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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 868/2025 del R.G. Previdenza
T R A
e , in qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Di Guida e con la stessa elettivamente Per_1
domiciliati come in atti
RICORRENTI
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa Maddalena Tagliafierro ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - CP_1
Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio l'ente resistente al fine di conseguire la condanna alla corresponsione di ratei dovuti all'esito di riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a seguito di decreto di omologa emesso in data 23.07.2024 da questo Tribunale, in persona del
GOP dott.ssa , con cui veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario con Per_2
decorrenza dal 28.07.2023.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, in data 09.09.2025, si costituiva l' che CP_1
chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento in favore dei ricorrenti, come da comunicazione di liquidazione del 14.03.2025.
Successivamente, parte ricorrente, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., deduceva l'avvenuto pagamento della pretesa azionata, specificando che lo stesso sarebbe avvenuto oltre il termine dei 120 giorni prescritto dall'art. 445-bis c.p.c. e solamente successivamente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 07.02.2025.
Orbene, l'avvenuto pagamento, da parte dell in favore dei ricorrenti delle prestazioni CP_1 richieste in ricorso determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese legali, è giusto compensarle per metà fra le parti, tenuto conto che l'Ente previdenziale, sia pure dopo l'esercizio dell'azione giudiziaria, ha riconosciuto in autotutela le istanze del cittadino;
per la restante metà, invece, l' deve essere condannato a pagare CP_1
dette spese, che si liquidano nella misura di 900,00, oltre spese generali, IVA, CPA e quant'altro dovuto per legge, e si distraggono in favore dell'avv. Maria Di Guida, dichiaratasi anticipataria.
Infatti, il cittadino per ottenere il suo buon diritto è stato pur sempre ingiustamente costretto ad affrontare le spese e le fatiche dell'azione giudiziaria, né eventuali difetti e ritardi dell' possono certamente imputarsi a danno del buon diritto del cittadino. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per ½ le spese processuali, e condanna l' al pagamento in favore della CP_1
parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Di Guida, dichiaratasi antistataria.
S. Maria C.V., 03.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico