Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 43 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GAGLIARDI Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. GAGLIARDI Parte_3 C.F._2
RITA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1) nella casa coniugale rimarrà la SI.ra unitamente alla figlia mentre Pt_3 Persona_1 il SI. trasferirà altrove la propria residenza. 2) La minore viene affidata Pt_1 Persona_1 in via esclusiva alla madre non essendosene mai occupato il padre per i problemi di salute di cui è affetto. 3) Il padre vedrà la figlia un giorno alla settimana per un paio di ore, ogni quindici giorni che avverrà nel week end, il sabato o la domenica, attraverso l'accompagnamento della minore da parte della madre presso il SI. come avviene Pt_1 da sempre. 4) Il SI. corrisponderà € 250,00 mensili entro il giorno 10, quale Pt_1 mantenimento in favore della minore da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Ferrara che di seguito si indica: protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta le spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - le spese mediche (che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di 2° imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale pagina 1 di 4
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascuna figlia. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - spese extrascolastiche da documentare (che richiedono il preventivo accordo): a) baby sitter;
b) centri estivi;
Le spese anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il SI. provvederà altresì al pagamento del 50% dell'assicurazione Pt_1 della casa e del 100% dell'assicurazione dell'auto di proprietà della moglie. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla SI.ra come già avviene. 5) Il sig. Pt_3 [...]
si obbliga a cedere senza corrispettivo in denaro alla sig.ra Parte_1 Parte_3 la propria quota di proprietà pari ad ½ (un mezzo) dell'immobile adibito a casa coniugale sita in Argenta (Fe) via Pier Paolo Pasolini, 7. Più propriamente il sig. Pt_1 promette di cedere tutto quanto allo stesso pervenuto in forza di contratto di compravendita a ministero del Notaio Dr.ssa in data in data 16/09/2021 Persona_2
Rep. n. 5239 Raccolta n. 4045, registrato a Bologna il giorno 11 ottobre 2021 al n. 49893 e trascritto a Ferrara il giorno 11 ottobre 2021 3 all'art.13655, rappresentato da porzione di fabbricato posto in Comune di Argenta via Pasolini, 7, costituito da un appartamento ai piani terra e primo, collegati da scala interna e da un'autorimessa pertinenziale al piano terra, con annesse, quali pertinenze, due porzioni di corte in proprietà esclusiva, una antistante e una retrostante il fabbricato, il tutto distinto nel catasto fabbricati nel foglio 150 con i mappali : 12 sub 7 graffato con il sub 20, cat. A/3, cl. 1, vani 6, RC euro 557,77, - 12 sub 8 cat c/6, cl. 2, mq 15, Rc euro 59,65, 12 sub 28 corte b.c.n.c. ai subb. 7 e 8. (cfr. doc. 2) Gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale, acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, resteranno in definitiva proprietà alla sig.ra Ai fini fiscali, le parti chiedono l'applicazione delle Parte_3 agevolazioni tributarie previste per la definizione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, nel rispetto dei valori fiscali risultanti dalla rendita attribuita all'immobile suddetto, e che agli effetti fiscali il trasferimento venga ritenuto esente da ogni imposta così come previsto dall'art. 19 della legge 6/03/1987 n. 74 estensibile agli atti relativi e conseguenti al procedimento di separazione personale dei coniugi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10/05/1999 n. 154. Le parti dichiarano che il presente patto 2 sub ha costituito elemento essenziale nella composizione bonaria della separazione e che esso non costituisce preliminare di cessione della proprietà di bene immobile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2645 bis c.c. e, pertanto, non è soggetto a trascrizione. L'atto pubblico di compravendita dovrà essere stipulato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di omologa della separazione personale consensuale presso un notaio di fiducia della signora ed il SI. provvederà al pagamento Pt_3 Pt_1 delle relative spese. 3) L'autovettura Renautl Clio tg. FN407JB intestata alla SI.ra rimane assegnata in definitiva proprietà alla stessa. 4) Entrambi i coniugi sono Pt_3 economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di contributo al proprio mantenimento. 5) I coniugi danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di pagina 2 di 4 non avere più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione dell'adempimento di quanto previsto nel presente accordo. Trovandosi d'accordo su tali condizioni i ricorrenti
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato, le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Argenta.
Ferrara, 25 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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