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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 9619/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiunta- Parte_1 C.F._1 mente e disgiuntamente, dall'Avv. Lorenzo Di Gaudio ( – PEC CodiceFiscale_2 [...]
e dall'Avv. Massimiliano Lautieri ( – Email_1 C.F._3
PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_2 difensori sito in Bologna, via Zamboni n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_1
D'AZEGLIO 27 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DE MAGISTRIS ANNAMARIA
(c.f.: ) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla com- C.F._4 parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA INCIDENTALE ove non ritenute sufficienti le prove documentali sull'illegittimità e irri- tualità delle notificazioni ex art 143 cpc e pertanto ritenere non superabili le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, accertare e dichiarare ex art 221 c.p.c. la falsità nella compilazione e sottoscrizione apposta nelle relazioni di notificazione relative alle notifiche del decreto ingiuntivo, del precetto, e dell'atto di pignoramento resi dall'ufficiale giudiziario Dott.ssa ex art Parte_2
143 cpc, senza compiere i dovuti atti per l'accertamento dell'irreperibilità del destinatario ed omettendo di indicare i motivi della mancata consegna e specificare dettagliatamente quali ricer- che sarebbero state effettuate.
1
IN VIA PRELIMINARE, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 370/2024
(R.G. 14815/2023) del 30.01.2024 del Tribunale di Bologna, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione ed in particolare perché risulta evidente la mancata notifica dei titoli nonché il parziale inadempimento dell'opposta (incertezza ed inesigibilità del credito);
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in- giuntivo n. 370/2024 (R.G. 14815/2023) del 30.01.2024 il Tribunale di Bologna nonché del precet- to, accertare l'illegittimità ed inefficacia del decreto e del precetto e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere a esecuzione per i motivi suesposti;
IN VIA PRINCIPALE, accertare che il decreto ingiuntivo n. 370/2024 (R.G. 14815/2023) del
30.01.2024 il Tribunale di Bologna è da dichiararsi nullo e/o privo di efficacia e conseguentemente revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto e conseguentemente accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'inadempimento parziale della società opposta in relazione all'esecuzione dei lavori di appalto siti in Bologna, Spina n. 11 nell'appartamento di proprietà della Sig.ra e conseguentemente dichiarare risolto il contratto in- Parte_1 tercorso tra le parti e che nulla è dovuto alla società opposta per i motivi di fatto e di diritto suindi- cati, e per l'effetto revocare, annullare o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto ed il precetto;
IN ULTERIORE SUBORDINE E RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che le opere di ristrutturazione affidate alla società non sono state completate e non sono state Controparte_2 eseguite alla regola dell'arte come evidenziato dal sopralluogo della D.L. la quale ha evidenziato gravi difetti e vizi, conseguentemente condannare la società al risarcimento del Controparte_2 danno pari ad € 18.460,00 oltre iva o alla maggior o minor somma che sarà determinata in corso di causa, corrispondente ai lavori necessari per terminare i lavori ed effettuare i relativi ripristini, così come quantificati dalla società Controparte_3
IN OGNI CASO, ordinare la consegna le certificazioni degli impianti idrici e del gas;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali e oneri accessori.
e in via preliminare e pregiudiziale si chiede a Codesto Ecc. Mo Giudice di sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o comunque per gravi motivi, in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, che vede indaga- ta la Dott.ssa Ufficiale Giudiziario, per falsità ideologica aggravata in atti pubblici Parte_2
(artt. 479 e 81 c.2 c.p.) in relazione alle relate di notifica del decreto ingiuntivo, precetto e atto di
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pignoramento, data la pregiudizialità di tale accertamento rispetto alla validità delle notifiche e, conseguentemente, all'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali e oneri accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. si chiede la rimessione in istruttoria del presente procedimento per i motivi esposti;
2. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 1, 2 e 3, ivi inclusa l'ammissione della CTU per determinare l'im- porto dei lavori eseguiti e di quelli ancora da eseguire.
3. Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale con i testi indicati nell'atto introduttivo e nel- le memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 1 e 2, in particolare il Sig. , il Sig. Testimone_1 CP_4
, il Sig. e il Sig. sui capitoli ivi dedotti.
[...] Testimone_2 Testimone_3
4. Si chiede l'acquisizione e il deposito su supporto DVD dei file audio delle registrazioni telefoni- che prodotte, o l'autorizzazione al deposito delle trascrizioni, con eventuale CTU per la loro acqui- sizione.
