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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3857 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2207/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2207/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO ENZO PONTECORVO ed elettivamente Pt_1 domiciliata in Via cesare Beccaria 29 ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NG RA ed elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 154
03043 CASSINO;
APPELLATO
E . rappresentato e difeso dall'Avv. NG RA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 154 03043 CASSINO;
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Cassino n. 270 dell' 1.6.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino , e Controparte_1 Controparte_1 personalmente hanno convenuto in giudizio l' e Controparte_2 hanno chiesto al Giudice di dichiarare la illegittimità di n. 2 verbali di accertamento (n.
2018016905/DD e n. 2019001602) dell'11/02/19 con cui gli ispettori dell' per il periodo Pt_1 dall'01/01/2014 al 17/07/2018 hanno accertato l'assenza di subordinazione del sig. Per_1
, socio accomodante della in quanto coniuge del socio accomandatario della
[...] CP_1 sig.ra e hanno iscritto lo stesso quale coadiuvante familiare della moglie CP_1 Controparte_1 sulla posizione di lavoratore autonomo commerciante della stessa.
Successivamente, nel procedimento n. 22 del 2022, poi riunito, veniva impugnato l'avviso di addebito n. 347 2021 00014671 23 000.
Si costituiva l' che resisteva. Pt_1
Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Cassino in data 05/04/2023 ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo: “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali di accertamento nn.
2018016907 DDL e 2019001602 dell'ITL di Latina, nonché l'avviso di addebito n.
34720210001467123000 dell' relativamente ai suddetti verbali di accertamento in quanto Pt_1 illegittimi;
-condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione liquidate Pt_1 in € 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo di: Pt_1
a) riformare la sentenza n.270/2023 del Tribunale di Cassino, Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina
La Ricca, emessa all'esito dei procedimenti riuniti RR GG Lav. 665/2020 (portante) e 22/2022
(riunito), pubblicata il 05/04/2023 – 01.06.2023 e non notificata presso il procuratore costituito, nella parte in cui essa “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali di accertamento nn.
2018016907 DDL e 2019001602 dell'ITL di Latina, nonché l'avviso di addebito n.
34720210001467123000 dell' relativamente ai suddetti verbali di accertamento in quanto Pt_1 illegittimi”; “condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione liquidate Pt_1 in € 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
b) conseguentemente rigettare – anche per l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dell'avviso di addebito, che espressamente si ripropone ove risultante dagli atti – tutte le domande proposte dagli appellati, ricorrenti in primo grado.
Ad avviso dell' avrebbe errato il Tribunale nel ritenere provato il rapporto di lavoro tra la CP_2 società appellata e , in quanto il rapporto coniugale (intercorrente tra lo stesso e Persona_1
socio accomandatario della società) sarebbe un chiaro indice della gratuità e, di Controparte_1 conseguenza, dell'assenza di subordinazione. Tale presunzione, sempre secondo l' , non CP_2 sarebbe stata scalfita dalle difese documentali di controparte e dalla testimonianza, ritenuta inammissibile, del sig. . Persona_1
Si è costituito e personalmente Controparte_1 Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle difese ed eccezioni dell' Pt_1
All'udienza odierna del 19 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha annullato i due accertamenti adottati dall' sul presupposto che non Pt_1 sia stata fornita la prova della gratuità del rapporto di lavoro. Osserva il Giudice che, a fronte di una produzione documentale in atti (buste paga e CUD) nel senso della onerosità, l'istituto si sia limitato ad allegare, tanto nell'avviso di accertamento quanto nelle difese in giudizio, il rapporto coniugale tra il lavoratore (socio accomandante) e socia accomandataria della Controparte_1 CP_1
[...]
L'appello dell'Istituto contesta tali conclusioni, sostenendo che nei rapporti di lavoro tra coniugi la gratuità sia presunta e che pertanto spetti al lavoratore-coniuge la prova dell'esistenza del rapporto, della subordinazione e della sua natura onerosa e non affectionis vel benevolentiae causa. Tale prova,
a giudizio dell' , non sarebbe stata fornita. Pt_1 Sarebbe tuttavia fuorviante, ai fini dell'odierna decisione, assumere che l'oggetto del giudizio sia
(soltanto) la natura onerosa o meno della prestazione lavorativa fornita dal sig. , Persona_1 coniuge dell'appellata.
Occorre al riguardo fare chiarezza, evidenziando alcuni punti preliminari.
Innanzitutto, l'odierno giudizio vede come ricorrenti, odierni appellati, due soggetti formalmente distinti: la società di cui è socia Controparte_1 Controparte_1 accomandataria e la signora , personalmente, quale lavoratrice autonoma. Sullo sfondo, non CP_1 formalmente parte del giudizio, c'è il sig. , marito della socio Persona_1 CP_1 accomandante della e dipendente, fino al 2018, della stessa società. Controparte_1
Alla prima parte in causa (la società), l' con il verbale n. 2018016905/DD ha contestato il Pt_1 rapporto di lavoro subordinato con il disconoscendolo per assenza di subordinazione con Per_1 la seguente motivazione “la normativa in generale esclude la possibilità che possa essere valido il rapporto di dipendenza tra coniugi”. Alla seconda parte in causa (la signora , Controparte_1
l'Istituto ha contestato con secondo -contestuale- verbale n. 2019001602 l'omissione contributiva proprio in virtù del disconoscimento di cui sopra. Il sig. è stato iscritto, infatti, come Per_1 coadiuvante familiare della moglie, sulla di lei posizione contributiva (lavoratore autonomo commerciante), e per tale motivo le vengono richiesti i relativi contributi.
Il secondo punto da chiarire, volendo semplificare, è che subordinazione e onerosità del rapporto di lavoro non sono concetti sovrapponibili né avvinti da un rapporto di dipendenza biunivoca. Se è vero che non vi può essere subordinazione senza onerosità, non è vero il contrario: può benissimo esistere un rapporto di lavoro oneroso ma senza subordinazione. Si tratta di un'affermazione tanto ovvia quanto importante nel caso in esame.
L'accertamento dell' prende le mosse dalla particolare condizione soggettiva e oggettiva del CP_2 lavoratore. Da un punto di vista soggettivo egli è il marito della socia accomandataria della CP_1
società di cui lo stesso è socio accomandante: tale relazione lavorativa viene ritenuta
[...] Per_1 dall' di per sé invalida. Da un punto di vista oggettivo le modalità di esecuzione della prestazione Pt_1
(rappresentanza commerciale volta alla promozione pubblicitaria), connotate da un alto grado di flessibilità rispetto a mansioni, orari e luoghi di lavoro, corroborano – ad avviso dell'Istituto-
l'esclusione della subordinazione.
Sono questi gli elementi considerati dai due verbali di accertamento, non la gratuità, che anzi non è mai menzionata. Affermata l'assenza di subordinazione, l' ha quindi riqualificato le prestazioni Pt_1 svolte e ha iscritto come coadiuvante familiare (retribuito) della Per_1 CP_1 La sentenza impugnata ha mal interpretato l'accertamento ispettivo nel suo complesso, ritenendo che si fondasse sul disconoscimento dell'onerosità del rapporto quando invece esso si fonda sull'assenza di subordinazione. L'onerosità del rapporto non solo non viene contestata agli appellati ma, anzi, è posta quale fondamento (non esplicitato ma necessario) del secondo accertamento. Il presupposto della contribuzione richiesta alla è, infatti, proprio la retribuzione spettante al (a CP_1 Per_1 titolo di coadiuvante familiare).
Può risultare controintuitivo ma un eventuale accertamento della gratuità – che sembra a tratti paradossalmente sostenuto dall' nell'appello e disconosciuto dalla società nella memoria- Pt_1 gioverebbe in realtà agli appellati, in quanto renderebbe del tutto illegittima la pretesa contributiva, per l'ovvia considerazione che ove c'è gratuità (affectio vel benevolentie causa) non c'è contribuzione.
Così ricostruita la vicenda e scartate le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale (con cui inutilmente le parti si confrontano), occorre riportare il processo sui binari corretti, ripartire dalla domanda originaria e quindi confrontarsi con il contenuto degli accertamenti , al fine di una pronuncia Pt_1 che sia aderente ai fatti, senza tradire il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Giova premettere che dei due accertamenti non può che farsi una valutazione complessiva, posto che la distinzione tra i due è solo formale (poiché adottati uno nei confronti della società e l'altro nei confronti della ma da un punto di vista contenutistico-sostanziale sono identici, CP_1 richiamandosi vicendevolmente.
La vicenda su cui i due atti si innestano va ulteriormente ricostruita chiarendo come dagli atti emerge
(e non è formalmente contestato) che il rapporto di lavoro tra e la sia iniziato nel Per_1 CP_1
2007 e cessato il 19/07/2018 (v. dichiarazione di cessazione in atti), quasi un anno prima dell'accertamento. Agli atti ci sono anche le buste paga e i CUD.
Il primo elemento di contraddittorietà degli accertamenti è proprio relativo alla valutazione che di questi elementi, tutti in suo possesso, l'Ente fa. È vero, esiste un onere della prova a carico del lavoratore della subordinazione e l'assolvimento di tale onere non consegue automaticamente alla allegazione di indici formali come un contratto o le buste paga (la giurisprudenza è chiara sul punto).
Tuttavia, da ciò non deriva l'automatica irrilevanza del materiale documentale prodotto, che non può essere ignorato o ritenuto, de plano, come posticcio. Ciò vale specialmente in un caso del genere, trattandosi di un rapporto di lavoro ultradecennale, in regola, con contributi pagati e relative buste paga: una volta prodotti, siffatti documenti devono essere oggetto di specifica e motivata censura da parte dell'Ente che ne contesti il contenuto. Se così non fosse, non si tratterebbe di un'inversione dell'onere probatorio ma di un vero e proprio limite probatorio, e così non è. In conclusione, alla luce dei documenti in atti e delle difese sul punto, la valutazione di fatto -prerogativa della Corte - va nel senso dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di cui buste paga e CUD ne costituiscono un forte e incontestato indice.
Il secondo elemento di contraddittorietà riguarda poi la stringata motivazione con cui l' Pt_1 disconosce il rapporto di subordinazione. Non è vero, come dice l'ente che “la normativa in generale esclude la possibilità che possa essere valido il rapporto di dipendenza tra coniugi”: il rapporto affettivo o di parentela incide solo sull'onere della prova, rendendo più rigorosa quella della subordinazione e, soprattutto, invertendo l'onere in relazione alla gratuità che, nei rapporti lavorativi tra persone legate da vincolo affettivo si presume (mentre di regola, nei rapporti di lavoro ad essere presunta è l'onerosità).
Non corroborano le conclusione dell'Ente nemmeno le osservazione sulla circostanza che “Si tratta quindi di una attività svincolata da orari fissi e da luoghi lavorativi fissi, svolta da due coniugi entrambi comproprietari dell'azienda, che si organizzano l'attività tra di loro in modo autonomo, in assenza di una struttura lavorativa organizzata essendo i soli al lavoro, e non è plausibile che il abbia potuto lavorare con le caratteristiche del lavoro subordinato, dipendente della Per_1 moglie.”. Il lavoro subordinato, infatti, può assumere diverse forme, anche maggiormente agili e flessibili, senza strutture rigidamente organizzate, non dovendo per forza identificarsi con il lavoro
“d'ufficio”. L'ente confonde gli indici della subordinazione con i suoi elementi indefettibili, rilevando genericamente la carenza dei primi ma non confrontandosi compiutamente con i secondi.
Ancora, la contraddittorietà emerge dalla scelta, a fronte di un rapporto di lavoro ininterrotto dal 2007 al 2018, di contestare unicamente gli anni dal 2014 in poi, disconoscendo la subordinazione solo relativamente ad essi. La prescrizione (evocata dall'ente) può incidere sull'obbligazione contributiva, giammai sulla natura del rapporto che così facendo non viene dall'ente considerato in maniera unitaria ma scisso: subordinato fino al 2014, non subordinato successivamente, senza un ragionevole motivo sostanziale.
Infine, l'elemento di maggiore contraddittorietà dell'accertamento riguarda proprio l'esito complessivo dei due atti. Se con una mano l' disconosce la subordinazione verso la società, Pt_1 perché non provata, con l'altra accerta – senza provarla – la collaborazione autonoma nei confronti della moglie. Si tratta di due conclusioni inconciliabili, non tanto negli esiti concreti quanto proprio nei presupposti a fondamento di ciascuna conclusione. Né si potrebbe argomentare diversamente in ragione della formale separazione tra i due atti, posto che si tratta di atti identici, non solo concatenati logicamente quindi ma strutturalmente integranti ciascuno la motivazione dell'altro. La debolezza intrinseca del risultato complessivo è, in conclusione, un ulteriore ragione per cui va confermato l'annullamento disposto dal Tribunale.
L' ha, infine, nelle conclusioni, riproposto “ove risulti dagli atti” l'eccezione di tardività CP_2 dell'impugnazione dell'avviso di accertamento (del 28 novembre 2021) oggetto del giudizio di primo grado n. 22 del 2022, poi riunito con l'odierno procedimento. Dagli atti, come già accertato dal giudice di prime cure con l'ord. del 9 marzo 2023 risulta la tempestività dell'impugnazione
(l'iscrizione a ruolo è del 7 gennaio 2022), nei quaranta giorni previsti dalla legge. L'eccezione è dunque infondata.
In conclusione, al netto della questione sulla gratuità, che potrebbe essere fuorviante, va rilevata la radicale contraddittorietà e debolezza motivazionale dei due accertamenti complessivamente considerati, per plurime ragioni suesposte e, dunque, l'appello dell' va rigettato. Pt_1
Da quanto affermato segue la conferma, con diversa motivazione, della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun appellato liquidate per ognuno in euro 3500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA AN GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN GA Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2207/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO ENZO PONTECORVO ed elettivamente Pt_1 domiciliata in Via cesare Beccaria 29 ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
NG RA ed elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 154
03043 CASSINO;
APPELLATO
E . rappresentato e difeso dall'Avv. NG RA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in CORSO DELLA REPUBBLICA 154 03043 CASSINO;
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Cassino n. 270 dell' 1.6.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Cassino , e Controparte_1 Controparte_1 personalmente hanno convenuto in giudizio l' e Controparte_2 hanno chiesto al Giudice di dichiarare la illegittimità di n. 2 verbali di accertamento (n.
2018016905/DD e n. 2019001602) dell'11/02/19 con cui gli ispettori dell' per il periodo Pt_1 dall'01/01/2014 al 17/07/2018 hanno accertato l'assenza di subordinazione del sig. Per_1
, socio accomodante della in quanto coniuge del socio accomandatario della
[...] CP_1 sig.ra e hanno iscritto lo stesso quale coadiuvante familiare della moglie CP_1 Controparte_1 sulla posizione di lavoratore autonomo commerciante della stessa.
Successivamente, nel procedimento n. 22 del 2022, poi riunito, veniva impugnato l'avviso di addebito n. 347 2021 00014671 23 000.
Si costituiva l' che resisteva. Pt_1
Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Cassino in data 05/04/2023 ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo: “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali di accertamento nn.
2018016907 DDL e 2019001602 dell'ITL di Latina, nonché l'avviso di addebito n.
34720210001467123000 dell' relativamente ai suddetti verbali di accertamento in quanto Pt_1 illegittimi;
-condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione liquidate Pt_1 in € 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo di: Pt_1
a) riformare la sentenza n.270/2023 del Tribunale di Cassino, Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina
La Ricca, emessa all'esito dei procedimenti riuniti RR GG Lav. 665/2020 (portante) e 22/2022
(riunito), pubblicata il 05/04/2023 – 01.06.2023 e non notificata presso il procuratore costituito, nella parte in cui essa “accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali di accertamento nn.
2018016907 DDL e 2019001602 dell'ITL di Latina, nonché l'avviso di addebito n.
34720210001467123000 dell' relativamente ai suddetti verbali di accertamento in quanto Pt_1 illegittimi”; “condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente con distrazione liquidate Pt_1 in € 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
b) conseguentemente rigettare – anche per l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dell'avviso di addebito, che espressamente si ripropone ove risultante dagli atti – tutte le domande proposte dagli appellati, ricorrenti in primo grado.
Ad avviso dell' avrebbe errato il Tribunale nel ritenere provato il rapporto di lavoro tra la CP_2 società appellata e , in quanto il rapporto coniugale (intercorrente tra lo stesso e Persona_1
socio accomandatario della società) sarebbe un chiaro indice della gratuità e, di Controparte_1 conseguenza, dell'assenza di subordinazione. Tale presunzione, sempre secondo l' , non CP_2 sarebbe stata scalfita dalle difese documentali di controparte e dalla testimonianza, ritenuta inammissibile, del sig. . Persona_1
Si è costituito e personalmente Controparte_1 Controparte_1 deducendo l'infondatezza delle difese ed eccezioni dell' Pt_1
All'udienza odierna del 19 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata ha annullato i due accertamenti adottati dall' sul presupposto che non Pt_1 sia stata fornita la prova della gratuità del rapporto di lavoro. Osserva il Giudice che, a fronte di una produzione documentale in atti (buste paga e CUD) nel senso della onerosità, l'istituto si sia limitato ad allegare, tanto nell'avviso di accertamento quanto nelle difese in giudizio, il rapporto coniugale tra il lavoratore (socio accomandante) e socia accomandataria della Controparte_1 CP_1
[...]
L'appello dell'Istituto contesta tali conclusioni, sostenendo che nei rapporti di lavoro tra coniugi la gratuità sia presunta e che pertanto spetti al lavoratore-coniuge la prova dell'esistenza del rapporto, della subordinazione e della sua natura onerosa e non affectionis vel benevolentiae causa. Tale prova,
a giudizio dell' , non sarebbe stata fornita. Pt_1 Sarebbe tuttavia fuorviante, ai fini dell'odierna decisione, assumere che l'oggetto del giudizio sia
(soltanto) la natura onerosa o meno della prestazione lavorativa fornita dal sig. , Persona_1 coniuge dell'appellata.
Occorre al riguardo fare chiarezza, evidenziando alcuni punti preliminari.
Innanzitutto, l'odierno giudizio vede come ricorrenti, odierni appellati, due soggetti formalmente distinti: la società di cui è socia Controparte_1 Controparte_1 accomandataria e la signora , personalmente, quale lavoratrice autonoma. Sullo sfondo, non CP_1 formalmente parte del giudizio, c'è il sig. , marito della socio Persona_1 CP_1 accomandante della e dipendente, fino al 2018, della stessa società. Controparte_1
Alla prima parte in causa (la società), l' con il verbale n. 2018016905/DD ha contestato il Pt_1 rapporto di lavoro subordinato con il disconoscendolo per assenza di subordinazione con Per_1 la seguente motivazione “la normativa in generale esclude la possibilità che possa essere valido il rapporto di dipendenza tra coniugi”. Alla seconda parte in causa (la signora , Controparte_1
l'Istituto ha contestato con secondo -contestuale- verbale n. 2019001602 l'omissione contributiva proprio in virtù del disconoscimento di cui sopra. Il sig. è stato iscritto, infatti, come Per_1 coadiuvante familiare della moglie, sulla di lei posizione contributiva (lavoratore autonomo commerciante), e per tale motivo le vengono richiesti i relativi contributi.
Il secondo punto da chiarire, volendo semplificare, è che subordinazione e onerosità del rapporto di lavoro non sono concetti sovrapponibili né avvinti da un rapporto di dipendenza biunivoca. Se è vero che non vi può essere subordinazione senza onerosità, non è vero il contrario: può benissimo esistere un rapporto di lavoro oneroso ma senza subordinazione. Si tratta di un'affermazione tanto ovvia quanto importante nel caso in esame.
L'accertamento dell' prende le mosse dalla particolare condizione soggettiva e oggettiva del CP_2 lavoratore. Da un punto di vista soggettivo egli è il marito della socia accomandataria della CP_1
società di cui lo stesso è socio accomandante: tale relazione lavorativa viene ritenuta
[...] Per_1 dall' di per sé invalida. Da un punto di vista oggettivo le modalità di esecuzione della prestazione Pt_1
(rappresentanza commerciale volta alla promozione pubblicitaria), connotate da un alto grado di flessibilità rispetto a mansioni, orari e luoghi di lavoro, corroborano – ad avviso dell'Istituto-
l'esclusione della subordinazione.
Sono questi gli elementi considerati dai due verbali di accertamento, non la gratuità, che anzi non è mai menzionata. Affermata l'assenza di subordinazione, l' ha quindi riqualificato le prestazioni Pt_1 svolte e ha iscritto come coadiuvante familiare (retribuito) della Per_1 CP_1 La sentenza impugnata ha mal interpretato l'accertamento ispettivo nel suo complesso, ritenendo che si fondasse sul disconoscimento dell'onerosità del rapporto quando invece esso si fonda sull'assenza di subordinazione. L'onerosità del rapporto non solo non viene contestata agli appellati ma, anzi, è posta quale fondamento (non esplicitato ma necessario) del secondo accertamento. Il presupposto della contribuzione richiesta alla è, infatti, proprio la retribuzione spettante al (a CP_1 Per_1 titolo di coadiuvante familiare).
Può risultare controintuitivo ma un eventuale accertamento della gratuità – che sembra a tratti paradossalmente sostenuto dall' nell'appello e disconosciuto dalla società nella memoria- Pt_1 gioverebbe in realtà agli appellati, in quanto renderebbe del tutto illegittima la pretesa contributiva, per l'ovvia considerazione che ove c'è gratuità (affectio vel benevolentie causa) non c'è contribuzione.
Così ricostruita la vicenda e scartate le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale (con cui inutilmente le parti si confrontano), occorre riportare il processo sui binari corretti, ripartire dalla domanda originaria e quindi confrontarsi con il contenuto degli accertamenti , al fine di una pronuncia Pt_1 che sia aderente ai fatti, senza tradire il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Giova premettere che dei due accertamenti non può che farsi una valutazione complessiva, posto che la distinzione tra i due è solo formale (poiché adottati uno nei confronti della società e l'altro nei confronti della ma da un punto di vista contenutistico-sostanziale sono identici, CP_1 richiamandosi vicendevolmente.
La vicenda su cui i due atti si innestano va ulteriormente ricostruita chiarendo come dagli atti emerge
(e non è formalmente contestato) che il rapporto di lavoro tra e la sia iniziato nel Per_1 CP_1
2007 e cessato il 19/07/2018 (v. dichiarazione di cessazione in atti), quasi un anno prima dell'accertamento. Agli atti ci sono anche le buste paga e i CUD.
Il primo elemento di contraddittorietà degli accertamenti è proprio relativo alla valutazione che di questi elementi, tutti in suo possesso, l'Ente fa. È vero, esiste un onere della prova a carico del lavoratore della subordinazione e l'assolvimento di tale onere non consegue automaticamente alla allegazione di indici formali come un contratto o le buste paga (la giurisprudenza è chiara sul punto).
Tuttavia, da ciò non deriva l'automatica irrilevanza del materiale documentale prodotto, che non può essere ignorato o ritenuto, de plano, come posticcio. Ciò vale specialmente in un caso del genere, trattandosi di un rapporto di lavoro ultradecennale, in regola, con contributi pagati e relative buste paga: una volta prodotti, siffatti documenti devono essere oggetto di specifica e motivata censura da parte dell'Ente che ne contesti il contenuto. Se così non fosse, non si tratterebbe di un'inversione dell'onere probatorio ma di un vero e proprio limite probatorio, e così non è. In conclusione, alla luce dei documenti in atti e delle difese sul punto, la valutazione di fatto -prerogativa della Corte - va nel senso dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di cui buste paga e CUD ne costituiscono un forte e incontestato indice.
