TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.15347/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in viale Vittorio Parte_1 C.F._1
Veneto n. 131 presso lo studio dell'Avv. Claudia Cassella che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n.28, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Maugeri, per procura a margine alla comparsa di costituzione di primo grado;
APPELLATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/10/2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 23/12/2020, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n. 130/2020, notificata il 23.11.2020, emessa il 17.8.2020 nel procedimento NRG 1027/2019, che ha rigettato le domande attoree di annullamento delle delibere adottate dal di Gravina in data 21.6.2018 ed in data 21.06.2019, in Controparte_1 CP_2 deroga ai criteri di riparto delle spese straordinarie condominiali compensando le spese di lite avendo rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta.
1 Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito Controparte_3
l'infondatezza dei motivi di appello chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e la condanna della parte appellante per lite temeraria. Ha formulato le seguenti conclusioni “Piaccia al Giudice adito, ritenuto tutto quanto sopra, reiectis contrariis: -Rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
-Condannare parte appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-Condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art.91 c.p.c. comma 1 e anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 3”.
Si rileva preliminarmente che l'appellato, tardivamente costituito, ha chiesto nelle conclusioni la condanna alle spese del primo grado, oltre che dell'appello. Trattandosi di un motivo che avrebbe dovuto essere oggetto quantomeno di appello incidentale, ne va dichiarata l'inammissibilità, non potendosi procedere ad alcuna modifica della statuizione di compensazione delle spese di lite, in assenza di impugnazione da parte del soggetto che ne avrebbe interesse.
Ciò premesso, l'appello non è fondato.
Con il gravame proposto, il ha impugnato la sentenza lamentando, in primo luogo, il difetto di Pt_1 motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 134 co. 2 c.p.c. e dei principi regolatori della materia che stabiliscono che sono nulle le delibere condominiali che deroghino ai preesistenti criteri di ripartizione delle spese.
Dinanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, l'appellante ha chiesto di annullare due delibere condominiali del Condominio Il Big, pal. F, a seguito della deliberazione dell'esecuzione di lavori straordinari di ripristino strutturale, eliminazione infiltrazioni e rifacimento della zoccolatura e della pavimentazione del camminamento perimetrale/basamento dell'intero edificio approvate dall'assemblea del 18.11.2016.
L'assemblea condominiale, con delibera del 21.06.2018, assunta a maggioranza, poneva talune voci di spesa a carico esclusivo di Tale previsione veniva sostanzialmente confermata con Parte_1 la successiva delibera assembleare del 21.06.2019.
Il ha impugnato le delibere deducendone l'illegittimità in quanto adottate in deroga ai criteri di Pt_1 legge di riparto delle spese, ritenendo che in particolare la spesa andasse ripartita per legge secondo i millesimi, come in precedenza deliberato il 18.11.2016.
Nella fattispecie concreta, l'appellante lamenta che taluni lavori concernenti il “camminamento” presente sul giardino dell'appellante non siano stati ripartiti a carico di tutto il secondo i CP_1 millesimi.
2 Non viene pertanto in questione, la diversa ipotesi invero mai prospettata dall'appellante, né in primo, né in tale grado, di una nullità della delibera poichè inerente una spesa per un bene privato, bensì, all'opposto, l'appellante si duole che il non abbia ripartito la spesa secondo le tabelle CP_1 millesimali, ossia a carico di tutto il posto che, secondo la stessa prospettazione attorea, si CP_1 tratterebbe di spesa da ripartire secondo i millesimi ossia inerente un bene quantomeno di uso comune, come espressamente ribadito nella conclusionale.
Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'erronea applicazione una tantum, in concreto, delle regole di riparto delle spese inerenti beni comuni o di uso comune, in violazione dei criteri di legge ex artt.1123, 1125 o 1126 c.c. o di diversi criteri sanciti nel regolamento condominiale, integra una ipotesi di annullabilità e non di nullità, da fare valere nel termine decadenziale di legge ex art.1137 c.c.
In particolare, “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3),
c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. civ., SS.UU., n. 9839/21)
Nella specie, pertanto, non viene lamentato che l'assemblea condominiale abbia proceduto ad una determinazione o modificazione dei criteri legali di ripartizione delle spese, quanto, semmai, che abbia proceduto ad una erronea ripartizione nel caso concreto. Censura che, come rilevato dal primo giudice, involge un profilo di annullabilità, e non invece di nullità, da proporre nel termine di trenta giorni ex art.1137 co.2 c.c.