4. Si ribadiscono le opposizioni alle istanze istruttorie avversarie, per i motivi già esposti.
PARTE CONVENUTA
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: rigettare l'avversaria istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, consideratane l'integrale infondatezza, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio indicati in nar- rativa;
- in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque condannando la sig.ra al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante, sig. , della somma di euro 14.582,81 (euroquattordicimilacin- Controparte_5 quecentottantadue/81), oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda monitoria sino al saldo effettivo, e di tutte le spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. opponeva ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 370/2024, emesso dal Tri- Parte_1 bunale di Bologna in data 30.01.2024 nell'ambito del proc. R.G. n. 14815/2023, dichiarato esecuti- vo ex art. 647 c.p.c., promosso dalla società . con il quale le era stato ingiun- CP_2 CP_2 to il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 14.582,81 (oltre interessi e spese della
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procedura di ingiunzione) quale corrispettivo dovuto a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento della sig.ra ubicato al II piano dell'edificio sito in Via Spina n. 11 a Parte_1
Bologna, consistiti nella realizzazione di opere interne di manutenzione straordinaria ( P.G. CP_6
n. 479644/2023 del 14.07.23- doc. 1 convenuta), oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti nel corso del 2023, per quanto riguarda i lavori inizialmente concordati, nonché nei computi dei successivi lavori extra richiesti dalla parte attrice ed eseguiti dalla società convenuta, indicati nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (docc. 6, 7 e 8).
1.1.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità delle notifiche all'attrice del decreto ingiuntivo e del pignoramento presso terzi effettuate dalla convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la funzionaria incaricata della notifica con con- Pt_3 segna a mani presso l'indirizzo di residenza dell'attrice del provvedimento monitorio e del succes- sivo pignoramento, attestava: “non ho potuto notificare in quanto da informazioni assunte e ricer- che esperite in loco il suddetto destinatario non risulta conosciuto in loco”, senza, tuttavia dare conto nella relata di notifica dell' attività di indagine effettivamente svolta.
Nonostante ciò veniva attivata la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc per il rito degli irreperibili con deposito alla casa comunale in data 14.02.2024 del plico contenente il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto ( doc. 1 attrice) ed in data 7 maggio 2024 di quello contenente il pignoramento presso terzi
(doc. 4 attrice).
Ancora, l'attrice assumeva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo, solo dopo varie ricerche, in data 21 giugno 2024 a seguito di comunicazione della Cancelleria di questo
Tribunale che la notiziava della pendenza a suo carico del procedimento n. RGE 1807/2024, G.E
Dott.ssa Pagnini ( doc. 10 attrice).
Lamentava quindi di non essere stata posta nelle condizioni di opporsi tempestivamente al decreto ingiuntivo, del quale veniva a conoscenza solo in data 21 giugno 2024.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e del pignoramento e che fosse, quindi , dichiarata la legittimità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. e l'i- nefficacia del provvedimento monitorio opposto ex art. 644 c.p.c.
1.2.
Nel merito contestava il credito azionato in via monitoria dall'opposta, eccependo l'inadempimento della società appaltatrice e rappresentando che il mancato pagamento della fattura era derivato dall'inadempimento della convenuta, consistito nel non aver completato i lavori e nel non aver rea- lizzato correttamente i lavori alla stessa commissionati, rivelatisi gravati da numerosi vizi e difetti, come ampiamente documentato e contestato dall'attrice e dal D.L. incaricato dall'attrice nella per-
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sona dell'Ing. (docc. da 20 a 30 parte attrice). Circostanze, tutte, che avevano de- Testimone_2 terminato l'attrice allo scioglimento del contratto ad opere non completate con comunicazione e- mail del 6 novembre 2023 (doc. 26 attrice) ed a rivolgersi ad un'altra impresa edile, per rimediare, almeno parzialmente, alle difformità ed ai vizi riscontrati, assumendosene i relativi costi.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza del suddetto titolo.
In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento parziale dell'opposta in relazione all'esecuzione dei lavori di appalto nell'appartamento di proprietà della Sig.ra e conse- Parte_1 guentemente dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e che nulla è dovuto alla società op- posta per i motivi di fatto e di diritto suindicati, e per l'effetto revocare, annullare o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto ed il precetto.
In via ulteriormente subordinata, in ragione del suddetto inadempimento, svolgeva domanda ricon- venzionale con cui chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta, la condanna della stessa al risarcimento del danno derivante dal mancato comple- tamento delle opere e dai vizi e difetti riscontrati sulle medesime, che quantificava in € 18.460,00.
2.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tar- dività, rilevando la regolarità delle notifiche, in quanto avvenute secondo regolare processo notifica- torio, ed, in ogni caso, l'intervenuta conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell'attrice quan- tomeno dal 03 maggio 2024, data del blocco dei propri conti correnti a seguito del pignoramento presso terzi (doc. 5 attrice), non ritenendo credibile la ricostruzione attorea secondo la quale non sarebbe stato per la medesima possibile “risalire ed accedere al fascicolo del decreto ingiuntivo in quanto richiedeva il dover procedere ad istanza presso tutti i Tribunali d'Italia (attività estrema- mente defatigatoria) rilevato che non si conosceva né l'istante, né alcun riferimento al Giudice adi- to per l'emissione del decreto”.
Affermava, infatti, la convenuta che, anche a voler per assurdo seguire il discorso avversario, in un simil caso, appena appreso del vincolo sui conti correnti già in data 03.05.2024, l'opponente avreb- be ben potuto esperire normali attività che logicamente e ragionevolmente potevano essere compiu- te per acquisire notizie, prime fra tutte l'accesso alla Casa Comunale, anziché effettuare solo una ri- cerca presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Bologna e null'altro, così facendo strumentalmente decorrere il rigoroso termine ex art. 650 c.p.c. dalla data di accoglimento della ri- chiesta di visibilità del fascicolo da parte della Cancelleria stessa.
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Nel merito contestava l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, affermando di aver cor- rettamente eseguito le opere e di non aver potuto completare i lavori a causa della condotta tenuta dalla committente che nel novembre 2023 aveva richiesto la restituzione delle chiavi dell'immobile, intimato l'appaltatrice a non proseguire i lavori ed incaricato imprese terze per completare i lavori e ripristinare gli asseriti vizi e difetti contestati, di cui, peraltro, evidenziava la carenza probatoria proprio a seguito dell' asserito intervento di ripristino effettuato da soggetti terzi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3.
Con ordinanza emessa in data 8 aprile 2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente, sulla base del rilievo dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e fissava per la precisazione delle conclu- sioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23 settembre 2025, assegnando alle parti termine fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note conclusive.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
4.
Re melius perpensa, l'opposizione tardiva proposta dall'attrice deve dichiararsi ammissibile, non essendovi prova del fatto che l'opponente sia stata posta nelle condizioni di conoscere dei tentativi di notifica effettuati e della conseguente giacenza degli atti a lei destinati presso la Casa Comunale del Comune di Bologna.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "In tema di notificazione ex art. 143
c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultan- te dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termi- ne perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la re- golarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nomi- nativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura 'famiglia' seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito)"
(vedi . Cass. 8638/ 2017).
Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che: "Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibile non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza
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nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'Ufficiale Giudiziario dia espresso conto" (vedi
Cass. 40467/21).
Nel caso in esame risultano prodotte le relate di notifica ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo e del pignoramento ( docc. 1 e 4 parte attrice), mentre in riferimento a entrambi i procedimenti notifi- catori non risulta documentato in alcun modo che l'Ufficiale Giudiziario abbia svolto indagini fina- lizzate a rintracciare il destinatario con la conseguenza che deve ritenersi la piena ammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo opposto.
In senso contrario non si reputa dirimente il fatto che la sig.ra aveva la pro- Parte_1 pria residenza nel luogo in cui è stata richiesta ed effettuata la notifica in quanto, ai fini della valu- tazione della ritualità della notifica, è necessario che l'Ufficiale Giudiziario dia atto di aver effettua- to ricerche ed indagini al fine di trovare il destinatario, ricerche che, nel caso di specie, come sopra evidenziato, non risultano documentate.
In senso contrario neppure vale richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 10983/21 che ha riguardo alla diligenza che può essere richiesta al notificante, anche perché è proprio la lettera dell'art. 650 c.p.c. che ammette l'opposizione oltre il termine nell'ipotesi di irregolarità della notifica
(oltre che nell'ipotesi di caso fortuito e forza maggiore) quando l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio.
Pronunciandosi sul tema, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che: "Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accerta- mento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la pro- va - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di in- giunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da rite- nere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario." (cfr.
Cass. 20850/18; in precedenza in senso conforme Cass. 27529/17, Cass. 11550/13 e Cass.
10386/12).
Nel caso di specie deve ritenersi che, alla luce delle modalità di esecuzione della notificazione (art. 143 c.p.c.) possa ritenersi positivamente acquisita la prova che il decreto ingiuntivo opposto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'attrice.
Né si reputano utili a superare i suddetti rilievi le deduzioni svolte dalla convenuta circa il fatto che a seguito del blocco del conto corrente la sig.ra si sarebbe dovuta avvedere Parte_1 dell'esistenza del provvedimento monitorio a suo carico. Ciò in ragione del fatto che effettivamente non risulta che la banca terza pignorata abbia fornito specifiche informazioni all'attrice circa le ra-
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gioni del blocco del conto corrente e, soprattutto, circa l'esistenza del pignoramento presso terzi, la portata del provvedimento monitorio, il soggetto creditore ed il Tribunale competente.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che solo dopo reiterate richieste e un pri- mo riscontro negativo, la cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Bologna comunicava l'esi- stenza di un procedimento RGE 1807/2024 in data 20.06.2024 e consentiva la visibilità del fascico- lo il 21.06.2024 (docc. da 5 a 11 attrice).
Da tale data, pertanto, decorre il termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che, essendo stata notificata in data 01/07/2024, è tempestiva e deve essere esaminata nel merito.
5.
Per quanto riguarda il merito, occorre evidenziare in primo luogo che: "L'opposizione a decreto in- giuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fon- datezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, men- tre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il di- ritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto" (cfr. Cass. 2421/06) con la conseguenza che resta assorbita l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c. e con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'an e del quantum della pretesa azionata in via monitoria gravava sulla società oppo- sta, mentre sulla parte opponente gravava l'onere della prova della sussistenza di elementi impediti- vi o estintivi della pretesa monitoria.
5.1.
Ancora si osserva che il rapporto sostanziale di appalto dedotto nel ricorso monitorio, l'effettiva esecuzione di buona parte dei lavori da parte della convenuta (salva la contestazione di inadempi- mento), non sono stati mai contestati dall'opponente.
Inoltre, sono circostanze pacifiche tra le parti: il pagamento da parte dell'attrice in favore della convenuta della somma di € 34.400,00 a titolo di corrispettivo per i lavori svolti, a fronte del mag- gior importo convenuto in contratto per € 42.325,50 ( € 37.325,50 indicati nel contratto di appalto ed € 5.000.00 per lavorazioni extra) (circostanza allegata a pagina 9 dell'atto di citazione e non contestata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta ed in prima memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.); il mancato completamento dell'opera appaltata da parte dell'appaltatrice a se- guito dell'esito negativo delle interlocuzioni avvenute tra le parti dopo le contestazioni sollevate dall'attrice committente sull'opera realizzata dalla convenuta, culminate con la richiesta avanzata dall'attrice in data 6 novembre 2023 di abbandonare il cantiere e di restituire le chiavi dell'immobile oggetto di ristrutturazione (docc. 20-27 attrice); il mancato pagamento da parte
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dell'attrice dell'ulteriore somma di € 14.582,81 , portata dalle fatture allegate al ricorso monitorio e pretesa da parte convenuta a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori svolti su incarico ed in favo- re dell'attrice.
5.2.
Vi è controversia invece sul corretto adempimento dell'opposta alle obbligazioni oggetto del con- tratto di appalto e sull'effettiva esecuzione da parte della convenuta di tutti i lavori indicati nelle fat- ture allegate al ricorso monitorio.
In proposito, si rileva che l'eccezione proposta dall'attrice va inquadrata nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come invoca- to anche in base agli accordi contenuti del contratto di appalto.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di contratto di appalto : “ ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso ap- paltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (ve- di Cass. n.1701/25).
Orbene, nel caso in esame non risulta che la convenuta, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, abbia provveduto a dimostrare di aver correttamente adempiuto, come era suo onere fare. Né è stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento da parte della convenuta di tutti i lavori indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio (docc. 6, 7 e 8) di cui richiede il pagamento per un totale di euro 14.582,81.
5.2.1.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso il ricorso alle prove orali articolate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., in quanto inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Quanto alle prove orali richieste da parte convenuta: il capitolo 1 è documentale;
i capitoli 2,3,4 sono generici, in quanto privi dell'indicazione delle specifiche attività svolte;
il capi- tolo 5 è genericamente formulato, essendo privo dello specifico riferimento ai lavori effettivamente realizzati (con particolare riferimento a quelli contestati dall'attrice), alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero occorsi i fatti indicati in capitolo ed alle persone coinvolte;
i capitoli 6, 7 e 8 hanno carattere valutativo.
Le prove orali richieste dall'attrice, invece, si reputano irrilevanti ai fini del decidere.
5.3.
9
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della non debenza del saldo corri- spettivo lavori preteso dalla convenuta.
5.4.
L'accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice determina il superamento del- le ulteriori domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale svolte, rispettivamente, in via subordinata ed in via ulteriormente su- bordinata dall'attrice.
In ogni caso, per completezza, si rileva l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto del tutto priva di supporto probatorio, non essendo sufficiente a dimostrare l'asserito danno patito la produ- zione del preventivo della società terza RR ZI LS (doc. 38 attrice), in quanto privo della sottoscrizione dell'attrice e non accompagnato dalla prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'attrice per il ripristino dei luoghi.
6.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con applicazione delle tariffe per le cause di valore fino a € 26.000,00, nei valori medi per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 370/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.01.2024 nell'ambito del proc. R.G. n. 14815/2023;
- condanna la società . in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione CP_2 CP_2 in favore di delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso, Parte_1 oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A come per legge, oltre € 145,50 per spese.
Bologna, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 9619/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, congiunta- Parte_1 C.F._1 mente e disgiuntamente, dall'Avv. Lorenzo Di Gaudio ( – PEC CodiceFiscale_2 [...]
e dall'Avv. Massimiliano Lautieri ( – Email_1 C.F._3
PEC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti Email_2 difensori sito in Bologna, via Zamboni n. 9, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_1
D'AZEGLIO 27 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DE MAGISTRIS ANNAMARIA
(c.f.: ) dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla com- C.F._4 parsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA INCIDENTALE ove non ritenute sufficienti le prove documentali sull'illegittimità e irri- tualità delle notificazioni ex art 143 cpc e pertanto ritenere non superabili le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, accertare e dichiarare ex art 221 c.p.c. la falsità nella compilazione e sottoscrizione apposta nelle relazioni di notificazione relative alle notifiche del decreto ingiuntivo, del precetto, e dell'atto di pignoramento resi dall'ufficiale giudiziario Dott.ssa ex art Parte_2
143 cpc, senza compiere i dovuti atti per l'accertamento dell'irreperibilità del destinatario ed omettendo di indicare i motivi della mancata consegna e specificare dettagliatamente quali ricer- che sarebbero state effettuate.
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IN VIA PRELIMINARE, revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 370/2024
(R.G. 14815/2023) del 30.01.2024 del Tribunale di Bologna, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta e di pronta soluzione ed in particolare perché risulta evidente la mancata notifica dei titoli nonché il parziale inadempimento dell'opposta (incertezza ed inesigibilità del credito);
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto in- giuntivo n. 370/2024 (R.G. 14815/2023) del 30.01.2024 il Tribunale di Bologna nonché del precet- to, accertare l'illegittimità ed inefficacia del decreto e del precetto e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere a esecuzione per i motivi suesposti;
IN VIA PRINCIPALE, accertare che il decreto ingiuntivo n. 370/2024 (R.G. 14815/2023) del
30.01.2024 il Tribunale di Bologna è da dichiararsi nullo e/o privo di efficacia e conseguentemente revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto e conseguentemente accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare l'inadempimento parziale della società opposta in relazione all'esecuzione dei lavori di appalto siti in Bologna, Spina n. 11 nell'appartamento di proprietà della Sig.ra e conseguentemente dichiarare risolto il contratto in- Parte_1 tercorso tra le parti e che nulla è dovuto alla società opposta per i motivi di fatto e di diritto suindi- cati, e per l'effetto revocare, annullare o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto ed il precetto;
IN ULTERIORE SUBORDINE E RICONVENZIONALE accertare e dichiarare che le opere di ristrutturazione affidate alla società non sono state completate e non sono state Controparte_2 eseguite alla regola dell'arte come evidenziato dal sopralluogo della D.L. la quale ha evidenziato gravi difetti e vizi, conseguentemente condannare la società al risarcimento del Controparte_2 danno pari ad € 18.460,00 oltre iva o alla maggior o minor somma che sarà determinata in corso di causa, corrispondente ai lavori necessari per terminare i lavori ed effettuare i relativi ripristini, così come quantificati dalla società Controparte_3
IN OGNI CASO, ordinare la consegna le certificazioni degli impianti idrici e del gas;
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali e oneri accessori.
e in via preliminare e pregiudiziale si chiede a Codesto Ecc. Mo Giudice di sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o comunque per gravi motivi, in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Bologna, che vede indaga- ta la Dott.ssa Ufficiale Giudiziario, per falsità ideologica aggravata in atti pubblici Parte_2
(artt. 479 e 81 c.2 c.p.) in relazione alle relate di notifica del decreto ingiuntivo, precetto e atto di
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pignoramento, data la pregiudizialità di tale accertamento rispetto alla validità delle notifiche e, conseguentemente, all'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% spese generali e oneri accessori.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1. si chiede la rimessione in istruttoria del presente procedimento per i motivi esposti;
2. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 1, 2 e 3, ivi inclusa l'ammissione della CTU per determinare l'im- porto dei lavori eseguiti e di quelli ancora da eseguire.
3. Si insiste per l'ammissione della prova testimoniale con i testi indicati nell'atto introduttivo e nel- le memorie ex art. 171-ter c.p.c. n. 1 e 2, in particolare il Sig. , il Sig. Testimone_1 CP_4
, il Sig. e il Sig. sui capitoli ivi dedotti.
[...] Testimone_2 Testimone_3
4. Si chiede l'acquisizione e il deposito su supporto DVD dei file audio delle registrazioni telefoni- che prodotte, o l'autorizzazione al deposito delle trascrizioni, con eventuale CTU per la loro acqui- sizione.
