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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1241/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.AT - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9877/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi: - Nominativo_1 n. 67122017183154008000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000187 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120239029647812000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6076/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste LL parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 9877\24, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 10\10\23, limitatamente all'atto pure ivi indicato per IRPEF ed addizionale anno 2016.
La contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria), deducendo: a) vizio di notifica dell'atto presupposto
(accertamento Irpef); b) mancato accertamento della prescrizione degli importi per sanzioni e interessi;
c) mancata notifica degli atti presupposti;
d) mancata tempestiva iscrizione ai ruoli;
d) mancata prova dell'esecutività dei ruoli;
e) illegittimità della condanna alla spese, attesa la costituzione tramite funzionario;
ha resistito l'Agenzia LL AT .
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato con riferimento a tutti i motivi, con ampi profili di inammissibilità, come infra si dirà.
Il primo motivo (sovrapponibile al terzo), relativo ai vizi di notifica degli atti presupposti, nella specie l'accertamento Irpef è effettivamente inammissibile, come dedotto dall'Agenzia LL AT;
e infatti – con il ricorso introduttivo – di primo grado, il contribuente si era limitato a dedurre genericamente l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti.
Solo a seguito della costituzione dell'Agenzia LL AT, che aveva documentato la rituale notifica dell'atto in questione, il, contribuente - con memoria del 1 maggio 2024, non autorizzata e del tutto tardiva (l'udienza di trattazione è del 6 maggio 2024) eccepiva i vizi di notifica ora reiterati;
di contro, tale nuova doglianza avrebbe dovuto essere convogliata nell'ambito di motivi aggiunti, ex art. 24 d.lgs
546\1992 (ratione temporis vigente), con le forme e nei termini (60 gg dalla costituzione dell'ufficio, che aveva appunto allegato la documentazione attinente la notifica di cui si tratta) ivi previsti.
Ne segue che già il primo giudice avrebbe dovuto rilevare tale vizio processuale (pur dovendosi convenire, per completezza, che la notifica di cui si tratta ebbe luogo, del tutto legittimamente, ex art. 139 ss c.p.c., a mani di familiare convivente, il 20\10\21; vi è stata anche raccomandata informativa).
L'atto presupposto, quindi, è ormai definitivo, sicchè sono inammissibili tutti i motivi che non concernono il solo atto impugnato, l'ingiunzione (in ordine alla quale l'appellante non muove rilievi specifici)
Solo per completezza si rileva l'inammissibilità sia del il motivo (del tutto “ipotetico” ) attinente alla tempestiva iscrizione ai ruoli, sia quello attinente alla esecutività stessa dei ruoli esattoriali (tenuto conto della esecutività degli avvisi di accertamento, in ogni caso, come correttamente rilevato dall'Agenzia, il credito tributario, una volta iscritto a ruolo, assume i caratteri del titolo esecutivo); infine (lo si rileva sempre per completezza), si verte in tema di Irpef 2016, sicchè, già con la notifica dell'accertamento, la prescrizione – decennale- era ben lontana dal decorso.
Del tutto correttamente il contribuente soccombente è stato condannato alle spese (onorari) in favore dell'Agenzia, non rilevando che questa era costituita con proprio funzionario (v. in ultimo Cass. 20043\2025)
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello Condanna l'appellante al pagamento LL spese e competenze dl grado, liquidate complessivamente in Euro 600,00
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AS GEREMIA, RE
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1241/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.AT - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9877/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi: - Nominativo_1 n. 67122017183154008000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TELTELM000187 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120239029647812000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6076/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste LL parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 9877\24, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 10\10\23, limitatamente all'atto pure ivi indicato per IRPEF ed addizionale anno 2016.
La contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria), deducendo: a) vizio di notifica dell'atto presupposto
(accertamento Irpef); b) mancato accertamento della prescrizione degli importi per sanzioni e interessi;
c) mancata notifica degli atti presupposti;
d) mancata tempestiva iscrizione ai ruoli;
d) mancata prova dell'esecutività dei ruoli;
e) illegittimità della condanna alla spese, attesa la costituzione tramite funzionario;
ha resistito l'Agenzia LL AT .
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato con riferimento a tutti i motivi, con ampi profili di inammissibilità, come infra si dirà.
Il primo motivo (sovrapponibile al terzo), relativo ai vizi di notifica degli atti presupposti, nella specie l'accertamento Irpef è effettivamente inammissibile, come dedotto dall'Agenzia LL AT;
e infatti – con il ricorso introduttivo – di primo grado, il contribuente si era limitato a dedurre genericamente l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti.
Solo a seguito della costituzione dell'Agenzia LL AT, che aveva documentato la rituale notifica dell'atto in questione, il, contribuente - con memoria del 1 maggio 2024, non autorizzata e del tutto tardiva (l'udienza di trattazione è del 6 maggio 2024) eccepiva i vizi di notifica ora reiterati;
di contro, tale nuova doglianza avrebbe dovuto essere convogliata nell'ambito di motivi aggiunti, ex art. 24 d.lgs
546\1992 (ratione temporis vigente), con le forme e nei termini (60 gg dalla costituzione dell'ufficio, che aveva appunto allegato la documentazione attinente la notifica di cui si tratta) ivi previsti.
Ne segue che già il primo giudice avrebbe dovuto rilevare tale vizio processuale (pur dovendosi convenire, per completezza, che la notifica di cui si tratta ebbe luogo, del tutto legittimamente, ex art. 139 ss c.p.c., a mani di familiare convivente, il 20\10\21; vi è stata anche raccomandata informativa).
L'atto presupposto, quindi, è ormai definitivo, sicchè sono inammissibili tutti i motivi che non concernono il solo atto impugnato, l'ingiunzione (in ordine alla quale l'appellante non muove rilievi specifici)
Solo per completezza si rileva l'inammissibilità sia del il motivo (del tutto “ipotetico” ) attinente alla tempestiva iscrizione ai ruoli, sia quello attinente alla esecutività stessa dei ruoli esattoriali (tenuto conto della esecutività degli avvisi di accertamento, in ogni caso, come correttamente rilevato dall'Agenzia, il credito tributario, una volta iscritto a ruolo, assume i caratteri del titolo esecutivo); infine (lo si rileva sempre per completezza), si verte in tema di Irpef 2016, sicchè, già con la notifica dell'accertamento, la prescrizione – decennale- era ben lontana dal decorso.
Del tutto correttamente il contribuente soccombente è stato condannato alle spese (onorari) in favore dell'Agenzia, non rilevando che questa era costituita con proprio funzionario (v. in ultimo Cass. 20043\2025)
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
Respinge l'appello Condanna l'appellante al pagamento LL spese e competenze dl grado, liquidate complessivamente in Euro 600,00