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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11741 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 31813 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 17/01/25, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , tutti
[...] Parte_10 Parte_11
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Russo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ù, sito in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme n. 1, Roma, giusto mandato posto in calce alla citazione.
PARTI ATTRICI 2
E nella persona del legale Controparte_1
rappresentante elettivamente domiciliata CP_2
presso lo studio dell'Avv. Alberto Giovanniello, sito in Roma, alla via Ignazio Guidi n. 46, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
E
in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_3
rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, presso lo studio dell'Avvocato Marco Baroni che la rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 17.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3
Con atto di citazione notificato in data 27.04.21 Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
e convenivano in giudizio
[...] Parte_11 CP_1
e chiedendo di: “accertare e dichiarare
[...] CP_3
la responsabilità ex artt. 1669 e 2055 c.c. delle società convenute, ciascuna secondo il proprio grado, e per l'effetto condannare in solido, o ciascuna secondo la propria responsabilità, in p.d.l.r.p.t. e la Controparte_1 CP_3
in p.d.l.r.p.t., al pagamento della somma di €
[...]
14.773,00, o nella somma maggiore o minore provata in corso di causa e/o ritenuta Equa e/o di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in favore delle parti attrici, per il ripristino dell'impianto fotovoltaico posto sul lastrico solare dell'immobile di via Carlo Siviero, 54, per tutte le pregnanti motivazioni esposte in fatto ed in diritto;
nonché condannare in solido, o ciascuna secondo la propria responsabilità, le società convenute al risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici e quantificati nella misura di €
9.130,00, o nella somma maggiore o minore provata in corso di causa e/o ritenuta Equa e/o di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.” 4
A fondamento delle succitate conclusioni gli attori deducevano che in data 20.04.2015, la società CP_1
acquistava un edificio da cielo a terra per procedere alla edificazione di un immobile e per la successiva vendita dei singoli appartamenti. Realizzato il predetto edificio, la procedeva alla vendita delle singole unità Controparte_1
immobiliari, tutte dotate di una elevata classe energetica, nella fattispecie A3, dovuta alla installazione di pannelli fotovoltaici, posti sul lastrico solare dell'immobile. Tuttavia,
a causa di un temporale, il predetto impianto fotovoltaico subiva ingenti danni. Pertanto gli odierni attori provvedevano a contattare prontamente la CP_3
società che aveva curato per conto anche della CP_1
l'installazione dei pannelli fotovoltaici e rilasciato il
[...]
relativo certificato di conformità, al fine di chiedere il ripristino dell'impianto danneggiato. La riferiva CP_3
di non poter operare il ripristino dell'impianto, in quanto lo stesso non rispettava le norme tecniche di conformità, fornendo all'uopo documentazione attestante la richiesta di annullamento della dichiarazione di conformità, resa in data
28.12.2017 allo Sportello Unico Edilizia di Roma Capitale, ed indirizzata per conoscenza anche alla ove Controparte_1
espressamente dichiarava: “per gli impianti fotovoltaici realizzati, si fa presente che la stessa dichiarazione, nell'eventualità fosse stata consegnata presso lo Sportello 5
Unico dell'Edilizia, è da ritenersi nulla, in quanto a causa del non completo pagamento della realizzazione da parte del
Committente, la nostra società ha provveduto a ritirare parte dei componenti, rendendo di fatto gli impianti non funzionanti
e non conformi alla normativa”;
Di conseguenza gli odierni attori incaricavano la
[...]
per procedere al ripristino degli impianti CP_5
fotovoltaici sul lastrico solare, la quale rilasciava un preventivo di € 14.773,00.
Pertanto, con comunicazione pec del 14.03.2020, veniva intimato alle parti convenute di provvedere al ripristino dell'impianto fotovoltaico tenendo indenne le parti attrici da ogni spesa ed onere.
La società in seguito a tale Controparte_1
comunicazione, respingeva ogni addebito, negando peraltro di aver mai ricevuto alcuna comunicazione della CP_3
circa l'annullamento della dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico, mentre alcun riscontro perveniva da parte della CP_3
Per tali motivi le parti attrici conferivano incarico all'ing.
