Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paola Bianchi presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STELLATO GIUSEPPE CP_1
presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti: come nelle note di trattazione scritta. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2025 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 01.08.1994 in Carate Brianza
(MB), dal quale sono nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti, senza formulare istanze accessorie.
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio e non formulava domande accessorie.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza cartolare del 23.05.2025, le parti rinunciavano alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e rassegnavano conclusioni conformi ribadendo la volontà di divorziare, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza, con decreto di omologa del 17.07.2014, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assenza di ulteriori richieste accessorie esime il Tribunale da ulteriori valutazioni.
Vista la natura e l'esito del giudizio le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARATE BRIANZA
(MB) l'01.08.1994 da nato il [...] in [...] e Parte_1
nata il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARATE BRIANZA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 74, parte II, serie A, anno 1994);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso 3
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese