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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA di e di in Parte_1 Parte_2 Parte_2 proprio ( ) in persona della curatrice Avv. rappresentata P.IVA_1 Parte_3
e difesa dall'Avv. Sandro Bravi giusta procura speciale in atti;
attore
E
( ), rappresentato e difeso dell'avv. Fernando CP_1 C.F._1
Targa giusta procura speciale in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti concludevano riportandosi alle domande in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Curatela Parte_4 di e di in proprio, in persona del Curatore,
[...] Parte_2 Parte_2 ha citato in giudizio contro il quale ha proposto azione revocatoria ai sensi CP_1 dell'art. 44 legge fallimentare, deducendo: - che in data 18.12.2015 veniva dichiarato dal Tribunale di Civitavecchia il fallimento
39/2015 della di e di in proprio;
Parte_1 Parte_2 Parte_2
- che successivamente alla declaratoria di fallimento aveva eseguito in Parte_2 favore del fratello il pagamento della somma complessiva di € 9.875 CP_1 mediante bonifici bancari e in particolare aveva eseguito i seguenti pagamenti: € 970 il
3.6.2019; € 1900 il 3.7.2019; € 855 il 7.8.2019; 300 euro il 6.9.2019; € 850 il 6.9.2019; € 1500 il 7.10.2019; € 750 l'8.11.2019; € 350 l'8.11.2019; € 200 il 14.11.2019; € 550 il 27.12.2019; €
500 il 14.01.2020; € 550 il 12.2.2020; € 550 il 12.2.2020; € 600 il 21.09.2020;
- che il pagamento in questione era revocabile ex art. 44 l.f., in quanto eseguito successivamente alla declaratoria di fallimento non rilevando alcuno stato soggettivo dell'accipiens.
Tutto quanto sopra premesso la curatela attrice ha chiesto dichiararsi inefficaci ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare i sopraindicati pagamenti per la somma complessiva di € 9.875
e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione della predetta somma oltre rivalutazione e interessi dall'esecuzione delle rimesse fino al soddisfo, vinte le spese di lite.
Si costituiva tardivamente il convenuto, rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'azione intentata nei suoi confronti e instando per il rigetto della domanda revocatoria.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e interrogatorio formale, indi all'udienza del 22.05.2025 era decisa, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di inefficacia dei pagamenti, promossa dalla Curatela in epigrafe, è fondata, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 44 l. fall., primo comma, “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”.
La giurisprudenza di legittimità (v.Cass.n.6517/1994) ha con orientamento consolidato ribadito l'assunto per cui a mente dell'art.44 legge fall. l'inefficacia non riguarda solo i
“pagamenti”, ma coglie qualsiasi atto compiuto dal fallito che possa avere effetto per la massa creditoria.
Giova premettere, quanto alla proposta azione ex art. 44 I.fall., che detta norma, ai commi
1 e 2 , prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 I.fall., assicurando la par candido creditorum.
In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 I.fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970).
A conclusioni sostanzialmente analoghe perviene, in motivazione, Cass. 30 marzo 2005, n.
6737): principio, questo, finalizzato, nella sua assolutezza, ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2,
1.fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015). Pertanto, sotto il profilo giuridico, è irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 I.fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234).
Di conseguenza l'inefficacia sanziona la percezione di somme da parte dei destinatari dei pagamenti, in disparte l'elemento soggettivo del destinatario, non rilevando l'eventuale buona o mala fede del medesimo.
Nel caso di specie il convenuto ha ammesso di aver ricevuto i pagamenti da parte della sorella fallita, eccependo la propria buona fede e la circostanza che detti pagamenti erano frutto della restituzione di un prestito dal medesimo effettuato in favore della sorella.
Nondimeno tali difese non consentono di paralizzare l'azione attorea sulla base dei principi sopra esposti. Invero l'inefficacia relativa degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 44 l. fall. consegue "ope legis" alla sentenza dichiarativa, prescindendo sia dall'idoneità degli stessi a recare pregiudizio ai creditori concorsuali, sia dalla buona fede dei terzi.
