CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 6 novembre 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2872/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
p. iva , con sede in OL al Parte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi 387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._1
e dall'avv. Roberta Troiano C.F. con C.F._2 C.F._3
i medesimi elettivamente domiciliata in OL al c.so Garibaldi, 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec:
tel.: 081.772.22.99) Email_1
APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...] ( ), residente in Controparte_2 C.F._4
Acerra alla via Rosa Luxemberg 10
nato il [...] OL ( ), residente in [...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni DELLA CORTE ( C.F._6 presso lo stesso elett.te dom.ti in GL d'CO (NA), alla via Mauro Leone n. 59, con espressa dichiarazione che le comunicazioni devono avvenire al n. 3497463354 ovvero all'indirizzo di PEC Email_2 giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI
Sentenza n. 3387/2024 pubbl. il 09/05/2024
1 FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe –odierni appellati, premesso di: Contr
-essere dipendenti della società e di essere inquadrati, rispettivamente, CP_2 nel parametro 193 con mansioni di CAPO STAZIONE;
Capasso nel parametro 170 con mansioni di OPERATORE TECNICO, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda;
-di svolgere la propria prestazione presso la sede di OL;
chiesero: di accertare e dichiarare – per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2023- il proprio diritto alla corresponsione, per ciascun giorno di ferie, di una retribuzione giornaliera comprensiva della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la ''nozione europea di retribuzione'' e comunque la nullità dell'art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato ''nuova struttura della retribuzione normale'', dell' art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE. Per l'effetto chiesero di condannare in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, gli importi indicati in ciascun ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati per legge, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario. Con la sentenza in epigrafe il Giudice adito in accoglimento del ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiarò il diritto dei ricorrenti a vedersi computare, nei giorni di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogata nei giorni di effettiva presenza;
condannò in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle seguenti somme, come rideterminate nei limiti della prescrizione:
€ 3.657,00 in favore di;
Controparte_2
€ 3.324,00 in favore di;
CP_3 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo e spese di lite,
Contr Con atto di appello depositato il 6.11.2024 l' – premesso di aver riconosciuto in favore di tutti i lavoratori aderenti all'accordo le indennità perequativa, compensativa e di turno sul trattamento economico delle ferie pregresse e usufruite da gennaio 2013 a giugno 2022, ossia fino all'entrata in vigore dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che all'art. 4 ha istituito l'”indennità di retribuzione ferie” - ha proposto gravame soltanto in relazione all'accoglimento della richiesta di riconoscimento delle indennità perequativa e compensativa sul trattamento economico delle ferie in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 e, infine, alla distinzione tra ferie e permessi.
2 Al riguardo ha censurato l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, per omessa pronuncia sull'eccezione formulata dall'appellante nel giudizio instaurato da relativa alla previsione di cui all'art. 4, AN 10 maggio 2022 con cui Controparte_2 era stata introdotta una nuova indennità di retribuzione delle ferie pari ad € 8,00, da corrispondere a partire dal 1^ luglio 2022 per ogni giornata di ferie: pertanto, alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1^ luglio 2022. Ha sottolineato l'appellante che il Giudice non solo non aveva limitato il riconoscimento del diritto al giugno 2022, ma non aveva nemmeno detratto l'importo di 8,00 euro per giornata di ferie dal calcolo complessivo proposto dal lavoratore. Con riferimento al ricorso proposto da la società ha dedotto CP_3
l'erroneità della sentenza gravata anche per aver ignorato l'eccezione tempestivamente sollevata da con cui era stato evidenziato che il CP_5 predetto lavoratore nel novembre 2021 era andato in quiescenza, per cui totalmente destituita di fondamento era la richiesta relativa al periodo successivo, pur oggetto di ricorso. Con il terzo motivo ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato anche nell'equiparare i giorni di permesso (4) alle ferie (26 gg.). Con il quarto motivo ha rilevato che il Giudice di prime cure, pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, aveva errato nella quantificazione del credito vantato dai lavoratori: controparte in primo grado non aveva fornito piena prova contabile di quanto richiesto in merito all'importo delle indennità richieste e al numero di ferie effettivamente fruito. Ha precisato che il computo doveva essere effettuato con esclusivo riguardo alle giornate di ferie fruite e non anche a quelle di permesso, come richiesto impropriamente dai ricorrenti. Inoltre il riconoscimento del diritto di doveva CP_2 essere limitato al giugno 2022, e quanto meno – per il periodo successivo – doveva essere detratto l'importo di 8,00 euro per giornata di ferie dal calcolo complessivo proposto dal lavoratore. Infine per l'indennità perequativa fino al 2017 era stata pari ad CP_3 euro 1,50 e non a 2,50 euro (come da buste paga depositate in primo grado). Con l'ultimo motivo si è lamentata della condanna alle spese. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata chiedendo dichiararsi che
“alcuna somma è dovuta al sig. per il ricalcolo della retribuzione Controparte_2 percepita durante il periodo di fe odo successivo a giugno 2022, in ragione dell'indennità retribuzione ferie corrisposta dal 1 luglio 2022 ai sensi dell'art. 4, AN 10 maggio 2022, nonché limitare il diritto ai soli giorni di ferie fruiti, decurtando i 5 giorni di permesso per il 2015 e i 4 giorni di permesso per gli anni successivi”;
“alcuna somma è dovuta al sig. per il ricalcolo della retribuzione CP_3 percepita durante il periodo di fer 1, nonché limitare il diritto ai soli giorni di ferie fruiti dallo stesso, decurtando i giorni di permesso” . Vinte le spese.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite. In particolare è stato dedotto che il lavoratore non ha notificato un atto CP_3 di precetto ma ha accettato senza riserve il pagamento secondo la riformulazione Contr dei conteggi effettuati dalla ed anzi, in occasione del pagamento effettuato da Contr
, ha percepito una somma inferiore a quella liquidata in Sentenza, rilasciando una quietanza liberatoria con “rinuncia implicita….alle somme successive al suo pensionamento, ovvero quelle relative agli anni 2022 e 2023” . Ha sottolineato
3 ancora che in ricorso erano stati richiesti Euro 4.615,05, mentre il giudice aveva riconosciuto solo Euro 3.324,00, riformulando i calcoli sulla base delle eccezioni delle parti. Contr Infine, ha evidenziato che l' riformulando nuovamente i conteggi ha versato al la minore somma di Euro 2.865,45 già maggiorata di interessi e CP_3 Contr rivalutazione e che in ogni caso, ove l' dovesse fornire prova di aver erogato degli importi successivi alla data di effettiva quiescenza e/o comunque non dovuti, sin da ora, il lavoratore si impegna a restituirli in virtù della rinuncia già manifestata con la sottoscrizione della quietanza al momento del pagamento.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti esposti nella seguente motivazione. Contr 1.L' ha appellato la sentenza soltanto nei confronti di e in CP_2 CP_3 quanto con il che pure era stato parte del giudizio davanti al CP_6
Tribunale è stata raggiunta un'intesa transattiva.
2.Alla disamina dei motivi appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass.
15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
4 punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_3 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_5 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_7
350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
5 "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_7
e altri, punto 58).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
OF e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore
e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
6 "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie
7 retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso Cont intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro
e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n.
18160/2023 resa nel giudizio tra e + altri, in cui - CP_9 CP_10 conformandosi ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L'orientamento di legittimità, pienamente condiviso da questo Collegio in precedenti decisioni, può ritenersi ormai consolidato fino all'attualità (v. tra le tante, Cass.
15/10/2020 n. 22401; v. tra le più recenti Cass. L n. 18160/2023; Cass. Sez.
L. n. 1022/2024; n.25840/2024 e n. 25850/2024; n.15363/2025).
3.Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio,
8 quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre
2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà
l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può Contr consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la
Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad
9 un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore
(ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie.
E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
10 Sotto questo profilo, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante,
l'entità degli emolumenti controversi può dirsi solo apparentemente modesta, se riguardata con riferimento alla singola giornata;
nel lungo periodo la differenza sul trattamento economico risulta di significativa portata, come comprovato anche dai conteggi prodotti dalla difesa dei lavoratori.
4.In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive
"indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi nel senso che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è
11 assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del Contr lavoratore. Per cui è errato affermare, come fa l' , che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
5.Come precisato dalla difesa appellante, si controverte in questo grado, degli effetti dell'Accordo del 10/05/2022, in quanto, come dedotto nei motivi, del tutto trascurati dal primo Giudice, e delle conseguenti ricadute sulla quantificazione del credito.
Osserva sul punto il collegio che, come già ritenuto in precedente decisione di questa Corte n. 540/2025 pubbl. il 17/02/2025, “nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del
10/05/2022, con cui, a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità
è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”
Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.
L'Accordo non risponde alle indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia, di cui si è diffusamente detto in premessa, non attuando il dichiarato fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro. Né tantomeno può condividersi quanto sostenuto dalla società e cioè che la detta indennità sia “frutto di accordi in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori”. E ciò è reso evidente anche dal valore economico di tale voce (euro
12 8,00) che non corrisponde a quello delle indennità rivendicate in questa sede
(pari ad euro 12,11 per il ). CP_2
Tuttavia non può non tenersi in considerazione, dal punto di vista contabile, per il periodo decorrente dal giugno 2022, della corresponsione da Contr parte dell' della somma di 8,00 per ciascun giorno di ferie che altrimenti, ove cumulata con le richieste indennità, porterebbe ad un ingiusto arricchimento del lavoratore rispetto alle giornate lavorate. Contr Se da un lato la suddetta disciplina contrattuale non può esentare l' dall'obbligo di corrispondere per le giornate di ferie il trattamento retributivo comprensivo delle indennità sopra esaminate, dall'altro la somma di euro 8,00 per giornata di ferie corrisposta in esecuzione del suddetto Accordo deve essere scomputata dalla pretesa economica in questa sede azionata. A tal fine però, deve precisarsi che la suddetta somma deve essere imputata al medesimo titolo, cioè al trattamento retributivo per i giorni di ferie come determinato secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sì da essere considerata utile ai fini di pensione e TFR.
Va ridimensionato l'accoglimento della pretesa del , decurtando CP_2 dalla somma complessivamente pretesa, l'importo di euro 8,00 per ciascuna giornata di ferie nel periodo dal 1.7.2022 al 31.12.2023 (euro 8,00 x 45 gg.).
Dalla somma riconosciuta in sentenza di € 3.657,00 va detratto l'importo di euro 360,00, liquidandosi la più ridotta somma di euro 3.297,00 oltre accessori dalla maturazione al soddisfo.
6.Quanto, poi, al computo dei quattro giorni di permessi, la censura Contr dell' è infondata poiché, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015
e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie (v. sentenza di questa Corte n. 2270/2024 pubbl. il
28/05/2024). Contr La Corte di Cassazione, nel rigettare proprio il ricorso avanzato dalla su tale identica questione, ha avuto modo di chiarire che …la disposizione che
13 la ricorrente principale richiama in proposito, ossia, l'art. 29 del CCNL del 2015, in tema di Festività soppresse, prevedeva testualmente che, in luogo delle indicate festività soppresse o differite “sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, sicché i 4 giorni in questione non necessariamente si configurano come “permessi retribuiti”
e possono essere goduti anche a titolo di ferie, per andare ad “aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, vale a dire, a seconda dell'anzianità di servizio periodi annuali di 25 o 26 giorni… (cfr. Cass. 15362/2025).
Restano quindi assorbiti i rilievi contabili formulati con riferimento all'inclusione dei giorni di permesso nel computo delle rivendicazioni economiche.
7.Per il resto l'eccezione contabile è infondata, generica e strumentale. Contr Invero, la difesa dell si limita a contestare in maniera assolutamente vaga e aspecifica le risultanze contabili cui è pervenuto il Tribunale che, nell'accogliere la domanda, ha rideterminato le somme da riconoscere ai lavoratori.
Di contro la difesa dei dipendenti ha fornito le buste paga dalle quali individuare l'ammontare delle indennità perequative e compensative dovute.
8.L'eccezione di prescrizione era stata già accolta dal Tribunale che aveva rilevato che “nonostante l'esistenza delle richieste bonarie, che assumono valore di atti interruttivi della prescrizione (rispettivamente del 30.12.2019,
13.5.2021 e 29.4.2021) il credito rivendicato dagli odierni ricorrenti risulta in parte prescritto e da ricalcolarsi, con esclusione degli anni precedenti il quinquennio dall'atto interruttivo”.
Resta ferma la dichiarata parziale prescrizione del credito con riferimento all'atto interruttivo (richiesta bonaria) del 30.12.2019 del , in quanto CP_2 non attinta da impugnazione incidentale né da specifica censura contabile Contr dell' .
9.Infine, con riguardo al deve dichiararsi la cessazione della CP_3 materia del contendere per l'ampia disponibilità espressa nella memoria di costituzione e nelle note di trattazione dalla difesa del lavoratore. E' stato Contr precisato che l' , riformulando nuovamente i conteggi, ha versato al
14 la minore somma di Euro 2.865,45 già maggiorata di interessi CP_3
e rivalutazione. Contr In seguito, con le note del 29.10.2025 l' ha quantificato la somma versata in eccesso al CAPASSO, invocando la riforma della sentenza mediante detrazione, dalla somma riconosciuta dal TRIBUNALE e già corrisposta al
Capasso, dell'importo lordo di euro 831,00 per le annualità del 2022 e 2023: in riscontro, la difesa del lavoratore ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, attesa la volontà di CP_3
Contr di restituire la somma di € 831,00 erogata erroneamente dalla Contr Per la restante somma di euro 60, pure ritenuta dall' non dovuta per l'asserito erroneo computo dell'indennità perequativa, deve richiamarsi quanto dichiarato in via generale sin dal principio dalla difesa e cioè l'impegno del Contr lavoratore, in ogni caso -ove l' dovesse fornire prova di aver erogato degli importi successivi alla data di effettiva quiescenza e/o comunque non dovuti, a restituirli in conformità con la rinuncia già espressa con la sottoscrizione della quietanza al momento del pagamento.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 - Rv. 626282 - 01).
15 10. Generico ed infondato è l'ultimo motivo con il quale la società ha censurato il governo delle spese, per essere le domande dei lavoratori inammissibili e destituite di fondamento oltre che per l'esistenza di orientamenti difformi.
Le domande sono risultate fondate, confermandosi in questo grado l'impianto principale della gravata sentenza. La parziale riforma riguarda infatti la sola quantificazione del credito del , con una riduzione dello stesso CP_2 di entità modesta.
Le spese processuali del presente grado – previa compensazione per 1/5 per il modesto accoglimento del gravame - seguono la soccombenza e vanno poste per il residuo a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, ridetermina la somma liquidata in favore di in complessivi euro 3.297,00 oltre accessori Controparte_2 dalla maturazione al soddisfo;
dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla posizione di;
CP_3 condanna l'appellante – previa compensazione di 1/5 - al pagamento delle spese del grado che liquida per il residuo in euro 1.166,4 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Giovanni Della Corte.
Così deciso in OL il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 6 novembre 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2872/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
p. iva , con sede in OL al Parte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi 387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Allocca C.F. C.F._1
e dall'avv. Roberta Troiano C.F. con C.F._2 C.F._3
i medesimi elettivamente domiciliata in OL al c.so Garibaldi, 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c., (per le comunicazioni di rito, pec:
tel.: 081.772.22.99) Email_1
APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...] ( ), residente in Controparte_2 C.F._4
Acerra alla via Rosa Luxemberg 10
nato il [...] OL ( ), residente in [...]; rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni DELLA CORTE ( C.F._6 presso lo stesso elett.te dom.ti in GL d'CO (NA), alla via Mauro Leone n. 59, con espressa dichiarazione che le comunicazioni devono avvenire al n. 3497463354 ovvero all'indirizzo di PEC Email_2 giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI
Sentenza n. 3387/2024 pubbl. il 09/05/2024
1 FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe –odierni appellati, premesso di: Contr
-essere dipendenti della società e di essere inquadrati, rispettivamente, CP_2 nel parametro 193 con mansioni di CAPO STAZIONE;
Capasso nel parametro 170 con mansioni di OPERATORE TECNICO, giusta la declaratoria contrattuale di cui al CCNL della categoria Autoferrotranvieri – Internavigatori (mobilità TPL), applicato in azienda;
-di svolgere la propria prestazione presso la sede di OL;
chiesero: di accertare e dichiarare – per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2023- il proprio diritto alla corresponsione, per ciascun giorno di ferie, di una retribuzione giornaliera comprensiva della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva e di secondo livello configgenti con la ''nozione europea di retribuzione'' e comunque la nullità dell'art. 2 dell' Accordo Regionale del 15-16.12.2011, dell' art. 4 dell'Accordo del 25 luglio 2012, dell'allegato 1 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012 rubricato ''nuova struttura della retribuzione normale'', dell' art. 3 CCNL 27 novembre 2000, per contrarietà a norme imperative, costituite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE. Per l'effetto chiesero di condannare in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti, per i titoli anzidetti e per il conteggio allegato, gli importi indicati in ciascun ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati per legge, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario. Con la sentenza in epigrafe il Giudice adito in accoglimento del ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiarò il diritto dei ricorrenti a vedersi computare, nei giorni di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della ''indennità perequativa'' e della ''indennità compensativa'', così come erogata nei giorni di effettiva presenza;
condannò in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle seguenti somme, come rideterminate nei limiti della prescrizione:
€ 3.657,00 in favore di;
Controparte_2
€ 3.324,00 in favore di;
CP_3 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo e spese di lite,
Contr Con atto di appello depositato il 6.11.2024 l' – premesso di aver riconosciuto in favore di tutti i lavoratori aderenti all'accordo le indennità perequativa, compensativa e di turno sul trattamento economico delle ferie pregresse e usufruite da gennaio 2013 a giugno 2022, ossia fino all'entrata in vigore dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 che all'art. 4 ha istituito l'”indennità di retribuzione ferie” - ha proposto gravame soltanto in relazione all'accoglimento della richiesta di riconoscimento delle indennità perequativa e compensativa sul trattamento economico delle ferie in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 e, infine, alla distinzione tra ferie e permessi.
2 Al riguardo ha censurato l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, per omessa pronuncia sull'eccezione formulata dall'appellante nel giudizio instaurato da relativa alla previsione di cui all'art. 4, AN 10 maggio 2022 con cui Controparte_2 era stata introdotta una nuova indennità di retribuzione delle ferie pari ad € 8,00, da corrispondere a partire dal 1^ luglio 2022 per ogni giornata di ferie: pertanto, alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1^ luglio 2022. Ha sottolineato l'appellante che il Giudice non solo non aveva limitato il riconoscimento del diritto al giugno 2022, ma non aveva nemmeno detratto l'importo di 8,00 euro per giornata di ferie dal calcolo complessivo proposto dal lavoratore. Con riferimento al ricorso proposto da la società ha dedotto CP_3
l'erroneità della sentenza gravata anche per aver ignorato l'eccezione tempestivamente sollevata da con cui era stato evidenziato che il CP_5 predetto lavoratore nel novembre 2021 era andato in quiescenza, per cui totalmente destituita di fondamento era la richiesta relativa al periodo successivo, pur oggetto di ricorso. Con il terzo motivo ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato anche nell'equiparare i giorni di permesso (4) alle ferie (26 gg.). Con il quarto motivo ha rilevato che il Giudice di prime cure, pur avendo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, aveva errato nella quantificazione del credito vantato dai lavoratori: controparte in primo grado non aveva fornito piena prova contabile di quanto richiesto in merito all'importo delle indennità richieste e al numero di ferie effettivamente fruito. Ha precisato che il computo doveva essere effettuato con esclusivo riguardo alle giornate di ferie fruite e non anche a quelle di permesso, come richiesto impropriamente dai ricorrenti. Inoltre il riconoscimento del diritto di doveva CP_2 essere limitato al giugno 2022, e quanto meno – per il periodo successivo – doveva essere detratto l'importo di 8,00 euro per giornata di ferie dal calcolo complessivo proposto dal lavoratore. Infine per l'indennità perequativa fino al 2017 era stata pari ad CP_3 euro 1,50 e non a 2,50 euro (come da buste paga depositate in primo grado). Con l'ultimo motivo si è lamentata della condanna alle spese. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata chiedendo dichiararsi che
“alcuna somma è dovuta al sig. per il ricalcolo della retribuzione Controparte_2 percepita durante il periodo di fe odo successivo a giugno 2022, in ragione dell'indennità retribuzione ferie corrisposta dal 1 luglio 2022 ai sensi dell'art. 4, AN 10 maggio 2022, nonché limitare il diritto ai soli giorni di ferie fruiti, decurtando i 5 giorni di permesso per il 2015 e i 4 giorni di permesso per gli anni successivi”;
“alcuna somma è dovuta al sig. per il ricalcolo della retribuzione CP_3 percepita durante il periodo di fer 1, nonché limitare il diritto ai soli giorni di ferie fruiti dallo stesso, decurtando i giorni di permesso” . Vinte le spese.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite. In particolare è stato dedotto che il lavoratore non ha notificato un atto CP_3 di precetto ma ha accettato senza riserve il pagamento secondo la riformulazione Contr dei conteggi effettuati dalla ed anzi, in occasione del pagamento effettuato da Contr
, ha percepito una somma inferiore a quella liquidata in Sentenza, rilasciando una quietanza liberatoria con “rinuncia implicita….alle somme successive al suo pensionamento, ovvero quelle relative agli anni 2022 e 2023” . Ha sottolineato
3 ancora che in ricorso erano stati richiesti Euro 4.615,05, mentre il giudice aveva riconosciuto solo Euro 3.324,00, riformulando i calcoli sulla base delle eccezioni delle parti. Contr Infine, ha evidenziato che l' riformulando nuovamente i conteggi ha versato al la minore somma di Euro 2.865,45 già maggiorata di interessi e CP_3 Contr rivalutazione e che in ogni caso, ove l' dovesse fornire prova di aver erogato degli importi successivi alla data di effettiva quiescenza e/o comunque non dovuti, sin da ora, il lavoratore si impegna a restituirli in virtù della rinuncia già manifestata con la sottoscrizione della quietanza al momento del pagamento.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti esposti nella seguente motivazione. Contr 1.L' ha appellato la sentenza soltanto nei confronti di e in CP_2 CP_3 quanto con il che pure era stato parte del giudizio davanti al CP_6
Tribunale è stata raggiunta un'intesa transattiva.
2.Alla disamina dei motivi appare opportuno premettere che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass.
15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del
D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali
...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati
(sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2
4 punto 22; del 29 novembre 2017, C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_3 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_5 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_7
350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo
15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
5 "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, CP_7
e altri, punto 58).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché
OF e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore
e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro
e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente
a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
6 "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie
7 retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso Cont intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro
e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n.
18160/2023 resa nel giudizio tra e + altri, in cui - CP_9 CP_10 conformandosi ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. L'orientamento di legittimità, pienamente condiviso da questo Collegio in precedenti decisioni, può ritenersi ormai consolidato fino all'attualità (v. tra le tante, Cass.
15/10/2020 n. 22401; v. tra le più recenti Cass. L n. 18160/2023; Cass. Sez.
L. n. 1022/2024; n.25840/2024 e n. 25850/2024; n.15363/2025).
3.Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure sia adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio,
8 quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012: “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre
2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà
l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può Contr consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la
Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad
9 un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore
(ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie.
E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
10 Sotto questo profilo, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante,
l'entità degli emolumenti controversi può dirsi solo apparentemente modesta, se riguardata con riferimento alla singola giornata;
nel lungo periodo la differenza sul trattamento economico risulta di significativa portata, come comprovato anche dai conteggi prodotti dalla difesa dei lavoratori.
4.In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive
"indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi nel senso che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che tali conclusioni con comportano l'introduzione di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è
11 assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del Contr lavoratore. Per cui è errato affermare, come fa l' , che l'interpretazione qui sostenuta porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
5.Come precisato dalla difesa appellante, si controverte in questo grado, degli effetti dell'Accordo del 10/05/2022, in quanto, come dedotto nei motivi, del tutto trascurati dal primo Giudice, e delle conseguenti ricadute sulla quantificazione del credito.
Osserva sul punto il collegio che, come già ritenuto in precedente decisione di questa Corte n. 540/2025 pubbl. il 17/02/2025, “nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del
10/05/2022, con cui, a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità
è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”
Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.
L'Accordo non risponde alle indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia, di cui si è diffusamente detto in premessa, non attuando il dichiarato fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro. Né tantomeno può condividersi quanto sostenuto dalla società e cioè che la detta indennità sia “frutto di accordi in una prospettiva di miglior favore per i lavoratori”. E ciò è reso evidente anche dal valore economico di tale voce (euro
12 8,00) che non corrisponde a quello delle indennità rivendicate in questa sede
(pari ad euro 12,11 per il ). CP_2
Tuttavia non può non tenersi in considerazione, dal punto di vista contabile, per il periodo decorrente dal giugno 2022, della corresponsione da Contr parte dell' della somma di 8,00 per ciascun giorno di ferie che altrimenti, ove cumulata con le richieste indennità, porterebbe ad un ingiusto arricchimento del lavoratore rispetto alle giornate lavorate. Contr Se da un lato la suddetta disciplina contrattuale non può esentare l' dall'obbligo di corrispondere per le giornate di ferie il trattamento retributivo comprensivo delle indennità sopra esaminate, dall'altro la somma di euro 8,00 per giornata di ferie corrisposta in esecuzione del suddetto Accordo deve essere scomputata dalla pretesa economica in questa sede azionata. A tal fine però, deve precisarsi che la suddetta somma deve essere imputata al medesimo titolo, cioè al trattamento retributivo per i giorni di ferie come determinato secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sì da essere considerata utile ai fini di pensione e TFR.
Va ridimensionato l'accoglimento della pretesa del , decurtando CP_2 dalla somma complessivamente pretesa, l'importo di euro 8,00 per ciascuna giornata di ferie nel periodo dal 1.7.2022 al 31.12.2023 (euro 8,00 x 45 gg.).
Dalla somma riconosciuta in sentenza di € 3.657,00 va detratto l'importo di euro 360,00, liquidandosi la più ridotta somma di euro 3.297,00 oltre accessori dalla maturazione al soddisfo.
6.Quanto, poi, al computo dei quattro giorni di permessi, la censura Contr dell' è infondata poiché, in virtù di quanto previsto dalle norme di riferimento del CCNL applicato (art. 29 dell'Accordo Nazionale del 28/11/2015
e art. 29 dell'Accordo del 26/04/2016) in relazione alla disciplina delle ex festività soppresse, in sostituzione di queste ultime sono riconosciuti 4 giorni di permessi o ferie retribuite e, nel caso in cui non se ne possa godere nell'anno, tali giorni dovranno essere retribuiti con la medesima retribuzione corrisposta per i giorni di ferie (v. sentenza di questa Corte n. 2270/2024 pubbl. il
28/05/2024). Contr La Corte di Cassazione, nel rigettare proprio il ricorso avanzato dalla su tale identica questione, ha avuto modo di chiarire che …la disposizione che
13 la ricorrente principale richiama in proposito, ossia, l'art. 29 del CCNL del 2015, in tema di Festività soppresse, prevedeva testualmente che, in luogo delle indicate festività soppresse o differite “sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, sicché i 4 giorni in questione non necessariamente si configurano come “permessi retribuiti”
e possono essere goduti anche a titolo di ferie, per andare ad “aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL”, vale a dire, a seconda dell'anzianità di servizio periodi annuali di 25 o 26 giorni… (cfr. Cass. 15362/2025).
Restano quindi assorbiti i rilievi contabili formulati con riferimento all'inclusione dei giorni di permesso nel computo delle rivendicazioni economiche.
7.Per il resto l'eccezione contabile è infondata, generica e strumentale. Contr Invero, la difesa dell si limita a contestare in maniera assolutamente vaga e aspecifica le risultanze contabili cui è pervenuto il Tribunale che, nell'accogliere la domanda, ha rideterminato le somme da riconoscere ai lavoratori.
Di contro la difesa dei dipendenti ha fornito le buste paga dalle quali individuare l'ammontare delle indennità perequative e compensative dovute.
8.L'eccezione di prescrizione era stata già accolta dal Tribunale che aveva rilevato che “nonostante l'esistenza delle richieste bonarie, che assumono valore di atti interruttivi della prescrizione (rispettivamente del 30.12.2019,
13.5.2021 e 29.4.2021) il credito rivendicato dagli odierni ricorrenti risulta in parte prescritto e da ricalcolarsi, con esclusione degli anni precedenti il quinquennio dall'atto interruttivo”.
Resta ferma la dichiarata parziale prescrizione del credito con riferimento all'atto interruttivo (richiesta bonaria) del 30.12.2019 del , in quanto CP_2 non attinta da impugnazione incidentale né da specifica censura contabile Contr dell' .
9.Infine, con riguardo al deve dichiararsi la cessazione della CP_3 materia del contendere per l'ampia disponibilità espressa nella memoria di costituzione e nelle note di trattazione dalla difesa del lavoratore. E' stato Contr precisato che l' , riformulando nuovamente i conteggi, ha versato al
14 la minore somma di Euro 2.865,45 già maggiorata di interessi CP_3
e rivalutazione. Contr In seguito, con le note del 29.10.2025 l' ha quantificato la somma versata in eccesso al CAPASSO, invocando la riforma della sentenza mediante detrazione, dalla somma riconosciuta dal TRIBUNALE e già corrisposta al
Capasso, dell'importo lordo di euro 831,00 per le annualità del 2022 e 2023: in riscontro, la difesa del lavoratore ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, attesa la volontà di CP_3
Contr di restituire la somma di € 831,00 erogata erroneamente dalla Contr Per la restante somma di euro 60, pure ritenuta dall' non dovuta per l'asserito erroneo computo dell'indennità perequativa, deve richiamarsi quanto dichiarato in via generale sin dal principio dalla difesa e cioè l'impegno del Contr lavoratore, in ogni caso -ove l' dovesse fornire prova di aver erogato degli importi successivi alla data di effettiva quiescenza e/o comunque non dovuti, a restituirli in conformità con la rinuncia già espressa con la sottoscrizione della quietanza al momento del pagamento.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio…. tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013 - Rv. 626282 - 01).
15 10. Generico ed infondato è l'ultimo motivo con il quale la società ha censurato il governo delle spese, per essere le domande dei lavoratori inammissibili e destituite di fondamento oltre che per l'esistenza di orientamenti difformi.
Le domande sono risultate fondate, confermandosi in questo grado l'impianto principale della gravata sentenza. La parziale riforma riguarda infatti la sola quantificazione del credito del , con una riduzione dello stesso CP_2 di entità modesta.
Le spese processuali del presente grado – previa compensazione per 1/5 per il modesto accoglimento del gravame - seguono la soccombenza e vanno poste per il residuo a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, ridetermina la somma liquidata in favore di in complessivi euro 3.297,00 oltre accessori Controparte_2 dalla maturazione al soddisfo;
dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla posizione di;
CP_3 condanna l'appellante – previa compensazione di 1/5 - al pagamento delle spese del grado che liquida per il residuo in euro 1.166,4 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Giovanni Della Corte.
Così deciso in OL il 6 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
16 17