il ricorrente,
ha chiesto modificarsi le statuizioni presenti nel Parte_1 predetto decreto, alla luce delle circostanze sopravvenute, chiedendo in particolare che sia stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore con diritto di visita del padre a Persona_3 settimane alterne o a conformemente alle sue esigenze, di dare atto che il figlio oggi maggiorenne, vive stabilmente Persona_4 preso il padre e, di conseguenza, statuire che il padre nulla deve alla madre per mantenimento dei figli, CP_1 compensandosi integralmente fra i genitori le obbligazioni di mantenimento.
3. Nelle more del giudizio le parti davano atto di aver raggiunto un accordo relativo alla modifica del Decreto n. 11193/2021 e la convenuta, conferiva all'Avv. Stefano Vincenzi CP_1 procura speciale al fine della costituzione in giudizio, esonerandosi tuttavia dal deposito di comparsa costitutiva, alla luce della richiesta di definizione congiunta del presente procedimento.
4. All'esito dell'udienza del 25/11/2025 le parti davano atto di aver già depositato in data 19/11/2025 memoria contenete le pagina 2 di 4 conclusioni congiunte sottoscritte dalle parti, di seguito trascritte, insistendo per il relativo accoglimento:
“I) il figlio nato il [...] a [...], residente Persona_3 presso l'abitazione materna in Via Bramante 23, Fraz. Casinalbo,
NE (MO), in affidamento congiunto tra i genitori, potrà soggiornare e/o pernottare liberamente presso il padre secondo i desideri via via dallo stesso espressi;
II) il padre verserà alla madre a titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento del figlio , la somma di Per_2
€ 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 del mese, rivalutabili Istat annualmente, a far tempo dal mese di gennaio
2026;
III) il padre nulla più deve alla madre a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento ordinario per nato il Persona_4
20/06/2006 a Modena, che dal 10/07/2024 ha assunto residenza presso l'abitazione paterna di Via Stradella 50, Fraz. Casinalbo,
NE (MO);
IV) le parti concordano e danno atto che l'assegno unico INPS viene attualmente percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, e continuerà ad essere percepito in tal modo;
V) ferme e salve le previsioni di cui ai punti che precedono, le parti riconoscono e danno atto di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente e di non avere nulla a pretendere
l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, anche per il pregresso.
VI) le parti danno atto che le suestese conclusioni rispondono ai superiori interessi dei figli e;
Per_2 Per_1
VII) le spese legali del procedimento sono assunte in via esclusiva dal Sig. .” Parte_1
pagina 3 di 4 Il Giudice, preso atto del raggiungimento dell'accordo, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nel Decreto n. 11193/2021 pubblicato in data
24/12/2021:
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 17/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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