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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 677/2022 ON. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 677 del Ruolo Generale Affari ONenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
,rappresentato e difeso avv. Claudia Bertinelli (C.F. ; fax 031.243110; C.F._1 C.F._2
PEC: presso il cui studio in Como via Bellini n. 14 è elettivamente Email_1 domiciliato.
-appellante- E
P.IVA ), in persona del l.r.p.t, con sede in Como, via Asiago n.25, ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentata ed assistita dall'Avv. Simona Roncoroni (C.F. e dell'Avv. Alessandro Fermi C.F._3
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como via Mentana 22; pec: C.F._4
Email_2
-appellata-
(C.F. e P. I.VA. ), con sede legale in Roma, P.zza Guglielmo Marconi 25, ONroparte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gelpi (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata presso il suo studio in Como via 5 Giornate n. 61, al numero fax: 031/270257 o all'indirizzo di posta certificata: Email_3
-appellata-
(cod. fisc. , con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 19 (già Largo ONroparte_3 P.IVA_3
Tazio Nuvolari n. 1), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dell'Avv. Primo Mauri (cod. fisc.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Cesare NT n. 50 C.F._6
(pec: fax 031.5375189) Email_4
-appellata- residente in [...], ONroparte_4
, residente in [...], ONroparte_5
-appellati contumaci-
1 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità da circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 18.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 60, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante : Pt_1
“ - dato atto dell'avvenuto pagamento in data 18.05.17 al sig. da parte della Parte_1 [...] dell'importo di € 12.091,00 tenuto a titolo di acconto, condannare in solido la P_3 ONroparte_1 con sede in Como via Asiago n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. ONroparte_5 residente in [...] e la con sede in Milano Largo Tazio ONroparte_3
Nuvolari n. 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del residuo danno materiale subito dal sig. in conseguenza dell'evento per cui è causa paria € 13.716,49, od in quella Parte_1 diversa somma ritenuta più equa, con rivalutazione ed interessi dal fatto e dall'esborso al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa (ivi compreso 15% spese generali, 4% CPA e IVA), spese di CTU e di CT di parte.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
8) vero che dopo l'urto con il furgone Renault Master, il cancello carraio della limitrofa proprietà rimaneva eretto ed il pilastro posizionato lungo il margine di via Domea risultava ammaccato come da fotografia che mi si rammostra (pag. 9 ONroparte_ elaborato peritale perito – doc. 2 parte convenuta ”; Per_1
9) Vero che il giorno 30.12.16 poco dopo le ore 9.00 sono stato chiamato dalla sig.ra e mi sono subito recato P_4 sul luogo del sinistro per cui è causa sito in NT (CO) via Domea;
10) Vero che, a seguito di quanto sopra, quando sono arrivato in via Domea la macchina EP tg. FA904MS della sig.ra
si trovava ferma nella corsia di marcia con direzione Cascina Amata/Olgelasca a pochi metri dall'intersezione P_4 con la via L. Da Vinci (stradina laterale di destra – doc. 2 ), mentre il furgone Renault Master con targa di prova Pt_1ONroparte_ CAP1REN0 di proprietà della si trovava nella opposta direzione di marcia sulla via Domea a 200 metri di distanza.
Si indica a teste: sig. , residente in [...]; Testimone_1 11) Vero che ho redatto il preventivo di cui al doc. 6 ( ) che mi si rammostra, per la riparazione dei danni Pt_1 riscontrati sull'autovettura EP Cherokee targata FA904MS, di proprietà del signor;
danni che riconosco nelle Pt_1 fotografie che mi vengono mostrate (doc. 5 e 18 )”. Pt_1 Si indica a teste: legale rappresentante della Nuova Carrozzeria Galliano Sas di AS DA & C. con sede in NT
(CO) via per Alzate n. 20.
Si insiste, infine, per la rinnovazione della CTU con altro perito o, in subordine, che il CTU sia chiamato a rendere chiarimenti sui punti esposti a verbale all'udienza del 14.11.2019 e richiamati nella narrativa dell'atto di citazione e delle
Note di trattazione scritta 18.04.2023, oltre che sui punti indicati dal Giudice a verbale dell'udienza cartolare
19.04.2023.”
Per parte appellata : ONroparte_2
“Voglia il Tribunale, in riforma della impugnata sentenza n. 559/2021 del Giudice di Pace di Como, nel merito, in via di appello incidentale: per i motivi di cui in atti, accertare la responsabilità esclusiva del signor - conducente del veicolo di proprietà della – nella causazione del ONroparte_5 ONroparte_1 dedotto sinistro del 30/12/2016 e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione ONroparte_1ON dell'importo pari a € 3.447,78 versato da lla medesima Società in esecuzione della impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Spese di primo e di secondo grado rifuse.
2 In via istruttoria: a fronte delle osservazioni critiche mosse sia dal perito sia dal perito Persona_2 [...] alle conclusioni della bozza di consulenza cinematica a cui il CTU non ha Per_3 Persona_4 fornito esaurienti e convincenti risposte, si ribadisce la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte.”
Per parte appellata ONroparte_1
“in via principale e nel merito: rigettare e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 559/2021 emessa dal Giudice di Pace di Como, dott.ssa
Capotosto
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, spese di ctu e ctp del giudizio di primo grado”.
Per parte appellata ONroparte_3
“nel merito respingere l'impugnazione formulata da , in quanto infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 559/2021 depositata in data 13.07.2021 dal Giudice di Pace di Como;
in punto spese con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge, per il presente grado di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 2.4.2.2022 impugnava la sentenza n. Parte_1
559/2021- R.G. n. 3505/2017, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 13.7.2021 chiedendone, oltre che in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma totale, non condividendone le statuizioni.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità concorsuale paritetica di , ONroparte_5 conducente del furgone di proprietà di (attore in primo grado), assicurato per la RCA con ONroparte_1 [...]
e di , conducente del veicolo EP Cherokee di proprietà dell'attore , P_3 ONroparte_4 Pt_1 ON assicurato per la RCA con e aveva condannato al pagamento di ONroparte_2 ONroparte_1 dell'importo di € 3.447,78 a titolo di risarcimento dei danni materiali dalla stessa patiti nel sinistro verificatosi il
30/12/2016, in NT (CO) all'incrocio tra via Domea e la strada laterale, via Leonardo da Vinci.
La domanda riconvenzionale svolta nei confronti di era stata respinta in quanto ritenuto Pt_1 P_1 satisfattivo l'acconto già versato ante causam: a fronte di una quantificazione da parte del ctu dei danni patiti in € 18.383,31 iva esclusa, l'importo riconoscibile –stante la percentuale del 50% di responsabilità- era comunque inferiore all'importo versato da ante causam, trattenuto a titolo di acconto (€ ONroparte_3
12.091,00), pertanto nessun ulteriore importo era stato ritenuto dal GdP dovuto a . Le spese di ctu e Pt_1 legali erano state compensate integralmente fra le parti.
In data 10/11/2022 si costituiva, tempestivamente, chiedendo la riforma della sentenza del ONroparte_2
GdP, in adesione alle censure mosse dall'assicurato e formulando appello incidentale rispetto al Pt_1 capo di sentenza con cui era stata condannata , in solido con e , a corrispondere ad Pt_1 P_4 ON l'importo pari a € 3.447,78 versato da lla medesima Società in esecuzione, oltre interessi e P_1 rivalutazione monetaria
3 Precedentemente, con comparsa del 7/11/2022 si era costituita compagnia assicurativa di ONroparte_3
contestando le tesi dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sul P_1 presupposto della corretta ricostruzione svolta in primo grado dal ctu cinematico p.i. per Persona_4 come recepita dal Giudice, di dinamica e danni.
In data 14/11/2022, infine, si costituiva anch'ella contestando l'appello e chiedendo la conferma ONroparte_1 della sentenza impugnata.
All'udienza del 30/11/2022 il sottoscritto Giudice riscontrata la necessità di notifica anche alle parti contumaci in primo grado, ed , ne disponeva la notifica nei termini previsti da legge. ONroparte_5 ONroparte_4
e , conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente oggetto di causa, ONroparte_4 ONroparte_5 rimanevano contumaci, e tali venivano dichiarati in esito all'udienza cartolare del 19 aprile 2023.
Con il medesimo provvedimento il Giudice (I) rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado “in ragione della mancata specificazione del periculum, oltre che dell'entità dell'importo oggetto di condanna al risarcimento in sede di prime cure”, e, quanto all'attività istruttoria, (II) ammetteva l'interrogatorio formale di sui cap. da 1 a 8 dell'atto di citazione in appello, e (III) e ONroparte_5 richiedeva chiarimenti al ctu in relazione allo specifico profilo dell'esclusione dai costi di riparazione Per_1 della spesa relativa alla sostituzione della portiera e dell'assale anteriore dell'auto attorea (“quanto indicato a pag. 30 della perizia laddove a pag. 25 esclude dai costi di sostituzione la portiera posteriore destra e l'assale anteriore, chiedendo ulteriori precisazioni rispetto alle motivazioni offerte nelle repliche (alle osservazioni di ctp) laddove, a pag. 30, escludeva le voci dagli oneri di ripristino “apparendo poco probabile il coinvolgimento dell'assale posteriore”), demandando all'esito la valutazione sulle ulteriori richieste di parte appellante principale e di parte appellante incidentale Pt_1 ONroparte_2
[... Alla successiva udienza del 19.4.2023 veniva assunta la prova orale consistente nell'interpello del contumace P_
, che compariva;
il Giudice prendeva altresì atto del mancato riscontro da parte del CTU Per_1 nonostante rituale comunicazione allo stesso da parte della Cancelleria e con ordinanza del 14/01/2024, ravvisata la non necessità di concessione di nuovo termine al ctu ritenuti i richiesti chiarimenti non imprescindibili, e rigettata l'istanza di prova testimoniale avanzata da , fissava al 29 maggio 2024 Pt_1 udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 18/11/2024 in esito alla citata udienza cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti depositavano tanto le conclusionali quanto le repliche, ad eccezioni di la cui memoria di replica, depositata il 7.2.2025, P_1 deve intendersi tardiva (termini scaduti il 6.2.2025, non festivo).
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali ed altri profili in rito.
L'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge.
Correttamente radicata è la causa davanti al Tribunale di Como, già favorevolmente riscontrata la competenza per territorio, oltre che per materia e valore davanti al Giudice di Pace in sede di prime cure.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, per le ragioni supra specificate, e deve trovare conferma la declaratoria di contumacia nei confronti dei due conducenti i veicoli incidentati, e . P_4 P_5
III. Sui vizi della sentenza impugnata e sulla ricostruzione della dinamica.
4 La sentenza impugnata, di fatto, non ha ricostruito il sinistro, né ha motivato–se non in acritica adesione alle risultanze della ctu- le ragioni per le quali è giunta ad individuare una responsabilità concorsuale paritetica in ordine ai due veicoli incidentati.
Spetta pertanto alla presente decisione ricostruire il primo e argomentare motivatamente in ordine alle responsabilità, rilevando sin d'ora che la sostanziale omessa motivazione in seno alla decisione del giudice di prime cure consente di trovare giustificazione all'introduzione del gravame, a prescindere dalle valutazioni di merito, e pertanto determina la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
Il 30.12.2016 verso le ore 9.00 del mattino , alla guida dell'autovettura EP Cherooke targata P_4
FA904MS di proprietà di e assicurata per la con nel procedere su Via Pt_1 P_6 ONroparte_2
Domea in NT (CO) dal centro in direzione est-periferia di NT, impattava la parte anteriore destra con il furgone Renault Master, guidato da , di proprietà di ed assicurato con ONroparte_5 P_1 [...]
il quale stava immettendosi, in retromarcia, dalla via Leonardo da Vinci, svoltando verso la P_3 propria destra, dopo avervi fatto ingresso (provenendo dalla periferia est verso il centro) nel tentativo di fare inversione e riprendere Via Domea nel diverso senso di circolazione, ovvero dal centro/Ospedale verso la periferia.
L'impatto avveniva pertanto tra due veicoli in movimento, la EP transitante sulla propria corsia di via Domea in direzione est/periferia, il furgone Renault in retromarcia da una via laterale per re-immettersi sulla principale con medesima direzione di marcia della EP.
IV. Sull'an: sul riparto delle responsabilità
IV.I. La constatazione amichevole prodotta in primo grado, sottoscritta da entrambe le parti, acclara quanto precede, e presenta la specificazione di (veicolo B), che dichiara “uscendo in retro non davo P_5 precedenza al veicolo A, ho torto”.
La mancata concessione della precedenza da parte del furgone Renault, oltre che dalle dichiarazioni rese in CAI
–che determina una presunzione iuris tantum delle modalità di verificazione del sinistro ivi indicate (ex multis
Cass. n. 15431 del 03/06/2024 n. 26983 del 17/10/2024 e n. 29146 del 6/12/2017)- trova conferma anche dall'esame dei danni registrati dall'autovettura, per come facilmente rinvenibili nel materiale fotografico prodotto in primo grado, prima ancora che dalla ctu (che comunque ne attesta l'eziologia): essendo non solo sul muso anteriore dell'auto ma anche (e soprattutto) sulla fiancata, ciò dimostra che la vettura era già parzialmente transitata “dietro” il furgone prima che questo la urtasse.
D'altra parte, in sede di interrogatorio formale in grado di appello, il conducente del furgone Parte_2 risultato non pienamente attendibile in ordine ai ricordi, con particolare riferimento alla conformazione del furgone che guidava, di cui non ha ricordato la presenza dell'allestimento, della cella frigorifera, dei portelloni
(vds verbale udienza 15.11.2023, pag.2), ma complessivamente credibile, in relazione ai fatti rispetto cui ha dichiarato avere ricordo nitido- ha affermato di non “avere visuale”, e pertanto di muoversi sostanzialmente alla cieca, lenta retromarcia, per rientrare sulla strda principale.
La violazione della regola di precedente, sanzionata dal Codice della Strada (art.145), vieppiù nell'ipotesi di immissione in retromarcia, ciò che implica una maggiore cautela (art.154 co.I lett.A e 154 co.III lett.C, rispettivamente: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione
[…] per fare retromarcia […] devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
5 intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi” e “I conducenti devono, altresi'[…] c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”), ed alla luce della visibilità limitata, stante l'assenza di specchietto retrovisore (per la presenza della cella frigo) ma dei soli specchietti laterali (vds ibidem, pag. 2,3) costituisce inevitabilmente argomento probatorio sufficiente per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co.II cc. (“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”).
IV.II A fronte di tali evidenze, incontrovertibili, in ordine alla responsabilità di , deve nondimeno tenersi P_5 presente, alla luce del complesso ventaglio probatorio in atti (costituito dai documenti prodotti da tutte le parti, anche fotografici, e dalla prova orale assunta in primo grado e nel presente giudizio di gravame),
l'esistenza di una componente di responsabilità anche in capo a;
peraltro prescindente dall'esatta P_4 individuazione della velocità di andatura dell'autovettura, ragion per cui il supplemento istruttorio e, ON specialmente, di ctu cinematica richiesto dall'appellante principale e da quello incidentale isulta Pt_1 irrilevante e dunque superfluo.
Deve infatti ritenersi, in applicazione alle massime di esperienza in materia e secondo l'id quod plerumque accidit, che un furgone che si immette in retromarcia da una strada laterale e secondaria, per molteplici ragioni tra cui la stazza e la scarsa visuale, faccia ingresso sulla sede stradale lentamente, specie tenuto conto che la strada laterale (Via L.Da Vinci) era stretta.
Deve pertanto convenirsi con le valutazioni spese da parte ed in ordine ONroparte_3 P_1 all'avvistabilità del furgone da parte di , a qualsiasi velocità ella andasse, “in quanto la furgonatura P_4 del veicolo industriale [la cui esistenza è circostanza pacifica, pur a fronte delle dichiarazioni rese da , P_5 vds pag.2] peraltro di colore rosso, superava ampiamente l'altezza della recinzione che delimita il margine della sede stradale”.
Peraltro, risulta facilmente verificabile dall'esame del materiale fotografico in atti, come la ringhiera dell'edificio residenziale ad angolo tra via Domea e via Da Vinci non sia “piena”, ma “vuota”, cioè con barre verticali in ferro che consentono la visuale : il dato trova conferma nella ctu e soprattutto in ctp p.i. di Per_3 parte appellante, vds doc M allegato alla ctu pag.5); inoltre la medesima ringhiera non è costituita da un unico angolo retto, ma da due di circa 120 gradi, dunque costituendo nella prospettiva di vista di – P_4 indipendentemente dal punto esatto in cui fosse da lei avvistabile il furgone- un angolo visuale maggiore di 45 ON gradi circa (vds. in particolare foto doc.3 fascicolo primo grado , doc.4 fascicolo primo grado foto Pt_1 ctu, da cui emerge come entrambe le ringhiere dei lati che danno da via Da Vinci su Via Domea non siano ortogonali ma a 45 gradi.,
Inoltre, si osservi, il furgone non poteva a (come invece sostenuto da parte appellante, già in primo P_4 grado) sembrare parcheggiato, per due ordini di motivi: da una parte, stante la massa dello stesso rispetto alla larghezza della via Da Vinci, tale non consentire, in ipotesi in cui il furgone fosse stato effettivamente parcheggiato, ad un'altra auto di passare a latere. Proprio le dimensioni, in larghezza, della via Da Vinci, 3 inducono, incidentalmente, a ritenere veritiero quando affermato da in sede di interrogatorio (pag.3) P_5 in ordine alla lentezza nel compimento della manovra di retromarcia, “perché la strada era stretta”, rapportata alle dimensioni del furgone.
Sotto un diverso punto di vista, l'ipotesi ricostruttiva di parte appellante (vds anche citazione in appello, pag.13) risulta contraddittoria con la altrettanto dedotta imprevedibilità della manovra posta in essere dal furgone per il suo carattere repentino: delle due l'una, o il furgone si stava muovendo così lentamente da sembrare praticamente fermo, ed allora avrebbe avuto tutto il tempo per porre in essere una P_4
6 manovra correttiva (frenata, lieve spostamento a sinistra), volta ad evitare l'impatto, privo dei caratteri dell'imprevedibilità e imprevenibilità, o, diversamente, la manovra del furgone non è stata compiuta lentamente, ma allora non avrebbe dovuto avere dubbi in ordine alla circostanza che il veicolo non P_4 fosse parcheggiato e dunque fermo.
Da ultimo, non si ritiene dover trascurare nemmeno la circostanza, presumibile fino a prova contraria, dell'ottima conoscenza dei luoghi da parte di , atteso che l'indirizzo di residenza di (in cui si P_4 Pt_1 presuma abiti anche ) dista 1,5 km e pochi minuti d'auto dal luogo dell'incidente, verso il centro, e P_4 dunque via Domea, una delle arterie principali utilizzate per raggiungere il centro, deve presumersi fosse ben conosciuta dalla conducente della EP, che quindi avrebbe dovuto utilizzare la prudenza confacente allo stato dei luoghi. La mancata esatta individuazione della velocità, irrilevante, non preclude, a riguardo, di concludere che se la velocità fosse stata assai moderata, la conducente della EP avrebbe avuto –alla luce delle circostanze fattuali esposte- il tempo di reazione sufficiente per evitare l'impatto.
Per le ragioni che precedono deve concludersi per individuare in capo a una responsabilità nella P_4 causazione dell'evento, che pur minoritaria, si ritiene congruo individuare nella misura del terzo (33,3%), giungendo, come detto, a tali conclusioni prescindendo dall'effettiva individuazione della velocità della EP al ON momento dell'impatto, e pertanto da ogni valutazione sulle risultanze della contestata (da e ctu Pt_1
e sull'attendibilità delle fotografie rammostranti la presenza di tracce sul piano stradale (indice di inferibilità della velocità).
V. Sul quantum: (ri)quantificazione delle poste di danno.
Così individuate le percentuali di responsabilità, differenti –in riforma della sentenza appellata- deve passarsi a valutare i danni lamentati tanto da quanto da rispettivamente in ordine all'autovettura Pt_1 P_1
EP e al furgone Renault.
V.I - Parte appellante contesta le risultanze della ctu, che aveva calcolato in 18.383,31, iva esclusa, l'importo del danno subito dalla EP a seguito del sinistro, ritenuto invece dal proprio ctp pari a € 24.268,99 iva esclusa, cui ritiene debbano essere aggiunte le ulteriori voci di € 45,50 (v. doc. 10) per radiazione veicolo, € 681,00 (v. doc.
11) per spesa di immatricolazione di un'altra vettura usata analoga alla precedente, mod. EP KL Jetcu tg.
FD079AG, € 80,00 (v. doc. 12) per recupero del veicolo danneggiato ed € 732,00 (v. doc. 13) per noleggio di un veicolo sostitutivo.
Giova osservare, a riguardo, che l'appello è parzialmente fondato.
V.I.A - La voce relativa alla spesa per noleggio di un veicolo sostitutivo risulta non contestata in primo grado, pertanto, seppur non provata –se non con indice probatorio di relativo rilievo quale la fattura di terzi- deve trovare riconoscimento, pur nella percentuale di 2/3, come le altre voci, per complessivi € 1.025,00 (2/3 di €
1.538,5, anziché di € 806,00 come riconosciuto dal Giudice di prime cure). Sul punto la sentenza di primo grado risulta errata nella misura in cui ha anteposto quelle che sono sembrate risultanze probatorie al governo del principio di non contestazione, logicamente antecedente.
V.I.B - Con riferimento, invece, al danno (“da riparazione”) stimato in € 24.268,99 la domanda svolta in appello
è da rigettarsi (senza necessità di compimento di consulenza tecnica integrativa e/o in rinnovazione), risultando la stessa non sufficientemente corroborata dal punto di vista dell'onere probatorio, essendo basata essenzialmente sull'intenzione di parte appellante di superare le motivazioni fornite dal ctu (a pag Per_1
30: “per quanto attiene la valutazione degli oneri di ripristino del veicolo di parte convenuta si conferma quanto indicato in perizia;
si precisa in tal senso che proprio in ragione della natura del danno che ha coinvolto la parte superiore della vettura tanto da coinvolgere marginalmente la parte superiore del paraurti anteriore, appare poco probabile il coinvolgimento dell'assale anteriore posto, ovviamente, ad una quota inferiore rispetto al
7 punto d'urto”) indicando quale teste il carrozziere, senza validamente fronteggiare, e motivatamente argomentare, in ordine alle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi insufficiente la motivazione fornita dal consulente tecnico d'ufficio.
Si ritiene pertanto dover concludere nel senso della insufficienza della tesi di parte convenuta in primo grado, ed appellante nel presente grado di giudizio, rispetto alle menzionate precisazioni del ctu, peraltro di riscontro a osservazioni del ctp (documento M p.I. pag.5) nelle quali quest'ultimo non ha preso espressamente Per_3 posizione meritevole di essere smentita, essendosi limitato ad affermare “per quanto riguarda la valutazione dei danni ritengo che nessuno dei periti presenti nel corso delle operazioni peritali abbia potuto visionare il veicolo e se tutte le parti dello stesso fossero effettivamente danneggiate, in particolar modo quelle interne e non visibili come ad esempio l'assale anteriore, che il perito non ha concesso e pari al costo di € Per_1
2.385,15”.
V.II – Con riferimento alla quantificazione del danno subito dal furgone di proprietà di non essendo P_1 il capo di danno stato oggetto di domanda se non (pag.19 citazione in appello ) limitatamente alla Pt_1 riquantificazione dell'importo in ragione della diversa percentuale di responsabilità accertata, deve l'importo individuato dal Giudice di Pace, ovvero € 3.405,00 (pari alla metà di € 6.810) essere rideterminato in €
2.270,00.
VI. Sulle conclusioni.
Quale conseguenza di tutte le statuizioni che precedono, deve concludersi per il riconoscimento in favore di dell'importo di € 13.281,20 (= 2/3 * (18.383,31 +1.538,50)). Parte_1
Avendo compagnia RC Auto di corrisposto € 12.091,00, deve pertanto essere ONroparte_3 P_1 condannata a versare la differenza, pari a € 1.190,20, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
ON Co Inoltre, in accoglimento, parziale, dell'appello incidentale svolto da quale compagnia assicurativa
[...] ON
, e volto alla condanna di alla restituzione dell'importo da orrisposto in esecuzione P_7 P_1 della sentenza appellata, accertato in € 2.270,00 il danno subito da (alla luce della percentuale di P_1 resopnsabilità accertata pari a 2/3), a fronte di quello, diverso e superiore, pari a € 3.405,00 accertato dal ON giudice di prime cure, condanna alla restituzione in favore di ell'importo differenziale, pari a € P_1
1.135,00.
VII. Sulle spese (di lite dei due gradi di giudizio e processuali).
Le spese di lite e di ctu del primo grado restano cristallizzate come ivi statuito, le seconde anche in ragione del principio di strumentalità all'interesse (di tutte le parti) alla risoluzione della vertenza.
Le spese del presente giudizio trovano compensazione, alla luce dell'accoglimento solo parziale di appello principale e incidentale -e delle considerazioni spese al § III-, nella misura della metà.
Per la residua metà, stante la soccombenza delle appellate e entrambe ONroparte_3 P_1 relativamente all'appello principale, solo in relazione a quello incidentale- vengono poste a ONroparte_1 carico di esse, nei rapporti, rispettivamente, con l'appellante principale e l'appellante incidentale, liquidate ai medi, ai minimi per la fase di trattazione, tenuto conto del valore di causa (dunque da € 5.201 a € 26.000 per la domanda principale, e lo scaglione inferiore per quanto riguarda l'appello incidentale).
Restano irripetibili nei rapporti con le parti contumaci e . P_4 P_5
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione in Parte_1
[... appello nei confronti di , , e ONroparte_1 ONroparte_3 ONroparte_2 ONroparte_4
, e con appello incidentale svolto da ogni contraria istanza, deduzione ed P_5 ONroparte_2 eccezione respinta, così provvede:
A. Accoglie parzialmente il gravame proposto da e, per l'effetto: Parte_1
in riforma della sentenza n. 559/2021, pronunziata dal Giudice di Pace nel procedimento RG 3505/2017:
Accerta la responsabilità di (alla guida del furgone Renault Master di proprietà di ONroparte_5 P_1
[... ed assicurato ) nella misura concorrente maggioritaria del 66,66%, e di ONroparte_3 P_4
(alla guida dell'autovettura EP Cherokee targata FA904MS di proprietà di e assicurata
[...] Parte_1
nella misura concorrente minoritaria del 33,33%. ONroparte_2
per l'effetto:
Quantifica in € 13.281,20 il danno risarcibile in favore di , alla luce della misura di Parte_1 responsabilità suindicata.
Accertato il versamento di € 12.091,00 ante causam da parte di nei confronti di ONroparte_3
: Parte_1
Condanna, in solido, e al versamento, in favore di ONroparte_1 ONroparte_3 ONroparte_5
, dell'importo di € 1.190,20 (millecentonovanta/20) oltre interessi legali dalla data del sinistro Parte_1 al saldo.
B. Accoglie parzialmente il gravame proposto in via incidentale da e, per l'effetto: ONroparte_2 in riforma della sentenza n. 559/2021, pronunziata dal Giudice di Pace nel procedimento RG 3505/2017:
Accertate le responsabilità dei conducenti dei due veicoli, e dunque dei proprietari e delle compagnie assicurative, come precede:
Quantifica in € 2.270,00 il danno subito da dovuto in solido da , e P_1 Pt_1 P_4 [...]
P_2
Accertato l'avvenuto versamento da parte di di € 3.405,00 oltre interessi legali ONroparte_2 dalla data del sinistro
Condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di € 1.135,00 ONroparte_1 ONroparte_2
(millecentotrentacinque/00), oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
C. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite di primo grado e quelle di ctu del medesimo grado di giudizio.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/2.
9 Condanna, in relazione alla residua metà:
- e in persona dei loro l.r.p.t, in solido, alla refusione delle spese e ONroparte_3 ONroparte_1 competenze del presente giudizio di appello in favore di , che determina nell'importo Parte_1 di € 2.444,00 (duemilaquattrocentoquarantaquattro/00) oltre 15% spese forf., IVA se dovuta e c.p.a. ed oltre C.U pari a € 355,00;
- in persona del l.r.p.t, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio di ONroparte_1 appello in favore di , in persona del l.r.p.t., che determina nell'importo di € ONroparte_2
1.210,00 (milleduecentodieci/00) oltre 15% spese forf., IVA se dovuta e c.p.a.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con le parti contumaci e . ONroparte_5 ONroparte_4
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 677 del Ruolo Generale Affari ONenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
,rappresentato e difeso avv. Claudia Bertinelli (C.F. ; fax 031.243110; C.F._1 C.F._2
PEC: presso il cui studio in Como via Bellini n. 14 è elettivamente Email_1 domiciliato.
-appellante- E
P.IVA ), in persona del l.r.p.t, con sede in Como, via Asiago n.25, ONroparte_1 P.IVA_1 rappresentata ed assistita dall'Avv. Simona Roncoroni (C.F. e dell'Avv. Alessandro Fermi C.F._3
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como via Mentana 22; pec: C.F._4
Email_2
-appellata-
(C.F. e P. I.VA. ), con sede legale in Roma, P.zza Guglielmo Marconi 25, ONroparte_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gelpi (c.f. ), ed elettivamente CodiceFiscale_5 domiciliata presso il suo studio in Como via 5 Giornate n. 61, al numero fax: 031/270257 o all'indirizzo di posta certificata: Email_3
-appellata-
(cod. fisc. , con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 19 (già Largo ONroparte_3 P.IVA_3
Tazio Nuvolari n. 1), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa dell'Avv. Primo Mauri (cod. fisc.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, Via Cesare NT n. 50 C.F._6
(pec: fax 031.5375189) Email_4
-appellata- residente in [...], ONroparte_4
, residente in [...], ONroparte_5
-appellati contumaci-
1 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità da circolazione di veicoli.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 18.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali di giorni 60, e di ulteriori giorni 20 per memorie di replica, sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante : Pt_1
“ - dato atto dell'avvenuto pagamento in data 18.05.17 al sig. da parte della Parte_1 [...] dell'importo di € 12.091,00 tenuto a titolo di acconto, condannare in solido la P_3 ONroparte_1 con sede in Como via Asiago n. 21 in persona del legale rappresentante pro tempore, il sig. ONroparte_5 residente in [...] e la con sede in Milano Largo Tazio ONroparte_3
Nuvolari n. 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del residuo danno materiale subito dal sig. in conseguenza dell'evento per cui è causa paria € 13.716,49, od in quella Parte_1 diversa somma ritenuta più equa, con rivalutazione ed interessi dal fatto e dall'esborso al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa (ivi compreso 15% spese generali, 4% CPA e IVA), spese di CTU e di CT di parte.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
8) vero che dopo l'urto con il furgone Renault Master, il cancello carraio della limitrofa proprietà rimaneva eretto ed il pilastro posizionato lungo il margine di via Domea risultava ammaccato come da fotografia che mi si rammostra (pag. 9 ONroparte_ elaborato peritale perito – doc. 2 parte convenuta ”; Per_1
9) Vero che il giorno 30.12.16 poco dopo le ore 9.00 sono stato chiamato dalla sig.ra e mi sono subito recato P_4 sul luogo del sinistro per cui è causa sito in NT (CO) via Domea;
10) Vero che, a seguito di quanto sopra, quando sono arrivato in via Domea la macchina EP tg. FA904MS della sig.ra
si trovava ferma nella corsia di marcia con direzione Cascina Amata/Olgelasca a pochi metri dall'intersezione P_4 con la via L. Da Vinci (stradina laterale di destra – doc. 2 ), mentre il furgone Renault Master con targa di prova Pt_1ONroparte_ CAP1REN0 di proprietà della si trovava nella opposta direzione di marcia sulla via Domea a 200 metri di distanza.
Si indica a teste: sig. , residente in [...]; Testimone_1 11) Vero che ho redatto il preventivo di cui al doc. 6 ( ) che mi si rammostra, per la riparazione dei danni Pt_1 riscontrati sull'autovettura EP Cherokee targata FA904MS, di proprietà del signor;
danni che riconosco nelle Pt_1 fotografie che mi vengono mostrate (doc. 5 e 18 )”. Pt_1 Si indica a teste: legale rappresentante della Nuova Carrozzeria Galliano Sas di AS DA & C. con sede in NT
(CO) via per Alzate n. 20.
Si insiste, infine, per la rinnovazione della CTU con altro perito o, in subordine, che il CTU sia chiamato a rendere chiarimenti sui punti esposti a verbale all'udienza del 14.11.2019 e richiamati nella narrativa dell'atto di citazione e delle
Note di trattazione scritta 18.04.2023, oltre che sui punti indicati dal Giudice a verbale dell'udienza cartolare
19.04.2023.”
Per parte appellata : ONroparte_2
“Voglia il Tribunale, in riforma della impugnata sentenza n. 559/2021 del Giudice di Pace di Como, nel merito, in via di appello incidentale: per i motivi di cui in atti, accertare la responsabilità esclusiva del signor - conducente del veicolo di proprietà della – nella causazione del ONroparte_5 ONroparte_1 dedotto sinistro del 30/12/2016 e conseguentemente condannare la stessa alla restituzione ONroparte_1ON dell'importo pari a € 3.447,78 versato da lla medesima Società in esecuzione della impugnata sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Spese di primo e di secondo grado rifuse.
2 In via istruttoria: a fronte delle osservazioni critiche mosse sia dal perito sia dal perito Persona_2 [...] alle conclusioni della bozza di consulenza cinematica a cui il CTU non ha Per_3 Persona_4 fornito esaurienti e convincenti risposte, si ribadisce la richiesta di convocazione del CTU a chiarimenti in contraddittorio con i consulenti di parte.”
Per parte appellata ONroparte_1
“in via principale e nel merito: rigettare e domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 559/2021 emessa dal Giudice di Pace di Como, dott.ssa
Capotosto
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, spese di ctu e ctp del giudizio di primo grado”.
Per parte appellata ONroparte_3
“nel merito respingere l'impugnazione formulata da , in quanto infondata in fatto e in diritto;
Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n. 559/2021 depositata in data 13.07.2021 dal Giudice di Pace di Como;
in punto spese con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori come per legge, per il presente grado di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 2.4.2.2022 impugnava la sentenza n. Parte_1
559/2021- R.G. n. 3505/2017, emessa dal Giudice di Pace di Como in data 13.7.2021 chiedendone, oltre che in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma totale, non condividendone le statuizioni.
La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità concorsuale paritetica di , ONroparte_5 conducente del furgone di proprietà di (attore in primo grado), assicurato per la RCA con ONroparte_1 [...]
e di , conducente del veicolo EP Cherokee di proprietà dell'attore , P_3 ONroparte_4 Pt_1 ON assicurato per la RCA con e aveva condannato al pagamento di ONroparte_2 ONroparte_1 dell'importo di € 3.447,78 a titolo di risarcimento dei danni materiali dalla stessa patiti nel sinistro verificatosi il
30/12/2016, in NT (CO) all'incrocio tra via Domea e la strada laterale, via Leonardo da Vinci.
La domanda riconvenzionale svolta nei confronti di era stata respinta in quanto ritenuto Pt_1 P_1 satisfattivo l'acconto già versato ante causam: a fronte di una quantificazione da parte del ctu dei danni patiti in € 18.383,31 iva esclusa, l'importo riconoscibile –stante la percentuale del 50% di responsabilità- era comunque inferiore all'importo versato da ante causam, trattenuto a titolo di acconto (€ ONroparte_3
12.091,00), pertanto nessun ulteriore importo era stato ritenuto dal GdP dovuto a . Le spese di ctu e Pt_1 legali erano state compensate integralmente fra le parti.
In data 10/11/2022 si costituiva, tempestivamente, chiedendo la riforma della sentenza del ONroparte_2
GdP, in adesione alle censure mosse dall'assicurato e formulando appello incidentale rispetto al Pt_1 capo di sentenza con cui era stata condannata , in solido con e , a corrispondere ad Pt_1 P_4 ON l'importo pari a € 3.447,78 versato da lla medesima Società in esecuzione, oltre interessi e P_1 rivalutazione monetaria
3 Precedentemente, con comparsa del 7/11/2022 si era costituita compagnia assicurativa di ONroparte_3
contestando le tesi dell'appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sul P_1 presupposto della corretta ricostruzione svolta in primo grado dal ctu cinematico p.i. per Persona_4 come recepita dal Giudice, di dinamica e danni.
In data 14/11/2022, infine, si costituiva anch'ella contestando l'appello e chiedendo la conferma ONroparte_1 della sentenza impugnata.
All'udienza del 30/11/2022 il sottoscritto Giudice riscontrata la necessità di notifica anche alle parti contumaci in primo grado, ed , ne disponeva la notifica nei termini previsti da legge. ONroparte_5 ONroparte_4
e , conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente oggetto di causa, ONroparte_4 ONroparte_5 rimanevano contumaci, e tali venivano dichiarati in esito all'udienza cartolare del 19 aprile 2023.
Con il medesimo provvedimento il Giudice (I) rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado “in ragione della mancata specificazione del periculum, oltre che dell'entità dell'importo oggetto di condanna al risarcimento in sede di prime cure”, e, quanto all'attività istruttoria, (II) ammetteva l'interrogatorio formale di sui cap. da 1 a 8 dell'atto di citazione in appello, e (III) e ONroparte_5 richiedeva chiarimenti al ctu in relazione allo specifico profilo dell'esclusione dai costi di riparazione Per_1 della spesa relativa alla sostituzione della portiera e dell'assale anteriore dell'auto attorea (“quanto indicato a pag. 30 della perizia laddove a pag. 25 esclude dai costi di sostituzione la portiera posteriore destra e l'assale anteriore, chiedendo ulteriori precisazioni rispetto alle motivazioni offerte nelle repliche (alle osservazioni di ctp) laddove, a pag. 30, escludeva le voci dagli oneri di ripristino “apparendo poco probabile il coinvolgimento dell'assale posteriore”), demandando all'esito la valutazione sulle ulteriori richieste di parte appellante principale e di parte appellante incidentale Pt_1 ONroparte_2
[... Alla successiva udienza del 19.4.2023 veniva assunta la prova orale consistente nell'interpello del contumace P_
, che compariva;
il Giudice prendeva altresì atto del mancato riscontro da parte del CTU Per_1 nonostante rituale comunicazione allo stesso da parte della Cancelleria e con ordinanza del 14/01/2024, ravvisata la non necessità di concessione di nuovo termine al ctu ritenuti i richiesti chiarimenti non imprescindibili, e rigettata l'istanza di prova testimoniale avanzata da , fissava al 29 maggio 2024 Pt_1 udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 18/11/2024 in esito alla citata udienza cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nel rispetto dei quali tutte e quattro le parti depositavano tanto le conclusionali quanto le repliche, ad eccezioni di la cui memoria di replica, depositata il 7.2.2025, P_1 deve intendersi tardiva (termini scaduti il 6.2.2025, non festivo).
II. Sulle condizioni dell'azione, presupposti processuali ed altri profili in rito.
L'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge.
Correttamente radicata è la causa davanti al Tribunale di Como, già favorevolmente riscontrata la competenza per territorio, oltre che per materia e valore davanti al Giudice di Pace in sede di prime cure.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, per le ragioni supra specificate, e deve trovare conferma la declaratoria di contumacia nei confronti dei due conducenti i veicoli incidentati, e . P_4 P_5
III. Sui vizi della sentenza impugnata e sulla ricostruzione della dinamica.
4 La sentenza impugnata, di fatto, non ha ricostruito il sinistro, né ha motivato–se non in acritica adesione alle risultanze della ctu- le ragioni per le quali è giunta ad individuare una responsabilità concorsuale paritetica in ordine ai due veicoli incidentati.
Spetta pertanto alla presente decisione ricostruire il primo e argomentare motivatamente in ordine alle responsabilità, rilevando sin d'ora che la sostanziale omessa motivazione in seno alla decisione del giudice di prime cure consente di trovare giustificazione all'introduzione del gravame, a prescindere dalle valutazioni di merito, e pertanto determina la compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
Il 30.12.2016 verso le ore 9.00 del mattino , alla guida dell'autovettura EP Cherooke targata P_4
FA904MS di proprietà di e assicurata per la con nel procedere su Via Pt_1 P_6 ONroparte_2
Domea in NT (CO) dal centro in direzione est-periferia di NT, impattava la parte anteriore destra con il furgone Renault Master, guidato da , di proprietà di ed assicurato con ONroparte_5 P_1 [...]
il quale stava immettendosi, in retromarcia, dalla via Leonardo da Vinci, svoltando verso la P_3 propria destra, dopo avervi fatto ingresso (provenendo dalla periferia est verso il centro) nel tentativo di fare inversione e riprendere Via Domea nel diverso senso di circolazione, ovvero dal centro/Ospedale verso la periferia.
L'impatto avveniva pertanto tra due veicoli in movimento, la EP transitante sulla propria corsia di via Domea in direzione est/periferia, il furgone Renault in retromarcia da una via laterale per re-immettersi sulla principale con medesima direzione di marcia della EP.
IV. Sull'an: sul riparto delle responsabilità
IV.I. La constatazione amichevole prodotta in primo grado, sottoscritta da entrambe le parti, acclara quanto precede, e presenta la specificazione di (veicolo B), che dichiara “uscendo in retro non davo P_5 precedenza al veicolo A, ho torto”.
La mancata concessione della precedenza da parte del furgone Renault, oltre che dalle dichiarazioni rese in CAI
–che determina una presunzione iuris tantum delle modalità di verificazione del sinistro ivi indicate (ex multis
Cass. n. 15431 del 03/06/2024 n. 26983 del 17/10/2024 e n. 29146 del 6/12/2017)- trova conferma anche dall'esame dei danni registrati dall'autovettura, per come facilmente rinvenibili nel materiale fotografico prodotto in primo grado, prima ancora che dalla ctu (che comunque ne attesta l'eziologia): essendo non solo sul muso anteriore dell'auto ma anche (e soprattutto) sulla fiancata, ciò dimostra che la vettura era già parzialmente transitata “dietro” il furgone prima che questo la urtasse.
D'altra parte, in sede di interrogatorio formale in grado di appello, il conducente del furgone Parte_2 risultato non pienamente attendibile in ordine ai ricordi, con particolare riferimento alla conformazione del furgone che guidava, di cui non ha ricordato la presenza dell'allestimento, della cella frigorifera, dei portelloni
(vds verbale udienza 15.11.2023, pag.2), ma complessivamente credibile, in relazione ai fatti rispetto cui ha dichiarato avere ricordo nitido- ha affermato di non “avere visuale”, e pertanto di muoversi sostanzialmente alla cieca, lenta retromarcia, per rientrare sulla strda principale.
La violazione della regola di precedente, sanzionata dal Codice della Strada (art.145), vieppiù nell'ipotesi di immissione in retromarcia, ciò che implica una maggiore cautela (art.154 co.I lett.A e 154 co.III lett.C, rispettivamente: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione
[…] per fare retromarcia […] devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o
5 intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi” e “I conducenti devono, altresi'[…] c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”), ed alla luce della visibilità limitata, stante l'assenza di specchietto retrovisore (per la presenza della cella frigo) ma dei soli specchietti laterali (vds ibidem, pag. 2,3) costituisce inevitabilmente argomento probatorio sufficiente per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co.II cc. (“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”).
IV.II A fronte di tali evidenze, incontrovertibili, in ordine alla responsabilità di , deve nondimeno tenersi P_5 presente, alla luce del complesso ventaglio probatorio in atti (costituito dai documenti prodotti da tutte le parti, anche fotografici, e dalla prova orale assunta in primo grado e nel presente giudizio di gravame),
l'esistenza di una componente di responsabilità anche in capo a;
peraltro prescindente dall'esatta P_4 individuazione della velocità di andatura dell'autovettura, ragion per cui il supplemento istruttorio e, ON specialmente, di ctu cinematica richiesto dall'appellante principale e da quello incidentale isulta Pt_1 irrilevante e dunque superfluo.
Deve infatti ritenersi, in applicazione alle massime di esperienza in materia e secondo l'id quod plerumque accidit, che un furgone che si immette in retromarcia da una strada laterale e secondaria, per molteplici ragioni tra cui la stazza e la scarsa visuale, faccia ingresso sulla sede stradale lentamente, specie tenuto conto che la strada laterale (Via L.Da Vinci) era stretta.
Deve pertanto convenirsi con le valutazioni spese da parte ed in ordine ONroparte_3 P_1 all'avvistabilità del furgone da parte di , a qualsiasi velocità ella andasse, “in quanto la furgonatura P_4 del veicolo industriale [la cui esistenza è circostanza pacifica, pur a fronte delle dichiarazioni rese da , P_5 vds pag.2] peraltro di colore rosso, superava ampiamente l'altezza della recinzione che delimita il margine della sede stradale”.
Peraltro, risulta facilmente verificabile dall'esame del materiale fotografico in atti, come la ringhiera dell'edificio residenziale ad angolo tra via Domea e via Da Vinci non sia “piena”, ma “vuota”, cioè con barre verticali in ferro che consentono la visuale : il dato trova conferma nella ctu e soprattutto in ctp p.i. di Per_3 parte appellante, vds doc M allegato alla ctu pag.5); inoltre la medesima ringhiera non è costituita da un unico angolo retto, ma da due di circa 120 gradi, dunque costituendo nella prospettiva di vista di – P_4 indipendentemente dal punto esatto in cui fosse da lei avvistabile il furgone- un angolo visuale maggiore di 45 ON gradi circa (vds. in particolare foto doc.3 fascicolo primo grado , doc.4 fascicolo primo grado foto Pt_1 ctu, da cui emerge come entrambe le ringhiere dei lati che danno da via Da Vinci su Via Domea non siano ortogonali ma a 45 gradi.,
Inoltre, si osservi, il furgone non poteva a (come invece sostenuto da parte appellante, già in primo P_4 grado) sembrare parcheggiato, per due ordini di motivi: da una parte, stante la massa dello stesso rispetto alla larghezza della via Da Vinci, tale non consentire, in ipotesi in cui il furgone fosse stato effettivamente parcheggiato, ad un'altra auto di passare a latere. Proprio le dimensioni, in larghezza, della via Da Vinci, 3 inducono, incidentalmente, a ritenere veritiero quando affermato da in sede di interrogatorio (pag.3) P_5 in ordine alla lentezza nel compimento della manovra di retromarcia, “perché la strada era stretta”, rapportata alle dimensioni del furgone.
Sotto un diverso punto di vista, l'ipotesi ricostruttiva di parte appellante (vds anche citazione in appello, pag.13) risulta contraddittoria con la altrettanto dedotta imprevedibilità della manovra posta in essere dal furgone per il suo carattere repentino: delle due l'una, o il furgone si stava muovendo così lentamente da sembrare praticamente fermo, ed allora avrebbe avuto tutto il tempo per porre in essere una P_4
6 manovra correttiva (frenata, lieve spostamento a sinistra), volta ad evitare l'impatto, privo dei caratteri dell'imprevedibilità e imprevenibilità, o, diversamente, la manovra del furgone non è stata compiuta lentamente, ma allora non avrebbe dovuto avere dubbi in ordine alla circostanza che il veicolo non P_4 fosse parcheggiato e dunque fermo.
Da ultimo, non si ritiene dover trascurare nemmeno la circostanza, presumibile fino a prova contraria, dell'ottima conoscenza dei luoghi da parte di , atteso che l'indirizzo di residenza di (in cui si P_4 Pt_1 presuma abiti anche ) dista 1,5 km e pochi minuti d'auto dal luogo dell'incidente, verso il centro, e P_4 dunque via Domea, una delle arterie principali utilizzate per raggiungere il centro, deve presumersi fosse ben conosciuta dalla conducente della EP, che quindi avrebbe dovuto utilizzare la prudenza confacente allo stato dei luoghi. La mancata esatta individuazione della velocità, irrilevante, non preclude, a riguardo, di concludere che se la velocità fosse stata assai moderata, la conducente della EP avrebbe avuto –alla luce delle circostanze fattuali esposte- il tempo di reazione sufficiente per evitare l'impatto.
Per le ragioni che precedono deve concludersi per individuare in capo a una responsabilità nella P_4 causazione dell'evento, che pur minoritaria, si ritiene congruo individuare nella misura del terzo (33,3%), giungendo, come detto, a tali conclusioni prescindendo dall'effettiva individuazione della velocità della EP al ON momento dell'impatto, e pertanto da ogni valutazione sulle risultanze della contestata (da e ctu Pt_1
e sull'attendibilità delle fotografie rammostranti la presenza di tracce sul piano stradale (indice di inferibilità della velocità).
V. Sul quantum: (ri)quantificazione delle poste di danno.
Così individuate le percentuali di responsabilità, differenti –in riforma della sentenza appellata- deve passarsi a valutare i danni lamentati tanto da quanto da rispettivamente in ordine all'autovettura Pt_1 P_1
EP e al furgone Renault.
V.I - Parte appellante contesta le risultanze della ctu, che aveva calcolato in 18.383,31, iva esclusa, l'importo del danno subito dalla EP a seguito del sinistro, ritenuto invece dal proprio ctp pari a € 24.268,99 iva esclusa, cui ritiene debbano essere aggiunte le ulteriori voci di € 45,50 (v. doc. 10) per radiazione veicolo, € 681,00 (v. doc.
11) per spesa di immatricolazione di un'altra vettura usata analoga alla precedente, mod. EP KL Jetcu tg.
FD079AG, € 80,00 (v. doc. 12) per recupero del veicolo danneggiato ed € 732,00 (v. doc. 13) per noleggio di un veicolo sostitutivo.
Giova osservare, a riguardo, che l'appello è parzialmente fondato.
V.I.A - La voce relativa alla spesa per noleggio di un veicolo sostitutivo risulta non contestata in primo grado, pertanto, seppur non provata –se non con indice probatorio di relativo rilievo quale la fattura di terzi- deve trovare riconoscimento, pur nella percentuale di 2/3, come le altre voci, per complessivi € 1.025,00 (2/3 di €
1.538,5, anziché di € 806,00 come riconosciuto dal Giudice di prime cure). Sul punto la sentenza di primo grado risulta errata nella misura in cui ha anteposto quelle che sono sembrate risultanze probatorie al governo del principio di non contestazione, logicamente antecedente.
V.I.B - Con riferimento, invece, al danno (“da riparazione”) stimato in € 24.268,99 la domanda svolta in appello
è da rigettarsi (senza necessità di compimento di consulenza tecnica integrativa e/o in rinnovazione), risultando la stessa non sufficientemente corroborata dal punto di vista dell'onere probatorio, essendo basata essenzialmente sull'intenzione di parte appellante di superare le motivazioni fornite dal ctu (a pag Per_1
30: “per quanto attiene la valutazione degli oneri di ripristino del veicolo di parte convenuta si conferma quanto indicato in perizia;
si precisa in tal senso che proprio in ragione della natura del danno che ha coinvolto la parte superiore della vettura tanto da coinvolgere marginalmente la parte superiore del paraurti anteriore, appare poco probabile il coinvolgimento dell'assale anteriore posto, ovviamente, ad una quota inferiore rispetto al
7 punto d'urto”) indicando quale teste il carrozziere, senza validamente fronteggiare, e motivatamente argomentare, in ordine alle ragioni per le quali dovrebbe ritenersi insufficiente la motivazione fornita dal consulente tecnico d'ufficio.
Si ritiene pertanto dover concludere nel senso della insufficienza della tesi di parte convenuta in primo grado, ed appellante nel presente grado di giudizio, rispetto alle menzionate precisazioni del ctu, peraltro di riscontro a osservazioni del ctp (documento M p.I. pag.5) nelle quali quest'ultimo non ha preso espressamente Per_3 posizione meritevole di essere smentita, essendosi limitato ad affermare “per quanto riguarda la valutazione dei danni ritengo che nessuno dei periti presenti nel corso delle operazioni peritali abbia potuto visionare il veicolo e se tutte le parti dello stesso fossero effettivamente danneggiate, in particolar modo quelle interne e non visibili come ad esempio l'assale anteriore, che il perito non ha concesso e pari al costo di € Per_1
2.385,15”.
V.II – Con riferimento alla quantificazione del danno subito dal furgone di proprietà di non essendo P_1 il capo di danno stato oggetto di domanda se non (pag.19 citazione in appello ) limitatamente alla Pt_1 riquantificazione dell'importo in ragione della diversa percentuale di responsabilità accertata, deve l'importo individuato dal Giudice di Pace, ovvero € 3.405,00 (pari alla metà di € 6.810) essere rideterminato in €
2.270,00.
VI. Sulle conclusioni.
Quale conseguenza di tutte le statuizioni che precedono, deve concludersi per il riconoscimento in favore di dell'importo di € 13.281,20 (= 2/3 * (18.383,31 +1.538,50)). Parte_1
Avendo compagnia RC Auto di corrisposto € 12.091,00, deve pertanto essere ONroparte_3 P_1 condannata a versare la differenza, pari a € 1.190,20, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
ON Co Inoltre, in accoglimento, parziale, dell'appello incidentale svolto da quale compagnia assicurativa
[...] ON
, e volto alla condanna di alla restituzione dell'importo da orrisposto in esecuzione P_7 P_1 della sentenza appellata, accertato in € 2.270,00 il danno subito da (alla luce della percentuale di P_1 resopnsabilità accertata pari a 2/3), a fronte di quello, diverso e superiore, pari a € 3.405,00 accertato dal ON giudice di prime cure, condanna alla restituzione in favore di ell'importo differenziale, pari a € P_1
1.135,00.
VII. Sulle spese (di lite dei due gradi di giudizio e processuali).
Le spese di lite e di ctu del primo grado restano cristallizzate come ivi statuito, le seconde anche in ragione del principio di strumentalità all'interesse (di tutte le parti) alla risoluzione della vertenza.
Le spese del presente giudizio trovano compensazione, alla luce dell'accoglimento solo parziale di appello principale e incidentale -e delle considerazioni spese al § III-, nella misura della metà.
Per la residua metà, stante la soccombenza delle appellate e entrambe ONroparte_3 P_1 relativamente all'appello principale, solo in relazione a quello incidentale- vengono poste a ONroparte_1 carico di esse, nei rapporti, rispettivamente, con l'appellante principale e l'appellante incidentale, liquidate ai medi, ai minimi per la fase di trattazione, tenuto conto del valore di causa (dunque da € 5.201 a € 26.000 per la domanda principale, e lo scaglione inferiore per quanto riguarda l'appello incidentale).
Restano irripetibili nei rapporti con le parti contumaci e . P_4 P_5
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione in Parte_1
[... appello nei confronti di , , e ONroparte_1 ONroparte_3 ONroparte_2 ONroparte_4
, e con appello incidentale svolto da ogni contraria istanza, deduzione ed P_5 ONroparte_2 eccezione respinta, così provvede:
A. Accoglie parzialmente il gravame proposto da e, per l'effetto: Parte_1
in riforma della sentenza n. 559/2021, pronunziata dal Giudice di Pace nel procedimento RG 3505/2017:
Accerta la responsabilità di (alla guida del furgone Renault Master di proprietà di ONroparte_5 P_1
[... ed assicurato ) nella misura concorrente maggioritaria del 66,66%, e di ONroparte_3 P_4
(alla guida dell'autovettura EP Cherokee targata FA904MS di proprietà di e assicurata
[...] Parte_1
nella misura concorrente minoritaria del 33,33%. ONroparte_2
per l'effetto:
Quantifica in € 13.281,20 il danno risarcibile in favore di , alla luce della misura di Parte_1 responsabilità suindicata.
Accertato il versamento di € 12.091,00 ante causam da parte di nei confronti di ONroparte_3
: Parte_1
Condanna, in solido, e al versamento, in favore di ONroparte_1 ONroparte_3 ONroparte_5
, dell'importo di € 1.190,20 (millecentonovanta/20) oltre interessi legali dalla data del sinistro Parte_1 al saldo.
B. Accoglie parzialmente il gravame proposto in via incidentale da e, per l'effetto: ONroparte_2 in riforma della sentenza n. 559/2021, pronunziata dal Giudice di Pace nel procedimento RG 3505/2017:
Accertate le responsabilità dei conducenti dei due veicoli, e dunque dei proprietari e delle compagnie assicurative, come precede:
Quantifica in € 2.270,00 il danno subito da dovuto in solido da , e P_1 Pt_1 P_4 [...]
P_2
Accertato l'avvenuto versamento da parte di di € 3.405,00 oltre interessi legali ONroparte_2 dalla data del sinistro
Condanna alla restituzione, in favore di , dell'importo di € 1.135,00 ONroparte_1 ONroparte_2
(millecentotrentacinque/00), oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
C. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite di primo grado e quelle di ctu del medesimo grado di giudizio.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/2.
9 Condanna, in relazione alla residua metà:
- e in persona dei loro l.r.p.t, in solido, alla refusione delle spese e ONroparte_3 ONroparte_1 competenze del presente giudizio di appello in favore di , che determina nell'importo Parte_1 di € 2.444,00 (duemilaquattrocentoquarantaquattro/00) oltre 15% spese forf., IVA se dovuta e c.p.a. ed oltre C.U pari a € 355,00;
- in persona del l.r.p.t, alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio di ONroparte_1 appello in favore di , in persona del l.r.p.t., che determina nell'importo di € ONroparte_2
1.210,00 (milleduecentodieci/00) oltre 15% spese forf., IVA se dovuta e c.p.a.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con le parti contumaci e . ONroparte_5 ONroparte_4
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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