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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
CE DI CE
RE CH CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 16666/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZANINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo studio Parte_2 CodiceFiscale_2
dell'Avv. ZANINI GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nulla sulla coniugale ubicata nel Comune di Brescia in Via Siena, 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze da sempre di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_2
1 3. Nessun mantenimento è dovuto in favore dell'una o dell'altro coniuge essendo gli stessi economicamente indipendenti;
4. Non vi sono altri beni mobili da dividere, avendo i coniugi già provveduto in tal senso;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia (BS) in data 21.12.1989, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 243, parte I, anno 1989, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia nel 1990, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle parti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
CE DI CE
RE CH CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 16666/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZANINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo studio Parte_2 CodiceFiscale_2
dell'Avv. ZANINI GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“OMOLOGARE la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nulla sulla coniugale ubicata nel Comune di Brescia in Via Siena, 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze da sempre di proprietà esclusiva della sig.ra ; Parte_2
1 3. Nessun mantenimento è dovuto in favore dell'una o dell'altro coniuge essendo gli stessi economicamente indipendenti;
4. Non vi sono altri beni mobili da dividere, avendo i coniugi già provveduto in tal senso;
”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia (BS) in data 21.12.1989, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 243, parte I, anno 1989, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nata la figlia nel 1990, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle parti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
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