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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 686 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 10/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(CF ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(64100, TE), residente in [...] frazione Casemolino Comune di Castellalto
(64020, TE), elettivamente domiciliato in Comune di Teramo Piazza Garibaldi n. 46 (64100,
TE) presso lo studio dell'Avv. Mattia Marroni, (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atto. L'Avv. Marroni indica l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dichiara di voler Email_1 ricevere le comunicazioni non soggette a notifica da parte dell'intestato ufficio di Giustizia
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3
1 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare, previa istruttoria ad hoc, la sussistenza del nesso di causalità tra le attività professionali svolte dal lavoratore e la patologia/malattia professionale lamentata – previa qualificazione della stessa come c.d. “tabellata” o c.d. “non tabellata” – e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici connessi alle malattie e patologie riscontrate, ossia riconoscimento dell'indennizzo o della rendita da parte dell' , dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o CP_1 dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi tramite C.T.U. che sin da adesso si richiede, oltre interessi legali e moratori nonchè rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42
L.326/2003 c.11.
Con riserva di ulteriormente allegare, dedurre produrre ed eccepire, nei limiti e casi previsti dagli artt.421 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso Parte_1 ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 26.3.2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1
vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“tendinosi del sovraspinoso spalle bilaterale”) presentata in via amministrativa in data 14.3.2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto che nella prima parte della propria vita professionale
è stato titolare di impresa edile, con la quale realizzava plurime lavorazioni, tra cui: posa in opera del parquet e di piastrelle in genere, posa in opera di cartongesso, attività di levigatura, intonacatura e rasatura di pareti esterne ed interne, opere di restauro e/o interventi edili su civili abitazioni (realizzazione di muri, pareti, colonne, demolizione di opere e loro rifacimento. Tutte attività implicanti lo sforzo delle spalle.
Ha aggiunto che successivamente ha lavorato come imprenditore nel settore calzaturiero.
In particolare, realizzava tomaie (parte superiore della scarpa), che comportavano l'impiego di colle e mastice, nonché di strumentazione quale occhiellatrice per la realizzazione dei fori ove far passare i lacci delle scarpe, attività che veniva svolta costantemente in posizione curva sulle scarpe, oggetto di lavorazione.
2 1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...]
esposizione a rischio biomeccanico degli arti inferiori e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia. In particolare sottolineava che il ricorrente non ha lavorato dal 2009 al 2021 se non per poche settimane, con conseguenza insussistenza del requisito dell'occasione lavorativa rispetto alla patologia denunciata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 10.6.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del
Ctu mentre l' ha chiesto il rigetto della domanda sulla base dell'esito della consulenza CP_1
espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale – tendinosi del sovraspinoso spalle bilaterale – in misura non meglio precisata, giusta domanda amministrativa presentata in data 14.3.2022 e non accolta dall' , deducendo di essere stato prima titolare di impresa operante nel campo CP_1 dell'edilizia e poi, dal 1976 al 2010, titolare di impresa individuale impegnata nelle lavorazioni di tomaie delle scarpe.
L' si è opposta alla domanda eccependo l'assenza di esposizione a rischio, CP_1
sottolineando, in particolare, che il ricorrente dl 2009 al 2021 non ha lavorato, se non per poche settimanale.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta
3 dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve in primo luogo evidenziarsi che già in sede di allegazioni contenute nel ricorso, a parte la descrizione delle mansioni ed attività lavorative espletate, manca il dato temporale del disimpegno effettivo e concreto della prestazione lavorativa, sia in termini giornalieri, che di estensione settimanale o annuale.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a riferire di aver lavorato, per una prima parte della sua attività professionale, nel campo dell'edilizia e poi nel campo del calzaturificio, precisando solo in sede di capitolazione della prova testimoniale, di essere stato titolare di impresa individuale impegnata nelle lavorazioni di tomaie dal 1976 al 2010.
Ebbene, esaminando attentamente il contenuto dell'estratto contributivo in atti, risulta che nel 1974 il ricorrente ha svolto attività di apprendista artigiano, poi di agricolo giornaliero nel
1976, alternando periodi di lavoro dipendente da periodi di svolgimento come imprenditore artigiano, per 12 mesi nel 1989, per sei mesi nell'anno successivo, e poi dal 1991 al 1996 per
12 mesi, quindi per l'intero anno. Successivamente, dal 1997 in poi, ha dapprima lavorato come coadiuvante artigiano, poi come dipendente, ma per brevissimi periodi, e cioè per pochissime settimane:
31/01/1997: Titolare di impresa contributi utili pensione mese 1
31/12/2000: Coadiuvante impresa contributi utili pensione mese 3
31/12/2001: Coadiuvante impresa contributi utili pensione mese 3
31/12/2009: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 12
30/11/2020: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 19
31/05/2021: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 1
31/12/2021: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 27
4 Nell'arco temporale che si estende dal 1997 al 2021 il ricorrente ha, dunque, lavorato per sole 87 settimane nel complesso, intervallando lunghi periodi di inattività. Mentre solo per alcuni periodi degli anni precedenti ha lavorato per l'intera annualità, ma in un periodo temporale estremamente lontano nel tempo.
Tale dato fattuale appare già di per sé estremamente sintomatico dell'assenza di esposizione a rischio e della occasionalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come tale caratterizzata dall'assenza della continuità, richiesta invece dalle previsioni tabellari inerenti la malattia denunciata.
Le patologie denunciate risultano, infatti, essere presenti nella tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78 e
79 e richiedono: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”
Ed allora, alla luce delle risultanze istruttorie emergenti dall'estratto contributivo in atti appare carente il requisito della esposizione a rischio, atteso che le lavorazioni implicanti l'uso delle spalle e le posture incongrue sono state svolte in maniera occasionale e per brevissimi periodi dell'anno, considerando soprattutto la particolare estensione temporale di durata della vita professionale del ricorrente.
Né risulta dedotto o allegato che le risultanze dell'estratto contributivo non siano veritiere o che la prestazione lavorativa sia stata solo parzialmente regolarizzata, considerate peraltro tutte le conseguenze del caso.
Per quanto riguarda la prova testimoniale, la stessa ha offerto dimostrazione della natura delle mansioni espletate dal ricorrente, sia nel campo edile, sia nel campo del calzaturificio, ma è ovviamente limitata alla estensione temporale della prestazione lavorativa, così' come risultante dall'estratto contributivo, oltre che relativa ad un periodo lavorativo molto lontano nel tempo.
La teste ha riferito che il ricorrente ha lavorato all'interno della Testimone_1
impresa di calzaturificio della moglie, occupandosi di tutte le attività inerenti la lavorazione di tomaie, mediante l'utilizzo della macchina occhiellatrice, confutando, invece, che il ricorrente ne fosse titolare.
Il teste ha invece confermato le mansioni svolte dal ricorrente nel Testimone_2 campo dell'edilizia, ma limitandola a pochi mesi e riferendosi ad un periodo di 15 anni prima:
“Successivamente ci siamo incontrati tante volte nel cantiere, anche se non lavoravamo insieme ci siamo visti sul cantiere, sia prima che dopo Cioci. Quando aveva l'impresa ed
5 anche quando sono andato via, ci siamo incontrati tante volte nel cantiere. Fino a quando ha lavorato nell'edilizia ha svolto quelle mansioni, poi ha lavorato per l'impresa di tomaie. Non so quando il ricorrente ha iniziato a lavorare per l'impresa di tomaie, circa 15 anni fa”.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che già sotto il profilo istruttorio, non sia stata dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per poter affermare la natura professionale della malattia denunciata, stante la occasionalità delle lavorazioni espletate dal ricorrente, come dimostrato dal minimo numero di settimane lavorate per un arco temporale estremamente ampio.
