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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7556 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL CA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa MA IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 1734 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025, e vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Birardi
( ) e IC CI ( in virtù C.F._1 C.F._2
di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- PARTE APPELLANTE -
E
Controparte_1
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 14455/2021 ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 20808/2016 Parte_2
emesso il 6.9.2016 ad istanza di quale procuratrice speciale di Parte_3
per la somma di 45.737,65 (oltre interessi ex D.Lgs n. Controparte_1
231/2002 e spese), a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
2. Ha proposto appello chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza e, per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata con il giudizio di opposizione, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3. All'udienza del 30.6.2022 nessuno è comparso per l'appellante e la causa è
stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
All'udienza del 7.7.2022 la Corte ha dichiarato la contumacia di CP_1
[...]
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 31.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'udienza del 4.12.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Alla successiva udienza dell'11.12.2025, stante la mancata presenza delle parti, la Corte, verificata la regolare comunicazione del rinvio, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando di pronunciare con sentenza l'estinzione del processo.
pag. 2 di 4 4. Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
E invero, trattasi di procedimento instaurato in primo grado dopo il
25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L. 6.8.2008
n. 133 (v. art. 56 D.L. n. 112/2008 – Disposizioni transitorie), a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla prima udienza né in quella successivamente fissata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione
(ad opera della L. n. 353/1990) dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello,
la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi
(v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
5. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14455/2021 pubblicata il 15.9.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 3 di 4 1. dichiara estinto il processo;
2. spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- MA IN - - EL CA -
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