4. Si ribadiscono le opposizioni alle istanze istruttorie avversarie, per i motivi già esposti.
PARTE CONVENUTA
“piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via preliminare: rigettare l'avversaria istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, consideratane l'integrale infondatezza, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio indicati in nar- rativa;
- in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque condannando la sig.ra al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante, sig. , della somma di euro 14.582,81 (euroquattordicimilacin- Controparte_5 quecentottantadue/81), oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda monitoria sino al saldo effettivo, e di tutte le spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. opponeva ex art. 650 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 370/2024, emesso dal Tri- Parte_1 bunale di Bologna in data 30.01.2024 nell'ambito del proc. R.G. n. 14815/2023, dichiarato esecuti- vo ex art. 647 c.p.c., promosso dalla società . con il quale le era stato ingiun- CP_2 CP_2 to il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 14.582,81 (oltre interessi e spese della
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procedura di ingiunzione) quale corrispettivo dovuto a saldo dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento della sig.ra ubicato al II piano dell'edificio sito in Via Spina n. 11 a Parte_1
Bologna, consistiti nella realizzazione di opere interne di manutenzione straordinaria ( P.G. CP_6
n. 479644/2023 del 14.07.23- doc. 1 convenuta), oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti nel corso del 2023, per quanto riguarda i lavori inizialmente concordati, nonché nei computi dei successivi lavori extra richiesti dalla parte attrice ed eseguiti dalla società convenuta, indicati nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo (docc. 6, 7 e 8).
1.1.
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità delle notifiche all'attrice del decreto ingiuntivo e del pignoramento presso terzi effettuate dalla convenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la funzionaria incaricata della notifica con con- Pt_3 segna a mani presso l'indirizzo di residenza dell'attrice del provvedimento monitorio e del succes- sivo pignoramento, attestava: “non ho potuto notificare in quanto da informazioni assunte e ricer- che esperite in loco il suddetto destinatario non risulta conosciuto in loco”, senza, tuttavia dare conto nella relata di notifica dell' attività di indagine effettivamente svolta.
Nonostante ciò veniva attivata la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc per il rito degli irreperibili con deposito alla casa comunale in data 14.02.2024 del plico contenente il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto ( doc. 1 attrice) ed in data 7 maggio 2024 di quello contenente il pignoramento presso terzi
(doc. 4 attrice).
Ancora, l'attrice assumeva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo, solo dopo varie ricerche, in data 21 giugno 2024 a seguito di comunicazione della Cancelleria di questo
Tribunale che la notiziava della pendenza a suo carico del procedimento n. RGE 1807/2024, G.E
Dott.ssa Pagnini ( doc. 10 attrice).
Lamentava quindi di non essere stata posta nelle condizioni di opporsi tempestivamente al decreto ingiuntivo, del quale veniva a conoscenza solo in data 21 giugno 2024.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e del pignoramento e che fosse, quindi , dichiarata la legittimità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. e l'i- nefficacia del provvedimento monitorio opposto ex art. 644 c.p.c.
1.2.
Nel merito contestava il credito azionato in via monitoria dall'opposta, eccependo l'inadempimento della società appaltatrice e rappresentando che il mancato pagamento della fattura era derivato dall'inadempimento della convenuta, consistito nel non aver completato i lavori e nel non aver rea- lizzato correttamente i lavori alla stessa commissionati, rivelatisi gravati da numerosi vizi e difetti, come ampiamente documentato e contestato dall'attrice e dal D.L. incaricato dall'attrice nella per-
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sona dell'Ing. (docc. da 20 a 30 parte attrice). Circostanze, tutte, che avevano de- Testimone_2 terminato l'attrice allo scioglimento del contratto ad opere non completate con comunicazione e- mail del 6 novembre 2023 (doc. 26 attrice) ed a rivolgersi ad un'altra impresa edile, per rimediare, almeno parzialmente, alle difformità ed ai vizi riscontrati, assumendosene i relativi costi.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata in forza del suddetto titolo.
In via subordinata, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento parziale dell'opposta in relazione all'esecuzione dei lavori di appalto nell'appartamento di proprietà della Sig.ra e conse- Parte_1 guentemente dichiarare risolto il contratto intercorso tra le parti e che nulla è dovuto alla società op- posta per i motivi di fatto e di diritto suindicati, e per l'effetto revocare, annullare o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto ed il precetto.
In via ulteriormente subordinata, in ragione del suddetto inadempimento, svolgeva domanda ricon- venzionale con cui chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta, la condanna della stessa al risarcimento del danno derivante dal mancato comple- tamento delle opere e dai vizi e difetti riscontrati sulle medesime, che quantificava in € 18.460,00.
2.
Si costituiva la convenuta che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tar- dività, rilevando la regolarità delle notifiche, in quanto avvenute secondo regolare processo notifica- torio, ed, in ogni caso, l'intervenuta conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell'attrice quan- tomeno dal 03 maggio 2024, data del blocco dei propri conti correnti a seguito del pignoramento presso terzi (doc. 5 attrice), non ritenendo credibile la ricostruzione attorea secondo la quale non sarebbe stato per la medesima possibile “risalire ed accedere al fascicolo del decreto ingiuntivo in quanto richiedeva il dover procedere ad istanza presso tutti i Tribunali d'Italia (attività estrema- mente defatigatoria) rilevato che non si conosceva né l'istante, né alcun riferimento al Giudice adi- to per l'emissione del decreto”.
