TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
Il giorno 24/01/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 10575/2024, promosso da
Parte_1
CONTRO
CP_1
alle ore 9.10 sono presenti per parte ricorrente l'avv. RICOTTA ANTONIO in sostituzione dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER e per l' l'avv. SPARACINO MARIA CP_1
GRAZIA
L'avv. SPARACINO rileva che, a seguito di riesame della pratica in fase amministrativa l'indebito è stato annullato e il credito ulteriore emerso in favore della ricorrente già liquidato e pagato ad agosto 2024.
A questo punto i procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv.
RICOTTA insiste nella condanna alle spese di lite;
l'avv. SPARACINO insiste nella compensazione.
Il GIUDICE ONORARIO
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il verbale viene chiuso alle ore 9.15
**********************************
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, si procede alla lettura del separato dispositivo e della concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione.
**********************************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n 10575/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Nicolò Turrisi,
n. 38, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con CP_1
l'avv. Laura Furcas che lo rappresenta e difende giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: INDEBITO
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione delle spese di lite, CP_1
che liquida in € 850,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter Gulotta, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.7.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' per ivi sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del 27.05.2024 e di eventuali ulteriori provvedimenti CP_1
antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di € 14.835,09= della Sig.ra
[...]
e, per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme Parte_1
2 richieste da parte di e restituzione da parte di degli importi eventualmente già CP_1 CP_1
trattenuti”, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'istituto rappresentando che “ [..] L'indebito oggetto del presente ricorso è scaturito da una ricostituzione del 27 maggio 2024, con cui
l ha definito la domanda n. 9120000276645, presentata dalla ricorrente in data 11 CP_3
aprile 2024. Il ricalcolo aveva in origine azzerato gli importi dell'assegno sociale in godimento 078-550004047237, generando un indebito - periodo luglio 2020 /giugno 2024- di importo pari ad euro 14.835,09. L' , al fine di meglio verificare l'indebito oggi CP_3
contestato, provvedeva tempestivamente - specificamente in data 27 giugno 2024 - a ricalcolare nuovamente la prestazione assistenziale. Dal ricalcolo scaturiva un credito di importo pari ad euro 21.107,56, che involgeva il periodo compreso tra luglio 2020 e luglio
2024. Veniva altresì verificato che, contrariamente a quanto emerso dal ricalcolo precedente, la ricorrente aveva diritto a percepire la prestazione assistenziale nel periodo sopra indicato- luglio 2020/ giugno 2024 in misura maggiore a quella liquidata . Il credito
è stato utilizzato, dunque, per elidere contabilmente il debito oggetto del presente ricorso.
Ne è derivato l'annullamento dell'indebito e il pagamento delle ulteriori somme riconosciute col cedolino di agosto. Nella sostanza l' ha provveduto tempestivamente CP_3
alla verifica dell'indebito contestato e provveduto d'ufficio alla seconda riliquidazione, di cui ha, altrettanto tempestivamente, comunicato l'esito al ricorrente. Altrettanto tempestivo
è stato il pagamento degli importi a credito. Il ricorrente non ha invece radicato alcun ricorso amministrativo, circostanza che avrebbe potuto evitare il presente ricorso. Si insiste pertanto per l'integrale compensazione delle spese.”.
La causa, sulla concorde richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, avuto riguardo al comportamento dell' che ha CP_1
provveduto al riesame della pratica e all'annullamento dell'indebito sia pure dopo il
3 deposito del ricorso ma antecedentemente alla prima udienza di trattazione, si ritiene equo compensarle per metà condannando l' al pagamento della restante disponendo la CP_1
distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 24 gennaio 2025
Il Giudice O
Claudia Gentile
4