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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 984 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2020
rappresentata e difesa dall'avv. Modestino Razzano, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio sito in Maddaloni, alla via S. Francesco d'Assisi 24
(RICORRENTE) CONTRO
con sede Controparte_1 in via Largo Rotonda 2, 81020 San Nicola La ST (CONVENUTO CONTUMACE) Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11.2.2020, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato, priva di formale inquadramento, alle dipendenze di titolare della Controparte_1
, sita in San Nicola La ST alla via largo rotonda n. 2, Controparte_1 dall'1.8.2014 al 31.1.2017, data in cui veniva licenziata, svolgendo le mansioni di lavapiatti e cameriera di cui al livello 5 del CCNL Pubblici esercizi minori-Confcommercio. Rappresentava di aver lavorato per l'intero periodo dal lunedì alla domenica, con il martedì di riposo in quanto la pizzeria osservava il giorno di chiusura, dalle 16:00 alle 24:00/1:30 percependo una retribuzione di 450,00 euro mensili, come indicato nel prospetto contabile. Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, di non aver percepito nulla a titolo di lavoro straordinario, di non aver goduto di ferie, permessi e indennità spettanti, né la tredicesima e quattordicesima mensilità, il TFR. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare la natura subordinata del rapporto nell'intero periodo dall'1.8.2014 al 31.1.2017 senza soluzione di continuità e il trattamento economico e normativo di cui al livello 5 del CCNL Pubblici esercizi di ctg e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento di euro 35.369,38 di cui 3.745,22 a titolo di TFR, per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Pur ritualmente citata in giudizio, restava contumace la parte convenuta preferendo non costituirsi in giudizio.
1 Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, esaurita l'attività istruttoria, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare va dichiarata la contumacia della
[...]
la quale pur ritualmente convenuta in giudizio ha Controparte_1 scelto di non costituirsi (cfr. ricorso notificato in atti). Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Va osservato che l'oggetto della presente causa attiene al riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato in epigrafe, nonché al riconoscimento delle relative differenze per tutti i titoli indicati in ricorso. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.). Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dall'1.08.2014 al 31.01.2017, senza soluzione di continuità - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Sulla base della disposizione normativa citata e quelle successive, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta
2 in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del
“tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
3 Valutando, infatti, i dati conoscitivi forniti dalla prova assunta, deve infatti concludersi per la sussistenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla ricorrente: nel caso in esame, avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria orale, è stata raggiunta la prova circa gli elementi tipici della subordinazione, idonei a identificare un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, anche nel cd. periodo “a nero”. Invero, i testi di parte ricorrente, clienti abituali della pizzeria in cui la stessa svolgeva la propria attività - della cui attendibilità non vi è dubbio alcuno in quanto aventi cognizione diretta dei fatti per cui è causa e privi di interessi nemmeno mediati agli esiti del giudizio - hanno reso delle dichiarazioni tra di loro coerenti e concordanti che consentono di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti nell'intero periodo dedotto avendo essi riferito con precisione gli orari in cui frequentavano il luogo e in cui rinvenivano sempre la ricorrente, le mansioni espletate dalla stessa e la sottoposizione al potere datoriale da parte della signora
CP_1
La teste dichiarava: “Ho conosciuto la ricorrente presso la Testimone_1 Parte_2 sita presso la rotonda di San Nicola La strada. Io mi recavo ivi come cliente in quanto lavoravo a San Nicola presso una ditta di pulizia che aveva appalti anche nei comuni e nella mia pausa pranzo, che aveva un orario variabile, mi fermavo spesso a mangiare presso questa pizzeria nel pomeriggio ove mi trattenevo per circa una mezzora, tra le 16.30/17.00 per consumare qualche pasto. Mi recavo circa due/tre volte a settimana presso la Pizzeria. Di solito prendevo cose di friggitoria. Ricordo la ricorrente lavorare presso questo locale tra il 2014 e il 2016. La ricorrente si occupava di varie mansioni in quanto era addetta alla friggitoria, al forno e serviva ai tavoli e proprio in queste occasioni abbiamo stretto conoscenza. Ogni volta che mi sono recata nel locale ho sempre CP_ visto la ricorrente. Oltre lei c'era la signora che era addetta alla cassa. Non ricorso altri dipendenti perchè il locale era piccolo vi erano al massimo quattro o cinque tavoli. Non ricordo chi era addetto al forno delle pizze CP_ perché di solito non prendevo la pizza. Mi recavo solo durante la settimana. Vedevo la signora dare le direttive alla ricorrente nel senso che era ella ad indicarle di prenderle le ordinazioni ai tavoli, di servire, la vedevo in ogni caso dare indicazioni alla ricorrente sulle cose da fare anche se non riuscivo a sentire cosa le dicesse. Finché io mi sono recata presso la pizzeria, la ragazza ha sempre lavorato poi però io ho perso il lavoro e ho trovato impiego presso un'altra ditta che lavora a Caserta e Reggia e quindi non mi sono più recata. Non ricordo se mi sono mai recata presso la pizzeria ad Agosto perché noi abbiamo le ferie sfalsate. Non so dire di preciso quando ho interrotto il mio rapporto con la precedente ditta ma sicuramente ho lavorato fino alla fine del 2016 e anche agli inizi del 2017. Non conosco le ragioni per le quali il rapporto di lavoro della ricorrente sia cessato”. Ebbene la teste, recandosi con frequenza abituale presso la pizzeria di titolarità della convenuta, più volte alla settimana e in un arco temporale corrispondente a quello in cui ha lavorato la ricorrente, ha dichiarato di aver sempre trovato la al lavoro nel pomeriggio, intorno Parte_1 alle 16.30 orario in cui ella ha dedotto di aver iniziato la prestazione, occupandosi di varie mansioni in quanto era addetta alla friggitoria, al forno e serviva ai tavoli e di aver visto la signora darle ordini e direttive. CP_1
Tali dichiarazioni sono confermate dal teste , il quale dichiarava: “Conosco la Testimone_2 ricorrente in quanto ero un cliente abituale della Pizzeria ove lavorava che era sita nella rotonda di San Nicola La strada anche se non ricordo il nome della stessa ma si trova in un angolo di strada. La pizzeria aveva un
4 balconcino con delle scale. Tutte le mattine mi recavo a casa del mio datore di lavoro che abitava nella strada della pizzeria intorno alle 7.30 e ci recavamo insieme a lavoro;
io ero muratore e facevamo dei lavori insieme. Ritornavo a mezzogiorno e mi trattenevo tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, a pranzo presso la pizzeria, mentre il mio datore andava a mangiare a casa sua. Poi alle 13.00 andavo di nuovo a lavorare e fino alle 16.30/17.00. Io ho frequentato la pizzeria dal gennaio/febbraio del 2014 e fino al 2018, periodo in cui ho lavorato con il mio titolare. Spesso consumavo con i miei amici qualcosa presso la pizzeria Parte_3 anche di sera intorno alle 19.00 e mi trattenevo tutta la sera nei dintorni perché ci sono vari locali come bar e d'estate fanno diversi eventi nella piazza. Ricordo la ricorrente lavorare presso la pizzeria. Quando io ho iniziato a frequentare la pizzeria lei già lavorava li. Nell'ultimo anno non l'ho più vista, nel 2017, e ho chiesto CP_ alla proprietaria, la signora come mai non c'era più la ricorrente. Ella mi riferì che se ne era andata. La ricorrente lavorava con diverse mansioni: era addetta a preparare le pizze, alla friggitoria, serviva ai tavoli. ho visto direttamente la ricorrente svolgere queste mansioni. Da casa del mio titolare si vedeva la cucina e a volte l'ho vista fuori fumare. Ricordo di aver visto la ricorrente sempre solo nel pomeriggio infatti ella mi disse che lavorava solo dalle 16.00 fino a chiusura alle 24.00/1.00. Di mattina non l'ho mai vista, né l'ho vista quando mi CP_ fermavo a pranzo. Di mattina vi era solo la proprietaria la signora e una ragazza che mi pare fosse la figlia. La vedevo solo quando passavo il pomeriggio quando tornavo da lavoro oppure quando lavoravo nei dintorni. Quando mi recavo al pomeriggio con i miei amici, ed era lei a servire i tavoli. Ho visto la ricorrente a lavoro anche di sabato e domenica perché, anche se non consumavo nulla alla pizzeria, mi intrattenevo con i miei amici proprio nei dintorni della stessa. Solo il martedì non mi recavo perché era il giorno di chiusura della pizzeria. Ho sempre visto la ricorrente anche d'estate. Finché ho frequentato il posto l'ho vista continuativamente CP_ ma sempre di pomeriggio. La signora era alla cassa e la ricorrente svolgeva in autonomia queste mansioni anche perché ella sapeva fare tutto”. Ebbene, egli riferisce circostanze sovrapponibili a quelle esposte dalla precedente teste e conferma non solo il periodo in cui la ricorrente ha lavorato, le mansioni e la sottoposizione al potere direttivo della ma anche che la prestazione lavorativa della si CP_1 Parte_1 protraeva fino a sera tarda in quanto egli era non solo un cliente abituale e quotidiano della pizzeria ma frequentava la zona ove si trovava la pizzeria ivi trattenendosi con amici. Pertanto, sulla scorta di tali risultanze testimoniali, deve ritenersi che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta dall'1.08.2014 al 31.01.2017. Quanto all'orario di lavoro, alla luce delle testimonianze rese deve ritenersi provato lo svolgimento di un orario settimanale quanto meno a tempo pieno, pari a 40 ore, mentre va escluso lo svolgimento di lavoro straordinario e domenicale essendo sul punto scarne o carenti le dichiarazioni. Va invece rigettata la domanda avente a oggetto la indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti essendo sul punto generica la testimonianza resa. In termini, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta,
5 mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015). Venendo ora ai criteri di determinazione delle differenze retributive spettanti, giova ricordare che, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e a causa della mancata attuazione in parte qua dell'art. 39 della Costituzione, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665). In difetto di iscrizione, il contratto collettivo è applicabile sicuramente a quanti abbiano manifestato esplicita adesione allo stesso. Secondo la giurisprudenza dominante, peraltro, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (cfr. Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (cfr. Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114; Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965).
Sono state inoltre valutati come sintomatici di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari (cfr. Cass. lav., 1.9.95, n. 9231); la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi (cfr. Cass. lav., 18.3.93, n. 3218).
Nel caso che ci occupa, non vi è prova alcuna sull'applicazione diretta nel rapporto de quo del trattamento economico del CCNL invocato. In linea, tuttavia, con un diffuso orientamento giurisprudenziale, ritiene il giudicante di poter far riferimento, ai fini della determinazione della giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., in via puramente parametrica, ai minimi retributivi previsti dalla stessa contrattazione collettiva. Competeranno pertanto alla parte ricorrente solo il minimum costituzionalmente garantito (paga base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, retribuzione per il lavoro straordinario maggiorata nella percentuale di legge) previsto dal contratto collettivo allegato per gli operai qualificati di cui al livello V del CCNL depositato essendo la ricorrente addetta, come riferito da entrambi i testi, a preparare le pizze, alla friggitoria, serviva ai tavoli. Pertanto, per quanto concerne la quattordicesima mensilità, posto che l'applicabilità di detta voce è subordinata all'applicazione di un CCNL che la preveda, nel caso specifico in alcun modo emerge che lo stesso sia applicabile al rapporto di lavoro in esame, atteso che
6 l'applicabilità discende dalla volontà comune di entrambe le parti del rapporto lavorativo di sottoporsi alla disciplina collettiva. La prova di detta volontà difetta completamente nel caso di specie. Quanto al TFR maturato e non corrisposto, la convenuta essendo rimasta contumace nulla ha provato. Infatti, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). In assenza di alcun riscontro probatorio da parte del datore, questi va condannato al pagamento del TFR nei confronti di Parte_1
Passando alla quantificazione degli importi, da effettuarsi anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c., prendendo come punto di riferimento i conteggi allegati al ricorso nelle somme lorde ivi indicate in quanto sostanzialmente corrispondenti alle tabelle parametriche depositate su ordine di questo giudice e detratto quanto dedotto come percepito dalla ricorrente e indicato nei conteggi nonché le spettanze non dovute in quanto non provate come sopra indicato, andrà riconosciuto alla ricorrente la somma lorda di euro 30.972, 03 a titolo di differenze retributive inclusa la tredicesima mensilità ed euro 3.600 per TFR per un importo totale lordo di euro 34.572, 03. Invero, come noto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari, rispetto ai quali il giudice, chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti, in mancanza di norme specifiche, non ha il potere di interferire (cfr. Cass. lav. 18.4.2003 n. 6337; Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). In conclusione, Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di di complessivi euro
[...] Parte_1
34.572, 03. Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 cpc. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite sono compensate per metà, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico di parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo.
7 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: 1) Accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 CP_1 dal 01.08.2014 al 31.01.2017 e per l'effetto condanna la sig. quale
[...] Controparte_1 titolare della ditta individuale Rosticceria Pizzetteria “O Barcunciello” al pagamento, nei confronti di della somma lorda di € 34.572, 03 oltre interessi e rivalutazione, Parte_1 come in parte motiva;
2) Previa compensazione per metà, condanna quale titolare della ditta Controparte_1 individuale alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della ricorrente che liquida in complessivi euro 2.500, 00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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