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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. A. C. n. 2459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2459/2021 avente ad oggetto AZIONE D REVOCATORIA
ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in RAlise (CE), via dei Frutti, n. 2, elettivamente domiciliata in Santa Maria La Fossa (CE), via Giardino, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio Russano che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione depositata nel fascicolo telematico in data 11.05.2022;
-attrice-
E
, (C.F. ) nato in [...], l'[...], Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Pierantoni, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Colandrea che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo telematico in data 5.06.2025;
-convenuto-
NONCHÉ
, (C.F. ) nata a [...], l'[...], e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) nato a [...], il [...], entrambi residenti in [...]C.F._3
La Fossa (CE), via G. Galilei, n. 14, elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), piazza Adriano, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Gustavo Pugliese che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
NONCHÉ
– “al servizio dell'agricoltura”, (C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Nazario Sauro, n. 20, elettivamente domiciliata in
Camigliano (CE), via Ten. G. Fiorillo, n. 15, presso lo studio dell'Avv. UI Fiorillo che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento;
-interventrice ex art. 105 c.p.c.-
NONCHÉ
Avv. EL SE, (C.F. ) nella qualità di difensore di sé medesimo, C.F._4 elettivamente domiciliato in Caserta, via Michele Ruta, n. 67;
-interventore ex art. 105 c.p.c.-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 8.03.2021, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., premettendo di essere creditrice nei confronti della ditta individuale ” (C.F. - P.IVA dell'importo di Parte_2 C.F._1 P.IVA_3
€ 130.384,82 (di cui € 64.922,91, in virtù dell'atto di precetto cambiario, notificato in data 2.09.2020, per n. 12 effetti cambiari emessi tra il 1.12.2017 e il 10.06.2019, tra le quali n. 2 effetti protestati in data 2.10.2019; € 19.500,00 in virtù di n. 3 effetti cambiari emessi in data 19.08.2020 e scaduti il
30.11.2020 ed € 45.961,91 in virtù di n. 7 effetti cambiari emessi e sottoscritti in data 19.08.2020) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Parte_2 CP_1
e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
[...] Controparte_2 cessione di immobili del 6.10.2020, stipulato con atto a rogito del Notaio del Persona_1
29.12.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir.
Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581), in forza del quale ha ceduto in favore dei figli, e il diritto di piena Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 proprietà in comune indiviso e in parti uguali tra loro dei seguenti beni immobili: 1. Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) al Parco
“Cannucce”, della estensione catastale di are quarantadue e centiare cinquantasei (are 42,56), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -107, seminativo di 1° classe, di are 42.56, r.d. € 73,63, r.a.€ 25,28; 2. Fondo rustico sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) al Parco “Cannucce”, della estensione catastale di ettari uno, are sessantasette e centiare cinquantasei (Ha.1.67.56), riportato in catasto terreni di detto Comune: al foglio 11, particelle: -105, seminativo di 2° classe, di are 50.35, r.d. € 75,41, r.a. € 28,60; -106, seminativo di 2° classe, di are
40.19, r.d. € 60,19, r.a. € 22,83; al foglio 16, particelle: -32, seminativo di 2° classe, di are 50.00, r.d. € 74,89, r.a. € 28,41; -36, seminativo di 2° classe, di are 27.02, r.d. € 40,47, r.a. € 15,35; 3. Terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Cannucce" della superficie catastale di are sessantatré e centiare sei (are 63,06), riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particelle: - 5020, prato di 2° classe, are 15,50, r.d. € 5,60, r.a. € 2,00; -
5065, prato di 2° classe, are 15.92, r.d. € 5,76, r.a. € 2,06; e al foglio 16, particelle: -5001 (ex p.lla
24), pascolo arborato classe unica, are 16.03, r.d. € 6,21, r.a. Euro 0,99; -5002 (ex p.lla 24), pascolo arborato classe unica, are 15.61, r.d. € 6,05, r.a. € 0,97, 4. Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Madama Bianca", della estensione catastale di ettari uno, are otto e centiare ventidue (Ha.1.08.22), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -215, di Ha 1.08.22, Seminativo di 1° Classe, r.d. € 187,23,
r.d. € 64,27; 5. Fabbricato destinato all'allevamento bufalino sito nel Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) alla Località "Madama Bianca", con annesso terreno pertinenziale, riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 11 p.lla: -5141 sub 1, categoria D/10, r.c. € 9.330,00. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nell'esposizione dei fatti articolati dalla società attrice, questa ha dedotto che, in data 6.10.2020, e quindi in un tempo successivo all'emissione delle cambiali e alla notifica dell'atto di precetto del
2.09.2020, addiveniva alla separazione consensuale con la moglie, a mezzo Parte_2 negoziazione assistita per effetto della quale nelle condizioni di separazione inseriva il trasferimento della proprietà di tutti i propri beni in favore dei figli, e nel medesimo accordo, il CP_1 CP_2 convenuto assumeva l'obbligo di corrispondere in favore dei figli un assegno mensile di € 1.200,00
e di sostenere il 50% delle spese straordinarie e si obbligava a corrispondere alla moglie, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, una somma pari ad € 150.000,00, a titolo di indennizzo per tutti gli anni nei quali non aveva corrisposto alcunché. Con atto pubblico denominato “Cessione in sede di separazione dei coniugi”, per atto del Notaio del 29.12.2020, rep. n 8438 – racc. n. Persona_1
6132, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta – Santa Maria Capua Vetere in data 11.01.2021, nn. 831/581, cedeva, dunque, in adempimento dell'accordo di Parte_2 separazione i cespiti immobiliari indicati oggetto di revocatoria.
La società attrice ha poi dedotto di aver tentato, successivamente alla notifica dell'atto di precetto del
2.09.2020, di intraprendere una procedura esecutiva presso terzi alla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, conclusasi negativamente, stante la dichiarazione negativa dell'istituto bancario che rappresentava il blocco del conto per precedenti pignoramenti già notificati e che la ditta risultava essere stata già oggetto di altra procedura esecutiva intentata da altri Parte_2 creditori ed iscritta al R.G.E. n. 2287/2020 per € 214.314,00, procedura definita in data 26.06.2020 con l'ordinanza di assegnazione delle somme. L'attrice ha quindi dedotto la sussistenza degli elementi propri dell'azione revocatoria, costituiti dall'esistenza del credito fatto valere, dall'eventus damni, ossia il pregiudizio subito a seguito della variazione in peius del patrimonio del debitore e la scientia damni desumibile non solo dalla circostanza per cui gli atti di disposizione sarebbero stati posti in essere in epoca successiva rispetto al sorgere del credito, ma anche dal rapporto di parentela intercorrente tra e i figli, Parte_2
e , beneficiari della cessione impugnata. CP_1 Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 6.07.2021, si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse Parte_2 domande, ritenendo insussistenti i requisiti dell'azione revocatoria. In particolare, il debitore non ha contestato il debito maturato nei confronti della eccependo l'insussistenza della scientia Parte_1 damni perché con l'opposizione a precetto chiedeva la nomina di un organismo di composizione della crisi o di un professionista al fine di comporre la propria situazione debitoria. Concludeva il convenuto per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data 13.05.2022, si è costituita in giudizio la “al servizio dell'agricoltura”, la quale ha dedotto di essere Controparte_3 creditrice della ditta individuale della somma complessiva di € 28.352,80 (di cui € Parte_2
7.584,81 in virtù dell'atto di precetto su assegno notificato in data 18.09.2019; € 7.584,00 in virtù dell'atto di precetto su assegno notificato in data 16.07.2020 ed € 13.183,99 in virtù del Decreto
Ingiuntivo emesso in data 2.09.2020 e notificato il 31.10.2020). Nel ritenere sussistenti, dunque, i requisiti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, la ha concluso Controparte_3 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di immobili del
6.10.2020, stipulato da con atto a rogito del 29.12.2020, trascritto presso la Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data
11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581).
Dichiarata la contumacia dei convenuti e concessi i termini di cui Controparte_1 Controparte_2 all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa è stata rinviata all'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza depositata in data 5.02.2025, rilevato che agli atti non risultava la procura conferita da
[...]
ai difensori, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo assegnando al convenuto termine di Parte_2 sessanta (60) giorni per la produzione di tale procura, rinviando la causa al 10.06.2025.
Con ulteriore atto di intervento ex art. 105 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data 5.06.2025, si è costituito l'Avv. EL SE, il quale ha esposto di essere creditore della ditta individuale
CI RA dell'importo di € 12.587,16, oltre spese generali, iva e c.p.a., in virtù dei seguenti titoli giudiziari: (i) l'ordinanza di assegnazione del 28.10.2022, ottenuta all'esito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 5574/2020, con cui è stato ordinato al il pagamento Parte_2 dell'importo par ad € 5.535,16, oltre spese generali, iva e c.p.a.; (ii) la sentenza n. 1801/2025 emessa in data 29.05.2020, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2887/2019, ha condannato al pagamento delle spese di lite, Parte_2 liquidate in € 7.052,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'odierno intervenuto, procuratore costituito nell'interesse della parte vittoriosa.
Aderendo alle difese spiegate dalla l'Avv. SE ha concluso chiedendo accertarsi e Parte_1 dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di immobili del 6.10.2020, stipulato da con atto a rogito del 29.12.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Parte_2
Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831
– reg. Part. n. 581), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2025, si sono costituiti in giudizio i convenuti e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 Controparte_2 avverse domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dell'Avv. Gastone Spagna dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa
è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito
I convenuti, , e hanno prospettato l'impraticabilità dell'azione spiegata Pt_2 CP_1 Controparte_2 ex art. 2901 c.c. rispetto al trasferimento immobiliare effettuato dal primo in adempimento degli accordi di separazione con la coniuge, configurando lo stesso quale atto dovuto a titolo oneroso.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, co. 3 c.c. (cfr. Cass. n. 1144 del 22.01.2015). Con la stessa pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che resta comunque prerogativa del
Tribunale il giudizio sulla gratuità (o meno) dell'atto di disposizione.
Tanto premesso, nel caso di specie alcuna prova è stata offerta dai convenuti al fine di dimostrare il carattere oneroso del trasferimento dei beni come contenuto nell'accordo di separazione. Ed invero, dagli atti allegati dalle parti, risulta che la controversia di lavoro instaurata dalla coniuge nei confronti del convenuto si sia conclusa con una sentenza di cessata materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, rispetto al quale il si è obbligato al versamento di € Parte_2
150.000,00.
Rispetto, tuttavia, alla cessione degli immobili oggetto del giudizio di revocatoria, intervenuta con atto notarile e alla presenza di due testimoni, non sussistono elementi idonei a dimostrare che tale cessione abbia carattere oneroso, rivestendo piuttosto la forma di una donazione e perciò di un atto contrassegnato da liberalità. In sostanza, la qualificazione degli atti dispositivi in questione come atti a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurli, in concreto, ad una causa giustificatrice che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi, onerosità che, quindi, non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento.
Nel caso di specie, il trasferimento degli immobili ai figli nei confronti dei quali il convenuto si assunto anche l'obbligo di mantenimento attraverso il versamento di € 1.200,00 mensili non trova alcuna causa giustificatrice, trattandosi piuttosto di uno strumento utilizzato dal debitore per giustificare, rispetto ai terzi, un'attribuzione patrimoniale in realtà priva di concreto substrato obbligatorio. Del resto, neppure è possibile attribuire al trasferimento immobiliare de quo natura solutoria di un debito scaduto (ossia delle somme maturate dalla ex coniuge per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze del marito e per le quali vi è stata sentenza di cessata materia del contendere dichiarata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20.04.2021). L'assenza della natura solutoria del trasferimento dei beni immobili è esclusa dal fatto che gli stessi sono trasferiti ai figli e non alla coniuge, onde non pare che trovi titoli nei pregressi rapporti anche di natura patrimoniale intercorsi e intercorrenti tra le parti.
Tanto premesso, deve pertanto procedersi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la revoca della compravendita e, dunque, la sussistenza dei presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni; il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr
Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993:
Il concetto di "credito" - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - va inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla "ragione o "aspettativa", con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; Trib. Modena 18.01.2021
n. 75: Il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 c.c. viene riferito anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile).
Quanto all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Quanto, infine, al consilium fraudis, questo consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. Va, però, precisato, che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione; diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente la scientia damni, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).
Ciò posto, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione di immobili del
6.10.2020, stipulato con atto a rogito del Notaio del 29.12.2020, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581), in forza del quale ha ceduto in Parte_2 favore dei figli, e il diritto di piena proprietà in comune indiviso e Controparte_1 Controparte_2 in parti uguali tra loro dei beni immobili ivi indicati è fondata e deve essere accolta per le causali di cui in motivazione.
Deve ritenersi certamente provata l'esistenza del credito da parte della società attrice quanto Parte_1
l'esistenza dei crediti delle parti intervenute ex art. 105 c.p.c., la e dell'Avv. EL Controparte_3
SE.
Benché fin dalla comparsa di costituzione di lo stesso abbia riconosciuto il debito Parte_2 contratto nei confronti della quest'ultima ha correttamente provveduto ad allegare l'atto di Parte_1 precetto cambiario nonché tutti gli effetti cambiari emessi dalla ditta individuale su cui si fonda la propria ragione di credito. Parimenti provate devono ritenersi le ragioni creditorie esposte dalla società che, fin dall'atto di intervento ha prodotto gli atti di precetto e il decreto Controparte_3 ingiuntivo ottenuto nei confronti della ditta individuale facente capo al e dall'Avv. Parte_2
EL SE, il quale ha provveduto all'allegazione dei provvedimenti giudiziari in virtù dei quali sono stati liquidati i compensi per l'attività difensiva svolta.
Quanto poi al momento dell'insorgenza del credito, va precisato che l'anteriorità del credito (o della ragione di credito) rispetto all'atto impugnato va verificata non rispetto al momento in cui il credito stesso venga eventualmente accertato in giudizio, ma con riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si ricollega. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ.
n. 22161/2019).
Nella fattispecie in esame, i titoli fondanti le pretese creditorie della società attrice e degli interventori ex art. 105 c.p.c. risultano essere sorti in epoca anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria posto in essere da in favore dei figli, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, costituito dal cd. “eventus damni”, ossia il pregiudizio che si arreca alle ragioni creditorie e che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass., Ord. n. 16221/2019). Ebbene, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, tale requisito, essendosi il debitore spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare, tanto più che il Parte_2 non ha fornito prova dell'eventuale idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare le diverse pretese creditorie rappresentante in questa sede.
Da ultimo, per quanto riguarda il requisito della scientia damni, ossia la mera consapevolezza (ovvero conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e del terzo acquirente, la cui relativa prova ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 18073/2018; Cass. 966/2007; Cass. n. 17867/2007) deve ritenersi altresì sussistente nel caso in esame. E ciò in quanto, essendo l'atto dispositivo intervenuto in epoca successiva rispetto all'insorgenza del credito, va certamente ritenuta la sussistenza in capo a
[...]
della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai propri creditori, dal momento che lo stesso, Parte_3 fin dall'atto di costituzione, ha riconosciuto il debito contratto nei confronti della ragion Parte_1 per cui è impossibile non ipotizzare che lo stesso avesse contezza delle obbligazioni contratte anche nei confronti della società nonché della debenza delle spese processuali liquidate nei Controparte_3 vari provvedimenti allegati e ritualmente notificati, da cui si evince il riconoscimento delle stesse con distrazione in favore dell'Avv. SE.
Dal lato del terzo acquirente, il Tribunale rammenta, in punto di diritto, che in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie in esame, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del 29/07/2004). Deve, poi, aggiungersi che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può, come anticipato, essere fornita tramite presunzioni (tra le altre, Cass.
n. 17327 del 17/08/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011).
Orbene, essendo l'atto dispositivo posto in essere in epoca successiva rispetto all'insorgenza dei crediti vantati dalla società attrice e dagli interventori ex art. 105 c.p.c., bisogna ritenere sussistente in capo a quantomeno della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, Parte_2 anche in considerazione del prevedibile esito sfavorevole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato (poi risoltosi con la sentenza n. 1801/2025) da cui, oltretutto, sono sorte ulteriori obbligazioni nei confronti dell'Avv. SE. Dalla disamina dell'accordo intercorso tra i coniugi, il Tribunale non può non osservare che alcun pagamento di debiti già scaduti nei confronti della moglie (o dei figli) è stato posto in essere attraverso la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare, da cui, di contro, si evince chiaramente l'intento di liberalità comune tra i genitori in favore della prole, dovendosi dunque ritenere la dismissione quale atto a titolo gratuito.
