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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 43/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. CA LI Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. CA Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello da c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Federica Costa e l'avv. Chiara Alvisi
Appellante contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 nonché il Sindaco del (c.f. Controparte_1 CP_2
) entrambi con l'avv.Francesco Milan C.F._1
Appellati
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Appello avverso la sentenza
n.2358/2023 pubblicata in data 29/11/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante in via preliminare 1) per l'ipotesi che l'Ill.mo sig. Giudice (a) non ritenga, unicamente sulla base delle deduzioni difensive svolte di disporre già di elementi sufficienti per escludere con certezza la possibilità e la legittimità di un'interpretazione e di un'applicazione analogica e/o estensiva degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 158/2006 ai casi di macellazione speciale d'urgenza, trattandosi di interpretazione ed applicazione che sarebbero in evidente contrasto con le norme europee (in specie, ma non soltanto, con quelle di cui il detto decreto legislativo costituisce attuazione), di cui comporterebbero violazione grave e manifesta, nonché dei principi euro-unitari di proporzionalità e ragionevolezza, e (b) ai sensi dell'art. 267, 2° comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione della
Corte di giustizia dell'Unione europea su questo punto,
2) previa sospensione del presente giudizio, formulare alla Corte di Lussemburgo rinvio pregiudiziale di interpretazione, sul seguente quesito:
“Dica l'Ecc.ma Corte se il diritto dell'Unione europea, e nella specie la lettera e lo spirito delle direttive nn. 96/22/CE (con specifico riguardo al suo art. 7, comma 2) e
96/23/CE (con specifico riguardo al suo art. 9, comma 3, lett. a), nel testo risultante dalla modifica operata dalla direttiva 2003/74/CE, nonché del regolamento CE n.
853/2004 (con specifico riguardo al suo Allegato III, Sezione I, Capitoli IV e VI), salvo eventuali altre disposizioni dell'ordinamento unionale, inclusi i principi di proporzionalità e ragionevolezza
- ostino ad una interpretazione estensiva, da parte delle Autorità italiane, delle disposizioni nazionali di attuazione delle suddette direttive (nella specie, dell'art. 14,
d.lgs. n. 158/2006) che equipari l'ipotesi di invio della carcassa dell'animale al macello,
a seguito di macellazione d'urgenza ai sensi dell'allegato III, Sezione I, capitolo VI, del regolamento CE n. 853/2004, con successivo rinvenimento in essa di residui di farmaci veterinari (antibiotici) autorizzati e regolarmente prescritti, alla diversa ipotesi di invio al macello a scopo di commercializzazione (vietata) di animali vivi soggetti a trattamento illecito con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e/o con sostanze ß- agoniste, (i) stante, nel caso di macellazione d'urgenza, l'impossibilità per l'allevatore di decidere discrezionalmente il momento di tale macellazione, (ii) stante, nel caso di macellazione d'urgenza, l'assenza di una attività dell'allevatore classificabile come pag. 2/22 'commercializzazione dell'animale” (da intendersi quale “animale vivo”), (iii) stante, nel caso di macellazione d'urgenza, l'impossibilità giuridica di immettere la carcassa e/o le carni sul mercato con destinazione al consumo umano prima del favorevole esito dell'ispezione post mortem e dei connessi controlli del veterinario ufficiale, e infine (iv) stanti le insanabili differenze esistenti tra macellazione ordinaria e macellazione d'urgenza, tali da impedire un'applicazione estensiva o analogica alla seconda delle disposizioni stabilite dall'Unione europea con riguardo esclusivo alla prima;
- ostino ad un'interpretazione delle disposizioni nazionali di attuazione delle suddette direttive (nella specie, dell'art. 14 del d.lgs. n. 158/2006) che estenda l'applicazione delle sanzioni correlate al divieto esplicito di commercializzare animali soggetti a trattamento illecito con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß- agoniste anche ai casi di rinvenimento di residui ricollegabili a trattamenti farmacologici con sostanze diverse (nella specie: antibiotici) regolarmente prescritti per i quali risulti esaurito il tempo di attesa indicato nell'AIC al momento della MSU”,
- ostino ad un'interpretazione dell'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 158/2006 che ne consenta l'applicazione, in via analogica e/o estensiva, anche al caso di MSU”.
3) previa sospensione del presente giudizio, con apposita ordinanza di rimessione sollevare avanti la Corte costituzionale questione di legittimità degli articoli 14 e 15,
d.lgs. n. 158/2006, ove interpretati secondo un significato che ne comporti l'applicazione anche ai casi di macellazione speciale d'urgenza, per contrasto con l'art. 3, 1° e 2° comma, 9 co. 2 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana, implicando detta interpretazione una irrazionale identità di trattamento fra l'ipotesi di macellazione ordinaria (oggetto espresso della norma) e la diversa e incomparabile ipotesi di macellazione speciale d'urgenza, prevista e disciplinata dall'Allegato III, Capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché una sproporzionata, irragionevole ed insostenibile limitazione della libertà di iniziativa economica;
in via principale nel merito:
4) annullare la sentenza del Tribunale di Padova, seconda sezione civile, giudice unico dott.ssa Maddalena Saturni, n. 2358/2023 dd. 24.11.2023, pubblicata in data
29.11.2023, notificata dall'avv. Milan in data 13.12.2023, con riferimento alle pp. 6-24
(capi 2, 3, 4, 5, 6, la pronuncia sulle spese e il conseguente dispositivo) e pag. 3/22 conseguentemente annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 del sindaco del nella parte riconfermata dalla sentenza gravata, in Controparte_1 quanto illegittima ed invalida per tutti i motivi indicati nel ricorso in appello e precisati in replica nelle presenti note;
conseguentemente 5) dichiarare automaticamente inefficaci e comunque inopponibili alla per tutte le ragioni indicate nel Parte_1 presente ricorso, tutti gli atti presupposti all'ordinanza-ingiunzione annullata, che la stessa ha confermato, e segnatamente:
- il verbale n. 2019/027 dd. 18 ottobre 2019 dell'Aulss 6 Euganea (cfr. DOC. 3) nonché tutti gli atti ivi menzionati e segnatamente: il verbale di prelievo n. 19/150 dd. 6 agosto
2019; il rapporto di prova n. 19BAT-U/5532 dd. 8 agosto 2019; il verbale di prelievo n.
MAC 02/19 dd. 9 agosto 2019; il rapporto di prova n. 19CHI_F/3363 dd. 30 agosto
2019 dell' con tutti gli allegati rapporti di prova (n. Controparte_3 C.F._2 dd. 5 settembre 2019 e n. 2019/356139 dd. 29 agosto 2019): cfr. DOC. 3quinquies;
- il verbale n. 2019/028 dd. 18 ottobre 2019 dell'Aulss 6 Euganea (cfr.DOC. 4);
- il verbale n. 2019/029 dd. 5 novembre 2019 dell'Aulss 6 Euganea (cfr. DOC. 5) nonché tutti gli atti ivi menzionati e segnatamente: il verbale di prelievo n.
IT056AG62222019001 dd. 5 novembre 2019; il rapporto di prova n. 19 BAT – U/6652 del 16 settembre 2019; il verbale di prelievo n. IT056AG62222019002 dd. 18 settembre
2019; il rapporto di prova n. 19CHI_F/3829 del 11 ottobre 2019 con tutti gli allegati rapporti di prova (n. 19BAT-U/6893 dd. 11 ottobre 2019 e n. 2019/404120 dd. 2 ottobre
2019) (cfr. DOC. 5 quater);
- il verbale n. 2020/017 dd. 30 aprile 2020 dell'Aulss 6 Euganea (cfr. DOC. 6).
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrami i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA, spese generali ed imposta di registro, ove dovuta. in denegato subordine:
7) riformare la sentenza gravata e conseguentemente l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco del n. 15/2020 dd. 26.08.2020, applicando i minimi CP_1 CP_1 edittali;
in ogni caso e comunque
8) riformare la sentenza gravata sul punto delle spese compensando per intero le spese fra le parti ovvero, in via ulteriormente gradata, applicando la compensazione per almeno un quinto delle spese liquidate nel giudizio di primo grado. pag. 4/22 in via istruttoria:
9) ammettere tutte le prove costituite e costituende dedotte dall'esponente; nella specie:
9.1) tutti i documenti elencati in calce al ricorso in appello;
9.2) previa occorrendo rimessione in termini dell'appellante, i docc. 10, 11, 13 trattandosi di fonti normative, primarie e secondarie e quanto al doc. 12 di articolo di dottrina pubblicato successivamente alla chiusura del procedimento;
9.3) per la sola ipotesi che l'Ill.mo Giudice non reputi i pareri pro veritate del prof.
prodotti a corredo del presente ricorso (all.ti 3undecies e 5sexies) e Persona_1 dall'autore confermati in sede di prova testimoniale, sufficienti ad accertare i fatti e i dati tecnici in essi asseverati, disporsi apposita CTU avente ad oggetto
(i) la possibilità che, nel caso del bovino m.a. FR7937341481 (cui si riferisce il verbale n. 2019/027 dell'Aulss 6 Euganea, DOC. 3), il riscontro di residui di farmaci veterinari superiori ai limiti di legge, decorso il tempo di sospensione prescritto, sia stato determinato dall'occorrenza di diverse circostanze quali, tra le altre, la diminuita capacità di eliminazione dell'antibiotico a causa del possibile accumulo del medicinale nel sito di inoculo per iniezioni ripetute, la sedimentazione del principio attivo
(antibiotico) nel flacone di IL (sospensione acquosa), l'indicazione erronea dei tempi di sospensione del farmaco IL per il mercato italiano in rapporto ai ben più lunghi tempi di sospensione indicati dal produttore del medesimo farmaco per altri mercati stranieri o da altri produttori di farmaci a base di CI G (OC e
Procapen) per il mercato italiano;
(ii) nel caso del bovino m.a. FR2318651654 (cui si riferisce il verbale n. 2019/029 dell'Aulss 6 Euganea, DOC. 5) la possibilità che il riscontro di residui superiori ai limiti di legge, decorso il tempo di sospensione prescritto, sia stato concretamente determinato dall'occorrenza di diverse circostanze concomitanti quali il possibile accumulo del medicinale nel sito di inoculo, l'erronea indicazione del produttore del farmaco
Vetamplius a proposito dei tempi di sospensione atteso che per la carne di bovino gli stessi sono stati modificati nel corso degli anni, passando da 4 giorni nel 2006, a 14 giorni nel 2007 ed infine a 4 giorni nel 2009, malgrado detto medicinale abbia mantenuto identica composizione.
pag. 5/22 9.4) ammettere la conferma testimoniale del contenuto delle relazioni qui prodotte sub
DOC. 3undecies e DOC. 5 sexies da parte del prof. professore ordinario di Persona_1 medicina legale veterinaria presso l'Alma Mater Studiorum – Università degli studi di
Bologna;
9.5) ammettere altresì le seguenti prove testimoniali:
1) “vero che in data 26 aprile 2020 lei ha caricato la bovina m.a. FR0333108182 sull'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK”
2) “Vero che nella circostanza meglio descritta nel capitolo che precede, la bovina m.a.
m.a. FR0333108182 saliva autonomamente sull'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK”.
Si indica come teste sui capitoli 1) e 2) il Sig. dipendente della Testimone_1 Pt_1
domiciliato presso l'Azienda Guzzo s.a.s, in via Villa del Bosco n.
[...] CP_1
77/A, cap 35030.
Rigettare tutte le richieste istruttorie avversarie.
Per l'appellato.
In in via preliminare:- Rigettarsi per le motivazione di cui in narrativa le domande spiegate in via preliminare, sub 1), 2) e 3) dall'appellante ossia rigettarsi l'istanza di rinvio pregiudiziale alla corte di Lussemburgo di interpretazione sul quesito posto sub 2
e altresì rigettarsi l'istanza di remissione avanti alla Corte Costituzionale, previa sospensione del presente giudizio, della questione di legittimità spiegata sub 3) delle conclusioni per i motivi in narrativa dedotti sub A;
- Dichiarare inammissibile la richiesta di rideterminazione della sanzione in quanto domanda nuova e non spiegata nel giudizio di primo grado;
Nel merito
1) dato atto di ogni risultanza di causa, rigettare per i motivi di cui in narrativa specificati tutte le domande dell'appellante e quindi:
- la domanda di riforma integrale dei capi 2,3,4,5,6 della Sentenza del Tribunale di
Padova n. 2358/2023
- la domanda sub 4) delle conclusioni di merito dell'appellante di annullamento, in tutto o in parte, pag. 6/22 dell'ordinanza ingiunzione n. 15/2020;
- la domanda sub 5) delle conclusioni
- la domanda sub 6) delle conclusioni;
- la domanda sub 7) delle conclusioni di riforma dell'ordinanza ingiunzione, applicando i minimi edittali in quanto inammissibile e comunque infondata;
- la domanda sub 8) delle conclusioni sulle spese e conseguentemente:
2) Confermare la Sentenza impugnata e, con la migliore formula, l'ordinanza ingiunzione ed ogni altro atto presupposto;
3) Condannare l'appellante al rimborso delle spese processuali.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa sia rimessa in istruttoria:
In via Istruttoria: Ci si oppone alle istanze di CTU in quanto inconferenti, richiamandosi estensivamente a quanto dedotto nel doc. 40 note interpretative utilizzo farmaco ULSS
6 prot. n. 0027156 del 22.02.2021, depositata unitamente alla presente memoria.
Ci si oppone alla richiesta testimoniale del contenuto delle relazioni doc. 3 undeciers e doc. 5 sexies in quanto inammissibili vertendo su pareri.
Nell'ipotesi di Sua ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando il a teste su prova contraria il Dr. , domiciliato presso al Azienda ULSS Testimone_2
n. 6 Euganea, via Scrovegni 14 Padova.
Il ricorso non contesta i fatti di cui ai verbali che costituiscono prova fino a querela di falso.
Si chiede ad ogni buon conto che sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero è o no che una aliquota di campione di cui al verbale doc. 18 verbale di prelievo che mi si rammostra, in data 18.09.2019 è stata consegnata a e le Controparte_4 altre cinque sono state inviate all'istituto zooprofilattico delle Venezie ente accreditato?
2) Vero è o no che le aliquota di campione di cui al verbale doc. 18 verbale di prelievo n. it056g62222019002 che mi si rammostra, in data 18.09.2019 sono state prelevate dal muscolo della carcassa meglio descritta nel doc. 18 citato?
3) Vero è o no che una aliquota di campione di cui al verbale doc. 27 verbale di campione ufficiale n. MAC 02.2019 del 09.08.2019, che mi si rammostra in data pag. 7/22 09.08.2019 è stata consegnate a e le altre cinque sono state inviate Controparte_4 all'istituto zooprofilattico delle Venezie?
4) Vero è o no che le aliquote di campione di cui al verbale doc. 27 verbale di campione ufficiale n.MAC 02.2019 del 09.08.2019, sono state prelevate in data 09.08.2019 dal muscolo della carcassa bovina meglio descritta nel doc. 27 citato?
Si indicano a teste su tutti i capitoli di prova, domiciliata presso IMC Controparte_4 srl Via Cimitero 12 AGNA;
sui capitoli da 1 a 2 compreso il dr. e la Testimone_3 dr.ssa sui capitoli da 3 a 4 il dr. , tutti domiciliati Persona_2 Persona_3 presso la Azienda ULSS n. 6 EUGANEA, Via Scrovegni 14, Padova.
5) Si chiede che siano sentiti a conferma sui fatti di cui ai verbali di contestazione di infrazioni doc. 7 sanzione amministrativa 2019/029 del 05.11.2019 il dr. Tes_3
e la dr.ssa e il dr. come sopra domiciliati.
[...] Persona_2 Testimone_2
6) Si chiede che siano sentito a conferma sui fatti di cui ai verbali di contestane di infrazione doc. 11 Sanzione amministrativa n.2019.027 del 18.10.2019 il dr.
[...]
e il dr. come sopra domiciliato. Per_3 Tes_2 Tes_2
7) Si chiede che siano sentito a conferma sui fatti di cui ai verbali di contestazione di infrazione doc. 5 Sanzione amministrativa n.2019.028 del 18.10.2019 il dr.
[...]
e il dr. come sopra domiciliato. Per_3 Tes_2 Tes_2
8) Si chiede che siano sentiti a conferma sui fatti di cui al verbale di contestazione di infrazione doc. 9 sanzione amministrativa n. 2020-017 del 30.04.2020 e relata di notifica il medico veterinario domiciliato presso l'Azienda ULSS n. 6 Persona_4
Euganea, via Scrovegni 14 Padova.”.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 del 26.08.2020 del Sindaco del CP_1
notificata in data 27.08.2020, veniva ingiunto alla società agricola CP_1 [...] il pagamento della somma complessiva di € 49.390,00 per Parte_1 le seguenti sanzioni:
- € 2.000,00 per violazione del d. lgs. 151/2007 allegato 1, punto 2, lettera c) di cui al verbale n. 2019/014;
pag. 8/22 - € 20.658,00 per violazione dell'art. d. lgs. 158/2006 art. 14 comma 3 lettere a) e b) di cui al verbale n. 2019/27 del 18.10.2019;
- € 4.074,00 per violazione del d. lgs. 158/2006 art. 15 comma 6 di cui al verbale n.
2019/028 del 18/10/2019;
- € 20.658,00 per violazione dell'art. d. lgs. 158/2006 art. 14 comma 3 lettere a) e b) di cui al verbale n. 2019/029 del 05.11.2019;
- € 2.000,00 per violazione del d. lgs. 151/2007 allegato 1, punto 2, lettera a) di cui al verbale n. 2020/017 del 30.04.2020.
Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data
25.9.2020, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n.15/2020 del 26.08.2020 contestando la nullità dei provvedimenti per assenza di motivazione, l'illegittimità dell'ordinanza per aver incluso la contestazione del verbale n. 2019/14 già archiviato dal la nullità CP_1 dell'ingiunzione per violazione PNR (Piano Nazionale Residui) e la violazione del diritto di difesa della società agricola nel corso del procedimento di campionamento ed analisi per i verbali nn. 2019/027 e 2019/029. Sosteneva inoltre l'inapplicabilità della norma contestata dal nei verbali nn. 27/2019 e 29/2019 alla fattispecie concreta CP_1
Parte della (Macellazione speciale d'urgenza) la mancanza di elemento soggettivo in capo alla la presenza di una scriminante per stato di necessità, e, quanto al Parte_1 verbale n. 2019/028 l'applicazione di una sanzione inesistente, l'inapplicabilità della Parte norma contestata all'ipotesi di la mancanza di elemento soggettivo in capo alla e, infine, quanto al verbale n. 2019/017 la mancanza di motivazione, Pt_1
l'inapplicabilità della normativa in quanto riferita al trasporto di animali vivi per tragitto inferiore a 50 km;
trasporto eseguito in accordo con il veterinario dell'Aulss n, 6; idoneità dell'animale al trasporto e l'assenza dell'elemento soggettivo.
Si costituiva il assumendo l'erroneo inserimento del verbale n. Controparte_1
2019/14 e, per il resto, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata con rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Padova con sentenza n. 2358/2023, depositata in data 29.11.2023, annullava parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020, limitatamente alla sanzione di € 2.000,00 di cui al verbale n. 2019/014 del 29.04.2019 dell'Aulss 6 Euganea, e pag. 9/22 rigettava il resto dell'opposizione confermando l'ordinanza ingiunzione e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite nella frazione di 9/10 in favore del
[...]
, con compensazione della residua quota. CP_1
Il giudice di prime cure accoglieva il motivo di opposizione relativamente all'erroneo inserimento nell'ordinanza-ingiunzione della sanzione di cui al verbale n. 2019/014, in quanto già archiviato, come peraltro ammesso dalla stessa amministrazione resistente, con parziale annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla sanzione di euro 2.000,00.
Assumeva l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo all'asserita assenza di motivazione per il richiamo al contenuto dei verbali. Quanto alle contestazioni di cui ai verbali nn. 2019/027 e 2019/029 escludeva la nullità per violazione del diritto di difesa nel campionamento e nello svolgimento delle analisi che avevano riscontrato la presenza nei bovini, avviati alla macellazione d'urgenza, di sostanze vietate, poiché le contestazioni erano state mosse sulla base delle successive attività di prelievo di campioni ufficiali eseguiti il 09.08.2019 e il 18.09.2019 i cui verbali risultavano sottoscritti dal legale rappresentante titolare del macello.
Quanto all'applicabilità dell'art. 14 terzo comma d.lgs. 158/2006 alla macellazione fuori dallo stabilimento di macello osservava come la stessa non costituiva una fattispecie del tutto diversa rispetto alla macellazione ordinaria, “trattandosi di fattispecie certamente assimilabili, essendo equiparabili (sotto il profilo della scelta da parte dell'allevatore)
l'ipotesi di mandare al macello ...capi vivi (…) e (…) capi già macellati, essendo irrilevante che in questa seconda ipotesi la legge preveda un più attento controllo post mortem del veterinario ufficiale, non più a campione ma individuale;
che “per l'allevatore non vi è un obbligo di invio al macello dell'animale sottoposto a MSU (…) ma si tratta di scelta del medesimo allevatore, che ben potrebbe inviare allo smaltimento la carcassa, in quanto ritenuto contenere residui di farmaci eccedenti il consentito, ai sensi del Reg. Ce. 1069/09” non ravvisandosi pertanto la lesione dell'articolo 3 della
Costituzione né ravvisandosi alcuna violazione della invocata normativa comunitaria e specificatamente delle direttive n.96/22/Ce e 96/23/Ce nel testo risultante dalla direttiva
2003/74/CE, nonché del regolamento Ce n. 853/2004.
pag. 10/22 Rilevava che, stante l'evidente e accertata presenza abnorme di farmaci in misura superiore ai livelli massimi residuali ammessi dalla normativa, il giudice ha ritenuto che
“il tempo di sospensione prescritto dall'art. 14, comma 3, lett. B , del D. Lgs 158/2006 non è rappresentato dal “tempo di attesa” indicato nel bugiardino del farmaco somministrato al bovino ma dal tempo necessario, secondo le cognizioni tecnico scientifiche del veterinario aziendale, per l'eliminazione del farmaco dall'organismo”
(…) Da ciò consegue l'evidente negligenza con la quale è stata attestata da parte del veterinario aziendale l'idoneità della carne al consumo umano ed i bovini sottoposti a Parte sono stati inviati al macello in contrasto con il disposto del Reg. (Ce) 854/2004,
Allegato I, sez. II, cap. III, punto 6” ravvisandosi negligenza colpevole nell'operato del ricorrente.
Rilevava come non operasse la scriminante dello stato di necessità in quanto l'allevatore poteva non mandare la carcassa al macello
Quanto alla contestazione del verbale n. 2019/028, il Tribunale rilevava che il richiamo erroneo al comma 6 anziché 4 dell'art.32 del d.lgs. 158/2006 risultava non rilevante essendo correttamente indicato il fatto contestato. Infine, con riferimento al verbale n.
2020/017, rilevava come risultava pacifico che l'animale all'arrivo al macello non era in grado di deambulare, trovando applicazione l'art. 7, punto 1 d.lgs. 151/2007 e non risultando sostenibile la responsabilità esclusiva del veterinario ufficiale.
Giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, Parte_1 Parte_1 interponeva tempestivo appello avverso l'indicata sentenza, chiedendo in via preliminare il rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Lussemburgo con riferimento agli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 158/2006 e il rinvio per questione di legittimità degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 158/2006 alla Corte Costituzionale.