Sotto il profilo medico legale, anche il CTU nominato, il dott. , dopo aver Persona_2 accertato la sussistenza della malattia denunciata, limitandola però a “Tendinopatia spalla destra di modesta entità” ha ritenuto, da un lato, che la tendinopatia sia di lieve entità (tanto da quantificarla nel 3% in sede di bozza di CTU), così da escludere il raggiungimento del minimo indennizzabile, ed ha ritenuto, dall'altro lato, che, alla luce del periodo lavorativo, la tendinopatia non fosse condizionata causalmente e concausalmente all'attività lavorativa.
Ed a tale conclusione è pervenuto alla luce delle osservazioni dell' che faceva notare CP_1
come risulterebbero lavorati dal ricorrente solo nove mesi complessivamente in un arco temporale estremamente ampio. Il ricorrente ha, infatti, lavorato per tutta l'annualità solo negli anni dal 1991 al 1996 per 12 mesi e quindi in un periodo temporale troppo lontano dalla presentazione della domanda amministrativa, tanto lontano da escludere la sussistenza del nesso causale, anche in ragione della occasionalità della prestazione lavorativa successiva.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU risultano, peraltro, conformi alle risultanze istruttorie, soprattutto evidenziate dall'estratto contributivo e dal brevissimo periodo lavorativo formalizzato dal ricorrente.
A parere del giudicante le conclusioni del CTU appaiono corrette considerando che non è ravvisabile nel caso di specie l'esposizione a quel rischio specifico idoneo, anche in termini di concausalità, a determinare la patologia denunciata, non avendo il lavoratore, esercitato in modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico degli arti inferiori.
6 La considerazione medico legale della modesta entità della tendinopatia, peraltro riscontrata solo sulla spalla destra, porta a ritenere che il grado di invalidità non fosse neppure tale da integrare il minimo indennizzabile.
La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“tendinosi del sovraspinoso spalle bilaterale”) va pertanto respinta.
3. Considerata la dichiarazione di esenzione ex articolo 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno integralmente compensate.
Per le stesse ragioni le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1686/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 10/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(CF ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(64100, TE), residente in [...] frazione Casemolino Comune di Castellalto
(64020, TE), elettivamente domiciliato in Comune di Teramo Piazza Garibaldi n. 46 (64100,
TE) presso lo studio dell'Avv. Mattia Marroni, (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atto. L'Avv. Marroni indica l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dichiara di voler Email_1 ricevere le comunicazioni non soggette a notifica da parte dell'intestato ufficio di Giustizia
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3
1 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare, previa istruttoria ad hoc, la sussistenza del nesso di causalità tra le attività professionali svolte dal lavoratore e la patologia/malattia professionale lamentata – previa qualificazione della stessa come c.d. “tabellata” o c.d. “non tabellata” – e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici connessi alle malattie e patologie riscontrate, ossia riconoscimento dell'indennizzo o della rendita da parte dell' , dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o CP_1 dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi tramite C.T.U. che sin da adesso si richiede, oltre interessi legali e moratori nonchè rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42
L.326/2003 c.11.
Con riserva di ulteriormente allegare, dedurre produrre ed eccepire, nei limiti e casi previsti dagli artt.421 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso Parte_1 ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 26.3.2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1
vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“tendinosi del sovraspinoso spalle bilaterale”) presentata in via amministrativa in data 14.3.2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto che nella prima parte della propria vita professionale
è stato titolare di impresa edile, con la quale realizzava plurime lavorazioni, tra cui: posa in opera del parquet e di piastrelle in genere, posa in opera di cartongesso, attività di levigatura, intonacatura e rasatura di pareti esterne ed interne, opere di restauro e/o interventi edili su civili abitazioni (realizzazione di muri, pareti, colonne, demolizione di opere e loro rifacimento. Tutte attività implicanti lo sforzo delle spalle.
Ha aggiunto che successivamente ha lavorato come imprenditore nel settore calzaturiero.
In particolare, realizzava tomaie (parte superiore della scarpa), che comportavano l'impiego di colle e mastice, nonché di strumentazione quale occhiellatrice per la realizzazione dei fori ove far passare i lacci delle scarpe, attività che veniva svolta costantemente in posizione curva sulle scarpe, oggetto di lavorazione.
2 1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...]
esposizione a rischio biomeccanico degli arti inferiori e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia. In particolare sottolineava che il ricorrente non ha lavorato dal 2009 al 2021 se non per poche settimane, con conseguenza insussistenza del requisito dell'occasione lavorativa rispetto alla patologia denunciata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 10.6.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del
Ctu mentre l' ha chiesto il rigetto della domanda sulla base dell'esito della consulenza CP_1
espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale – tendinosi del sovraspinoso spalle bilaterale – in misura non meglio precisata, giusta domanda amministrativa presentata in data 14.3.2022 e non accolta dall' , deducendo di essere stato prima titolare di impresa operante nel campo CP_1 dell'edilizia e poi, dal 1976 al 2010, titolare di impresa individuale impegnata nelle lavorazioni di tomaie delle scarpe.
L' si è opposta alla domanda eccependo l'assenza di esposizione a rischio, CP_1
sottolineando, in particolare, che il ricorrente dl 2009 al 2021 non ha lavorato, se non per poche settimanale.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta
3 dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, deve in primo luogo evidenziarsi che già in sede di allegazioni contenute nel ricorso, a parte la descrizione delle mansioni ed attività lavorative espletate, manca il dato temporale del disimpegno effettivo e concreto della prestazione lavorativa, sia in termini giornalieri, che di estensione settimanale o annuale.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a riferire di aver lavorato, per una prima parte della sua attività professionale, nel campo dell'edilizia e poi nel campo del calzaturificio, precisando solo in sede di capitolazione della prova testimoniale, di essere stato titolare di impresa individuale impegnata nelle lavorazioni di tomaie dal 1976 al 2010.
Ebbene, esaminando attentamente il contenuto dell'estratto contributivo in atti, risulta che nel 1974 il ricorrente ha svolto attività di apprendista artigiano, poi di agricolo giornaliero nel
1976, alternando periodi di lavoro dipendente da periodi di svolgimento come imprenditore artigiano, per 12 mesi nel 1989, per sei mesi nell'anno successivo, e poi dal 1991 al 1996 per
12 mesi, quindi per l'intero anno. Successivamente, dal 1997 in poi, ha dapprima lavorato come coadiuvante artigiano, poi come dipendente, ma per brevissimi periodi, e cioè per pochissime settimane:
31/01/1997: Titolare di impresa contributi utili pensione mese 1
31/12/2000: Coadiuvante impresa contributi utili pensione mese 3
31/12/2001: Coadiuvante impresa contributi utili pensione mese 3
31/12/2009: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 12
30/11/2020: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 19
31/05/2021: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 1
31/12/2021: Lavoro dipendente contributi utili pensione sett. 27
4 Nell'arco temporale che si estende dal 1997 al 2021 il ricorrente ha, dunque, lavorato per sole 87 settimane nel complesso, intervallando lunghi periodi di inattività. Mentre solo per alcuni periodi degli anni precedenti ha lavorato per l'intera annualità, ma in un periodo temporale estremamente lontano nel tempo.
Tale dato fattuale appare già di per sé estremamente sintomatico dell'assenza di esposizione a rischio e della occasionalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come tale caratterizzata dall'assenza della continuità, richiesta invece dalle previsioni tabellari inerenti la malattia denunciata.
Le patologie denunciate risultano, infatti, essere presenti nella tabella delle malattie professionali di cui al D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78 e
79 e richiedono: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”
Ed allora, alla luce delle risultanze istruttorie emergenti dall'estratto contributivo in atti appare carente il requisito della esposizione a rischio, atteso che le lavorazioni implicanti l'uso delle spalle e le posture incongrue sono state svolte in maniera occasionale e per brevissimi periodi dell'anno, considerando soprattutto la particolare estensione temporale di durata della vita professionale del ricorrente.
Né risulta dedotto o allegato che le risultanze dell'estratto contributivo non siano veritiere o che la prestazione lavorativa sia stata solo parzialmente regolarizzata, considerate peraltro tutte le conseguenze del caso.
Per quanto riguarda la prova testimoniale, la stessa ha offerto dimostrazione della natura delle mansioni espletate dal ricorrente, sia nel campo edile, sia nel campo del calzaturificio, ma è ovviamente limitata alla estensione temporale della prestazione lavorativa, così' come risultante dall'estratto contributivo, oltre che relativa ad un periodo lavorativo molto lontano nel tempo.
La teste ha riferito che il ricorrente ha lavorato all'interno della Testimone_1
impresa di calzaturificio della moglie, occupandosi di tutte le attività inerenti la lavorazione di tomaie, mediante l'utilizzo della macchina occhiellatrice, confutando, invece, che il ricorrente ne fosse titolare.
Il teste ha invece confermato le mansioni svolte dal ricorrente nel Testimone_2 campo dell'edilizia, ma limitandola a pochi mesi e riferendosi ad un periodo di 15 anni prima:
“Successivamente ci siamo incontrati tante volte nel cantiere, anche se non lavoravamo insieme ci siamo visti sul cantiere, sia prima che dopo Cioci. Quando aveva l'impresa ed
5 anche quando sono andato via, ci siamo incontrati tante volte nel cantiere. Fino a quando ha lavorato nell'edilizia ha svolto quelle mansioni, poi ha lavorato per l'impresa di tomaie. Non so quando il ricorrente ha iniziato a lavorare per l'impresa di tomaie, circa 15 anni fa”.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che già sotto il profilo istruttorio, non sia stata dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per poter affermare la natura professionale della malattia denunciata, stante la occasionalità delle lavorazioni espletate dal ricorrente, come dimostrato dal minimo numero di settimane lavorate per un arco temporale estremamente ampio.
Sotto il profilo medico legale, anche il CTU nominato, il dott. , dopo aver Persona_2 accertato la sussistenza della malattia denunciata, limitandola però a “Tendinopatia spalla destra di modesta entità” ha ritenuto, da un lato, che la tendinopatia sia di lieve entità (tanto da quantificarla nel 3% in sede di bozza di CTU), così da escludere il raggiungimento del minimo indennizzabile, ed ha ritenuto, dall'altro lato, che, alla luce del periodo lavorativo, la tendinopatia non fosse condizionata causalmente e concausalmente all'attività lavorativa.
Ed a tale conclusione è pervenuto alla luce delle osservazioni dell' che faceva notare CP_1
come risulterebbero lavorati dal ricorrente solo nove mesi complessivamente in un arco temporale estremamente ampio. Il ricorrente ha, infatti, lavorato per tutta l'annualità solo negli anni dal 1991 al 1996 per 12 mesi e quindi in un periodo temporale troppo lontano dalla presentazione della domanda amministrativa, tanto lontano da escludere la sussistenza del nesso causale, anche in ragione della occasionalità della prestazione lavorativa successiva.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU risultano, peraltro, conformi alle risultanze istruttorie, soprattutto evidenziate dall'estratto contributivo e dal brevissimo periodo lavorativo formalizzato dal ricorrente.
A parere del giudicante le conclusioni del CTU appaiono corrette considerando che non è ravvisabile nel caso di specie l'esposizione a quel rischio specifico idoneo, anche in termini di concausalità, a determinare la patologia denunciata, non avendo il lavoratore, esercitato in modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico degli arti inferiori.
6 La considerazione medico legale della modesta entità della tendinopatia, peraltro riscontrata solo sulla spalla destra, porta a ritenere che il grado di invalidità non fosse neppure tale da integrare il minimo indennizzabile.
La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“tendinosi del sovraspinoso spalle bilaterale”) va pertanto respinta.
3. Considerata la dichiarazione di esenzione ex articolo 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite vanno integralmente compensate.
Per le stesse ragioni le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1686/2024 così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 10/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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