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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.371/2021 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme derivanti da contratto di appalto con la P.A.
PROMOSSA DA
(C.F.: nato a [...] CP_1 C.F._1 il 18.03.1976, in qualità di erede di (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], con ultimo C.F._2 domicilio e residenza alla via S. Sofia n. 5, ed ivi deceduto in data
16.12.2020, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Teana alla Contrada Trecco snc, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara
Ragnatela ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
nato a il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Raffele Melfi C.F._3 ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliato come in atti
Pag. 1 terzo chiamato in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che la ditta del de cuius, nel marzo 2011, aveva eseguito lavori di somma urgenza per ripristinare la transitabilità veicolare e pedonale di alcune strade del di Teana. Evidenziava che il geom. responsabile CP_3 CP_2 dell'area tecnica del rilevando la situazione di pericolosità per CP_3 la pubblica e privata incolumità di determinate strade del territorio di detto Comune, ne aveva disposto l'esecuzione e che, eseguiti con immediatezza i lavori, in data 30.03.2011 veniva inoltrata all'Ente rendiconto economico relativo ai lavori eseguiti. Sottolineava, ancora, che con verbale di somma urgenza del 27.04.2011 (prot. 989) redatto ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 dal Geom. . CP_2
Responsabile dell'Area Tecnica del venivano Controparte_3 riconosciuti e riepilogati i lavori eseguiti dalla ditta ed i Persona_1 relativi costi, tanto è vero che la ditta emetteva fattura dell'importo di
€.10.500,02, somma pattuita ed occorsa per la messa in opera dei lavori.
Specificava che il nonostante l'esecuzione dei lavori, Controparte_3 il verbale di somma urgenza, il riconoscimento dell'esecuzione dei lavori e la trasmissione della fattura, non aveva provveduto al pagamento e tanto nonostante i ripetuti solleciti.
Sottolineava, ancora, come l'Ente avesse tratto beneficio dai lavori eseguiti e che, ad ogni buon conto, i lavori, pur se eseguiti in favore del dell'Ente, erano stati commissionati dal Geom. nella CP_2 qualità, e che, pertanto, in applicazione dell'art. 191 co. 4 del D.L.vo
267/2000, ricorrevano i presupposti “per far valere l'obbligo di pagamento e la relativa responsabilità per inadempimento contrattuale del geom. , già responsabile dell'area tecnica del CP_2 [...]
. Parte_1
Pag. 2 Specificava, infine, che “sull'odierno convenuto, che nella sua qualità di funzionario/responsabile dell'area tecnica del Controparte_3 aveva commissionato i lavori in esame, gravava altresì l'obbligo di assicurarsi che la prestazione dovuta al sig. venisse Persona_1 regolarmente eseguita, con conseguente responsabilità a suo carico per
l'inadempimento ed i conseguenti danni”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) Accertare e dichiarare che la ha correttamente Controparte_4 eseguito i lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
e , divenute franose a seguito degli eventi Pt_2 CP_9 Parte_3 atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del;
Controparte_3
2) Accertata la violazione dell'art. 191 III comma D.l.vo 267/2000, dichiarare tenuto e condannare il Geom. al pagamento, in CP_2 favore del sig. , nella qualità in premessa, della CP_1 complessiva somma di €.10.550,02 relativo alla fattura di cui sopra, oltre agli interessi di mora ex l 231/2002 maturati dal dovuto al soddisfo ed oltre interessi di mora ulteriori maturandi all'effettivo soddisfo ovvero alle diverse somme che – anche a titolo risarcitorio - dovessero risultare dovute agli esiti del giudizio, ove possibile anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3) Con vittoria di spese e onorari in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e instava per la chiamata in causa del in quanto “vi è la prova che il convenuto ha chiesto Controparte_3 al Sindaco di riconoscere i lavori e provvedere alla copertura finanziaria
Pag. 3 (v. doc. 3) e che la Regione non ha erogato i fondi perché è mancata la delibera di riconoscimento ex art. 191, comma 3°, D.Lgs. 267/2000, che la Giunta avrebbe dovuto fare con la copertura finanziaria e rimettere al Consiglio per la ratifica (cfr doc. 16). A fronte dell'omissione da parte degli amministratori appare del tutto ingiustificato che l'obbligazione di pagamento deve gravare sul responsabile, pertanto è necessario che al giudizio partecipi anche l'amministrazione comunale per rispondere dell'ingiustificato arricchimento”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, autorizzare la chiamata in causa del in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, previo spostamento della prima udienza di comparizione, assegnando il termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa. Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto e condannare l'attore al pagamento delle CP_2 spese e competenze del giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario. In via subordinata, rigettare la domanda attorea come formulata nei confronti del convenuto, ed in caso di accoglimento, condannare il ai sensi dell'art. 2041 CP_3 CP_3 cc a pagare al Geom. le somme equivalenti CP_2 all'ingiustificato arricchimento ricevuto dall'ente in conseguenza dei lavori per cui è causa nei limiti di quanto sarà liquidato in favore dell'attore, con interessi e rivalutazione dal 30.03.2011 al soddisfo.
Condannare il a pagare le spese e competenze del Controparte_3 giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio il che eccepiva la inammissibilità e CP_3 CP_3
l'infondatezza della domanda di garanzia.
Pag. 4 Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con la prima memoria parte attrice, stante le eccezioni di parte convenuta e la richiesta di chiamata in causa nonché la costituzione del quale Controparte_3 terzo chiamato in causa, provvedeva a integrare la domanda evidenziando come la stessa dovesse intendersi espressamente formulata anche nei confronti del Controparte_3
Sulle richieste istruttorie delle parti, il giudizio veniva istruito a mezzo di interrogatorio formale e prove testimoniali.
All'esito delle prove orali, veniva ritenuto maturo per la decisione con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va evidenziato che la fattispecie in esame va qualificata come azione di adempimento per il conseguimento del corrispettivo dovuto in forza dell'esecuzione di un contratto di appalto.
Inoltre, la questione relativa alla legittimazione passiva va esaminata unitamente a tutto il merito del giudizio.
In relazione alla legittimazione passiva, parte attrice, ab origine, ha ritenuto sussistere esclusivamente l'obbligo di pagamento e la relativa responsabilità per inadempimento contrattuale in capo al Responsabile dell'Area Tecnica del e tanto ex art. 191, commi 3 e 4, Controparte_3 del D. Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL).
In corso di causa, la stessa parte attrice, in seguito alla chiamata in causa operata dal convenuto nei confronti del ha chiesto, con Controparte_3 la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., che “la domanda giudiziale è comunque da intendersi espressamente formulata anche nei confronti del
per l'ipotesi in cui codesto Magistrato dovesse ritenere Controparte_3 una responsabilità diretta anche a carico del detto Ente”.
Pag. 5 L'Ente chiamato in causa dal convenuto, invece, ha eccepito l'insussistenza della domanda di garanzia e l'infondatezza della stessa, nulla eccependo in ordine alla estensione della domanda nei suoi riguardi da parte dell'attore con la richiamata memoria.
Il convenuto, sin dalla prima difesa, ha sostenuto, invece, la propria carenza di legittimazione passiva.
Riguardo alla questione sulla legittimazione passiva nell'ambito del giudizio per inadempimento, responsabilità e ingiustificato arricchimento per forniture e/o lavori eseguiti dal privato nei riguardi della P.A. e connotati dalla somma urgenza, la giurisprudenza di legittimità, nel corso del tempo, ha mostrato di avere diverse opinioni, tra loro anche di carattere diametralmente opposto, al fine di individuare il soggetto legittimato passivo.
Non vi è concordia, infatti, sul fatto se ad essere responsabile, anche ai fini del pagamento, debba essere considerato l'ente o il funzionario e/o amministratore che ha consentito la fornitura e/o i lavori.
Un primo orientamento sottolinea che nel caso in cui siano state ordinate spese di somma urgenza senza che il funzionario avesse provveduto alla regolarizzazione dell'ordinativo, a pena di decadenza, entro la fine dell'esercizio, il rapporto non è da considerarsi concluso con l'ente locale, bensì con il funzionario che aveva disposto l'ordinativo.
In questi casi, la conseguenza è che il fornitore può agire direttamente nei confronti del funzionario ma non nei confronti dell'ente locale (ex multis, Cass., 24/5/2022, n. 16756). Inoltre, la norma dell'art. 23, comma
3 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, conv., con modificazioni, nella L. n. 144 del
1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma
Pag. 6 applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo (ex multis, Cass.,
28 settembre 2009, n. 20763).
Occorre, inoltre, evidenziare la presenza di altro orientamento della giurisprudenza che ritiene esperibile l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente in mancanza di un valido rapporto (ex multis, Cass., 30/09/2021, n. 26576; Cass., 04/04/2019, n. 9317; Cass.,
05/07/2013, n.1682).
Infine, esiste un ulteriore orientamento secondo il quale il privato può esperire l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della
Pubblica Amministrazione, ma agendo in via surrogatoria, ex art. 2900
c.c., nei confronti del funzionario (ex multis, Cass., 31/03/2022, n. 10432;
Cass., 02/03/2021, n. 5665).
Ad ogni buon conto, decisivo e condivisibile appare quanto specificato, sotto altro punto di vista, di recente dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., 14/9/2025, n. 25150) con richiami ad altre decisioni dello stesso tenore.
In particolare, può specificarsi che, stante la normativa applicabile all'epoca dei fatti (anno 2011) – quindi nella vigenza originaria dell'art. 191, c. 3, TUEL prima delle modifiche operate dalla legge n. 213/2012, su detta disciplina prevale quella specifica di cui all'art. 176, c. 5, D.P.R.
n. 207/2010.
Infatti, come sottolineato dalla recente pronuncia sopra richiamata, l'art. 191, c. 3, TUEL, nella versione vigente dal 13/10/2000 al 7/12/2012, prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
Pag. 7 verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta
a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione". Non si fa, pertanto, riferimento alla disciplina dell'impegno di spesa, introdotto successivamente.
In applicazione del richiamato testo dell'art. 191, c. 3, TUEL vi è comunque la previsione di un margine temporale dal momento in cui viene fatta l'ordinazione a terzi, con inizio dei lavori di somma urgenza,
e la successiva regolarizzazione, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni, prevedendosi che la comunicazione al terzo interessato deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, comportando l'unificazione ed il consolidamento del rapporto.
Diversa, invece, è la disciplina dopo la riforma, disciplina, stante la data dei lavori oggetto di contenzioso, non applicabile al caso di specie.
Risulta, quindi, applicabile la disciplina speciale/settoriale degli appalti pubblici rispetto a quella che regola gli enti locali e tanto vale “per lo meno nel testo vigente fino alle modifiche apportate nel 2012” (cfr.,
Cass., n. 25150/2025).
In particolare, l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 è di contenuto analogo a quello dell'art. 147 del D.P.R. n. 554 del 1999, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 1073/2016) ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto a quella degli enti locali
(prima l'art. 23, comma 3, D.L. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000).
Ne deriva che il legislatore degli appalti pubblici ha dettato una normativa speciale per i lavori di somma urgenza che vengano richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate (ex multis, Cass., 25150/2025).
Pag. 8 La liquidazione delle opere effettivamente realizzate risulta improntata al principio di buona fede e di correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di impedire un arricchimento senza causa dell'ente che ha chiesto al privato di svolgere lavori di somma urgenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in mancanza di approvazione da parte degli organi dell'ente territoriale, sussiste, comunque, l'obbligo di pagamento da parte dell'ente delle spese relative ai lavori realizzati (ex multis, Cass., n. 25150/2025; Cass., n. 25945/2018;
Cass., n. 1073/2016).
