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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7093/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Orfeo Parte_1
Strianese e Antonio Basilio Fimiani, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Controparte_1
Florimonte, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/12/2018 la
[...]
esponeva di aver intrattenuto con il Banco di Napoli s.p.a., poi Parte_1 divenuto un rapporto di conto corrente affidato n. Controparte_1
1000/00001237 dall'8.09.2005 fino all'8.5.2018, data di estinzione dello stesso. Allegava di aver richiesto alla banca, a mezzo pec del 27.03.2017 e del
04.04.2017, il rilascio in copia della documentazione relativa al suddetto rapporto contestando, nel contempo, l'illegittima applicazione di commissioni e spese non dovute e di interessi ultra legali ed anatocistici. Aggiungeva di aver incaricato un proprio ctp per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, dalla quale emergeva che il rapporto risultava stipulato in violazione della L. 108/96 in quanto in data 8.9.2005 (data di sottoscrizione del contratto), a fronte di un tasso soglia usura pari al 14,28% per la categoria
“aperture di credito in conto corrente per importi superiori ad € 5.000,00”, veniva pattuito un Tasso Effettivo Annuo pari al 14,4737%; che le commissioni di massimo scoperto (per € 2.694,85), di disponibilità immediata fondi (per € 14.089,38), nonché di istruttoria fido (per € 2.100,00), non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 rispettavano i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.; che l'art. 1283 c.c. risultava rispettato solo apparentemente in quanto il contratto dell'8 09.2005 prevedeva per tasso creditore pari a zero per le giacenze fino a € 3.000,00, mentre per le giacenze superiori ai € 3.000,00 il tasso creditore era indicato come pari allo 0,01%. Avendo esperita la mediazione, conclusasi con esito negativo, l'attrice chiedeva al giudice di a) accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente e, comunque, di ogni previsione contrattuale che risulti concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla immediata restituzione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 124.121,98, come risultante dalla consulenza tecnica di parte e, comunque, di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi usurari, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 tub, nonché degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente, in relazione agli interessi ultralegali, anatocistici, alle spese, alla commissione di massimo scoperto, alla commissione disponibilità fondi e d'istruttoria fido, alle valute, a qualsiasi altra competenza a qualsiasi titolo pretesa ed applicata in assenza di idonea pattuizione e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla immediata restituzione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 18.884,23 come risultante dalla consulenza tecnica di parte e, comunque, di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta, impugnando e CP_2 contestando il contenuto dell'atto di citazione in ogni circostanza di fatto e diritto ed eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie.
Espletata ctu con il dott. , precisate le conclusioni, la Persona_1 causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, l'onere della prova per il cliente della banca è adempiuto con la produzione della contabilità bancaria (estratti conto), dalla quale desumere la contabilizzazione di voci passive non previste da valide clausole contrattuali (interessi ultralegali, commissioni, spese, giorni valuta)
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 o contrarie a norme inderogabili di legge (a volte solo a decorrere da una certa data) come per gli interessi anatocistici, gli interessi usurari, le commissioni di massico scoperto. Gli estratti conto possono essere prodotti anche in parte, atteso che in tal caso gli importi addebitati illegittimamente saranno accertati limitatamente ai periodi per i quali sono stati prodotti. Non è onere del correntista produrre contratti scritti, segnatamente quanto allega di non averli mai sottoscritti o di non averli ottenuti dalla banca nonostante la richiesta ex art. 119 Tub, bastando l'allegazione dello svolgimento del rapporto bancario come risultante dagli estratti conto. E' onere della banca produrre i contratti per dimostrare la legittima contabilizzazione delle voci passive addebitate al cliente come risultanti dagli estratti conto. Inoltre, se la banca agisce in riconvenzionale per l'eventuale pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, è onere della banca dimostrare il formarsi del saldo finale con la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla fine.
Ciò premesso, riguardo al conto corrente oggetto del presente giudizio, sulla base della documentazione prodotta, il ctu ha correttamente analizzato e ricostruito il rapporto di conto corrente, con motivazioni condivisibili in fatto e in diritto, che questo giudice qui richiama integralmente per quanto di ragione. In particolare questo giudice condivide quanto motivato dal ctu in ordine alla mancanza di rimesse solutorie prescritte, alla presenza sin dall'inizio di affidamenti sul conto corrente, sulla usurarietà delle pattuizioni di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, della nullità per indeterminatezza delle commissioni di vario tipo, sulla validità della clausola anatocistica.
Analizzando in particolare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, secondo la banca, le rimesse antedecennali affluite sul conto oggetto di causa, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, vanno qualificate solutorie.
Invero detta tesi non tiene conto che la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito, non esclude che nella specie vi sia stato un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attrice ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi
Interbancria (doverosa soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta (art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014).
La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Anche riguardo all'usurarietà del rapporto di conto corrente, il ctu correttamente ha fatto riferimento al tasso soglia usura pari al 14,28% (Tasso soglia III trimestre 2005 per aperture di credito di importo oltre euro
5.000,00), accertando un taeg pari al 14,47 con un debordo pari allo 0,19% e accertando una CMS pattuita ed applicata pari all'1,50% a fronte di una CMS soglia pari all'1,25% con un debordo pari allo 0,24%. Il superamento del tasso soglia complessivo, pertanto, è risultato pari allo 0,43% con conseguente calcolo di un diritto dell'attrice alla ripetizione dell'importo di
102.409,86 risultante dall'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c..
La convenuta va, quindi, condannata alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore dell'attrice della suddetta somma, quale saldo creditore a favore della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 correntista all'8.05.2018, data di chiusura del rapporto di conto corrente, in luogo del saldo zero riportato in contabilità dalla banca, importo da restituire da parte di quest'ultima ex art. 2033 cc..
A tale importo da restituire dalla banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033 c.c.), in quanto durante il rapporto bancario la correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute o clausole nulle.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della banca soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 102.409,86 oltre interessi legali moratori dal 24.12.2018 fino all'effettivo soddisfo 1) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice- dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7093/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di ripetizione indebito bancario
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Orfeo Parte_1
Strianese e Antonio Basilio Fimiani, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Controparte_1
Florimonte, come da procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/12/2018 la
[...]
esponeva di aver intrattenuto con il Banco di Napoli s.p.a., poi Parte_1 divenuto un rapporto di conto corrente affidato n. Controparte_1
1000/00001237 dall'8.09.2005 fino all'8.5.2018, data di estinzione dello stesso. Allegava di aver richiesto alla banca, a mezzo pec del 27.03.2017 e del
04.04.2017, il rilascio in copia della documentazione relativa al suddetto rapporto contestando, nel contempo, l'illegittima applicazione di commissioni e spese non dovute e di interessi ultra legali ed anatocistici. Aggiungeva di aver incaricato un proprio ctp per la ricostruzione del rapporto di conto corrente, dalla quale emergeva che il rapporto risultava stipulato in violazione della L. 108/96 in quanto in data 8.9.2005 (data di sottoscrizione del contratto), a fronte di un tasso soglia usura pari al 14,28% per la categoria
“aperture di credito in conto corrente per importi superiori ad € 5.000,00”, veniva pattuito un Tasso Effettivo Annuo pari al 14,4737%; che le commissioni di massimo scoperto (per € 2.694,85), di disponibilità immediata fondi (per € 14.089,38), nonché di istruttoria fido (per € 2.100,00), non
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 rispettavano i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.; che l'art. 1283 c.c. risultava rispettato solo apparentemente in quanto il contratto dell'8 09.2005 prevedeva per tasso creditore pari a zero per le giacenze fino a € 3.000,00, mentre per le giacenze superiori ai € 3.000,00 il tasso creditore era indicato come pari allo 0,01%. Avendo esperita la mediazione, conclusasi con esito negativo, l'attrice chiedeva al giudice di a) accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente e, comunque, di ogni previsione contrattuale che risulti concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla immediata restituzione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 124.121,98, come risultante dalla consulenza tecnica di parte e, comunque, di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi usurari, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare illegittime, nulle, o comunque annullabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 tub, nonché degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418 c.c., tutte le clausole e/o pattuizioni riferite al rapporto di conto corrente, in relazione agli interessi ultralegali, anatocistici, alle spese, alla commissione di massimo scoperto, alla commissione disponibilità fondi e d'istruttoria fido, alle valute, a qualsiasi altra competenza a qualsiasi titolo pretesa ed applicata in assenza di idonea pattuizione e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla immediata restituzione in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 18.884,23 come risultante dalla consulenza tecnica di parte e, comunque, di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca, oltre interessi e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta, impugnando e CP_2 contestando il contenuto dell'atto di citazione in ogni circostanza di fatto e diritto ed eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie.
Espletata ctu con il dott. , precisate le conclusioni, la Persona_1 causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova premettere che nei giudizi aventi ad oggetto l'azione di ripetizione dell'indebito bancario, l'onere della prova per il cliente della banca è adempiuto con la produzione della contabilità bancaria (estratti conto), dalla quale desumere la contabilizzazione di voci passive non previste da valide clausole contrattuali (interessi ultralegali, commissioni, spese, giorni valuta)
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 o contrarie a norme inderogabili di legge (a volte solo a decorrere da una certa data) come per gli interessi anatocistici, gli interessi usurari, le commissioni di massico scoperto. Gli estratti conto possono essere prodotti anche in parte, atteso che in tal caso gli importi addebitati illegittimamente saranno accertati limitatamente ai periodi per i quali sono stati prodotti. Non è onere del correntista produrre contratti scritti, segnatamente quanto allega di non averli mai sottoscritti o di non averli ottenuti dalla banca nonostante la richiesta ex art. 119 Tub, bastando l'allegazione dello svolgimento del rapporto bancario come risultante dagli estratti conto. E' onere della banca produrre i contratti per dimostrare la legittima contabilizzazione delle voci passive addebitate al cliente come risultanti dagli estratti conto. Inoltre, se la banca agisce in riconvenzionale per l'eventuale pagamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, è onere della banca dimostrare il formarsi del saldo finale con la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla fine.
