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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 12/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZO IU FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6675/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Belsito - Ufficio Tributi 87030 Belsito CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010824128000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042124030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042124030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016361035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016361035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Comune di Belsito - Ufficio Tributi 87030 Belsito CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004462573000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028577574000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, della Regione Calabria e del
Comune di Belsito, avverso l'intimazione n. 03420249010824128000 notificata il 12.10.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 1.112,18 oggetto delle cartelle esattoriali n.
03420110042124030000, n. 03420150016361035000, n. 03420160004462573000 e n. 03420160028577574000,
Ricorrente_1 ha dedotto l'omessa notifica delle citate cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 9.12.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione afferente alla notifica delle suddette cartelle di pagamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.1.2025 la Regione Calabria si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione emerge che il contribuente, in relazione ai crediti tributari in contestazione, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
cartella di pagamento n. 03420110042124030000 relativa a tasse automobilistiche (in data 30.11.2011);
cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche n. 03420150016361035000 (in data 31.8.2015);
cartella di pagamento n. 03420160004462573000 relativa ad IMU (in data 2.5.2016);
cartella di pagamento n. 03420160028577574000 relativa ad IMU (in data 3.10.2016);
intimazione di pagamento n. 03420219001440479000 (in data 26.12.2021); intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (in data 12.10.2024).
Alla luce di quanto sopra emerge con evidenza, da un lato, che le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate;
dall'altro, che non è maturata alcuna prescrizione in riferimento alle pretese creditorie in contestazione.
Ne discende che il ricorso va respinto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria).
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZO IU FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6675/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Belsito - Ufficio Tributi 87030 Belsito CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010824128000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042124030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042124030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016361035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016361035000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Comune di Belsito - Ufficio Tributi 87030 Belsito CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004462573000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160028577574000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, della Regione Calabria e del
Comune di Belsito, avverso l'intimazione n. 03420249010824128000 notificata il 12.10.2024, con cui si chiede il pagamento della somma di euro 1.112,18 oggetto delle cartelle esattoriali n.
03420110042124030000, n. 03420150016361035000, n. 03420160004462573000 e n. 03420160028577574000,
Ricorrente_1 ha dedotto l'omessa notifica delle citate cartelle e la prescrizione delle pretese creditorie.
In data 9.12.2024 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio producendo documentazione afferente alla notifica delle suddette cartelle di pagamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 9.1.2025 la Regione Calabria si è costituita in giudizio producendo documentazione relativa alla notifica degli avvisi di accertamento sottostanti all'atto impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione emerge che il contribuente, in relazione ai crediti tributari in contestazione, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
cartella di pagamento n. 03420110042124030000 relativa a tasse automobilistiche (in data 30.11.2011);
cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche n. 03420150016361035000 (in data 31.8.2015);
cartella di pagamento n. 03420160004462573000 relativa ad IMU (in data 2.5.2016);
cartella di pagamento n. 03420160028577574000 relativa ad IMU (in data 3.10.2016);
intimazione di pagamento n. 03420219001440479000 (in data 26.12.2021); intimazione di pagamento oggetto di impugnazione (in data 12.10.2024).
Alla luce di quanto sopra emerge con evidenza, da un lato, che le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate;
dall'altro, che non è maturata alcuna prescrizione in riferimento alle pretese creditorie in contestazione.
Ne discende che il ricorso va respinto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite (Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria).