Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca dei nulla osta all''ingresso di lavoratori non comunitari nell’ambito del cd. Decreto Flussi:
- n. -OMISSIS- relativo a -OMISSIS- notificato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Genova in data 5/2/2025;
- n.-OMISSIS-a favore di -OMISSIS-notificato dal Dirigente dello Sportello Unico per l''Immigrazione della Prefettura di Genova in data 06/02/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LO BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente in data 2.12.2023 ha presentato parallele istanze di autorizzazione all’ingresso per i due lavoratori extracomunitari di cui in epigrafe.
2) In sede istruttoria la Prefettura ha acquisito il parere negativo reso in data 9.9.2024 dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova così articolato:
- l’impresa, che occupa -OMISSIS- per l’ anno d'imposta 2022 ha dichiarato ai fini IVA un volume d'affari di -OMISSIS-, con spese per acquisti molto superiori-OMISSIS- e un reddito IRES di euro -OMISSIS- inferiore all'importo richiesto di euro 30.000,00 per poter procedere ad una richiesta di ingresso di lavoratori stranieri;
- nel 2023 ha presentato 15 istanze di ingresso flussi e altre 16 nel 2024.
3) La Prefettura, pertanto, in data 9.9.2024 ha inviato l’avviso di avvio procedimentale chiedendo la presentazione:
- dei “ documenti fiscali ufficiali, bilanci e/o ricevute di dichiarazioni fiscali periodo d'imposta 2023 attestanti la capacità economico-occupazionale all'assunzione dei lavoratori richiesti ”;
- dei contratti di appalto per lavorazioni da effettuare -OMISSIS-.
4) La ricorrente, tuttavia, non ha inviato in sede procedimentale alcun atto o chiarimento.
5) La Prefettura, pertanto, in data 5.2.2025 ha adottato i due decreti di revoca dei nulla-osta all’ingresso dei lavoratori stranieri di cui in epigrafe.
6) Con il ricorso sono state impugnate le revoche suddette e la ricorrente ha prodotto in giudizio il bilancio d’esercizio del 2023 e il contratto di subappalto stipulato in data 7.3.2025 con cui le sono state subaffidate alcune lavorazioni di carpenteria metallica da effettuare nel cantiere di -OMISSIS-.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 19.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Con l’UNICO MOTIVO di ricorso è stato dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento in quanto dalla documentazione presentata in giudizio emerge che la ricorrente ha sottoscritto il contratto di subappalto del 7.3.2025 per l’effettuazione di lavorazioni in -OMISSIS- e dal bilancio d’esercizio riferito al 2023 si evince un sensibile incremento della produzione rispetto all’anno precedente, con ulteriori prospettive di crescita in ragione della sottoscrizione del citato contratto di subappalto del 7.3.2025.
Il motivo è fondato.
Le revoche impugnate sono state (scusabilmente) adottate sulla base della capacità economica dell’impresa conosciuta dall’Amministrazione la quale, con il preavviso di rigetto, ha correttamente richiesto l’invio di ulteriore documentazione che, tuttavia, la ricorrente non ha prodotto in sede procedimentale ma solo nel caso del presente giudizio.
Fermo restando che l’Amministrazione non è passibile di alcun rimprovero in ordine alla correttezza procedimentale tenuta, resta il fatto oggettivo che dalla documentazione versata in atti si evince il sensibile incremento della capacità economica della ricorrente dall’anno 2023 nonché le ulteriori prospettive di crescita derivanti dall’esecuzione del contratto di subappalto in data 7.3.2025. con conseguente sussistenza di una capacità economica sufficiente per giustificare la richiesta dei due nulla osta oggetto delle due revoche impugnate.
Tale profilo non è smentito neppure dalle difese in giudizio dell’Amministrazione.
Ne consegue che il ricorso è fondato con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.
Si rileva, per completezza, che l’argomentazione contenuta nella sola memoria difensiva dell’Amministrazione resistente secondo cui la ricorrente, in passato, non avrebbe proceduto all’assunzione di 4 dei 31 lavoratori di cui ha richiesto l’ingresso, non può integrare la motivazione dell’atto gravato che nulla ha contestato sotto tale profilo.
9) La particolarità della vicenda e il comportamento corretto tenuto dall’Amministrazione resistente di cui si è detto sopra, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
IA LE, Primo Referendario
LO BO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO BO | GI SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.