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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4863 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12459/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12459/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1 CP_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTO/I
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. ET RO e l'avv. GRAMMATICO SIMONE Parte_1 ( ) VIA SIRACUSA 90141 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. Simone C.F._1 Grammatico Per l'avv. ET RO e l'avv. GRAMMATICO SIMONE Controparte_7 ( ) VIA SIRACUSA 10 90141 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. Simone C.F._1 Grammatico
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_3
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_5
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_6
L'avv. Grammatico discute la causa come in note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12459/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. ET RO e dell'avv. GRAMMATICO SIMONE
( ) VIA SIRACUSA 90141 PALERMO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA SIRACUSA N. 10 90141 PALERMO presso il difensore avv.
ET RO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 C.F._3
ET RO e dell'avv. GRAMMATICO SIMONE
( ) VIA SIRACUSA 10 90141 PALERMO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA SIRACUSA N.10 90141 PALERMO presso il difensore avv.
ET RO
pagina 2 di 9 ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_8 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv., Controparte_4 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_5 C.F._7
(C.F. ), con il Controparte_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.10.2023/17.102.2023 e Parte_1
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_7 CP_8
e il
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 dell'edificio sito in Villabate (Pa) in persona Controparte_6 dell'amministratore pro-tempore, e, premesso di essere proprietari – in ragione di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni - della unità immobiliare sita in Villabate
(PA), , piano secondo, interno destro, dedotto che nel corso Controparte_6 dell'anno 2016 avevano iniziato a manifestarsi delle preoccupanti crepe e macchie sul soffitto della camera da letto, in corrispondenza del terrazzo sovrastante annesso all'immobile posto al terzo piano di proprietà di e dei figli CP_8 CP_3
, e , che la situazione era stata oggetto di
[...] Controparte_5 Controparte_4 specifica segnalazione nel corso della assemblea condominiale tenutasi in data 12 ottobre 2016, che nel luglio 2017 si era verificato il distacco dell'intonaco in camera da letto, causando danni ai mobili alle suppellettili e ferite ed escoriazioni ad
[...]
che vi soggiornava, che nonostante i ripetuti solleciti sia il condominio sia Parte_1
i proprietari del piano sovrastante erano rimasti inerti, di aver incardinato il pagina 3 di 9 procedimento di atp incardinato presso il Tribunale di Palermo, identificato di R.G.N.
1893/2019, nell'ambito del quale il ctu ing. aveva accertato che le cause Per_1 delle infiltrazioni erano da individuare nella cattiva impermeabilizzazione della terrazza sovrastante che funge anche da copertura della camera da letto dell'immobile e nel sistema di scarico delle acque meteoriche della terrazza, in quanto i chiusini di deflusso potevano essere ostruiti e/o occlusi con possibile ristagno sulla copertura ed aveva liquidato i danni all'interno dell'immobile in € 4.049,15, rappresentavano di aver subito anche danni non patrimoniali causati dalla lesione del diritto di proprietà, dallo stress e patema d'animo per l'ingiustizia subita e chiedevano di accertare le cause delle infiltrazioni prodottesi nell'appartamento di loro proprietà , onerando i convenuti della rimozione delle stesse e del ripristino dello status quo ante.
Chiedevano, altresì, di accertare e quantificare i danni provocati a causa delle dette infiltrazioni e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_8
quali proprietari Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'immobile - e della terrazza a livello - posti al terzo piano dello stabile sito in
[...]
, nonché il , in persona Controparte_6 Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, erano responsabili, ciascuno nei limiti della quota spettante, dei danni patiti dagli odierni attori e come tali tenuti al rimborso degli stessi, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per come quantificati in narrativa ed in ogni caso per come dovessero emergere ed essere quantificati nel corso della disponenda CTU, con vittoria di spese del giudizio.
Non si costituivano i convenuti.
Con ordinanza dell'8.03.2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_8
e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Istruita la causa a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del sito in Controparte_9
Villabate, in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_6 regolarmente citato in giudizio con atto notificato via pec in data 25.03.2024 e non costituitosi.
pagina 4 di 9 La domanda di parte attrice è volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non causati dall'omessa manutenzione della terrazza a livello dell'immobile del terzo piano, soprastante quello di loro proprietà, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed al ripristino dello status quo ante.
In proposito, va ricordato che il che subisca, nella propria unità CP_6 immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza CP_6 tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021 (Rv. 661729 - 01).
Alla luce dei suddetti principi, il ctu ing. le cui conclusioni per Persona_2 logicità e coerenza sono pienamente condivide da questo decidente, ha accertato che all'interno dell'appartamento di parte attrice si è verificato il distacco di una parte dell'intonaco e il crollo di alcune tavelle della stanza da letto matrimoniale, dovuto al rigonfiamento dei travetti conseguente all'ossidazione dei ferri di armatura e ha verificato in sede di sopralluogo che nella stanza da letto limitrofa l'intonaco dell'intradosso in alcune parti risultava lesionato e suonava a vuoto, sintomo dell'avanzamento dell'ossidazione.
Le cause delle infiltrazioni sono state individuate nella perdita di impermeabilizzazione della terrazza afferente all'immobile soprastante sito al 3° piano del medesimo edificio.
Il ctu ha dunque redatto apposito computo metrico con l'individuazione delle lavorazioni da eseguire per eliminare le cause dell'infiltrazione e per il risanamento della terrazza, quantificando i costi nell'importo di 12.501,59 € + IVA (10%) =
13.751,75 € , come da computo metrico estimativo.
Per ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di parte attrice, le opere necessarie analiticamente indicate nel computo metrico estimativo, sono state stimate in un importo complessivo pari a: 6.013,16 € + IVA IVA (10%) = 6.614,48 €
pagina 5 di 9 Inoltre, il ctu ha accertato la percentuale di ridotta godibilità dell'immobile, sottraendo dal valore locativo dell'immobile la superficie adibita a camera da letto , poiché interessata dal distacco dell'intonaco, valutata pari al 19 % circa per un importo di
5.240,00 € (con un piccolo arrotondamento per eccesso).
Dall'istruttoria è, dunque, emersa la fondatezza delle domande di parte attrice relative alla richiesta di condanna dei convenuti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed al ripristino dell'immobile, nonché al risarcimento del danno per ridotta godibilità dell'immobile.
Va perciò accertata la responsabilità del convenuto per l'omessa CP_6 manutenzione del terrazzo annesso all'immobile di terzo piano che funge da copertura alla camera da letto posta nell'immobile di parte attrice e, per l'effetto, il va CP_6 condannato ad effettuare i lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, così come individuati dal ctu nel computo metrico estimativo, ripartendo i costi ai sensi dell'art.1126 c.c. per 1/3 a carico dei proprietari del terzo piano che hanno l'uso esclusivo della terrazza e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari degli immobili sottostanti a cui la terrazza funge da copertura, compresi dunque gli odierni attori.
Ed ancora il convenuto va condannato al ripristino dell'immobile di parte CP_6 attrice quantificato in € 6614,48, secondo il computo metrico allegato alla ctu ed al risarcimento del danno da ridotta godibilità dell'immobile quantificato in € 5240,00, ripartendo i costi secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ossia 1/3 a carico dei proprietari dell'immobile del terzo piano e 2/3 a carico degli immobili sottostanti a cui il terrazzo funge da copertura.
Le ulteriori domande di risarcimento del danno vanno disattese , in quanto genericamente allegate e non provate nell'an e nel quantum.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €5495,10 per compensi, € 335,72 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore della causa
€26000,00, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata ed aumentate del 30% in ragione del numero delle parti pari a 2) vanno poste in solido a pagina 6 di 9 carico dei convenuti e rifuse in favore di parte attrice.
Le spese della ctu, liquidate con decreto dell'1.12.2025, sono definitivamente poste a carico del convenuto. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del convenuto;
CP_6
accerta la responsabilità del per l'omessa manutenzione del terrazzo di CP_6 annesso all'immobile di terzo piano che funge da copertura alla camera da letto posta nell'immobile di parte attrice;
condanna il convenuto ad effettuare i lavori necessari ad eliminare le cause CP_6 delle infiltrazioni, così come individuati dal ctu nel computo metrico estimativo, ripartendo i costi ai sensi dell'art.1126 c.c. per 1/3 a carico dei proprietari del terzo piano che hanno l'uso esclusivo della terrazza e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari degli immobili sottostanti a cui la terrazza funge da copertura, compresi dunque gli odierni attori;
condanna il convenuto al ripristino dell'immobile di parte attrice CP_6 quantificato in € 6614,48, secondo il computo metrico allegato alla ctu, ripartendo i costi secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ossia 1/3 a carico dei proprietari dell'immobile del terzo piano e 2/3 a carico degli immobili sottostanti a cui il terrazzo funge da copertura;
condanna il convenuto al risarcimento del danno da ridotta godibilità CP_6 dell'immobile quantificato in € 5240,00, ripartendo i costi secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ossia 1/3 a carico dei proprietari dell'immobile del terzo piano e 2/3
a carico degli immobili sottostanti a cui il terrazzo funge da copertura;
rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno;
condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5495,10 per onorari, € 335,72 per spes, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per pagina 7 di 9 spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12459/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1 CP_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
CONVENUTO/I
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. ET RO e l'avv. GRAMMATICO SIMONE Parte_1 ( ) VIA SIRACUSA 90141 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. Simone C.F._1 Grammatico Per l'avv. ET RO e l'avv. GRAMMATICO SIMONE Controparte_7 ( ) VIA SIRACUSA 10 90141 PALERMO;
, oggi sostituito dall'avv. Simone C.F._1 Grammatico
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_8
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_3
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_4
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_5
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_6
L'avv. Grammatico discute la causa come in note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 18,30, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12459/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. ET RO e dell'avv. GRAMMATICO SIMONE
( ) VIA SIRACUSA 90141 PALERMO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA SIRACUSA N. 10 90141 PALERMO presso il difensore avv.
ET RO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 C.F._3
ET RO e dell'avv. GRAMMATICO SIMONE
( ) VIA SIRACUSA 10 90141 PALERMO;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA SIRACUSA N.10 90141 PALERMO presso il difensore avv.
ET RO
pagina 2 di 9 ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_8 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_3 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv., Controparte_4 C.F._6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Controparte_5 C.F._7
(C.F. ), con il Controparte_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.10.2023/17.102.2023 e Parte_1
citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_7 CP_8
e il
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 dell'edificio sito in Villabate (Pa) in persona Controparte_6 dell'amministratore pro-tempore, e, premesso di essere proprietari – in ragione di ½ ciascuno in regime di comunione dei beni - della unità immobiliare sita in Villabate
(PA), , piano secondo, interno destro, dedotto che nel corso Controparte_6 dell'anno 2016 avevano iniziato a manifestarsi delle preoccupanti crepe e macchie sul soffitto della camera da letto, in corrispondenza del terrazzo sovrastante annesso all'immobile posto al terzo piano di proprietà di e dei figli CP_8 CP_3
, e , che la situazione era stata oggetto di
[...] Controparte_5 Controparte_4 specifica segnalazione nel corso della assemblea condominiale tenutasi in data 12 ottobre 2016, che nel luglio 2017 si era verificato il distacco dell'intonaco in camera da letto, causando danni ai mobili alle suppellettili e ferite ed escoriazioni ad
[...]
che vi soggiornava, che nonostante i ripetuti solleciti sia il condominio sia Parte_1
i proprietari del piano sovrastante erano rimasti inerti, di aver incardinato il pagina 3 di 9 procedimento di atp incardinato presso il Tribunale di Palermo, identificato di R.G.N.
1893/2019, nell'ambito del quale il ctu ing. aveva accertato che le cause Per_1 delle infiltrazioni erano da individuare nella cattiva impermeabilizzazione della terrazza sovrastante che funge anche da copertura della camera da letto dell'immobile e nel sistema di scarico delle acque meteoriche della terrazza, in quanto i chiusini di deflusso potevano essere ostruiti e/o occlusi con possibile ristagno sulla copertura ed aveva liquidato i danni all'interno dell'immobile in € 4.049,15, rappresentavano di aver subito anche danni non patrimoniali causati dalla lesione del diritto di proprietà, dallo stress e patema d'animo per l'ingiustizia subita e chiedevano di accertare le cause delle infiltrazioni prodottesi nell'appartamento di loro proprietà , onerando i convenuti della rimozione delle stesse e del ripristino dello status quo ante.
Chiedevano, altresì, di accertare e quantificare i danni provocati a causa delle dette infiltrazioni e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_8
quali proprietari Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'immobile - e della terrazza a livello - posti al terzo piano dello stabile sito in
[...]
, nonché il , in persona Controparte_6 Controparte_6 dell'amministratore pro tempore, erano responsabili, ciascuno nei limiti della quota spettante, dei danni patiti dagli odierni attori e come tali tenuti al rimborso degli stessi, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per come quantificati in narrativa ed in ogni caso per come dovessero emergere ed essere quantificati nel corso della disponenda CTU, con vittoria di spese del giudizio.
Non si costituivano i convenuti.
Con ordinanza dell'8.03.2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_8
e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Istruita la causa a mezzo ctu ed acquisita la documentazione prodotta, questa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del sito in Controparte_9
Villabate, in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_6 regolarmente citato in giudizio con atto notificato via pec in data 25.03.2024 e non costituitosi.
pagina 4 di 9 La domanda di parte attrice è volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non causati dall'omessa manutenzione della terrazza a livello dell'immobile del terzo piano, soprastante quello di loro proprietà, all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed al ripristino dello status quo ante.
In proposito, va ricordato che il che subisca, nella propria unità CP_6 immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza CP_6 tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18187 del 24/06/2021 (Rv. 661729 - 01).
Alla luce dei suddetti principi, il ctu ing. le cui conclusioni per Persona_2 logicità e coerenza sono pienamente condivide da questo decidente, ha accertato che all'interno dell'appartamento di parte attrice si è verificato il distacco di una parte dell'intonaco e il crollo di alcune tavelle della stanza da letto matrimoniale, dovuto al rigonfiamento dei travetti conseguente all'ossidazione dei ferri di armatura e ha verificato in sede di sopralluogo che nella stanza da letto limitrofa l'intonaco dell'intradosso in alcune parti risultava lesionato e suonava a vuoto, sintomo dell'avanzamento dell'ossidazione.
Le cause delle infiltrazioni sono state individuate nella perdita di impermeabilizzazione della terrazza afferente all'immobile soprastante sito al 3° piano del medesimo edificio.
Il ctu ha dunque redatto apposito computo metrico con l'individuazione delle lavorazioni da eseguire per eliminare le cause dell'infiltrazione e per il risanamento della terrazza, quantificando i costi nell'importo di 12.501,59 € + IVA (10%) =
13.751,75 € , come da computo metrico estimativo.
Per ripristinare lo stato dei luoghi all'interno dell'appartamento di parte attrice, le opere necessarie analiticamente indicate nel computo metrico estimativo, sono state stimate in un importo complessivo pari a: 6.013,16 € + IVA IVA (10%) = 6.614,48 €
pagina 5 di 9 Inoltre, il ctu ha accertato la percentuale di ridotta godibilità dell'immobile, sottraendo dal valore locativo dell'immobile la superficie adibita a camera da letto , poiché interessata dal distacco dell'intonaco, valutata pari al 19 % circa per un importo di
5.240,00 € (con un piccolo arrotondamento per eccesso).
Dall'istruttoria è, dunque, emersa la fondatezza delle domande di parte attrice relative alla richiesta di condanna dei convenuti all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni ed al ripristino dell'immobile, nonché al risarcimento del danno per ridotta godibilità dell'immobile.
Va perciò accertata la responsabilità del convenuto per l'omessa CP_6 manutenzione del terrazzo annesso all'immobile di terzo piano che funge da copertura alla camera da letto posta nell'immobile di parte attrice e, per l'effetto, il va CP_6 condannato ad effettuare i lavori necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, così come individuati dal ctu nel computo metrico estimativo, ripartendo i costi ai sensi dell'art.1126 c.c. per 1/3 a carico dei proprietari del terzo piano che hanno l'uso esclusivo della terrazza e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari degli immobili sottostanti a cui la terrazza funge da copertura, compresi dunque gli odierni attori.
Ed ancora il convenuto va condannato al ripristino dell'immobile di parte CP_6 attrice quantificato in € 6614,48, secondo il computo metrico allegato alla ctu ed al risarcimento del danno da ridotta godibilità dell'immobile quantificato in € 5240,00, ripartendo i costi secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ossia 1/3 a carico dei proprietari dell'immobile del terzo piano e 2/3 a carico degli immobili sottostanti a cui il terrazzo funge da copertura.
Le ulteriori domande di risarcimento del danno vanno disattese , in quanto genericamente allegate e non provate nell'an e nel quantum.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 vanno liquidati in €5495,10 per compensi, € 335,72 per spese, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge (valore della causa
€26000,00, scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata ed aumentate del 30% in ragione del numero delle parti pari a 2) vanno poste in solido a pagina 6 di 9 carico dei convenuti e rifuse in favore di parte attrice.
Le spese della ctu, liquidate con decreto dell'1.12.2025, sono definitivamente poste a carico del convenuto. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la contumacia del convenuto;
CP_6
accerta la responsabilità del per l'omessa manutenzione del terrazzo di CP_6 annesso all'immobile di terzo piano che funge da copertura alla camera da letto posta nell'immobile di parte attrice;
condanna il convenuto ad effettuare i lavori necessari ad eliminare le cause CP_6 delle infiltrazioni, così come individuati dal ctu nel computo metrico estimativo, ripartendo i costi ai sensi dell'art.1126 c.c. per 1/3 a carico dei proprietari del terzo piano che hanno l'uso esclusivo della terrazza e per i restanti 2/3 a carico dei proprietari degli immobili sottostanti a cui la terrazza funge da copertura, compresi dunque gli odierni attori;
condanna il convenuto al ripristino dell'immobile di parte attrice CP_6 quantificato in € 6614,48, secondo il computo metrico allegato alla ctu, ripartendo i costi secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ossia 1/3 a carico dei proprietari dell'immobile del terzo piano e 2/3 a carico degli immobili sottostanti a cui il terrazzo funge da copertura;
condanna il convenuto al risarcimento del danno da ridotta godibilità CP_6 dell'immobile quantificato in € 5240,00, ripartendo i costi secondo i criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ossia 1/3 a carico dei proprietari dell'immobile del terzo piano e 2/3
a carico degli immobili sottostanti a cui il terrazzo funge da copertura;
rigetta le ulteriori domande di risarcimento del danno;
condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 5495,10 per onorari, € 335,72 per spes, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per pagina 7 di 9 spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Palermo, 1 dicembre 2025
Il Giudice dott. Dora Sciortino
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9