Ordinanza cautelare 20 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 5936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5936 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05936/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2648 del 2025, proposto da
Termica Celano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Sogari, Massimino Crisci, Francesco Piron, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Piron in Roma, piazza Navona n. 49;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
NA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Carria, Mario Percuoco, Maria Teresa Pirozzi, Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello, Filippo Nicolai, Francesca Simeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
B2g Sicily S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione pec del 24 dicembre 2024 inviata alla ricorrente, con cui NA ha disposto, in relazione all’impianto di Celano, la revoca della qualifica dai mercati MGP/MI e MSD, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 15 settembre 2025, firmato sia dal difensore che dal legale rappresentante della società ricorrente, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che a fronte della notifica della rinuncia NA, con atto depositato in data 2 marzo 2026, ha dichiarato di aderire alla rinuncia, anche in punto di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, mentre le altre parti non hanno manifestato opposizione alla stessa.
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in deroga alla regola tendenziale stabilita dall’art. 84, comma 2, c.p.a., tenuto conto dell’adesione a tale richiesta manifestata da NA e della costituzione solo formale delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN TA |
IL SEGRETARIO