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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8383 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 24108/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24108/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Volturno 9 presso Parte_1
l'avv. Gennaro Ferrara, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gesù e Maria 13 presso l'avv. Carmine
pagina 1 di 5 Criscione, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
ha adito questo Tribunale con ricorso ex art. 1137 cc chiedendo di Parte_1
annullare la deliberazione assunta dall'assemblea del Controparte_1
in data 15/9/2021 sul 3° capo all'ordine del giorno, colla quale
[...]
l'assemblea non aveva aderito alla richiesta del condominio di far partecipare Parte_1
il alle spese da sostenere per la cura del verde del suo giardino, in quanto CP_1
facenti parte del decoro del fabbricato – con vittoria delle spese di lite;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al Controparte_1
, il quale si è costituito chiedendo di dichiarare la domanda Controparte_1
improcedibile, e comunque rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite e condannando l'opponente a risarcire i danni per lite temeraria;
nel corso della istruttoria
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. ; ora la causa va Persona_1
decisa.
Costituendosi, il convenuto ha eccepito che non fosse stata eseguito il CP_1
tentativo di mediazione obbligatorio in tema di rapporti condominiali;
il giudice ha quindi ordinato di effettuare il procedimento di mediazione, ed a tanto ha provveduto l'opponente, con esito negativo, come attestato dal verbale dell'organismo di mediazione del 15/9/2022.
Il convenuto, costituendosi, ha poi sostenuto che, essendo stato il presente CP_1
giudizio introdotto con ricorso, dovesse ritenersi adottato, da parte dell'opponente, il rito pagina 2 di 5 sommario di cognizione previsto dall'art. 702 bis cpc;
con ordinanza del 7/10/2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183.6 cpc, adottando in ogni caso il rito ordinario.
venne invitato dall'amministratore del Condominio opposto a Parte_1
partecipare all'assemblea che ha adottato la deliberazione impugnata, e già questo dimostra che egli è condomino e quindi legittimato a proporre la presente azione;
comunque, tramite nota di trascrizione del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli
1, l'opponente ha dimostrato di avere acquistato un immobile ad uso abitazione di tipo civile nel fabbricato gestito dal opposto. CP_1
L'opponente deduce che l'assemblea, respingendo la sua proposta, abbia deciso di addebitare solo a lui una spesa che invece va sostenuta nell'interesse comune;
la deliberazione sarebbe quindi nulla, e non solo annullabile, poiché l'assemblea avrebbe di fatto alterato in via permanente i criteri legali di ripartizione delle spese.
Come affermato da Cass. 22573/2020: “Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l'omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell'edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994 (Rv. 486256-01).”; pertanto, in linea di principio, il deve sopportare spese di manutenzione di CP_1
un bene di proprietà esclusiva di un condomino, qualora detto bene concorra a svolgere una funzione estetica di decoro per l'intero edificio condominiale, anche quando si tratti di piante. Secondo Cass. 16518/2023: “per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una pagina 3 di 5 specifica identità.” Per valutare se effettivamente le piante nel giardino siano funzionali al decoro dell'intero fabbricato in Napoli, Parte_1 CP_1
, nel presente giudizio è stato nominato un CTU nella persona di un
[...]
architetto, il quale ha concluso che il giardino in proprietà è costituito di “… Parte_1
essenze arboree, di modeste dimensioni … collocate lungo il perimetro di confine con la attigua proprietà (in catasto part.125)” e “Numerose altre essenze erbacee (fiori e piante)
…. allocate in vasi di diversa natura, realizzati con diversi materiali e conformazioni, e posizionati nell' area terrazzata a giardino in maniera disorganica e certamente non frutto di una progettazione al verde dell'area, ma solo posizionati in virtù di una personale interpretazione ed esigenza.”, e in questo modo non possono contribuire al decoro dell'edificio condominiale: il giardino in proprietà può accrescere il Parte_1
valore di quest'ultimo, ma non quello delle altre unità immobiliari che compongono il
Condominio. Diverso potrebbe essere il discorso per gli unici due alberi ad alto fusto ospitati nel giardino dell'opponente, ossia RU CO e US Benjamin, che più facilmente potrebbero contribuire al decoro architettonico dell'edificio; ma bisogna considerare che nel caso esaminato da Cass. 22573/2020 la funzione ornamentale degli alberi avrebbe potuto desumersi da un atto d'obbligo in cui il aveva imposto al CP_2
costruttore dell'edificio di dotarlo di “un congruo numero di alberature”; nulla di tutto questo nel caso qui in esame. Inoltre, come rilevato dal CTU, un passante che percorre in prossimità del civico ha una percezione visiva del verde Controparte_1 CP_1
(del giardino molto bassa: appare ben visibile solo la chioma del US Parte_1
Benjamin, troppo poco per incidere sul valore architettonico del fabbricato. Tali argomentazioni non sono scalfite dalle osservazioni della parte opponente: che vi sono
500 mq di verde, molte diverse essenze arboree, altre essenze di alto fusto, che esistono altri alberi in aree comuni, che il CTU ha eseguito il sopralluogo in autunno quando il giardino è più spoglio: prima di tutto, non è dimostrato che vi siano alberi alti più di tre metri, oltre ai due indicati dal CTU;
la vastità del giardino e la molteplicità delle specie vegetali presenti non conferisce al giardino stesso quel disegno armonico che lo farebbe pagina 4 di 5 inserire nel decoro architettonico;
gli alberi in aree comuni non ineriscono al rapporto tra il giardino privato e il decoro del fabbricato;
e per quanto concerne i due alberi di alto fusto individuati dal CTU, manca un elemento che li colleghi strutturalmente al decoro del fabbricato, come nel caso esaminato da Cass. 22573/2020 – oltre alla scarsa visibilità dall'esterno, accertata dal CTU.
Ciò detto, l'opposizione a delibera va rigettata, ma non si può dire che l'opponente abbia proposto una lite temeraria: la questione sollevata da è obiettivamente Parte_1
opinabile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24108/2021 RGAC tra:
, opponente;
, Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
opposto; così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a delibera condominiale;
2) Condanna l'opponente a rimborsare al opposto le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 4.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 26/9/2025 Il giudice unico pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24108/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Volturno 9 presso Parte_1
l'avv. Gennaro Ferrara, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
OPPONENTE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gesù e Maria 13 presso l'avv. Carmine
pagina 1 di 5 Criscione, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
ha adito questo Tribunale con ricorso ex art. 1137 cc chiedendo di Parte_1
annullare la deliberazione assunta dall'assemblea del Controparte_1
in data 15/9/2021 sul 3° capo all'ordine del giorno, colla quale
[...]
l'assemblea non aveva aderito alla richiesta del condominio di far partecipare Parte_1
il alle spese da sostenere per la cura del verde del suo giardino, in quanto CP_1
facenti parte del decoro del fabbricato – con vittoria delle spese di lite;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati al Controparte_1
, il quale si è costituito chiedendo di dichiarare la domanda Controparte_1
improcedibile, e comunque rigettarla perché infondata, con vittoria delle spese di lite e condannando l'opponente a risarcire i danni per lite temeraria;
nel corso della istruttoria
è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'arch. ; ora la causa va Persona_1
decisa.
Costituendosi, il convenuto ha eccepito che non fosse stata eseguito il CP_1
tentativo di mediazione obbligatorio in tema di rapporti condominiali;
il giudice ha quindi ordinato di effettuare il procedimento di mediazione, ed a tanto ha provveduto l'opponente, con esito negativo, come attestato dal verbale dell'organismo di mediazione del 15/9/2022.
Il convenuto, costituendosi, ha poi sostenuto che, essendo stato il presente CP_1
giudizio introdotto con ricorso, dovesse ritenersi adottato, da parte dell'opponente, il rito pagina 2 di 5 sommario di cognizione previsto dall'art. 702 bis cpc;
con ordinanza del 7/10/2022 il giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183.6 cpc, adottando in ogni caso il rito ordinario.
venne invitato dall'amministratore del Condominio opposto a Parte_1
partecipare all'assemblea che ha adottato la deliberazione impugnata, e già questo dimostra che egli è condomino e quindi legittimato a proporre la presente azione;
comunque, tramite nota di trascrizione del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli
1, l'opponente ha dimostrato di avere acquistato un immobile ad uso abitazione di tipo civile nel fabbricato gestito dal opposto. CP_1
L'opponente deduce che l'assemblea, respingendo la sua proposta, abbia deciso di addebitare solo a lui una spesa che invece va sostenuta nell'interesse comune;
la deliberazione sarebbe quindi nulla, e non solo annullabile, poiché l'assemblea avrebbe di fatto alterato in via permanente i criteri legali di ripartizione delle spese.
Come affermato da Cass. 22573/2020: “Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l'omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell'edificio). Conf.: Sez. 2, Sentenza n. 3666 del 18/04/1994 (Rv. 486256-01).”; pertanto, in linea di principio, il deve sopportare spese di manutenzione di CP_1
un bene di proprietà esclusiva di un condomino, qualora detto bene concorra a svolgere una funzione estetica di decoro per l'intero edificio condominiale, anche quando si tratti di piante. Secondo Cass. 16518/2023: “per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una pagina 3 di 5 specifica identità.” Per valutare se effettivamente le piante nel giardino siano funzionali al decoro dell'intero fabbricato in Napoli, Parte_1 CP_1
, nel presente giudizio è stato nominato un CTU nella persona di un
[...]
architetto, il quale ha concluso che il giardino in proprietà è costituito di “… Parte_1
essenze arboree, di modeste dimensioni … collocate lungo il perimetro di confine con la attigua proprietà (in catasto part.125)” e “Numerose altre essenze erbacee (fiori e piante)
…. allocate in vasi di diversa natura, realizzati con diversi materiali e conformazioni, e posizionati nell' area terrazzata a giardino in maniera disorganica e certamente non frutto di una progettazione al verde dell'area, ma solo posizionati in virtù di una personale interpretazione ed esigenza.”, e in questo modo non possono contribuire al decoro dell'edificio condominiale: il giardino in proprietà può accrescere il Parte_1
valore di quest'ultimo, ma non quello delle altre unità immobiliari che compongono il
Condominio. Diverso potrebbe essere il discorso per gli unici due alberi ad alto fusto ospitati nel giardino dell'opponente, ossia RU CO e US Benjamin, che più facilmente potrebbero contribuire al decoro architettonico dell'edificio; ma bisogna considerare che nel caso esaminato da Cass. 22573/2020 la funzione ornamentale degli alberi avrebbe potuto desumersi da un atto d'obbligo in cui il aveva imposto al CP_2
costruttore dell'edificio di dotarlo di “un congruo numero di alberature”; nulla di tutto questo nel caso qui in esame. Inoltre, come rilevato dal CTU, un passante che percorre in prossimità del civico ha una percezione visiva del verde Controparte_1 CP_1
(del giardino molto bassa: appare ben visibile solo la chioma del US Parte_1
Benjamin, troppo poco per incidere sul valore architettonico del fabbricato. Tali argomentazioni non sono scalfite dalle osservazioni della parte opponente: che vi sono
500 mq di verde, molte diverse essenze arboree, altre essenze di alto fusto, che esistono altri alberi in aree comuni, che il CTU ha eseguito il sopralluogo in autunno quando il giardino è più spoglio: prima di tutto, non è dimostrato che vi siano alberi alti più di tre metri, oltre ai due indicati dal CTU;
la vastità del giardino e la molteplicità delle specie vegetali presenti non conferisce al giardino stesso quel disegno armonico che lo farebbe pagina 4 di 5 inserire nel decoro architettonico;
gli alberi in aree comuni non ineriscono al rapporto tra il giardino privato e il decoro del fabbricato;
e per quanto concerne i due alberi di alto fusto individuati dal CTU, manca un elemento che li colleghi strutturalmente al decoro del fabbricato, come nel caso esaminato da Cass. 22573/2020 – oltre alla scarsa visibilità dall'esterno, accertata dal CTU.
Ciò detto, l'opposizione a delibera va rigettata, ma non si può dire che l'opponente abbia proposto una lite temeraria: la questione sollevata da è obiettivamente Parte_1
opinabile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24108/2021 RGAC tra:
, opponente;
, Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
opposto; così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a delibera condominiale;
2) Condanna l'opponente a rimborsare al opposto le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 4.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 26/9/2025 Il giudice unico pagina 5 di 5