Versione
28 giugno 1952
28 giugno 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.