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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2424/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CANDELORO PARRELLO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. ROSA LOMBARDO;
Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- convenendo in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e premettendo di essere dipendente di ruolo di quest'ultima, con la qualifica di “Operatore Tecnico” presso l'ospedale di Polistena – U.O. gas medicali, ha chiesto il risarcimento del danno, consistito nell'usura psico-fisica, causato dal lavoro eccessivo e, comunque, reiterato oltre l'orario stabilito dal contratto, deducendo che nel periodo compreso tra l'01.01.2020 ed il 31.12.2020 aveva compiuto
830,50 ore di lavoro straordinario ed, in particolare, 250 previste da contratto e 580,50 in esubero, senza, peraltro, godere in detto periodo pagina1 di 4
di giorni di ferie, stante il diniego di autorizzazione per carenza di personale, che aveva giustificato il surplus di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, previo accertamento delle ore di straordinario lavorate senza riconoscimento del tempo di riposo e delle ferie, la condanna dell' resistente al risarcimento del danno non CP_2 patrimoniale.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Si premette che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 66/2003, la determinazione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, comprendente, quindi, anche il lavoro straordinario, è demandata alla contrattazione collettiva con il limite di 48 ore, calcolato come media su un arco temporale di quattro mesi, elevabile dai contratti collettivi fino a sei mesi ovvero fino a dodici a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Con specifico riferimento al settore sanitario, il CCNL Comparto Sanità
2016 – 2019, applicabile al caso di specie, fissa all'art. 47, punti
3 e 4, in 180 ore il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario, elevabile, in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio, fino al limite massimo di 250 ore annuali.
3.1.- La giurisprudenza di legittimità e di merito ha costantemente affermato che, alla luce della copertura costituzionale che l'art. 36
Cost. fornisce alla durata del lavoro giornaliero e settimanale, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti di gran lunga i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, determina responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., derivante dal carattere usurante della prestazione quale effetto di per sé solo del superamento delle specifiche regole di legge o pagina2 di 4
contrattazione sui riposi od alla sistematica violazione dei massimi previsti per lo straordinario applicabili al caso interessato, con conseguente danno da usura psico-fisica del lavoratore, la cui esistenza è presunta nell'an e la cui liquidazione nel quantum deve tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (si vedano, fra le altre, C. 20796/2024, C. 26450/2021, C. 16711/2020, C.
12538/2019, C. 14710/2015, C. 11581/2014, C. 16398/2004 e C. 2455/2000; nella giurisprudenza di merito, si vedano, fra le altre, T. Padova,
08.03.2024, n. 171, C.App. Napoli, 19.09.2024, T. 20.06.2024 CP_3
e T. , 08.05.2023, n. 697). Controparte_4
3.2.- Nell'ipotesi di specie, come allegato da parte ricorrente e non contestato dall' resistente, ha svolto 830,50 CP_2 Parte_1 ore di lavoro straordinario nell'anno 2020, debitamente autorizzate dal direttore sanitario dell' e, pertanto, Controparte_1
580,50 ore oltre il limite di 250, previsto dalla contrattazione collettiva.
L'allegazione è specifica, avendo il ricorrente prospettato il numero delle ore straordinarie svolte ed il periodo di riferimento, dovendo ritenersi abnorme la misura della prestazione eseguita oltre il limite massimo stabilito dalla contrattazione collettiva, avendo il ricorrente prestato oltre il triplo delle ore di lavoro straordinario previste, quale massimo in un anno, dal CCNL di riferimento, con conseguente presunzione nell'an del danno lamentato.
3.3.- Ai fini della determinazione del quantum risarcibile, si ritiene di poter fare riferimento al valore economico individuato nelle tabelle del tribunale di Milano per l'inabilità temporanea per la sola voce della sofferenza soggettiva, pari ad euro 27,00 al giorno (cfr. T.
Milano, 20.06.2024), dovendo mantenersi detta voce, senza riduzioni, attesa l'assoluta significativa della misura della violazione, di per sé idonea a pregiudicare i contesti di vita personale, sociale e familiare del lavoratore.
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Tenuto conto della circostanza che l'importo di euro 27,00 deve essere ritenuto quale misura giornaliera del risarcimento del danno e considerato l'orario giornaliero normale di 8 ore, tenuto conto dell'eccedenza di ore di lavoro straordinario effettuate dal ricorrente nel 2020, pari a 580,50, può liquidarsi la somma di euro 1.959,00, a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica, ottenuta mediante il seguente calcolo: (580,50 : 8) X 27,00.
4.- Pertanto, l' resistente deve essere condannata al pagamento CP_2 di euro 1.959,00, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale, da calcolarsi questi ultimi sulla predetta somma devalutata al
31.12.2020 e via via rivalutata annualmente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito solo interessi al saggio legale.
5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2024, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate.
P Q M
CONDANNA l' al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di euro 1.959,00, oltre rivalutazione
[...] de interessi;
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 04/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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