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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2079. Renitenza alla leva 1. E' considerato renitente alla leva:
a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all'articolo 1939, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;
b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;
c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'articolo 2018, comma 4;
d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo 2023.
2. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.
3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata, all'estero, dalle autorita' diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari.
4. Il renitente alla leva e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 4 sono ridotti:
a) a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
b) a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
c) a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare;
d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare.
6. La reclusione a cui e' condannato il renitente che non ha titolo all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente e' inviato in congedo illimitato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
a) l'iscritto che senza legittimo motivo, nel giorno prefisso, non si presenti all'esame personale ed arruolamento o alla nuova visita disposta ai fini di cui all'articolo 1939, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 1982, comma 2, o che trovandosi all'estero non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati;
b) l'iscritto che, pur essendosi presentato al Consiglio di leva, non adempia all'obbligo di sottoporsi all'esame personale;
c) l'iscritto che, trovandosi in navigazione o impegnato in campagne di pesca periodica, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'articolo 2018, comma 4;
d) il marinaio mercantile, non militare in congedo, che si sottragga all'arruolamento eccezionale previsto dall'articolo 2023.
2. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per tutti gli iscritti alla leva.
3. Per gli arruolati eccezionalmente nella Marina militare, di cui al comma 1, lettera d), la dichiarazione di renitenza e' pronunciata, all'estero, dalle autorita' diplomatiche o consolari o dai comandanti delle navi militari.
4. Il renitente alla leva e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5. I limiti minimo e massimo di cui al comma 4 sono ridotti:
a) a due mesi e a un anno per chi si presenta spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza;
b) a sei mesi e a due anni per chi si presenta spontaneamente dopo il suddetto limite di tempo;
c) a un mese e a due anni per colui che, fermato e tradotto davanti al Consiglio di leva, sia stato giudicato inabile al servizio militare;
d) a un mese e a sei mesi, ovvero a un mese e a un anno per colui che, presentatosi spontaneamente entro un anno dalla dichiarazione di renitenza, ovvero dopo trascorso l'anno dalla dichiarazione stessa, sia stato giudicato inabile al servizio militare.
6. La reclusione a cui e' condannato il renitente che non ha titolo all'eventuale dispensa o all'esenzione dalla prestazione del servizio viene scontata quando il renitente e' inviato in congedo illimitato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Giurisprudenza • 1
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