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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R. G. 350 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 350 / 2023 promossa da:
(C.F. , in qualità di legale _1 C.F._1 rappresentante di Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Michelangeli, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Foligno
(PG), Piazza Santa Angela, 3
APPELLANTE
Contro
(P.I. Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti p.t., P.IVA_2 CP_2
, e con il patrocinio
[...] Controparte_3 Controparte_4 degli avv.ti Patrizio Tofi e Monia Peri, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato _1
, in qualità di legale rappresentante di
[...] [...]
ha proposto impugnazione avverso la Controparte_1 sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 778/2023, emessa dal Tribunale di
Perugia in data 17.05.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 2827/2021, con la quale era stata rigettata la domanda pagina 1 di 12 di accertamento della responsabilità professionale della convenuta,
[...]
(ivi, il Controparte_2 professionista), in ragione dell'inadempimento degli obblighi informativi derivanti dall'incarico di consulenza fiscale, contabile ed amministrativa conferitole in data 01.12.2011 e di risarcimento del danno sofferto in conseguenza di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo agli anni
2011 e 2012 per maggiori IRES, IRAP ed IVA, pari a complessivi € 77.070,61.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riguardo all'incarico conferito al professionista;
dell'omessa individuazione del criterio di accertamento della responsabilità del professionista di cui all'art. 1176 c.c. ovvero all'art. 2236 c.c.; della violazione dell'art. 2729 c.c. per aver il
Giudice di prime cure violato il divieto di praesumptio de praesumpto; dell'omessa valutazione del carattere confessorio della comunicazione inoltrata dal professionista alla propria compagnia assicurativa in data
03.07.2017, altresì proponendo istanza di ammissione di prova testimoniale.
In data 13.10.2023 si è costituita Controparte_2
mediante comparsa di costituzione in appello,
[...] ivi integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi all'istanza istruttoria.
3. Con ordinanza del 08.11.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di assunzione di prova testimoniale avanzata dall'appellante e con ordinanza del 12.02.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del
16.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, occorre rilevare che le istanze istruttorie formulate da parte appellante meritano di essere rigettate vertendo le stesse su circostanze oggetto di produzione documentale ed essendo, quindi, irrilevanti ai fini della decisione.
4.1 Il secondo motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente in ragione della preminenza logica delle questioni trattate, è fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure ha, infatti, omesso di chiarire la regola di diligenza adottata nel singolo caso di specie e, peculiarmente, se la prestazione professionale richiesta al professionista debba qualificarsi come ordinaria, con estensione della responsabilità pagina 2 di 12 contrattuale anche alle ipotesi di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176
c.c., ovvero implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con restrizione della responsabilità contrattuale alle sole ipotesi di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c. A norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., infatti, la diligenza ordinaria richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta al buon padre di famiglia, da parametrarsi alla natura dell'attività esercitata. Il commercialista, infatti, è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall' art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Peraltro, il dottore commercialista incaricato di fornire una consulenza ha l'obbligo -
a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2016, n. 13007). In caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, il commercialista comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell è responsabile nei confronti Pt_2 del proprio cliente, anche a titolo di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 c.c., salvo che la prestazione dedotta in obbligazione non involga la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità, operando in tale ultimo caso, il limite di cui al comma 2 dell' articolo 2236 c.c.
Ebbene, nel caso di specie l'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale della società convenuta per aver omesso di adempiere agli obblighi di informazione ordinariamente gravanti sul professionista e specificatamente sussunti entro l'attività di consulenza prevista nel contratto di mandato professionale conferito in data 01.12.2011 – in particolare, omettendo di informare il cliente del divieto di procedere all'esecuzione di prelievi in contanti di importo superiore ad € 516,46 pagina 3 di 12 previsto dall'art. 25 l. 133/99 a carico dei beneficiari del regime fiscale agevolato di cui alla l. 398/1991 e delle sanzioni conseguenti alla violazione di tale divieto - nonché per aver omesso di rilevare e di segnalare il superamento di tale soglia con riguardo ai prelievi contanti non giustificati relativi all'anno 2011. Come già ritenuto dal Giudice di prime cure in un capo della sentenza non oggetto di specifica impugnazione
“Non è, dunque, in contestazione, lo si dice sempre in riferimento ai profili di responsabilità e diligenza che il professionista deve osservare nell'espletamento del mandato professionale, né la natura né la consistenza né l'entità dei pagamenti che l ha contestato, né le Controparte_5 relative motivazioni (queste ultime neanche oggetto di impugnazione) né, ancora, la presenza di giustificativi che, forniti al professionista, questi avrebbe dovuto inserire o conservare nell'attività di elaborazione e non ha fatto. Ciò che si ascrive è, come chiaramente indicato in citazione,
l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al cliente e, nella specie, per avere mancato di rilevare e comunicare che operazioni di prelievo in contanti per importi superiori ad € 516,46 privi di giustificativi non avrebbero dovuto essere effettuate”. Con tutta evidenza, la prestazione dedotta nel caso di specie non implica la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per il professionista, trattandosi di mero obbligo informativo circa i divieti legali imposti al contribuente in ragione del regime fiscale opzionato, assolutamente connaturato all'attività di consulenza ed assistenza fiscale esercitata dal professionista. Ne consegue l'estensione della responsabilità del professionista anche all'ipotesi di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176
c.c.
5. Il primo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea valutazione dell'incarico conferito al professionista, è infondato e deve essere rigettato. L'appellante asserisce che l'incarico, benché conferito al professionista in data 01.12.2011, era specificatamente esteso all'attività di elaborazione dati e di consulenza fiscale, organizzativa, societaria, gestionale, amministrativa, del lavoro nonché di servizi contabili ed elaborazione di cedolini paga relativi all'intero anno
2011, trattandosi di adempimenti da eseguirsi entro il 30 giugno dell'anno
2012, termine ordinario di presentazione della denuncia dei redditi, e che, afferendo l'incarico anche all'anno 2011, il professionista avrebbe dovuto immediatamente segnalare l'erronea esecuzione di prelievi contabili pagina 4 di 12 superiori ad € 516,46, richiedere la documentazione mancante relativa a quel periodo ed informare il cliente delle conseguenze di tale omesso adempimento, di talché anche l'avviso di accertamento relativo all'anno
2011 sarebbe ascrivibile al negligente inadempimento degli obblighi informativi incombenti sul professionista. Tuttavia, sebbene contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avuto riguardo alla lettera d'incarico del giorno 01.12.2011 ed alla fattura n. 370 del 31.12.2012 che espressamente richiama l'attività di assistenza contabile relativa all'anno
2011, deve senz'altro ritenersi che il mandato conferito al professionista avesse ad oggetto l'attività di consulenza fiscale, organizzativa, societaria, gestionale, amministrativa, del lavoro nonché la prestazione di servizi contabili, amministrativi ed elaborazione di cedolini paga anche relativamente all'anno 2011, trattandosi di adempimenti da eseguirsi, ordinariamente, entro il primo semestre successivo alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nondimeno, come già correttamente osservato dal Tribunale di Perugia, acclarato che la società Controparte_6
è stata costituita solo in data 28.11.2011 e che l le Controparte_7 ha conferito mandato professionale solo in data 01.12.2011, non possono essere ascritte a responsabilità del professionista le sanzioni fiscali derivanti dai prelievi materialmente eseguiti in epoca antecedente al conferimento del mandato, dai quali sarebbe in ogni caso derivata, anche in caso di corretto adempimento degli obblighi informativi sul medesimo gravanti, la decadenza dai benefici fiscali di cui al regime agevolato ex
l. 398/1991 per il contribuente. Come comprovato dal verbale di accertamento fiscale allegato da parte attrice (doc. 1) tutti i prelevamenti contanti in assenza di giustificativi superiori ad € 516,46 eseguiti da nel periodo d'imposta 2011 sono stati, Controparte_7 infatti, effettuati in epoca antecedente al conferimento del mandato
(l'ultimo, in data 19.09.2011). Poiché, l'art. 25, comma 5, della legge n.
133/1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 (€ 516,46; oggi €
1.000,00), “…sono eseguiti …tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze…” e prevede altresì che la sua inosservanza comporta la decadenza automatica dalle pagina 5 di 12 agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista risulta, dunque, privo di efficienza causale rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per l'anno 2011, in quanto automaticamente derivante ex lege da condotte del contribuente antecedenti al conferimento dell'incarico professionale. Anche allorquando il professionista avesse diligentemente adempiuto ai propri obblighi informativi verso il contribuente, quest'ultimo sarebbe, dunque, senz'altro decaduto dall'applicazione del regime fiscale agevolato relativamente all'anno 2011 in ragione delle condotte dal medesimo previamente tenute.
Diversamente, l'inadempimento degli obblighi informativi circa il divieto di prelievi contanti non giustificati superiori ad € 516,46 gravanti sul professionista a partire dall'assunzione dell'incarico di consulenza fiscale è dotato di sicura efficienza causale rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale di cui alla l. 398/1991 relativamente all'anno 2012: ciò in quanto l'adempimento degli obblighi informativi ordinariamente incombenti sul professionista già a partire dall'assunzione dell'incarico
(01.12.2011) avrebbe senz'altro consentito al cliente di ottemperare al divieto posto dall'art. 25 l. n. 133/1999, con ciò scongiurando le sanzioni tributarie sofferte in conseguenza dell'accertamento fiscale relativo all'anno 2012. Poiché, dunque, il Giudice di prime cure ha già ritenuto che
“alla luce dell'epoca di conferimento dell'incarico alla società di consulenza, il solo periodo per cui questa potrebbe astrattamente rispondere sarebbero i pagamenti eseguiti nell'anno 2012, in considerazione del fatto che i pagamenti dell'anno 2011 si collocano tutti in epoca antecedente al conferimento dell'incarico”, il motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
6. Il terzo e quarto motivo d'impugnazione, a mente dei quali l'appellante si duole della violazione del divieto di doppia presunzione di cui all'art. 2729 c.c. e dell'omessa valutazione del carattere confessorio della comunicazione inoltrata dal professionista alla propria compagnia assicurativa in data 03.07.2017, devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono fondati e devono essere accolti. Giova premettersi che l'attività del dottore commercialista (e dell'esperto contabile) rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -
2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, pagina 6 di 12 la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale. Ne consegue, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, che, in caso di inadempimento del professionista, spetta al cliente provare il titolo contrattuale, il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito, potendo il cliente limitarsi ad allegare l'inadempimento del professionista;
grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta ovvero di non aver potuto adempiere per causa non imputabile. Il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista.
6.1 Tanto premesso in tema di ripartizione degli oneri probatori fra le parti, il Tribunale di Perugia ha erroneamente escluso la sussistenza di uno specifico onere di informazione in favore del cliente circa le sanzioni previste dalla L. 133/1999 in caso di violazione del divieto di prelievi non giustificati oltre l'importo di € 516,46 posto ai beneficiari del regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991, erroneamente desumendo che il cliente fosse già necessariamente a conoscenza di tale divieto dalla mera circostanza per cui l si era avvalsa del regime Controparte_7 fiscale agevolato già dal 2001 e sino al 2011, prima di avvalersi dell'attività di consulenza fiscale del professionista, senza mai incorrere nelle sanzioni previste dalla L. 133/99 e, pertanto, dall'implicita,
Cont ulteriore, presunzione che, nel lasso di tempo dal 2001 al 2011, l abbia effettuato operazione fiscali superiori al limite consentito tali da comportare un obbligo di giustificazione fiscale (e che abbia, dunque, giustificato tali prelievi). Il Tribunale di Perugia ha, dunque, violato il divieto di doppia presunzione di cui all'art. 2729 c.c. La circostanza risulta, peraltro, contraddetta dal fatto che, nonostante le verifiche compiute dall abbiano riguardato anche gli anni 2014 Controparte_5
e 2015 ed anche in relazione a tali annualità il professionista non avesse informato il cliente del divieto di cui alla L. 133/1999, alcuna sanzione è stata elevata in relazione a tali periodi d'imposta. Né può presumersi che, se il cliente fosse stato a conoscenza del divieto, si sarebbe deliberatamente esposto al rischio di subire le sanzioni sofferte. Dalla mera circostanza per cui l aveva già beneficiato del Controparte_7 pagina 7 di 12 regime fiscale agevolato di cui alla l. 389/1991 a far data dal 2001 e che il divieto di cui all'art. 25, comma 5, l. 133/1999 sia stato introdotto a far data dalla l. n. 342/2000, art. 37, non può, dunque, desumersi che il cliente dovesse essere necessariamente a conoscenza del divieto, ben potendo il cliente non aver mai superato la soglia di pagamenti non tracciati superiori ad € 516,46 pur senza essere a conoscenza del divieto ovvero averla superata senza subire alcun accertamento fiscale, pur rimanendo all'oscuro del medesimo divieto.
6.2 Al contrario, operando una corretta ripartizione degli oneri probatori, deve rilevarsi che il cliente ha correttamente provato la sussistenza di precipui obblighi informativi in capo al professionista: ciò in ragione dell'incarico professionale conferito al professionista in data 01.12.2011, specificatamente previdente l'attività di “consulenza” del professionista, nonché degli obblighi informativi ordinariamente correlati alla prestazione d'opera intellettuale. Né può negarsi la sussistenza dell'obbligo informativo specificatamente gravante sul professionista intellettuale meramente in ragione del fondamento legale del divieto di pagamenti non tracciati superiori ad € 516,14 (art. 25, comma 5, l. n. 133/1999). A ben vedere, infatti, ogniqualvolta taluno si avvalga dell'ausilio di un professionista intellettuale viene in rilievo un obbligo ovvero un divieto di carattere legale e, nondimeno, il ricorso a tale prestazione d'opera intellettuale è giustificato proprio dal carattere tecnico della normativa di volta in volta considerata e dalle specifiche capacità del professionista, necessarie affinché il cliente possa operare una corretta esegesi normativa e rispettare gli obblighi e divieti normativamente imposti.
6.3 Il professionista, al contrario, ha omesso di provare il proprio diligente adempimento ovvero l'inadempimento per causa ad esso non imputabile, risultando per converso comprovato per effetto di confessione stragiudiziale il negligente inadempimento del professionista. Con missiva del 03.07.2017, intestata a firmata dalla Controparte_6 rappresentante legale, ed indirizzata alla Compagnia Controparte_2
Assicurativa Lloyd's, il professionista intellettuale, dopo aver dato conto delle verifiche fiscali subite dal cliente, Controparte_7 relativamente agli anni 2011-2012-2013-2014 e della notifica di avviso di accertamento relativo agli anni 2011-2012 per maggior IRES-IRAP-IVA e relative sanzioni, ha espressamente dichiarato che “Nel momento della pagina 8 di 12 contabilizzazione dei movimenti bancari e di cassa da parte dello scrivente studio non è stato rilevato e comunicato al cliente che tali operazioni non dovevano essere effettuate come previsto dall'art. 25, c. 5 della L.
133/1999 il quale stabilisce che tale ipotesi determina la decadenza dal regime agevolato previsto dalla L. 398/91, come risulta dagli allegati
H,I,L,M”. La dichiarazione, contenendo un'esplicita e chiara confessione stragiudiziale del rappresentante legale della parte in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (l'aver omesso di rilevare e comunicare al cliente il divieto di cui all'art. 25, comma 5, l.
133/1999) assume senz'altro valore confessorio ai sensi dell'art. 2735
c.c. Né può negarsene l'efficacia probatoria in quanto resa in un momento in cui tutti i pagamenti non tracciati erano già avvenuti, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure. Pur non potendo scongiurare la decadenza del cliente dal beneficio fiscale relativamente all'anno 2011 ed andando, dunque, esente da responsabilità relativamente a tale periodo d'imposta, qualora, invece, il professionista intellettuale avesse tempestivamente adempiuto ai propri obblighi informativi già a partire dall'assunzione dell'incarico, in data 01.12.2011, avrebbe senz'altro posto il cliente in condizione di ottemperare al divieto legale a partire da tale data e di scongiurare, dunque, l'accertamento fiscale sofferto relativamente all'anno 2012. Da ultimo, la confessione stragiudiziale resa confuta pure le doglianze del professionista circa il legittimo affidamento riposto nella previa conoscenza del divieto di pagamenti non tracciati superiori ad € 516,46 a cura del cliente. Nella summenzionata missiva, espressamente, infatti, il professionista ha dichiarato non solo di non aver “comunicato” al cliente il superamento della soglia legale, ma anche di non averlo affatto “rilevato”, con ciò confessando di aver ignorato il divieto normativamente imposto al contribuente e, non già, di aver fatto affidamento sulla previa conoscenza del medesimo divieto a cura del contribuente. Conclusivamente, dunque, risulta correttamente accertato il negligente inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista.
7. Risulta, infine, correttamente provato il danno patrimoniale sofferto da limitatamente all'anno 2012, fermo il difetto di nesso Controparte_7 di causa fra l'accertamento relativo all'anno 2011 e l'inadempimento del professionista in ragione delle suesposte ragioni. A tale riguardo, parte attrice ha allegato verbale di accertamento dell Controparte_5 pagina 9 di 12 (doc. 1), piano di ammortamento concordato con l Controparte_5
(doc. 4) e consulenza contabile di parte (doc. 8) comprovanti che, in conseguenza della violazione del divieto di cui all'art. 25, comma 5, l. n.
133/1999, il contribuente ha sofferto la decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398/1991 relativamente all'anno 2012 e che, conseguentemente, è stato costretto a versare una maggior imposta IRES pari ad € 12.935,00, una maggiore imposta IRAP pari ad € 1.806,00, una maggiore imposta IVA pari ad € 15.733,59, oltre a sanzioni pari ad € 5.603,63 ed interessi (già calcolati dall sino alla data del Controparte_5
05.12.2015) pari ad € 2.770,25, pari a complessivi € 38.848,47. Non è possibile, invece, limitare il danno alle sole somme contestate dall a titolo di sanzione, come invocato dalla Controparte_5 convenuta, estendendosi anche alle maggiori imposte dovute in ragione della decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398/1991 imputabile all'inadempimento del professionista. Né risulta comprovato l'omesso ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso tributario utili a favorire una diminuzione dell'importo addebitato al contribuente, come asserito dall'appellata. Al contrario, come risulta dalla stessa missiva inoltrata dal professionista al proprio assicuratore in data 03.07.2017, risulta comprovato che l ha proposto, a mezzo del Controparte_7 legale all'epoca nominato, ricorso in autotutela con il deposito di memorie esplicative e che, successivamente, ha provveduto al pagamento di quanto accertato ricorrendo alla definizione agevolata di cui all'art. 15, co. 2 bis, D. Lgs. 218/97 con conseguente riduzione delle sanzioni, come risulta dall'importo effettivamente versato rispetto a quanto risultante dagli accertamenti dell In ragione dell'inadempimento Controparte_5 degli obblighi informativi derivanti dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, il professionista, Controparte_2
deve essere, pertanto, condannato a risarcire
[...]
€ 38.848,47 al cliente, oltre agli interessi legali ed Controparte_7 alla rivalutazione monetaria a partire dal 05.12.2015.
7.1 Per converso, la domanda di risarcimento del maggior danno patrimoniale asseritamente derivante dalla decadenza dal regime fiscale agevolato relativamente agli anni successivi all'anno 2012 deve essere rigettata.
Parte attrice ha, infatti, in primo luogo omesso di comprovare l'effettiva decadenza dal regime fiscale agevolato relativamente ai periodi d'imposta successivi agli anni 2011 e 2012. L'attrice ha, altresì, omesso pagina 10 di 12 qualsivoglia allegazione e prova circa il danno patrimoniale asseritamente patito, genericamente invocando una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Nondimeno, il lucro cessante da perdita di beneficio fiscale, già verificatosi e, dunque, presente, deve essere oggetto di ordinario giudizio di accertamento del danno concretamente subito dal danneggiato. Ciò in base al lapalissiano rilievo per cui il danno già verificatosi al momento della pronuncia: non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta delle imposte che il contribuente avrebbe versato beneficiando del regime fiscale agevolato e di quelle che sono state, invece, pagate in applicazione del regime fiscale ordinario. Né i poteri di valutazione equitativa del Giudice possono sopperire all'inadempimento degli oneri probatori incombenti sulla parte.
8. Conclusivamente, l'appello è fondato e la domanda di risarcimento del danno azionata da parte attrice deve essere accolta limitatamente alla maggior imposta IRES, IRAP ed IVA, alle sanzioni ed agli interessi che il contribuente, è stato costretto a pagare relativamente Controparte_7 all'anno 2012 in ragione dell'inadempimento degli obblighi informativi incombenti sul professionista, Controparte_2
.
[...]
9. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico della convenuta
[...]
in ossequio Controparte_2 al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. n. 778/2023, emessa dal Tribunale di Perugia in data
17.05.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g.
2827/2021
1. Condanna Controparte_2
al pagamento di € 38.848,47 oltre agli interessi legali
[...] pagina 11 di 12 ed alla rivalutazione monetaria a partire dal 05.12.2015, in favore di in qualità di legale rappresentante di _1
; Controparte_1
2. Condanna Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del primo grado di
[...] giudizio, liquidate in € 5.810,00 oltre accessori di legge, in favore di in qualità di legale rappresentante di _1
; Controparte_1
3. Condanna Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio, liquidate in € 6.946,00 oltre accessori di legge, in favore di in qualità di legale rappresentante di _1
. Controparte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 350 / 2023 promossa da:
(C.F. , in qualità di legale _1 C.F._1 rappresentante di Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Michelangeli, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Foligno
(PG), Piazza Santa Angela, 3
APPELLANTE
Contro
(P.I. Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti p.t., P.IVA_2 CP_2
, e con il patrocinio
[...] Controparte_3 Controparte_4 degli avv.ti Patrizio Tofi e Monia Peri, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Assisi (PG), Via San Bernardino da Siena
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato _1
, in qualità di legale rappresentante di
[...] [...]
ha proposto impugnazione avverso la Controparte_1 sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n. 778/2023, emessa dal Tribunale di
Perugia in data 17.05.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 2827/2021, con la quale era stata rigettata la domanda pagina 1 di 12 di accertamento della responsabilità professionale della convenuta,
[...]
(ivi, il Controparte_2 professionista), in ragione dell'inadempimento degli obblighi informativi derivanti dall'incarico di consulenza fiscale, contabile ed amministrativa conferitole in data 01.12.2011 e di risarcimento del danno sofferto in conseguenza di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo agli anni
2011 e 2012 per maggiori IRES, IRAP ed IVA, pari a complessivi € 77.070,61.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riguardo all'incarico conferito al professionista;
dell'omessa individuazione del criterio di accertamento della responsabilità del professionista di cui all'art. 1176 c.c. ovvero all'art. 2236 c.c.; della violazione dell'art. 2729 c.c. per aver il
Giudice di prime cure violato il divieto di praesumptio de praesumpto; dell'omessa valutazione del carattere confessorio della comunicazione inoltrata dal professionista alla propria compagnia assicurativa in data
03.07.2017, altresì proponendo istanza di ammissione di prova testimoniale.
In data 13.10.2023 si è costituita Controparte_2
mediante comparsa di costituzione in appello,
[...] ivi integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi all'istanza istruttoria.
3. Con ordinanza del 08.11.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di assunzione di prova testimoniale avanzata dall'appellante e con ordinanza del 12.02.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del
16.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, occorre rilevare che le istanze istruttorie formulate da parte appellante meritano di essere rigettate vertendo le stesse su circostanze oggetto di produzione documentale ed essendo, quindi, irrilevanti ai fini della decisione.
4.1 Il secondo motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente in ragione della preminenza logica delle questioni trattate, è fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure ha, infatti, omesso di chiarire la regola di diligenza adottata nel singolo caso di specie e, peculiarmente, se la prestazione professionale richiesta al professionista debba qualificarsi come ordinaria, con estensione della responsabilità pagina 2 di 12 contrattuale anche alle ipotesi di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176
c.c., ovvero implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con restrizione della responsabilità contrattuale alle sole ipotesi di colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c. A norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., infatti, la diligenza ordinaria richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella richiesta al buon padre di famiglia, da parametrarsi alla natura dell'attività esercitata. Il commercialista, infatti, è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall' art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. Peraltro, il dottore commercialista incaricato di fornire una consulenza ha l'obbligo -
a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2016, n. 13007). In caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, il commercialista comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell è responsabile nei confronti Pt_2 del proprio cliente, anche a titolo di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176 c.c., salvo che la prestazione dedotta in obbligazione non involga la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità, operando in tale ultimo caso, il limite di cui al comma 2 dell' articolo 2236 c.c.
Ebbene, nel caso di specie l'attore ha dedotto la responsabilità contrattuale della società convenuta per aver omesso di adempiere agli obblighi di informazione ordinariamente gravanti sul professionista e specificatamente sussunti entro l'attività di consulenza prevista nel contratto di mandato professionale conferito in data 01.12.2011 – in particolare, omettendo di informare il cliente del divieto di procedere all'esecuzione di prelievi in contanti di importo superiore ad € 516,46 pagina 3 di 12 previsto dall'art. 25 l. 133/99 a carico dei beneficiari del regime fiscale agevolato di cui alla l. 398/1991 e delle sanzioni conseguenti alla violazione di tale divieto - nonché per aver omesso di rilevare e di segnalare il superamento di tale soglia con riguardo ai prelievi contanti non giustificati relativi all'anno 2011. Come già ritenuto dal Giudice di prime cure in un capo della sentenza non oggetto di specifica impugnazione
“Non è, dunque, in contestazione, lo si dice sempre in riferimento ai profili di responsabilità e diligenza che il professionista deve osservare nell'espletamento del mandato professionale, né la natura né la consistenza né l'entità dei pagamenti che l ha contestato, né le Controparte_5 relative motivazioni (queste ultime neanche oggetto di impugnazione) né, ancora, la presenza di giustificativi che, forniti al professionista, questi avrebbe dovuto inserire o conservare nell'attività di elaborazione e non ha fatto. Ciò che si ascrive è, come chiaramente indicato in citazione,
l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al cliente e, nella specie, per avere mancato di rilevare e comunicare che operazioni di prelievo in contanti per importi superiori ad € 516,46 privi di giustificativi non avrebbero dovuto essere effettuate”. Con tutta evidenza, la prestazione dedotta nel caso di specie non implica la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà per il professionista, trattandosi di mero obbligo informativo circa i divieti legali imposti al contribuente in ragione del regime fiscale opzionato, assolutamente connaturato all'attività di consulenza ed assistenza fiscale esercitata dal professionista. Ne consegue l'estensione della responsabilità del professionista anche all'ipotesi di colpa lieve, ai sensi dell'art. 1176
c.c.
5. Il primo motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea valutazione dell'incarico conferito al professionista, è infondato e deve essere rigettato. L'appellante asserisce che l'incarico, benché conferito al professionista in data 01.12.2011, era specificatamente esteso all'attività di elaborazione dati e di consulenza fiscale, organizzativa, societaria, gestionale, amministrativa, del lavoro nonché di servizi contabili ed elaborazione di cedolini paga relativi all'intero anno
2011, trattandosi di adempimenti da eseguirsi entro il 30 giugno dell'anno
2012, termine ordinario di presentazione della denuncia dei redditi, e che, afferendo l'incarico anche all'anno 2011, il professionista avrebbe dovuto immediatamente segnalare l'erronea esecuzione di prelievi contabili pagina 4 di 12 superiori ad € 516,46, richiedere la documentazione mancante relativa a quel periodo ed informare il cliente delle conseguenze di tale omesso adempimento, di talché anche l'avviso di accertamento relativo all'anno
2011 sarebbe ascrivibile al negligente inadempimento degli obblighi informativi incombenti sul professionista. Tuttavia, sebbene contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avuto riguardo alla lettera d'incarico del giorno 01.12.2011 ed alla fattura n. 370 del 31.12.2012 che espressamente richiama l'attività di assistenza contabile relativa all'anno
2011, deve senz'altro ritenersi che il mandato conferito al professionista avesse ad oggetto l'attività di consulenza fiscale, organizzativa, societaria, gestionale, amministrativa, del lavoro nonché la prestazione di servizi contabili, amministrativi ed elaborazione di cedolini paga anche relativamente all'anno 2011, trattandosi di adempimenti da eseguirsi, ordinariamente, entro il primo semestre successivo alla chiusura del periodo d'imposta considerato, nondimeno, come già correttamente osservato dal Tribunale di Perugia, acclarato che la società Controparte_6
è stata costituita solo in data 28.11.2011 e che l le Controparte_7 ha conferito mandato professionale solo in data 01.12.2011, non possono essere ascritte a responsabilità del professionista le sanzioni fiscali derivanti dai prelievi materialmente eseguiti in epoca antecedente al conferimento del mandato, dai quali sarebbe in ogni caso derivata, anche in caso di corretto adempimento degli obblighi informativi sul medesimo gravanti, la decadenza dai benefici fiscali di cui al regime agevolato ex
l. 398/1991 per il contribuente. Come comprovato dal verbale di accertamento fiscale allegato da parte attrice (doc. 1) tutti i prelevamenti contanti in assenza di giustificativi superiori ad € 516,46 eseguiti da nel periodo d'imposta 2011 sono stati, Controparte_7 infatti, effettuati in epoca antecedente al conferimento del mandato
(l'ultimo, in data 19.09.2011). Poiché, l'art. 25, comma 5, della legge n.
133/1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 (€ 516,46; oggi €
1.000,00), “…sono eseguiti …tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze…” e prevede altresì che la sua inosservanza comporta la decadenza automatica dalle pagina 5 di 12 agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista risulta, dunque, privo di efficienza causale rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per l'anno 2011, in quanto automaticamente derivante ex lege da condotte del contribuente antecedenti al conferimento dell'incarico professionale. Anche allorquando il professionista avesse diligentemente adempiuto ai propri obblighi informativi verso il contribuente, quest'ultimo sarebbe, dunque, senz'altro decaduto dall'applicazione del regime fiscale agevolato relativamente all'anno 2011 in ragione delle condotte dal medesimo previamente tenute.
Diversamente, l'inadempimento degli obblighi informativi circa il divieto di prelievi contanti non giustificati superiori ad € 516,46 gravanti sul professionista a partire dall'assunzione dell'incarico di consulenza fiscale è dotato di sicura efficienza causale rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale di cui alla l. 398/1991 relativamente all'anno 2012: ciò in quanto l'adempimento degli obblighi informativi ordinariamente incombenti sul professionista già a partire dall'assunzione dell'incarico
(01.12.2011) avrebbe senz'altro consentito al cliente di ottemperare al divieto posto dall'art. 25 l. n. 133/1999, con ciò scongiurando le sanzioni tributarie sofferte in conseguenza dell'accertamento fiscale relativo all'anno 2012. Poiché, dunque, il Giudice di prime cure ha già ritenuto che
“alla luce dell'epoca di conferimento dell'incarico alla società di consulenza, il solo periodo per cui questa potrebbe astrattamente rispondere sarebbero i pagamenti eseguiti nell'anno 2012, in considerazione del fatto che i pagamenti dell'anno 2011 si collocano tutti in epoca antecedente al conferimento dell'incarico”, il motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
6. Il terzo e quarto motivo d'impugnazione, a mente dei quali l'appellante si duole della violazione del divieto di doppia presunzione di cui all'art. 2729 c.c. e dell'omessa valutazione del carattere confessorio della comunicazione inoltrata dal professionista alla propria compagnia assicurativa in data 03.07.2017, devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono fondati e devono essere accolti. Giova premettersi che l'attività del dottore commercialista (e dell'esperto contabile) rientra nell'alveo tipologico del contratto d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -
2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, pagina 6 di 12 la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale. Ne consegue, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, che, in caso di inadempimento del professionista, spetta al cliente provare il titolo contrattuale, il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito, potendo il cliente limitarsi ad allegare l'inadempimento del professionista;
grava invece sul professionista l'onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta ovvero di non aver potuto adempiere per causa non imputabile. Il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista.
6.1 Tanto premesso in tema di ripartizione degli oneri probatori fra le parti, il Tribunale di Perugia ha erroneamente escluso la sussistenza di uno specifico onere di informazione in favore del cliente circa le sanzioni previste dalla L. 133/1999 in caso di violazione del divieto di prelievi non giustificati oltre l'importo di € 516,46 posto ai beneficiari del regime fiscale agevolato di cui alla legge 398/1991, erroneamente desumendo che il cliente fosse già necessariamente a conoscenza di tale divieto dalla mera circostanza per cui l si era avvalsa del regime Controparte_7 fiscale agevolato già dal 2001 e sino al 2011, prima di avvalersi dell'attività di consulenza fiscale del professionista, senza mai incorrere nelle sanzioni previste dalla L. 133/99 e, pertanto, dall'implicita,
Cont ulteriore, presunzione che, nel lasso di tempo dal 2001 al 2011, l abbia effettuato operazione fiscali superiori al limite consentito tali da comportare un obbligo di giustificazione fiscale (e che abbia, dunque, giustificato tali prelievi). Il Tribunale di Perugia ha, dunque, violato il divieto di doppia presunzione di cui all'art. 2729 c.c. La circostanza risulta, peraltro, contraddetta dal fatto che, nonostante le verifiche compiute dall abbiano riguardato anche gli anni 2014 Controparte_5
e 2015 ed anche in relazione a tali annualità il professionista non avesse informato il cliente del divieto di cui alla L. 133/1999, alcuna sanzione è stata elevata in relazione a tali periodi d'imposta. Né può presumersi che, se il cliente fosse stato a conoscenza del divieto, si sarebbe deliberatamente esposto al rischio di subire le sanzioni sofferte. Dalla mera circostanza per cui l aveva già beneficiato del Controparte_7 pagina 7 di 12 regime fiscale agevolato di cui alla l. 389/1991 a far data dal 2001 e che il divieto di cui all'art. 25, comma 5, l. 133/1999 sia stato introdotto a far data dalla l. n. 342/2000, art. 37, non può, dunque, desumersi che il cliente dovesse essere necessariamente a conoscenza del divieto, ben potendo il cliente non aver mai superato la soglia di pagamenti non tracciati superiori ad € 516,46 pur senza essere a conoscenza del divieto ovvero averla superata senza subire alcun accertamento fiscale, pur rimanendo all'oscuro del medesimo divieto.
6.2 Al contrario, operando una corretta ripartizione degli oneri probatori, deve rilevarsi che il cliente ha correttamente provato la sussistenza di precipui obblighi informativi in capo al professionista: ciò in ragione dell'incarico professionale conferito al professionista in data 01.12.2011, specificatamente previdente l'attività di “consulenza” del professionista, nonché degli obblighi informativi ordinariamente correlati alla prestazione d'opera intellettuale. Né può negarsi la sussistenza dell'obbligo informativo specificatamente gravante sul professionista intellettuale meramente in ragione del fondamento legale del divieto di pagamenti non tracciati superiori ad € 516,14 (art. 25, comma 5, l. n. 133/1999). A ben vedere, infatti, ogniqualvolta taluno si avvalga dell'ausilio di un professionista intellettuale viene in rilievo un obbligo ovvero un divieto di carattere legale e, nondimeno, il ricorso a tale prestazione d'opera intellettuale è giustificato proprio dal carattere tecnico della normativa di volta in volta considerata e dalle specifiche capacità del professionista, necessarie affinché il cliente possa operare una corretta esegesi normativa e rispettare gli obblighi e divieti normativamente imposti.
6.3 Il professionista, al contrario, ha omesso di provare il proprio diligente adempimento ovvero l'inadempimento per causa ad esso non imputabile, risultando per converso comprovato per effetto di confessione stragiudiziale il negligente inadempimento del professionista. Con missiva del 03.07.2017, intestata a firmata dalla Controparte_6 rappresentante legale, ed indirizzata alla Compagnia Controparte_2
Assicurativa Lloyd's, il professionista intellettuale, dopo aver dato conto delle verifiche fiscali subite dal cliente, Controparte_7 relativamente agli anni 2011-2012-2013-2014 e della notifica di avviso di accertamento relativo agli anni 2011-2012 per maggior IRES-IRAP-IVA e relative sanzioni, ha espressamente dichiarato che “Nel momento della pagina 8 di 12 contabilizzazione dei movimenti bancari e di cassa da parte dello scrivente studio non è stato rilevato e comunicato al cliente che tali operazioni non dovevano essere effettuate come previsto dall'art. 25, c. 5 della L.
133/1999 il quale stabilisce che tale ipotesi determina la decadenza dal regime agevolato previsto dalla L. 398/91, come risulta dagli allegati
H,I,L,M”. La dichiarazione, contenendo un'esplicita e chiara confessione stragiudiziale del rappresentante legale della parte in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (l'aver omesso di rilevare e comunicare al cliente il divieto di cui all'art. 25, comma 5, l.
133/1999) assume senz'altro valore confessorio ai sensi dell'art. 2735
c.c. Né può negarsene l'efficacia probatoria in quanto resa in un momento in cui tutti i pagamenti non tracciati erano già avvenuti, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure. Pur non potendo scongiurare la decadenza del cliente dal beneficio fiscale relativamente all'anno 2011 ed andando, dunque, esente da responsabilità relativamente a tale periodo d'imposta, qualora, invece, il professionista intellettuale avesse tempestivamente adempiuto ai propri obblighi informativi già a partire dall'assunzione dell'incarico, in data 01.12.2011, avrebbe senz'altro posto il cliente in condizione di ottemperare al divieto legale a partire da tale data e di scongiurare, dunque, l'accertamento fiscale sofferto relativamente all'anno 2012. Da ultimo, la confessione stragiudiziale resa confuta pure le doglianze del professionista circa il legittimo affidamento riposto nella previa conoscenza del divieto di pagamenti non tracciati superiori ad € 516,46 a cura del cliente. Nella summenzionata missiva, espressamente, infatti, il professionista ha dichiarato non solo di non aver “comunicato” al cliente il superamento della soglia legale, ma anche di non averlo affatto “rilevato”, con ciò confessando di aver ignorato il divieto normativamente imposto al contribuente e, non già, di aver fatto affidamento sulla previa conoscenza del medesimo divieto a cura del contribuente. Conclusivamente, dunque, risulta correttamente accertato il negligente inadempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista.
7. Risulta, infine, correttamente provato il danno patrimoniale sofferto da limitatamente all'anno 2012, fermo il difetto di nesso Controparte_7 di causa fra l'accertamento relativo all'anno 2011 e l'inadempimento del professionista in ragione delle suesposte ragioni. A tale riguardo, parte attrice ha allegato verbale di accertamento dell Controparte_5 pagina 9 di 12 (doc. 1), piano di ammortamento concordato con l Controparte_5
(doc. 4) e consulenza contabile di parte (doc. 8) comprovanti che, in conseguenza della violazione del divieto di cui all'art. 25, comma 5, l. n.
133/1999, il contribuente ha sofferto la decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398/1991 relativamente all'anno 2012 e che, conseguentemente, è stato costretto a versare una maggior imposta IRES pari ad € 12.935,00, una maggiore imposta IRAP pari ad € 1.806,00, una maggiore imposta IVA pari ad € 15.733,59, oltre a sanzioni pari ad € 5.603,63 ed interessi (già calcolati dall sino alla data del Controparte_5
05.12.2015) pari ad € 2.770,25, pari a complessivi € 38.848,47. Non è possibile, invece, limitare il danno alle sole somme contestate dall a titolo di sanzione, come invocato dalla Controparte_5 convenuta, estendendosi anche alle maggiori imposte dovute in ragione della decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla l. n. 398/1991 imputabile all'inadempimento del professionista. Né risulta comprovato l'omesso ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso tributario utili a favorire una diminuzione dell'importo addebitato al contribuente, come asserito dall'appellata. Al contrario, come risulta dalla stessa missiva inoltrata dal professionista al proprio assicuratore in data 03.07.2017, risulta comprovato che l ha proposto, a mezzo del Controparte_7 legale all'epoca nominato, ricorso in autotutela con il deposito di memorie esplicative e che, successivamente, ha provveduto al pagamento di quanto accertato ricorrendo alla definizione agevolata di cui all'art. 15, co. 2 bis, D. Lgs. 218/97 con conseguente riduzione delle sanzioni, come risulta dall'importo effettivamente versato rispetto a quanto risultante dagli accertamenti dell In ragione dell'inadempimento Controparte_5 degli obblighi informativi derivanti dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, il professionista, Controparte_2
deve essere, pertanto, condannato a risarcire
[...]
€ 38.848,47 al cliente, oltre agli interessi legali ed Controparte_7 alla rivalutazione monetaria a partire dal 05.12.2015.
7.1 Per converso, la domanda di risarcimento del maggior danno patrimoniale asseritamente derivante dalla decadenza dal regime fiscale agevolato relativamente agli anni successivi all'anno 2012 deve essere rigettata.
Parte attrice ha, infatti, in primo luogo omesso di comprovare l'effettiva decadenza dal regime fiscale agevolato relativamente ai periodi d'imposta successivi agli anni 2011 e 2012. L'attrice ha, altresì, omesso pagina 10 di 12 qualsivoglia allegazione e prova circa il danno patrimoniale asseritamente patito, genericamente invocando una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Nondimeno, il lucro cessante da perdita di beneficio fiscale, già verificatosi e, dunque, presente, deve essere oggetto di ordinario giudizio di accertamento del danno concretamente subito dal danneggiato. Ciò in base al lapalissiano rilievo per cui il danno già verificatosi al momento della pronuncia: non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta delle imposte che il contribuente avrebbe versato beneficiando del regime fiscale agevolato e di quelle che sono state, invece, pagate in applicazione del regime fiscale ordinario. Né i poteri di valutazione equitativa del Giudice possono sopperire all'inadempimento degli oneri probatori incombenti sulla parte.
8. Conclusivamente, l'appello è fondato e la domanda di risarcimento del danno azionata da parte attrice deve essere accolta limitatamente alla maggior imposta IRES, IRAP ed IVA, alle sanzioni ed agli interessi che il contribuente, è stato costretto a pagare relativamente Controparte_7 all'anno 2012 in ragione dell'inadempimento degli obblighi informativi incombenti sul professionista, Controparte_2
.
[...]
9. L'accoglimento dell'appello giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico della convenuta
[...]
in ossequio Controparte_2 al principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. n. 778/2023, emessa dal Tribunale di Perugia in data
17.05.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g.
2827/2021
1. Condanna Controparte_2
al pagamento di € 38.848,47 oltre agli interessi legali
[...] pagina 11 di 12 ed alla rivalutazione monetaria a partire dal 05.12.2015, in favore di in qualità di legale rappresentante di _1
; Controparte_1
2. Condanna Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del primo grado di
[...] giudizio, liquidate in € 5.810,00 oltre accessori di legge, in favore di in qualità di legale rappresentante di _1
; Controparte_1
3. Condanna Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio, liquidate in € 6.946,00 oltre accessori di legge, in favore di in qualità di legale rappresentante di _1
. Controparte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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