Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 526
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica dell'atto presupposto (accertamento Irpef)

    La doglianza è inammissibile in quanto sollevata tardivamente con memoria non autorizzata e non nei termini previsti per i motivi aggiunti. La notifica dell'atto presupposto è stata effettuata ritualmente.

  • Rigettato
    Mancato accertamento della prescrizione

    La prescrizione decennale non era decorso alla data di notifica dell'accertamento.

  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La doglianza è inammissibile in quanto sollevata tardivamente. L'atto presupposto è stato notificato ritualmente.

  • Inammissibile
    Mancata tempestiva iscrizione ai ruoli

    Motivo "ipotetico" e inammissibile.

  • Rigettato
    Mancata prova dell'esecutività dei ruoli

    Il credito tributario iscritto a ruolo assume i caratteri del titolo esecutivo.

  • Rigettato
    Illegittimità della condanna alle spese

    La condanna alle spese è corretta anche in caso di costituzione con funzionario.

  • Inammissibile
    Mancanza di rilievi specifici sull'intimazione

    Tutti i motivi che non concernono il solo atto impugnato (l'intimazione) sono inammissibili in quanto l'atto presupposto è definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 526
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo