Sentenza 17 luglio 1985
Massime • 4
L'art. 189 terzo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il quale, per l'approvazione della proposta di amministrazione controllata, richiede "la maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti", va inteso nel senso che dette maggioranze vanno calcolate sulla totalità dei creditori ammessi al voto, non dei soli votanti, e sulla totalità dei crediti, tenuto conto della formulazione letterale della norma, in termini inequivocamente diversi da quelli usati nel caso dell'approvazione del concordato preventivo (art. 177 primo comma del citato decreto, con riferimento alla maggioranza dei votanti), nonché del suo inserimento nello ambito di una procedura in cui, pur prevedendosi un'adunanza dei creditori, non è fissato un "quorum" per la valida Costituzione di essa, e viene assegnata al voto dato per corrispondenza la stessa efficacia di quello espresso in assemblea.*
Nell'amministrazione controllata, deve ritenersi consentito al Commissario giudiziale, ove ciò si renda necessario per lo espletamento dei compiti affidatigli, di chiedere ed ottenere la nomina di un consulente, per la stima dei beni del debitore, o per la ricostruzione della sua contabilità (artt. 61 cod. proc. civ. e 172 secondo comma della legge fallimentare, richiamato dal successivo art. 188 ultimo comma).*
Nella procedura di amministrazione controllata, rientra nelle facoltà del giudice delegato di disporre il rinvio dell'adunanza dei creditori, qualora ne insorga necessità (nella specie, per la impossibilità del Commissario di presentare una relazione completa nel giorno originariamente fissato), indipendentemente dal fatto che abbiano avuto inizio o meno le operazioni previste in detta adunanza.*
Avverso il provvedimento, con il quale il tribunale, in Sede di reclamo su decreto del giudice delegato, dichiara cessati gli effetti dell'amministrazione controllata, per il mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze sulla proposta del debitore, è esperibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, al fine di conseguire un Sindacato tanto sulla legittimità dei criteri seguiti per calcolare dette maggioranze, quanto sulla regolarità del procedimento conclusosi con quella declaratoria, in considerazione del carattere definitivo e della natura decisoria del provvedimento medesimo. ( V 3950/80, mass n 407847).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1985, n. 4209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4209 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1985 |
Testo completo
Avverso il provvedimento, con il quale il tribunale, in Sede di reclamo su decreto del giudice delegato, dichiara cessati gli effetti dell'amministrazione controllata, per il mancato raggiungimento delle prescritte maggioranze sulla proposta del debitore, è esperibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, al fine di conseguire un Sindacato tanto sulla legittimità dei criteri seguiti per calcolare dette maggioranze, quanto sulla regolarità del procedimento conclusosi con quella declaratoria, in considerazione del carattere definitivo e della natura decisoria del provvedimento medesimo. ( V 3950/80, mass n 407847).*