In definitiva, tutti gli elementi complessivamente considerati costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti a provare la piena consapevolezza, se non addirittura la volontà, da parte di
[...]
di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie attraverso la spoliazione dell'intero proprio Parte_2 patrimonio immobiliare.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, nei rapporti tra e i convenuti, , Parte_1 Parte_2
e , le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_1 Controparte_2 dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Russano dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nei rapporti tra la e i convenuti , e , Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione del carattere routinario della questione trattata, con distrazione in favore dell'Avv. UI Fiorillo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nei rapporti tra l'Avv. EL SE e i convenuti , e Parte_2 Controparte_1 [...]
, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione CP_2 dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, per la sola fase della precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2459/2021 avente ad oggetto
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. – attrice - e – convenuto – nonché e Parte_2 Controparte_1 CP_2
– convenuti – nonché in persona del legale rappresentante p.t. - interventrice
[...] Controparte_3 ex art. 105 c.p.c. – nonché l'Avv. EL SE – interventore ex art. 105 c.p.c. - ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c.
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., di Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t. e dell'Avv. EL SE, per le causali di cui in
[...] motivazione dell'atto di cessione di immobili del 6.10.2020, stipulato con atto a rogito del Notaio del 29.12.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia Persona_1 delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581), in forza del quale ha ceduto in favore dei figli, e il Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 diritto di piena proprietà in comune indiviso e in parti uguali tra loro dei seguenti beni immobili: 1.
Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) al
Parco “Cannucce”, della estensione catastale di are quarantadue e centiare cinquantasei (are 42,56), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -107, seminativo di 1° classe, di are 42.56, r.d. € 73,63, r.a.€ 25,28; 2. Fondo rustico sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) al Parco “Cannucce”, della estensione catastale di ettari uno, are sessantasette e centiare cinquantasei (Ha.1.67.56), riportato in catasto terreni di detto Comune: al foglio 11, particelle: -105, seminativo di 2° classe, di are 50.35, r.d. € 75,41, r.a. € 28,60; -106, seminativo di 2° classe, di are
40.19, r.d. € 60,19, r.a. € 22,83; al foglio 16, particelle: -32, seminativo di 2° classe, di are 50.00, r.d.
€ 74,89, r.a. € 28,41; -36, seminativo di 2° classe, di are 27.02, r.d. € 40,47, r.a. € 15,35; 3. Terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Cannucce" della superficie catastale di are sessantatré e centiare sei (are 63,06), riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particelle: - 5020, prato di 2° classe, are 15,50, r.d. € 5,60, r.a. € 2,00; -
5065, prato di 2° classe, are 15.92, r.d. € 5,76, r.a. € 2,06; e al foglio 16, particelle: -5001 (ex p.lla
24), pascolo arborato classe unica, are 16.03, r.d. € 6,21, r.a. Euro 0,99; -5002 (ex p.lla 24), pascolo arborato classe unica, are 15.61, r.d. € 6,05, r.a. € 0,97, 4. Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Madama Bianca", della estensione catastale di ettari uno, are otto e centiare ventidue (Ha.1.08.22), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -215, di Ha 1.08.22, Seminativo di 1° Classe, r.d. € 187,23,
r.d. € 64,27; 5. Fabbricato destinato all'allevamento bufalino sito nel Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) alla Località "Madama Bianca", con annesso terreno pertinenziale, riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 11 p.lla: -5141 sub 1, categoria D/10, r.c. € 9.330,00
Condanna i convenuti, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si Parte_1 liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 518,00 (cinquecentodiciotto/00) per spese vive ed € 4.158,00 per compenso professionale in favore dell'Avv. Antonio Russano dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
Condanna i convenuti, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_3 che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 6.713,00 per compenso professionale oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. UI Fiorillo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Condanna i convenuti, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'Avv. EL SE delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 1.701,00 per compenso professionale per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2459/2021 avente ad oggetto AZIONE D REVOCATORIA
ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(C.F./P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in RAlise (CE), via dei Frutti, n. 2, elettivamente domiciliata in Santa Maria La Fossa (CE), via Giardino, n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio Russano che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione depositata nel fascicolo telematico in data 11.05.2022;
-attrice-
E
, (C.F. ) nato in [...], l'[...], Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Pierantoni, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Colandrea che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo telematico in data 5.06.2025;
-convenuto-
NONCHÉ
, (C.F. ) nata a [...], l'[...], e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) nato a [...], il [...], entrambi residenti in [...]C.F._3
La Fossa (CE), via G. Galilei, n. 14, elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), piazza Adriano, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Gustavo Pugliese che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
NONCHÉ
– “al servizio dell'agricoltura”, (C.F./P.IVA in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Nazario Sauro, n. 20, elettivamente domiciliata in
Camigliano (CE), via Ten. G. Fiorillo, n. 15, presso lo studio dell'Avv. UI Fiorillo che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di intervento;
-interventrice ex art. 105 c.p.c.-
NONCHÉ
Avv. EL SE, (C.F. ) nella qualità di difensore di sé medesimo, C.F._4 elettivamente domiciliato in Caserta, via Michele Ruta, n. 67;
-interventore ex art. 105 c.p.c.-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 8.03.2021, la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., premettendo di essere creditrice nei confronti della ditta individuale ” (C.F. - P.IVA dell'importo di Parte_2 C.F._1 P.IVA_3
€ 130.384,82 (di cui € 64.922,91, in virtù dell'atto di precetto cambiario, notificato in data 2.09.2020, per n. 12 effetti cambiari emessi tra il 1.12.2017 e il 10.06.2019, tra le quali n. 2 effetti protestati in data 2.10.2019; € 19.500,00 in virtù di n. 3 effetti cambiari emessi in data 19.08.2020 e scaduti il
30.11.2020 ed € 45.961,91 in virtù di n. 7 effetti cambiari emessi e sottoscritti in data 19.08.2020) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Parte_2 CP_1
e chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di
[...] Controparte_2 cessione di immobili del 6.10.2020, stipulato con atto a rogito del Notaio del Persona_1
29.12.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir.
Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581), in forza del quale ha ceduto in favore dei figli, e il diritto di piena Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 proprietà in comune indiviso e in parti uguali tra loro dei seguenti beni immobili: 1. Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) al Parco
“Cannucce”, della estensione catastale di are quarantadue e centiare cinquantasei (are 42,56), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -107, seminativo di 1° classe, di are 42.56, r.d. € 73,63, r.a.€ 25,28; 2. Fondo rustico sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) al Parco “Cannucce”, della estensione catastale di ettari uno, are sessantasette e centiare cinquantasei (Ha.1.67.56), riportato in catasto terreni di detto Comune: al foglio 11, particelle: -105, seminativo di 2° classe, di are 50.35, r.d. € 75,41, r.a. € 28,60; -106, seminativo di 2° classe, di are
40.19, r.d. € 60,19, r.a. € 22,83; al foglio 16, particelle: -32, seminativo di 2° classe, di are 50.00, r.d. € 74,89, r.a. € 28,41; -36, seminativo di 2° classe, di are 27.02, r.d. € 40,47, r.a. € 15,35; 3. Terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Cannucce" della superficie catastale di are sessantatré e centiare sei (are 63,06), riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particelle: - 5020, prato di 2° classe, are 15,50, r.d. € 5,60, r.a. € 2,00; -
5065, prato di 2° classe, are 15.92, r.d. € 5,76, r.a. € 2,06; e al foglio 16, particelle: -5001 (ex p.lla
24), pascolo arborato classe unica, are 16.03, r.d. € 6,21, r.a. Euro 0,99; -5002 (ex p.lla 24), pascolo arborato classe unica, are 15.61, r.d. € 6,05, r.a. € 0,97, 4. Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Madama Bianca", della estensione catastale di ettari uno, are otto e centiare ventidue (Ha.1.08.22), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -215, di Ha 1.08.22, Seminativo di 1° Classe, r.d. € 187,23,
r.d. € 64,27; 5. Fabbricato destinato all'allevamento bufalino sito nel Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) alla Località "Madama Bianca", con annesso terreno pertinenziale, riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 11 p.lla: -5141 sub 1, categoria D/10, r.c. € 9.330,00. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nell'esposizione dei fatti articolati dalla società attrice, questa ha dedotto che, in data 6.10.2020, e quindi in un tempo successivo all'emissione delle cambiali e alla notifica dell'atto di precetto del
2.09.2020, addiveniva alla separazione consensuale con la moglie, a mezzo Parte_2 negoziazione assistita per effetto della quale nelle condizioni di separazione inseriva il trasferimento della proprietà di tutti i propri beni in favore dei figli, e nel medesimo accordo, il CP_1 CP_2 convenuto assumeva l'obbligo di corrispondere in favore dei figli un assegno mensile di € 1.200,00
e di sostenere il 50% delle spese straordinarie e si obbligava a corrispondere alla moglie, nella qualità di esercente la potestà genitoriale, una somma pari ad € 150.000,00, a titolo di indennizzo per tutti gli anni nei quali non aveva corrisposto alcunché. Con atto pubblico denominato “Cessione in sede di separazione dei coniugi”, per atto del Notaio del 29.12.2020, rep. n 8438 – racc. n. Persona_1
6132, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta – Santa Maria Capua Vetere in data 11.01.2021, nn. 831/581, cedeva, dunque, in adempimento dell'accordo di Parte_2 separazione i cespiti immobiliari indicati oggetto di revocatoria.
La società attrice ha poi dedotto di aver tentato, successivamente alla notifica dell'atto di precetto del
2.09.2020, di intraprendere una procedura esecutiva presso terzi alla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, conclusasi negativamente, stante la dichiarazione negativa dell'istituto bancario che rappresentava il blocco del conto per precedenti pignoramenti già notificati e che la ditta risultava essere stata già oggetto di altra procedura esecutiva intentata da altri Parte_2 creditori ed iscritta al R.G.E. n. 2287/2020 per € 214.314,00, procedura definita in data 26.06.2020 con l'ordinanza di assegnazione delle somme. L'attrice ha quindi dedotto la sussistenza degli elementi propri dell'azione revocatoria, costituiti dall'esistenza del credito fatto valere, dall'eventus damni, ossia il pregiudizio subito a seguito della variazione in peius del patrimonio del debitore e la scientia damni desumibile non solo dalla circostanza per cui gli atti di disposizione sarebbero stati posti in essere in epoca successiva rispetto al sorgere del credito, ma anche dal rapporto di parentela intercorrente tra e i figli, Parte_2
e , beneficiari della cessione impugnata. CP_1 Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 6.07.2021, si è costituito in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse Parte_2 domande, ritenendo insussistenti i requisiti dell'azione revocatoria. In particolare, il debitore non ha contestato il debito maturato nei confronti della eccependo l'insussistenza della scientia Parte_1 damni perché con l'opposizione a precetto chiedeva la nomina di un organismo di composizione della crisi o di un professionista al fine di comporre la propria situazione debitoria. Concludeva il convenuto per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data 13.05.2022, si è costituita in giudizio la “al servizio dell'agricoltura”, la quale ha dedotto di essere Controparte_3 creditrice della ditta individuale della somma complessiva di € 28.352,80 (di cui € Parte_2
7.584,81 in virtù dell'atto di precetto su assegno notificato in data 18.09.2019; € 7.584,00 in virtù dell'atto di precetto su assegno notificato in data 16.07.2020 ed € 13.183,99 in virtù del Decreto
Ingiuntivo emesso in data 2.09.2020 e notificato il 31.10.2020). Nel ritenere sussistenti, dunque, i requisiti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, la ha concluso Controparte_3 chiedendo accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di immobili del
6.10.2020, stipulato da con atto a rogito del 29.12.2020, trascritto presso la Parte_2
Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data
11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581).
Dichiarata la contumacia dei convenuti e concessi i termini di cui Controparte_1 Controparte_2 all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa è stata rinviata all'1.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con ordinanza depositata in data 5.02.2025, rilevato che agli atti non risultava la procura conferita da
[...]
ai difensori, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo assegnando al convenuto termine di Parte_2 sessanta (60) giorni per la produzione di tale procura, rinviando la causa al 10.06.2025.
Con ulteriore atto di intervento ex art. 105 c.p.c., depositato nel fascicolo telematico in data 5.06.2025, si è costituito l'Avv. EL SE, il quale ha esposto di essere creditore della ditta individuale
CI RA dell'importo di € 12.587,16, oltre spese generali, iva e c.p.a., in virtù dei seguenti titoli giudiziari: (i) l'ordinanza di assegnazione del 28.10.2022, ottenuta all'esito della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 5574/2020, con cui è stato ordinato al il pagamento Parte_2 dell'importo par ad € 5.535,16, oltre spese generali, iva e c.p.a.; (ii) la sentenza n. 1801/2025 emessa in data 29.05.2020, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2887/2019, ha condannato al pagamento delle spese di lite, Parte_2 liquidate in € 7.052,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'odierno intervenuto, procuratore costituito nell'interesse della parte vittoriosa.
Aderendo alle difese spiegate dalla l'Avv. SE ha concluso chiedendo accertarsi e Parte_1 dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di cessione di immobili del 6.10.2020, stipulato da con atto a rogito del 29.12.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Parte_2
Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831
– reg. Part. n. 581), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.06.2025, si sono costituiti in giudizio i convenuti e deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1 Controparte_2 avverse domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore dell'Avv. Gastone Spagna dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
All'udienza del 10.06.2025, tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la causa
è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito
I convenuti, , e hanno prospettato l'impraticabilità dell'azione spiegata Pt_2 CP_1 Controparte_2 ex art. 2901 c.c. rispetto al trasferimento immobiliare effettuato dal primo in adempimento degli accordi di separazione con la coniuge, configurando lo stesso quale atto dovuto a titolo oneroso.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
In tema, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, co. 3 c.c. (cfr. Cass. n. 1144 del 22.01.2015). Con la stessa pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che resta comunque prerogativa del
Tribunale il giudizio sulla gratuità (o meno) dell'atto di disposizione.
Tanto premesso, nel caso di specie alcuna prova è stata offerta dai convenuti al fine di dimostrare il carattere oneroso del trasferimento dei beni come contenuto nell'accordo di separazione. Ed invero, dagli atti allegati dalle parti, risulta che la controversia di lavoro instaurata dalla coniuge nei confronti del convenuto si sia conclusa con una sentenza di cessata materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo, rispetto al quale il si è obbligato al versamento di € Parte_2
150.000,00.
Rispetto, tuttavia, alla cessione degli immobili oggetto del giudizio di revocatoria, intervenuta con atto notarile e alla presenza di due testimoni, non sussistono elementi idonei a dimostrare che tale cessione abbia carattere oneroso, rivestendo piuttosto la forma di una donazione e perciò di un atto contrassegnato da liberalità. In sostanza, la qualificazione degli atti dispositivi in questione come atti a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurli, in concreto, ad una causa giustificatrice che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi, onerosità che, quindi, non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento.
Nel caso di specie, il trasferimento degli immobili ai figli nei confronti dei quali il convenuto si assunto anche l'obbligo di mantenimento attraverso il versamento di € 1.200,00 mensili non trova alcuna causa giustificatrice, trattandosi piuttosto di uno strumento utilizzato dal debitore per giustificare, rispetto ai terzi, un'attribuzione patrimoniale in realtà priva di concreto substrato obbligatorio. Del resto, neppure è possibile attribuire al trasferimento immobiliare de quo natura solutoria di un debito scaduto (ossia delle somme maturate dalla ex coniuge per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze del marito e per le quali vi è stata sentenza di cessata materia del contendere dichiarata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20.04.2021). L'assenza della natura solutoria del trasferimento dei beni immobili è esclusa dal fatto che gli stessi sono trasferiti ai figli e non alla coniuge, onde non pare che trovi titoli nei pregressi rapporti anche di natura patrimoniale intercorsi e intercorrenti tra le parti.
Tanto premesso, deve pertanto procedersi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la revoca della compravendita e, dunque, la sussistenza dei presupposti per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ossia l'esistenza del diritto di credito;
l'eventus damni; il consilium fraudis o la scientia damni.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, la giurisprudenza ha precisato che il credito in questione non deve necessariamente essere liquido ed esigibile, potendo l'azione essere esperita anche quando esso sia sottoposto a termine o a condizione, ovvero si tratti di una ragione di credito solo eventuale (cfr
Cass. 5.03.2009, n. 5359; Cass. 18.03.2003, n. 3981) e finanche in presenza di un credito litigioso, ossia oggetto di contestazione (Cass. SS.UU. 18.05.2004, n. 9440; Trib. Torino 25.06.2020 n. 1993:
Il concetto di "credito" - presupposto all'azione revocatoria ex 2901 c.c. - va inteso in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni soggettive costituite dalla "ragione o "aspettativa", con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori; Trib. Modena 18.01.2021
n. 75: Il concetto di preesistenza del debito di cui all'art. 2901 c.c. viene riferito anche al credito meramente eventuale, come appunto il fideiussore, il terzo datore d'ipoteca, e simili, in quanto ai fini previsti dall'articolo in esame, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile).
Quanto all'eventus damni richiesto dall'art. 2901 c.c., questo consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. 4.09.2009, n. 19234). Ciò in quanto, stante la finalità cautelare e conservativa dell'actio pauliana, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma altresì di un pericolo di danno che abbia comportato una variazione anche solo qualitativa della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta o più gravosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
Quanto, infine, al consilium fraudis, questo consiste nella conoscenza del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore. Va, però, precisato, che se l'atto è anteriore al sorgere del credito, spetterà al creditore fornire la prova della sua dolosa preordinazione da parte del debitore, nel senso che occorrerà dimostrare che il compimento dell'atto è stato finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione di un'obbligazione; diversamente, se si tratta di atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente la scientia damni, ossia la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, la cui prova può essere data anche a mezzo di presunzioni (così Cass. 17.01.2007, n. 966).
Ciò posto, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione di immobili del
6.10.2020, stipulato con atto a rogito del Notaio del 29.12.2020, trascritto presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581), in forza del quale ha ceduto in Parte_2 favore dei figli, e il diritto di piena proprietà in comune indiviso e Controparte_1 Controparte_2 in parti uguali tra loro dei beni immobili ivi indicati è fondata e deve essere accolta per le causali di cui in motivazione.
Deve ritenersi certamente provata l'esistenza del credito da parte della società attrice quanto Parte_1
l'esistenza dei crediti delle parti intervenute ex art. 105 c.p.c., la e dell'Avv. EL Controparte_3
SE.
Benché fin dalla comparsa di costituzione di lo stesso abbia riconosciuto il debito Parte_2 contratto nei confronti della quest'ultima ha correttamente provveduto ad allegare l'atto di Parte_1 precetto cambiario nonché tutti gli effetti cambiari emessi dalla ditta individuale su cui si fonda la propria ragione di credito. Parimenti provate devono ritenersi le ragioni creditorie esposte dalla società che, fin dall'atto di intervento ha prodotto gli atti di precetto e il decreto Controparte_3 ingiuntivo ottenuto nei confronti della ditta individuale facente capo al e dall'Avv. Parte_2
EL SE, il quale ha provveduto all'allegazione dei provvedimenti giudiziari in virtù dei quali sono stati liquidati i compensi per l'attività difensiva svolta.
Quanto poi al momento dell'insorgenza del credito, va precisato che l'anteriorità del credito (o della ragione di credito) rispetto all'atto impugnato va verificata non rispetto al momento in cui il credito stesso venga eventualmente accertato in giudizio, ma con riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito si ricollega. In senso conforme si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. civ.
n. 22161/2019).
Nella fattispecie in esame, i titoli fondanti le pretese creditorie della società attrice e degli interventori ex art. 105 c.p.c. risultano essere sorti in epoca anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria posto in essere da in favore dei figli, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Ricorre, altresì, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, costituito dal cd. “eventus damni”, ossia il pregiudizio che si arreca alle ragioni creditorie e che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando l'atto determini “una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (così Cass., Ord. n. 16221/2019). Ebbene, deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, tale requisito, essendosi il debitore spogliato di tutto il proprio patrimonio immobiliare, tanto più che il Parte_2 non ha fornito prova dell'eventuale idoneità del proprio residuo patrimonio a soddisfare le diverse pretese creditorie rappresentante in questa sede.
Da ultimo, per quanto riguarda il requisito della scientia damni, ossia la mera consapevolezza (ovvero conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e del terzo acquirente, la cui relativa prova ben può essere fornita tramite presunzioni (cfr. Cass. 18073/2018; Cass. 966/2007; Cass. n. 17867/2007) deve ritenersi altresì sussistente nel caso in esame. E ciò in quanto, essendo l'atto dispositivo intervenuto in epoca successiva rispetto all'insorgenza del credito, va certamente ritenuta la sussistenza in capo a
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della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai propri creditori, dal momento che lo stesso, Parte_3 fin dall'atto di costituzione, ha riconosciuto il debito contratto nei confronti della ragion Parte_1 per cui è impossibile non ipotizzare che lo stesso avesse contezza delle obbligazioni contratte anche nei confronti della società nonché della debenza delle spese processuali liquidate nei Controparte_3 vari provvedimenti allegati e ritualmente notificati, da cui si evince il riconoscimento delle stesse con distrazione in favore dell'Avv. SE.
Dal lato del terzo acquirente, il Tribunale rammenta, in punto di diritto, che in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie in esame, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (così Cass. n. 7262 del 01/06/2000 e n. 14489 del 29/07/2004). Deve, poi, aggiungersi che la prova del predetto atteggiamento soggettivo può, come anticipato, essere fornita tramite presunzioni (tra le altre, Cass.
n. 17327 del 17/08/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011; Cass. n. 3676 del 15/02/2011).
Orbene, essendo l'atto dispositivo posto in essere in epoca successiva rispetto all'insorgenza dei crediti vantati dalla società attrice e dagli interventori ex art. 105 c.p.c., bisogna ritenere sussistente in capo a quantomeno della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, Parte_2 anche in considerazione del prevedibile esito sfavorevole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato (poi risoltosi con la sentenza n. 1801/2025) da cui, oltretutto, sono sorte ulteriori obbligazioni nei confronti dell'Avv. SE. Dalla disamina dell'accordo intercorso tra i coniugi, il Tribunale non può non osservare che alcun pagamento di debiti già scaduti nei confronti della moglie (o dei figli) è stato posto in essere attraverso la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare, da cui, di contro, si evince chiaramente l'intento di liberalità comune tra i genitori in favore della prole, dovendosi dunque ritenere la dismissione quale atto a titolo gratuito.
In definitiva, tutti gli elementi complessivamente considerati costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti a provare la piena consapevolezza, se non addirittura la volontà, da parte di
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di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie attraverso la spoliazione dell'intero proprio Parte_2 patrimonio immobiliare.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, nei rapporti tra e i convenuti, , Parte_1 Parte_2
e , le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_1 Controparte_2 dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Russano dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nei rapporti tra la e i convenuti , e , Controparte_3 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, in ragione del carattere routinario della questione trattata, con distrazione in favore dell'Avv. UI Fiorillo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Nei rapporti tra l'Avv. EL SE e i convenuti , e Parte_2 Controparte_1 [...]
, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione CP_2 dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, per la sola fase della precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2459/2021 avente ad oggetto
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. – attrice - e – convenuto – nonché e Parte_2 Controparte_1 CP_2
– convenuti – nonché in persona del legale rappresentante p.t. - interventrice
[...] Controparte_3 ex art. 105 c.p.c. – nonché l'Avv. EL SE – interventore ex art. 105 c.p.c. - ogni contraria istanza disattesa, così provvede: accoglie la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 e ss. c.c.
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., di Parte_1 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t. e dell'Avv. EL SE, per le causali di cui in
[...] motivazione dell'atto di cessione di immobili del 6.10.2020, stipulato con atto a rogito del Notaio del 29.12.2020, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari Agenzia Persona_1 delle Entrate – Dir. Provinciale di Caserta, in data 11.01.2021 (Reg. Gen. n. 831 – reg. Part. n. 581), in forza del quale ha ceduto in favore dei figli, e il Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 diritto di piena proprietà in comune indiviso e in parti uguali tra loro dei seguenti beni immobili: 1.
Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) al
Parco “Cannucce”, della estensione catastale di are quarantadue e centiare cinquantasei (are 42,56), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -107, seminativo di 1° classe, di are 42.56, r.d. € 73,63, r.a.€ 25,28; 2. Fondo rustico sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) al Parco “Cannucce”, della estensione catastale di ettari uno, are sessantasette e centiare cinquantasei (Ha.1.67.56), riportato in catasto terreni di detto Comune: al foglio 11, particelle: -105, seminativo di 2° classe, di are 50.35, r.d. € 75,41, r.a. € 28,60; -106, seminativo di 2° classe, di are
40.19, r.d. € 60,19, r.a. € 22,83; al foglio 16, particelle: -32, seminativo di 2° classe, di are 50.00, r.d.
€ 74,89, r.a. € 28,41; -36, seminativo di 2° classe, di are 27.02, r.d. € 40,47, r.a. € 15,35; 3. Terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Cannucce" della superficie catastale di are sessantatré e centiare sei (are 63,06), riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particelle: - 5020, prato di 2° classe, are 15,50, r.d. € 5,60, r.a. € 2,00; -
5065, prato di 2° classe, are 15.92, r.d. € 5,76, r.a. € 2,06; e al foglio 16, particelle: -5001 (ex p.lla
24), pascolo arborato classe unica, are 16.03, r.d. € 6,21, r.a. Euro 0,99; -5002 (ex p.lla 24), pascolo arborato classe unica, are 15.61, r.d. € 6,05, r.a. € 0,97, 4. Appezzamento di terreno di natura agricola sito in agro del Comune di Santa Maria La Fossa (CE) alla Località "Madama Bianca", della estensione catastale di ettari uno, are otto e centiare ventidue (Ha.1.08.22), riportato in catasto terreni di detto Comune al foglio 11, particella: -215, di Ha 1.08.22, Seminativo di 1° Classe, r.d. € 187,23,
r.d. € 64,27; 5. Fabbricato destinato all'allevamento bufalino sito nel Comune di Santa Maria La Fossa
(CE) alla Località "Madama Bianca", con annesso terreno pertinenziale, riportato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 11 p.lla: -5141 sub 1, categoria D/10, r.c. € 9.330,00
Condanna i convenuti, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si Parte_1 liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 518,00 (cinquecentodiciotto/00) per spese vive ed € 4.158,00 per compenso professionale in favore dell'Avv. Antonio Russano dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
Condanna i convenuti, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite Controparte_3 che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 6.713,00 per compenso professionale oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. UI Fiorillo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Condanna i convenuti, , e , in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'Avv. EL SE delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n. 147/2022, in € 1.701,00 per compenso professionale per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano