Decreto cautelare 3 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 05/02/2026, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00225/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2025, proposto da
AR GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA ST MU, non costituito in giudizio;
per accertare
la nullità insanabile, ovvero l’inesistenza giuridica, della concessione edilizia n. 12 del 1990 emanata con difetto assoluto di attribuzione in capo al Comune di Calasetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AB RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente GH AR ha proposto ricorso “ per l’accertamento della nullità insanabile (ossia inesistenza giuridica) e/o nullità strutturale della concessione in sanatoria n. 12 del 1990 emanata con difetto di attribuzione in capo al comune di Calasetta avente oggetto impossibile da poter sanare (abuso edilizio insanabile) ”.
In particolare, il ricorrente deduce di essere “ proprietario di immobili adiacenti a quelli oggetto di abusi edilizi a seguito dei quali il Comune di Calasetta ha redatto il dattiloscritto protocollato al n. 12 del 1990 di cui si è avuta conoscenza dopo anni di denunce ed attività ostruzionistica operata dal piccolo comune sardo. Tuttavia la presente azione è imprescrittibile, in quanto il terzo confinante dal “provvedimento” ha sempre il diritto di agire in giudizio affinché la pronuncia valuti il provvedimento e comunque essendo rilevabile d’ufficio anche la mera nullità che differisce dall’inesistenza giuridica del provvedimento emesso con assoluta carenza di potere da parte della P.A. convenuta ”.
2. Resiste il Comune di Calasetta, che ha sviluppato plurime eccezioni preliminari nonché richiesto il rigetto del ricorso nel merito siccome infondato.
3. Con decreto ex art. 56 c.p.a. è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche.
4. Con ordinanza collegiale n. 109 del 22 gennaio 2026 è stata respinta l’istanza di ricusazione proposte nei confronti del Presidente EL dal ricorrente, disponendo perciò che “ si proceda oltre nella trattazione della istanza cautelare con la composizione originaria del Collegio, comprensiva del Presidente EL ”.
5. In data 23 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato querela di falso incidentale, affinchè il T.a.r. voglia “ accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni di fatto contenute nel suddetto provvedimento; disporre ogni mezzo istruttorio ritenuto opportuno; sospendere il giudizio principale, ove necessario; con ogni conseguenza di legge anche ai fini della nullità radicale della predetta concessione in sanatoria n. 12 del 1990 ”.
6. In vista della camera di consiglio il ricorrente ha depositato il 2 febbraio 2026 “ note d’udienza ” con cui, nel ribadire le ragioni del ricorso, ha così affermato “ Preliminarmente ci si oppone alla decisione del ricorso all’esito della presente Camera di Consiglio, al fine di esercitare pienamente l’attività difensiva anche tramite la produzione di motivi aggiunti, richiedendo in ogni caso termini a difesa per eventuali questioni che dovessero emergere nel corso dell’odierna udienza afferente esclusivamente all’istanza cautelare ”.
7. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata, nonché avviso ex art. 73, comma 3 c.p.a. di possibili profili di inammissibilità della querela di falso incidentale.
8. In premessa, deve essere ricordato (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 9 settembre 2024, n. 609) che la giurisprudenza, costantemente insegna – senza obiezioni da parte della dottrina processual-amministrativistica – che la rinuncia alla istanza cautelare non è prevista dall’art. 60 c.p.a. tra le cause ostative alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, tali essendo solo la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione, mentre la definizione del giudizio con tale modalità risponde al canone costituzionale di ragionevole durata del processo ed al principio di economia processuale; dunque, la possibilità che il giudice amministrativo chiuda il processo con sentenza immediata presuppone, a ben vedere, solo la proposizione dell’istanza cautelare, e non anche la permanenza dell’interesse della parte (o delle parti) alla decisione di tale domanda (conf., di recente, TAR Sardegna, I, sentenze n. 411 e n. 110 del 2024; v. inoltre Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 2023, n. 8654; id., 28 luglio 2015 n. 3718; Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045; CGARS, n. 944 del 2022; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, n. 2075 e n. 2077 del 18.12.2020; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 178; T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 luglio 2018, n. 799; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, n. 589 del 2.10.2018; T.A.R. Sicilia – Palermo, n. 29/2017; T.A.R. Piemonte - Torino n. 616/2020).
Né costituisce causa ostativa all'applicazione di siffatta soluzione l'assenza del difensore alla udienza camerale (come è accaduto nella controversia odierna – cfr. verbale d’udienza). Infatti, come statuito da Cons. Stato, II, sent. n. 1453/2021 (e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori),“ la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, come già precisato dal Consiglio (di Stato), non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere, “in nuce”, la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2015, n. 4017 e 20 dicembre 2011, n. 6759). Come anche da questa Sezione recentemente rilevato (cfr. sentenza 23 dicembre 2020, n. 8290), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è, infatti, configurabile solo laddove queste compaiano; mentre la scelta di non comparire alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare (o, addirittura, di non costituirsi), non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 c.p.a. ed il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (cfr., in termini, anche Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2018, n. 2405).
E, ancora, “ la definizione immediata della causa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. non trova elementi preclusivi nella mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, il cui eventuale interesse contrario è sufficientemente garantito dall’accertamento della ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria di una parte non può precludere la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa ” (così Cons. Stato, II, sent. n. 276/2022; conf., inoltre, Cons. Stato, III, n. 3453/2014).
8.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative alla definizione del presente ricorso con sentenza in forma semplificata in quanto:
- le “ note d’udienza ” – istituto previsto eccezionalmente nel periodo emergenziale Covid-19, ma oggi privo di copertura normativa - depositate dal ricorrente nelle quali adduce genericamente esigenze difensive e l’intenzione del pari generica di proporre motivi aggiunti costituiscono in realtà una memoria tardiva, poiché depositata oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio e, come tale inammissibile, della quale non può quindi tenersi conto ai fini della decisione;
- il ricorrente ha peraltro insistito per la decisione dell’istanza cautelare contenuta nel ricorso, risultando perciò il Collegio senz’altro nella possibilità di decidere l’intera controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- tra l’altro, nelle note il ricorrente si limita ad affermare genericamente che intende proporre motivi aggiunti, ma non rappresenta neppure in cosa tali motivi aggiunti dovrebbero consistere né tantomeno gli atti ulteriori che con essi intende impugnare, limitandosi poi nella stessa memoria ad insistere per la fissazione di una udienza per la decisione della querela di falso incidentale.
Come risulterà anche dalla successiva espositiva, sussistono al contrario i presupposti per la decisione in forma semplificata.
9 Preliminarmente, come da avviso reso in sede d’udienza, deve essere dichiarata inammissibile la querela di falso proposta incidentalmente dal ricorrente volta a ottenere una pronuncia sulla stessa da parte di questo T.a.r., in quanto, pur attribuendo l’art. 8 c.p.a. il potere al giudice amministrativo di decidere in via incidentale “ tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale” , ne eccettua espressamente proprio l’ipotesi della querela di falso: “Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria (…) la risoluzione dell'incidente di falso ” (comma 2).
La querela di falso proposta incidentalmente in questo giudizio è perciò evidentemente inammissibile.
10. Nel merito, il ricorrente propone l’azione di nullità/inesistenza avverso la concessione in sanatoria del 12 del 1990 del Comune di Calasetta, ma rileva il Collegio come la medesima azione avverso il medesimo provvedimento sia già stata proposta – peraltro con plurimi ricorsi aventi lo stesso oggetto – dalla società RO Sisteni & Comvinioni S.r.l., della quale l’odierno è socio.
11. Anche a voler ritenere ammissibile l’odierna domanda sotto questo profilo, al Collegio è sufficiente richiamare le motivazioni rese dalla Sezione in sede di decisione, alla precedente camera di consiglio del 21 gennaio 2026, dei citati ricorsi per la declaratoria di nullità o inesistenza della medesima concessione in sanatoria n. 12 del 1990:
“ Il ricorso, analogo ad altre iniziative giurisdizionali attivate dalla medesima ricorrente o dal socio della stessa GH AR, è inammissibile e comunque manifestamente infondato, sulla scorta delle argomentazioni già rese in plurime decisioni di questa Sezione, tutte confermate dal Consiglio di Stato, tanto in relazione a ricorsi nei quali la parte ricorrente ha dedotto il silenzio dell’amministrazione su istanze proposte per la demolizione delle opere, quanto su domande analoghe alla presente, tutte fondate sull’assunto della nullità o inesistenza del titolo edilizio.
8. La tesi di fondo che anima questi ricorsi è, infatti, giuridicamente insostenibile.
8.1. Come già affermato da questa Sezione:
- “un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria rilasciato in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici – fattispecie denunciata con il ricorso in esame – non può configurarsi giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 1 l. n. 241 del 1990 e deve, perciò, essere impugnato nel termine di cui all’art. 41 c.p.a.” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 16 giugno 2025, n. 552);
- “Osserva il Collegio che dalla complessiva disamina della documentazione versata in giudizio si inferisce come le opere edilizie delle quali viene lamentata la presunta abusività da parte del ricorrente, siano state ripetutamente attenzionate (anche in ragione di pregressi esposti della medesima parte) dall’amministrazione comunale, dagli organi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica e anche dalle competenti forze dell’ordine. Emerge anche come gli organi competenti abbiano, nel tempo, rilasciato una pluralità di provvedimenti autorizzativi, anche a sanatoria, tali da non rendere evidente l’esistenza, ad oggi, di residui abusi, e imponendo una approfondita e complessa verifica che necessariamente impone articolate interlocuzioni tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte. (…) In definitiva, proprio l’esistenza di una pluralità di provvedimenti autorizzatori oramai consolidatisi nei loro effetti, e il tenore delle contestazioni formulate in questa sede conduce a ritenere che l’azione ora proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa solleciti, nella sostanza, un intervento in sede di autotutela che, tuttavia, non si correla a un corrispondente obbligo a provvedere da parte dell’amministrazione” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 6 marzo 2025, n. 211);
- “L’esistenza dei provvedimenti autorizzatori perciò esclude l’abusività sub specie di carenza di titolo autorizzatorio e, perciò, l’istanza della ricorrente, così come quella del sig. GH, si risolve in una istanza di annullamento in autotutela dei titoli edilizi pacificamente esistenti. In sostanza, erra la ricorrente nel ritenere che non si sia compreso il contenuto dell’istanza trasmessa, poiché, in realtà, così come proposta, la stessa non è fondata in quanto, anche in tesi di parte ricorrente, risultano i titoli edilizi per l’immobile per cui è causa; ma, allora, perché tali immobili possano essere considerati abusivi, dovrebbero essere annullati i provvedimenti in questione” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 542).
8.2. Tali considerazioni sono state confermate dal Consiglio di Stato, che, in relazione al motivo d’appello con cui “l’appellante contesta la sentenza del T.A.R. per aver riconosciuto efficacia a titoli edilizi illeciti, che sarebbero invece radicalmente improduttivi di effetti e non suscettibili di consolidamento. Sostiene, di conseguenza, che sia erronea la riqualificazione dell’azione operata dal giudice di primo grado come volta a sollecitare un intervento in autotutela, poiché l’obiettivo perseguito dal privato è l’adozione di un provvedimento demolitorio nei confronti di un manufatto connotato da insanabile abusività”, lo ha rigettato chiarendo che “8.1. Il motivo è infondato. L’appellante fonda la propria doglianza su una categoria giuridica – quella dell’atto amministrativo “illecito” – che non trova riscontro nel diritto positivo, il quale contempla unicamente le figure patologiche dell’annullabilità (art. 21-octies, l. 241/1990) e della nullità (art. 21-septies, l. 241/1990).
8.2. I vizi dedotti – concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici – possono integrare ipotesi di annullabilità per violazione di legge dei titoli edilizi rilasciati dall’Amministrazione, ma non ne determinano la radicale nullità, configurabile soltanto nelle fattispecie tassative previste dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990, che nella specie non ricorrono. In quanto meramente annullabili, tali provvedimenti valgono a legittimare le opere realizzate e devono essere tempestivamente impugnati dagli interessati, nei termini di legge.
8.3. Corretta appare, quindi, la riqualificazione dell’istanza operata dal T.a.r., secondo cui l’iniziativa, solo in apparenza diretta a sollecitare l’esercizio del potere repressivo, si configura, in realtà, come richiesta di riesame in autotutela di titoli edilizi già rilasciati e non più direttamente impugnabili per decorso del relativo termine (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2022, n. 7838)” (Cons. Stato, sez. II, 24 novembre 2025, n. 9145; cfr. anche le coeve sentenze nn. 9144 e 9146).
Le medesime decisioni hanno altresì chiarito che:
- “Per consolidata giurisprudenza (C.G.A., 26 maggio 2020, n. 325; Cons. Stato, sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1536), il potere di annullamento regionale del permesso di costruire costituisce una speciale ipotesi di autotutela e, in quanto tale, non è coercibile dal privato. Ne deriva che non è possibile ovviare alla mancata impugnazione dei titoli edilizi nel termine decadenziale di legge mediante la presentazione di un’istanza ex art. 39 T.U. edilizia, poiché su di essa l’Amministrazione regionale non ha alcun obbligo giuridico di provvedere (Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8967)”;
- “Una volta accertato che le opere contestate risultano assistite da permessi di costruire in sanatoria, l’eventuale intervento su di essi ricade nel paradigma dell’autotutela. Tale potere ha sempre natura discrezionale, anche quando abbia ad oggetto titoli edilizi asseritamente illegittimi, «non potendosi postulare, in via generale e indifferenziata, un interesse pubblico in re ipsa alla rimozione di tali atti» (Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8). Il relativo esercizio è, pertanto, rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione e non può essere sollecitato mediante il ricorso avverso il silenzio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2022, n. 1687)”.
Peraltro, a fronte della deduzione attorea per cui “l’appellante stigmatizza l’agire del T.a.r., la cui decisione contribuirebbe ad alimentare la proliferazione di giudizi e a perpetuare la situazione di abusivismo edilizio denunciata nell’istanza”, il Consiglio di Stato ha affermato che “Il motivo reca una generica contestazione dell’operato del giudice di primo grado, ma non introduce nuove questioni di fatto o di diritto idonee a incrinare la correttezza della sentenza impugnata. In quanto privo di autonoma consistenza giuridica e carente di specificità, esso risulta dunque inammissibile”.
9. Da tutto quanto sin qui esposto emerge chiaramente l’insostenibilità giuridica della tesi di parte ricorrente in ordine alla nullità insanabile o inesistenza della concessione edilizia in sanatoria, per cui, così rettamente ricostruita in diritto la fattispecie, il ricorso è evidentemente tardivo.
La ricorrente si è limitata ad allegare nel solo ricorso NRG 1104/2025 di aver appreso dell’esistenza del titolo edilizio in sanatoria n. 12 del 1990 in quanto “Recentemente la società ricorrente ha accertato, tramite una relazione di servizio (all. n. 1) del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Calasetta (Geom. Andrea Rombi) redatta il 17/07/2017 (…)” (p. 2).
Ora, perciò, è evidente, da un lato, che il ricorso sarebbe al più dovuto essere proposto entro il termine di decadenza decorrente da tale momento (2017), ma, in ogni caso, si deve evidenziare che la costruzione di cui è dedotta l’abusività (così come il provvedimento impugnato che la legittima) insiste, pacificamente, sull’area dal 1990 e dunque la ricorrente era nelle condizioni di proporre ricorso – e avrebbe dovuto – nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi del provvedimento impugnato, tanto più che deduce la totale inedificabilità dell’area (cfr. ex multis T.a.r. Sardegna, sez. II, 18 luglio 2023, n. 547: “nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere”) (in termini T.a.r Sardegna, sez. I, n. 552/2025, cit.).
10. Non può più oggi rimettersi in discussione la legittimità della concessione edilizia in sanatoria n. 12 del 1990, poiché la stessa è – al più – semplicemente annullabile per violazione di legge, poiché a tale vizio sono riconducibili tutte le argomentazioni svolte nei ricorsi riuniti e, perciò, essi si appalesano inammissibili ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 26 gennaio 2026, n. 154).
12. Risulta perciò, su tali basi, del tutto infondata la prospettazione anche oggi sostenuta per cui sarebbe l’odierna azione imprescrittibile e dunque ancora proponibile, dovendosi peraltro e comunque ricordare che l’azione di nullità del provvedimento amministrativo è proponibile entro il termine di decadenza di 180 giorni, ex art. 31, comma 4 c.p.a.
13. Ora, come emerge anche da quanto sin qui ricostruito, il Collegio non può nuovamente, come nel citato precedente, fare a meno di rilevare che l’odierna controversia non possa che essere esaminata in una più ampia ottica concernente il proliferare delle iniziative giurisdizionali sottoposte all’attenzione di questo Tribunale dall’attuale sig. GH AR, da un lato, e dalla società ricorrente RO Sisteni & Comvinioni srl, dall’altro (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 13 giugno 2025, n. 538, 541, 542, 543; 16 giugno 2025, n. 552).
Questo Tribunale ha già evidenziato la documentale emersione della sussistenza di “ un collegamento tra la srl e il suddetto GH il quale ultimo, a sua volta e in via individuale, sta impegnando l’attività del Tribunale con una moltitudine di ricorsi, tuttora pendenti, concernenti sempre la medesima materia e proposti avverso la stessa amministrazione comunale ”.
Osserva il Collegio che il complessivo quadro dei contenziosi proposti evidenzi un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie che, partendo dalla titolarità (o dalla mera disponibilità) di immobili insistenti nel Comune di Calasetta, di volta in volta si traduce in una sistematica e strumentale duplicazione di gravami -spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità come quello all’esame- volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà della ricorrente.
La condotta in parola tuttavia si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali atteso che tale approccio denotante l’intento di parcellizzare in maniera strumentale le iniziative contenziose è idoneo a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso, rivelandosi di ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019; Cass. civ., Sez. I, ord., 02/09/2024, n. 23488).
Le superiori considerazioni rendono evidente la sussistenza dei presupposti per applicare l'articolo 26 comma 1, seconda parte, a mente del quale “il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”, posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire, secondo il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio, l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cons. Stato, sez. V Sez., sentenza n. 8487 del 2023 e Cass. S.U. n. 9912 del 20.04.2018).
14. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Calasetta, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ove dovuti.
Condanna la parte ricorrente a pagare, al Comune di Calasetta, la somma ulteriore di euro 2.000,00 (duemila/00), ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco EL, Presidente
AB RR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB RR | Marco EL |
IL SEGRETARIO