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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1157/2024 promossa da
(c.f. nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
OMEGNA, fraz. GI (VB) in via Mozzalina n. 53, elett.te dom.to presso l'avv B. Corna dal quale
è rappresentato e difeso come da procura in atti ricorrente contro
CP_1
resistente contumace con l'intervento del P.M
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia il tribunale con sentenza accogliere, contrariis reiectis, le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e Dichiarare che la figlia per i motivi sopra esposti, è soggetto Persona_1 autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel cronol. 2328/2018 del 05.07.18 (R.G. n. 878/2018) emesso dal Tribunale di pagina 1 di 4 Verbania - REVOCARE e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , così come l'obbligo di versare il 50% delle spese Per_1
straordinarie e, conseguentemente, DISPORRE la restituzione delle somme che dovessero risultare versate in eccesso nelle more del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del cronol.
2328/2018 del 05.07.18 (R.G. n. 878/2018) emesso dal Tribunale di Verbania, come esposto in narrativa, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel succitato decreto - RIDURRE nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale contributo al mantenimento della Parte_1
figlia e, conseguentemente, DISPORRE la restituzione delle somme che dovessero risultare Per_1
versate in eccesso nelle more del presente giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'interpello formale della resistente sulle circostanze descritte in narrativa 4), 5) ,6) e 8).
Si chiede disporsi l'audizione di sulle circostanze descritte in narrativa 4),5) ,6) e 8)” Persona_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso che con sentenza n. 577/2012, Parte_1
pubblicata in data 26.09.12, l'intestato tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con e, in punto contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_2
e , stabiliva un assegno pari a complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, con la previsione che gli assegni familiari da lui percepiti fossero versati direttamente alla Foresta;
che con successivo decreto del 05.07.18 il medesimo tribunale, a parziale modifica della richiamata sentenza, revocava l'obbligo posto a suo carico di corrispondere l'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio in quanto divenuto autosufficiente, Per_2
elevando ad euro 275,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia;
che a far tempo dal Per_1
febbraio 2022 anche la figlia aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, con contratto di Per_1
apprendistato ad orario full time, presso l'azienda R2D SRL con sede a Casale Corte Cerro (VB), come risultava attestato dal Centro per l'impiego di Omegna e della certificazione unica anno 2022 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (all4), dalla quale emergeva come la stessa avesse percepito un reddito netto pagina 2 di 4 pari ad euro 7.953,12 per 11 mesi e quindi pari a 723,01 euro al mese;
che anche nell'anno 2023 Per_1
aveva sempre svolto attività lavorativa con orario full-time, come risulta dalle attestazioni del Centro per l'Impiego di Omegna, prima con contratto che terminava in data 26.11.23 e poi riassunta con contratto che terminava in data 31.01.24 (all.5 e 6) percependo un reddito netto pari ad euro 3.666,41 per 5 mesi (dal 1.02.23 al 01.0623) e quindi pari ad euro 733,00 mensili e poi pari ad euro 7.845,20 per circa 5 mesi (dal 26.06.23 al 31 12.23) e quindi pari ad euro 1.569,00 euro (all.7 e 8); che appariva quindi evidente come si fosse ormai integrata nel mondo di lavoro, lavorando con continuità da Per_1
almeno tre anni;
che da ricerche effettuate la ragazza non vivrebbe più presso l'abitazione della madre, di talchè quest'ultima non avrebbe più titolo per percepire il contributo al di lei mantenimento, chiedeva dunque la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a suo Per_1
carico o, in subordine, la sua riduzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta rimaneva contumace.
La domanda avanzata dal ricorrente, in assenza di contestazioni e a fronte della documentazione prodotta, deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
E' invero comprovato come la figlia abbia iniziato, a far tempo dal 01.02.22, a svolgere attività Per_1 lavorativa, con contratto di apprendistato ad orario full time, presso l'azienda R2D SRL con sede a
Casale Corte Cerro (VB), come risulta attestato dal Centro per l'impiego di Omegna (all.3) e della certificazione unica anno 2022 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (all4), dalla quale risulta come la stessa abbia percepito un reddito netto pari ad euro 7.953,12 per 11 mesi e quindi pari a 723,01 euro al mese;
come anche nell'anno 2023 abbia sempre svolto attività lavorativa con orario full-time, Per_1 come risulta dalle attestazioni del Centro per l'Impiego di Omegna, dai CUD 2024, relativi ai redditi percepiti nell'anno 2023, risulta un reddito complessivo lordo pari ad euro 11.511,61, con una entrata mensile pari ad 830,00 euro netti.
Ne consegue che, considerata l'età anagrafica, il suo ormai stabile inserimento nel mondo del lavoro,
l'ammontare della retribuzione percepita, possa ritenersi raggiunta da parte della figlia Per_1
l'autosufficienza economica.
Peraltro la mancata costituzione in giudizio e dunque la mancanza di elementi di segno contrario rispetto alla ricostruzione fornita dal ricorrente, rende ulteriormente ragione della necessità di revocare,
a far data dal deposito del ricorso, il contributo al mantenimento della figlia da parte del padre. Per_1
Nulla per spese in ragione del fatto che non vi è stato il tentativo stragiudiziale da parte del ricorrente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
[...]
31 marzo 2025 Per_3
Il Presidente est
Monica Barco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1157/2024 promossa da
(c.f. nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
OMEGNA, fraz. GI (VB) in via Mozzalina n. 53, elett.te dom.to presso l'avv B. Corna dal quale
è rappresentato e difeso come da procura in atti ricorrente contro
CP_1
resistente contumace con l'intervento del P.M
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia il tribunale con sentenza accogliere, contrariis reiectis, le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e Dichiarare che la figlia per i motivi sopra esposti, è soggetto Persona_1 autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel cronol. 2328/2018 del 05.07.18 (R.G. n. 878/2018) emesso dal Tribunale di pagina 1 di 4 Verbania - REVOCARE e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale Parte_1 contributo al mantenimento della figlia , così come l'obbligo di versare il 50% delle spese Per_1
straordinarie e, conseguentemente, DISPORRE la restituzione delle somme che dovessero risultare versate in eccesso nelle more del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento del cronol.
2328/2018 del 05.07.18 (R.G. n. 878/2018) emesso dal Tribunale di Verbania, come esposto in narrativa, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nel succitato decreto - RIDURRE nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso,
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. , quale contributo al mantenimento della Parte_1
figlia e, conseguentemente, DISPORRE la restituzione delle somme che dovessero risultare Per_1
versate in eccesso nelle more del presente giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori, come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'interpello formale della resistente sulle circostanze descritte in narrativa 4), 5) ,6) e 8).
Si chiede disporsi l'audizione di sulle circostanze descritte in narrativa 4),5) ,6) e 8)” Persona_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 , premesso che con sentenza n. 577/2012, Parte_1
pubblicata in data 26.09.12, l'intestato tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con e, in punto contributo al mantenimento dei figli CP_1 Per_2
e , stabiliva un assegno pari a complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie, con la previsione che gli assegni familiari da lui percepiti fossero versati direttamente alla Foresta;
che con successivo decreto del 05.07.18 il medesimo tribunale, a parziale modifica della richiamata sentenza, revocava l'obbligo posto a suo carico di corrispondere l'assegno previsto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio in quanto divenuto autosufficiente, Per_2
elevando ad euro 275,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia;
che a far tempo dal Per_1
febbraio 2022 anche la figlia aveva iniziato a svolgere attività lavorativa, con contratto di Per_1
apprendistato ad orario full time, presso l'azienda R2D SRL con sede a Casale Corte Cerro (VB), come risultava attestato dal Centro per l'impiego di Omegna e della certificazione unica anno 2022 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (all4), dalla quale emergeva come la stessa avesse percepito un reddito netto pagina 2 di 4 pari ad euro 7.953,12 per 11 mesi e quindi pari a 723,01 euro al mese;
che anche nell'anno 2023 Per_1
aveva sempre svolto attività lavorativa con orario full-time, come risulta dalle attestazioni del Centro per l'Impiego di Omegna, prima con contratto che terminava in data 26.11.23 e poi riassunta con contratto che terminava in data 31.01.24 (all.5 e 6) percependo un reddito netto pari ad euro 3.666,41 per 5 mesi (dal 1.02.23 al 01.0623) e quindi pari ad euro 733,00 mensili e poi pari ad euro 7.845,20 per circa 5 mesi (dal 26.06.23 al 31 12.23) e quindi pari ad euro 1.569,00 euro (all.7 e 8); che appariva quindi evidente come si fosse ormai integrata nel mondo di lavoro, lavorando con continuità da Per_1
almeno tre anni;
che da ricerche effettuate la ragazza non vivrebbe più presso l'abitazione della madre, di talchè quest'ultima non avrebbe più titolo per percepire il contributo al di lei mantenimento, chiedeva dunque la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia posto a suo Per_1
carico o, in subordine, la sua riduzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta rimaneva contumace.
La domanda avanzata dal ricorrente, in assenza di contestazioni e a fronte della documentazione prodotta, deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
E' invero comprovato come la figlia abbia iniziato, a far tempo dal 01.02.22, a svolgere attività Per_1 lavorativa, con contratto di apprendistato ad orario full time, presso l'azienda R2D SRL con sede a
Casale Corte Cerro (VB), come risulta attestato dal Centro per l'impiego di Omegna (all.3) e della certificazione unica anno 2022 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (all4), dalla quale risulta come la stessa abbia percepito un reddito netto pari ad euro 7.953,12 per 11 mesi e quindi pari a 723,01 euro al mese;
come anche nell'anno 2023 abbia sempre svolto attività lavorativa con orario full-time, Per_1 come risulta dalle attestazioni del Centro per l'Impiego di Omegna, dai CUD 2024, relativi ai redditi percepiti nell'anno 2023, risulta un reddito complessivo lordo pari ad euro 11.511,61, con una entrata mensile pari ad 830,00 euro netti.
Ne consegue che, considerata l'età anagrafica, il suo ormai stabile inserimento nel mondo del lavoro,
l'ammontare della retribuzione percepita, possa ritenersi raggiunta da parte della figlia Per_1
l'autosufficienza economica.
Peraltro la mancata costituzione in giudizio e dunque la mancanza di elementi di segno contrario rispetto alla ricostruzione fornita dal ricorrente, rende ulteriormente ragione della necessità di revocare,
a far data dal deposito del ricorso, il contributo al mantenimento della figlia da parte del padre. Per_1
Nulla per spese in ragione del fatto che non vi è stato il tentativo stragiudiziale da parte del ricorrente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca, a far data dal deposito del ricorso, l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
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31 marzo 2025 Per_3
Il Presidente est
Monica Barco
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