Dal quadro d'insieme sopra specificato, risulta: a) fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta rispetto alla domanda attorea contenuta nell'atto introduttivo;
b) inammissibile e infondata la richiesta di parte convenuta di garanzia, fosse anche per il solo fatto dell'assenza di legittimazione passiva;
c) la legittimazione passiva del rispetto alla domanda così come estesa nei Controparte_3 suoi riguardi da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Alla luce di tanto, essendo appurato documentalmente e non contestato che i lavori per cui è causa rivestivano il carattere della somma urgenza, documentato e accertato, anche in corso di istruttoria a mezzo delle prove orali, che i lavori sono stati realizzati e degli stessi ne ha beneficiato l'Ente, e, infine, che la somma per gli stessi è stata ritenuta congrua e non
è giammai stata contestata né in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, il va condannato al pagamento, in favore di parte Controparte_3 attrice, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: CP_5 CP_6 CP_7
e divenute franose a seguito CP_8 Pt_2 CP_9 Parte_3 degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del
Controparte_3
Pag. 9 Il risulta, così, obbligato a versare la somma di Controparte_3
€.10.550,02, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, e con esclusione di qualsiasi ulteriore somma, anche richiesta,
a titoli di interessi di mora e risarcimento danni, danni che, tra l'altro, non risultano neanche provati.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della richiamata oscillante e contrastante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie trattata, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.371/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_2
- accerta e dichiara che il in persona del Sindaco p.t., Controparte_3
è tenuto al pagamento in favore di , nella qualità, dei CP_1 compensi dovuti per l'esecuzione dell'appalto per “i lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: CP_5
e CP_6 CP_7 CP_8 Pt_2 CP_9 Parte_3 divenute franose a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del e, per l'effetto, condanna il Controparte_3
in persona del Sindaco p.t., a pagare a , Controparte_3 CP_1 nella qualità, la somma di €.10.550,02 altre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta dall'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 9 dicembre 2025
Il g.o.t.
Pag. 10 dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.371/2021 R.G. avente ad oggetto: pagamento somme derivanti da contratto di appalto con la P.A.
PROMOSSA DA
(C.F.: nato a [...] CP_1 C.F._1 il 18.03.1976, in qualità di erede di (C.F.: Persona_1
), nato a [...] il [...], con ultimo C.F._2 domicilio e residenza alla via S. Sofia n. 5, ed ivi deceduto in data
16.12.2020, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Teana alla Contrada Trecco snc, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara
Ragnatela ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
nato a il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Raffele Melfi C.F._3 ed elettivamente domiciliato come in atti
convenuto
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bonafine ed elettivamente domiciliato come in atti
Pag. 1 terzo chiamato in causa
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che la ditta del de cuius, nel marzo 2011, aveva eseguito lavori di somma urgenza per ripristinare la transitabilità veicolare e pedonale di alcune strade del di Teana. Evidenziava che il geom. responsabile CP_3 CP_2 dell'area tecnica del rilevando la situazione di pericolosità per CP_3 la pubblica e privata incolumità di determinate strade del territorio di detto Comune, ne aveva disposto l'esecuzione e che, eseguiti con immediatezza i lavori, in data 30.03.2011 veniva inoltrata all'Ente rendiconto economico relativo ai lavori eseguiti. Sottolineava, ancora, che con verbale di somma urgenza del 27.04.2011 (prot. 989) redatto ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 dal Geom. . CP_2
Responsabile dell'Area Tecnica del venivano Controparte_3 riconosciuti e riepilogati i lavori eseguiti dalla ditta ed i Persona_1 relativi costi, tanto è vero che la ditta emetteva fattura dell'importo di
€.10.500,02, somma pattuita ed occorsa per la messa in opera dei lavori.
Specificava che il nonostante l'esecuzione dei lavori, Controparte_3 il verbale di somma urgenza, il riconoscimento dell'esecuzione dei lavori e la trasmissione della fattura, non aveva provveduto al pagamento e tanto nonostante i ripetuti solleciti.
Sottolineava, ancora, come l'Ente avesse tratto beneficio dai lavori eseguiti e che, ad ogni buon conto, i lavori, pur se eseguiti in favore del dell'Ente, erano stati commissionati dal Geom. nella CP_2 qualità, e che, pertanto, in applicazione dell'art. 191 co. 4 del D.L.vo
267/2000, ricorrevano i presupposti “per far valere l'obbligo di pagamento e la relativa responsabilità per inadempimento contrattuale del geom. , già responsabile dell'area tecnica del CP_2 [...]
. Parte_1
Pag. 2 Specificava, infine, che “sull'odierno convenuto, che nella sua qualità di funzionario/responsabile dell'area tecnica del Controparte_3 aveva commissionato i lavori in esame, gravava altresì l'obbligo di assicurarsi che la prestazione dovuta al sig. venisse Persona_1 regolarmente eseguita, con conseguente responsabilità a suo carico per
l'inadempimento ed i conseguenti danni”.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) Accertare e dichiarare che la ha correttamente Controparte_4 eseguito i lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: , , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
e , divenute franose a seguito degli eventi Pt_2 CP_9 Parte_3 atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del;
Controparte_3
2) Accertata la violazione dell'art. 191 III comma D.l.vo 267/2000, dichiarare tenuto e condannare il Geom. al pagamento, in CP_2 favore del sig. , nella qualità in premessa, della CP_1 complessiva somma di €.10.550,02 relativo alla fattura di cui sopra, oltre agli interessi di mora ex l 231/2002 maturati dal dovuto al soddisfo ed oltre interessi di mora ulteriori maturandi all'effettivo soddisfo ovvero alle diverse somme che – anche a titolo risarcitorio - dovessero risultare dovute agli esiti del giudizio, ove possibile anche in via equitativa, in ogni caso oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3) Con vittoria di spese e onorari in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e instava per la chiamata in causa del in quanto “vi è la prova che il convenuto ha chiesto Controparte_3 al Sindaco di riconoscere i lavori e provvedere alla copertura finanziaria
Pag. 3 (v. doc. 3) e che la Regione non ha erogato i fondi perché è mancata la delibera di riconoscimento ex art. 191, comma 3°, D.Lgs. 267/2000, che la Giunta avrebbe dovuto fare con la copertura finanziaria e rimettere al Consiglio per la ratifica (cfr doc. 16). A fronte dell'omissione da parte degli amministratori appare del tutto ingiustificato che l'obbligazione di pagamento deve gravare sul responsabile, pertanto è necessario che al giudizio partecipi anche l'amministrazione comunale per rispondere dell'ingiustificato arricchimento”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, autorizzare la chiamata in causa del in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, previo spostamento della prima udienza di comparizione, assegnando il termine per la notifica dell'atto di chiamata in causa. Preliminarmente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto e condannare l'attore al pagamento delle CP_2 spese e competenze del giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario. In via subordinata, rigettare la domanda attorea come formulata nei confronti del convenuto, ed in caso di accoglimento, condannare il ai sensi dell'art. 2041 CP_3 CP_3 cc a pagare al Geom. le somme equivalenti CP_2 all'ingiustificato arricchimento ricevuto dall'ente in conseguenza dei lavori per cui è causa nei limiti di quanto sarà liquidato in favore dell'attore, con interessi e rivalutazione dal 30.03.2011 al soddisfo.
Condannare il a pagare le spese e competenze del Controparte_3 giudizio in favore del convenuto da devolversi al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva ritualmente in giudizio il che eccepiva la inammissibilità e CP_3 CP_3
l'infondatezza della domanda di garanzia.
Pag. 4 Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con la prima memoria parte attrice, stante le eccezioni di parte convenuta e la richiesta di chiamata in causa nonché la costituzione del quale Controparte_3 terzo chiamato in causa, provvedeva a integrare la domanda evidenziando come la stessa dovesse intendersi espressamente formulata anche nei confronti del Controparte_3
Sulle richieste istruttorie delle parti, il giudizio veniva istruito a mezzo di interrogatorio formale e prove testimoniali.
All'esito delle prove orali, veniva ritenuto maturo per la decisione con fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In via preliminare va evidenziato che la fattispecie in esame va qualificata come azione di adempimento per il conseguimento del corrispettivo dovuto in forza dell'esecuzione di un contratto di appalto.
Inoltre, la questione relativa alla legittimazione passiva va esaminata unitamente a tutto il merito del giudizio.
In relazione alla legittimazione passiva, parte attrice, ab origine, ha ritenuto sussistere esclusivamente l'obbligo di pagamento e la relativa responsabilità per inadempimento contrattuale in capo al Responsabile dell'Area Tecnica del e tanto ex art. 191, commi 3 e 4, Controparte_3 del D. Lgs. 267/2000 (c.d. TUEL).
In corso di causa, la stessa parte attrice, in seguito alla chiamata in causa operata dal convenuto nei confronti del ha chiesto, con Controparte_3 la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., che “la domanda giudiziale è comunque da intendersi espressamente formulata anche nei confronti del
per l'ipotesi in cui codesto Magistrato dovesse ritenere Controparte_3 una responsabilità diretta anche a carico del detto Ente”.
Pag. 5 L'Ente chiamato in causa dal convenuto, invece, ha eccepito l'insussistenza della domanda di garanzia e l'infondatezza della stessa, nulla eccependo in ordine alla estensione della domanda nei suoi riguardi da parte dell'attore con la richiamata memoria.
Il convenuto, sin dalla prima difesa, ha sostenuto, invece, la propria carenza di legittimazione passiva.
Riguardo alla questione sulla legittimazione passiva nell'ambito del giudizio per inadempimento, responsabilità e ingiustificato arricchimento per forniture e/o lavori eseguiti dal privato nei riguardi della P.A. e connotati dalla somma urgenza, la giurisprudenza di legittimità, nel corso del tempo, ha mostrato di avere diverse opinioni, tra loro anche di carattere diametralmente opposto, al fine di individuare il soggetto legittimato passivo.
Non vi è concordia, infatti, sul fatto se ad essere responsabile, anche ai fini del pagamento, debba essere considerato l'ente o il funzionario e/o amministratore che ha consentito la fornitura e/o i lavori.
Un primo orientamento sottolinea che nel caso in cui siano state ordinate spese di somma urgenza senza che il funzionario avesse provveduto alla regolarizzazione dell'ordinativo, a pena di decadenza, entro la fine dell'esercizio, il rapporto non è da considerarsi concluso con l'ente locale, bensì con il funzionario che aveva disposto l'ordinativo.
In questi casi, la conseguenza è che il fornitore può agire direttamente nei confronti del funzionario ma non nei confronti dell'ente locale (ex multis, Cass., 24/5/2022, n. 16756). Inoltre, la norma dell'art. 23, comma
3 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, conv., con modificazioni, nella L. n. 144 del
1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma
Pag. 6 applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo (ex multis, Cass.,
28 settembre 2009, n. 20763).
Occorre, inoltre, evidenziare la presenza di altro orientamento della giurisprudenza che ritiene esperibile l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente in mancanza di un valido rapporto (ex multis, Cass., 30/09/2021, n. 26576; Cass., 04/04/2019, n. 9317; Cass.,
05/07/2013, n.1682).
Infine, esiste un ulteriore orientamento secondo il quale il privato può esperire l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della
Pubblica Amministrazione, ma agendo in via surrogatoria, ex art. 2900
c.c., nei confronti del funzionario (ex multis, Cass., 31/03/2022, n. 10432;
Cass., 02/03/2021, n. 5665).
Ad ogni buon conto, decisivo e condivisibile appare quanto specificato, sotto altro punto di vista, di recente dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., 14/9/2025, n. 25150) con richiami ad altre decisioni dello stesso tenore.
In particolare, può specificarsi che, stante la normativa applicabile all'epoca dei fatti (anno 2011) – quindi nella vigenza originaria dell'art. 191, c. 3, TUEL prima delle modifiche operate dalla legge n. 213/2012, su detta disciplina prevale quella specifica di cui all'art. 176, c. 5, D.P.R.
n. 207/2010.
Infatti, come sottolineato dalla recente pronuncia sopra richiamata, l'art. 191, c. 3, TUEL, nella versione vigente dal 13/10/2000 al 7/12/2012, prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
Pag. 7 verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta
a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione". Non si fa, pertanto, riferimento alla disciplina dell'impegno di spesa, introdotto successivamente.
In applicazione del richiamato testo dell'art. 191, c. 3, TUEL vi è comunque la previsione di un margine temporale dal momento in cui viene fatta l'ordinazione a terzi, con inizio dei lavori di somma urgenza,
e la successiva regolarizzazione, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni, prevedendosi che la comunicazione al terzo interessato deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione, comportando l'unificazione ed il consolidamento del rapporto.
Diversa, invece, è la disciplina dopo la riforma, disciplina, stante la data dei lavori oggetto di contenzioso, non applicabile al caso di specie.
Risulta, quindi, applicabile la disciplina speciale/settoriale degli appalti pubblici rispetto a quella che regola gli enti locali e tanto vale “per lo meno nel testo vigente fino alle modifiche apportate nel 2012” (cfr.,
Cass., n. 25150/2025).
In particolare, l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 è di contenuto analogo a quello dell'art. 147 del D.P.R. n. 554 del 1999, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., n. 1073/2016) ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sugli appalti pubblici rispetto a quella degli enti locali
(prima l'art. 23, comma 3, D.L. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000).
Ne deriva che il legislatore degli appalti pubblici ha dettato una normativa speciale per i lavori di somma urgenza che vengano richiesti al privato, senza gara pubblica, per esigenze eccezionali che non possono essere in alcun modo rinviate (ex multis, Cass., 25150/2025).
Pag. 8 La liquidazione delle opere effettivamente realizzate risulta improntata al principio di buona fede e di correttezza nei rapporti contrattuali, al fine di impedire un arricchimento senza causa dell'ente che ha chiesto al privato di svolgere lavori di somma urgenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in mancanza di approvazione da parte degli organi dell'ente territoriale, sussiste, comunque, l'obbligo di pagamento da parte dell'ente delle spese relative ai lavori realizzati (ex multis, Cass., n. 25150/2025; Cass., n. 25945/2018;
Cass., n. 1073/2016).
Dal quadro d'insieme sopra specificato, risulta: a) fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da parte convenuta rispetto alla domanda attorea contenuta nell'atto introduttivo;
b) inammissibile e infondata la richiesta di parte convenuta di garanzia, fosse anche per il solo fatto dell'assenza di legittimazione passiva;
c) la legittimazione passiva del rispetto alla domanda così come estesa nei Controparte_3 suoi riguardi da parte attrice con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Alla luce di tanto, essendo appurato documentalmente e non contestato che i lavori per cui è causa rivestivano il carattere della somma urgenza, documentato e accertato, anche in corso di istruttoria a mezzo delle prove orali, che i lavori sono stati realizzati e degli stessi ne ha beneficiato l'Ente, e, infine, che la somma per gli stessi è stata ritenuta congrua e non
è giammai stata contestata né in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, il va condannato al pagamento, in favore di parte Controparte_3 attrice, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: CP_5 CP_6 CP_7
e divenute franose a seguito CP_8 Pt_2 CP_9 Parte_3 degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del
Controparte_3
Pag. 9 Il risulta, così, obbligato a versare la somma di Controparte_3
€.10.550,02, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, e con esclusione di qualsiasi ulteriore somma, anche richiesta,
a titoli di interessi di mora e risarcimento danni, danni che, tra l'altro, non risultano neanche provati.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della richiamata oscillante e contrastante giurisprudenza sulle questioni sottese alla fattispecie trattata, sussistono idonee ragioni atte a giustificarne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.t., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.371/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
CP_2
- accerta e dichiara che il in persona del Sindaco p.t., Controparte_3
è tenuto al pagamento in favore di , nella qualità, dei CP_1 compensi dovuti per l'esecuzione dell'appalto per “i lavori di somma urgenza per la transitabilità veicolare e pedonale delle strade: CP_5
e CP_6 CP_7 CP_8 Pt_2 CP_9 Parte_3 divenute franose a seguito degli eventi atmosferici che hanno interessato detto territorio nei mesi di febbraio e marzo 2011 come da verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, protocollato al n. 989 del e, per l'effetto, condanna il Controparte_3
in persona del Sindaco p.t., a pagare a , Controparte_3 CP_1 nella qualità, la somma di €.10.550,02 altre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta dall'attore;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lagonegro il 9 dicembre 2025
Il g.o.t.
Pag. 10 dott.ssa Carmela Abagnara
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