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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU OL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1478/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. GLORIA Parte_1
KATIA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA;
-resistente-
e di
, rappresentato e difeso dall'avv. DOLCE STEFANO;
CP_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- , premettendo di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del in servizio presso la Controparte_1
Procura della Repubblica di Enna, con qualifica di Funzionario giudiziario, Area III, ha dedotto di aver prevalentemente svolto in detta sede mansioni riconducibili alla figura di Direttore pagina1 di 5
amministrativo, cioè ad un differente profilo inserito nella medesima
Area III, ed ha chiesto, pertanto, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, pari ad euro 28.760,09, oltre rivalutazione ed interessi.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il ha Controparte_1 chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente i motivi posti a base del ricorso, in particolare evidenziando che le mansioni, riconducibili ai due profili dovevano ritenersi omogenee, con conseguente inoperatività dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001 in punto di mansioni superiori.
1.2.- Pur correttamente evocato in giudizio, l' non si costitutiva, CP_2 dovendosene dichiarare la contumacia.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Si premette che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il CCNL relativo al comparto del personale ministeri del 14.9.2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale, confermando le tre aree di inquadramento A, B e C, già introdotte dal CCNL 16.2.1999
e nelle quali sono confluite, ai sensi dell'art. 6, comma 1, le precedenti posizioni economiche (A1 e A1S – B1, B2, B3 e B3S – C1,
C1S, C2, C3 e C3S), prevedendo il successivo comma 2 che dette aree
"corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative" ed il successivo comma 5, che, pertanto, "ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali".
All'interno delle tre aree sono collocati profili professionali definiti, in base ai settori di attività, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8, tese, fra l'altro, al "superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune,
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pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici" (art. 8, comma 2, n. 1) e, per conseguenza, anche all'individuazione, all'interno delle tre aree, “di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni" (art. 8, comma 2, n. 2), che ricomprendono
"sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa" (art. 8, comma 3), con la conseguenza che “nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute "in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività" (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate” (cfr. C. 33141/2019).
Pertanto, “il c.c.n.l. del 14.9.2007 per il personale non dirigenziale del Comparto ha previsto un nuovo sistema di classificazione CP_3 improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree con indicazione di livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività”. (C. 22382/2025)
Sul punto, il CCNL 14.09.2007 è stato fatto proprio dall'art. 52, comma
1, D.Lgs. 165/2001, che, nel testo in vigore dal 15.11.2009, prevede che il dipendente possa essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a "mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35 co. 1 lett. a)", con la conseguenza che tutte le mansioni all'interno dell'Area sono considerate equivalenti e pertanto sono esigibili dal datore di lavoro ai sensi della predetta disposizione novellata.
Si osserva, altresì, che, “poiché l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle
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mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali, il giudice non può in alcun modo sindacare sotto tale profilo la natura equivalente delle mansioni assegnate, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (cfr.
Cass. n. 22026/2022 e la giurisprudenza di questa Corte ivi richiamata). In una parola, il giudice deve arrestarsi di fronte alle scelte delle parti contrattuali di collocare nella medesima area i diversi profili professionali. (C. 22382/2025 cit.)
In conclusione, secondo la giurisprudenza di Cassazione, "nell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 52, l'assegnazione a mansioni superiori non comporta la definitiva acquisizione della qualifica corrispondente, la materia della classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, alla quale compete anche l'individuazione delle mansioni esigibili da parte del datore di lavoro perchè equivalenti a quelle di inquadramento. Il CCNL 14.9.2007 per il personale non dirigenziale del comparto ha previsto un nuovo sistema di classificazione CP_3 improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52". (C. 33141/2019).
4.- Nell'ipotesi di specie, parte ricorrente ha allegato lo svolgimento di mansioni di direttore amministrativo, anziché di funzionario giudiziario.
Ricadendo entrambe le figura professionali all'interno della medesima
Area III, non può ritenersi l'avvenuto svolgimento di mansioni pagina4 di 5
superiori, potendo il datore di lavoro, all'interno della medesima
Area, esercitare liberamente il proprio potere, con conferimento delle mansioni afferenti ad ognuna delle figure professionali ivi previste, considerate equivalenti dalla contrattazione collettiva, preclusa al giudice ogni diversa valutazione.
Non può, comunque, ritenersi che le mansioni assegnate alla ricorrente non fossero sostanzialmente equivalenti a quelle svolte in precedenza, pur essendo proprie della stessa area in base al CCNL di settore, giacché, se lo spostamento da un profilo a quello immediatamente successivo nell'ambito della stessa Area (III) determinasse l'attribuzione di mansioni non equivalenti, la limitazione di cui al comma 1 dell'art. 52 e la disciplina consequenziale di cui ai commi successivi sarebbero prive di significato.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Enna, 12/12/2025
Il giudice
LU OL
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