In via principale insisteva per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 dichiarando inopponibili gli atti presupposti individuati nei verbali nn. 2019/027,
2019/028, 2019/029 e 2020/017, con rifusione delle spese di lite. In subordine domandava la riforma dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco del CP_1
n. 15/2020 del 26.08.2020, applicando i minimi edittali e la riforma della
[...] sentenza in punto spese di lite. pag. 11/22 Il e il Sindaco , personalmente, si costituivano Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza 1 aprile 2025 il Collegio ammetteva la prova orale richiesta dall'appellante in relazione al quinto motivo di appello ( sui capitoli. “ 1) “vero che in data 26 aprile 2020 lei ha caricato la bovina m.a. FR0333108182 sull'automezzo marca
IVECO-35/E4, targato EM097EK” 2) “Vero che nella circostanza meglio descritta nel capitolo che precede, la bovina m.a. FR0333108182 saliva autonomamente Pt_3 sull'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK” e in data 27 maggio 2025 veniva escusso il testimone indicato Testimone_1
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente rilevato come ritiene il Collegio di condividere i rilievi già svolti dal giudice di prime cure in merito alla non sussistenza di motivi di illegittimità costituzionale né a fondamento del chiesto rinvio alla CGUE rispetto all'art. 14, comma
3 del D. Lgs 158/2006 e all'art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 158/2006 tenuto conto che non appare sostenibile la asserita difformità tra la c.d. macellazione d'urgenza e la macellazione ordinaria. Rilevato come l'allevatore non è in alcun modo obbligato a inviare al macello l'animale sottoposto a macellazione d'urgenza, potendo scegliere di Parte inviare allo smaltimento la carcassa, come condivisibilmente osservato “Con la l'allevatore diviene, di fatto, per il capo interessato, il macello autorizzato e pertanto appare del tutto coerente e ragionevole che egli sia sottoposto alle stesse regole imposte per la sicurezza alimentare al macello professionale, nel quale è destinata a svolgersi la fase ulteriore di trasformazione del capo in carne… Non è dunque ravvisabile nelle disposizioni indicate alcun profilo di contrasto tra il principio costituzionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della Costituzione, trattandosi di fattispecie certamente assimilabili, essendo equiparabili (sotto il profilo della scelta da parte dell'allevatore): -
l'ipotesi di mandare al macello per la produzione della carne per il consumo umano capi vivi, ritenuti idonei al fine indicato;
- e quella di mandare al macello capi già macellati e ritenuti idonei allo stesso consumo umano, essendo irrilevante che in questa seconda ipotesi la legge preveda un più attento controllo post mortem del veterinario ufficiale, non più a campione ,a individuale”.(cfr. sentenza impugnata).
Tanto premesso, con il gravame proposto, l'appellante deduce quale primo motivo pag. 12/22 l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di motivazione e contrasto con l'art. 18 comma 2 l. n. 689/1981 sulla base dell'assunto che la motivazione dell'ordinanza per relationem ai verbali è insufficiente essendo state presentate dalla al Sindaco distinte memorie difensive per ciascun verbale Parte_1 volte a dimostrare l'inesistenza dei presupposti costitutivi della violazione, assumendo inoltre che la sentenza gravata non consentiva di individuare come sia stato determinato l'importo della sanzione in violazione all'art. 11 l. n. 689 del 1981.
Il motivo è infondato. Come osservato dalla suprema Corte: “Nell'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.2 ( cfr. Cass civ. n.3128/2010). Nel caso di specie l'appellante si è limitato a reiterare le doglianze formali già svolte nel giudizio di prime cure in relazione alla asserita mancata considerazione di due memorie difensive presentate in sede amministrativa (peraltro di cui una riferita alla sanzione annullata) e senza tuttavia dar conto del contenuto delle medesime. Né si confronta con la motivazione del rigetto di tali censure svolta nella sentenza impugnata
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “nella specie nell'ordinanza vi è espresso richiamo ai verbali di contestazione delle violazioni, in precedenza notificati alla parte, nei quali vi è chiara e articolata la descrizione delle violazioni contestate” e “in sede di opposizione il giudice non può limitarsi ad una verifica formale dei vizi dell'ordinanza, ma deve accertare l'esistenza del fatto illecito contestato”
Deve ritenersi parimenti infondata la doglianza relativa alla asserita omessa motivazione della sanzione complessivamente irrogata e di omessa graduazione della sanzione tenuto conto che l'ordinanza ingiunzione richiama in motivazione per ogni singola violazione la sanzione applicata. pag. 13/22 Quanto alla asserita omessa graduazione della sanzione in base ai criteri ex art.11
l.n.689/81 l'appellante non allega né deduce alcuno degli elementi di cui sarebbe stata omessa la considerazione tali da giustificare la comminazione di una sanzione inferiore
(gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso e condizioni economiche”).
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha confermato la violazione dell'art. 14 comma 3 lett. a) e b) d.lgs. n. 158 del 2006 contestata con il verbale n.2019/027, e con il verbale n. 2019/029 relativi alla macellazione speciale d'urgenza del bovino (MSU) m.a. FR7937341481 (il primo verbale) e al bovino m.a. FR2318651654 (il secondo verbale).
L'appellante contesta la ritenuta validità dei campionamenti ed il rigetto delle doglianze svolte rispetto alla inidoneità del campione, inattendibilità irripetibilità e non riproducibilità dei risultati delle prove di laboratorio con lesione del diritto di difesa reiterando le doglianze già indicate nell'atto di opposizione.
Il motivo risulta infondato. In proposito va rilevato che come chiaramente indicato dal giudice di prime cure non sono ravvisabili le violazioni al diritto di difesa nel campionamento e nello svolgimento delle analisi che hanno riscontrato nei due capi la presenza di e tenuto conto che come chiaramente evidenziato Parte_4 Parte_5 dal giudice di prime cure le contestazioni sono state elevate non sulla base dei controlli
“preliminari” contestati dall'appellante ma sulla base di ulteriori e successive attività di prelievo di campioni ufficiali, eseguite il 9 agosto 2019 e il 18 settembre 2019 e dell'analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico. Come già evidenziato nella sentenza impugnata “Gli esiti di non conformità delle analisi dei campioni prelevati dal Servizio veterinario sono stati formalmente comunicati all'attrice con PEC, ai sensi dell'art. 1 della l. 283/62, con l'avvertimento della possibilità per l'attrice di richiedere la revisione delle analisi […] L'attrice non ha richiesto la revisione delle analisi (né risulta che la richiesta fosse impossibile), nel cui contesto essa avrebbe potuto far presenziare un proprio consulente In quella sede avrebbe dovuto evidenziare, fra l'altro, eventuali vizi di trasporto/conservazione dei campioni e contestando in contraddittorio l'attendibilità delle analisi stesse. Anche i verbali di accertamento e contestazione risultano notificati all'attrice, con rispetto dei termini di cui agli artt. 15 e 14 della l. 689/81 Va escluso che pag. 14/22 fosse necessario un contraddittorio preventivo, attraverso la formale comunicazione delle attività di prelievo e delle attività di analisi, perchè si trattava di prelievi obbligatori e di routine per i capi sottoposti a MSU e non già di accertamenti ispettivi a campione. Tantomeno nel caso di specie è invocabile l'art. 223 disp. att. c.p.p.. La norma del codice di procedura penale è univocamente riferita ad “analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione”, revisione consentita invece nella specie dal medesimo art. 1 l. 283/62 invocato dalla ricorrente (cfr. sentenza impugnata).
Né sussiste la lamentata violazione dell'art. 15 comma 1 lettera i) dpr 327/1980 tenuto conto che il verbale è stato sottoscritto dal detentore ossia da legale Controparte_4 rappresentante della IMC s.r.l. società titolare del macello ove materialmente avvennero le operazioni di prelievo di campione come previsto dalla norma e risulta esser stata effettuata la consegna del campione la norma prevede (cfr. doc.18 verbale di prelievo n.IT056AG62222019002 del 18.09.2019 e il doc.27 verbale campione ufficiale n.MAC
02-2019del 09.08.2019).
In ogni caso va condiviso che “la violazione (anche a volerla ritenere, per ipotesi, sussistente), non condurrebbe, di per sé sola, alla nullità dei verbali e dell'ordinanza impugnati: non solo tale effetto viziante non è previsto da alcuna norma, ma soprattutto la violazione indicata appare meramente formale, senza alcuna concreta lesione di alcun diritto di difesa della Il diritto di difesa, come sopra argomentato, poteva e Parte_1 doveva esprimersi a seguito della comunicazione degli esiti del controllo con richiesta di esecuzione di esami in contraddittorio postumo, ossia la procedura di revisione ex l.
283/62 più volte richiamata. Quanto agli ulteriori rilievi rispetto alla asserita inidoneità dei campioni appare dirimente il rilievo che “il diritto di difesa della ricorrente è stato comunque adeguatamente tutelato con l'invito a proporre istanza di revisione nei 15 giorni dalla ricezione delle pec dimesse ai docc. 3 sexies e 5 quater della ditta opponente” ( cfr. pag.14 sentenza impugnata).
Con il terzo motivo contesta la violazione dell'articolo 14 d.lgs. 158/2016 di cui ai verbali 2019/027 e 2019/029 assumendo che la società non avrebbe somministrato ai due bovini m.a. FR7937341481 e m.a. FR2318651654 alcuna sostanza vietata e che non può trovare applicazione l'art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 158/2006 vigente ratione temporis per difetto dell'elemento soggettivo. pag. 15/22 L'appellante assume che quando i due bovini vennero sottoposti alla MSU in data 6 agosto 2019 e in data 12 settembre 2019 risultava già esaurito il “tempo di sospensione”
o “tempo di attesa” indicato dal produttore dell'ultimo farmaco somministrato “ laddove gli stessi furono sottoposti in vita a trattamenti regolarmente prescritti e somministrati in conformità con le condizioni d'uso indicate nel bugiardino, nonchè correttamente registrati, sicchè non poteva essere legittimamente imputata alla la Parte_1 violazione dell'art. 14 co. 3 lett. b) d.lgs. n. 158/2006, i.e. un uso improprio o scorretto di sostanze autorizzate” ( cfr. atto di appello).
Il motivo va rigettato. In proposito va sottolineato come gli esami sugli animali immessi in commercio dall'allevatore hanno evidenziato la presenza di 216 u/Kg di CI
(contro i 50 u/Kg ammessi dal regolamento Ce n. 37/2010) e di 3.003 ug/kg di
IL (conto i 50 u/Kg ammessi dal citato regolamento CE n. 37/2010). E come rilevato dal giudice di prime cure “il tempo di sospensione prescritto dall'art.14, comma
3, lett. b, del D.Lgs.158/2006 non è rappresentato del “tempo di attesa” indicato nel bugiardino del farmaco da ultimo somministrato al bovino ma dal tempo necessario, secondo le cognizioni tecnico-scientifiche del veterinario aziendale, per l'eliminazione del farmaco dall'organismo, in ragione del periodo di somministrazione, della quantità di farmaci, anche interferenti, assunta in un lungo periodo e della situazione sanitaria del bovino … Da ciò consegue l'evidente negligenza con la quale è stata attestata da parte del veterinario aziendale l'idoneità della carne al consumo umano ed i bovini sottoposti a MSU sono stati inviati al macello, in contrasto con il disposto del Reg. (CE)
854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 6 (il quale rimanda alle procedure di cui alla Direttiva 96/23/CE, ora abrogata). D'altra parte il fatto che l'effettiva destinazione al consumo umano della carne di animale macellato d'urgenza venga confermata in sede di obbligatoria verifica del veterinario ufficiale, non vale certamente ad escludere la condotta illecita dell'attrice, poiché una diversa interpretazione porterebbe a considerare irrilevante e dunque inutile la preventiva verifica del veterinario aziendale, che è invece obbligatoria. Si può ipotizzare che la condotta della non sia dolosa, ma è comunque ravvisabile nel suo operato una negligenza, Pt_1 considerato che è stato ritenuto sufficiente il tempo minimo di sospensione dei farmaci, previsto nel caso di somministrazione a un animale sano, a fronte di animali da lungo pag. 16/22 tempo ammalati e sottoposti a ripetuti cicli di farmaci, ove il livello residuo dei farmaci era dunque certamente elevato, il che vale ad integrare l'elemento soggettivo della colpa per la violazione amministrativa.” (cfr. sentenza impugnata).
A fronte del superamento dei limiti nei valori suindicati la valutazione offerta nella sentenza impugnata viene qui condivisa risultando non valorizzabile in senso contrario sia il riferimento svolto dall'appellante all'asserita erronea indicazione dei tempi di attesa da parte del produttore ovvero la asserita diminuita capacità di smaltimento da parte dell'animale.
Quanto “al possibile accumulo del medicinale nel sito di inoculo per iniezioni ripetute, a fortiori se il campione di muscolo è stato prelevato proprio nel sito di inoculo;
- la sedimentazione del principio attivo nel flacone di IL o IL, trattandosi di sospensioni acquose” (cfr. atto di appello) appaiono ipotesi del tutto astratte prive di alcun principio di riscontro. Né sul punto può darsi ingresso alla richiesta consulenza tecnica risultando la stessa esplorativa.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui conferma l'ordinanza n.15/2020 con riferimento alla violazione dell'art. 15 co. 6 d.lgs.
n. 158 del 2006 di cui al verbale n. 2019/028 dell' del 18.10.2019 (dalla Parte_6 verifica dei trattamenti del bovino m.a. FR7937341481, avvenuta il 06.08.2019, l'
[...] rilevava che l'allevatore non aveva riportato nella dichiarazione che scortava Parte_6 la carcassa al macello il trattamento con dal 19 al 21 luglio 2019). CP_5
L'appellante deduce preliminarmente che l'irregolarità formale riscontrata non era stata preceduta da alcun invito alla regolarizzazione con violazione del principio di proporzionalità posto che l'omissione documentatale poteva essere regolarizzata entro
48 ore.
Viene censurata l'irrogazione di una sanzione inesistente (art.32 comma 6 punto 12
d.lgs.185/06) e, inoltre, si assume che alla macellazione speciale d'urgenza, come quella relativa alla fattispecie oggetto di contestazione, non sarebbe applicabile l'art.15 comma
6 d.lgs. n.158/2006 che si riferisce “alla dichiarazione del titolare dell'allevamento che scorta l'animale vivo che viene inviato al macello allo scopo della sua macellazione ordinaria, all'atto della sua immissione in commercio. Al contrario, nel caso di specie,
l'animale è stato macellato d'urgenza al di fuori del macello, dove è stato sottoposto pag. 17/22 all'esame clinico-anamnestico del veterinario aziendale, che ha effettuato la visita ante mortem, la cui dichiarazione ha accompagnato la carcassa al macello, insieme alla dichiarazione dell'allevatore, dove è stata inviata non a scopo di macellazione ma per completare l'iter dei controlli ufficiali sempre obbligatori (IPM) per addivenire alla dichiarazione di idoneità della carne al consumo umano da parte del veterinario ufficiale.” (cfr. atto di appello). L'appellante rileva inoltre che mancherebbe l'elemento soggettivo in quanto la non ha obiettivamente esposto ad alcun pericolo la Parte_1 salute pubblica ed ha in buona fede ed incolpevolmente confidato sul fatto che, in caso di MSU, l'invio della carcassa al macello non coincidesse con la sua immissione in commercio.
Il motivo va rigettato. Quanto al primo profilo va rilevato che il medesimo risulta introdotto per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile e in ogni caso infondato tenuto conto che, come correttamente evidenziato dall'appellato, l'avviso di regolarizzazione si riferisce alle sole irregolarità di carattere formale mentre nel caso di specie l'omessa indicazione nel modello IV che scorta l'animale vivo al macello i trattamenti effettuati nei novanta giorni precedenti assume carattere sostanziale.
Risulta infondato anche il rilievo relativo all'erronea indicazione nel verbale della norma, ovvero del comma 6, anziché il comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs 158/2006 posto che nel caso di specie nel verbale risultava chiaramente indicata la condotta materiale e senza che, neppure in questa sede, sia stata indicata alcuna concreta violazione al diritto di difesa . In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (cfr.Cass civ11475/2003) Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “nel verbale di accertamento e contestazione di illecito, richiamato nell'ordinanza impugnata, vi è precisa indicazione del fatto contestato, consistente nella mancata indicazione nella documentazione accompagnatoria del capo macellato della somministrazione, nei 90 giorni precedenti la pag. 18/22 macellazione, di condotta corrispondente alla violazione della disposizione di CP_5 cui all'art.15, comma 6, del D. Lgs.158/2006, sanzionata dall'art.32, comma 4 dello stesso D. Lgs., nella formulazione precedente la modifica apportata dal D. Lgs. n.
27/2021.” ( cfr. sentenza impugnata).
Va parimenti ritenuta l'applicabilità della normativa sanzionatoria risultando irrilevante la destinazione alla macellazione d'urgenza ovvero ordinaria poiché, come già evidenziato in sentenza, “il d.lgs. 158/2006 è stato dichiaratamente emanato in attuazione della direttiva 2003/74/CE che regola il divieto di utilizzazione di alcune sostanze nelle produzioni animali. All'art. 1 del decreto si prevede espressamente che esso “riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti” sicchè tale decreto è applicabile ad ogni ipotesi di somministrazione di sostanze negli animali vivi, a prescindere dal destino di tali animali. Allo stesso modo l'art. 15 citato si applica ad ogni ipotesi di ingresso di animali “introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno”(così sentenza impugnata).
Infine, quanto all'elemento soggettivo, risulta priva di pregio la circostanza che l'appellante “ha in buona fede ed incolpevolmente confidato sul fatto che, in caso di Parte l'invio della carcassa al macello non coincidesse con la sua immissione in commercio”. In tema di sanzioni amministrative la prova della buona fede, che rileva, come esimente è configurabile solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Nel caso di specie risulta non contestata la presenza nel capo di bestiame di sostanze medicinali non consentite e non segnalate. e l'appellante non ha negato né l'avvenuta somministrazione, né la mancata indicazione del farmaco sui documenti di trasporto, né può essere affermata la sussistenza di un errore scusabile sul contenuto precettivo della norma in base ad una mera convinzione soggettiva pag. 19/22 Con il quinto motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver respinto la domanda volta all'annullamento dell'ordinanza n. 15/2020 nella parte in cui conferma a carico della l'illecito amministrativo di cui al verbale n. 2020/017 per Parte_1 violazione art. 7 punto 1 d.lgs. 25.07.2007, n. 151 (“il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente Decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 6000”) per aver trasportato al macello la bovina m.a. FR0333108182 senza i requisiti di idoneità al trasporto di cui all'Allegato 1, punto 2, lett. a) (“gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se: a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto”).
In proposito l'appellante lamentava l'omessa audizione, richiesta con ricorso ex art.15
l.n. 689/1981, e nel merito ha contestato la sentenza ove ha rilevato che Parte_1 avrebbe “deciso, previa sua valutazione soggettiva, che la bovina era in grado di deambulare e quindi di sostenere il viaggio in camion” mentre “tale valutazione è risultata non corretta (o comunque inadeguata) dato che l'animale, dopo solo 10 km di viaggio, per una durata di circa 10 minuti, è risultato disteso a terra, con rantoli e gravi difficoltà respiratorie ed assolutamente incapace di alzarsi in piedi e scendere dall'automezzo”.
Rileva il Collegio come, sulla base dell'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, il quinto motivo di appello debba essere accolto.
Sul punto la motivazione sentenza impugnata rilevava come “parte ricorrente non ha allegato quale sarebbe l'altra possibile spiegazione della precaria situazione della bovina al momento dell'arrivo al macello;
in difetto di spiegazione o allegazione di eventuali colpi, cadute o simili patite dal capo di bestiame nell'automezzo nel corso del breve spostamento, va rimarcato che, secondo un ragionamento presuntivo fondato su massime di comune esperienza, è verosimile che la condizione dell'animale al momento di caricamento sul mezzo, soli dieci minuti prima del suo arrivo al macello, fosse già una condizione di precarietà fisica che la rendeva inidonea al trasporto”.
pag. 20/22 In proposito rileva il Collegio come l'odierna appellante aveva offerto di provare l'idoneità al trasporto e in particolare le condizioni della bovina al momento del caricamento senza tuttavia che tale prova venisse assunta nel giudizio di primo grado.
In questa sede, giusta ordinanza 1 aprile 2025, è stata dunque disposta l'integrazione probatoria richiesta e, come risulta dal verbale di udienza 27 maggio 2025, il testimone già dipendente della ditta ha affermato che in data 26 Testimone_1 Parte_1 aprile 2020, quale autista dell'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK caricava la bovina m.a. FR0333108182 e che la stessa si era alzata da sola ed era salita autonomamente sull'automezzo pur se “non stava tanto bene … aveva appena partorito”-.
Da tale testimonianza emerge piena prova contraria rispetto alla contestazione svolta ovvero del trasporto in violazione dei requisiti di idoneità (consistenti, ex allegato I punto 2 lett.a d.lgs. n.151/2007, nell'incapacità di spostarsi autonomamente senza sofferenza ovvero di deambulate senza aiuto)e pertanto l'ordinanza ingiunzione, in parziale accoglimento dell'appello va annullata in parte qua.
Va infine rilevato che l'appellante con il sesto motivo lamenta l'erroneità della condanna alle spese di lite poiché il giudice di prime cure poneva in compensazione solo un decimo delle spese liquidate, anziché un quinto tenuto conto che aveva annullato una delle cinque sanzioni inflitte.
Il motivo è infondato posto che - diversamente da quanto presupposto dall'appellante - non vi è alcun rigido criterio che imponga allorquando venga annullata solo in parte una ordinanza ingiunzione di parametrare le spese di lite poste in compensazione al numero di sanzioni annullate risultando nel caso di specie congruamente individuata la quota di spese di lite poste in compensazione in relazione al quantum della sanzione annullata
(tenuto conto che la sanzione annullata era pari ad euro 2.000,00 a fronte di complessivi euro 49.000,00 portati complessivamente dall'ordinanza ingiunzione).
Conclusivamente per le ragioni indicate la sentenza appellata va riformata con accoglimento parziale dell'opposizione proposta in primo grado relativamente all'ordinanza ingiunzione n.15/2020 limitatamente alla sanzione per euro 2.000,00 (per violazione art. 7 punto 1 d.lgs. 25.07.2007 di cui al verbale di contestazione n.2020/017 del 30.4.2020) e per l'effetto va rideterminata in euro 45.390,00 la complessiva pag. 21/22 sanzione pecuniaria irrogata alla ditta ( tenuto conto Parte_1 altresì del parziale annullamento già disposto con la sentenza impugnata relativamente alla sanzione di € 2.000,00 di cui al verbale n. 2019/014 dd. 29 aprile 2019 dell'Aulss 6
Euganea).
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione di un decimo stante il solo parziale accoglimento dell'appello e dell'opposizione in relazione al solo verbale 2020/017 mentre per la residua frazione di nove decimi le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come indicato in dispositivo con riferimento al d.m. n.55/2014 e allo scaglione di valore fino ad euro 52.000,00 .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.2358/2023 pubblicata in data 29/11/2023 del Tribunale di Padova:
1. annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 del 26/8/2020 emessa dal Sindaco del nei confronti della società agricola Controparte_1 Pt_1 [...] limitatamente alla sanzione per euro 2.000,00 per violazione art. 7 Parte_1 punto 1 d.lgs. 25.07.2007 di cui al verbale di contestazione n.2020/017 del 30.4.2020 e per l'effetto ridetermina in euro 45.390,00 la complessiva sanzione pecuniaria irrogata;
2. compensa tra le parti la quota di un decimo delle spese di lite;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio nella frazione di nove decimi quota che liquida nel complessivo importo di euro 8.991,90 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Venezia 4 novembre 2025
IL PRESIDENTE
CA LI
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 43/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. CA LI Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. CA Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello da c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Federica Costa e l'avv. Chiara Alvisi
Appellante contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 nonché il Sindaco del (c.f. Controparte_1 CP_2
) entrambi con l'avv.Francesco Milan C.F._1
Appellati
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione. Appello avverso la sentenza
n.2358/2023 pubblicata in data 29/11/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per l'appellante in via preliminare 1) per l'ipotesi che l'Ill.mo sig. Giudice (a) non ritenga, unicamente sulla base delle deduzioni difensive svolte di disporre già di elementi sufficienti per escludere con certezza la possibilità e la legittimità di un'interpretazione e di un'applicazione analogica e/o estensiva degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 158/2006 ai casi di macellazione speciale d'urgenza, trattandosi di interpretazione ed applicazione che sarebbero in evidente contrasto con le norme europee (in specie, ma non soltanto, con quelle di cui il detto decreto legislativo costituisce attuazione), di cui comporterebbero violazione grave e manifesta, nonché dei principi euro-unitari di proporzionalità e ragionevolezza, e (b) ai sensi dell'art. 267, 2° comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione della
Corte di giustizia dell'Unione europea su questo punto,
2) previa sospensione del presente giudizio, formulare alla Corte di Lussemburgo rinvio pregiudiziale di interpretazione, sul seguente quesito:
“Dica l'Ecc.ma Corte se il diritto dell'Unione europea, e nella specie la lettera e lo spirito delle direttive nn. 96/22/CE (con specifico riguardo al suo art. 7, comma 2) e
96/23/CE (con specifico riguardo al suo art. 9, comma 3, lett. a), nel testo risultante dalla modifica operata dalla direttiva 2003/74/CE, nonché del regolamento CE n.
853/2004 (con specifico riguardo al suo Allegato III, Sezione I, Capitoli IV e VI), salvo eventuali altre disposizioni dell'ordinamento unionale, inclusi i principi di proporzionalità e ragionevolezza
- ostino ad una interpretazione estensiva, da parte delle Autorità italiane, delle disposizioni nazionali di attuazione delle suddette direttive (nella specie, dell'art. 14,
d.lgs. n. 158/2006) che equipari l'ipotesi di invio della carcassa dell'animale al macello,
a seguito di macellazione d'urgenza ai sensi dell'allegato III, Sezione I, capitolo VI, del regolamento CE n. 853/2004, con successivo rinvenimento in essa di residui di farmaci veterinari (antibiotici) autorizzati e regolarmente prescritti, alla diversa ipotesi di invio al macello a scopo di commercializzazione (vietata) di animali vivi soggetti a trattamento illecito con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e/o con sostanze ß- agoniste, (i) stante, nel caso di macellazione d'urgenza, l'impossibilità per l'allevatore di decidere discrezionalmente il momento di tale macellazione, (ii) stante, nel caso di macellazione d'urgenza, l'assenza di una attività dell'allevatore classificabile come pag. 2/22 'commercializzazione dell'animale” (da intendersi quale “animale vivo”), (iii) stante, nel caso di macellazione d'urgenza, l'impossibilità giuridica di immettere la carcassa e/o le carni sul mercato con destinazione al consumo umano prima del favorevole esito dell'ispezione post mortem e dei connessi controlli del veterinario ufficiale, e infine (iv) stanti le insanabili differenze esistenti tra macellazione ordinaria e macellazione d'urgenza, tali da impedire un'applicazione estensiva o analogica alla seconda delle disposizioni stabilite dall'Unione europea con riguardo esclusivo alla prima;
- ostino ad un'interpretazione delle disposizioni nazionali di attuazione delle suddette direttive (nella specie, dell'art. 14 del d.lgs. n. 158/2006) che estenda l'applicazione delle sanzioni correlate al divieto esplicito di commercializzare animali soggetti a trattamento illecito con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß- agoniste anche ai casi di rinvenimento di residui ricollegabili a trattamenti farmacologici con sostanze diverse (nella specie: antibiotici) regolarmente prescritti per i quali risulti esaurito il tempo di attesa indicato nell'AIC al momento della MSU”,
- ostino ad un'interpretazione dell'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 158/2006 che ne consenta l'applicazione, in via analogica e/o estensiva, anche al caso di MSU”.
3) previa sospensione del presente giudizio, con apposita ordinanza di rimessione sollevare avanti la Corte costituzionale questione di legittimità degli articoli 14 e 15,
d.lgs. n. 158/2006, ove interpretati secondo un significato che ne comporti l'applicazione anche ai casi di macellazione speciale d'urgenza, per contrasto con l'art. 3, 1° e 2° comma, 9 co. 2 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana, implicando detta interpretazione una irrazionale identità di trattamento fra l'ipotesi di macellazione ordinaria (oggetto espresso della norma) e la diversa e incomparabile ipotesi di macellazione speciale d'urgenza, prevista e disciplinata dall'Allegato III, Capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché una sproporzionata, irragionevole ed insostenibile limitazione della libertà di iniziativa economica;
in via principale nel merito:
4) annullare la sentenza del Tribunale di Padova, seconda sezione civile, giudice unico dott.ssa Maddalena Saturni, n. 2358/2023 dd. 24.11.2023, pubblicata in data
29.11.2023, notificata dall'avv. Milan in data 13.12.2023, con riferimento alle pp. 6-24
(capi 2, 3, 4, 5, 6, la pronuncia sulle spese e il conseguente dispositivo) e pag. 3/22 conseguentemente annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 del sindaco del nella parte riconfermata dalla sentenza gravata, in Controparte_1 quanto illegittima ed invalida per tutti i motivi indicati nel ricorso in appello e precisati in replica nelle presenti note;
conseguentemente 5) dichiarare automaticamente inefficaci e comunque inopponibili alla per tutte le ragioni indicate nel Parte_1 presente ricorso, tutti gli atti presupposti all'ordinanza-ingiunzione annullata, che la stessa ha confermato, e segnatamente:
- il verbale n. 2019/027 dd. 18 ottobre 2019 dell'Aulss 6 Euganea (cfr. DOC. 3) nonché tutti gli atti ivi menzionati e segnatamente: il verbale di prelievo n. 19/150 dd. 6 agosto
2019; il rapporto di prova n. 19BAT-U/5532 dd. 8 agosto 2019; il verbale di prelievo n.
MAC 02/19 dd. 9 agosto 2019; il rapporto di prova n. 19CHI_F/3363 dd. 30 agosto
2019 dell' con tutti gli allegati rapporti di prova (n. Controparte_3 C.F._2 dd. 5 settembre 2019 e n. 2019/356139 dd. 29 agosto 2019): cfr. DOC. 3quinquies;
- il verbale n. 2019/028 dd. 18 ottobre 2019 dell'Aulss 6 Euganea (cfr.DOC. 4);
- il verbale n. 2019/029 dd. 5 novembre 2019 dell'Aulss 6 Euganea (cfr. DOC. 5) nonché tutti gli atti ivi menzionati e segnatamente: il verbale di prelievo n.
IT056AG62222019001 dd. 5 novembre 2019; il rapporto di prova n. 19 BAT – U/6652 del 16 settembre 2019; il verbale di prelievo n. IT056AG62222019002 dd. 18 settembre
2019; il rapporto di prova n. 19CHI_F/3829 del 11 ottobre 2019 con tutti gli allegati rapporti di prova (n. 19BAT-U/6893 dd. 11 ottobre 2019 e n. 2019/404120 dd. 2 ottobre
2019) (cfr. DOC. 5 quater);
- il verbale n. 2020/017 dd. 30 aprile 2020 dell'Aulss 6 Euganea (cfr. DOC. 6).
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrami i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA, spese generali ed imposta di registro, ove dovuta. in denegato subordine:
7) riformare la sentenza gravata e conseguentemente l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco del n. 15/2020 dd. 26.08.2020, applicando i minimi CP_1 CP_1 edittali;
in ogni caso e comunque
8) riformare la sentenza gravata sul punto delle spese compensando per intero le spese fra le parti ovvero, in via ulteriormente gradata, applicando la compensazione per almeno un quinto delle spese liquidate nel giudizio di primo grado. pag. 4/22 in via istruttoria:
9) ammettere tutte le prove costituite e costituende dedotte dall'esponente; nella specie:
9.1) tutti i documenti elencati in calce al ricorso in appello;
9.2) previa occorrendo rimessione in termini dell'appellante, i docc. 10, 11, 13 trattandosi di fonti normative, primarie e secondarie e quanto al doc. 12 di articolo di dottrina pubblicato successivamente alla chiusura del procedimento;
9.3) per la sola ipotesi che l'Ill.mo Giudice non reputi i pareri pro veritate del prof.
prodotti a corredo del presente ricorso (all.ti 3undecies e 5sexies) e Persona_1 dall'autore confermati in sede di prova testimoniale, sufficienti ad accertare i fatti e i dati tecnici in essi asseverati, disporsi apposita CTU avente ad oggetto
(i) la possibilità che, nel caso del bovino m.a. FR7937341481 (cui si riferisce il verbale n. 2019/027 dell'Aulss 6 Euganea, DOC. 3), il riscontro di residui di farmaci veterinari superiori ai limiti di legge, decorso il tempo di sospensione prescritto, sia stato determinato dall'occorrenza di diverse circostanze quali, tra le altre, la diminuita capacità di eliminazione dell'antibiotico a causa del possibile accumulo del medicinale nel sito di inoculo per iniezioni ripetute, la sedimentazione del principio attivo
(antibiotico) nel flacone di IL (sospensione acquosa), l'indicazione erronea dei tempi di sospensione del farmaco IL per il mercato italiano in rapporto ai ben più lunghi tempi di sospensione indicati dal produttore del medesimo farmaco per altri mercati stranieri o da altri produttori di farmaci a base di CI G (OC e
Procapen) per il mercato italiano;
(ii) nel caso del bovino m.a. FR2318651654 (cui si riferisce il verbale n. 2019/029 dell'Aulss 6 Euganea, DOC. 5) la possibilità che il riscontro di residui superiori ai limiti di legge, decorso il tempo di sospensione prescritto, sia stato concretamente determinato dall'occorrenza di diverse circostanze concomitanti quali il possibile accumulo del medicinale nel sito di inoculo, l'erronea indicazione del produttore del farmaco
Vetamplius a proposito dei tempi di sospensione atteso che per la carne di bovino gli stessi sono stati modificati nel corso degli anni, passando da 4 giorni nel 2006, a 14 giorni nel 2007 ed infine a 4 giorni nel 2009, malgrado detto medicinale abbia mantenuto identica composizione.
pag. 5/22 9.4) ammettere la conferma testimoniale del contenuto delle relazioni qui prodotte sub
DOC. 3undecies e DOC. 5 sexies da parte del prof. professore ordinario di Persona_1 medicina legale veterinaria presso l'Alma Mater Studiorum – Università degli studi di
Bologna;
9.5) ammettere altresì le seguenti prove testimoniali:
1) “vero che in data 26 aprile 2020 lei ha caricato la bovina m.a. FR0333108182 sull'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK”
2) “Vero che nella circostanza meglio descritta nel capitolo che precede, la bovina m.a.
m.a. FR0333108182 saliva autonomamente sull'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK”.
Si indica come teste sui capitoli 1) e 2) il Sig. dipendente della Testimone_1 Pt_1
domiciliato presso l'Azienda Guzzo s.a.s, in via Villa del Bosco n.
[...] CP_1
77/A, cap 35030.
Rigettare tutte le richieste istruttorie avversarie.
Per l'appellato.
In in via preliminare:- Rigettarsi per le motivazione di cui in narrativa le domande spiegate in via preliminare, sub 1), 2) e 3) dall'appellante ossia rigettarsi l'istanza di rinvio pregiudiziale alla corte di Lussemburgo di interpretazione sul quesito posto sub 2
e altresì rigettarsi l'istanza di remissione avanti alla Corte Costituzionale, previa sospensione del presente giudizio, della questione di legittimità spiegata sub 3) delle conclusioni per i motivi in narrativa dedotti sub A;
- Dichiarare inammissibile la richiesta di rideterminazione della sanzione in quanto domanda nuova e non spiegata nel giudizio di primo grado;
Nel merito
1) dato atto di ogni risultanza di causa, rigettare per i motivi di cui in narrativa specificati tutte le domande dell'appellante e quindi:
- la domanda di riforma integrale dei capi 2,3,4,5,6 della Sentenza del Tribunale di
Padova n. 2358/2023
- la domanda sub 4) delle conclusioni di merito dell'appellante di annullamento, in tutto o in parte, pag. 6/22 dell'ordinanza ingiunzione n. 15/2020;
- la domanda sub 5) delle conclusioni
- la domanda sub 6) delle conclusioni;
- la domanda sub 7) delle conclusioni di riforma dell'ordinanza ingiunzione, applicando i minimi edittali in quanto inammissibile e comunque infondata;
- la domanda sub 8) delle conclusioni sulle spese e conseguentemente:
2) Confermare la Sentenza impugnata e, con la migliore formula, l'ordinanza ingiunzione ed ogni altro atto presupposto;
3) Condannare l'appellante al rimborso delle spese processuali.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa sia rimessa in istruttoria:
In via Istruttoria: Ci si oppone alle istanze di CTU in quanto inconferenti, richiamandosi estensivamente a quanto dedotto nel doc. 40 note interpretative utilizzo farmaco ULSS
6 prot. n. 0027156 del 22.02.2021, depositata unitamente alla presente memoria.
Ci si oppone alla richiesta testimoniale del contenuto delle relazioni doc. 3 undeciers e doc. 5 sexies in quanto inammissibili vertendo su pareri.
Nell'ipotesi di Sua ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria indicando il a teste su prova contraria il Dr. , domiciliato presso al Azienda ULSS Testimone_2
n. 6 Euganea, via Scrovegni 14 Padova.
Il ricorso non contesta i fatti di cui ai verbali che costituiscono prova fino a querela di falso.
Si chiede ad ogni buon conto che sia ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero è o no che una aliquota di campione di cui al verbale doc. 18 verbale di prelievo che mi si rammostra, in data 18.09.2019 è stata consegnata a e le Controparte_4 altre cinque sono state inviate all'istituto zooprofilattico delle Venezie ente accreditato?
2) Vero è o no che le aliquota di campione di cui al verbale doc. 18 verbale di prelievo n. it056g62222019002 che mi si rammostra, in data 18.09.2019 sono state prelevate dal muscolo della carcassa meglio descritta nel doc. 18 citato?
3) Vero è o no che una aliquota di campione di cui al verbale doc. 27 verbale di campione ufficiale n. MAC 02.2019 del 09.08.2019, che mi si rammostra in data pag. 7/22 09.08.2019 è stata consegnate a e le altre cinque sono state inviate Controparte_4 all'istituto zooprofilattico delle Venezie?
4) Vero è o no che le aliquote di campione di cui al verbale doc. 27 verbale di campione ufficiale n.MAC 02.2019 del 09.08.2019, sono state prelevate in data 09.08.2019 dal muscolo della carcassa bovina meglio descritta nel doc. 27 citato?
Si indicano a teste su tutti i capitoli di prova, domiciliata presso IMC Controparte_4 srl Via Cimitero 12 AGNA;
sui capitoli da 1 a 2 compreso il dr. e la Testimone_3 dr.ssa sui capitoli da 3 a 4 il dr. , tutti domiciliati Persona_2 Persona_3 presso la Azienda ULSS n. 6 EUGANEA, Via Scrovegni 14, Padova.
5) Si chiede che siano sentiti a conferma sui fatti di cui ai verbali di contestazione di infrazioni doc. 7 sanzione amministrativa 2019/029 del 05.11.2019 il dr. Tes_3
e la dr.ssa e il dr. come sopra domiciliati.
[...] Persona_2 Testimone_2
6) Si chiede che siano sentito a conferma sui fatti di cui ai verbali di contestane di infrazione doc. 11 Sanzione amministrativa n.2019.027 del 18.10.2019 il dr.
[...]
e il dr. come sopra domiciliato. Per_3 Tes_2 Tes_2
7) Si chiede che siano sentito a conferma sui fatti di cui ai verbali di contestazione di infrazione doc. 5 Sanzione amministrativa n.2019.028 del 18.10.2019 il dr.
[...]
e il dr. come sopra domiciliato. Per_3 Tes_2 Tes_2
8) Si chiede che siano sentiti a conferma sui fatti di cui al verbale di contestazione di infrazione doc. 9 sanzione amministrativa n. 2020-017 del 30.04.2020 e relata di notifica il medico veterinario domiciliato presso l'Azienda ULSS n. 6 Persona_4
Euganea, via Scrovegni 14 Padova.”.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 del 26.08.2020 del Sindaco del CP_1
notificata in data 27.08.2020, veniva ingiunto alla società agricola CP_1 [...] il pagamento della somma complessiva di € 49.390,00 per Parte_1 le seguenti sanzioni:
- € 2.000,00 per violazione del d. lgs. 151/2007 allegato 1, punto 2, lettera c) di cui al verbale n. 2019/014;
pag. 8/22 - € 20.658,00 per violazione dell'art. d. lgs. 158/2006 art. 14 comma 3 lettere a) e b) di cui al verbale n. 2019/27 del 18.10.2019;
- € 4.074,00 per violazione del d. lgs. 158/2006 art. 15 comma 6 di cui al verbale n.
2019/028 del 18/10/2019;
- € 20.658,00 per violazione dell'art. d. lgs. 158/2006 art. 14 comma 3 lettere a) e b) di cui al verbale n. 2019/029 del 05.11.2019;
- € 2.000,00 per violazione del d. lgs. 151/2007 allegato 1, punto 2, lettera a) di cui al verbale n. 2020/017 del 30.04.2020.
Con ricorso ex art. 22 l. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data
25.9.2020, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n.15/2020 del 26.08.2020 contestando la nullità dei provvedimenti per assenza di motivazione, l'illegittimità dell'ordinanza per aver incluso la contestazione del verbale n. 2019/14 già archiviato dal la nullità CP_1 dell'ingiunzione per violazione PNR (Piano Nazionale Residui) e la violazione del diritto di difesa della società agricola nel corso del procedimento di campionamento ed analisi per i verbali nn. 2019/027 e 2019/029. Sosteneva inoltre l'inapplicabilità della norma contestata dal nei verbali nn. 27/2019 e 29/2019 alla fattispecie concreta CP_1
Parte della (Macellazione speciale d'urgenza) la mancanza di elemento soggettivo in capo alla la presenza di una scriminante per stato di necessità, e, quanto al Parte_1 verbale n. 2019/028 l'applicazione di una sanzione inesistente, l'inapplicabilità della Parte norma contestata all'ipotesi di la mancanza di elemento soggettivo in capo alla e, infine, quanto al verbale n. 2019/017 la mancanza di motivazione, Pt_1
l'inapplicabilità della normativa in quanto riferita al trasporto di animali vivi per tragitto inferiore a 50 km;
trasporto eseguito in accordo con il veterinario dell'Aulss n, 6; idoneità dell'animale al trasporto e l'assenza dell'elemento soggettivo.
Si costituiva il assumendo l'erroneo inserimento del verbale n. Controparte_1
2019/14 e, per il resto, chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata con rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Padova con sentenza n. 2358/2023, depositata in data 29.11.2023, annullava parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020, limitatamente alla sanzione di € 2.000,00 di cui al verbale n. 2019/014 del 29.04.2019 dell'Aulss 6 Euganea, e pag. 9/22 rigettava il resto dell'opposizione confermando l'ordinanza ingiunzione e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite nella frazione di 9/10 in favore del
[...]
, con compensazione della residua quota. CP_1
Il giudice di prime cure accoglieva il motivo di opposizione relativamente all'erroneo inserimento nell'ordinanza-ingiunzione della sanzione di cui al verbale n. 2019/014, in quanto già archiviato, come peraltro ammesso dalla stessa amministrazione resistente, con parziale annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla sanzione di euro 2.000,00.
Assumeva l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo all'asserita assenza di motivazione per il richiamo al contenuto dei verbali. Quanto alle contestazioni di cui ai verbali nn. 2019/027 e 2019/029 escludeva la nullità per violazione del diritto di difesa nel campionamento e nello svolgimento delle analisi che avevano riscontrato la presenza nei bovini, avviati alla macellazione d'urgenza, di sostanze vietate, poiché le contestazioni erano state mosse sulla base delle successive attività di prelievo di campioni ufficiali eseguiti il 09.08.2019 e il 18.09.2019 i cui verbali risultavano sottoscritti dal legale rappresentante titolare del macello.
Quanto all'applicabilità dell'art. 14 terzo comma d.lgs. 158/2006 alla macellazione fuori dallo stabilimento di macello osservava come la stessa non costituiva una fattispecie del tutto diversa rispetto alla macellazione ordinaria, “trattandosi di fattispecie certamente assimilabili, essendo equiparabili (sotto il profilo della scelta da parte dell'allevatore)
l'ipotesi di mandare al macello ...capi vivi (…) e (…) capi già macellati, essendo irrilevante che in questa seconda ipotesi la legge preveda un più attento controllo post mortem del veterinario ufficiale, non più a campione ma individuale;
che “per l'allevatore non vi è un obbligo di invio al macello dell'animale sottoposto a MSU (…) ma si tratta di scelta del medesimo allevatore, che ben potrebbe inviare allo smaltimento la carcassa, in quanto ritenuto contenere residui di farmaci eccedenti il consentito, ai sensi del Reg. Ce. 1069/09” non ravvisandosi pertanto la lesione dell'articolo 3 della
Costituzione né ravvisandosi alcuna violazione della invocata normativa comunitaria e specificatamente delle direttive n.96/22/Ce e 96/23/Ce nel testo risultante dalla direttiva
2003/74/CE, nonché del regolamento Ce n. 853/2004.
pag. 10/22 Rilevava che, stante l'evidente e accertata presenza abnorme di farmaci in misura superiore ai livelli massimi residuali ammessi dalla normativa, il giudice ha ritenuto che
“il tempo di sospensione prescritto dall'art. 14, comma 3, lett. B , del D. Lgs 158/2006 non è rappresentato dal “tempo di attesa” indicato nel bugiardino del farmaco somministrato al bovino ma dal tempo necessario, secondo le cognizioni tecnico scientifiche del veterinario aziendale, per l'eliminazione del farmaco dall'organismo”
(…) Da ciò consegue l'evidente negligenza con la quale è stata attestata da parte del veterinario aziendale l'idoneità della carne al consumo umano ed i bovini sottoposti a Parte sono stati inviati al macello in contrasto con il disposto del Reg. (Ce) 854/2004,
Allegato I, sez. II, cap. III, punto 6” ravvisandosi negligenza colpevole nell'operato del ricorrente.
Rilevava come non operasse la scriminante dello stato di necessità in quanto l'allevatore poteva non mandare la carcassa al macello
Quanto alla contestazione del verbale n. 2019/028, il Tribunale rilevava che il richiamo erroneo al comma 6 anziché 4 dell'art.32 del d.lgs. 158/2006 risultava non rilevante essendo correttamente indicato il fatto contestato. Infine, con riferimento al verbale n.
2020/017, rilevava come risultava pacifico che l'animale all'arrivo al macello non era in grado di deambulare, trovando applicazione l'art. 7, punto 1 d.lgs. 151/2007 e non risultando sostenibile la responsabilità esclusiva del veterinario ufficiale.
Giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, Parte_1 Parte_1 interponeva tempestivo appello avverso l'indicata sentenza, chiedendo in via preliminare il rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Lussemburgo con riferimento agli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 158/2006 e il rinvio per questione di legittimità degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 158/2006 alla Corte Costituzionale.
In via principale insisteva per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 dichiarando inopponibili gli atti presupposti individuati nei verbali nn. 2019/027,
2019/028, 2019/029 e 2020/017, con rifusione delle spese di lite. In subordine domandava la riforma dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco del CP_1
n. 15/2020 del 26.08.2020, applicando i minimi edittali e la riforma della
[...] sentenza in punto spese di lite. pag. 11/22 Il e il Sindaco , personalmente, si costituivano Controparte_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza 1 aprile 2025 il Collegio ammetteva la prova orale richiesta dall'appellante in relazione al quinto motivo di appello ( sui capitoli. “ 1) “vero che in data 26 aprile 2020 lei ha caricato la bovina m.a. FR0333108182 sull'automezzo marca
IVECO-35/E4, targato EM097EK” 2) “Vero che nella circostanza meglio descritta nel capitolo che precede, la bovina m.a. FR0333108182 saliva autonomamente Pt_3 sull'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK” e in data 27 maggio 2025 veniva escusso il testimone indicato Testimone_1
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente rilevato come ritiene il Collegio di condividere i rilievi già svolti dal giudice di prime cure in merito alla non sussistenza di motivi di illegittimità costituzionale né a fondamento del chiesto rinvio alla CGUE rispetto all'art. 14, comma
3 del D. Lgs 158/2006 e all'art. 15, comma 6, del d.lgs. n. 158/2006 tenuto conto che non appare sostenibile la asserita difformità tra la c.d. macellazione d'urgenza e la macellazione ordinaria. Rilevato come l'allevatore non è in alcun modo obbligato a inviare al macello l'animale sottoposto a macellazione d'urgenza, potendo scegliere di Parte inviare allo smaltimento la carcassa, come condivisibilmente osservato “Con la l'allevatore diviene, di fatto, per il capo interessato, il macello autorizzato e pertanto appare del tutto coerente e ragionevole che egli sia sottoposto alle stesse regole imposte per la sicurezza alimentare al macello professionale, nel quale è destinata a svolgersi la fase ulteriore di trasformazione del capo in carne… Non è dunque ravvisabile nelle disposizioni indicate alcun profilo di contrasto tra il principio costituzionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della Costituzione, trattandosi di fattispecie certamente assimilabili, essendo equiparabili (sotto il profilo della scelta da parte dell'allevatore): -
l'ipotesi di mandare al macello per la produzione della carne per il consumo umano capi vivi, ritenuti idonei al fine indicato;
- e quella di mandare al macello capi già macellati e ritenuti idonei allo stesso consumo umano, essendo irrilevante che in questa seconda ipotesi la legge preveda un più attento controllo post mortem del veterinario ufficiale, non più a campione ,a individuale”.(cfr. sentenza impugnata).
Tanto premesso, con il gravame proposto, l'appellante deduce quale primo motivo pag. 12/22 l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di motivazione e contrasto con l'art. 18 comma 2 l. n. 689/1981 sulla base dell'assunto che la motivazione dell'ordinanza per relationem ai verbali è insufficiente essendo state presentate dalla al Sindaco distinte memorie difensive per ciascun verbale Parte_1 volte a dimostrare l'inesistenza dei presupposti costitutivi della violazione, assumendo inoltre che la sentenza gravata non consentiva di individuare come sia stato determinato l'importo della sanzione in violazione all'art. 11 l. n. 689 del 1981.
Il motivo è infondato. Come osservato dalla suprema Corte: “Nell'ordinanza- ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità, nel qual caso la motivazione del provvedimento autoritativo deve, pur sinteticamente, tener conto delle ulteriori prospettazioni difensive, affinché, in applicazione dei principi del giusto processo, il giudice dell'opposizione possa compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria.2 ( cfr. Cass civ. n.3128/2010). Nel caso di specie l'appellante si è limitato a reiterare le doglianze formali già svolte nel giudizio di prime cure in relazione alla asserita mancata considerazione di due memorie difensive presentate in sede amministrativa (peraltro di cui una riferita alla sanzione annullata) e senza tuttavia dar conto del contenuto delle medesime. Né si confronta con la motivazione del rigetto di tali censure svolta nella sentenza impugnata
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “nella specie nell'ordinanza vi è espresso richiamo ai verbali di contestazione delle violazioni, in precedenza notificati alla parte, nei quali vi è chiara e articolata la descrizione delle violazioni contestate” e “in sede di opposizione il giudice non può limitarsi ad una verifica formale dei vizi dell'ordinanza, ma deve accertare l'esistenza del fatto illecito contestato”
Deve ritenersi parimenti infondata la doglianza relativa alla asserita omessa motivazione della sanzione complessivamente irrogata e di omessa graduazione della sanzione tenuto conto che l'ordinanza ingiunzione richiama in motivazione per ogni singola violazione la sanzione applicata. pag. 13/22 Quanto alla asserita omessa graduazione della sanzione in base ai criteri ex art.11
l.n.689/81 l'appellante non allega né deduce alcuno degli elementi di cui sarebbe stata omessa la considerazione tali da giustificare la comminazione di una sanzione inferiore
(gravità della violazione, opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità dello stesso e condizioni economiche”).
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha confermato la violazione dell'art. 14 comma 3 lett. a) e b) d.lgs. n. 158 del 2006 contestata con il verbale n.2019/027, e con il verbale n. 2019/029 relativi alla macellazione speciale d'urgenza del bovino (MSU) m.a. FR7937341481 (il primo verbale) e al bovino m.a. FR2318651654 (il secondo verbale).
L'appellante contesta la ritenuta validità dei campionamenti ed il rigetto delle doglianze svolte rispetto alla inidoneità del campione, inattendibilità irripetibilità e non riproducibilità dei risultati delle prove di laboratorio con lesione del diritto di difesa reiterando le doglianze già indicate nell'atto di opposizione.
Il motivo risulta infondato. In proposito va rilevato che come chiaramente indicato dal giudice di prime cure non sono ravvisabili le violazioni al diritto di difesa nel campionamento e nello svolgimento delle analisi che hanno riscontrato nei due capi la presenza di e tenuto conto che come chiaramente evidenziato Parte_4 Parte_5 dal giudice di prime cure le contestazioni sono state elevate non sulla base dei controlli
“preliminari” contestati dall'appellante ma sulla base di ulteriori e successive attività di prelievo di campioni ufficiali, eseguite il 9 agosto 2019 e il 18 settembre 2019 e dell'analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico. Come già evidenziato nella sentenza impugnata “Gli esiti di non conformità delle analisi dei campioni prelevati dal Servizio veterinario sono stati formalmente comunicati all'attrice con PEC, ai sensi dell'art. 1 della l. 283/62, con l'avvertimento della possibilità per l'attrice di richiedere la revisione delle analisi […] L'attrice non ha richiesto la revisione delle analisi (né risulta che la richiesta fosse impossibile), nel cui contesto essa avrebbe potuto far presenziare un proprio consulente In quella sede avrebbe dovuto evidenziare, fra l'altro, eventuali vizi di trasporto/conservazione dei campioni e contestando in contraddittorio l'attendibilità delle analisi stesse. Anche i verbali di accertamento e contestazione risultano notificati all'attrice, con rispetto dei termini di cui agli artt. 15 e 14 della l. 689/81 Va escluso che pag. 14/22 fosse necessario un contraddittorio preventivo, attraverso la formale comunicazione delle attività di prelievo e delle attività di analisi, perchè si trattava di prelievi obbligatori e di routine per i capi sottoposti a MSU e non già di accertamenti ispettivi a campione. Tantomeno nel caso di specie è invocabile l'art. 223 disp. att. c.p.p.. La norma del codice di procedura penale è univocamente riferita ad “analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione”, revisione consentita invece nella specie dal medesimo art. 1 l. 283/62 invocato dalla ricorrente (cfr. sentenza impugnata).
Né sussiste la lamentata violazione dell'art. 15 comma 1 lettera i) dpr 327/1980 tenuto conto che il verbale è stato sottoscritto dal detentore ossia da legale Controparte_4 rappresentante della IMC s.r.l. società titolare del macello ove materialmente avvennero le operazioni di prelievo di campione come previsto dalla norma e risulta esser stata effettuata la consegna del campione la norma prevede (cfr. doc.18 verbale di prelievo n.IT056AG62222019002 del 18.09.2019 e il doc.27 verbale campione ufficiale n.MAC
02-2019del 09.08.2019).
In ogni caso va condiviso che “la violazione (anche a volerla ritenere, per ipotesi, sussistente), non condurrebbe, di per sé sola, alla nullità dei verbali e dell'ordinanza impugnati: non solo tale effetto viziante non è previsto da alcuna norma, ma soprattutto la violazione indicata appare meramente formale, senza alcuna concreta lesione di alcun diritto di difesa della Il diritto di difesa, come sopra argomentato, poteva e Parte_1 doveva esprimersi a seguito della comunicazione degli esiti del controllo con richiesta di esecuzione di esami in contraddittorio postumo, ossia la procedura di revisione ex l.
283/62 più volte richiamata. Quanto agli ulteriori rilievi rispetto alla asserita inidoneità dei campioni appare dirimente il rilievo che “il diritto di difesa della ricorrente è stato comunque adeguatamente tutelato con l'invito a proporre istanza di revisione nei 15 giorni dalla ricezione delle pec dimesse ai docc. 3 sexies e 5 quater della ditta opponente” ( cfr. pag.14 sentenza impugnata).
Con il terzo motivo contesta la violazione dell'articolo 14 d.lgs. 158/2016 di cui ai verbali 2019/027 e 2019/029 assumendo che la società non avrebbe somministrato ai due bovini m.a. FR7937341481 e m.a. FR2318651654 alcuna sostanza vietata e che non può trovare applicazione l'art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 158/2006 vigente ratione temporis per difetto dell'elemento soggettivo. pag. 15/22 L'appellante assume che quando i due bovini vennero sottoposti alla MSU in data 6 agosto 2019 e in data 12 settembre 2019 risultava già esaurito il “tempo di sospensione”
o “tempo di attesa” indicato dal produttore dell'ultimo farmaco somministrato “ laddove gli stessi furono sottoposti in vita a trattamenti regolarmente prescritti e somministrati in conformità con le condizioni d'uso indicate nel bugiardino, nonchè correttamente registrati, sicchè non poteva essere legittimamente imputata alla la Parte_1 violazione dell'art. 14 co. 3 lett. b) d.lgs. n. 158/2006, i.e. un uso improprio o scorretto di sostanze autorizzate” ( cfr. atto di appello).
Il motivo va rigettato. In proposito va sottolineato come gli esami sugli animali immessi in commercio dall'allevatore hanno evidenziato la presenza di 216 u/Kg di CI
(contro i 50 u/Kg ammessi dal regolamento Ce n. 37/2010) e di 3.003 ug/kg di
IL (conto i 50 u/Kg ammessi dal citato regolamento CE n. 37/2010). E come rilevato dal giudice di prime cure “il tempo di sospensione prescritto dall'art.14, comma
3, lett. b, del D.Lgs.158/2006 non è rappresentato del “tempo di attesa” indicato nel bugiardino del farmaco da ultimo somministrato al bovino ma dal tempo necessario, secondo le cognizioni tecnico-scientifiche del veterinario aziendale, per l'eliminazione del farmaco dall'organismo, in ragione del periodo di somministrazione, della quantità di farmaci, anche interferenti, assunta in un lungo periodo e della situazione sanitaria del bovino … Da ciò consegue l'evidente negligenza con la quale è stata attestata da parte del veterinario aziendale l'idoneità della carne al consumo umano ed i bovini sottoposti a MSU sono stati inviati al macello, in contrasto con il disposto del Reg. (CE)
854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 6 (il quale rimanda alle procedure di cui alla Direttiva 96/23/CE, ora abrogata). D'altra parte il fatto che l'effettiva destinazione al consumo umano della carne di animale macellato d'urgenza venga confermata in sede di obbligatoria verifica del veterinario ufficiale, non vale certamente ad escludere la condotta illecita dell'attrice, poiché una diversa interpretazione porterebbe a considerare irrilevante e dunque inutile la preventiva verifica del veterinario aziendale, che è invece obbligatoria. Si può ipotizzare che la condotta della non sia dolosa, ma è comunque ravvisabile nel suo operato una negligenza, Pt_1 considerato che è stato ritenuto sufficiente il tempo minimo di sospensione dei farmaci, previsto nel caso di somministrazione a un animale sano, a fronte di animali da lungo pag. 16/22 tempo ammalati e sottoposti a ripetuti cicli di farmaci, ove il livello residuo dei farmaci era dunque certamente elevato, il che vale ad integrare l'elemento soggettivo della colpa per la violazione amministrativa.” (cfr. sentenza impugnata).