Ciò premesso, riguardo al conto corrente oggetto del presente giudizio, sulla base della documentazione prodotta, il ctu ha correttamente analizzato e ricostruito il rapporto di conto corrente, con motivazioni condivisibili in fatto e in diritto, che questo giudice qui richiama integralmente per quanto di ragione. In particolare questo giudice condivide quanto motivato dal ctu in ordine alla mancanza di rimesse solutorie prescritte, alla presenza sin dall'inizio di affidamenti sul conto corrente, sulla usurarietà delle pattuizioni di interessi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, della nullità per indeterminatezza delle commissioni di vario tipo, sulla validità della clausola anatocistica.
Analizzando in particolare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca riguardo all'azione di ripetizione dell'indebito, secondo la banca, le rimesse antedecennali affluite sul conto oggetto di causa, in assenza di produzione di un contratto scritto di apertura di credito, vanno qualificate solutorie.
Invero detta tesi non tiene conto che la mancata produzione di contratti scritti di apertura di credito, non esclude che nella specie vi sia stato un rapporto di apertura di credito tra le parti, vale a dire il c.d. fido di fatto, ovvero l'autorizzazione ad uno sconfinamento concesso alla correntista, analogo ad un'apertura di credito non regolata, ma costantemente tollerata, pur in assenza di un documento contrattuale. Invero l'attrice ha correttamente dedotto che il conto è stato costantemente affidato dall'inizio e per tutta la durata del rapporto, con la banca che ha consentito alla correntista un saldo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 passivo entro soglie di fido variabili nel tempo, come desunte dal ctu dall'analisi degli estratti conto. Durante detto rapporto di apertura di credito di fatto, la banca non ha mai intimato il rientro né ha assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi
Interbancria (doverosa soprattutto in assenza di fido), applicando le commissione di massimo scoperto e differenziando la misura degli interessi passivi tra quelli infrafido ed extrafido, senza mai avanzare richieste di garanzie ulteriori per l'aumentare dello scoperto bancario consentito. Il quadro probatorio documentale consente, pertanto, di ritenere accertata la stipula per facta concludentia di contratti di apertura di credito. D'altra parte la mancanza di un contratto di apertura di credito in forma scritta non può ricadere a vantaggio della banca, atteso che le norme sulla forma dei contratti bancari sono norme a protezione della parte debole del rapporto contrattuale, vale a dire del cliente della banca e quindi la violazione delle stesse non può risolversi in un vantaggio per la convenuta (art. 127 comma 2 tub). Non a caso si parla di c.d. nullità relative di protezione (cfr. Cass. S.U. 26242/2014).
La tesi difensiva della banca, inoltre, non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale che ha statuito che con riferimento al correntista che agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi e commissioni non dovute, il termine di prescrizione decennale cui l'azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti solo alla chiusura del conto corrente il dare/avere tra le parti diviene esigibile, per cui da detta data decorre la prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito ( Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Anche riguardo all'usurarietà del rapporto di conto corrente, il ctu correttamente ha fatto riferimento al tasso soglia usura pari al 14,28% (Tasso soglia III trimestre 2005 per aperture di credito di importo oltre euro
5.000,00), accertando un taeg pari al 14,47 con un debordo pari allo 0,19% e accertando una CMS pattuita ed applicata pari all'1,50% a fronte di una CMS soglia pari all'1,25% con un debordo pari allo 0,24%. Il superamento del tasso soglia complessivo, pertanto, è risultato pari allo 0,43% con conseguente calcolo di un diritto dell'attrice alla ripetizione dell'importo di
102.409,86 risultante dall'applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c..
La convenuta va, quindi, condannata alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore dell'attrice della suddetta somma, quale saldo creditore a favore della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 correntista all'8.05.2018, data di chiusura del rapporto di conto corrente, in luogo del saldo zero riportato in contabilità dalla banca, importo da restituire da parte di quest'ultima ex art. 2033 cc..
A tale importo da restituire dalla banca, vanno aggiunti gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo, atteso che non è configurabile la male fede della banca (art. 2033 c.c.), in quanto durante il rapporto bancario la correntista non ha mai contestato gli estratti conto, né segnalato somme non dovute o clausole nulle.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della banca soccombente, con liquidazione che tiene conto del valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di euro 102.409,86 oltre interessi legali moratori dal 24.12.2018 fino all'effettivo soddisfo 1) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 29/04/2025
Il Giudice- dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5