TAR
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/01/2026
N. 00033 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00206/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto da
Piscine di Vicenza S.r.l. S.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
AN Vicenza S.C.S.D., non costituita in giudizio; N. 00206/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta del Comune di Vicenza n. 293 del 18.12.2024;
- della relativa comunicazione a Piscine di Vicenza S.r.l. S.S.D. del 20.12.2024;
- di ogni atto correlato alla suddetta deliberazione, antecedente o susseguente (ivi compresi, ove occorrer possa, i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs.
267/2000), ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. CO RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Piscine di Vicenza s.r.l. S.S.D. è concessionaria della gestione degli impianti natatori di proprietà del Comune di Vicenza in forza di due convenzioni stipulate rispettivamente il 18 marzo 2002 (per l'impianto all'aperto di via Forlanini) e il 27 febbraio 2003 (per il Palazzetto del Nuoto di viale Ferrarin), che disciplinano – tra l'altro – l'obbligo del concessionario di formulare annualmente una proposta di tariffe per i servizi offerti, da applicarsi previa autorizzazione dell'Ente concedente, nonché
l'introito dei proventi della gestione a titolo di corrispettivo senza compartecipazione del Comune; in entrambe le convenzioni è previsto l'adeguamento annuale minimo delle tariffe all'indice ISTAT FOI, salva giustificazione di maggiori incrementi.
La scadenza delle convenzioni è stata rideterminata con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2022, adottata anche in recepimento delle misure di composizione N. 00206/2025 REG.RIC.
negoziata della crisi richieste da Piscine di Vicenza ai sensi del d.l. 118/2021, rispettivamente al 13 marzo 2027 e al 30 settembre 2030.
2. Con deliberazione di Giunta n. 48 del 29 febbraio 2024 il Comune ha approvato le tariffe per la stagione sportiva 2023/2024, sulla base della proposta del concessionario; il 30 giugno 2024 Piscine di Vicenza ha trasmesso all'Ente le tariffe per la stagione 2024/2025, identiche a quelle approvate per la stagione precedente, senza ricevere riscontro.
Nella stagione 2023/2024, dall'applicazione delle tariffe approvate sarebbe derivato a carico della società sportiva AN Vicenza S.C.S.D. un canone di euro
227.926,50, ma in sede di contratto dell'11 aprile 2024 il concessionario, in via derogatoria e per favorire la ripartenza della disciplina cittadina nel contesto post-pandemico, ha pattuito un corrispettivo omnicomprensivo di euro 55.000, trattamento agevolativo applicato a AN Vicenza anche nelle precedenti stagioni dal 2020 in avanti.
Con comunicazione del 29 novembre 2023 Piscine di Vicenza ha avvertito AN
Vicenza che non sarebbe stato possibile applicare l'abbattimento del canone nelle stagioni successive, alla luce dell'eccezionale incremento dei costi energetici (fino al
650% rispetto al periodo precedente al conflitto russo-ucraino) e delle esigenze connesse al Piano di risanamento; ciononostante, l'8 luglio 2024 il concessionario si dichiarava disponibile a una riduzione del canone a euro 152.178,08, comunque inferiore all'importo derivante dall'integrale applicazione delle tariffe approvate.
Il Comune, sollecitato da AN Vicenza, con nota del 12 luglio 2024 ha ritenuto non giustificabile un aumento così significativo del canone per la società sportiva rispetto alle annualità precedenti e ha auspicato che l'importo rimanesse in linea con quello in scadenza al 31 agosto 2024; il 17 luglio 2024 Piscine di Vicenza ha evidenziato che la stima del corrispettivo per il 2024/2025 discendeva dalla mera N. 00206/2025 REG.RIC.
applicazione delle tariffe comunali vigenti al monte ore programmato da AN
Vicenza, ribadendo nondimeno la disponibilità alla riduzione a euro 152.178,08.
3. Con deliberazione di Giunta n. 293 del 18 dicembre 2024 il Comune di Vicenza ha determinato autonomamente il trattamento economico da riservare alla società
AN Vicenza S.C.S.D., assumendo talune previsioni gestionali di dettaglio
(modulazione della stagione agonistica su 11 mesi; computo orario su base 60 minuti anziché 45; riserva degli spazi acqua per il sabato sera e per cinque giorni nel periodo natalizio, con compensazione rispetto a talune festività) e fissando una tariffa pari al costo di un abbonamento open del nuoto libero, ossia euro 640,00 per atleta per la stagione sportiva, con rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT FOI.