A fronte del superamento dei limiti nei valori suindicati la valutazione offerta nella sentenza impugnata viene qui condivisa risultando non valorizzabile in senso contrario sia il riferimento svolto dall'appellante all'asserita erronea indicazione dei tempi di attesa da parte del produttore ovvero la asserita diminuita capacità di smaltimento da parte dell'animale.
Quanto “al possibile accumulo del medicinale nel sito di inoculo per iniezioni ripetute, a fortiori se il campione di muscolo è stato prelevato proprio nel sito di inoculo;
- la sedimentazione del principio attivo nel flacone di IL o IL, trattandosi di sospensioni acquose” (cfr. atto di appello) appaiono ipotesi del tutto astratte prive di alcun principio di riscontro. Né sul punto può darsi ingresso alla richiesta consulenza tecnica risultando la stessa esplorativa.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui conferma l'ordinanza n.15/2020 con riferimento alla violazione dell'art. 15 co. 6 d.lgs.
n. 158 del 2006 di cui al verbale n. 2019/028 dell' del 18.10.2019 (dalla Parte_6 verifica dei trattamenti del bovino m.a. FR7937341481, avvenuta il 06.08.2019, l'
[...] rilevava che l'allevatore non aveva riportato nella dichiarazione che scortava Parte_6 la carcassa al macello il trattamento con dal 19 al 21 luglio 2019). CP_5
L'appellante deduce preliminarmente che l'irregolarità formale riscontrata non era stata preceduta da alcun invito alla regolarizzazione con violazione del principio di proporzionalità posto che l'omissione documentatale poteva essere regolarizzata entro
48 ore.
Viene censurata l'irrogazione di una sanzione inesistente (art.32 comma 6 punto 12
d.lgs.185/06) e, inoltre, si assume che alla macellazione speciale d'urgenza, come quella relativa alla fattispecie oggetto di contestazione, non sarebbe applicabile l'art.15 comma
6 d.lgs. n.158/2006 che si riferisce “alla dichiarazione del titolare dell'allevamento che scorta l'animale vivo che viene inviato al macello allo scopo della sua macellazione ordinaria, all'atto della sua immissione in commercio. Al contrario, nel caso di specie,
l'animale è stato macellato d'urgenza al di fuori del macello, dove è stato sottoposto pag. 17/22 all'esame clinico-anamnestico del veterinario aziendale, che ha effettuato la visita ante mortem, la cui dichiarazione ha accompagnato la carcassa al macello, insieme alla dichiarazione dell'allevatore, dove è stata inviata non a scopo di macellazione ma per completare l'iter dei controlli ufficiali sempre obbligatori (IPM) per addivenire alla dichiarazione di idoneità della carne al consumo umano da parte del veterinario ufficiale.” (cfr. atto di appello). L'appellante rileva inoltre che mancherebbe l'elemento soggettivo in quanto la non ha obiettivamente esposto ad alcun pericolo la Parte_1 salute pubblica ed ha in buona fede ed incolpevolmente confidato sul fatto che, in caso di MSU, l'invio della carcassa al macello non coincidesse con la sua immissione in commercio.
Il motivo va rigettato. Quanto al primo profilo va rilevato che il medesimo risulta introdotto per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile e in ogni caso infondato tenuto conto che, come correttamente evidenziato dall'appellato, l'avviso di regolarizzazione si riferisce alle sole irregolarità di carattere formale mentre nel caso di specie l'omessa indicazione nel modello IV che scorta l'animale vivo al macello i trattamenti effettuati nei novanta giorni precedenti assume carattere sostanziale.
Risulta infondato anche il rilievo relativo all'erronea indicazione nel verbale della norma, ovvero del comma 6, anziché il comma 4 dell'art. 32 del D. Lgs 158/2006 posto che nel caso di specie nel verbale risultava chiaramente indicata la condotta materiale e senza che, neppure in questa sede, sia stata indicata alcuna concreta violazione al diritto di difesa . In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (cfr.Cass civ11475/2003) Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “nel verbale di accertamento e contestazione di illecito, richiamato nell'ordinanza impugnata, vi è precisa indicazione del fatto contestato, consistente nella mancata indicazione nella documentazione accompagnatoria del capo macellato della somministrazione, nei 90 giorni precedenti la pag. 18/22 macellazione, di condotta corrispondente alla violazione della disposizione di CP_5 cui all'art.15, comma 6, del D. Lgs.158/2006, sanzionata dall'art.32, comma 4 dello stesso D. Lgs., nella formulazione precedente la modifica apportata dal D. Lgs. n.
27/2021.” ( cfr. sentenza impugnata).
Va parimenti ritenuta l'applicabilità della normativa sanzionatoria risultando irrilevante la destinazione alla macellazione d'urgenza ovvero ordinaria poiché, come già evidenziato in sentenza, “il d.lgs. 158/2006 è stato dichiaratamente emanato in attuazione della direttiva 2003/74/CE che regola il divieto di utilizzazione di alcune sostanze nelle produzioni animali. All'art. 1 del decreto si prevede espressamente che esso “riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (ß)-agoniste nelle produzioni animali nonche' le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti” sicchè tale decreto è applicabile ad ogni ipotesi di somministrazione di sostanze negli animali vivi, a prescindere dal destino di tali animali. Allo stesso modo l'art. 15 citato si applica ad ogni ipotesi di ingresso di animali “introdotti negli stabilimenti di macellazione, pubblici e privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine, che deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un periodo non inferiore ad un anno”(così sentenza impugnata).
Infine, quanto all'elemento soggettivo, risulta priva di pregio la circostanza che l'appellante “ha in buona fede ed incolpevolmente confidato sul fatto che, in caso di Parte l'invio della carcassa al macello non coincidesse con la sua immissione in commercio”. In tema di sanzioni amministrative la prova della buona fede, che rileva, come esimente è configurabile solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Nel caso di specie risulta non contestata la presenza nel capo di bestiame di sostanze medicinali non consentite e non segnalate. e l'appellante non ha negato né l'avvenuta somministrazione, né la mancata indicazione del farmaco sui documenti di trasporto, né può essere affermata la sussistenza di un errore scusabile sul contenuto precettivo della norma in base ad una mera convinzione soggettiva pag. 19/22 Con il quinto motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza per aver respinto la domanda volta all'annullamento dell'ordinanza n. 15/2020 nella parte in cui conferma a carico della l'illecito amministrativo di cui al verbale n. 2020/017 per Parte_1 violazione art. 7 punto 1 d.lgs. 25.07.2007, n. 151 (“il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente Decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 6000”) per aver trasportato al macello la bovina m.a. FR0333108182 senza i requisiti di idoneità al trasporto di cui all'Allegato 1, punto 2, lett. a) (“gli animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se: a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto”).
In proposito l'appellante lamentava l'omessa audizione, richiesta con ricorso ex art.15
l.n. 689/1981, e nel merito ha contestato la sentenza ove ha rilevato che Parte_1 avrebbe “deciso, previa sua valutazione soggettiva, che la bovina era in grado di deambulare e quindi di sostenere il viaggio in camion” mentre “tale valutazione è risultata non corretta (o comunque inadeguata) dato che l'animale, dopo solo 10 km di viaggio, per una durata di circa 10 minuti, è risultato disteso a terra, con rantoli e gravi difficoltà respiratorie ed assolutamente incapace di alzarsi in piedi e scendere dall'automezzo”.
Rileva il Collegio come, sulla base dell'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, il quinto motivo di appello debba essere accolto.
Sul punto la motivazione sentenza impugnata rilevava come “parte ricorrente non ha allegato quale sarebbe l'altra possibile spiegazione della precaria situazione della bovina al momento dell'arrivo al macello;
in difetto di spiegazione o allegazione di eventuali colpi, cadute o simili patite dal capo di bestiame nell'automezzo nel corso del breve spostamento, va rimarcato che, secondo un ragionamento presuntivo fondato su massime di comune esperienza, è verosimile che la condizione dell'animale al momento di caricamento sul mezzo, soli dieci minuti prima del suo arrivo al macello, fosse già una condizione di precarietà fisica che la rendeva inidonea al trasporto”.
pag. 20/22 In proposito rileva il Collegio come l'odierna appellante aveva offerto di provare l'idoneità al trasporto e in particolare le condizioni della bovina al momento del caricamento senza tuttavia che tale prova venisse assunta nel giudizio di primo grado.
In questa sede, giusta ordinanza 1 aprile 2025, è stata dunque disposta l'integrazione probatoria richiesta e, come risulta dal verbale di udienza 27 maggio 2025, il testimone già dipendente della ditta ha affermato che in data 26 Testimone_1 Parte_1 aprile 2020, quale autista dell'automezzo marca IVECO-35/E4, targato EM097EK caricava la bovina m.a. FR0333108182 e che la stessa si era alzata da sola ed era salita autonomamente sull'automezzo pur se “non stava tanto bene … aveva appena partorito”-.
Da tale testimonianza emerge piena prova contraria rispetto alla contestazione svolta ovvero del trasporto in violazione dei requisiti di idoneità (consistenti, ex allegato I punto 2 lett.a d.lgs. n.151/2007, nell'incapacità di spostarsi autonomamente senza sofferenza ovvero di deambulate senza aiuto)e pertanto l'ordinanza ingiunzione, in parziale accoglimento dell'appello va annullata in parte qua.
Va infine rilevato che l'appellante con il sesto motivo lamenta l'erroneità della condanna alle spese di lite poiché il giudice di prime cure poneva in compensazione solo un decimo delle spese liquidate, anziché un quinto tenuto conto che aveva annullato una delle cinque sanzioni inflitte.
Il motivo è infondato posto che - diversamente da quanto presupposto dall'appellante - non vi è alcun rigido criterio che imponga allorquando venga annullata solo in parte una ordinanza ingiunzione di parametrare le spese di lite poste in compensazione al numero di sanzioni annullate risultando nel caso di specie congruamente individuata la quota di spese di lite poste in compensazione in relazione al quantum della sanzione annullata
(tenuto conto che la sanzione annullata era pari ad euro 2.000,00 a fronte di complessivi euro 49.000,00 portati complessivamente dall'ordinanza ingiunzione).
Conclusivamente per le ragioni indicate la sentenza appellata va riformata con accoglimento parziale dell'opposizione proposta in primo grado relativamente all'ordinanza ingiunzione n.15/2020 limitatamente alla sanzione per euro 2.000,00 (per violazione art. 7 punto 1 d.lgs. 25.07.2007 di cui al verbale di contestazione n.2020/017 del 30.4.2020) e per l'effetto va rideterminata in euro 45.390,00 la complessiva pag. 21/22 sanzione pecuniaria irrogata alla ditta ( tenuto conto Parte_1 altresì del parziale annullamento già disposto con la sentenza impugnata relativamente alla sanzione di € 2.000,00 di cui al verbale n. 2019/014 dd. 29 aprile 2019 dell'Aulss 6
Euganea).
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate in ragione di un decimo stante il solo parziale accoglimento dell'appello e dell'opposizione in relazione al solo verbale 2020/017 mentre per la residua frazione di nove decimi le spese seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come indicato in dispositivo con riferimento al d.m. n.55/2014 e allo scaglione di valore fino ad euro 52.000,00 .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis: in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza n.2358/2023 pubblicata in data 29/11/2023 del Tribunale di Padova:
1. annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 15/2020 del 26/8/2020 emessa dal Sindaco del nei confronti della società agricola Controparte_1 Pt_1 [...] limitatamente alla sanzione per euro 2.000,00 per violazione art. 7 Parte_1 punto 1 d.lgs. 25.07.2007 di cui al verbale di contestazione n.2020/017 del 30.4.2020 e per l'effetto ridetermina in euro 45.390,00 la complessiva sanzione pecuniaria irrogata;
2. compensa tra le parti la quota di un decimo delle spese di lite;
3. condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio nella frazione di nove decimi quota che liquida nel complessivo importo di euro 8.991,90 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
Venezia 4 novembre 2025
IL PRESIDENTE
CA LI
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 22/22