Nella specie non risultano modificati per il futuro i criteri generali di riparto della spesa previsti per legge o per regolamento.
Trattasi di una tipica doglianza ricadente, come già ritenuto in prime cure, nell'invalidità sub specie di
3 annullabilità lamentandosi l'applicazione in concreto di un errato criterio di riparto delle spese inerenti un bene che, secondo la medesima pretesa dell'appellante, sarebbe da ritenere quantomeno di uso comune, come peraltro da ultimo specificato e ribadito dall'appellante in conclusionale (tanto che per il riparto delle spese l'appellante invoca un riparto della spesa secondo le tabelle millesimali).
Con il secondo motivo d'appello, si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di valutare la domanda di accertamento dell'invalidità della delibera del
21.06.2019.
Invero, il giudice di pace ha escluso la configurabilità di un autonomo vizio della delibera del
21.06.2019 la quale non delibera alcunchè, in quanto l'assemblea di limita a confermare quanto già deliberato con precedente delibera del 21.06.2018 senza che risulti configurabile alcuna autonoma causa di invalidità, non potendosi, mediante impugnazione di quest'ultima, recuperare la decadenza dall'impugnazione della precedente delibera non tempestivamente impugnata e divenuta inoppugnabile.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello, risulta infondata la richiesta di condanna alle spese di lite.
Come sopra rilevato, stante la mancanza di tempestivo appello incidentale sul punto da parte dell'appellato, tardivamente costituito, ossia dell'unico soggetto che possa invero dolersi della disposta compensazione, nonostante la soccombenza della parte attrice (ora appellante), alcuna modifica della sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell'appellato, che vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri ex D.M. n.55/2014, ai minimi tenuto conto del valore della causa e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellato
(Cass. civ., SSUU., n. 31030/2019).
Infine, si dà atto della ricorrenza dei presupposti dell'art.13, co. 1 quater D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n.130/2020, emessa il 17.08.2020 nel procedimento
N.R.G.1027/2019, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del
4 dell'appellato, in €1.278,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e iva se dovuta per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti dell'art. 13, co. 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 29/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in viale Vittorio Parte_1 C.F._1
Veneto n. 131 presso lo studio dell'Avv. Claudia Cassella che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amministratore p.t, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n.28, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Maugeri, per procura a margine alla comparsa di costituzione di primo grado;
APPELLATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/10/2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione notificato il 23/12/2020, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n. 130/2020, notificata il 23.11.2020, emessa il 17.8.2020 nel procedimento NRG 1027/2019, che ha rigettato le domande attoree di annullamento delle delibere adottate dal di Gravina in data 21.6.2018 ed in data 21.06.2019, in Controparte_1 CP_2 deroga ai criteri di riparto delle spese straordinarie condominiali compensando le spese di lite avendo rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta.
1 Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito Controparte_3
l'infondatezza dei motivi di appello chiedendo la conferma della sentenza di prime cure e la condanna della parte appellante per lite temeraria. Ha formulato le seguenti conclusioni “Piaccia al Giudice adito, ritenuto tutto quanto sopra, reiectis contrariis: -Rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
-Condannare parte appellante ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
-Condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art.91 c.p.c. comma 1 e anche ai sensi dell'art.96 c.p.c. comma 3”.
Si rileva preliminarmente che l'appellato, tardivamente costituito, ha chiesto nelle conclusioni la condanna alle spese del primo grado, oltre che dell'appello. Trattandosi di un motivo che avrebbe dovuto essere oggetto quantomeno di appello incidentale, ne va dichiarata l'inammissibilità, non potendosi procedere ad alcuna modifica della statuizione di compensazione delle spese di lite, in assenza di impugnazione da parte del soggetto che ne avrebbe interesse.
Ciò premesso, l'appello non è fondato.
Con il gravame proposto, il ha impugnato la sentenza lamentando, in primo luogo, il difetto di Pt_1 motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 134 co. 2 c.p.c. e dei principi regolatori della materia che stabiliscono che sono nulle le delibere condominiali che deroghino ai preesistenti criteri di ripartizione delle spese.
Dinanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, l'appellante ha chiesto di annullare due delibere condominiali del Condominio Il Big, pal. F, a seguito della deliberazione dell'esecuzione di lavori straordinari di ripristino strutturale, eliminazione infiltrazioni e rifacimento della zoccolatura e della pavimentazione del camminamento perimetrale/basamento dell'intero edificio approvate dall'assemblea del 18.11.2016.
L'assemblea condominiale, con delibera del 21.06.2018, assunta a maggioranza, poneva talune voci di spesa a carico esclusivo di Tale previsione veniva sostanzialmente confermata con Parte_1 la successiva delibera assembleare del 21.06.2019.
Il ha impugnato le delibere deducendone l'illegittimità in quanto adottate in deroga ai criteri di Pt_1 legge di riparto delle spese, ritenendo che in particolare la spesa andasse ripartita per legge secondo i millesimi, come in precedenza deliberato il 18.11.2016.
Nella fattispecie concreta, l'appellante lamenta che taluni lavori concernenti il “camminamento” presente sul giardino dell'appellante non siano stati ripartiti a carico di tutto il secondo i CP_1 millesimi.
2 Non viene pertanto in questione, la diversa ipotesi invero mai prospettata dall'appellante, né in primo, né in tale grado, di una nullità della delibera poichè inerente una spesa per un bene privato, bensì, all'opposto, l'appellante si duole che il non abbia ripartito la spesa secondo le tabelle CP_1 millesimali, ossia a carico di tutto il posto che, secondo la stessa prospettazione attorea, si CP_1 tratterebbe di spesa da ripartire secondo i millesimi ossia inerente un bene quantomeno di uso comune, come espressamente ribadito nella conclusionale.
Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'erronea applicazione una tantum, in concreto, delle regole di riparto delle spese inerenti beni comuni o di uso comune, in violazione dei criteri di legge ex artt.1123, 1125 o 1126 c.c. o di diversi criteri sanciti nel regolamento condominiale, integra una ipotesi di annullabilità e non di nullità, da fare valere nel termine decadenziale di legge ex art.1137 c.c.
In particolare, “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".
Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3),
c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. civ., SS.UU., n. 9839/21)
Nella specie, pertanto, non viene lamentato che l'assemblea condominiale abbia proceduto ad una determinazione o modificazione dei criteri legali di ripartizione delle spese, quanto, semmai, che abbia proceduto ad una erronea ripartizione nel caso concreto. Censura che, come rilevato dal primo giudice, involge un profilo di annullabilità, e non invece di nullità, da proporre nel termine di trenta giorni ex art.1137 co.2 c.c.
Nella specie non risultano modificati per il futuro i criteri generali di riparto della spesa previsti per legge o per regolamento.
Trattasi di una tipica doglianza ricadente, come già ritenuto in prime cure, nell'invalidità sub specie di
3 annullabilità lamentandosi l'applicazione in concreto di un errato criterio di riparto delle spese inerenti un bene che, secondo la medesima pretesa dell'appellante, sarebbe da ritenere quantomeno di uso comune, come peraltro da ultimo specificato e ribadito dall'appellante in conclusionale (tanto che per il riparto delle spese l'appellante invoca un riparto della spesa secondo le tabelle millesimali).
Con il secondo motivo d'appello, si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado omesso di valutare la domanda di accertamento dell'invalidità della delibera del
21.06.2019.
Invero, il giudice di pace ha escluso la configurabilità di un autonomo vizio della delibera del
21.06.2019 la quale non delibera alcunchè, in quanto l'assemblea di limita a confermare quanto già deliberato con precedente delibera del 21.06.2018 senza che risulti configurabile alcuna autonoma causa di invalidità, non potendosi, mediante impugnazione di quest'ultima, recuperare la decadenza dall'impugnazione della precedente delibera non tempestivamente impugnata e divenuta inoppugnabile.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello, risulta infondata la richiesta di condanna alle spese di lite.
Come sopra rilevato, stante la mancanza di tempestivo appello incidentale sul punto da parte dell'appellato, tardivamente costituito, ossia dell'unico soggetto che possa invero dolersi della disposta compensazione, nonostante la soccombenza della parte attrice (ora appellante), alcuna modifica della sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell'appellato, che vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri ex D.M. n.55/2014, ai minimi tenuto conto del valore della causa e della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Non ricorrono infine i presupposti per disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'appellato
(Cass. civ., SSUU., n. 31030/2019).
Infine, si dà atto della ricorrenza dei presupposti dell'art.13, co. 1 quater D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia n.130/2020, emessa il 17.08.2020 nel procedimento
N.R.G.1027/2019, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore del
4 dell'appellato, in €1.278,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e iva se dovuta per legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti dell'art. 13, co. 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 29/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
5