4. La ricorrente dopo avere rilevato che, considerati i 69 tesserati di AN
Vicenza, dall'applicazione della delibera n. 293/2024 deriverebbe un introito annuo di euro 44.160,00, inferiore alla misura agevolata praticata dal concessionario nelle stagioni 2020-2024, ha impugnato la deliberazione deducendone l'illegittimità per violazione delle convenzioni, eccesso di potere sotto molteplici profili (illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, tutela dell'equilibrio economico-finanziario), nonché incompetenza dell'Amministrazione a regolare aspetti gestionali del polo natatorio.
Sono dedotti, in particolare, i profili di censura rubricati come segue:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della
Convenzione del 27.2.2003 e dell'art. 7 della Convenzione del 18.3.2002. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
II. In via di subordine. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
11 della Convenzione del 27.2.2003 e dell'art. 7 della Convenzione del 18.3.2002, sotto ulteriore profilo Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; N. 00206/2025 REG.RIC.
III. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione del
27.2.2003 e della Convenzione del 18.3.2002, sotto ulteriore profilo. Incompetenza dell'Amministrazione all'adozione dell'atto impugnato. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
5. Il Comune di Vicenza si è costituito in giudizio sostenendo, anche sulla base del richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di concessioni di impianti sportivi, la piena legittimità della differenziazione tariffaria introdotta a favore della pratica della pallanuoto.
6. Infine, la causa, chiamata alla pubblica udienza dell'11 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.
8. Va premesso che, in presenza di un rapporto concessorio, l'ambito delle attribuzioni dell'ente concedente e del concessionario è regolato primariamente dalle convenzioni, le quali, nel caso in esame, stabiliscono un meccanismo scandito dalla proposta annuale delle tariffe da parte del gestore e dall'autorizzazione da parte del
Comune, con garanzia di adeguamento minimo all'indice ISTAT FOI e facoltà di incrementi superiori ove giustificati. Tale meccanismo postula, evidentemente, un procedimento dialettico e partecipato, orientato alla coerenza con l'interesse pubblico e alla salvaguardia dell'effettività dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.
9. In questo quadro, dev'essere rilevato che il Comune ha adottato la deliberazione n. 293 del 2024 non già quale atto di approvazione del piano tariffario per la generalità degli utenti o per categorie omogenee, bensì come determinazione unilaterale di un trattamento economico specifico, riferito a un singolo operatore sportivo, con contestuale regolazione di profili gestionali dell'impianto, in assenza, peraltro, di un'istruttoria contabile e tecnica che tenga conto dei costi complessivi dell'impianto N. 00206/2025 REG.RIC.
e del riparto dell'onere economico sull'assetto complessivo della concessione. È la stessa sequenza procedimentale a evidenziare, infatti, come, ricevuta la proposta del concessionario (identica alle tariffe 2023/2024) e non avendovi dato riscontro,
l'Amministrazione sia intervenuta motu proprio su un segmento particolare dell'utenza, sottraendo al gestore la possibilità di proporre e modulare – in termini generali e non discriminatori – le tariffe secondo criteri di appetibilità delle fasce orarie.
La giurisprudenza, peraltro richiamata anche dal Comune resistente, afferma che la determinazione delle tariffe può spettare in via esclusiva all'Amministrazione concedente ove la convenzione espressamente lo preveda, con sindacato giudiziale in tal caso limitato ai vizi di illogicità, irrazionalità o incongruità (T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. VI, 29 luglio 2020, n. 3402). L'allocazione del potere di determinazione della tariffa in capo al Comune, non legittimerebbe, tuttavia, un intervento provvedimentale “ad personam”, elusivo del modulo convenzionale di proposta e approvazione e privo di un adeguato riferimento al quadro istruttorio generale sulla struttura dei costi e sull'equilibrio della concessione: il potere di autorizzazione e fissazione delle tariffe attiene, invero, a scelte generali per categorie di utenti e non consente all'Ente di imporre unilateralmente condizioni economiche e gestionali a un singolo sodalizio, con effetti di compressione dei ricavi del concessionario che vanificherebbero l'equilibrio finanziario, pena la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.
10. Nel caso concreto, poi, il criterio riferito alla pretesa scarsa appetibilità commerciale delle fasce orarie serali e del weekend, assunto dal Comune quale fondamento della riduzione del corrispettivo per AN Vicenza, risulta applicato senza tenere conto della contestuale necessità di dare corso ad una revisione complessiva del piano tariffario, che – se condivisa e correttamente istruita – avrebbe dovuto riguardare l'insieme delle attività e delle società fruitrici degli spazi acqua. N. 00206/2025 REG.RIC.
L'istituzione autoritativa della tariffazione agevolata a vantaggio degli atleti impegnati nella pallanuoto finisce, allora, per traslare sul solo concessionario l'onere economico della promozione dell'attività sportiva, riducendone i ricavi e compromettendo, come più volte sottolineato, l'equilibrio economico-finanziario posto alla base della gestione, e ciò in assenza di condivise misure compensative.
11. Ulteriori rilievi della ricorrente si dimostrano condivisibili.
11.1 Invero, la gravata determinazione tariffaria commisura il corrispettivo al costo di un abbonamento open del nuoto libero (euro 640,00 per atleta tesserato), facendo ricorso a un parametro non omogeneo rispetto all'effettivo impatto occupazionale e gestionale della pallanuoto.
Ma com'è agevole intuire, a differenza dell'utente del nuoto libero, che utilizza una corsia per un tempo definito condividendola con altri utenti, la pallanuoto richiede reiteratamente l'uso esclusivo dell'intera vasca per allenamenti di durata superiore all'ora e con necessità di presidio. Pertanto, l'incidenza economica della prestazione connessa agli allenamenti della pallanuoto non può essere analogicamente quantificata in riferimento all'abbonamento predisposto per l'utenza generica.
11.2 Non meno significativo è sottolineare come, tenendo conto del dato contabile emergente dal piano di risanamento adottato dalla ricorrente, la riduzione tariffaria imposta dal Comune, in assenza di ulteriori previsioni compensative, finirebbe per determinarne l'insostenibilità, pregiudicando il raggiungimento dell'auspicato riequilibrio.
11.3 In ulteriore contrasto con le convenzioni, la deliberazione n. 293 del 2024 pare precludere, per le annualità successive, ogni adeguamento delle tariffe applicabili alla società di pallanuoto oltre l'indice ISTAT FOI, contrariamente alla clausola generale tuttora vigente che, nel fissare un adeguamento minimo, consente incrementi superiori ove giustificati da dinamiche di costo (ad esempio energetiche) o da esigenze di equilibrio della concessione. N. 00206/2025 REG.RIC.
11.4 Sotto altro profilo, l'atto gravato introduce determinazioni che sembrano interferire con la stessa organizzazione dell'impianto e la gestione degli “spazi acqua”
(v. memoria 8.5.2025 della ricorrente ), materia che – alla luce dell'art. 10 della convenzione del 27 febbraio 2003 – appare invece riservata al concessionario, salva l'osservanza delle norme di legge e regolamentari. In particolare, la modulazione della stagione agonistica su undici mesi, il computo su base 60 minuti per la sola pallanuoto, la riserva del sabato sera e di cinque giornate nel periodo natalizio, non risultano, pertanto, giustificate, determinando un ostacolo alla massimizzazione dell'uso commerciale degli spazi residuali, specie a causa degli oneri di presidio aggiuntivi generati dall'estensione dell'orario di attività a periodi che non risultano coperti dal personale utilizzato nella gestione ordinaria.
11.5 Al riguardo, le difese del Comune, secondo cui le previsioni operative costituirebbero meri presupposti di calcolo della tariffa e si collocherebbero nel solco degli accordi storici tra gestore e società, non sono fondate: l'intervento, lungi dall'approvare tariffe generali, definisce una regolazione puntuale e vincolante per un singolo utilizzatore, con effetti economici peggiorativi per il concessionario rispetto alle stesse condizioni agevolate praticate in passato, e senza che sia stato attivato il confronto procedimentale convenzionalmente previsto con il gestore né svolta un'istruttoria sui costi complessivi del servizio.
12. In conclusione, il ricorso deve essere, quindi, accolto con conseguente annullamento della deliberazione n. 293 del 2024, oggetto del gravame.
13. Quanto alle spese, appare equo disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e al contesto di riequilibrio della gestione del servizio.
P.Q.M. N. 00206/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
CO RD, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO RD NA AN
IL SEGRETARIO N. 00206/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/01/2026
N. 00033 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00206/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto da
Piscine di Vicenza S.r.l. S.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vicenza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
AN Vicenza S.C.S.D., non costituita in giudizio; N. 00206/2025 REG.RIC.
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta del Comune di Vicenza n. 293 del 18.12.2024;
- della relativa comunicazione a Piscine di Vicenza S.r.l. S.S.D. del 20.12.2024;
- di ogni atto correlato alla suddetta deliberazione, antecedente o susseguente (ivi compresi, ove occorrer possa, i pareri ai sensi degli artt. 49 e 147bis del d.lgs.
267/2000), ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. CO RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Piscine di Vicenza s.r.l. S.S.D. è concessionaria della gestione degli impianti natatori di proprietà del Comune di Vicenza in forza di due convenzioni stipulate rispettivamente il 18 marzo 2002 (per l'impianto all'aperto di via Forlanini) e il 27 febbraio 2003 (per il Palazzetto del Nuoto di viale Ferrarin), che disciplinano – tra l'altro – l'obbligo del concessionario di formulare annualmente una proposta di tariffe per i servizi offerti, da applicarsi previa autorizzazione dell'Ente concedente, nonché
l'introito dei proventi della gestione a titolo di corrispettivo senza compartecipazione del Comune; in entrambe le convenzioni è previsto l'adeguamento annuale minimo delle tariffe all'indice ISTAT FOI, salva giustificazione di maggiori incrementi.
La scadenza delle convenzioni è stata rideterminata con deliberazione della Giunta comunale n. 121/2022, adottata anche in recepimento delle misure di composizione N. 00206/2025 REG.RIC.
negoziata della crisi richieste da Piscine di Vicenza ai sensi del d.l. 118/2021, rispettivamente al 13 marzo 2027 e al 30 settembre 2030.
2. Con deliberazione di Giunta n. 48 del 29 febbraio 2024 il Comune ha approvato le tariffe per la stagione sportiva 2023/2024, sulla base della proposta del concessionario; il 30 giugno 2024 Piscine di Vicenza ha trasmesso all'Ente le tariffe per la stagione 2024/2025, identiche a quelle approvate per la stagione precedente, senza ricevere riscontro.
Nella stagione 2023/2024, dall'applicazione delle tariffe approvate sarebbe derivato a carico della società sportiva AN Vicenza S.C.S.D. un canone di euro
227.926,50, ma in sede di contratto dell'11 aprile 2024 il concessionario, in via derogatoria e per favorire la ripartenza della disciplina cittadina nel contesto post-pandemico, ha pattuito un corrispettivo omnicomprensivo di euro 55.000, trattamento agevolativo applicato a AN Vicenza anche nelle precedenti stagioni dal 2020 in avanti.
Con comunicazione del 29 novembre 2023 Piscine di Vicenza ha avvertito AN
Vicenza che non sarebbe stato possibile applicare l'abbattimento del canone nelle stagioni successive, alla luce dell'eccezionale incremento dei costi energetici (fino al
650% rispetto al periodo precedente al conflitto russo-ucraino) e delle esigenze connesse al Piano di risanamento; ciononostante, l'8 luglio 2024 il concessionario si dichiarava disponibile a una riduzione del canone a euro 152.178,08, comunque inferiore all'importo derivante dall'integrale applicazione delle tariffe approvate.
Il Comune, sollecitato da AN Vicenza, con nota del 12 luglio 2024 ha ritenuto non giustificabile un aumento così significativo del canone per la società sportiva rispetto alle annualità precedenti e ha auspicato che l'importo rimanesse in linea con quello in scadenza al 31 agosto 2024; il 17 luglio 2024 Piscine di Vicenza ha evidenziato che la stima del corrispettivo per il 2024/2025 discendeva dalla mera N. 00206/2025 REG.RIC.
applicazione delle tariffe comunali vigenti al monte ore programmato da AN
Vicenza, ribadendo nondimeno la disponibilità alla riduzione a euro 152.178,08.
3. Con deliberazione di Giunta n. 293 del 18 dicembre 2024 il Comune di Vicenza ha determinato autonomamente il trattamento economico da riservare alla società
AN Vicenza S.C.S.D., assumendo talune previsioni gestionali di dettaglio
(modulazione della stagione agonistica su 11 mesi; computo orario su base 60 minuti anziché 45; riserva degli spazi acqua per il sabato sera e per cinque giorni nel periodo natalizio, con compensazione rispetto a talune festività) e fissando una tariffa pari al costo di un abbonamento open del nuoto libero, ossia euro 640,00 per atleta per la stagione sportiva, con rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT FOI.
4. La ricorrente dopo avere rilevato che, considerati i 69 tesserati di AN
Vicenza, dall'applicazione della delibera n. 293/2024 deriverebbe un introito annuo di euro 44.160,00, inferiore alla misura agevolata praticata dal concessionario nelle stagioni 2020-2024, ha impugnato la deliberazione deducendone l'illegittimità per violazione delle convenzioni, eccesso di potere sotto molteplici profili (illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, tutela dell'equilibrio economico-finanziario), nonché incompetenza dell'Amministrazione a regolare aspetti gestionali del polo natatorio.
Sono dedotti, in particolare, i profili di censura rubricati come segue:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della
Convenzione del 27.2.2003 e dell'art. 7 della Convenzione del 18.3.2002. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
II. In via di subordine. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
11 della Convenzione del 27.2.2003 e dell'art. 7 della Convenzione del 18.3.2002, sotto ulteriore profilo Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; N. 00206/2025 REG.RIC.
III. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della Convenzione del
27.2.2003 e della Convenzione del 18.3.2002, sotto ulteriore profilo. Incompetenza dell'Amministrazione all'adozione dell'atto impugnato. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
5. Il Comune di Vicenza si è costituito in giudizio sostenendo, anche sulla base del richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di concessioni di impianti sportivi, la piena legittimità della differenziazione tariffaria introdotta a favore della pratica della pallanuoto.
6. Infine, la causa, chiamata alla pubblica udienza dell'11 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.
8. Va premesso che, in presenza di un rapporto concessorio, l'ambito delle attribuzioni dell'ente concedente e del concessionario è regolato primariamente dalle convenzioni, le quali, nel caso in esame, stabiliscono un meccanismo scandito dalla proposta annuale delle tariffe da parte del gestore e dall'autorizzazione da parte del
Comune, con garanzia di adeguamento minimo all'indice ISTAT FOI e facoltà di incrementi superiori ove giustificati. Tale meccanismo postula, evidentemente, un procedimento dialettico e partecipato, orientato alla coerenza con l'interesse pubblico e alla salvaguardia dell'effettività dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.
9. In questo quadro, dev'essere rilevato che il Comune ha adottato la deliberazione n. 293 del 2024 non già quale atto di approvazione del piano tariffario per la generalità degli utenti o per categorie omogenee, bensì come determinazione unilaterale di un trattamento economico specifico, riferito a un singolo operatore sportivo, con contestuale regolazione di profili gestionali dell'impianto, in assenza, peraltro, di un'istruttoria contabile e tecnica che tenga conto dei costi complessivi dell'impianto N. 00206/2025 REG.RIC.
e del riparto dell'onere economico sull'assetto complessivo della concessione. È la stessa sequenza procedimentale a evidenziare, infatti, come, ricevuta la proposta del concessionario (identica alle tariffe 2023/2024) e non avendovi dato riscontro,
l'Amministrazione sia intervenuta motu proprio su un segmento particolare dell'utenza, sottraendo al gestore la possibilità di proporre e modulare – in termini generali e non discriminatori – le tariffe secondo criteri di appetibilità delle fasce orarie.
La giurisprudenza, peraltro richiamata anche dal Comune resistente, afferma che la determinazione delle tariffe può spettare in via esclusiva all'Amministrazione concedente ove la convenzione espressamente lo preveda, con sindacato giudiziale in tal caso limitato ai vizi di illogicità, irrazionalità o incongruità (T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. VI, 29 luglio 2020, n. 3402). L'allocazione del potere di determinazione della tariffa in capo al Comune, non legittimerebbe, tuttavia, un intervento provvedimentale “ad personam”, elusivo del modulo convenzionale di proposta e approvazione e privo di un adeguato riferimento al quadro istruttorio generale sulla struttura dei costi e sull'equilibrio della concessione: il potere di autorizzazione e fissazione delle tariffe attiene, invero, a scelte generali per categorie di utenti e non consente all'Ente di imporre unilateralmente condizioni economiche e gestionali a un singolo sodalizio, con effetti di compressione dei ricavi del concessionario che vanificherebbero l'equilibrio finanziario, pena la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.
10. Nel caso concreto, poi, il criterio riferito alla pretesa scarsa appetibilità commerciale delle fasce orarie serali e del weekend, assunto dal Comune quale fondamento della riduzione del corrispettivo per AN Vicenza, risulta applicato senza tenere conto della contestuale necessità di dare corso ad una revisione complessiva del piano tariffario, che – se condivisa e correttamente istruita – avrebbe dovuto riguardare l'insieme delle attività e delle società fruitrici degli spazi acqua. N. 00206/2025 REG.RIC.
L'istituzione autoritativa della tariffazione agevolata a vantaggio degli atleti impegnati nella pallanuoto finisce, allora, per traslare sul solo concessionario l'onere economico della promozione dell'attività sportiva, riducendone i ricavi e compromettendo, come più volte sottolineato, l'equilibrio economico-finanziario posto alla base della gestione, e ciò in assenza di condivise misure compensative.
11. Ulteriori rilievi della ricorrente si dimostrano condivisibili.
11.1 Invero, la gravata determinazione tariffaria commisura il corrispettivo al costo di un abbonamento open del nuoto libero (euro 640,00 per atleta tesserato), facendo ricorso a un parametro non omogeneo rispetto all'effettivo impatto occupazionale e gestionale della pallanuoto.
Ma com'è agevole intuire, a differenza dell'utente del nuoto libero, che utilizza una corsia per un tempo definito condividendola con altri utenti, la pallanuoto richiede reiteratamente l'uso esclusivo dell'intera vasca per allenamenti di durata superiore all'ora e con necessità di presidio. Pertanto, l'incidenza economica della prestazione connessa agli allenamenti della pallanuoto non può essere analogicamente quantificata in riferimento all'abbonamento predisposto per l'utenza generica.
11.2 Non meno significativo è sottolineare come, tenendo conto del dato contabile emergente dal piano di risanamento adottato dalla ricorrente, la riduzione tariffaria imposta dal Comune, in assenza di ulteriori previsioni compensative, finirebbe per determinarne l'insostenibilità, pregiudicando il raggiungimento dell'auspicato riequilibrio.
11.3 In ulteriore contrasto con le convenzioni, la deliberazione n. 293 del 2024 pare precludere, per le annualità successive, ogni adeguamento delle tariffe applicabili alla società di pallanuoto oltre l'indice ISTAT FOI, contrariamente alla clausola generale tuttora vigente che, nel fissare un adeguamento minimo, consente incrementi superiori ove giustificati da dinamiche di costo (ad esempio energetiche) o da esigenze di equilibrio della concessione. N. 00206/2025 REG.RIC.
11.4 Sotto altro profilo, l'atto gravato introduce determinazioni che sembrano interferire con la stessa organizzazione dell'impianto e la gestione degli “spazi acqua”
(v. memoria 8.5.2025 della ricorrente ), materia che – alla luce dell'art. 10 della convenzione del 27 febbraio 2003 – appare invece riservata al concessionario, salva l'osservanza delle norme di legge e regolamentari. In particolare, la modulazione della stagione agonistica su undici mesi, il computo su base 60 minuti per la sola pallanuoto, la riserva del sabato sera e di cinque giornate nel periodo natalizio, non risultano, pertanto, giustificate, determinando un ostacolo alla massimizzazione dell'uso commerciale degli spazi residuali, specie a causa degli oneri di presidio aggiuntivi generati dall'estensione dell'orario di attività a periodi che non risultano coperti dal personale utilizzato nella gestione ordinaria.
11.5 Al riguardo, le difese del Comune, secondo cui le previsioni operative costituirebbero meri presupposti di calcolo della tariffa e si collocherebbero nel solco degli accordi storici tra gestore e società, non sono fondate: l'intervento, lungi dall'approvare tariffe generali, definisce una regolazione puntuale e vincolante per un singolo utilizzatore, con effetti economici peggiorativi per il concessionario rispetto alle stesse condizioni agevolate praticate in passato, e senza che sia stato attivato il confronto procedimentale convenzionalmente previsto con il gestore né svolta un'istruttoria sui costi complessivi del servizio.
12. In conclusione, il ricorso deve essere, quindi, accolto con conseguente annullamento della deliberazione n. 293 del 2024, oggetto del gravame.
13. Quanto alle spese, appare equo disporne la compensazione integrale, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e al contesto di riequilibrio della gestione del servizio.
P.Q.M. N. 00206/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
CO RD, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO RD NA AN
IL SEGRETARIO N. 00206/2025 REG.RIC.