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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8326 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 10215/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. CICCONE VINCENZO, con cui Parte_1 elett.te domiciliata come in atti ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29.5.2023, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 11.132,15 dovuto
a indebita percezione di ratei di invalidità civile, cat.INVCIV n.07655950, per il periodo dal 01 08 2020 al 30 11 2022 in quanto per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge 29/1977 e 291/1988 (affidamento incolpevole del pensionato) e confermata da varie pronunce della Cassazione, cosi come in premessa. b) in subordine annullare l'indebito di cui al presente atto per la sua genericità e/o per violazione del 2°comma dell'art.13 della legge n.412/91. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “in via CP_1 preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 nonchè
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora l'intervenuta decadenza del diritto e dell'azione ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 come dedotto;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Va preliminarmente chiarito che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché l'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 . ovvero l'art. 38 comma
1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 che dispone che “ all'art. 47 è aggiunto..il seguente comma – Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”, non essendo un'azione con cui si richiede l'adempimento di una prestazione, bensi un'azione di accertamento negativo del credito preteso dall' CP_1
Va altresì superata l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda, posto che in ricorso sono sufficientemente specificati i motivi di fatto e di diritto su cui si fondano le richieste. Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass.
30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n.
18820 -, condividendone infine le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazioni delle predette sentenza, richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638;
Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò
a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di assegno sociale, - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore.
In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n.
13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820.
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente.
Tanto premesso, va rilevato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della presunta e indebita percezione di ratei di invalidità civile,cat.INVCIV
n.07655950, per il periodo dal 01 08 2020 al 30 11 2022, come da provvedimento agli atti. CP_1
Ed invero, l' in data 11.11.2022, comunicava tale indebito con la seguente CP_1 dicitura : “ non sussistenza della pensione di inabilità dal 08/2020 per superamento del limite reddituale “.
Orbene, la parte ricorrente ha prodotto in atti copia della dichiarazione dei redditi dell'istante presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2019 (730/2020)
e 2020 (730/).
Conseguentemente, non avendo l'istante occultato alcunché in ordine alla percezione dei propri redditi, non si può ritenere sussistente il dolo in capo alla suddetta.
Pertanto, va dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' per il periodo per cui è causa con conseguente annullamento CP_1 dell'indebito. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1)accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'indebito di euro 11.132,15 per il periodo dal 01.08.2020 al 30.11.2022;
2)condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva
e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 13/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 13.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 10215/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. CICCONE VINCENZO, con cui Parte_1 elett.te domiciliata come in atti ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 29.5.2023, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 11.132,15 dovuto
a indebita percezione di ratei di invalidità civile, cat.INVCIV n.07655950, per il periodo dal 01 08 2020 al 30 11 2022 in quanto per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge 29/1977 e 291/1988 (affidamento incolpevole del pensionato) e confermata da varie pronunce della Cassazione, cosi come in premessa. b) in subordine annullare l'indebito di cui al presente atto per la sua genericità e/o per violazione del 2°comma dell'art.13 della legge n.412/91. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo: “in via CP_1 preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 nonchè
l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte e, ancora l'intervenuta decadenza del diritto e dell'azione ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970 nonché dell'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 come dedotto;
In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Va preliminarmente chiarito che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970, nonché l'art. 4 del D.L. n. 384 del 19.09.1992 convertito con modificazioni in legge n. 438 del 14.11.1992 . ovvero l'art. 38 comma
1 sub lett . D) punto n. 1 del D.L.
6.6.2011 conv. in L. 15.7.2011 n. 111 che dispone che “ all'art. 47 è aggiunto..il seguente comma – Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”, non essendo un'azione con cui si richiede l'adempimento di una prestazione, bensi un'azione di accertamento negativo del credito preteso dall' CP_1
Va altresì superata l'eccezione relativa all'inammissibilità della domanda, posto che in ricorso sono sufficientemente specificati i motivi di fatto e di diritto su cui si fondano le richieste. Nel merito, la domanda è fondata e come tale può essere accolta.
Con la presente pronuncia, la scrivente ritiene di doversi uniformare all'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente – per il quale si richiama Cass. 9 novembre 2018 n. 28871; Cass. 15 ottobre 2019 n. 26036; Cass.
30 giugno 2020 n. 13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n.
18820 -, condividendone infine le argomentazioni.
Alla stregua delle motivazioni delle predette sentenza, richiamate per completezza anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c., va evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso, va osservato che si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638;
Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5,
d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
I precedenti richiamati escludono che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», sicché dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l. 850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste. Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò
a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Deve, del resto, ritenersi che all'indebito assistenziale - anche derivante da indebita percezione di prestazione economiche a titolo di assegno sociale, - non può essere applicata la disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale e in particolare dall'art. 13 della legge n. 412 del 1992, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 1, della legge 88 del 1989, che pone regole limitative per la ripetibilità dell'indebito da parte dell'ente erogatore.
In tal senso va richiamata la distinzione tra i due diversi tipi di indebito, fondata sulla diversa natura delle prestazioni erogate, nonché la mancata copertura costituzionale della necessità di apprestare una tutela comune a entrambi nonché la natura eccezionale della disposizione in esame, che disciplina la ripetibilità di ratei indebitamente corrisposti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie e non è pertanto estendibile alle prestazioni assistenziali, che non sono connesse a requisiti di contribuzione – si veda sul punto le già citate Cass. 30 giugno 2020 n.
13223; Cass. 20 maggio 2021 n. 13915; Cass 2 luglio 2021 n. 18820.
L'individuazione delle fattispecie in cui deve essere tutelato l'affidamento del percipiente, in costanza di ratei indebiti di prestazioni assistenziali, va, pertanto, compiuta alla stregua di quanto risultante dall'elaborazione giurisprudenziale predetta, costituzionalmente orientata, e trova il proprio limite nella sussistenza di un dolo comprovato, quale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente.
Tanto premesso, va rilevato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della presunta e indebita percezione di ratei di invalidità civile,cat.INVCIV
n.07655950, per il periodo dal 01 08 2020 al 30 11 2022, come da provvedimento agli atti. CP_1
Ed invero, l' in data 11.11.2022, comunicava tale indebito con la seguente CP_1 dicitura : “ non sussistenza della pensione di inabilità dal 08/2020 per superamento del limite reddituale “.
Orbene, la parte ricorrente ha prodotto in atti copia della dichiarazione dei redditi dell'istante presentata all'Agenzia delle Entrate relativa all'anno 2019 (730/2020)
e 2020 (730/).
Conseguentemente, non avendo l'istante occultato alcunché in ordine alla percezione dei propri redditi, non si può ritenere sussistente il dolo in capo alla suddetta.
Pertanto, va dichiarata la insussistenza della pretesa restitutoria attivata dall' per il periodo per cui è causa con conseguente annullamento CP_1 dell'indebito. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1)accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'indebito di euro 11.132,15 per il periodo dal 01.08.2020 al 30.11.2022;
2)condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che CP_1 liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva
e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 13/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo