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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 24482 del 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, alla via Solferino n.40, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Paolo Simonetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla Via Freguglia, n. 10;
OPPONENTE
E
(C.F. . con sede in Milano, via G. Parini 9, in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca
Marchesan ed Elisa Pavanello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Via F.
Rismondo n. 2/E, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6479/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 18.06.2024, il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6479/2024, emesso, su ricorso di dal Tribunale di Milano CP_1
in data 03.05.2024 (pubblicato in data 08.05.2024 e notificato il 09.05.2024), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 16.458,61 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), a titolo di quota debito dovuta ex art. 1299 c.c. quale condebitrice in solido, in forza della pronuncia di condanna di cui alla sentenza n. 2596/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Milano
– Sezione lavoro.
Parte opponente, in particolare, eccepiva la non correttezza dei calcoli effettuati e la non debenza delle somme ingiunte, sostenendo che la sola obbligata al pagamento delle somme per cui è causa doveva essere concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso CP_1 in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto eccepito da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 20.01.2025, veniva rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta, essendo la causa di pronta soluzione, con rinvio per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2025; a tale udienza la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Nel merito l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno
2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Nel caso in esame, il credito azionato in monitorio da si fonda sul diritto di regresso ex CP_1
art. 1299 c.c. nei confronti dei condebitori in solido, in forza della pronuncia di condanna di cui alla sentenza n. 2596/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Milano – Sezione lavoro.
Con tale sentenza (prodotta dall'opposta sub doc 4), all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. (rubricato al n. RG 7147/2021) instaurato dal sig. il Giudice del Lavoro del Tribunale Parte_2
di Milano, accertato che nel caso di specie le parti convenute ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/03 devono essere condannate in solido a pagare al ricorrente le differenze retributive accertate per differenze da orario di lavoro ordinario e per indennità sostitutiva di ferie e permessi, condannava
Cooperativa Andromeda a r.l., e - in solido tra loro - a Parte_1 CP_2
corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di 19.885,31 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
nonché alla refusione in solido delle spese di lite, liquidate in euro
4.000,00 oltre accessori come per legge.
Parte opposta ha documentato i pagamenti per complessivi euro 32.917,22 effettuati dalla stessa in favore del ricorrente a seguito delle notifiche del precetto e di atto di pignoramento presso terzi in data 31.07.2023 e 12.09.2023 (v. docc. 5-6-7-8), con conseguente estinzione della procedura esecutiva (v. doc.9).
Stante il documentato stato di insolvenza della condebitrice solidale Cooperativa Andromeda a r.l.
(v. doc.16), sussiste il diritto di agire in regresso nei confronti del condebitore in solido CP_1
ai sensi dell'art. 1299 co. 2 c.c., per la quota di ½ del complessivo debito pagato, Parte_1
pari ad euro 16.458,61.
L'importo in questione è stato determinato correttamente, tenendo conto delle ritenute fiscali eseguite da quale soggetto obbligato in qualità di sostituto di imposta e della documentazione relativa CP_1
al pagamento delle spese legali liquidate nel precetto (v. doc.9).
Parte opposta ha fornito prova, pertanto, dell'esistenza del fatto costitutivo del proprio credito e della correttezza dell'importo oggetto di ingiunzione, mentre l'opponente non ha provato l'esistenza di eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Al riguardo, poiché il rapporto di solidarietà tra e Coop. CP_2 Parte_1
Andromeda per le somme oggetto di ingiunzione è già stato accertato in giudizio con effetto di giudicato ex art. 2909 c.c., devono ritenersi del tutto inammissibili, in queste sede, le eccezioni sollevate da parte opponente sulla pretesa estraneità del ai fatti già oggetto della causa Parte_1
promossa dal lavoratore.