Affermava, infatti, la convenuta che, anche a voler per assurdo seguire il discorso avversario, in un simil caso, appena appreso del vincolo sui conti correnti già in data 03.05.2024, l'opponente avreb- be ben potuto esperire normali attività che logicamente e ragionevolmente potevano essere compiu- te per acquisire notizie, prime fra tutte l'accesso alla Casa Comunale, anziché effettuare solo una ri- cerca presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Bologna e null'altro, così facendo strumentalmente decorrere il rigoroso termine ex art. 650 c.p.c. dalla data di accoglimento della ri- chiesta di visibilità del fascicolo da parte della Cancelleria stessa.
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Nel merito contestava l'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, affermando di aver cor- rettamente eseguito le opere e di non aver potuto completare i lavori a causa della condotta tenuta dalla committente che nel novembre 2023 aveva richiesto la restituzione delle chiavi dell'immobile, intimato l'appaltatrice a non proseguire i lavori ed incaricato imprese terze per completare i lavori e ripristinare gli asseriti vizi e difetti contestati, di cui, peraltro, evidenziava la carenza probatoria proprio a seguito dell' asserito intervento di ripristino effettuato da soggetti terzi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3.
Con ordinanza emessa in data 8 aprile 2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dall'opponente, sulla base del rilievo dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. e fissava per la precisazione delle conclu- sioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23 settembre 2025, assegnando alle parti termine fino al 12 settembre 2025 per il deposito di note conclusive.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
4.
Re melius perpensa, l'opposizione tardiva proposta dall'attrice deve dichiararsi ammissibile, non essendovi prova del fatto che l'opponente sia stata posta nelle condizioni di conoscere dei tentativi di notifica effettuati e della conseguente giacenza degli atti a lei destinati presso la Casa Comunale del Comune di Bologna.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "In tema di notificazione ex art. 143
c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultan- te dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termi- ne perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la re- golarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nomi- nativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura 'famiglia' seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto marito)"
(vedi . Cass. 8638/ 2017).
Ancora, la Suprema Corte ha chiarito che: "Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibile non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza
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nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'Ufficiale Giudiziario dia espresso conto" (vedi
Cass. 40467/21).
Nel caso in esame risultano prodotte le relate di notifica ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo e del pignoramento ( docc. 1 e 4 parte attrice), mentre in riferimento a entrambi i procedimenti notifi- catori non risulta documentato in alcun modo che l'Ufficiale Giudiziario abbia svolto indagini fina- lizzate a rintracciare il destinatario con la conseguenza che deve ritenersi la piena ammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo opposto.
In senso contrario non si reputa dirimente il fatto che la sig.ra aveva la pro- Parte_1 pria residenza nel luogo in cui è stata richiesta ed effettuata la notifica in quanto, ai fini della valu- tazione della ritualità della notifica, è necessario che l'Ufficiale Giudiziario dia atto di aver effettua- to ricerche ed indagini al fine di trovare il destinatario, ricerche che, nel caso di specie, come sopra evidenziato, non risultano documentate.
In senso contrario neppure vale richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 10983/21 che ha riguardo alla diligenza che può essere richiesta al notificante, anche perché è proprio la lettera dell'art. 650 c.p.c. che ammette l'opposizione oltre il termine nell'ipotesi di irregolarità della notifica
(oltre che nell'ipotesi di caso fortuito e forza maggiore) quando l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio.
Pronunciandosi sul tema, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che: "Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accerta- mento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la pro- va - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di in- giunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da rite- nere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario." (cfr.
Cass. 20850/18; in precedenza in senso conforme Cass. 27529/17, Cass. 11550/13 e Cass.
10386/12).
Nel caso di specie deve ritenersi che, alla luce delle modalità di esecuzione della notificazione (art. 143 c.p.c.) possa ritenersi positivamente acquisita la prova che il decreto ingiuntivo opposto non sia tempestivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'attrice.
Né si reputano utili a superare i suddetti rilievi le deduzioni svolte dalla convenuta circa il fatto che a seguito del blocco del conto corrente la sig.ra si sarebbe dovuta avvedere Parte_1 dell'esistenza del provvedimento monitorio a suo carico. Ciò in ragione del fatto che effettivamente non risulta che la banca terza pignorata abbia fornito specifiche informazioni all'attrice circa le ra-
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gioni del blocco del conto corrente e, soprattutto, circa l'esistenza del pignoramento presso terzi, la portata del provvedimento monitorio, il soggetto creditore ed il Tribunale competente.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che solo dopo reiterate richieste e un pri- mo riscontro negativo, la cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Bologna comunicava l'esi- stenza di un procedimento RGE 1807/2024 in data 20.06.2024 e consentiva la visibilità del fascico- lo il 21.06.2024 (docc. da 5 a 11 attrice).
Da tale data, pertanto, decorre il termine per l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che, essendo stata notificata in data 01/07/2024, è tempestiva e deve essere esaminata nel merito.
5.
Per quanto riguarda il merito, occorre evidenziare in primo luogo che: "L'opposizione a decreto in- giuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fon- datezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, men- tre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il di- ritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto" (cfr. Cass. 2421/06) con la conseguenza che resta assorbita l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 644 c.p.c. e con l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dell'an e del quantum della pretesa azionata in via monitoria gravava sulla società oppo- sta, mentre sulla parte opponente gravava l'onere della prova della sussistenza di elementi impediti- vi o estintivi della pretesa monitoria.
5.1.
Ancora si osserva che il rapporto sostanziale di appalto dedotto nel ricorso monitorio, l'effettiva esecuzione di buona parte dei lavori da parte della convenuta (salva la contestazione di inadempi- mento), non sono stati mai contestati dall'opponente.
Inoltre, sono circostanze pacifiche tra le parti: il pagamento da parte dell'attrice in favore della convenuta della somma di € 34.400,00 a titolo di corrispettivo per i lavori svolti, a fronte del mag- gior importo convenuto in contratto per € 42.325,50 ( € 37.325,50 indicati nel contratto di appalto ed € 5.000.00 per lavorazioni extra) (circostanza allegata a pagina 9 dell'atto di citazione e non contestata da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta ed in prima memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.); il mancato completamento dell'opera appaltata da parte dell'appaltatrice a se- guito dell'esito negativo delle interlocuzioni avvenute tra le parti dopo le contestazioni sollevate dall'attrice committente sull'opera realizzata dalla convenuta, culminate con la richiesta avanzata dall'attrice in data 6 novembre 2023 di abbandonare il cantiere e di restituire le chiavi dell'immobile oggetto di ristrutturazione (docc. 20-27 attrice); il mancato pagamento da parte
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dell'attrice dell'ulteriore somma di € 14.582,81 , portata dalle fatture allegate al ricorso monitorio e pretesa da parte convenuta a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori svolti su incarico ed in favo- re dell'attrice.
5.2.
Vi è controversia invece sul corretto adempimento dell'opposta alle obbligazioni oggetto del con- tratto di appalto e sull'effettiva esecuzione da parte della convenuta di tutti i lavori indicati nelle fat- ture allegate al ricorso monitorio.
In proposito, si rileva che l'eccezione proposta dall'attrice va inquadrata nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come invoca- to anche in base agli accordi contenuti del contratto di appalto.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di contratto di appalto : “ ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso ap- paltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (ve- di Cass. n.1701/25).
Orbene, nel caso in esame non risulta che la convenuta, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'attrice, abbia provveduto a dimostrare di aver correttamente adempiuto, come era suo onere fare. Né è stata raggiunta la prova dell'effettivo svolgimento da parte della convenuta di tutti i lavori indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio (docc. 6, 7 e 8) di cui richiede il pagamento per un totale di euro 14.582,81.
5.2.1.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso il ricorso alle prove orali articolate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., in quanto inammissibili per le ragioni di seguito esposte. Quanto alle prove orali richieste da parte convenuta: il capitolo 1 è documentale;
i capitoli 2,3,4 sono generici, in quanto privi dell'indicazione delle specifiche attività svolte;
il capi- tolo 5 è genericamente formulato, essendo privo dello specifico riferimento ai lavori effettivamente realizzati (con particolare riferimento a quelli contestati dall'attrice), alle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero occorsi i fatti indicati in capitolo ed alle persone coinvolte;
i capitoli 6, 7 e 8 hanno carattere valutativo.
Le prove orali richieste dall'attrice, invece, si reputano irrilevanti ai fini del decidere.
5.3.
9
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione della non debenza del saldo corri- spettivo lavori preteso dalla convenuta.
5.4.
L'accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice determina il superamento del- le ulteriori domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale svolte, rispettivamente, in via subordinata ed in via ulteriormente su- bordinata dall'attrice.
In ogni caso, per completezza, si rileva l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto del tutto priva di supporto probatorio, non essendo sufficiente a dimostrare l'asserito danno patito la produ- zione del preventivo della società terza RR ZI LS (doc. 38 attrice), in quanto privo della sottoscrizione dell'attrice e non accompagnato dalla prova dell'effettivo esborso sostenuto dall'attrice per il ripristino dei luoghi.
6.
Le spese si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, con applicazione delle tariffe per le cause di valore fino a € 26.000,00, nei valori medi per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 370/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.01.2024 nell'ambito del proc. R.G. n. 14815/2023;
- condanna la società . in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione CP_2 CP_2 in favore di delle spese processuali che liquida in € 5.077,00 per compenso, Parte_1 oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A come per legge, oltre € 145,50 per spese.
Bologna, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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