, al fine di determinare la causa del Persona_1
ribaltamento dei pannelli solari, installati sul lastrico solare dell'immobile in parola, e verificare la correttezza e idoneità dei lavori eseguiti. 6
IL CTP, all'esito della consulenza, accertava che la causa del ribaltamento era da attribuirsi all'azione del vento, che agendo sui pannelli aveva sollevato l'intero sistema
(pannelli, blocchi e scatolare) e li aveva ribaltati al di sopra delle file limitrofe, in quanto i blocchi che costituivano la zavorra, erano soltanto appoggiati al lastrico senza essere ancorati allo stesso e pertanto, insufficienti a contrastare l'azione del vento.
Non ricevendo più alcun riscontro, gli odierni attori procedevano alla negoziazione assistita, notificando in data
02.02.2021, il relativo invito;
con comunicazione pec del
09.02.2021, la dichiarava di non aderire Controparte_1
all'invito di negoziazione, mentre alcun riscontro perveniva da parte della Di conseguenza gli odierni attori CP_3
si costituivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti e chiedendo quanto indicato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
negava ogni addebito, adducendo di aver commissionato alla la realizzazione dell'edificio, demandato ogni Parte_12
responsabilità al riguardo alla suddetta società appaltatrice e affermando di non aver intrattenuto rapporti contrattuali con la CP_3 7
Inoltre la affermare di non aver mai CP_1
ricevuto alcuna comunicazione circa l'annullamento della dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico da parte della e, pertanto, proponeva domanda CP_3
riconvenzionale di risarcimento danni. Nello specifico chiedeva di :”Accertare in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori e conseguentemente rigettare la domanda proposta;
accertare e dichiarare nel merito la prescrizione e la decadenza del diritto e dell'azione proposta;
accertare e dichiarare la non imputabilità della fattispecie alla per i fatti, gli argomenti Controparte_1
e le circostanze dedotte nella presente comparsa e per
l'effetto rigettare la domanda proposta dagli attori nei confronti della condannare le Controparte_1
controparti al risarcimento per danni da lite temeraria in favore della ed in caso di accertamento della CP_1
fondatezza della domanda proposta dagli attori, in manleva, surroga o garanzia condannare la convenuta al CP_3
risarcimento dei danni che saranno eventualmente riconosciuti in favore degli attori ed ai danni volontariamente
e dolosamente provocati dalla medesima alla CP_1
danni da commisurati in corso di causa da valutarsi
[...]
anche in via equitativa e comunque non inferiori alla ulteriore somma prudenziale di euro 25.000,00; in ogni caso con soccombenza delle spese e dei compensi professionali per 8
entrambe le controparti oltre spese generali , CPA ed oneri di legge.”
Si costituiva in giudizio la quale negava CP_3
ogni sua responsabilità e chiedeva di: “accertare come nessuna responsabilità per i danni dedotti dalle parti attrice possa essere attribuita alla Società (ed alla CP_3
Società , rigettare in toto la domanda Controparte_1
spiegata dagli attori poiché priva di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarli, solidalmente tra di loro, alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui invece
l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere, anche soltanto in parte, la domanda oggi spiegata dalle parti attrici, accertare comunque come nessuna responsabilità per i danni da queste dedotti possa invero essere attribuita alla Società CP_3
(per essere esclusiva della sola Società Residenze RE S.r.l.)
e, pertanto, rigettata in toto la domanda proposta dagli attori nei confronti della Società e condannare questi, CP_3
per l'effetto, solidalmente tra di loro, alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore della stessa
Controparte_6 9
Instaurato il contraddittorio, chiusa la trattazione, in assenza di istanze istruttorie, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli odierni attori proposta, sin dall'atto di costituzione nel presente giudizio, dalla
Controparte_7
Nello specifico, la predetta convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, stante la natura di beni comuni dei pannelli fotovoltaici oggetto di causa - come da regolamento di condominio prodotto in atti – e la conseguente eventuale legittimazione a promuovere il presente giudizio solo in favore del . CP_8
Sul punto, occorre premettere che la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione, la cui definizione, tradizionalmente ricavata dal testo dell'art. 81
c.p.c., può essere compendiata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La sussistenza della stessa, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda, l'attore e il convenuto affermino di essere rispettivamente titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne 10
siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa.
Posto quanto sopra, giova ricordare che “In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini” (Cass.
16934/2023).
Ciò posto, deve rilevarsi che le odierne parti attrici hanno proposto una domanda dalle stesse qualificata ex artt.
1669 e 2055 cc, laddove la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente esteso l'ambito di applicazione dell'art. 1669 cc anche al caso di compravendita avvenuta ad opera del venditore che sia anche costruttore dell'immobile (Cass
26574/2017, 2238/2012).
La domanda ex art. 1669 cc, tuttavia, si riferisce sia alla richiesta di pagamento della somma di € 14.773,00 per il ripristino dell'impianto fotovoltaico posto sul lastrico solare dell'immobile di Via Carlo Siviero, 54, sia all'invocato risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici a seguito degli eventi descritti e quantificati nella misura di € 9.130,00. 11
Ebbene, quanto alla prima domanda, deve rilevarsi – sulla base dei principi sopra espressi - il difetto di legittimazione ad agire dell'odierna parte attrice, atteso che quest'ultima non chiede il risarcimento del danno subito dal singolo appartamento, quanto piuttosto il costo per il rifacimento dell'intero impianto fotovoltaico
Relativamente alla seconda domanda di risarcimento del danno, occorre, preliminarmente, valutare la proposta eccezione di decadenza e prescrizione dall'azione ex art. 1669 c.c..
Sul punto, chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1669
c.c. lamentando asseriti vizi e difetti al fabbricato, in base al disposto della norma indicata, deve denunziare il vizio entro un anno dalla scoperta, mentre la relativa azione si prescrive entro un anno dalla denunzia. Dalla documentazione in atti, in primo luogo, risulta che l'evento atmosferico in conseguenza del quale l'impianto fotovoltaico subiva il danneggiamento, lamentato dalle parti attrici, avveniva il
04.02.2020, e che il 14.03.2020, gli odierni attori denunciavano i vizi in questione alle società convenute, a mezzo pec prodotte in atti, chiedendone il ripristino entro e non oltre 10 giorni, di talchè l'eccezione di decadenza deve essere respinta.
Quanto, poi, alla dedotta prescrizione, gli odierni attori invitavano le convenuta alla negoziazione assistita in data 12
02.02.21, negoziazione che aveva esito negativo. Infatti, la stessa non veniva accettata da come da Controparte_7
comunicazione della stessa del 09.02.2021, mentre alcun riscontro perveniva dalla Parte_13
Orbene, sul punto, giova ricordare che l'art. 8 del D.L.
n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 162 del 2014, prevede quanto segue: "dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati". In sostanza, decorso il termine per la risposta, ovvero dalla data del rifiuto all'invito, la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell'ordinario termine di prescrizione, che a quel punto decorre, nuovamente, dal rifiuto o dalla mancata accettazione.
Pertanto, nel caso di specie il termine decorre per dal rifiuto dell'invito avvenuto in data Controparte_7
09.02.2021, mentre per la dalla mancata Parte_13 13
accettazione, ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.L. n. 132 del 2014, ovvero trenta giorni dopo l'invio dell'invito del 02.02.2021.
Poiché l'azione è stata introdotta entro un anno dal rifiuto e dalla mancata accettazione dell'invito alla negoziazione assistita (l'atto di citazione è stato notificato in data 27.04.2021) l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. deve essere respinta.
Nel merito della richiesta domanda risarcitoria, deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo la prospettazione degli attori, la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, sarebbe corrispondete alla spesa sostenuta per l'impossibilità nell'utilizzo dell'impianto fotovoltaico. Orbene, sul punto, non sussiste agli atti di causa una prova idonea in ordine alla imputabilità dell'evento che ha interessato detto impianto alla condotta delle convenute, intesa, nello specifico, come non fondata sul rispetto delle regole dell'arte. Gli attori, infatti, producevano agli atti di causa copia di una consulenza di parte che, in costanza di contestazione operata dalle convenute, non assurge a fonte di prova e rientra nel novero delle attività difensive della parte (sul punto ” la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la 14
conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente ” Cass.27297/2020).
In considerazione di quanto sopra, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Va, infine, respinta la domanda proposta da parte convenuta, di condanna delle parti Controparte_1
attrici per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di
Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982). Ne consegue che “… il giudice non può liquidare 15
il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre
2005, n. 21393,). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 460 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria, € 1701 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
16
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 31813/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
❖ Rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
❖ Condanna le parti attrici, in solido fra loro, a rifondere alle parti convenute le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3778,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il 24.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania, Magistrato ordinario in tirocinio, D.M. 22 ottobre 2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 31813 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 17/01/25, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , tutti
[...] Parte_10 Parte_11
rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Russo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio ù, sito in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme n. 1, Roma, giusto mandato posto in calce alla citazione.
PARTI ATTRICI 2
E nella persona del legale Controparte_1
rappresentante elettivamente domiciliata CP_2
presso lo studio dell'Avv. Alberto Giovanniello, sito in Roma, alla via Ignazio Guidi n. 46, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE CONVENUTA
E
in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_3
rappresentante pro tempore, Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, presso lo studio dell'Avvocato Marco Baroni che la rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni del 17.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3
Con atto di citazione notificato in data 27.04.21 Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
e convenivano in giudizio
[...] Parte_11 CP_1
e chiedendo di: “accertare e dichiarare
[...] CP_3
la responsabilità ex artt. 1669 e 2055 c.c. delle società convenute, ciascuna secondo il proprio grado, e per l'effetto condannare in solido, o ciascuna secondo la propria responsabilità, in p.d.l.r.p.t. e la Controparte_1 CP_3
in p.d.l.r.p.t., al pagamento della somma di €
[...]
14.773,00, o nella somma maggiore o minore provata in corso di causa e/o ritenuta Equa e/o di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, in favore delle parti attrici, per il ripristino dell'impianto fotovoltaico posto sul lastrico solare dell'immobile di via Carlo Siviero, 54, per tutte le pregnanti motivazioni esposte in fatto ed in diritto;
nonché condannare in solido, o ciascuna secondo la propria responsabilità, le società convenute al risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici e quantificati nella misura di €
9.130,00, o nella somma maggiore o minore provata in corso di causa e/o ritenuta Equa e/o di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, compensi ed onorari.” 4
A fondamento delle succitate conclusioni gli attori deducevano che in data 20.04.2015, la società CP_1
acquistava un edificio da cielo a terra per procedere alla edificazione di un immobile e per la successiva vendita dei singoli appartamenti. Realizzato il predetto edificio, la procedeva alla vendita delle singole unità Controparte_1
immobiliari, tutte dotate di una elevata classe energetica, nella fattispecie A3, dovuta alla installazione di pannelli fotovoltaici, posti sul lastrico solare dell'immobile. Tuttavia,
a causa di un temporale, il predetto impianto fotovoltaico subiva ingenti danni. Pertanto gli odierni attori provvedevano a contattare prontamente la CP_3
società che aveva curato per conto anche della CP_1
l'installazione dei pannelli fotovoltaici e rilasciato il
[...]
relativo certificato di conformità, al fine di chiedere il ripristino dell'impianto danneggiato. La riferiva CP_3
di non poter operare il ripristino dell'impianto, in quanto lo stesso non rispettava le norme tecniche di conformità, fornendo all'uopo documentazione attestante la richiesta di annullamento della dichiarazione di conformità, resa in data
28.12.2017 allo Sportello Unico Edilizia di Roma Capitale, ed indirizzata per conoscenza anche alla ove Controparte_1
espressamente dichiarava: “per gli impianti fotovoltaici realizzati, si fa presente che la stessa dichiarazione, nell'eventualità fosse stata consegnata presso lo Sportello 5
Unico dell'Edilizia, è da ritenersi nulla, in quanto a causa del non completo pagamento della realizzazione da parte del
Committente, la nostra società ha provveduto a ritirare parte dei componenti, rendendo di fatto gli impianti non funzionanti
e non conformi alla normativa”;
Di conseguenza gli odierni attori incaricavano la
[...]
per procedere al ripristino degli impianti CP_5
fotovoltaici sul lastrico solare, la quale rilasciava un preventivo di € 14.773,00.
Pertanto, con comunicazione pec del 14.03.2020, veniva intimato alle parti convenute di provvedere al ripristino dell'impianto fotovoltaico tenendo indenne le parti attrici da ogni spesa ed onere.
La società in seguito a tale Controparte_1
comunicazione, respingeva ogni addebito, negando peraltro di aver mai ricevuto alcuna comunicazione della CP_3
circa l'annullamento della dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico, mentre alcun riscontro perveniva da parte della CP_3
Per tali motivi le parti attrici conferivano incarico all'ing.
, al fine di determinare la causa del Persona_1
ribaltamento dei pannelli solari, installati sul lastrico solare dell'immobile in parola, e verificare la correttezza e idoneità dei lavori eseguiti. 6
IL CTP, all'esito della consulenza, accertava che la causa del ribaltamento era da attribuirsi all'azione del vento, che agendo sui pannelli aveva sollevato l'intero sistema
(pannelli, blocchi e scatolare) e li aveva ribaltati al di sopra delle file limitrofe, in quanto i blocchi che costituivano la zavorra, erano soltanto appoggiati al lastrico senza essere ancorati allo stesso e pertanto, insufficienti a contrastare l'azione del vento.
Non ricevendo più alcun riscontro, gli odierni attori procedevano alla negoziazione assistita, notificando in data
02.02.2021, il relativo invito;
con comunicazione pec del
09.02.2021, la dichiarava di non aderire Controparte_1
all'invito di negoziazione, mentre alcun riscontro perveniva da parte della Di conseguenza gli odierni attori CP_3
si costituivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti e chiedendo quanto indicato in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
negava ogni addebito, adducendo di aver commissionato alla la realizzazione dell'edificio, demandato ogni Parte_12
responsabilità al riguardo alla suddetta società appaltatrice e affermando di non aver intrattenuto rapporti contrattuali con la CP_3 7
Inoltre la affermare di non aver mai CP_1
ricevuto alcuna comunicazione circa l'annullamento della dichiarazione di conformità dell'impianto fotovoltaico da parte della e, pertanto, proponeva domanda CP_3
riconvenzionale di risarcimento danni. Nello specifico chiedeva di :”Accertare in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori e conseguentemente rigettare la domanda proposta;
accertare e dichiarare nel merito la prescrizione e la decadenza del diritto e dell'azione proposta;
accertare e dichiarare la non imputabilità della fattispecie alla per i fatti, gli argomenti Controparte_1
e le circostanze dedotte nella presente comparsa e per
l'effetto rigettare la domanda proposta dagli attori nei confronti della condannare le Controparte_1
controparti al risarcimento per danni da lite temeraria in favore della ed in caso di accertamento della CP_1
fondatezza della domanda proposta dagli attori, in manleva, surroga o garanzia condannare la convenuta al CP_3
risarcimento dei danni che saranno eventualmente riconosciuti in favore degli attori ed ai danni volontariamente
e dolosamente provocati dalla medesima alla CP_1
danni da commisurati in corso di causa da valutarsi
[...]
anche in via equitativa e comunque non inferiori alla ulteriore somma prudenziale di euro 25.000,00; in ogni caso con soccombenza delle spese e dei compensi professionali per 8
entrambe le controparti oltre spese generali , CPA ed oneri di legge.”
Si costituiva in giudizio la quale negava CP_3
ogni sua responsabilità e chiedeva di: “accertare come nessuna responsabilità per i danni dedotti dalle parti attrice possa essere attribuita alla Società (ed alla CP_3
Società , rigettare in toto la domanda Controparte_1
spiegata dagli attori poiché priva di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarli, solidalmente tra di loro, alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui invece
l'Ill.mo Tribunale adito dovesse accogliere, anche soltanto in parte, la domanda oggi spiegata dalle parti attrici, accertare comunque come nessuna responsabilità per i danni da queste dedotti possa invero essere attribuita alla Società CP_3
(per essere esclusiva della sola Società Residenze RE S.r.l.)
e, pertanto, rigettata in toto la domanda proposta dagli attori nei confronti della Società e condannare questi, CP_3
per l'effetto, solidalmente tra di loro, alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore della stessa
Controparte_6 9
Instaurato il contraddittorio, chiusa la trattazione, in assenza di istanze istruttorie, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli odierni attori proposta, sin dall'atto di costituzione nel presente giudizio, dalla
Controparte_7
Nello specifico, la predetta convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, stante la natura di beni comuni dei pannelli fotovoltaici oggetto di causa - come da regolamento di condominio prodotto in atti – e la conseguente eventuale legittimazione a promuovere il presente giudizio solo in favore del . CP_8
Sul punto, occorre premettere che la legittimazione ad agire rappresenta una condizione dell'azione, la cui definizione, tradizionalmente ricavata dal testo dell'art. 81
c.p.c., può essere compendiata nella titolarità affermata della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La sussistenza della stessa, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda, l'attore e il convenuto affermino di essere rispettivamente titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne 10
siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa.
Posto quanto sopra, giova ricordare che “In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini” (Cass.
16934/2023).
Ciò posto, deve rilevarsi che le odierne parti attrici hanno proposto una domanda dalle stesse qualificata ex artt.
1669 e 2055 cc, laddove la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente esteso l'ambito di applicazione dell'art. 1669 cc anche al caso di compravendita avvenuta ad opera del venditore che sia anche costruttore dell'immobile (Cass
26574/2017, 2238/2012).
La domanda ex art. 1669 cc, tuttavia, si riferisce sia alla richiesta di pagamento della somma di € 14.773,00 per il ripristino dell'impianto fotovoltaico posto sul lastrico solare dell'immobile di Via Carlo Siviero, 54, sia all'invocato risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici a seguito degli eventi descritti e quantificati nella misura di € 9.130,00. 11
Ebbene, quanto alla prima domanda, deve rilevarsi – sulla base dei principi sopra espressi - il difetto di legittimazione ad agire dell'odierna parte attrice, atteso che quest'ultima non chiede il risarcimento del danno subito dal singolo appartamento, quanto piuttosto il costo per il rifacimento dell'intero impianto fotovoltaico
Relativamente alla seconda domanda di risarcimento del danno, occorre, preliminarmente, valutare la proposta eccezione di decadenza e prescrizione dall'azione ex art. 1669 c.c..
Sul punto, chi agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1669
c.c. lamentando asseriti vizi e difetti al fabbricato, in base al disposto della norma indicata, deve denunziare il vizio entro un anno dalla scoperta, mentre la relativa azione si prescrive entro un anno dalla denunzia. Dalla documentazione in atti, in primo luogo, risulta che l'evento atmosferico in conseguenza del quale l'impianto fotovoltaico subiva il danneggiamento, lamentato dalle parti attrici, avveniva il
04.02.2020, e che il 14.03.2020, gli odierni attori denunciavano i vizi in questione alle società convenute, a mezzo pec prodotte in atti, chiedendone il ripristino entro e non oltre 10 giorni, di talchè l'eccezione di decadenza deve essere respinta.
Quanto, poi, alla dedotta prescrizione, gli odierni attori invitavano le convenuta alla negoziazione assistita in data 12
02.02.21, negoziazione che aveva esito negativo. Infatti, la stessa non veniva accettata da come da Controparte_7
comunicazione della stessa del 09.02.2021, mentre alcun riscontro perveniva dalla Parte_13
Orbene, sul punto, giova ricordare che l'art. 8 del D.L.
n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 162 del 2014, prevede quanto segue: "dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati". In sostanza, decorso il termine per la risposta, ovvero dalla data del rifiuto all'invito, la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell'ordinario termine di prescrizione, che a quel punto decorre, nuovamente, dal rifiuto o dalla mancata accettazione.
Pertanto, nel caso di specie il termine decorre per dal rifiuto dell'invito avvenuto in data Controparte_7
09.02.2021, mentre per la dalla mancata Parte_13 13
accettazione, ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.L. n. 132 del 2014, ovvero trenta giorni dopo l'invio dell'invito del 02.02.2021.
Poiché l'azione è stata introdotta entro un anno dal rifiuto e dalla mancata accettazione dell'invito alla negoziazione assistita (l'atto di citazione è stato notificato in data 27.04.2021) l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. deve essere respinta.
Nel merito della richiesta domanda risarcitoria, deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Secondo la prospettazione degli attori, la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, sarebbe corrispondete alla spesa sostenuta per l'impossibilità nell'utilizzo dell'impianto fotovoltaico. Orbene, sul punto, non sussiste agli atti di causa una prova idonea in ordine alla imputabilità dell'evento che ha interessato detto impianto alla condotta delle convenute, intesa, nello specifico, come non fondata sul rispetto delle regole dell'arte. Gli attori, infatti, producevano agli atti di causa copia di una consulenza di parte che, in costanza di contestazione operata dalle convenute, non assurge a fonte di prova e rientra nel novero delle attività difensive della parte (sul punto ” la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la 14
conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente ” Cass.27297/2020).
In considerazione di quanto sopra, la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Va, infine, respinta la domanda proposta da parte convenuta, di condanna delle parti Controparte_1
attrici per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di
Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982). Ne consegue che “… il giudice non può liquidare 15
il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre
2005, n. 21393,). Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, partendo dai parametri previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, nella misura di € 460 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 840 per la fase istruttoria, € 1701 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 31813/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
❖ Rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
❖ Condanna le parti attrici, in solido fra loro, a rifondere alle parti convenute le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3778,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il 24.7.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Francesca Catania, Magistrato ordinario in tirocinio, D.M. 22 ottobre 2024