Da quanto precede l'obbligo restitutorio gravante sul convenuto è pari all'importo dal medesimo percepito di € 9.875,00.
Su tale importo devono computarsi gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti (Cass.
26501/2013).
Quanto alla rivalutazione invocata dalla curatela, occorre evidenziare che qualora la parte, con riguardo ad una pretesa restitutoria, proponga domanda congiunta di interessi e rivalutazione monetaria, come se si trattasse di un credito di valore, al giudice è preclusa l'applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. in ordine al maggior danno da svalutazione (Cass. n.21956/2014).
Pertanto, poiché nella comparsa conclusionale la parte attrice si è limitata a richiedere la rivalutazione, e non già il maggior danno da svalutazione, tale domanda deve intendersi rinunciata;
deve inoltre evidenziarsi che la comparsa conclusionale ben può contenere una rinuncia alla domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (Cass.n.8737/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dello scaglione di riferimento, al valore minimo in relazione alla semplicità della causa ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 15 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento n° n. 39/2015
[...] di e di in proprio, revoca i pagamenti dell'importo Parte_1 Parte_2 Parte_2 complessivo di € 9.875,00 effettuati dalla in favore di e Parte_2 CP_1 precisamente: € 970 il 3.6.2019; € 1900 il 3.7.2019; € 855 il 7.8.2019; 300 euro il 6.9.2019; €
850 il 6.9.2019; € 1500 il 7.10.2019; € 750 l'8.11.2019; € 350 l'8.11.2019; € 200 il 14.11.2019;
€ 550 il 27.12.2019; € 500 il 14.01.2020; € 550 il 12.2.2020; € 550 il 12.2.2020; € 600 il
21.09.2020;
2) per l'effetto condanna la al pagamento in favore del fallimento attore CP_1 della somma di € 9.875,00 oltre interessi legali dai singoli pagamenti sino al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla
[...] di e di in proprio che Controparte_2 Parte_2 Parte_2 si determinano in euro 2540 oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosi deciso in Civitavecchia, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente,
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA di e di in Parte_1 Parte_2 Parte_2 proprio ( ) in persona della curatrice Avv. rappresentata P.IVA_1 Parte_3
e difesa dall'Avv. Sandro Bravi giusta procura speciale in atti;
attore
E
( ), rappresentato e difeso dell'avv. Fernando CP_1 C.F._1
Targa giusta procura speciale in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti concludevano riportandosi alle domande in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Curatela Parte_4 di e di in proprio, in persona del Curatore,
[...] Parte_2 Parte_2 ha citato in giudizio contro il quale ha proposto azione revocatoria ai sensi CP_1 dell'art. 44 legge fallimentare, deducendo: - che in data 18.12.2015 veniva dichiarato dal Tribunale di Civitavecchia il fallimento
39/2015 della di e di in proprio;
Parte_1 Parte_2 Parte_2
- che successivamente alla declaratoria di fallimento aveva eseguito in Parte_2 favore del fratello il pagamento della somma complessiva di € 9.875 CP_1 mediante bonifici bancari e in particolare aveva eseguito i seguenti pagamenti: € 970 il
3.6.2019; € 1900 il 3.7.2019; € 855 il 7.8.2019; 300 euro il 6.9.2019; € 850 il 6.9.2019; € 1500 il 7.10.2019; € 750 l'8.11.2019; € 350 l'8.11.2019; € 200 il 14.11.2019; € 550 il 27.12.2019; €
500 il 14.01.2020; € 550 il 12.2.2020; € 550 il 12.2.2020; € 600 il 21.09.2020;
- che il pagamento in questione era revocabile ex art. 44 l.f., in quanto eseguito successivamente alla declaratoria di fallimento non rilevando alcuno stato soggettivo dell'accipiens.
Tutto quanto sopra premesso la curatela attrice ha chiesto dichiararsi inefficaci ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare i sopraindicati pagamenti per la somma complessiva di € 9.875
e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione della predetta somma oltre rivalutazione e interessi dall'esecuzione delle rimesse fino al soddisfo, vinte le spese di lite.
Si costituiva tardivamente il convenuto, rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'azione intentata nei suoi confronti e instando per il rigetto della domanda revocatoria.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e interrogatorio formale, indi all'udienza del 22.05.2025 era decisa, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di inefficacia dei pagamenti, promossa dalla Curatela in epigrafe, è fondata, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 44 l. fall., primo comma, “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”.
La giurisprudenza di legittimità (v.Cass.n.6517/1994) ha con orientamento consolidato ribadito l'assunto per cui a mente dell'art.44 legge fall. l'inefficacia non riguarda solo i
“pagamenti”, ma coglie qualsiasi atto compiuto dal fallito che possa avere effetto per la massa creditoria.
Giova premettere, quanto alla proposta azione ex art. 44 I.fall., che detta norma, ai commi
1 e 2 , prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 I.fall., assicurando la par candido creditorum.
In proposito, si è correttamente osservato che l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 I.fall., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970).
A conclusioni sostanzialmente analoghe perviene, in motivazione, Cass. 30 marzo 2005, n.
6737): principio, questo, finalizzato, nella sua assolutezza, ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2,
1.fall., ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015). Pertanto, sotto il profilo giuridico, è irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui all'art. 44 I.fall. non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell'assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234).
Di conseguenza l'inefficacia sanziona la percezione di somme da parte dei destinatari dei pagamenti, in disparte l'elemento soggettivo del destinatario, non rilevando l'eventuale buona o mala fede del medesimo.
Nel caso di specie il convenuto ha ammesso di aver ricevuto i pagamenti da parte della sorella fallita, eccependo la propria buona fede e la circostanza che detti pagamenti erano frutto della restituzione di un prestito dal medesimo effettuato in favore della sorella.
Nondimeno tali difese non consentono di paralizzare l'azione attorea sulla base dei principi sopra esposti. Invero l'inefficacia relativa degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 44 l. fall. consegue "ope legis" alla sentenza dichiarativa, prescindendo sia dall'idoneità degli stessi a recare pregiudizio ai creditori concorsuali, sia dalla buona fede dei terzi.
Da quanto precede l'obbligo restitutorio gravante sul convenuto è pari all'importo dal medesimo percepito di € 9.875,00.
Su tale importo devono computarsi gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti (Cass.
26501/2013).
Quanto alla rivalutazione invocata dalla curatela, occorre evidenziare che qualora la parte, con riguardo ad una pretesa restitutoria, proponga domanda congiunta di interessi e rivalutazione monetaria, come se si trattasse di un credito di valore, al giudice è preclusa l'applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. in ordine al maggior danno da svalutazione (Cass. n.21956/2014).
Pertanto, poiché nella comparsa conclusionale la parte attrice si è limitata a richiedere la rivalutazione, e non già il maggior danno da svalutazione, tale domanda deve intendersi rinunciata;
deve inoltre evidenziarsi che la comparsa conclusionale ben può contenere una rinuncia alla domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (Cass.n.8737/2014).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto dello scaglione di riferimento, al valore minimo in relazione alla semplicità della causa ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 15 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento n° n. 39/2015
[...] di e di in proprio, revoca i pagamenti dell'importo Parte_1 Parte_2 Parte_2 complessivo di € 9.875,00 effettuati dalla in favore di e Parte_2 CP_1 precisamente: € 970 il 3.6.2019; € 1900 il 3.7.2019; € 855 il 7.8.2019; 300 euro il 6.9.2019; €
850 il 6.9.2019; € 1500 il 7.10.2019; € 750 l'8.11.2019; € 350 l'8.11.2019; € 200 il 14.11.2019;
€ 550 il 27.12.2019; € 500 il 14.01.2020; € 550 il 12.2.2020; € 550 il 12.2.2020; € 600 il
21.09.2020;
2) per l'effetto condanna la al pagamento in favore del fallimento attore CP_1 della somma di € 9.875,00 oltre interessi legali dai singoli pagamenti sino al saldo;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla
[...] di e di in proprio che Controparte_2 Parte_2 Parte_2 si determinano in euro 2540 oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Cosi deciso in Civitavecchia, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli