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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
NONA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50332/2022 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troiani (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Alessandro Di Cecco (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio CodiceFiscale_3
in Roma alla Via Federico Confalonieri n. 1 - 00195, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione
ATTORE
(CF ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore nonché Sig. (CF ) nato a Parte_2 C.F._4
Roma in data 2.12.1955 e residente in [...], Roma, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Pesiri (C.F. ) ed elettivamente
[...] C.F._5
domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 14 A, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della domanda attorea: a. accertare e dichiarare che l'attore, negli anni 2008 - 2011, ha conferito alla
ora Controparte_2 Controparte_3
a titolo di mutuo la complessiva somma di Euro 35.796,32 come meglio descritta in narrativa,
[...]
pagina 1 di 6 oppure la minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
b. per l'effetto, condannare i convenuti in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, alla ripetizione di Euro 35.796,32 in favore del signor oppure della Parte_1
minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, con gli interessi legali dalla data di messa in mora e, dalla data di incardinazione del presente giudizio, gli interessi ex articolo 1284 quarto comma c.c.; c. in via gradata, accertare e dichiarare che l'attore, negli anni 2008 - 2011, ha conferito alla ora Controparte_2 Controparte_3
a titolo di capitale di rischio, la complessiva somma di Euro 35.796,32 come
[...]
meglio descritta in narrativa, oppure la minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
d. per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_3
in solido tra loro, alla ripetizione di Euro 35.796,32 in favore del signor Controparte_3
vista la sua esclusione dalla compagine sociale a far data dall'undici luglio 2012, Parte_1
oppure della minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, con gli interessi legali dalla data di messa in mora e, dalla data di incardinazione del presente giudizio, gli interessi ex articolo 1284 quarto comma c.c.; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi compresi gli oneri accessori come per legge.
Per la parte convenuta: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: - accertata la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiarare
e disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
- accertata l'occorsa violazione del principio ne bis in idem per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto, dichiarare inammissibile la domanda attorea e per l'effetto rigettare le domande avanzate da parte attrice;
nel merito: - accertare
l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto presuntivamente vantato da controparte, sia esso quinquennale sia decennale, e per l'effetto rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.”
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8.07.2022 il Sig. domandava all'intestato CP_2
Tribunale di accertare e dichiarare che lo stesso, nel corso degli anni 2008-2011, avesse mutuato alla ora Controparte_2 CP_2 Controparte_3
la somma complessiva di euro 35.796,32 e per l'effetto condannare i convenuti alla CP_3
restituzione del suddetto importo.
Nello specifico, l'attore dichiarava che, in virtù della carica di socio accomandatario della suddetta società dallo stesso ricoperta fino al luglio 2012, data in cui è stato estromesso dalla compagine sociale,
pagina 2 di 6 avrebbe consegnato ai convenuti la suindicata somma a mezzo assegni bancari al fine di far fronte a finalità istituzionali della società stessa.
L'attore precisava altresì che, la fattispecie all'origine della presente controversia fosse giuridicamente inquadrabile come contratto di mutuo con contestuale obbligo di restituzione delle somme prestate da parte dei convenuti i quali, nonostante le diverse richieste di pagamento (doc. 16 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), rimanevano inadempienti.
In via subordinata, precisava altresì che, ove le corresponsioni in denaro in oggetto, non fossero riconducibili ad un contratto di mutuo, sarebbero rientrate nelle dazioni di “capitale di rischio” da parte dei soci con diritto alla ripetizione delle somme versate alla cessazione della società ovvero al momento di uscita del socio dalla compagine sociale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2289 e 2315 c.c.
Nel costituirsi in giudizio in data 17/03/2023 il Sig. nella sua qualità di legale Controparte_3
rappresentante pro tempore della eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio, in quanto l'atto introduttivo era stato notificato al convenuto in data 8 luglio 2022 mentre l'iscrizione a ruolo era stata effettuata in data 25 luglio 2022.
Nel merito eccepiva, altresì, che l'oggetto della domanda fosse già coperto dal giudicato con conseguente violazione del principio ne bis in idem, in quanto già in altri giudizi (R.G. n. 14027/2020;
R.G. n. 9310/14) intercorsi tra le medesime parti l'attore avesse avanzato richiesta di restituzione e liquidazione di somme a conforto del fatto che tra di esse vi fossero rapporti professionali e societari.
Infine, parte convenuta contestava la qualificazione giuridica di mutuo in ordine al rapporto contrattuale dedotto atteso che non fosse stata prodotta relativa prova.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 13 aprile 2023, adottato all'esito dell'udienza tenuta mediante scambio di note di trattazione scritta, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 17 aprile 2024, il Giudice, visti gli atti e i documenti di causa, esaminate le istanze istruttorie, rilevava che: “le prove orali richieste sono inammissibili, posto che la prova testimoniale verte su circostanze da provarsi documentalmente e che l'interrogatorio formale verte su un capitolo di prova generico ed inconferente, ne dispone il rigetto;
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2024 all'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 DIRITTO
In ordine alla eccezione preliminare avanzata da parte convenuta di improcedibilità dell'avversa citazione per la tardiva iscrizione a ruolo, si osserva che la stessa è priva di pregio e deve essere pertanto respinta.
Invero, l'atto di citazione è stato notificato dall'attore in data 8/07/2022 al Sig. nella Controparte_3
qualità di socio e legale rappresentante pro tempore della ed Controparte_1
l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del procedimento mediante deposito telematico è avvenuto il
13/07/2022, come risulta da annotazione effettuata dalla cancelleria, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Dunque, la data di lavorazione dell'iscrizione a ruolo del 25/07/2022 non può essere tenuta in considerazione ai fini del computo del termine richiesto, trattandosi di un atto dell'ufficio, che sfugge al controllo della parte attrice ed il cui ritardo non è a quest'ultima imputabile.
Nel merito, parte attrice chiede la condanna di nella qualità di legale rappresentante Controparte_3
pro tempore della alla ripetizione della somma di euro Controparte_1
35.796,32, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1813 c.c.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
pagina 4 di 6 La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 9541 del 22/4/2010).
Nel caso di specie, non è contestata la circostanza del versamento della somma di cui si chiede la restituzione, avendo l'attore allegato in atti copia degli assegni bancari con cui veniva trasferita la somma di denaro richiesta (allegati da 3 a 13 dell'atto di citazione). Dunque, risulta provata la traditio.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti non risulta in alcun modo provato il fatto, pur dedotto da parte attrice, che i descritti versamenti fossero stati eseguiti a favore della parte convenuta a titolo di prestito, con l'impegno di quest'ultima di restituirla.
Invero, sul punto, oltre a non essere stata fornita alcuna prova documentale da parte dell'istante, lo stesso non ha articolato prove atte a dimostrare obbligo restitutorio da parte del Sig. nella CP_3
qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
Si osserva al riguardo che le prove testimoniali chieste dall'attore venivano infatti rigettate in quanto ritenute inammissibili, posto che la prova testimoniale verteva su circostanze da provarsi documentalmente e l'interrogatorio formale richiesto verteva su un capitolo di prova generico ed inconferente.
Dunque, la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., co. 1, che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Da ultimo per quanto concerne le questioni sollevate da parte convenuta in ordine ad una eventuale pronuncia sulla violazione del principio dl ne bis in idem, si osserva quanto tale deduzione debba ritenersi del tutto inconferente e priva di pregio, atteso che i procedimenti richiamati non hanno alcuna connessione oggettiva con il procedimento in esame.
Tutto ciò considerato, ne deriva che la domanda avanzata dal Sig. deve essere rigettata in CP_2 quanto non provata rispetto all'obbligo di restituzione delle somme richieste.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.: il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 8/07/2022 da avverso in proprio ed in qualità di CP_2 Controparte_3
legale rappresentante della contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta dal Sig. nei confronti di in proprio Parte_3 Controparte_3
ed in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in complessivi CP_2
euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese genarli, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
NONA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50332/2022 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Troiani (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Alessandro Di Cecco (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio CodiceFiscale_3
in Roma alla Via Federico Confalonieri n. 1 - 00195, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di citazione
ATTORE
(CF ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore nonché Sig. (CF ) nato a Parte_2 C.F._4
Roma in data 2.12.1955 e residente in [...], Roma, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Pesiri (C.F. ) ed elettivamente
[...] C.F._5
domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 14 A, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della domanda attorea: a. accertare e dichiarare che l'attore, negli anni 2008 - 2011, ha conferito alla
ora Controparte_2 Controparte_3
a titolo di mutuo la complessiva somma di Euro 35.796,32 come meglio descritta in narrativa,
[...]
pagina 1 di 6 oppure la minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
b. per l'effetto, condannare i convenuti in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, alla ripetizione di Euro 35.796,32 in favore del signor oppure della Parte_1
minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, con gli interessi legali dalla data di messa in mora e, dalla data di incardinazione del presente giudizio, gli interessi ex articolo 1284 quarto comma c.c.; c. in via gradata, accertare e dichiarare che l'attore, negli anni 2008 - 2011, ha conferito alla ora Controparte_2 Controparte_3
a titolo di capitale di rischio, la complessiva somma di Euro 35.796,32 come
[...]
meglio descritta in narrativa, oppure la minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
d. per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_3
in solido tra loro, alla ripetizione di Euro 35.796,32 in favore del signor Controparte_3
vista la sua esclusione dalla compagine sociale a far data dall'undici luglio 2012, Parte_1
oppure della minore e/o maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, con gli interessi legali dalla data di messa in mora e, dalla data di incardinazione del presente giudizio, gli interessi ex articolo 1284 quarto comma c.c.; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi compresi gli oneri accessori come per legge.
Per la parte convenuta: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare: - accertata la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiarare
e disporre la cancellazione dal ruolo della presente causa;
- accertata l'occorsa violazione del principio ne bis in idem per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto, dichiarare inammissibile la domanda attorea e per l'effetto rigettare le domande avanzate da parte attrice;
nel merito: - accertare
l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto presuntivamente vantato da controparte, sia esso quinquennale sia decennale, e per l'effetto rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa pretesa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.”
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8.07.2022 il Sig. domandava all'intestato CP_2
Tribunale di accertare e dichiarare che lo stesso, nel corso degli anni 2008-2011, avesse mutuato alla ora Controparte_2 CP_2 Controparte_3
la somma complessiva di euro 35.796,32 e per l'effetto condannare i convenuti alla CP_3
restituzione del suddetto importo.
Nello specifico, l'attore dichiarava che, in virtù della carica di socio accomandatario della suddetta società dallo stesso ricoperta fino al luglio 2012, data in cui è stato estromesso dalla compagine sociale,
pagina 2 di 6 avrebbe consegnato ai convenuti la suindicata somma a mezzo assegni bancari al fine di far fronte a finalità istituzionali della società stessa.
L'attore precisava altresì che, la fattispecie all'origine della presente controversia fosse giuridicamente inquadrabile come contratto di mutuo con contestuale obbligo di restituzione delle somme prestate da parte dei convenuti i quali, nonostante le diverse richieste di pagamento (doc. 16 di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), rimanevano inadempienti.
In via subordinata, precisava altresì che, ove le corresponsioni in denaro in oggetto, non fossero riconducibili ad un contratto di mutuo, sarebbero rientrate nelle dazioni di “capitale di rischio” da parte dei soci con diritto alla ripetizione delle somme versate alla cessazione della società ovvero al momento di uscita del socio dalla compagine sociale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2289 e 2315 c.c.
Nel costituirsi in giudizio in data 17/03/2023 il Sig. nella sua qualità di legale Controparte_3
rappresentante pro tempore della eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio, in quanto l'atto introduttivo era stato notificato al convenuto in data 8 luglio 2022 mentre l'iscrizione a ruolo era stata effettuata in data 25 luglio 2022.
Nel merito eccepiva, altresì, che l'oggetto della domanda fosse già coperto dal giudicato con conseguente violazione del principio ne bis in idem, in quanto già in altri giudizi (R.G. n. 14027/2020;
R.G. n. 9310/14) intercorsi tra le medesime parti l'attore avesse avanzato richiesta di restituzione e liquidazione di somme a conforto del fatto che tra di esse vi fossero rapporti professionali e societari.
Infine, parte convenuta contestava la qualificazione giuridica di mutuo in ordine al rapporto contrattuale dedotto atteso che non fosse stata prodotta relativa prova.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 13 aprile 2023, adottato all'esito dell'udienza tenuta mediante scambio di note di trattazione scritta, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Alla successiva udienza del 17 aprile 2024, il Giudice, visti gli atti e i documenti di causa, esaminate le istanze istruttorie, rilevava che: “le prove orali richieste sono inammissibili, posto che la prova testimoniale verte su circostanze da provarsi documentalmente e che l'interrogatorio formale verte su un capitolo di prova generico ed inconferente, ne dispone il rigetto;
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2024 all'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 6 DIRITTO
In ordine alla eccezione preliminare avanzata da parte convenuta di improcedibilità dell'avversa citazione per la tardiva iscrizione a ruolo, si osserva che la stessa è priva di pregio e deve essere pertanto respinta.
Invero, l'atto di citazione è stato notificato dall'attore in data 8/07/2022 al Sig. nella Controparte_3
qualità di socio e legale rappresentante pro tempore della ed Controparte_1
l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del procedimento mediante deposito telematico è avvenuto il
13/07/2022, come risulta da annotazione effettuata dalla cancelleria, nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. Dunque, la data di lavorazione dell'iscrizione a ruolo del 25/07/2022 non può essere tenuta in considerazione ai fini del computo del termine richiesto, trattandosi di un atto dell'ufficio, che sfugge al controllo della parte attrice ed il cui ritardo non è a quest'ultima imputabile.
Nel merito, parte attrice chiede la condanna di nella qualità di legale rappresentante Controparte_3
pro tempore della alla ripetizione della somma di euro Controparte_1
35.796,32, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1813 c.c.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
pagina 4 di 6 La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 9541 del 22/4/2010).
Nel caso di specie, non è contestata la circostanza del versamento della somma di cui si chiede la restituzione, avendo l'attore allegato in atti copia degli assegni bancari con cui veniva trasferita la somma di denaro richiesta (allegati da 3 a 13 dell'atto di citazione). Dunque, risulta provata la traditio.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti non risulta in alcun modo provato il fatto, pur dedotto da parte attrice, che i descritti versamenti fossero stati eseguiti a favore della parte convenuta a titolo di prestito, con l'impegno di quest'ultima di restituirla.
Invero, sul punto, oltre a non essere stata fornita alcuna prova documentale da parte dell'istante, lo stesso non ha articolato prove atte a dimostrare obbligo restitutorio da parte del Sig. nella CP_3
qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
Si osserva al riguardo che le prove testimoniali chieste dall'attore venivano infatti rigettate in quanto ritenute inammissibili, posto che la prova testimoniale verteva su circostanze da provarsi documentalmente e l'interrogatorio formale richiesto verteva su un capitolo di prova generico ed inconferente.
Dunque, la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., co. 1, che impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Da ultimo per quanto concerne le questioni sollevate da parte convenuta in ordine ad una eventuale pronuncia sulla violazione del principio dl ne bis in idem, si osserva quanto tale deduzione debba ritenersi del tutto inconferente e priva di pregio, atteso che i procedimenti richiamati non hanno alcuna connessione oggettiva con il procedimento in esame.
Tutto ciò considerato, ne deriva che la domanda avanzata dal Sig. deve essere rigettata in CP_2 quanto non provata rispetto all'obbligo di restituzione delle somme richieste.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.: il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 8/07/2022 da avverso in proprio ed in qualità di CP_2 Controparte_3
legale rappresentante della contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA la domanda proposta dal Sig. nei confronti di in proprio Parte_3 Controparte_3
ed in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in complessivi CP_2
euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese genarli, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 15/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo
pagina 6 di 6