L'opposizione, pertanto, non può che essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 6479/2024 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.800,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 1 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 24482 del 2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, alla via Solferino n.40, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Paolo Simonetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla Via Freguglia, n. 10;
OPPONENTE
E
(C.F. . con sede in Milano, via G. Parini 9, in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca
Marchesan ed Elisa Pavanello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Via F.
Rismondo n. 2/E, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6479/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 18.06.2024, il proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6479/2024, emesso, su ricorso di dal Tribunale di Milano CP_1
in data 03.05.2024 (pubblicato in data 08.05.2024 e notificato il 09.05.2024), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 16.458,61 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), a titolo di quota debito dovuta ex art. 1299 c.c. quale condebitrice in solido, in forza della pronuncia di condanna di cui alla sentenza n. 2596/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Milano
– Sezione lavoro.
Parte opponente, in particolare, eccepiva la non correttezza dei calcoli effettuati e la non debenza delle somme ingiunte, sostenendo che la sola obbligata al pagamento delle somme per cui è causa doveva essere concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso CP_1 in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto eccepito da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza della stessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 20.01.2025, veniva rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta, essendo la causa di pronta soluzione, con rinvio per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.04.2025; a tale udienza la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
Nel merito l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno
2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Nel caso in esame, il credito azionato in monitorio da si fonda sul diritto di regresso ex CP_1
art. 1299 c.c. nei confronti dei condebitori in solido, in forza della pronuncia di condanna di cui alla sentenza n. 2596/2023 del 13 luglio 2023 del Tribunale di Milano – Sezione lavoro.
Con tale sentenza (prodotta dall'opposta sub doc 4), all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. (rubricato al n. RG 7147/2021) instaurato dal sig. il Giudice del Lavoro del Tribunale Parte_2
di Milano, accertato che nel caso di specie le parti convenute ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/03 devono essere condannate in solido a pagare al ricorrente le differenze retributive accertate per differenze da orario di lavoro ordinario e per indennità sostitutiva di ferie e permessi, condannava
Cooperativa Andromeda a r.l., e - in solido tra loro - a Parte_1 CP_2
corrispondere al ricorrente la somma complessiva lorda di 19.885,31 euro, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
nonché alla refusione in solido delle spese di lite, liquidate in euro
4.000,00 oltre accessori come per legge.
Parte opposta ha documentato i pagamenti per complessivi euro 32.917,22 effettuati dalla stessa in favore del ricorrente a seguito delle notifiche del precetto e di atto di pignoramento presso terzi in data 31.07.2023 e 12.09.2023 (v. docc. 5-6-7-8), con conseguente estinzione della procedura esecutiva (v. doc.9).
Stante il documentato stato di insolvenza della condebitrice solidale Cooperativa Andromeda a r.l.
(v. doc.16), sussiste il diritto di agire in regresso nei confronti del condebitore in solido CP_1
ai sensi dell'art. 1299 co. 2 c.c., per la quota di ½ del complessivo debito pagato, Parte_1
pari ad euro 16.458,61.
L'importo in questione è stato determinato correttamente, tenendo conto delle ritenute fiscali eseguite da quale soggetto obbligato in qualità di sostituto di imposta e della documentazione relativa CP_1
al pagamento delle spese legali liquidate nel precetto (v. doc.9).
Parte opposta ha fornito prova, pertanto, dell'esistenza del fatto costitutivo del proprio credito e della correttezza dell'importo oggetto di ingiunzione, mentre l'opponente non ha provato l'esistenza di eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Al riguardo, poiché il rapporto di solidarietà tra e Coop. CP_2 Parte_1
Andromeda per le somme oggetto di ingiunzione è già stato accertato in giudizio con effetto di giudicato ex art. 2909 c.c., devono ritenersi del tutto inammissibili, in queste sede, le eccezioni sollevate da parte opponente sulla pretesa estraneità del ai fatti già oggetto della causa Parte_1
promossa dal lavoratore.
L'opposizione, pertanto, non può che essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. 6479/2024 del Tribunale di Milano;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.800,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 1 aprile 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale