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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.120 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Marra, giusta procura in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC) alla via Micene n.15 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti, preso il cui studio in Vibo Valentia, in viale
Giacomo Matteotti n.55 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 8 - Controparte_2
Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in Roma, alla via Yser n.14 (cod. fisc.: , in persona P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Maria Ciliberti, giusta procura in atti, preso il cui studio in
Anzio (Roma), alla via A. Gramsci n.120 ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 17 giugno 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2025 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.094 2024 9017046387000 concernente la cartella di pagamento n.094 2020 0015132891000, eccependo la mancata notifica dell'avviso bonario, la nullità della notifica a mezzo raccomandata, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza della spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella sottesa e che non erano decorsi i termini prescrizionali.
Si costituiva la la quale deduceva l'assoluta infondatezza CP_3
dei motivi di opposizione.
Rigettata, con ordinanza depositata il 14.03.2025, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed in assenza di attività
pagina 2 di 8 istruttoria, all'udienza cartolare del 17.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
Devono in questa sede ribadirsi le considerazioni già espresse nella fase cautelare a sostegno del provvedimento reiettivo della misura cautelare invocata.
Ed invero, è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente a mezzo pec in data 02.11.2023 dapprima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.094 76 2023 00001254000 e successivamente in data 12.02.2024 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.094 80 2024 00006817000, atti entrambi contenenti la cartella di pagamento contestata e le cui notifiche hanno determinato l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale pagina 3 di 8 si procede, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci anni (Cass. n.1368/2024; Cass. sez. un. n.21514/2022).
Deve rilevarsi, per altro verso, che l'art.26 D.P.R. n.602/73 contempla, per la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, un'ipotesi di notifica “diretta”, per cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (sul punto, Cass. 18.11.2011 n.24233).
L'atto può, dunque, essere notificato, ai sensi dell'art.26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui pagina 4 di 8 all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. sez. trib. n.15746/2012; Cass. sez. trib. n.9111/2012; Cass. sez. trib. n.11708/2011 e da ultimo, Cass. n.5898/2015; Cass. n.16949/2014;
Cass. n.6395/2014; Cass. n.4275/2018; Cass. n.19065/2018; Trib. Roma
03.09.2018 n.16760; Cass. n.23572/2024; Cass. n.21558/2024).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. sez. trib. n.6395/2014 citata).
pagina 5 di 8 Ed ancora, i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R.
n.602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata” Cass. n.12083/2016).
Anche la Corte Costituzionale con sentenza n.175/2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art.7 legge n.890/1982.
La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art.26, primo comma, delle cartelle di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art.24 del D.P.R. n.602 del 1973, è depositario del ruolo formato pagina 6 di 8 dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Afferma la Corte Costituzionale, nella citata decisione, che si tratta di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Nella fattispecie della notificazione diretta ex art.26, primo comma, vi è un più elevato livello di conoscibilità ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente mutatis mutandis da quanto accade nell'ipotesi di una notificazione, che anch'essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata.
L'opposizione è dunque palesemente infondata e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e della in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_3
pagina 7 di 8 legali rappresentanti pro-tempore, con ricorso depositato il 17.01.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
e della delle spese processuali del Controparte_1 CP_3
presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €
2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.120 dell'anno 2025 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Marra, giusta procura in atti, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC) alla via Micene n.15 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe Grezar n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti, preso il cui studio in Vibo Valentia, in viale
Giacomo Matteotti n.55 ha eletto domicilio
-opposta-
NONCHE'
pagina 1 di 8 - Controparte_2
Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in Roma, alla via Yser n.14 (cod. fisc.: , in persona P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Maria Ciliberti, giusta procura in atti, preso il cui studio in
Anzio (Roma), alla via A. Gramsci n.120 ha eletto domicilio.
-opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 17 giugno 2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.01.2025 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n.094 2024 9017046387000 concernente la cartella di pagamento n.094 2020 0015132891000, eccependo la mancata notifica dell'avviso bonario, la nullità della notifica a mezzo raccomandata, la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l' la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza della spiegata opposizione, assumendo di avere regolarmente notificato la cartella sottesa e che non erano decorsi i termini prescrizionali.
Si costituiva la la quale deduceva l'assoluta infondatezza CP_3
dei motivi di opposizione.
Rigettata, con ordinanza depositata il 14.03.2025, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed in assenza di attività
pagina 2 di 8 istruttoria, all'udienza cartolare del 17.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * * *
Devono in questa sede ribadirsi le considerazioni già espresse nella fase cautelare a sostegno del provvedimento reiettivo della misura cautelare invocata.
Ed invero, è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente a mezzo pec in data 02.11.2023 dapprima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.094 76 2023 00001254000 e successivamente in data 12.02.2024 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.094 80 2024 00006817000, atti entrambi contenenti la cartella di pagamento contestata e le cui notifiche hanno determinato l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale pagina 3 di 8 si procede, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci anni (Cass. n.1368/2024; Cass. sez. un. n.21514/2022).
Deve rilevarsi, per altro verso, che l'art.26 D.P.R. n.602/73 contempla, per la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, un'ipotesi di notifica “diretta”, per cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (sul punto, Cass. 18.11.2011 n.24233).
L'atto può, dunque, essere notificato, ai sensi dell'art.26 D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui pagina 4 di 8 all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata
(Cass. sez. trib. n.15746/2012; Cass. sez. trib. n.9111/2012; Cass. sez. trib. n.11708/2011 e da ultimo, Cass. n.5898/2015; Cass. n.16949/2014;
Cass. n.6395/2014; Cass. n.4275/2018; Cass. n.19065/2018; Trib. Roma
03.09.2018 n.16760; Cass. n.23572/2024; Cass. n.21558/2024).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art.26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. sez. trib. n.6395/2014 citata).
pagina 5 di 8 Ed ancora, i giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R.
n.602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata” Cass. n.12083/2016).
Anche la Corte Costituzionale con sentenza n.175/2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.602 nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento, nonché nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art.7 legge n.890/1982.
La disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l'agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art.26, primo comma, delle cartelle di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività del primo, il quale, secondo l'espressa previsione dell'art.24 del D.P.R. n.602 del 1973, è depositario del ruolo formato pagina 6 di 8 dall'amministrazione finanziaria e, per conto di quest'ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.
Afferma la Corte Costituzionale, nella citata decisione, che si tratta di un organo indiretto dell'amministrazione finanziaria, cui è delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
Nella fattispecie della notificazione diretta ex art.26, primo comma, vi è un più elevato livello di conoscibilità ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, non diversamente mutatis mutandis da quanto accade nell'ipotesi di una notificazione, che anch'essa può dirsi semplificata, eseguita per posta elettronica certificata.
L'opposizione è dunque palesemente infondata e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
e della in persona dei rispettivi Controparte_1 CP_3
pagina 7 di 8 legali rappresentanti pro-tempore, con ricorso depositato il 17.01.2025, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
e della delle spese processuali del Controparte_1 CP_3
presente giudizio che liquida per ciascuna parte in complessivi €
2.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 29.07.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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