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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250035980155000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4441/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: l'ufficio si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820250035980155000 notificata in data 23.04.2025 con contestuale richiesta di trattazione in pubblica udienza ex art. 33 del D. Lgs. n. 546 del 1992. scaturente dal controllo n. 04549112185 ex 36-ter del d.P.R.
n. 600 del 1973 precedentemente avviato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio
Territoriale di Milano 5 per l'anno d'imposta 2020.
In particolare, nel Controllo formale, l'Ufficio contestava alla Ricorrente l'omissione dichiarativa commessa nel modello Redditi PF 2021 telematicamente trasmesso in data 12.01.2023 segnatamente relativa al mancato inserimento dei dati catastali di un immobile sito in Milano, Indirizzo_1, disconoscendo, pertanto, il diritto alla detrazione della Ricorrente delle spese per il recupero del patrimonio edilizio oltre che quelle correlate all'arredo.
La ricorrente, al fine di integrare i dati richiesti dall'Ufficio nel Controllo formale AdE, provvedeva, in data
07.02.2025, a inviare telematicamente una dichiarazione integrativa recante, invero, le informazioni catastali necessarie per i controlli dell'Ufficio oltre che in osservanza delle prescrizioni dell'art. 4 del Decreto
Interministeriale n. 41 del 1998.
Si costitutiva telematicamente l'Agenzia delle Entrate la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato e dell'atto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate premette che, come pacificamente ammesso dalla contribuente, la stessa ha omesso di indicare, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 (per l'anno di imposta
2020), i dati catastali dell'immobile per il quale si chiede il riconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali, in materia di spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 comma 1 lett. a) e 1 comma 1 lett. a) del decreto interministeriale n. 41/1998 (come modificato dalla lettera q dell'articolo 7 comma 2 del D. Lgs.
70/2011), l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile su cui sono effettuati gli interventi di ristrutturazione non è un requisito formale, ma è previsto, in termini sostanziali, ai fini del riconoscimento della detrazione. A dire dell'Agenzia delle Entrate a nulla rileva l'eccezione difensiva circa l'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione integrativa presentata nel
2025, in quanto i detti dati avrebbero dovuto essere inseriti nella dichiarazione originaria.
Asserisce l'Agenzia delle Entrate che il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, ex art. 43 del dpr 600/1973, entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.12.2023, mentre, nel caso in esame, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 7.2.2025, con conseguente tardività della stessa anche in base alla predetta norma. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio ribadisce la correttezza della rettifica avvenuta all'esito del controllo espletato ai sensi dell'articolo 36 ter del
DPR 600/1973 e la legittimità della cartella esattoriale impugnata.
Successivamente la ricorrente, con apposita istanza, dava atto di aver definito la pretesa impositiva recata nell'atto impugnato, pari ad euro 2.990,57 previa presentazione di apposita richiesta di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pagamento della prima rata e, per dette ragioni, richiede l'estinzione del giudizio scaturente dal Ricorso introduttivo in forza della richiamata definizione della pendenza tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, visti gli atti prodotti e vista l'istanza depositata dalla ricorrente di cessata materia del contendere per la definizione della pendenza tributaria, prende atto della cessata materia del contendere. Le spese di lite, vista la cessata materia del contendere, si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250035980155000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4441/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: l'ufficio si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820250035980155000 notificata in data 23.04.2025 con contestuale richiesta di trattazione in pubblica udienza ex art. 33 del D. Lgs. n. 546 del 1992. scaturente dal controllo n. 04549112185 ex 36-ter del d.P.R.
n. 600 del 1973 precedentemente avviato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio
Territoriale di Milano 5 per l'anno d'imposta 2020.
In particolare, nel Controllo formale, l'Ufficio contestava alla Ricorrente l'omissione dichiarativa commessa nel modello Redditi PF 2021 telematicamente trasmesso in data 12.01.2023 segnatamente relativa al mancato inserimento dei dati catastali di un immobile sito in Milano, Indirizzo_1, disconoscendo, pertanto, il diritto alla detrazione della Ricorrente delle spese per il recupero del patrimonio edilizio oltre che quelle correlate all'arredo.
La ricorrente, al fine di integrare i dati richiesti dall'Ufficio nel Controllo formale AdE, provvedeva, in data
07.02.2025, a inviare telematicamente una dichiarazione integrativa recante, invero, le informazioni catastali necessarie per i controlli dell'Ufficio oltre che in osservanza delle prescrizioni dell'art. 4 del Decreto
Interministeriale n. 41 del 1998.
Si costitutiva telematicamente l'Agenzia delle Entrate la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato e dell'atto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate premette che, come pacificamente ammesso dalla contribuente, la stessa ha omesso di indicare, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 (per l'anno di imposta
2020), i dati catastali dell'immobile per il quale si chiede il riconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali, in materia di spese per il recupero del patrimonio edilizio.
Orbene, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 comma 1 lett. a) e 1 comma 1 lett. a) del decreto interministeriale n. 41/1998 (come modificato dalla lettera q dell'articolo 7 comma 2 del D. Lgs.
70/2011), l'onere di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile su cui sono effettuati gli interventi di ristrutturazione non è un requisito formale, ma è previsto, in termini sostanziali, ai fini del riconoscimento della detrazione. A dire dell'Agenzia delle Entrate a nulla rileva l'eccezione difensiva circa l'indicazione dei dati catastali nella dichiarazione integrativa presentata nel
2025, in quanto i detti dati avrebbero dovuto essere inseriti nella dichiarazione originaria.
Asserisce l'Agenzia delle Entrate che il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa, ex art. 43 del dpr 600/1973, entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.12.2023, mentre, nel caso in esame, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 7.2.2025, con conseguente tardività della stessa anche in base alla predetta norma. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio ribadisce la correttezza della rettifica avvenuta all'esito del controllo espletato ai sensi dell'articolo 36 ter del
DPR 600/1973 e la legittimità della cartella esattoriale impugnata.
Successivamente la ricorrente, con apposita istanza, dava atto di aver definito la pretesa impositiva recata nell'atto impugnato, pari ad euro 2.990,57 previa presentazione di apposita richiesta di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 e pagamento della prima rata e, per dette ragioni, richiede l'estinzione del giudizio scaturente dal Ricorso introduttivo in forza della richiamata definizione della pendenza tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, visti gli atti prodotti e vista l'istanza depositata dalla ricorrente di cessata materia del contendere per la definizione della pendenza tributaria, prende atto della cessata materia del contendere. Le spese di lite, vista la cessata materia del contendere, si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.