Il secondo elemento di contraddittorietà riguarda poi la stringata motivazione con cui l' Pt_1 disconosce il rapporto di subordinazione. Non è vero, come dice l'ente che “la normativa in generale esclude la possibilità che possa essere valido il rapporto di dipendenza tra coniugi”: il rapporto affettivo o di parentela incide solo sull'onere della prova, rendendo più rigorosa quella della subordinazione e, soprattutto, invertendo l'onere in relazione alla gratuità che, nei rapporti lavorativi tra persone legate da vincolo affettivo si presume (mentre di regola, nei rapporti di lavoro ad essere presunta è l'onerosità).
Non corroborano le conclusione dell'Ente nemmeno le osservazione sulla circostanza che “Si tratta quindi di una attività svincolata da orari fissi e da luoghi lavorativi fissi, svolta da due coniugi entrambi comproprietari dell'azienda, che si organizzano l'attività tra di loro in modo autonomo, in assenza di una struttura lavorativa organizzata essendo i soli al lavoro, e non è plausibile che il abbia potuto lavorare con le caratteristiche del lavoro subordinato, dipendente della Per_1 moglie.”. Il lavoro subordinato, infatti, può assumere diverse forme, anche maggiormente agili e flessibili, senza strutture rigidamente organizzate, non dovendo per forza identificarsi con il lavoro
“d'ufficio”. L'ente confonde gli indici della subordinazione con i suoi elementi indefettibili, rilevando genericamente la carenza dei primi ma non confrontandosi compiutamente con i secondi.
Ancora, la contraddittorietà emerge dalla scelta, a fronte di un rapporto di lavoro ininterrotto dal 2007 al 2018, di contestare unicamente gli anni dal 2014 in poi, disconoscendo la subordinazione solo relativamente ad essi. La prescrizione (evocata dall'ente) può incidere sull'obbligazione contributiva, giammai sulla natura del rapporto che così facendo non viene dall'ente considerato in maniera unitaria ma scisso: subordinato fino al 2014, non subordinato successivamente, senza un ragionevole motivo sostanziale.
Infine, l'elemento di maggiore contraddittorietà dell'accertamento riguarda proprio l'esito complessivo dei due atti. Se con una mano l' disconosce la subordinazione verso la società, Pt_1 perché non provata, con l'altra accerta – senza provarla – la collaborazione autonoma nei confronti della moglie. Si tratta di due conclusioni inconciliabili, non tanto negli esiti concreti quanto proprio nei presupposti a fondamento di ciascuna conclusione. Né si potrebbe argomentare diversamente in ragione della formale separazione tra i due atti, posto che si tratta di atti identici, non solo concatenati logicamente quindi ma strutturalmente integranti ciascuno la motivazione dell'altro. La debolezza intrinseca del risultato complessivo è, in conclusione, un ulteriore ragione per cui va confermato l'annullamento disposto dal Tribunale.
L' ha, infine, nelle conclusioni, riproposto “ove risulti dagli atti” l'eccezione di tardività CP_2 dell'impugnazione dell'avviso di accertamento (del 28 novembre 2021) oggetto del giudizio di primo grado n. 22 del 2022, poi riunito con l'odierno procedimento. Dagli atti, come già accertato dal giudice di prime cure con l'ord. del 9 marzo 2023 risulta la tempestività dell'impugnazione
(l'iscrizione a ruolo è del 7 gennaio 2022), nei quaranta giorni previsti dalla legge. L'eccezione è dunque infondata.
In conclusione, al netto della questione sulla gratuità, che potrebbe essere fuorviante, va rilevata la radicale contraddittorietà e debolezza motivazionale dei due accertamenti complessivamente considerati, per plurime ragioni suesposte e, dunque, l'appello dell' va rigettato. Pt_1
Da quanto affermato segue la conferma, con diversa motivazione, della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di ciascun appellato liquidate per ognuno in euro 3500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15% da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA AN GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi