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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42123 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01147/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01147/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01147/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e chiede integrale accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THS03BD01147/2023, emesso dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia, per l'anno di imposta 2017, ai fini Ires, Irap ed Iva, esponendo:
che l'avviso di accertamento richiama, quale parte integrante, senza allegarlo, il Pvc 21/9/2017, redatto dalla
G.d.F. di Reggio Emilia all'esito di una verifica effettuata nei confronti della società medesima, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
che, poiché la verifica si chiudeva prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2017, l'Ufficio richiedeva la produzione di tutte le fatture del 2017, ricevute dalla società Società_1
di Nominativo_1 e C. s.a.s., nonché il registro Iva acquisti, i partitari e il libro giornale 2017;
che il controllo riguardava le fatture emesse da Società_1 s.a.s. fino al 18.7.2017, per complessivi 20.000,00, e veniva esteso a tutte le fatture registrate nel 2017 per complessivi € 50.000,00, oltre Iva, e, ai soli fini Iva, anche alla fattura n. 1/2017, relative a prestazioni di consulenza da questa rese nel 2016;
che dette fatture sono state ritenute indeducibili, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, in quanto: esse riportano una descrizione generica;
il contratto prodotto dalla odierna ricorrente ha un oggetto generico non atto a dimostrare l'inerenza delle prestazioni ricevute;
in nessuna fattura emessa da parte ricorrente ai propri clienti si fa riferimento alle consulenze di Società_1 ; entrambe le società sono risultate amministrate, rispettivamente, dai coniugi Rappresentante_1 e Nominativo_1, a loro volta soci in entrambe;
Nominativo_1 è risultata essere anche dipendente della odierna ricorrente, con un contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali ed occuparsi dell'attività amministrativa, della supervisione e del controllo di gestione;
conseguentemente, Ricorrente_1 non aveva necessità di avvalersi della consulenza esterna, ben potendo avvalersi della Nominativo_1, sua dipendente;
che, secondo l'organo accertatore, sono venuti, di conseguenza, a mancare la coerenza economica,
l'economicità e, quindi, l'inerenza dei costi sostenuti;
che, da consultazioni effettuate in anagrafe tributaria, è risultato che Società_1 aveva intrattenuto rapporti commerciali, per gli anni 2012-2016, quasi esclusivamente con l'odierna ricorrente, tanto da far ritenere che la stessa risultasse attiva esclusivamente al fine di consentire alla Ricorrente_1 un risparmio d'imposta;
che, nonostante le osservazioni al Pvc presentate dalla contribuente, con cui era contestato sia che nessun vantaggio fiscale fosse conseguito da detta scelta sia che le prestazioni rese erano provate dalla documentazione prodotta, l'organo accertatore ha confermato le proprie conclusioni, rilevando che, ad ulteriore prova che le consulenze erano state rese dalla Nominativo_1 proprio nell'ambito delle funzioni ricoperte all'interno della Ricorrente_1, entrambe le società avevano lo stesso numero di telefono e di fax;
che, di conseguenza, venivano accertati, ex art. 39, 1°comma, lett. d), ai fini Ires, un maggior reddito d'impresa di € 50.000,00, ai fini Irap, un maggior valore della produzione di € 50.000,00 e, ai fini Iva, una imposta indebitamente detratta di € 13.200,00; venivano rideterminate le maggiori imposte dovute in € 12.000,00, ai fini Ires, in € 1.950,00, ai fini Irap, e in € 13.200,00, ai fini Iva, per complessivi € 27.150,00, ed irrogata sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 21.517,65, oltre interessi. Quali motivi del ricorso, Ricorrente_1 ha dedotto:
la nullità o illegittimità dell'accertamento, per violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), espressamente richiamato dall'art. 42 del DPR 600/73, per omessa allegazione all'avviso impugnato del Pvc e degli altri documenti ivi citati;
l'illegittimità ed infondatezza della contestazione in relazione alle fatture relative a costi ritenuti indeducibili per carenza di inerenza ex art.109, 5 c. del Tuir, in quanto elevata nonostante la parte, a comprova dei rapporti esistenti e dell'attività di consulenza svolta, abbia fornito la documentazione comprendente il contratto, la successiva conferma del compenso richiesto per l'anno 2017, munita di data certa, e la documentazione relativa alle prestazioni rese, mai contestata, nello specifico, dall'Ufficio; inoltre, nonostante, ai fini dell'inerenza quale condizione per la "deducibilità" dal reddito di impresa, non sia necessario che i costi ineriscano specificamente a ricavi, essendo sufficiente una generica inerenza all'attività (c.d. inerenza qualitativa);
l'omessa motivazione dell'atto impugnato, laddove l'organo accertatore ritiene che “la mancanza di documentazione idonea a supportare le condizioni di detraibilità dell'Iva fa venir meno i requisiti di certezza ed attendibilità necessari alla detrazione dell'imposta assolta”, posto che, al contrario, le fatture sono incontestatamente esistenti;
la violazione del principio di neutralità dell'Iva, dalla cui applicazione discende che, in assenza di frodi o pratiche palesemente elusive, il diritto di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti sia comunque accordato se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi, posto che la società contribuente ha detratto legittimamente l'Iva assolta sulle prestazioni ricevute dalla Società_1.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto che l'atto impugnato sia annullato.
In via di estremo subordine, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto con riguardo alle sanzioni, in quanto non motivato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, contestando le deduzioni formulate da Ricorrente_1 e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, “in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (Cass.n.29968/2019).
In particolare, “ai fini dell'ammissibilità della motivazione per relationem dell'atto impositivo, è sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente” (cfr. Cass. n. 29002/2017; n.32957/2018).
La questione, pertanto, è infondata, posto che, nel caso di specie, il Pvc richiamato nell'avviso di accertamento è stato notificato a Ricorrente_1.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 109, comma 5, Tuir, “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Per giurisprudenza consolidata, i costi di esercizio ed i componenti negativi di reddito, per essere deducibili, devono soddisfare i requisiti di effettività, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ed inerenza.
Perché una spesa possa essere considerata deducibile è necessario, in primo luogo, che ne sia certa l'esistenza e, poi, che ne sia provata l'inerenza.
La prova dell'inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente, in base al principio di vicinanza della prova;
“il giudice di merito nel valutare se questa prova sia stata fornita deve prendere in esame la funzione dei beni e dei servizi acquisiti” (v. Cass. n.10257/2008;
n. 4554/2010; n. 19600/2014).
L'inerenza dei costi dell'attività d'impresa è, infatti, spesso desumibile dalle caratteristiche della spesa, cioè dalla tipologia di bene o servizio acquistato, e dal suo rapporto con l'attività esercitata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inerenza non implica la sussistenza di un rapporto causale tra costo e ricavo, bensì la riferibilità del primo all'attività d'impresa complessivamente considerata, con esclusione, dunque, dei costi estranei all'esercizio d'impresa (v., da ultimo, Cass. ord. n. 8700/2025 e ord.
n. 8704/2025); infine, “il giudizio sull'inerenza deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai concetti di utilità o vantaggio economico e distinto dalla congruità del costo” (Cass. n. 14579/2018).
Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, l'inerenza dei costi, per consulenze affidate da Ricorrente_1 alla società Società_1, sarebbe esclusa in considerazione dello stretto legame esistente tra le due società (in quanto risulta che Ricorrente_1 e Società_1, nel periodo in esame, avevano in comune numero di telefono e di fax, erano amministrate, rispettivamente, dai coniugi Rappresentante_1 e Nominativo_1, a loro volta soci di entrambe le società, e Società_1, nel periodo 2012-2016, avere intrattenuto rapporti commerciali quasi esclusivamente con l'odierna ricorrente), nonché tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, in quanto sua dipendente, con un contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali e qualifica di impiegata amministrativa, che, considerate le sue mansioni, ben avrebbe potuto fornire quelle informazioni che, invece, venivano fornite dalla società di cui era amministratrice.
Dunque, l'Ufficio non ha contestato, alla contribuente, operazioni oggettivamente inesistenti, ma solamente la mancanza di inerenza, all'attività d'impresa, di spese effettivamente sostenute, in quanto relative a prestazioni che ben avrebbe potuto svolgere la Nominativo_1, come dipendente dell'odierna ricorrente.
Tuttavia, sostenendo ciò, è la stessa Agenzia delle Entrate ad ammettere che le prestazioni in oggetto erano (qualitativamente) inerenti all'attività di impresa di Ricorrente_1. Il fatto, poi, che dette spese (sul piano quantitativo) non abbiano prodotto alcun vantaggio economico per la ricorrente, sulla base ai principi sopra enunciati, è irrilevante.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Reggio Emilia, 12/01/2026
Il Presidente est.dott. Antonella Ioffredi
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente e Relatore
MANFREDINI ROMANO, Giudice
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42123 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01147/2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01147/2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01147/2023 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e chiede integrale accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. THS03BD01147/2023, emesso dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia, per l'anno di imposta 2017, ai fini Ires, Irap ed Iva, esponendo:
che l'avviso di accertamento richiama, quale parte integrante, senza allegarlo, il Pvc 21/9/2017, redatto dalla
G.d.F. di Reggio Emilia all'esito di una verifica effettuata nei confronti della società medesima, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
che, poiché la verifica si chiudeva prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità 2017, l'Ufficio richiedeva la produzione di tutte le fatture del 2017, ricevute dalla società Società_1
di Nominativo_1 e C. s.a.s., nonché il registro Iva acquisti, i partitari e il libro giornale 2017;
che il controllo riguardava le fatture emesse da Società_1 s.a.s. fino al 18.7.2017, per complessivi 20.000,00, e veniva esteso a tutte le fatture registrate nel 2017 per complessivi € 50.000,00, oltre Iva, e, ai soli fini Iva, anche alla fattura n. 1/2017, relative a prestazioni di consulenza da questa rese nel 2016;
che dette fatture sono state ritenute indeducibili, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, in quanto: esse riportano una descrizione generica;
il contratto prodotto dalla odierna ricorrente ha un oggetto generico non atto a dimostrare l'inerenza delle prestazioni ricevute;
in nessuna fattura emessa da parte ricorrente ai propri clienti si fa riferimento alle consulenze di Società_1 ; entrambe le società sono risultate amministrate, rispettivamente, dai coniugi Rappresentante_1 e Nominativo_1, a loro volta soci in entrambe;
Nominativo_1 è risultata essere anche dipendente della odierna ricorrente, con un contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali ed occuparsi dell'attività amministrativa, della supervisione e del controllo di gestione;
conseguentemente, Ricorrente_1 non aveva necessità di avvalersi della consulenza esterna, ben potendo avvalersi della Nominativo_1, sua dipendente;
che, secondo l'organo accertatore, sono venuti, di conseguenza, a mancare la coerenza economica,
l'economicità e, quindi, l'inerenza dei costi sostenuti;
che, da consultazioni effettuate in anagrafe tributaria, è risultato che Società_1 aveva intrattenuto rapporti commerciali, per gli anni 2012-2016, quasi esclusivamente con l'odierna ricorrente, tanto da far ritenere che la stessa risultasse attiva esclusivamente al fine di consentire alla Ricorrente_1 un risparmio d'imposta;
che, nonostante le osservazioni al Pvc presentate dalla contribuente, con cui era contestato sia che nessun vantaggio fiscale fosse conseguito da detta scelta sia che le prestazioni rese erano provate dalla documentazione prodotta, l'organo accertatore ha confermato le proprie conclusioni, rilevando che, ad ulteriore prova che le consulenze erano state rese dalla Nominativo_1 proprio nell'ambito delle funzioni ricoperte all'interno della Ricorrente_1, entrambe le società avevano lo stesso numero di telefono e di fax;
che, di conseguenza, venivano accertati, ex art. 39, 1°comma, lett. d), ai fini Ires, un maggior reddito d'impresa di € 50.000,00, ai fini Irap, un maggior valore della produzione di € 50.000,00 e, ai fini Iva, una imposta indebitamente detratta di € 13.200,00; venivano rideterminate le maggiori imposte dovute in € 12.000,00, ai fini Ires, in € 1.950,00, ai fini Irap, e in € 13.200,00, ai fini Iva, per complessivi € 27.150,00, ed irrogata sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 21.517,65, oltre interessi. Quali motivi del ricorso, Ricorrente_1 ha dedotto:
la nullità o illegittimità dell'accertamento, per violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), espressamente richiamato dall'art. 42 del DPR 600/73, per omessa allegazione all'avviso impugnato del Pvc e degli altri documenti ivi citati;
l'illegittimità ed infondatezza della contestazione in relazione alle fatture relative a costi ritenuti indeducibili per carenza di inerenza ex art.109, 5 c. del Tuir, in quanto elevata nonostante la parte, a comprova dei rapporti esistenti e dell'attività di consulenza svolta, abbia fornito la documentazione comprendente il contratto, la successiva conferma del compenso richiesto per l'anno 2017, munita di data certa, e la documentazione relativa alle prestazioni rese, mai contestata, nello specifico, dall'Ufficio; inoltre, nonostante, ai fini dell'inerenza quale condizione per la "deducibilità" dal reddito di impresa, non sia necessario che i costi ineriscano specificamente a ricavi, essendo sufficiente una generica inerenza all'attività (c.d. inerenza qualitativa);
l'omessa motivazione dell'atto impugnato, laddove l'organo accertatore ritiene che “la mancanza di documentazione idonea a supportare le condizioni di detraibilità dell'Iva fa venir meno i requisiti di certezza ed attendibilità necessari alla detrazione dell'imposta assolta”, posto che, al contrario, le fatture sono incontestatamente esistenti;
la violazione del principio di neutralità dell'Iva, dalla cui applicazione discende che, in assenza di frodi o pratiche palesemente elusive, il diritto di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti sia comunque accordato se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi, posto che la società contribuente ha detratto legittimamente l'Iva assolta sulle prestazioni ricevute dalla Società_1.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto che l'atto impugnato sia annullato.
In via di estremo subordine, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto con riguardo alle sanzioni, in quanto non motivato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita, contestando le deduzioni formulate da Ricorrente_1 e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, “in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (Cass.n.29968/2019).
In particolare, “ai fini dell'ammissibilità della motivazione per relationem dell'atto impositivo, è sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente” (cfr. Cass. n. 29002/2017; n.32957/2018).
La questione, pertanto, è infondata, posto che, nel caso di specie, il Pvc richiamato nell'avviso di accertamento è stato notificato a Ricorrente_1.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 109, comma 5, Tuir, “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Per giurisprudenza consolidata, i costi di esercizio ed i componenti negativi di reddito, per essere deducibili, devono soddisfare i requisiti di effettività, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ed inerenza.
Perché una spesa possa essere considerata deducibile è necessario, in primo luogo, che ne sia certa l'esistenza e, poi, che ne sia provata l'inerenza.
La prova dell'inerenza dei costi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ricade sul contribuente, in base al principio di vicinanza della prova;
“il giudice di merito nel valutare se questa prova sia stata fornita deve prendere in esame la funzione dei beni e dei servizi acquisiti” (v. Cass. n.10257/2008;
n. 4554/2010; n. 19600/2014).
L'inerenza dei costi dell'attività d'impresa è, infatti, spesso desumibile dalle caratteristiche della spesa, cioè dalla tipologia di bene o servizio acquistato, e dal suo rapporto con l'attività esercitata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inerenza non implica la sussistenza di un rapporto causale tra costo e ricavo, bensì la riferibilità del primo all'attività d'impresa complessivamente considerata, con esclusione, dunque, dei costi estranei all'esercizio d'impresa (v., da ultimo, Cass. ord. n. 8700/2025 e ord.
n. 8704/2025); infine, “il giudizio sull'inerenza deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai concetti di utilità o vantaggio economico e distinto dalla congruità del costo” (Cass. n. 14579/2018).
Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, l'inerenza dei costi, per consulenze affidate da Ricorrente_1 alla società Società_1, sarebbe esclusa in considerazione dello stretto legame esistente tra le due società (in quanto risulta che Ricorrente_1 e Società_1, nel periodo in esame, avevano in comune numero di telefono e di fax, erano amministrate, rispettivamente, dai coniugi Rappresentante_1 e Nominativo_1, a loro volta soci di entrambe le società, e Società_1, nel periodo 2012-2016, avere intrattenuto rapporti commerciali quasi esclusivamente con l'odierna ricorrente), nonché tra Nominativo_1 e Ricorrente_1, in quanto sua dipendente, con un contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali e qualifica di impiegata amministrativa, che, considerate le sue mansioni, ben avrebbe potuto fornire quelle informazioni che, invece, venivano fornite dalla società di cui era amministratrice.
Dunque, l'Ufficio non ha contestato, alla contribuente, operazioni oggettivamente inesistenti, ma solamente la mancanza di inerenza, all'attività d'impresa, di spese effettivamente sostenute, in quanto relative a prestazioni che ben avrebbe potuto svolgere la Nominativo_1, come dipendente dell'odierna ricorrente.
Tuttavia, sostenendo ciò, è la stessa Agenzia delle Entrate ad ammettere che le prestazioni in oggetto erano (qualitativamente) inerenti all'attività di impresa di Ricorrente_1. Il fatto, poi, che dette spese (sul piano quantitativo) non abbiano prodotto alcun vantaggio economico per la ricorrente, sulla base ai principi sopra enunciati, è irrilevante.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il ricorso deve essere accolto e l'avviso di accertamento deve essere annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Reggio Emilia, 12/01/2026
Il Presidente est.dott. Antonella Ioffredi